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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3426 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “contratto di somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 682/21, pubblicata il 25 Gennaio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Dicembre 2023, all'esito dell'udienza del 19 Dicembre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 18 Marzo 2024), e pendente tra:
(P.IVA: , in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Eugenio Gargiulo
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., ed Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
in proprio ( , rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv.
[...] C.F._2
Luca Maione ( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellati
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 19 Dicembre 2023 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 Ottobre 2016, la società (in persona del legale Controparte_2
rapp.te ) ed in proprio deducevano di essere comproprietari CP_4 Controparte_3
(con quote, rispettivamente, del 90 % e del 10 %) dell'immobile, destinato ad uso commerciale, sito in lla Via Augusto Righi n. 17. Pt_1
Gli attori avevano acquistato il fabbricato, giusta atto di vendita del 12 Gennaio 2012 per notar , n. rep. 288, n. racc. 174. Per_1
Al momento della stipula della vendita immobiliare, già era in essere un contratto di fornitura idrica tra la società e tale – fornitura mai Parte_1 Persona_2
volturata dai danti causa degli attori.
Pertanto il sig. (quale legale rapp.te della più volte aveva CP_4 Controparte_2
chiesto ad “AB” di procedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.
L' aveva denegato la richiesta, esponendo come fosse preliminarmente necessario Pt_1
sanare la pregressa debitoria, risalente alla succitata . Per_2
Ed infatti AB, con missiva del 3 Ottobre 2014, indirizzata a e pervenuta Persona_2
all'indirizzo di Via Augusto Righi n. 17 in aveva chiesto il pagamento dell'importo di Pt_1
euro 54.650,09 (inerente a forniture risalenti dall'anno 2000), entro il termine di 20 giorni, pena la sospensione del servizio.
2 ed avevano replicato, con la racc.ta del 15 Ottobre 2014. Controparte_2 Controparte_3
Essi avevano evidenziato che il consumo di acqua riferibile a era iniziato Controparte_2
soltanto a far data dal 12 Gennaio 2012.
Con tale limitazione temporale, i nuovi comproprietari si erano dichiarati disponibili al pagamento di quanto dovuto.
Ciononostante, aveva provveduto al distacco dell'acqua.
Quindi si era trovata nell'impossibilità di proseguire nell'attività Controparte_2
commerciale, svolta nel fabbricato in oggetto (ristorazione, bowling, sala giochi).
Pertanto al fine di ottenere il riallaccio temporaneo del servizio, era stata Controparte_2
costretta a versare l'importo di euro 5.103,17, imputandolo a fatture successive al 12
Gennaio 2012, in acconto sul maggiore avere, e senza riconoscimento delle avverse pretese.
Così proseguivano gli attori ed in proprio:…Ad oggi l'AB, Controparte_2 Controparte_3
ritenendosi illegittimamente creditrice della per tutte le morosità pregresse Controparte_2
della RA , pur non avendo sospeso il servizio, continua ad emettere Persona_2
fatture intestate alla medesima, e ad inviarle all'attrice, applicando peraltro le condizioni stabilite in quel contratto, ovviamente inadeguate all'attività svolta dalla . Controparte_5
Dunque ed convenivano la società “ Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
” dinanzi al Tribunale di Napoli, proponendo le seguenti domande:
[...]
A) Accertarsi che gli attori erano obbligati al pagamento della fornitura idrica solo a decorrere dal 12 Gennaio 2012, non avendo alcun obbligo per il periodo antecedente;
B) Accertarsi l'obbligo, in capo ad di stipulare il nuovo contratto di fornitura, a nulla rilevando la morosità della precedente intestataria;
Persona_2
C) Determinarsi l'importo esatto da loro dovuto, per i consumi idrici a far tempo dal 12
Gennaio 2012, e fino alla stipula del nuovo contratto;
3 D) Dichiararsi l'illegittimità dei comportamenti assunti da (segnatamente il diniego alla stipula del nuovo contratto e la descritta sospensione della fornitura idrica), con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva (giusta comparsa depositata il 6 Febbraio 2017) la convenuta Controparte_6
contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea, e deducendone
[...]
l'infondatezza.
L'azienda convenuta si esprimeva nei seguenti termini:…l'immobile/locale commerciale di proprietà degli attori, ancora oggi fruente del contratto di somministrazione idrica recante
n. 727549 intestato a tale , sottoscritto il 21.4.1997, da circa 20 anni è nella Persona_2
disponibilità della famiglia che tramite le società di loro proprietà si sono avvicendate CP_2
nella titolarità della gestione dell'attività esercitata nel locale e, poi, nella proprietà del locale stesso, in virtù della compravendita sopra citata. Quanto appena affermato trova un primo documentale riscontro nella visura camerale della società dalla quale si evince Parte_2
che la predetta società, che ha sede legale in lla Via Augusto Righi n. 17, dove svolge Pt_1
attività sportive e ricreative di ogni genere (bowling, sale giochi, video giochi, etc.), nonché
l'attività di ristorazione, ha quale legale rapp.te il sig. ed è in proprietà per il 90 _7
% delle quote sociali alla RA , moglie di e madre di Parte_3 _7 [...]
, per effetto del a rogito del notaio del 12.11.2012, a mezzo del quale CP_4 Org_1 Per_3
disponeva la cessione delle proprie quote delle società _7 Controparte_2 [...]
e CP_8 Org_2
In definitiva, l' convenuta deduceva come il fabbricato fosse nella materiale Pt_1
disponibilità non già della bensì della società Quest'ultima Controparte_2 Parte_2
esercitava la attività in loco da circa venti anni, ed era l'effettiva fruitrice della somministrazione idrica n. 727549, ancora intestata a . Persona_2
veva la sede in lla Via Righi n. 17, svolgeva ivi l'attività di sala bowling, Parte_2 Pt_1
sala giochi e ristorazione, con dodici dipendenti.
Al contrario aveva la sede in luogo diverso rispetto al sito della Controparte_2
somministrazione idrica, e si poneva come la tipica società immobiliare.
4 , nella qualità di legale rapp.te di in data 2 Novembre 2000 aveva _7 Parte_2
sottoscritto, presso (oggi , una dichiarazione di riconoscimento del debito, CP_9
riconoscendo espressamente di essere l'effettivo fruitore della somministrazione idrica n.
727549, al servizio dell'immobile sito in alla Via A. Righi n. 17. Con la medesima Pt_1
dichiarazione aveva chiesto la rateizzazione dell'importo maturato a debito, pari ad euro
17.327,20, e si era impegnato a stipulare un nuovo contratto, intestato alla Parte_2
Nell'anno 2002 aveva presentato domanda di contratto n. 795389. Tuttavia, _7
non si era proceduto alla stipula del nuovo contratto, poiché non aveva _7
provveduto al pagamento della somma di euro 1.061,97 (somma preventivata per la sostituzione del contatore, l'esecuzione dei lavori, nonché a titolo di oneri contrattuali).
Aggiungeva l'Azienda convenuta: non corrispondeva al vero che essa si fosse rifiutata di stipulare un nuovo contratto di fornitura, intestato a Controparte_2
Ad un certo punto l'azienda somministrante aveva inviato l'avviso di distacco della somministrazione per forte morosità.
Ecco quindi che, nel 2014, per la prima volta, “si palesava” all'ente fornitore, Controparte_2
qualificandosi come proprietaria dell'immobile, e come nuova effettiva utilizzatrice del fabbricato a far tempo dal rogito del 12 Gennaio 2012. Altresì, sempre nel 2014 CP_2
si era dichiarata disponibile al pagamento delle somme dovute, con decorrenza dal 12
Gennaio 2012.
La disponibilità al pagamento era stata espressa da con la nota del 15 Ottobre CP_2
2014.
Tuttavia – aggiungeva l'azienda convenuta – si era limitata a versare la Controparte_2
somma di euro 5.103,17, al fine di ottenere il temporaneo ripristino della fornitura (in tal modo, soltanto parzialmente era stata sanata la morosità maturata dal 12 Gennaio 2012).
Però giammai si era recata presso la sede di AB er formalizzare la Controparte_2 Pt_1
richiesta di contratto;
né aveva fornito la documentazione a corredo;
né aveva provveduto al versamento delle residue somme a debito.
5 Dunque, alcuna doglianza potevano muovere gli attori, in ordine al comportamento di
[...]
CP_6
Aggiungeva testualmente la convenuta:…AB , anche tramite lo Parte_1
scrivente procuratore, manifesta la propria disponibilità alla sottoscrizione del nuovo contratto intestato alla società attrice. Ovviamente la stipula del contratto, come di prassi, dovrà essere effettuata previo versamento da parte della società richiedente il contratto delle somme dovute per le somministrazioni idriche già ricevute dal periodo dalla stessa dichiarato, da determinarsi secondo le tariffe previste dal Regolamento di Distribuzione, e non certamente, come richiesto, secondo l'effettiva esigenza della società….
In effetti AB, già nella comparsa di costituzione di primo grado, evidenziava come il versamento degli euro 5.103,17 avesse consentito il riallaccio temporaneo, ma non era affatto esaustivo dei consumi verificatisi a far tempo dal 12 Gennaio 2012 (pur a fronte della dichiarata disponibilità di e di a versare gli importi, Controparte_2 Controparte_3
corrispondenti ai consumi decorrenti da quella data).
Ancora, l' convenuta evidenziava come la precedente intestataria Pt_1 Persona_2
fosse deceduta nel 2007.
Ebbene, la succitata – pur essendosi dichiarata utente di fatto dal 2000 e pur Parte_2
avendo formulato domanda di contratto nel 2002 – non aveva poi formalizzato la domanda di contratto medesima.
In tempi più recenti, neanche la società veva compiuto i passi necessari, per Controparte_2
addivenire alla stipula del nuovo contratto di fornitura.
In definitiva l'utenza…risulta ancora formalmente intestata ad un contraente deceduto nel
2007, senza che alcun nuovo soggetto abbia provveduto a formalizzare un nuovo contratto….
AM AB veva opposto un rifiuto alla sottoscrizione del nuovo contratto, né alla Pt_1
società né alla società Parte_2 Controparte_2
Del resto, queste ultime si erano limitate a manifestare “buone intenzioni”, non seguite però da alcuna concreta azione.
6 Invero – contrariamente a quanto sostenuto dagli attori – non corrispondeva al vero che essa pretendesse da il pagamento dei consumi anche antecedenti al 12 Controparte_2
Gennaio 2012, né corrispondeva al vero che si fosse rifiutata di concludere un nuovo contratto di fornitura.
Pertanto l' convenuta così concludeva: Pt_1
Rigettarsi e/o dichiararsi cessata la materia del contendere, in ordine alle domande di accertamento formulate ai capi A) e B) delle conclusioni di cui all'atto di citazione (vale a dire, ci si riferiva alla richiesta di declaratoria della circostanza per cui fosse Controparte_2
obbligata ai pagamenti delle forniture solo con decorrenza dal 12 Gennaio 2012, nonché alla richiesta di declaratoria dell'obbligo, in capo all'ente somministrante, di stipulare un nuovo contratto di fornitura);
Rigettarsi la domanda di quantificazione dei consumi secondo i criteri indicati dagli attori;
Rigettarsi la domanda attorea di declaratoria di illegittimità dei comportamenti tenuti da
AB, nonché rigettarsi la pedissequa domanda risarcitoria.
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 5 Aprile 2018, non ammetteva la prova per testi articolata dall'azienda convenuta, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, attesa la ritenuta natura documentale.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M del Tribunale di Napoli n. 682/21, pubblicata il 25 Gennaio 2021.
Il primo giudicante, tra le altre cose, ha ritenuto irrilevante la questione, posta dalla convenuta dell'esistenza di un'altra società (oltre la , parimenti Controparte_2
riconducibile alla famiglia ed esercente attività commerciale nel medesimo stabile CP_2
(vale a dire la . Parte_2
Il Giudice Monocratico ha accolto le domande attoree, fatta eccezione per la domanda di risarcimento dei danni;
sul punto, si è ravvisata una carenza probatoria, cui non si poteva supplire con il ricorso all'equità.
7 Per quel che concerne la domanda di quantificazione dei consumi effettuati a far tempo dal
12 Gennaio 2012, il a ritenuto trattarsi di una domanda sostanzialmente abbandonata Pt_4
(non essendo stata sollecitata la nomina di un consulente tecnico di ufficio).
In definitiva il Tribunale di Napoli:
In accoglimento della domanda, ha dichiarato che gli attori sono obbligati al pagamento della fornitura idrica solo a decorrere dal 12 Gennaio 2012, non avendo alcun obbligo per il periodo precedente;
Ha accertato l'obbligo di AB di stipulare un nuovo contratto di fornitura idrica con gli attori, ed altresì ha dichiarato l'illegittimità del comportamento di diniego alla stipula del nuovo contratto, nonché l'illegittimità della sospensione della fornitura idrica;
Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno;
Ha condannato la convenuta al pagamento della metà delle Controparte_10
spese del giudizio in favore degli attori (metà liquidata in euro 545,00 per esborsi ed euro
2.767,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge); al contempo, ha compensato le spese medesime tra le parti, quanto alla residua metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione Controparte_6
notificata il 23 Luglio 2021 nei confronti di e di . Controparte_2 Controparte_3
L'ente impugnante chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza, di rigettarsi integralmente le domande di accertamento e di condanna proposte in primo grado dagli odierni appellati, e quindi di dichiararsi la legittimità del comportamento e dell'operato di essa il tutto con vittoria delle spese del doppio CP_6
grado.
ha anche chiesto di condannarsi le controparti alla restituzione degli Parte_1
importi già erogati, a titolo di spese del giudizio (in esecuzione di quanto statuito dal primo
Giudice).
8 A mezzo della comparsa depositata il 13 Gennaio 2022, si sono costituiti gli appellati
[...]
ed , chiedendo di rigettarsi il gravame, con la conseguente CP_2 Controparte_3
conferma dell'impugnata sentenza.
Alla prima udienza dell'8 Febbraio 2022 (svoltasi nelle forme della trattazione scritta), le parti hanno concordemente chiesto di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, ed all'uopo si è disposto il rinvio all'udienza del 19 Dicembre 2023.
Giusta ordinanza comunicata il 29 Dicembre 2023 – all'esito dell'udienza del 19 Dicembre
2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interposti motivi di gravame sono fondati e, pertanto, meritano di essere accolti.
Effettivamente – contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice – i documenti prodotti fin dal primo grado dall'azienda convenuta delineano in modo inequivoco la correttezza del comportamento dell'ente somministrante.
In primo luogo, non può condividersi la tesi del Giudice Monocratico, circa l'irrilevanza, nella vicenda in esame, della società (società, cui ha fatto riferimento Parte_2 Parte_1
fin dalla comparsa di costituzione in primo grado).
[...]
Dalla visura storica di “ , emerge come quest'ultima avesse la sede legale in Parte_2
lla Via Righi n. 17. Amministratore unico era , nato a [...] il 23 Pt_1 _7
Aprile 1944. Si trattava di società esercente attività sportiva e ricreativa, nonché esercente sala bowling.
Al contempo, dalla visura storica di “ , risulta come quest'ultima avesse la Controparte_2
sede legale in alla Via del Parco Margherita n. 23. Presidente del C. di A. e legale Pt_1
rapp.te era il medesimo succitato . _7
9 Di pregnante rilievo è anche l'atto istitutivo di “trust” per notar , datato 12 Per_3
Novembre 2012. Dall'atto risulta come , cl. '44, fosse titolare del 100 % del _7
capitale sociale di nonché titolare di una quota rilevante del capitale sociale Controparte_2
di Ebbene, era intenzione di , quella di vincolare in un trust le sue Parte_2 _7
quote di partecipazione, in modo che redditi e frutti dell'amministrazione dei beni fossero destinati ai figli e (il tutto, a conferma dello stretto collegamento tra CP_4 Per_4 [...]
e società rientranti nella sfera di controllo del medesimo gruppo CP_2 Parte_2
familiare).
Del resto, ha prodotto in tutto cinquantatre fatture, la prima del 22 Novembre 2000,
l'ultima del 15 Settembre 2016, tutte emesse da , ed indirizzate a Parte_1
, con riferimento all'utenza n. 727549. Persona_2
Ebbene, è oltremodo significativo che in tutte le fatture si indicasse, come utente di fatto, la società Parte_2
Vi è da dire che , quale amministratore di già nell'anno 2000 si _7 Parte_2
era dichiarato utente di fatto, con riferimento all'utenza 727549, al servizio del fabbricato sito in lla Via Righi n. 17, intestata a . Pt_1 Persona_2
Appunto, a mezzo della dichiarazione scritta del 2 Novembre 2000 , nella qualità, _7
si era riconosciuto debitore nei confronti dell' (oggi , per complessive L. CP_9
17.327.000.
Il sig. veva accettato il piano di rateizzazione e si era anche impegnato a stipulare un CP_2
nuovo contratto di fornitura.
Ebbene, risulta come non abbia rispettato il piano di rateizzazione e non abbia _7
stipulato il nuovo contratto. Ed infatti l'ufficio legale di inoltrava lettera racc.ta, in data
2 Aprile 2002, rivolta alla società sedente in alla Via Righi n. 17. In Pt_2 Pt_2 Pt_1
sostanza, rispetto agli impegni assunti nel Novembre 2000 quale utente di fatto, Parte_2
aveva effettuato soltanto pagamenti parziali;
tanto è vero che residuavano fatture inevase, per complessivi euro 10.740,97.
10 Dunque, dal compendio documentale emerge il comportamento ambiguo e contraddittorio delle società facenti capo alla famiglia dapprima la poi la CP_2 Parte_2 CP_2
Esse avevano manifestato l'intenzione di sottoscrivere nuovi contratti di fornitura, ma giammai avevano compiuto gli adempimenti necessari, perché si addivenisse alla stipula dei nuovi contratti.
Sempre nel 2002, e precisamente in data 6 Dicembre 2002, la suddetta Parte_2
presentava la domanda di contratto, per uso non abitativo, con riferimento al fabbricato sito in lla Via Righi n. 17. Pt_1
Nel modulo della domanda (sottoscritto da , legale rapp.te di si _7 Parte_2
precisava come AB, all'esito del sopralluogo, avrebbe predisposto un preventivo, relativo alle spese per l'installazione della fornitura.
Peraltro, gli attori ed non hanno contestato quanto Controparte_2 Controparte_3
evidenziato da fin dalla comparsa di costituzione in primo grado: vale a dire, non si è proceduto alla stipula del nuovo contratto, poiché non ha accettato il Parte_2
preventivo predisposto da di importo pari ad euro 1.061,97 (preventivo inerente all'attività di sostituzione del contatore, comprensiva degli oneri contrattuali).
Il compendio documentale esibito da già in primo grado si compone altresì del verbale del 18 Novembre 2014, sottoscritto anche da , quale legale rapp.te di CP_4 [...]
Si faceva riferimento all'utenza n. 727549, al servizio del fabbricato sito in CP_2 Pt_1
alla Via Righi n. 17.
Il precedente 17 Novembre l'ente somministrante aveva proceduto al distacco dell'utenza per morosità. Orbene, a mezzo del pagamento, in data 18 Novembre 2014, della somma di euro 5.000,00, otteneva il ripristino temporaneo della fornitura. Controparte_2
Tuttavia, con il pagamento degli euro 5.000,00 la morosità, decorrente dal 12 Gennaio 2012, veniva sanata soltanto parzialmente.
Alla luce del verbale del 18 Novembre 2014 si possono senz'altro trarre le seguenti conclusioni, tutte confermative della prospettazione dell'odierna appellante:
11 AB non ha mai negato che la morosità di inerisse ai consumi soltanto dal 12 Controparte_2
Gennaio 2012 in poi (data in cui ha acquistato la proprietà sull'immobile di Controparte_2
Via Righi n. 17 in;
Pt_1
non ha mai preteso da il pagamento per i consumi antecedenti al 12 Controparte_2
Gennaio 2012;
Non vi è spazio per sostenere – come dedotto dagli odierni appellati – che si sarebbe rifiutata di stipulare il nuovo contratto;
Nulla quaestio sull'evidente superfluità della domanda attorea di quantificazione dei consumi con decorrenza dal 12 Gennaio 2012. Appunto, giammai è stato dedotto dagli attori che avrebbe quantificato i consumi con modalità scorrette o comunque Parte_1
tecnicamente inattendibili (cfr., in particolare, la citazione di primo grado, notificata il 14
Ottobre 2016).
In ogni caso, gli attori in modo del tutto generico hanno contestato i parametri utilizzati da per la quantificazione dei consumi, laddove l'ente somministrante si è attenuto ai criteri, di cui all'esibito “Regolamento di Distribuzione”.
Anche i documenti prodotti dai convenuti ed (odierni Controparte_2 Controparte_3
appellati) danno conferma della correttezza del comportamento di Parte_1
Trattasi, in particolare, di documenti di poco antecedenti, sotto il profilo temporale, il succitato verbale del 18 Novembre 2014.
Con missiva del 3 Ottobre 2014, indirizzata a , domiciliata in lla Via Persona_2 Pt_1
Righi n. 17, preannunciava l'imminente distacco della fornitura, Parte_1
laddove non fosse intervenuto, entro 20 giorni, il pagamento delle fatture inevase, per complessivi euro 54.650,09.
A tale lettera replicava il legale di e di , con la missiva del 15 Controparte_2 Controparte_3
Ottobre 2014.
ed il sig. comunicavano che – pur a fronte dell'intestazione CP_2 CP_2 CP_3
dell'utenza a – utenti di fatto erano essi ed , Persona_2 CP_2 Controparte_3
12 dal 12 Gennaio 2012, cioè da quando costoro avevano acquistato il fabbricato.
E quindi, in veste di utente di fatto , quale legale rapp.te di ha CP_4 Controparte_2
effettuato il pagamento della somma di euro 5.000,00 (versamento che, in data 18
Novembre 2014, ha consentito il ripristino temporaneo della fornitura).
Dunque, successivamente all'acquisto del fabbricato nel Gennaio 2012 , quale CP_4
legale rapp.te di non si è in alcun modo attivato per la stipula di un nuovo Controparte_2
contratto di fornitura, neanche dopo il succitato distacco, nell'Autunno del 2014.
Trattasi di un comportamento del tutto sovrapponibile a quello tenuto anni prima da _7
(padre di ), quale legale rapp.te di
[...] CP_4 Parte_2
Pertanto, in mancanza degli adempimenti necessari per addivenire al nuovo contratto, non deve affatto sorprendere che l'utenza fosse rimasta intestata a . Persona_2
Ritualmente AB ha trasmesso, in data 3 Ottobre 2014, l'avviso di imminente distacco a
, all'indirizzo di Via Righi n. 17 in (AB non era tenuta a conoscere Persona_2 Pt_1
la circostanza dell'acquisto della proprietà da parte di nel Gennaio 2012, e Controparte_2
del resto negli anni precedenti non aveva assunto comportamenti coerenti Parte_2
con la volontà di stipulare un nuovo contratto di fornitura, volontà in un primo momento preannunciata).
Ergo, gli odierni appellati non possono dolersi che nell'avviso del 3 Ottobre 2014, facesse riferimento agli euro 54.650,09, cioè al totale della debitoria accumulata dall'intestataria , per quella medesima utenza n. 727549. Persona_2
A seguito del pervenimento dell'avviso, gli attori ed hanno Controparte_2 Controparte_3
deciso di “palesarsi” all'ente somministrante, a mezzo della missiva del 15 Ottobre 2014 (pur essendo comproprietari del fabbricato già dal Gennaio 2012).
Tuttavia, essi non hanno estinto tutta la morosità, maturata dal Gennaio 2012, né (anche successivamente al verbale di ripristino del 18 Novembre 2014) hanno dato seguito al preannunciato intento di stipulare un nuovo contratto di fornitura. In ultima analisi
[...]
ed non possono “imputare” ad la circostanza di essere CP_2 Controparte_3
13 rimasti nella condizione di meri “utenti di fatto” della fornitura (circostanza derivante dai comportamenti in concreto posti in essere dagli odierni appellati).
Quindi, è d'uopo ribadire come – alla luce degli inequivoci documenti prodotti in primo grado, ed in particolare esibiti dalla convenuta – non possa dubitarsi della correttezza e linearità del comportamento dell'ente somministrante.
Pertanto l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata in toto la domanda proposta in primo grado dagli attori ed in proprio. Controparte_2 Controparte_3
A questo punto, resta da statuire sulle spese del doppio grado di giudizio.
Sul regime delle spese del doppio grado
L'accoglimento del gravame di comporta di dover statuire sulle Controparte_10
spese dell'intero giudizio, e quindi non solo su quelle del presente grado, ma anche su quelle del primo grado;
infatti, risulta ormai travolta la statuizione sul punto del primo giudicante
(cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene, si registra l'integrale soccombenza, in via solidale, degli odierni appellati
[...]
ed (stante il definitivo ed integrale rigetto della domanda CP_2 Controparte_3
proposta da costoro in primo grado).
In definitiva le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza, in via solidale, degli appellati ed . Controparte_2 Controparte_3
I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Parte appellante, nell'atto di gravame, ha correttamente evidenziato come ci si trovi dinanzi ad una causa di valore indeterminabile;
ebbene, è d'uopo qualificare la causa come di valore
14 indeterminabile medio, da associarsi allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Con riferimento alla determinazione dei compensi professionali, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi del primo grado si liquida l'importo di euro 5.712,50.
Ovviamente, anche per i compensi del presente grado, trova applicazione lo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Ai fini della quantificazione del compenso, anche in questo caso si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Il compenso è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusa, quindi, la fase istruttoria).
Invero, nel presente grado non è stata svolta alcuna attività, rientrante nel genus dell'attività istruttoria.
Nell'atto di gravame aveva anche chiesto l'ammissione della prova orale non ammessa dal primo Giudice;
tuttavia, in sede di prima udienza l'ente impugnante non ha insistito nella richiesta, limitandosi a chiedere il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, a titolo di compensi professionali per il presente grado, in favore di i CP_6
liquida l'importo di euro 5.209,50.
A titolo di esborsi del presente grado, si liquida l'importo di euro 777,00, pari al versato contributo unificato.
Ricorrono i presupposti per concedere – come da richiesta – il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Eugenio Gargiulo, Difensore dell'Azienda appellante (per entrambi i gradi).
Infine, osserva il Collegio come non possa trovare accoglimento la richiesta – formulata dall' appellante – di condanna di controparte alla restituzione delle somme già Pt_1
15 ottenute (a titolo di pagamento delle spese del primo grado, come quantificate nella sentenza di prime cure). E questo, considerato che non risulta documentata la dedotta erogazione. Peraltro, tale diniego non scalfisce in alcun modo l'integrale soccombenza degli odierni appellati, con riferimento alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ” nei confronti di Parte_5 [...]
e di in proprio, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_2 Controparte_3
682/21, pubblicata il 25 Gennaio 2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigetta in toto la domanda proposta in primo grado dagli attori d in proprio;
Controparte_2 Controparte_3
B) Condanna in solido ed al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_3
doppio grado di giudizio in favore di ” – Parte_5
spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.712,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 777,00 per esborsi ed euro 5.209,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Eugenio Gargiulo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 Maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3426 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “contratto di somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 682/21, pubblicata il 25 Gennaio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Dicembre 2023, all'esito dell'udienza del 19 Dicembre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 18 Marzo 2024), e pendente tra:
(P.IVA: , in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Eugenio Gargiulo
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., ed Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
in proprio ( , rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv.
[...] C.F._2
Luca Maione ( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellati
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 19 Dicembre 2023 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 Ottobre 2016, la società (in persona del legale Controparte_2
rapp.te ) ed in proprio deducevano di essere comproprietari CP_4 Controparte_3
(con quote, rispettivamente, del 90 % e del 10 %) dell'immobile, destinato ad uso commerciale, sito in lla Via Augusto Righi n. 17. Pt_1
Gli attori avevano acquistato il fabbricato, giusta atto di vendita del 12 Gennaio 2012 per notar , n. rep. 288, n. racc. 174. Per_1
Al momento della stipula della vendita immobiliare, già era in essere un contratto di fornitura idrica tra la società e tale – fornitura mai Parte_1 Persona_2
volturata dai danti causa degli attori.
Pertanto il sig. (quale legale rapp.te della più volte aveva CP_4 Controparte_2
chiesto ad “AB” di procedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.
L' aveva denegato la richiesta, esponendo come fosse preliminarmente necessario Pt_1
sanare la pregressa debitoria, risalente alla succitata . Per_2
Ed infatti AB, con missiva del 3 Ottobre 2014, indirizzata a e pervenuta Persona_2
all'indirizzo di Via Augusto Righi n. 17 in aveva chiesto il pagamento dell'importo di Pt_1
euro 54.650,09 (inerente a forniture risalenti dall'anno 2000), entro il termine di 20 giorni, pena la sospensione del servizio.
2 ed avevano replicato, con la racc.ta del 15 Ottobre 2014. Controparte_2 Controparte_3
Essi avevano evidenziato che il consumo di acqua riferibile a era iniziato Controparte_2
soltanto a far data dal 12 Gennaio 2012.
Con tale limitazione temporale, i nuovi comproprietari si erano dichiarati disponibili al pagamento di quanto dovuto.
Ciononostante, aveva provveduto al distacco dell'acqua.
Quindi si era trovata nell'impossibilità di proseguire nell'attività Controparte_2
commerciale, svolta nel fabbricato in oggetto (ristorazione, bowling, sala giochi).
Pertanto al fine di ottenere il riallaccio temporaneo del servizio, era stata Controparte_2
costretta a versare l'importo di euro 5.103,17, imputandolo a fatture successive al 12
Gennaio 2012, in acconto sul maggiore avere, e senza riconoscimento delle avverse pretese.
Così proseguivano gli attori ed in proprio:…Ad oggi l'AB, Controparte_2 Controparte_3
ritenendosi illegittimamente creditrice della per tutte le morosità pregresse Controparte_2
della RA , pur non avendo sospeso il servizio, continua ad emettere Persona_2
fatture intestate alla medesima, e ad inviarle all'attrice, applicando peraltro le condizioni stabilite in quel contratto, ovviamente inadeguate all'attività svolta dalla . Controparte_5
Dunque ed convenivano la società “ Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
” dinanzi al Tribunale di Napoli, proponendo le seguenti domande:
[...]
A) Accertarsi che gli attori erano obbligati al pagamento della fornitura idrica solo a decorrere dal 12 Gennaio 2012, non avendo alcun obbligo per il periodo antecedente;
B) Accertarsi l'obbligo, in capo ad di stipulare il nuovo contratto di fornitura, a nulla rilevando la morosità della precedente intestataria;
Persona_2
C) Determinarsi l'importo esatto da loro dovuto, per i consumi idrici a far tempo dal 12
Gennaio 2012, e fino alla stipula del nuovo contratto;
3 D) Dichiararsi l'illegittimità dei comportamenti assunti da (segnatamente il diniego alla stipula del nuovo contratto e la descritta sospensione della fornitura idrica), con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva (giusta comparsa depositata il 6 Febbraio 2017) la convenuta Controparte_6
contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea, e deducendone
[...]
l'infondatezza.
L'azienda convenuta si esprimeva nei seguenti termini:…l'immobile/locale commerciale di proprietà degli attori, ancora oggi fruente del contratto di somministrazione idrica recante
n. 727549 intestato a tale , sottoscritto il 21.4.1997, da circa 20 anni è nella Persona_2
disponibilità della famiglia che tramite le società di loro proprietà si sono avvicendate CP_2
nella titolarità della gestione dell'attività esercitata nel locale e, poi, nella proprietà del locale stesso, in virtù della compravendita sopra citata. Quanto appena affermato trova un primo documentale riscontro nella visura camerale della società dalla quale si evince Parte_2
che la predetta società, che ha sede legale in lla Via Augusto Righi n. 17, dove svolge Pt_1
attività sportive e ricreative di ogni genere (bowling, sale giochi, video giochi, etc.), nonché
l'attività di ristorazione, ha quale legale rapp.te il sig. ed è in proprietà per il 90 _7
% delle quote sociali alla RA , moglie di e madre di Parte_3 _7 [...]
, per effetto del a rogito del notaio del 12.11.2012, a mezzo del quale CP_4 Org_1 Per_3
disponeva la cessione delle proprie quote delle società _7 Controparte_2 [...]
e CP_8 Org_2
In definitiva, l' convenuta deduceva come il fabbricato fosse nella materiale Pt_1
disponibilità non già della bensì della società Quest'ultima Controparte_2 Parte_2
esercitava la attività in loco da circa venti anni, ed era l'effettiva fruitrice della somministrazione idrica n. 727549, ancora intestata a . Persona_2
veva la sede in lla Via Righi n. 17, svolgeva ivi l'attività di sala bowling, Parte_2 Pt_1
sala giochi e ristorazione, con dodici dipendenti.
Al contrario aveva la sede in luogo diverso rispetto al sito della Controparte_2
somministrazione idrica, e si poneva come la tipica società immobiliare.
4 , nella qualità di legale rapp.te di in data 2 Novembre 2000 aveva _7 Parte_2
sottoscritto, presso (oggi , una dichiarazione di riconoscimento del debito, CP_9
riconoscendo espressamente di essere l'effettivo fruitore della somministrazione idrica n.
727549, al servizio dell'immobile sito in alla Via A. Righi n. 17. Con la medesima Pt_1
dichiarazione aveva chiesto la rateizzazione dell'importo maturato a debito, pari ad euro
17.327,20, e si era impegnato a stipulare un nuovo contratto, intestato alla Parte_2
Nell'anno 2002 aveva presentato domanda di contratto n. 795389. Tuttavia, _7
non si era proceduto alla stipula del nuovo contratto, poiché non aveva _7
provveduto al pagamento della somma di euro 1.061,97 (somma preventivata per la sostituzione del contatore, l'esecuzione dei lavori, nonché a titolo di oneri contrattuali).
Aggiungeva l'Azienda convenuta: non corrispondeva al vero che essa si fosse rifiutata di stipulare un nuovo contratto di fornitura, intestato a Controparte_2
Ad un certo punto l'azienda somministrante aveva inviato l'avviso di distacco della somministrazione per forte morosità.
Ecco quindi che, nel 2014, per la prima volta, “si palesava” all'ente fornitore, Controparte_2
qualificandosi come proprietaria dell'immobile, e come nuova effettiva utilizzatrice del fabbricato a far tempo dal rogito del 12 Gennaio 2012. Altresì, sempre nel 2014 CP_2
si era dichiarata disponibile al pagamento delle somme dovute, con decorrenza dal 12
Gennaio 2012.
La disponibilità al pagamento era stata espressa da con la nota del 15 Ottobre CP_2
2014.
Tuttavia – aggiungeva l'azienda convenuta – si era limitata a versare la Controparte_2
somma di euro 5.103,17, al fine di ottenere il temporaneo ripristino della fornitura (in tal modo, soltanto parzialmente era stata sanata la morosità maturata dal 12 Gennaio 2012).
Però giammai si era recata presso la sede di AB er formalizzare la Controparte_2 Pt_1
richiesta di contratto;
né aveva fornito la documentazione a corredo;
né aveva provveduto al versamento delle residue somme a debito.
5 Dunque, alcuna doglianza potevano muovere gli attori, in ordine al comportamento di
[...]
CP_6
Aggiungeva testualmente la convenuta:…AB , anche tramite lo Parte_1
scrivente procuratore, manifesta la propria disponibilità alla sottoscrizione del nuovo contratto intestato alla società attrice. Ovviamente la stipula del contratto, come di prassi, dovrà essere effettuata previo versamento da parte della società richiedente il contratto delle somme dovute per le somministrazioni idriche già ricevute dal periodo dalla stessa dichiarato, da determinarsi secondo le tariffe previste dal Regolamento di Distribuzione, e non certamente, come richiesto, secondo l'effettiva esigenza della società….
In effetti AB, già nella comparsa di costituzione di primo grado, evidenziava come il versamento degli euro 5.103,17 avesse consentito il riallaccio temporaneo, ma non era affatto esaustivo dei consumi verificatisi a far tempo dal 12 Gennaio 2012 (pur a fronte della dichiarata disponibilità di e di a versare gli importi, Controparte_2 Controparte_3
corrispondenti ai consumi decorrenti da quella data).
Ancora, l' convenuta evidenziava come la precedente intestataria Pt_1 Persona_2
fosse deceduta nel 2007.
Ebbene, la succitata – pur essendosi dichiarata utente di fatto dal 2000 e pur Parte_2
avendo formulato domanda di contratto nel 2002 – non aveva poi formalizzato la domanda di contratto medesima.
In tempi più recenti, neanche la società veva compiuto i passi necessari, per Controparte_2
addivenire alla stipula del nuovo contratto di fornitura.
In definitiva l'utenza…risulta ancora formalmente intestata ad un contraente deceduto nel
2007, senza che alcun nuovo soggetto abbia provveduto a formalizzare un nuovo contratto….
AM AB veva opposto un rifiuto alla sottoscrizione del nuovo contratto, né alla Pt_1
società né alla società Parte_2 Controparte_2
Del resto, queste ultime si erano limitate a manifestare “buone intenzioni”, non seguite però da alcuna concreta azione.
6 Invero – contrariamente a quanto sostenuto dagli attori – non corrispondeva al vero che essa pretendesse da il pagamento dei consumi anche antecedenti al 12 Controparte_2
Gennaio 2012, né corrispondeva al vero che si fosse rifiutata di concludere un nuovo contratto di fornitura.
Pertanto l' convenuta così concludeva: Pt_1
Rigettarsi e/o dichiararsi cessata la materia del contendere, in ordine alle domande di accertamento formulate ai capi A) e B) delle conclusioni di cui all'atto di citazione (vale a dire, ci si riferiva alla richiesta di declaratoria della circostanza per cui fosse Controparte_2
obbligata ai pagamenti delle forniture solo con decorrenza dal 12 Gennaio 2012, nonché alla richiesta di declaratoria dell'obbligo, in capo all'ente somministrante, di stipulare un nuovo contratto di fornitura);
Rigettarsi la domanda di quantificazione dei consumi secondo i criteri indicati dagli attori;
Rigettarsi la domanda attorea di declaratoria di illegittimità dei comportamenti tenuti da
AB, nonché rigettarsi la pedissequa domanda risarcitoria.
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 5 Aprile 2018, non ammetteva la prova per testi articolata dall'azienda convenuta, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, attesa la ritenuta natura documentale.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M del Tribunale di Napoli n. 682/21, pubblicata il 25 Gennaio 2021.
Il primo giudicante, tra le altre cose, ha ritenuto irrilevante la questione, posta dalla convenuta dell'esistenza di un'altra società (oltre la , parimenti Controparte_2
riconducibile alla famiglia ed esercente attività commerciale nel medesimo stabile CP_2
(vale a dire la . Parte_2
Il Giudice Monocratico ha accolto le domande attoree, fatta eccezione per la domanda di risarcimento dei danni;
sul punto, si è ravvisata una carenza probatoria, cui non si poteva supplire con il ricorso all'equità.
7 Per quel che concerne la domanda di quantificazione dei consumi effettuati a far tempo dal
12 Gennaio 2012, il a ritenuto trattarsi di una domanda sostanzialmente abbandonata Pt_4
(non essendo stata sollecitata la nomina di un consulente tecnico di ufficio).
In definitiva il Tribunale di Napoli:
In accoglimento della domanda, ha dichiarato che gli attori sono obbligati al pagamento della fornitura idrica solo a decorrere dal 12 Gennaio 2012, non avendo alcun obbligo per il periodo precedente;
Ha accertato l'obbligo di AB di stipulare un nuovo contratto di fornitura idrica con gli attori, ed altresì ha dichiarato l'illegittimità del comportamento di diniego alla stipula del nuovo contratto, nonché l'illegittimità della sospensione della fornitura idrica;
Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno;
Ha condannato la convenuta al pagamento della metà delle Controparte_10
spese del giudizio in favore degli attori (metà liquidata in euro 545,00 per esborsi ed euro
2.767,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge); al contempo, ha compensato le spese medesime tra le parti, quanto alla residua metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione Controparte_6
notificata il 23 Luglio 2021 nei confronti di e di . Controparte_2 Controparte_3
L'ente impugnante chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza, di rigettarsi integralmente le domande di accertamento e di condanna proposte in primo grado dagli odierni appellati, e quindi di dichiararsi la legittimità del comportamento e dell'operato di essa il tutto con vittoria delle spese del doppio CP_6
grado.
ha anche chiesto di condannarsi le controparti alla restituzione degli Parte_1
importi già erogati, a titolo di spese del giudizio (in esecuzione di quanto statuito dal primo
Giudice).
8 A mezzo della comparsa depositata il 13 Gennaio 2022, si sono costituiti gli appellati
[...]
ed , chiedendo di rigettarsi il gravame, con la conseguente CP_2 Controparte_3
conferma dell'impugnata sentenza.
Alla prima udienza dell'8 Febbraio 2022 (svoltasi nelle forme della trattazione scritta), le parti hanno concordemente chiesto di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, ed all'uopo si è disposto il rinvio all'udienza del 19 Dicembre 2023.
Giusta ordinanza comunicata il 29 Dicembre 2023 – all'esito dell'udienza del 19 Dicembre
2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interposti motivi di gravame sono fondati e, pertanto, meritano di essere accolti.
Effettivamente – contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice – i documenti prodotti fin dal primo grado dall'azienda convenuta delineano in modo inequivoco la correttezza del comportamento dell'ente somministrante.
In primo luogo, non può condividersi la tesi del Giudice Monocratico, circa l'irrilevanza, nella vicenda in esame, della società (società, cui ha fatto riferimento Parte_2 Parte_1
fin dalla comparsa di costituzione in primo grado).
[...]
Dalla visura storica di “ , emerge come quest'ultima avesse la sede legale in Parte_2
lla Via Righi n. 17. Amministratore unico era , nato a [...] il 23 Pt_1 _7
Aprile 1944. Si trattava di società esercente attività sportiva e ricreativa, nonché esercente sala bowling.
Al contempo, dalla visura storica di “ , risulta come quest'ultima avesse la Controparte_2
sede legale in alla Via del Parco Margherita n. 23. Presidente del C. di A. e legale Pt_1
rapp.te era il medesimo succitato . _7
9 Di pregnante rilievo è anche l'atto istitutivo di “trust” per notar , datato 12 Per_3
Novembre 2012. Dall'atto risulta come , cl. '44, fosse titolare del 100 % del _7
capitale sociale di nonché titolare di una quota rilevante del capitale sociale Controparte_2
di Ebbene, era intenzione di , quella di vincolare in un trust le sue Parte_2 _7
quote di partecipazione, in modo che redditi e frutti dell'amministrazione dei beni fossero destinati ai figli e (il tutto, a conferma dello stretto collegamento tra CP_4 Per_4 [...]
e società rientranti nella sfera di controllo del medesimo gruppo CP_2 Parte_2
familiare).
Del resto, ha prodotto in tutto cinquantatre fatture, la prima del 22 Novembre 2000,
l'ultima del 15 Settembre 2016, tutte emesse da , ed indirizzate a Parte_1
, con riferimento all'utenza n. 727549. Persona_2
Ebbene, è oltremodo significativo che in tutte le fatture si indicasse, come utente di fatto, la società Parte_2
Vi è da dire che , quale amministratore di già nell'anno 2000 si _7 Parte_2
era dichiarato utente di fatto, con riferimento all'utenza 727549, al servizio del fabbricato sito in lla Via Righi n. 17, intestata a . Pt_1 Persona_2
Appunto, a mezzo della dichiarazione scritta del 2 Novembre 2000 , nella qualità, _7
si era riconosciuto debitore nei confronti dell' (oggi , per complessive L. CP_9
17.327.000.
Il sig. veva accettato il piano di rateizzazione e si era anche impegnato a stipulare un CP_2
nuovo contratto di fornitura.
Ebbene, risulta come non abbia rispettato il piano di rateizzazione e non abbia _7
stipulato il nuovo contratto. Ed infatti l'ufficio legale di inoltrava lettera racc.ta, in data
2 Aprile 2002, rivolta alla società sedente in alla Via Righi n. 17. In Pt_2 Pt_2 Pt_1
sostanza, rispetto agli impegni assunti nel Novembre 2000 quale utente di fatto, Parte_2
aveva effettuato soltanto pagamenti parziali;
tanto è vero che residuavano fatture inevase, per complessivi euro 10.740,97.
10 Dunque, dal compendio documentale emerge il comportamento ambiguo e contraddittorio delle società facenti capo alla famiglia dapprima la poi la CP_2 Parte_2 CP_2
Esse avevano manifestato l'intenzione di sottoscrivere nuovi contratti di fornitura, ma giammai avevano compiuto gli adempimenti necessari, perché si addivenisse alla stipula dei nuovi contratti.
Sempre nel 2002, e precisamente in data 6 Dicembre 2002, la suddetta Parte_2
presentava la domanda di contratto, per uso non abitativo, con riferimento al fabbricato sito in lla Via Righi n. 17. Pt_1
Nel modulo della domanda (sottoscritto da , legale rapp.te di si _7 Parte_2
precisava come AB, all'esito del sopralluogo, avrebbe predisposto un preventivo, relativo alle spese per l'installazione della fornitura.
Peraltro, gli attori ed non hanno contestato quanto Controparte_2 Controparte_3
evidenziato da fin dalla comparsa di costituzione in primo grado: vale a dire, non si è proceduto alla stipula del nuovo contratto, poiché non ha accettato il Parte_2
preventivo predisposto da di importo pari ad euro 1.061,97 (preventivo inerente all'attività di sostituzione del contatore, comprensiva degli oneri contrattuali).
Il compendio documentale esibito da già in primo grado si compone altresì del verbale del 18 Novembre 2014, sottoscritto anche da , quale legale rapp.te di CP_4 [...]
Si faceva riferimento all'utenza n. 727549, al servizio del fabbricato sito in CP_2 Pt_1
alla Via Righi n. 17.
Il precedente 17 Novembre l'ente somministrante aveva proceduto al distacco dell'utenza per morosità. Orbene, a mezzo del pagamento, in data 18 Novembre 2014, della somma di euro 5.000,00, otteneva il ripristino temporaneo della fornitura. Controparte_2
Tuttavia, con il pagamento degli euro 5.000,00 la morosità, decorrente dal 12 Gennaio 2012, veniva sanata soltanto parzialmente.
Alla luce del verbale del 18 Novembre 2014 si possono senz'altro trarre le seguenti conclusioni, tutte confermative della prospettazione dell'odierna appellante:
11 AB non ha mai negato che la morosità di inerisse ai consumi soltanto dal 12 Controparte_2
Gennaio 2012 in poi (data in cui ha acquistato la proprietà sull'immobile di Controparte_2
Via Righi n. 17 in;
Pt_1
non ha mai preteso da il pagamento per i consumi antecedenti al 12 Controparte_2
Gennaio 2012;
Non vi è spazio per sostenere – come dedotto dagli odierni appellati – che si sarebbe rifiutata di stipulare il nuovo contratto;
Nulla quaestio sull'evidente superfluità della domanda attorea di quantificazione dei consumi con decorrenza dal 12 Gennaio 2012. Appunto, giammai è stato dedotto dagli attori che avrebbe quantificato i consumi con modalità scorrette o comunque Parte_1
tecnicamente inattendibili (cfr., in particolare, la citazione di primo grado, notificata il 14
Ottobre 2016).
In ogni caso, gli attori in modo del tutto generico hanno contestato i parametri utilizzati da per la quantificazione dei consumi, laddove l'ente somministrante si è attenuto ai criteri, di cui all'esibito “Regolamento di Distribuzione”.
Anche i documenti prodotti dai convenuti ed (odierni Controparte_2 Controparte_3
appellati) danno conferma della correttezza del comportamento di Parte_1
Trattasi, in particolare, di documenti di poco antecedenti, sotto il profilo temporale, il succitato verbale del 18 Novembre 2014.
Con missiva del 3 Ottobre 2014, indirizzata a , domiciliata in lla Via Persona_2 Pt_1
Righi n. 17, preannunciava l'imminente distacco della fornitura, Parte_1
laddove non fosse intervenuto, entro 20 giorni, il pagamento delle fatture inevase, per complessivi euro 54.650,09.
A tale lettera replicava il legale di e di , con la missiva del 15 Controparte_2 Controparte_3
Ottobre 2014.
ed il sig. comunicavano che – pur a fronte dell'intestazione CP_2 CP_2 CP_3
dell'utenza a – utenti di fatto erano essi ed , Persona_2 CP_2 Controparte_3
12 dal 12 Gennaio 2012, cioè da quando costoro avevano acquistato il fabbricato.
E quindi, in veste di utente di fatto , quale legale rapp.te di ha CP_4 Controparte_2
effettuato il pagamento della somma di euro 5.000,00 (versamento che, in data 18
Novembre 2014, ha consentito il ripristino temporaneo della fornitura).
Dunque, successivamente all'acquisto del fabbricato nel Gennaio 2012 , quale CP_4
legale rapp.te di non si è in alcun modo attivato per la stipula di un nuovo Controparte_2
contratto di fornitura, neanche dopo il succitato distacco, nell'Autunno del 2014.
Trattasi di un comportamento del tutto sovrapponibile a quello tenuto anni prima da _7
(padre di ), quale legale rapp.te di
[...] CP_4 Parte_2
Pertanto, in mancanza degli adempimenti necessari per addivenire al nuovo contratto, non deve affatto sorprendere che l'utenza fosse rimasta intestata a . Persona_2
Ritualmente AB ha trasmesso, in data 3 Ottobre 2014, l'avviso di imminente distacco a
, all'indirizzo di Via Righi n. 17 in (AB non era tenuta a conoscere Persona_2 Pt_1
la circostanza dell'acquisto della proprietà da parte di nel Gennaio 2012, e Controparte_2
del resto negli anni precedenti non aveva assunto comportamenti coerenti Parte_2
con la volontà di stipulare un nuovo contratto di fornitura, volontà in un primo momento preannunciata).
Ergo, gli odierni appellati non possono dolersi che nell'avviso del 3 Ottobre 2014, facesse riferimento agli euro 54.650,09, cioè al totale della debitoria accumulata dall'intestataria , per quella medesima utenza n. 727549. Persona_2
A seguito del pervenimento dell'avviso, gli attori ed hanno Controparte_2 Controparte_3
deciso di “palesarsi” all'ente somministrante, a mezzo della missiva del 15 Ottobre 2014 (pur essendo comproprietari del fabbricato già dal Gennaio 2012).
Tuttavia, essi non hanno estinto tutta la morosità, maturata dal Gennaio 2012, né (anche successivamente al verbale di ripristino del 18 Novembre 2014) hanno dato seguito al preannunciato intento di stipulare un nuovo contratto di fornitura. In ultima analisi
[...]
ed non possono “imputare” ad la circostanza di essere CP_2 Controparte_3
13 rimasti nella condizione di meri “utenti di fatto” della fornitura (circostanza derivante dai comportamenti in concreto posti in essere dagli odierni appellati).
Quindi, è d'uopo ribadire come – alla luce degli inequivoci documenti prodotti in primo grado, ed in particolare esibiti dalla convenuta – non possa dubitarsi della correttezza e linearità del comportamento dell'ente somministrante.
Pertanto l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata in toto la domanda proposta in primo grado dagli attori ed in proprio. Controparte_2 Controparte_3
A questo punto, resta da statuire sulle spese del doppio grado di giudizio.
Sul regime delle spese del doppio grado
L'accoglimento del gravame di comporta di dover statuire sulle Controparte_10
spese dell'intero giudizio, e quindi non solo su quelle del presente grado, ma anche su quelle del primo grado;
infatti, risulta ormai travolta la statuizione sul punto del primo giudicante
(cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene, si registra l'integrale soccombenza, in via solidale, degli odierni appellati
[...]
ed (stante il definitivo ed integrale rigetto della domanda CP_2 Controparte_3
proposta da costoro in primo grado).
In definitiva le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza, in via solidale, degli appellati ed . Controparte_2 Controparte_3
I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Parte appellante, nell'atto di gravame, ha correttamente evidenziato come ci si trovi dinanzi ad una causa di valore indeterminabile;
ebbene, è d'uopo qualificare la causa come di valore
14 indeterminabile medio, da associarsi allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Con riferimento alla determinazione dei compensi professionali, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Quindi, a titolo di compensi del primo grado si liquida l'importo di euro 5.712,50.
Ovviamente, anche per i compensi del presente grado, trova applicazione lo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Ai fini della quantificazione del compenso, anche in questo caso si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea intermedia tra valori minimi e valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Il compenso è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusa, quindi, la fase istruttoria).
Invero, nel presente grado non è stata svolta alcuna attività, rientrante nel genus dell'attività istruttoria.
Nell'atto di gravame aveva anche chiesto l'ammissione della prova orale non ammessa dal primo Giudice;
tuttavia, in sede di prima udienza l'ente impugnante non ha insistito nella richiesta, limitandosi a chiedere il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, a titolo di compensi professionali per il presente grado, in favore di i CP_6
liquida l'importo di euro 5.209,50.
A titolo di esborsi del presente grado, si liquida l'importo di euro 777,00, pari al versato contributo unificato.
Ricorrono i presupposti per concedere – come da richiesta – il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Eugenio Gargiulo, Difensore dell'Azienda appellante (per entrambi i gradi).
Infine, osserva il Collegio come non possa trovare accoglimento la richiesta – formulata dall' appellante – di condanna di controparte alla restituzione delle somme già Pt_1
15 ottenute (a titolo di pagamento delle spese del primo grado, come quantificate nella sentenza di prime cure). E questo, considerato che non risulta documentata la dedotta erogazione. Peraltro, tale diniego non scalfisce in alcun modo l'integrale soccombenza degli odierni appellati, con riferimento alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ” nei confronti di Parte_5 [...]
e di in proprio, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_2 Controparte_3
682/21, pubblicata il 25 Gennaio 2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigetta in toto la domanda proposta in primo grado dagli attori d in proprio;
Controparte_2 Controparte_3
B) Condanna in solido ed al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_3
doppio grado di giudizio in favore di ” – Parte_5
spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 5.712,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 777,00 per esborsi ed euro 5.209,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Eugenio Gargiulo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 Maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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