Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 477
Articolo 1Articolo 3
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17 novembre 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'accordo stesso.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995
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