Sentenza 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03476/2025REG.PROV.COLL.
N. 05643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2024, proposto da
Radio Costiera Amalfitana Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna e Rita Scopa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ispettorato Territoriale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 5306/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DI S.p.A. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Sabato Giuseppe Perna e Giovanni Mangialardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti oggetto di questo giudizio possono così riassumersi:
- in data 8 febbraio 2007, DI s.p.a. ha presentato, per Radio Deejay, un’istanza di accorpamento dei suoi impianti di DOlli, operante sulla frequenza 92.250 MHz, e di SO Vesuviana, operante sulla frequenza 92.300 MHz, in un unico impianto ubicato in località DO sulla frequenza 92.300 MHz, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005;
- successivamente, il 25 agosto 2008 – a valle e ad esito positivo delle rispettive prove tecniche –, l’Ispettorato territoriale Campania del Ministero dello sviluppo economico rilasciava ad DI il nulla osta per l’accorpamento richiesto, rilevando come detto accorpamento in unico impianto sito in DO (NA) (frequenza 92.300 MHz) non incidesse sulle aree di servizio diffuse dagli impianti di ST di SO (SO Vesuviana) 92.300 MHz e DOlli 92.250 MHz;
- a seguito di alcune segnalazioni di interferenze da parte di Radio Costiera Amalfitana s.n.c. (CA) al proprio impianto in IU (92.200 MHz) venivano effettuate ulteriori verifiche all’esito delle quali veniva revocato il nulla osta rilasciato ad DI, con provvedimento del 3 febbraio 2015 n. 14147;
- in data 25 marzo 2015, l’Ispettorato, dopo ulteriori accertamenti, annullava la revoca del 3 febbraio 2015, confermando così la validità e l’efficacia del nulla osta rilasciato ad DI.
2. Avverso l’annullamento della revoca del 25 marzo 2015, Radio Costiera Amalfitana proponeva ricorso al T.a.r. del Lazio, definito con sentenza di rigetto n. 2596 del 2022, poi riformata, in appello, dalla sentenza n. 7851 del 2023 del Consiglio di Stato. Quest’ultima pronuncia, nell’accogliere il ricorso di CA, riconosceva il difetto di istruttoria del procedimento di annullamento della revoca del nulla osta, sul rilievo che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ispettorato fosse stato esercitato senza garantire a CA alcun contraddittorio. Nella parte motiva della pronuncia il Consiglio di Stato affermava espressamente che l’“ accoglimento dei motivi d’appello esaminati congiuntamente ” comporta “il ripristino dell’originario provvedimento di revoca del nulla-osta ”.
3. A seguito di tale pronuncia DI, con lettera del 28 agosto 2023, chiedeva, senza ricevere risposta, all’Ispettorato di riavviare il procedimento di annullamento della revoca del nulla osta.
4. L’odierna parte appellata impugnava quindi, nel 2023, il provvedimento del 3 febbraio 2015 n. 14147 che aveva originariamente disposto la revoca del nulla osta, davanti al TAR del Lazio deducendo il seguente motivo: “ 1. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; dell’art. 28 del d.lgs 177/2005 (ora art. 25 del d.lgs 208/2021); della Circolare della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni del 4 novembre 1998; sulla mancata considerazione del miglioramento del congenito stato interferenziale fra gli impianti di DI e quello di CA. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza ”.
5. Il TAR del Lazio, Sezione Quarta, con la sentenza n. 5306 del 15 marzo 2024, ha accolto il ricorso. In particolare, il Giudice di primo grado ha in via preliminare escluso la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando come il primo giudizio, conclusosi con sentenza n. 7851 del 2023 del Consiglio di Stato, avesse avuto ad oggetto il provvedimento di annullamento della revoca del nulla osta rilasciato ad DI, mentre questo giudizio ha oggetto la revoca del nulla osta. Inoltre, la revoca non è stata oggetto di cognizione incidentale da parte del giudice amministrativo, che si è limitato a vagliare la sola legittimità dell’annullamento della revoca e non anche la legittimità della revoca. Il TAR ha peraltro sottolineato che non vi è un onere da parte ricorrente di impugnare tramite ricorso incidentale all’interno del predetto giudizio la delibera di revoca del nulla osta. Il Giudice ha sottolineato sul punto che la norma sul ricorso incidentale non impone la concentrazione in un unico giudizio di tutte le ragioni di doglianza connesse ad un rapporto controverso, ma si limita a consentire alla parte che abbia interesse al mantenimento dell’assetto di interessi definito dall’atto impugnato con il ricorso principale di impugnare, a sua volta, quest’atto, per motivi diversi (o di impugnare un atto ad esso connesso), anche laddove, per la stessa parte, sia già decorso il termine perentorio di impugnativa; e ciò subordinatamente alla circostanza che l’interesse all’impugnazione di quest’ultimo atto sia sorto solo a seguito della proposizione del gravame introduttivo (pena l’elusione del termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi). Secondo il TAR capitolino nel caso di specie quando CA ha proposto il ricorso avverso l’annullamento della revoca del nulla osta, difatti, non vi era alcuna esigenza di “remissione in termini” nei confronti di DI poiché tale atto era stato superato con il provvedimento in autotutela dell’Amministrazione. Pertanto non si può onerare il ricorrente di impugnare ex articolo 42 cod. proc. amm., anche atti “superati” da successivi provvedimenti solo per l’eventualità che essi possano essere ripristinati per effetto dell’accoglimento del ricorso principale. Quindi le censure avanzate da DI sono tempestive e ammissibili poiché il termine di impugnazione della revoca del nulla osta decorre dall’annullamento dell’atto che lo ha revocato, ovvero dal 21 agosto 2023, giorno in cui è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato. Quanto al merito il TAR ha rilevato come nonostante in sede istruttoria l’Ispettorato abbia indicato come criterio l’eventuale peggioramento dello stato interferenziale già esistente fra gli impianti censiti e nonostante le verifiche tecniche abbiano riconosciuto che il nulla osta non avesse peggiorato l’originario rapporto interferenziale fra gli impianti censiti, il provvedimento impugnato ha dato rilevanza alla mera esistenza di interferenze, contraddicendo gli esiti e l’andamento dell’istruttoria, senza motivare tale scelta. Inoltre, il diniego di nulla osta basato sul mero riscontro dell’esistenza delle interferenze a seguito dell’accorpamento senza comparazione con la situazione preesistente è contraddittorio rispetto al quadro normativo di riferimento, segnatamente l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 177/2005, ratione temporis applicabile e la successiva circolare della Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni del 4 novembre 1998 che, come chiarito dalla giurisprudenza, deve essere interpretato nel senso che possano essere autorizzate le modifiche degli impianti che migliorino lo stato interferenziale rispetto alla situazione preesistente. Da ultimo, il Giudice di primo grado ha respinto l’istanza istruttoria formulata da CA volta ad acquisire le misure dello spettro radioelettrico dal Centro di Controllo RAI di Monte Tore, Sorrento, effettuate dalla RAI essendo rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione la necessità di effettuare ulteriori verifiche e misurazioni.
6. Avverso la suindicata sentenza Radio Costiera Amalfitana s.n.c. ha proposto appello deducendo i seguenti motivi.
6.1 Con il primo motivo, rubricato “ error in procedendo - violazione degli articoli 42 e 29 cpa; dei principi del processo amministrativo di effettivita’, concentrazione ed economia procuessuale ” si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ravvisato un’elusione dei principi di concentrazione, efficacia ed efficienza del mezzo “processo” attraverso la proposizione del ricorso di primo grado. Nel caso di specie a detta del ricorrente la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta doveva essere proposta nelle forme del ricorso incidentale laddove con essa si intenda precludere l’accertamento di illegittimità dell’atto impugnato dedotto in via principale. Pertanto, essendo un onere dell’interessato proporre ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a. ed essendo l’atto di autotutela del marzo 2015 oggetto di ricorso giurisdizionale, il cui effetto tipico e finale era la reviviscenza della revoca del nulla osta adottata nel febbraio del 2015, l’impugnazione dello stesso da parte del controinteressato doveva avvenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del ricorso.
6.2 Con il secondo motivo d’appello, rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 cpc. elusione contrasto con giudicato ”, l’odierna appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem avendo DI SpA, in violazione di ogni principio di efficacia della tutela giurisdizionale, riproposto innanzi al Tar Lazio le medesime censure già scrutinate dal Consiglio di Stato e definite con sentenza passata in giudicato passata in giudicato n. 7851 del 2023.
6.3 Con il terzo motivo, “ violazione ed elusione di giudicato – violazione dell’art. 34 c.p.a .” viene eccepito come il Giudice di primo grado abbia errato nel far derivare effetti favorevoli, come la remissione in termini, anche a favore del soggetto sanzionato con l’annullamento dell’atto allo stesso favorevole, ed in assenza di impugnazione incidentale.
6.4 Con il quarto motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs. 177/2005; della circolare della direzione generale concessioni e autorizzazioni del ministero delle comunicazioni del 4 novembre 1998 ”, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dato rilevanza alla circolare della Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni del 4 novembre 1998, in quanto a detta dell’appellante, la stessa sarebbe da un lato precedente rispetto al d.lgs. n.177/2005, dall’altro, costituendo un atto meramente interno, non potrebbe essere considerata come presupposto di un atto lesivo della sfera giuridica dei terzi.
6.5 Con il quinto motivo, rubricato “ error in procedendo; error in iudicando; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 117/2005, e del d.lgs. 259/2003; carenza e contraddittorietà della motivazione; travisamento della documentazione agli atti; violazione del principio dello “stare decisis ”, si denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l’eccezione avanzata da CA in ordine all’assenza di interferenze tra la frequenza dell’appellante e Radio JA prima del rilascio del nulla osta. Difatti, secondo CA le misurazioni compiute nel sito hanno accertato la presenza di interferenze solo dopo il rilascio del nulla osta e cioè quando l’impianto di DO (frequenza 92.3 mHz) di Radio JA è entrato in funzione.
Pertanto, non vi sarebbero, contrariamente rispetto a quanto affermato dal Tar Lazio, interferenze congenite tra detto impianto e quello di Monte IU di CA.
6.6 Con il sesto motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, (specie artt. 3, 6 e 7, nonché 21 octies) e s.m.i., e comunque violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedimento amminitrativo ”, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto contraddittorio il provvedimento di revoca rispetto agli esiti dell’istruttoria espletata.
7. Si è costituita in giudizio DI s.p.a. con atto del 17.7.2024 chiedendo il rigetto dell’appello. Successivamente si è anche costituito il Ministero Delle Imprese e Del Made in Italy con atto del 23.7.2024 “per resistere al ricorso notificato il 1 luglio 2024.”
8. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusionali il 13.3.2025 ed il 14.3.2025, DI ha depositato anche una memoria di replica il 24.3.2025.
9. In particolare, la difesa del Ministero, contrariamente a quanto chiesto nella memoria di costituzione, con la memoria conclusionale ha invece aderito all’appello e ha chiesto la riforma della sentenza gravata.
10. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 15 aprile 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’appello dedotta da DI, che si fonda sui seguenti ragionamenti:
- nessuno dei motivi di impugnazione dedotti da CA nell’appello si sarebbe confrontato con i dati di fatto ed i documenti valorizzati nel riferito capo della sentenza, per escluderne la rilevanza o dedurne l’erroneità;
- nessuno dei motivi avrebbe confutato le conclusioni della sentenza, nella parte in
cui aveva rilevato che il provvedimento impugnato “ rivela la violazione degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990, secondo cui la motivazione dell’atto amministrativo deve essere coerente con le risultanze dell’istruttoria e con l’andamento della stessa, nonché la violazione del principio di non contraddizione dell’azione amministrativa ”;
- l’appello sarebbe anche inammissibile in quanto violerebbe l’art. 101, comma 1, c.p.a., non contenendo specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, in particolare contro il relativo capo 7.3.
12. Orbene, al di là della sicura specificità dei motivi d’appello, che emerge dalla piana lettura delle censure sviluppate nel ricorso, le eccezioni non hanno pregio in quanto è fondato in via assorbente il primo motivo riguardante la mancata proposizione di ricorso incidentale nel giudizio contro l’annullamento della revoca dell’autorizzazione.
13. Come noto, il ricorso incidentale è preordinato a tutela di un interesse conservativo del controinteressato che, in quanto beneficiario di un vantaggio per effetto del provvedimento impugnato, intende preservare “ la disponibilità del bene della vita minacciato dall’altrui ricorso principale ” (Cons. Stato, sez. V, n. 4510/2012), e perciò paralizzare con il ricorso incidentale l’azione del ricorrente principale. Ciò comporta, per converso, che se il controinteressato asserisce di essere leso dal provvedimento, ovvero intenda conseguire vantaggi ulteriori, deve agire con l’impugnazione del provvedimento in via principale chiedendone l’annullamento. Il ricorso incidentale condizionato è uno strumento giuridico utilizzato dalle parti resistenti o dai controinteressati per proporre domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda principale. Questo strumento ha lo scopo di paralizzare l'azione proposta dal ricorrente principale e di conservare l'assetto di interessi voluto dall'amministrazione con il provvedimento impugnato.
14. Risulta nel caso oggetto del giudizio che quando l’odierna appellante aveva impugnato il provvedimento di annullamento della revoca del nulla osta, la revoca non era però stata impugnata da DI con ricorso incidentale condizionato. Se è vero che lo strumento del ricorso incidentale è dato di norma al controinteressato per insorgere contro lo stesso provvedimento oggetto del ricorso principale, ma per profili diversi da quest'ultimo e tali da ampliare il “thema decidendum” originario, di modo che l'azione possa neutralizzare o quanto meno limitare l’incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale sulla posizione di vantaggio derivante al medesimo controinteressato dal provvedimento impugnato e che, pertanto, da un lato vi è diversità dell’interesse fatto valere dal ricorrente incidentale, rispetto a quello del ricorrente principale, in quanto teso alla conservazione della propria posizione di vantaggio, e se è altresì vero che il ricorso incidentale ha carattere condizionato o accessorio, nel senso che è subordinato all’esito del ricorso principale ma, d’altra parte, ben può condizionare a sua volta l’interesse del ricorrente principale, potendo portare alla sua sopravvenuta carenza quando vengano dedotti motivi che lo mettano in discussione, tanto che lo stesso ricorrente principale non trarrebbe più alcun vantaggio dall'accoglimento del proprio gravame, sicché in tal caso il ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale ciò dimostra che l’istituto ha una funzione di concentrazione del processo in ragione della quale il ricorso incidentale può ben riguardare un atto diverso ma strettamente connesso a quello impugnato con il ricorso principale. La funzione che il ricorso incidentale assolve nel processo amministrativo da impugnazione va individuata, in conclusione, nell'inserimento nel giudizio di un « thema decidendum » nuovo che risulti subordinato all'accoglimento del ricorso principale o tenda a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, introducendo una ragione ostativa all'accoglimento delle censure svolte con esso. Nel primo caso il ricorrente incidentale impugna lo stesso atto oggetto del ricorso principale per una parte diversa e proponendo censure diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso principale, mentre nel secondo caso l'iniziativa incidentale può essere rivolta alla caducazione di un atto diverso da quello impugnato con il ricorso principale, purché esista una stretta connessione tra i due provvedimenti, dovendosi comunque trattare di atto che non si iscriva in un ambito autonomo rispetto al rapporto cui mette capo l'atto oggetto del ricorso principale.
Il ricorso incidentale, essendo lo strumento di cui il controinteressato può servirsi per la difesa in giudizio delle proprie ragioni, può essere proposto anche contro provvedimenti diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale, purché correlati alla vicenda contenziosa (Cons. Stato, sez. IV, 25/01/2013, n. 489).
Si è anche ritenuto che « ai fini della verifica dell’ammissibilità del ricorso incidentale rilevano i principi del “simultaneus processus”, della completezza del contraddittorio e della difesa, nelle forme in cui possono esplicarsi in un giudizio impugnatorio soggetto a termini di decadenza; pertanto, il controinteressato può attaccare un atto diverso da quello impugnato in via principale, purché attinente all'esercizio in concreto della stessa funzione, nell'ambito dello stesso svolgimento procedimentale, in cui si colloca l'atto medesimo » (Cons. Stato sez. IV, 24/02/2000, n. 1004).
Nel caso di specie la revoca oggi impugnata dopo quasi dieci anni era proprio l’atto oggetto dell’annullamento impugnato in via principale.
15. Avverso il provvedimento del 25.3.2015 (ed avente ad oggetto l’annullamento della revoca del nulla osta del 2008), CA aveva proposto ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di illegittimità. Il giudizio si è concluso con la sentenza di rigetto n. 2596 del 2022, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7846/2022. In tale pronuncia viene chiarito che “ l’accoglimento dei motivi d’appello esaminati congiuntamente – comportante il ripristino dell’originario provvedimento di revoca del nulla-osta - assorbe le censure residue. ”
16. Contrariamente a quanto rilevato dal TAR Lazio nella sentenza oggi gravata, avverso l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta DI avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale nell’ambito del giudizio attivato da CA avverso l’atto di annullamento della revoca del nulla osta.
17. Il ricorso incidentale (condizionato implicitamente o esplicitamente) è, infatti, un mezzo di impugnazione proposto dal controinteressato di norma nei confronti del provvedimento impugnato, per motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente principale ma anche nei confronti di un atto strettamente connesso con quello impugnato in via principale. Lo scopo è quello di neutralizzare l’azione proposta dal ricorrente principale e di ottenere che, nel caso di fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato in via principale venga sindacato sotto altri profili, più favorevoli allo stesso controinteressato. Il ricorso incidentale necessita di due elementi essenziali: uno negativo, rappresentato dall’assenza di una lesione attuale, che altrimenti si sarebbe dovuta far valere in via principale; uno positivo, rappresentato dalla lesione virtuale derivante dall’accoglimento del ricorso principale. Il primo deriva dal fatto che i provvedimenti amministrativi vanno impugnati, in via principale, entro il termine di decadenza e quindi deve escludersi che l’altrui impugnazione riapra i termini per impugnare in via incidentale atti che andavano gravati in via principale. Il secondo evidenzia invece l’inerenza dell’impugnazione incidentale a quella principale ed alla lesione virtuale derivante dal suo accoglimento.
18. Non si concorda con il TAR Lazio che DI avesse la mera facoltà di impugnare mediante ricorso incidentale la revoca del nulla osta nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’annullamento della revoca del nulla osta, essa deve considerarsi onerata ad impugnare tale atto della cui riviviscenza si discuteva in quel giudizio, creandosi altrimenti una illegittima rimessione in termini ed un rischio obiettivo di rimettere in discussione il giudicato.
19. Con lo strumento del ricorso incidentale previsto dall'art. 42 c.p.a. il controinteressato può proporre “domande” (termine generico che non vincola certamente all’impugnazione dello stesso atto) il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, ma è uno strumento di difesa privo di autonomia rispetto alla domanda principale (Cons. Stato, sez. II, n. 1162/2023: “ nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 42 c.p.a., il ricorso incidentale è uno strumento mediante il quale i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale; essenzialmente è uno strumento di difesa privo di autonomia rispetto alla domanda, avvinto ad essa da un interesse, che ha una matrice esclusivamente processuale, in quanto sorgente e dipendente dall'iniziativa giudiziaria altrui rispetto ad una situazione giuridica propria. ”). In altre parole, la scelta del ricorrente di impugnare l’atto di annullamento di un precedente provvedimento, lesivo dell’interesse del controinteressato, condiziona automaticamente le scelte del controinteressato stesso, il quale è costretto a difendersi tempestivamente nel termine decadenziale. Da ciò discende che una volta impugnato l’atto di annullamento della revoca del nulla osta da parte di CA, la controinteressata DI, chiamata in giudizio – per confermare la situazione giuridica derivata da tale atto (e quindi il bene della vita) – aveva l’onere di impugnare tempestivamente la revoca del nulla osta, potendosi evolvere il giudizio principale (come poi è stato) nel senso di far rivivere l’atto oggetto di autotutela.
20. L’eventuale annullamento giurisdizionale del provvedimento di modifica comporta l'eliminazione con decorrenza ex tunc dei suoi effetti (Cons. Stato, sez. VI, n 3498/2024 « nell’ambito della cd. autotutela di “secondo grado”, l’annullamento di un atto che a sua volta dispone l’annullamento di un precedente provvedimento non comporta l’automatica reviviscenza di quest'ultimo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento, il quale dovrà essere (se ne ricorrono le note condizioni della tempestività e dell’assenza di giudicato) emesso ex novo. »).
21. Questo comporta che, essendo l’atto di autotutela del marzo 2015 oggetto di ricorso giurisdizionale, il cui effetto tipico e finale era la reviviscenza della revoca del nulla osta rilasciato nel febbraio del 2015, è chiaro che il termine per la sua impugnazione non poteva differirsi al termine del giudizio che aveva per oggetto il suo annullamento, lasciando in questo modo tutte le parti incerte sull’esito finale dell’azione giudiziaria. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, era obbligo di DI proporre ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 42 del c.p.a., entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del ricorso, per scongiurare l’esito negativo conseguenziale al potenziale accoglimento del ricorso. Diverso discorso si dovrebbe condurre nel caso in cui la revoca del nulla osta fosse confermata a seguito di una nuova istruttoria, magari a seguito della riapertura del procedimento di verifica delle interferenze in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7861 del 2023. Ciò è stato pure perseguito da DI con l’istanza relativa al riavvio del procedimento di annullamento della revoca (nel quale potranno essere valutati fatti nuovi e sul quale ovviamente non ci pronuncia perché – già per ipotesi – attiene a poteri non ancora esercitati dalla pubblica amministrazione e potrebbe avere ad oggetto nuovi accertamenti o nuove adottande cautele tecniche volte ad evitare interferenze).
22. Non si concorda con il primo giudice che in assenza di una disposizione che imponga di far valere tramite ricorso incidentale tutte le ragioni di doglianza inerenti ad un dato rapporto e che non si possa onerare il ricorrente di impugnare anche atti “superati” da successivi provvedimenti, solo per l’eventualità che essi possano essere ripristinati per effetto dell’accoglimento del ricorso principale. Ad avviso del Collegio l’art. 42 c.p.a. disciplina proprio questa evenienza. Il ricorso per l’annullamento di un atto emesso oltre dieci anni prima (ripristinato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7851/2023) era quindi inammissibile, in quanto era onere dell’originario controinteressato DI di impugnare, nel termine e nei modi stabiliti dal codice del processo, proponendo ricorso incidentale nel procedimento incardinato da CA avverso l’annullamento del provvedimento prot. III/CER/3.2.2015 n. 14147, recante la revoca del nulla osta del 25.8.2008 rilasciato dall’Ispettorato Campania del Ministero dello Sviluppo Economico a DI.
23. Per quanto precede l’appello deve essere accolto ed il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
24. La particolarità della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO