Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3070/2023 Ruolo Gen., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta decisione alla udienza di cui all'art. 352 cod. proc. civ. del 10-12-2024 svolta dinanzi all'istruttore mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Leopoldo Villani ) e Giosuè Starita C.F._1
( elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
secondo in Torre Annunziata, al corso Umberto I, 47/E appellante e
1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. ( ), presso il cui Controparte_3 C.F._3
studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, al corso Aldo
Moro 123 appellante incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 29-6-2023, il Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Torre Annunziata, in composizione monocratica, n. 1728/2023, pubblicata il 10-6-2023, notificata il 26-6-2023, di rigetto dell'opposizione proposta da essa ricorrente – condannata altresì alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori, con attribuzione
– al decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo, n. 657/2020 del 4-5-2020 in forza del quale le è stato intimato il pagamento alla resistente
[...]
della somma di € 44.721,00, oltre interessi e spese della Controparte_2
procedura, quale corrispettivo a fronte della somministrazione di manodopera specializzata da impiegare presso un impianto fotovoltaico in allestimento nel Regno Unito.
Ha ritenuto in sintesi il primo giudice come l'opponente “non ha contestato l'esistenza rapporto contrattuale, né ha specificamente contestato gli ordini posti alla base del monitorio” (n. 5/13 del 28-12-2013 e 6/13 del 4-4-2013), nonché le fatture del 2-5-2013 (20 e 21, riferite all'ordine 5/13, 23, riferita all'ordine 6/13), senza aver fornito prova sufficiente dei dedotti fatti estintivi, ovvero del versamento dell'acconto di € 4.000,00 e della transazione a stralcio ad estinzione della posizione debitoria nei confronti della ricorrente in monitorio.
2 L'appellante ha affidato l'appello ad unico motivo articolato in 4 argomentazioni, concludendo, in riforma della impugnata sentenza, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese, con attribuzione, e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 17-11-2023 la Corte ha accolto l'istanza dell'appellante proposta con ricorso ex articoli 283 e 351 cod. proc. civ., depositato il 27-
9-2023, nonché con l'atto di appello, di sospensione della esecuzione della impugnata sentenza.
Con comparsa depositata il 9-11-2023 per la prima udienza del 11-12-2023 indicata nell'atto di citazione, si è costituita l'appellata in epigrafe, concludendo, in via principale, per il rigetto dell'appello, e, in via incidentale, in parziale riforma della impugnata sentenza, per la condanna dell'appellante al pagamento sulla somma ingiunta degli interessi moratori da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 3 e seguenti del decreto legislativo 9-10-2002, n 231, con decorrenza dal 31-8-2013, data della scadenza del debito, al soddisfo, oltre il risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, cod. proc. civ., comma 1, ovvero in subordine comma 3, con il favore delle spese del grado e attribuzione.
Con ordinanza del 19-12-2023 l'istruttore, ritenuta la non ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 348 bis e 350, comma 3, cod. proc. civ., ha fissato l'udienza dinanzi a sé di rimessione della causa in decisione assegnando i prescritti termini perentori;
indi all'udienza del 10-12-2024, svolta con le modalità in epigrafe a seguito del decreto del 11-11-2024 di sostituzione dell'udienza, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 352, comma 2, cod. proc. civ. l'istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla società appellata dedotta con le note del 11-12-2023 per
3 la prima udienza di trattazione del 12-12-2023, e ciò, precisa l'appellante principale, poiché la costituita e operante in Romania, Controparte_2
con sede in Municipio Deva (Romania), iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Hunedoara J20/919/2011 – CF
, “è sottoposta a procedura concorsuale con nomina anche di un P.IVA_2
curatore fallimentare, giusta visura dell'Ufficio Nazionale del Registro dell'Imprese della Romania aggiornata al 27-11-2023”; deduce in particolare come “al punto 28 della visura emerge che in data 2-12-2019 è stata aperta la procedura concorsuale ed al punto 13 l'emissione in data 28-
7-2021 della sentenza n. 275/F/2021 del Tribunale di Hunedoara di dichiarazione del fallimento”.
Si premette che nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, per tali dovendosi intendere le procedure aperte a carico di soggetti aventi beni collocati nel territorio di diversi Stati membri dell'Unione europea, o nelle quali siano coinvolti creditori non residenti nello Stato di apertura della procedura, qualora la legge regolatrice di quest'ultima – da individuare in base al criterio della legge di apertura fissato dall'art. 4 del Regolamento CE
n. 1346 del 2000 – preveda che il giudizio di accertamento del credito, che sia iniziato prima dell'apertura della procedura stessa, debba proseguire di fronte al giudice ordinario, questi è tenuto a conoscere della domanda sottoposta alla sua cognizione, anche se la norma di diritto interno del suo
Stato di appartenenza riservi al giudice della procedura di insolvenza l'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto insolvente. Di conseguenza il giudice italiano, dinanzi al quale sia pendente un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento del credito, o di condanna, promosso da un creditore nei confronti di un soggetto di diritto estero che sia stato assoggettato, in altro Stato membro dell'Unione europea, a procedura di insolvenza aperta successivamente all'inizio della causa anzidetta, non può dichiarare improcedibile la domanda, in applicazione
4 della norma di diritto interno, ma deve applicare la disposizione prevista dalla legge dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta e dunque, ove questa faccia salva la cognizione del giudice ordinario, deve pronunciarsi nel merito (Cass. 17777/2023).
In disparte della novità dell'eccezione, dedotta per la prima volta in grado di appello, si osserva che il solo documento prodotto dall'appellante principale con le note del 11-12-2023 (Oficiul National al Registrului
Comertului) non sembra consentire valutazioni munite di sufficiente grado di certezza ai fini che qui occupano, considerato come la stessa appellante principale – nonostante la già dedotta pronuncia in data 28-7-2021 della sentenza di dichiarazione del fallimento – ha specificato con la comparsa conclusionale che “la società appellata è sottoposta a procedura fallimentare aperta in data 20-11-2019 con nomina anche di un amministratore giudiziario”. Sennonché, già con le note del 11-12-2023 la società appellata ha dedotto e documentato come in Romania sia stata aperta nei suoi confronti il 22-11-2019 una procedura di insolvenza con ordinanza
603/F/2019; laddove però “l'amministratore nonché legale rappresentante della società ha conservato la legittimazione processuale attiva”, tanto, a conferma della persistente legittimazione ad agire del legale rappresentante dell'appellante incidentale, che l'amministratore giudiziario, giusta nota agli atti 345 del 21-11-2023 (successiva all'evento del 18-7-2021 cui l'appellante principale fatto inizialmente riferimento), ha rappresentato come “l'amministratore societario ha fatto di continuo tutte le procedure necessarie per il recupero dei crediti societari dai debitori dall'Italia, avendo in questo senso il nostro consenso, in qualità di amministratore giudiziario,
e mantenendo la sua qualità di legittimato attivamente”. Del resto dalla visura storica della Camera di Commercio aggiornata al 15-11-2023 risulta che la è attiva, senza annotazione di procedure Controparte_2
concorsuali. Diversamente dalla controparte, non ha prodotto l'appellante
5 principale ulteriore documentazione afferente la dedotta (comunque recisamente contestata) dichiarazione di fallimento del 28-7-2021, né è superfluo evidenziare come la nota dell'amministratore giudiziario, prodotta anche in traduzione italiana asseverata, faccia riferimento proprio al presente procedimento.
B) Argomenta il a Controparte_1
sostegno dell'appello di aver dimostrato il fatto estintivo della obbligazione Cont dedotta in giudizio dalla in quanto: Controparte_2
a) relativamente al disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. operato dalla opposta della documentazione prodotta da essa opponente, la
[...]
con la comparsa di costituzione e risposta, “non ha Controparte_2
evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte in atti dalla né ha indicato peculiarità Controparte_1
di queste ultime che potessero far dubitare della loro conformità ai primi”; sicché erroneamente il primo giudice ha ritenuto efficace il disconoscimento della ricevuta di bonifico e dell'estratto conto concernenti l'acconto di €
4.000,00, delle pec relative alla definizione della transazione saldo e stralcio, le contabili di bonifico della Intesa San PA (già Banco di Napoli) per complessivi € 5.000,00; inoltre “non aveva ragion d'essere” l'ordine di esibizione del 18-11-2021 dell'originale dell'estratto conto afferente il bonifico di € 4.000,00, alla cui mancata ottemperanza da parte di essa appellante pure il primo giudice ha dato rilievo;
b) va identificato il bonifico non attraverso il CRO ma, in quanto bonifico su estero, attraverso il RIF , corrispondente a quello riportato P.IVA_3
nella relativa ricevuta, laddove l'opposta non ha contestato l'esistenza di un rapporto di conto corrente presso la filiale di ARAD (Romania) della Banca
Intesa San PA;
v'è inoltre precisa imputazione del pagamento “A
[...]
”, né è Controparte_4
discutibile la valenza probatoria della documentazione pec – sebbene il
6 primo giudice avesse rilevato che la pec risultante dalla visura agli atti fosse feimechanicals. t ma dalla documentazione Email_1 Email_2
prodotta dall'opponente –, “considerato anche che il contenuto di essa attiene inequivocabilmente ad entrambi le parti in causa ed alla definizione tra loro del rapporto commerciale relativo alla la prova CP_4
della effettiva esecuzione dei bonifici bancari per complessivi € 5.000,00 rappresentata dal TRN (Transation Reference Number) di 35 caratteri alfanumerici comprensivi del CRO;
c) il primo giudice ha erroneamente valutato l'esito della prova orale, ritenendo inattendibile il teste escusso, pur avendo reso dichiarazioni tutt'altro che contraddittorie e confusionali, “per il solo fatto di aver dichiarato che all'epoca dei fatti l'amministratore p.t. della
[...]
era suo parente”; Controparte_1
d) “diversamente argomentando in ragione degli esiti della prova testimoniale, la avrebbe operato un pagamento Controparte_1
ad un creditore apparente ex art. 1189 c.c.”, assumendo rilievo quali circostanze univoche l'indirizzo di posta elettronica certificata recante la ragione sociale della società opposta, la corrispondenza tra il contenuto dei messaggi pec agli atti con l'appalto in essere tra le parti, la sede della filiale del Banco di Napoli dove sono transitati i bonifici per complessivi €
5.000,00, ovvero in Napoli, alla via Porzio, nelle vicinanze della dell'ufficio di rappresentanza per l'Italia della società opposta;
laddove “il comportamento colposo della sarebbe consistito proprio Controparte_2
in una culpa in vigilando per non aver adeguatamente gestito i propri rapporti con i propri collaboratori”.
Oppone l'appellata; a) il pagamento della somma di € 4.000,00 non è mai avvenuto;
b) alcun accordo transattivo è stata concluso dalle parti;
c) la inesistenza dei versamenti mediante 5 bonifici per complessivi € 5.000,00;
7 d) le contraddizioni in cui è incorso il teste escusso;
e) la novità e la infondatezza del preteso pagamento a creditore apparente.
C) L'appello principale è infondato.
Le argomentazioni formulate dall'appellante principale non sono infatti atte a scalfire la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, ovvero che “parte creditrice non ha fornito alcuna idonea prova dell'avvenuto pagamento, né per acta, né per testi”, anzi confermando la esecuzione dei lavori per il cui pagamento la società appellata ha agito in monitorio;
e ciò, ad onta della argomentazione sub a), indipendentemente dalla idoneità del disconoscimento operato in primo grado dalla opposta, attuale appellata, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. a paralizzare l'eccezione di pagamento.
In ordine alla argomentazione sub b) si osserva come non possa ritenersi provato il versamento dell'appellante principale della somma di € 4.000,00 sul conto della società appellata, che già in primo grado, con la memoria istruttoria, ha evidenziato come l'estratto bancario del 30-6-2013 non contenga uno specifico riferimento alle fatture o agli ordini correlati al credito azionato in monitorio, tanto meno gli estremi identificativi del conto sul quale la somma sarebbe confluita. Oltre la mancata indicazione del CRO
e dell'IBAN, ha osservato il primo giudice, senza che la parte motiva sia stata peraltro in parte qua specificamente contrastata, la generica imputazione di pagamento, tanto più in considerazione della difficile conciliabilità di un preteso versamento in acconto del 23-5-2013 a fronte di fatture emesse il 2-5-2013 con scadenze 22-5-2013 e 31-8-2013 e indicazione dell'IBAN; laddove è almeno un argomento di prova sfavorevole all'appellante principale la non giustificata inottemperanza all'ordinanza del 18-11-2021 di esibizione degli originali dell'estratto conto relativo al bonifico. Né è oggetto di specifica contestazione l'allegazione dell'appellata che “il codice RIF riportato sull'estratto conto e evidenziato nell'appello non identifica il bonifico su estero ma è un riferimento interno
8 all'ordinante del bonifico”. Del resto, “la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del solvens in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (Cass. 8046/2023 citata dall'appellata).
La sola esistenza del conto corrente intestato alla società appellata presso la filiale di ARAD (Romania) della è elemento Controparte_5
indiziario quantomeno labile, così come la asserita breve distanza tra le sedi in Italia dell'istituto di credito e della società appellante incidentale, a fronte delle oltremodo più pregnanti carenze documentali, laddove le discordanze menzionate dalla stessa appellante principale circa il recapito di posta elettronica della controparte consentono ragionevolmente di escludere la riconducibilità a quest'ultima della presunta (non sottoscritta) dichiarazione di accettazione (che si assume allegata alla mail attribuita alla
[...]
della dedotta transazione. CP_2
Sicché restano ferme, a fronte della inappagante formulazione del motivo, le difese spiegate dalla società appellata, recepite dal primo giudice, tenuto conto – in uno alla mancata produzione del files eml a dimostrazione dell'esistenza effettiva dell'allegato, come eccepito dall'appellata – della palese diversità della pec feimechanicals. (la virgola è errore Email_3
rilevabile ictu oculi) risultante dalla visura camerale agli atti, da risultante dalla documentazione prodotta Email_2
dall'appellante principale. Acuna valenza probatoria può conferirsi al contenuto del messaggio, ancorché in apparenza afferente il rapporto
9 commerciale per cui è causa (senza specificazione dell'ordine, del cantiere o dell'impianto); laddove è inverosimile il preteso accordo transattivo per €
5.000,00 a fronte del credito di € 44.721,00, se non altro in considerazione dei soli esborsi affrontati dalla appaltatrice, appellante incidentale, per la realizzazione dell'opera all'estero. Esclusa la prova, per la ragioni che precedono, che la abbia accettato la proposta Controparte_2
transattiva del Consorzio si rileva come la formulazione Controparte_1
del motivo neppure contrasti la parte motiva della impugnata sentenza quanto alla mancata prova del versamento con bonifici in favore dell'appaltatrice, attuale appellante incidentale, della complessiva somma di
€ 5.000,00 in esecuzione del detto accordo transattivo;
ciò, avendo infatti il primo giudice osservato, a prescindere dal TRN (Transation Reference
Number), come la documentazione prodotta consista “di semplici stampe di distinte di bonifici in uscita, non essendoci la prova che tali bonifici siano stati effettivamente accreditati”.
In ordine alla argomentazione sub c), si rileva come la valutazione operata dal primo giudice relativamente al risultato della prova orale sia stata più ampia, non limitata alla parentela con l'amministratore della società appellante, ma correttamente estesa al rilievo (neppure specificamente contrastato dall'appellante principale) di un non marginale profilo di contraddittorietà afferente i rapporti tra la teste , a suo dire Testimone_1
delegata per il appellante alla trattativa con la e CP_1 CP_2
i soggetti che operavano per conto di quest'ultima, ovvero Persona_1
e ciò, avendo la teste dichiarato prima di avere “sempre CP_6
trattato con loro due”, peraltro “dall'inizio”, poi di “non aver trattato direttamente con loro”, sia pure “sino a prima della transazione”.
Del tutto nuova è l'argomentazione sub d), posto che le eccezioni in senso lato – a differenza dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sempre che riguardino fatti
10 principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva – sono rilevabili d'ufficio, sottratte al divieto prescritto dall'art. 345, comma 2, cod. proc. civ. e consistenti nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine – quale appunto la dedotta ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1189 cod. civ. – non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa (Cass. 8525/2020). Ad ogni modo, osserva in via dirimente l'appellante incidentale che
“controparte non ha dimostrato né l'avvenuto pagamento parziale, né la transazione, né che quei pagamenti sarebbero stati effettuati riconducibili alla . È peraltro all'evidenza una mera congettura Controparte_2
destituita di sostegno la asserita “maniera subdola” mercè la quale i detti e utilizzando un indirizzo email “molto simile” avrebbero Per_1 CP_6
generato confusione atta a “farsi ritenere responsabili/riferimento della società”.
D) È inammissibile l'appello incidentale, giacché avente ad oggetto una domanda nuova, ad onta delle preclusioni di cui all'art. 345 cod. pro. civ.
Si osserva come la richiesta di riconoscimento degli interessi nella misura di cui al decreto legislativo 231/2002 doveva essere avanzata in via riconvenzionale in primo grado, a fronte della opposizione proposta dalla società attuale appellante incidentale, laddove per contro risulta dalla comparsa di costituzione come la abbia concluso per Controparte_2
il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, così come del resto statuito dal primo giudice, soltanto “in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo”, anche per gli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
11 E) Pertanto, rigettato l'appello principale, nonché dichiarato inammissibile l'appello incidentale, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
Stante la soccombenza reciproca, ricorrono le condizioni per compensare interamente tra le parti le spese di questo grado.
F) Non ricorrono le condizioni per la invocata condanna dell'appellante principale al risarcimento ai sensi del comma 1 ovvero in subordine, del comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ.
La domanda non può trovare accoglimento con riferimento al comma 1 in mancanza di allegazione e prova del danno, quale elemento costitutivo della pretesa, giacché in caso di danno conseguenza il pregiudizio deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato in re ipsa (cosiddetto danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, atteso che il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni. Con riferimento al comma 3, la condanna può prescindere dalla domanda di parte e dalla circostanza che il comportamento tenuto dal soccombente abbia causato uno specifico danno alla parte vincitrice. Tuttavia, le circostanze emerse nel corso del giudizio non rivelano la consapevolezza della società appellante principale della pretestuosità e infondatezza della sua prospettazione, per quanto infondata, attesa la articolazione dei motivi comunque correlata ad una lettura alternativa del nutrito compendio documentale.
G) Occorre dare atto per l'appello principale e per l'appello incidentale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
12 del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile
“ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-
1-2013 – dal 31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, in composizione monocratica, n. 1728/2023, pubblicata il 10-
6-2023, nonché sull'appello incidentale spiegato dalla appellata
[...]
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così Controparte_2
provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto per l'appello principale e per l'appello incidentale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 9-1-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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