Articolo 571 del Codice della navigazione
Articolo 570Articolo 572
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21 aprile 1942
Art. 571.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).

Nel concorso, di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonche' in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', si applica il disposto dell'articolo 257.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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