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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 588/2025
Il Giudice ES M.C. PE, all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CAPOBIANCO ANDREA
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO/ROVELLI STEFANO resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra , docente di religione Parte_1
cattolica, ha convenuto in giudizio il , deducendo Controparte_2
di aver prestato servizio presso l'Istituto “Paolo Frisi” di Milano in forza di una serie ininterrotta di contratti a tempo determinato, stipulati annualmente a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente ha evidenziato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle fonti concordatarie per l'insegnamento della religione cattolica e di essere stata individuata dalla competente Curia ecclesiastica. Ha quindi sottoscritto, con il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto, contratti annuali per un numero variabile di ore settimanali, sempre su posti vacanti e disponibili, per un totale di undici anni scolastici consecutivi. Con sentenza n. 1757/2024, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – ha già accertato l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati fino all'anno scolastico
2023/2024, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e la mancata esecuzione spontanea della stessa, l'Amministrazione ha proceduto alla stipula di un ulteriore contratto a termine con la ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025, per 19 ore settimanali.
La ricorrente ha quindi proposto il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'ulteriore danno derivante dalla reiterazione illegittima del contratto a termine per l'a.s. 2024/2025, in continuità con i precedenti, già dichiarati illegittimi.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto .
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto di natura documentale e attinente a questioni già affrontate sia dalla giurisprudenza di merito che dalla giurisprudenza di legittimità, ha invitato le parti alla discussione, decidendo la causa come da dispositivo in calce riportato che è stato depositato telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Il quadro normativo di riferimento e le questioni giuridiche che attengono alla presente decisione sono già state affrontate da questo Tribunale nella decisione allegata da parte ricorrente le cui motivazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve osservarsi quanto segue.
La questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine. Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19.
Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo.
In secondo luogo, la Corte ammette che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, afferma, altresì, che l'osservanza della Clausola 5, §1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuto il Supremo Collegio che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno
2022, n. 18698). La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal , con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione Controparte_3 al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare CP_1
l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il è autorizzato Controparte_4
a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al
2004, ha affermato che – con la reiterata inosservanza Controparte_2 del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti,
l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra-annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di dimostrare l'effettività della causale Controparte_2 addotta. Tribunale di Milano sent. N. 4861/24.
Alla luce dei principi sopra riportati la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente e correlata alla illegittimità dei termini apposti ai contratti di cui è causa può essere accolta, posto che è pacifico in causa che quest'ultima abbia prestato servizio sempre in supplenze temporanee cosiddette su “ organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno.
La violazione del principio di non discriminazione configura inoltre una condotta illecita del datore di lavoro che contravviene anche ad un preciso dovere di adempimento contrattuale, trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri comunque scaturenti dal rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra si condanna il al risarcimento Controparte_2 del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente. Quanto alla misura del risarcimento di recente il DL 131/2024, ha modificato l'art. 28, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015, introducendo significative novità in tema di risarcimento del danno nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi. Stabilendo che il risarcimento debba essere determinato in misura “compresa tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nel caso di specie in applicazione dei criteri indicati dalla normativa sopra richiamata, considerata la durata dei rapporti a termine in esame (11 anni), appare equa la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura minima di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
1. CONDANNA il al risarcimento del danno da illegittima Controparte_2 reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente, che liquida in nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
3. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in euro 2.000 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10/07/2025 Il Giudice
ES MA DI PE
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 588/2025
Il Giudice ES M.C. PE, all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CAPOBIANCO ANDREA
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO/ROVELLI STEFANO resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra , docente di religione Parte_1
cattolica, ha convenuto in giudizio il , deducendo Controparte_2
di aver prestato servizio presso l'Istituto “Paolo Frisi” di Milano in forza di una serie ininterrotta di contratti a tempo determinato, stipulati annualmente a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente ha evidenziato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle fonti concordatarie per l'insegnamento della religione cattolica e di essere stata individuata dalla competente Curia ecclesiastica. Ha quindi sottoscritto, con il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto, contratti annuali per un numero variabile di ore settimanali, sempre su posti vacanti e disponibili, per un totale di undici anni scolastici consecutivi. Con sentenza n. 1757/2024, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – ha già accertato l'illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati fino all'anno scolastico
2023/2024, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza e la mancata esecuzione spontanea della stessa, l'Amministrazione ha proceduto alla stipula di un ulteriore contratto a termine con la ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025, per 19 ore settimanali.
La ricorrente ha quindi proposto il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'ulteriore danno derivante dalla reiterazione illegittima del contratto a termine per l'a.s. 2024/2025, in continuità con i precedenti, già dichiarati illegittimi.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto .
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto di natura documentale e attinente a questioni già affrontate sia dalla giurisprudenza di merito che dalla giurisprudenza di legittimità, ha invitato le parti alla discussione, decidendo la causa come da dispositivo in calce riportato che è stato depositato telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Il quadro normativo di riferimento e le questioni giuridiche che attengono alla presente decisione sono già state affrontate da questo Tribunale nella decisione allegata da parte ricorrente le cui motivazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve osservarsi quanto segue.
La questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine. Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19.
Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo.
In secondo luogo, la Corte ammette che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, afferma, altresì, che l'osservanza della Clausola 5, §1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuto il Supremo Collegio che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno
2022, n. 18698). La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal , con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione Controparte_3 al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare CP_1
l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il è autorizzato Controparte_4
a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al
2004, ha affermato che – con la reiterata inosservanza Controparte_2 del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti,
l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra-annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di dimostrare l'effettività della causale Controparte_2 addotta. Tribunale di Milano sent. N. 4861/24.
Alla luce dei principi sopra riportati la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente e correlata alla illegittimità dei termini apposti ai contratti di cui è causa può essere accolta, posto che è pacifico in causa che quest'ultima abbia prestato servizio sempre in supplenze temporanee cosiddette su “ organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno.
La violazione del principio di non discriminazione configura inoltre una condotta illecita del datore di lavoro che contravviene anche ad un preciso dovere di adempimento contrattuale, trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri comunque scaturenti dal rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra si condanna il al risarcimento Controparte_2 del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente. Quanto alla misura del risarcimento di recente il DL 131/2024, ha modificato l'art. 28, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015, introducendo significative novità in tema di risarcimento del danno nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi. Stabilendo che il risarcimento debba essere determinato in misura “compresa tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nel caso di specie in applicazione dei criteri indicati dalla normativa sopra richiamata, considerata la durata dei rapporti a termine in esame (11 anni), appare equa la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura minima di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
1. CONDANNA il al risarcimento del danno da illegittima Controparte_2 reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente, che liquida in nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
3. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in euro 2.000 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10/07/2025 Il Giudice
ES MA DI PE