Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2719/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Mutuo ” e vertente TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANNAMARIA TURCHETTI (c.f. ), C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Arsago Seprio, Via Roma n. 64, giusta procura alle liti allegata in atti;
Attore-opponente E
con socio unico con sede in EG (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 Controparte_1
(C.F., P. I.V.A. e Nr. di iscrizione nel Registro delle Imprese di SO ) e per P.IVA_1 essa proposta da - in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
con sede in Roma, via Gino Nais 16 (Iscrizione Registro Imprese Roma C.F. CP_3
e Partita I.V.A. nr. – quale mandataria con rappresentanza in forza di procura P.IVA_2 autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. Persona_1
n. 293287 – Racc. n. 28262), registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T – della società denominata società incorporata per fusione Controparte_4 nella società con sede legale in EG (TV), Via Controparte_5
Alfieri n. 1, capitale sociale euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di SO R.E.A. n. TV-372945 giusto atto di P.IVA_3 fusione del Notaio di EG in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, Persona_2 registrato a SO il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T– quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Notaio Controparte_1
di Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293285 - Racc. n. 28260, registrato a Persona_1
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie IT – rappresentata e difesa dall'avv.to dall'Avv.
Giovan Battista Santangelo (C.F.: ), giusta procura speciale del C.F._3
20/06/2018 a ministero del Dott. , Notaio in Roma, Rep. n. 1.563 - Racc. n. Persona_3 724, registrata a Roma il 20/06/2018 al n. 19799, Serie 1 T, nonché dall'Avv. Maria Cristina Cotticelli, (C.F. ) come da procura in calce alla comparsa, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino alla Via Piave 29/b;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: per parte attrice/opponente “la difesa del SI precisa le conclusioni Pt_1 come riportate nelle note di trattazione scritta depositate il 19.9.2023 e, richiamando l'atto introduttivo e quanto verbalizzato in corso di giudizio, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.”. Per parte convenuta opposta “Il sottoscritto procuratore si riporta a tutte le richieste, eccezioni e difese come formalizzate negli scritti difensivi e verbali di causa, insistendo nel
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rigetto delle domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 529/2021 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
per l'effetto insiste nella condanna del SI
al pagamento della complessiva somma di € 20.027,61 a titolo di sorte Parte_1 capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento;
con vittoria di spese e compensi di giudizio. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 10/5/2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.027,61, oltre interessi e spese, come liquidati. La difesa opponente premetteva: che, in data 19.5.2021, ad istanza di CP_1
, e per essa quale mandataria con rappresentanza della Società
[...] Controparte_2 quest'ultima, a propria volta, Controparte_5 mandataria con rappresentanza di gli veniva notificato il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 529/2021 – n. 1422/2021 R.G. – emesso il 10.5.2021 dal Giudice del Tribunale di
Avellino, con il quale veniva condannato a pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, la somma di Euro 20.027,61 per le causali in ricorso, oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese di procedura monitoria, liquidate in Euro 170,00 per esborsi e in Euro
900,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
che, a sostegno del ricorso, esponeva che, in data 31.7.2017, divisione della CP_1 Parte_2 [...]
concedeva ad esso opponente un finanziamento, a titolo di prestito Parte_3 personale, di Euro 29.700,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili posticipate consecutive di
Euro 247,50 ciascuna, oltre Euro 20,00 per spese, per complessivi Euro 29.720,00 e che successivamente alla concessione del prestito interrompeva i pagamenti, rendendosi moroso per le restanti rate pattuite e che, con effetto dal 20.1.2020, essa era divenuta CP_1 titolare del credito vantato dalla all'esito di un'operazione di cartolarizzazione. Parte_2 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1) INSUSSISTENZA DEL CREDITO PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO”, in quanto il contratto prodotto in monitorio era una mera richiesta di finanziamento, che non riportava l'accettazione della mutuante, come previsto nelle Condizioni generali di contratto all'art. 2, mancando sia la prova dell'accoglimento della domanda di prestito, giacchè l'intermediario intervenuto aveva agito soltanto ai fini di identificazione del potenziale Cliente, sia quella di effettiva erogazione del credito, in assenza di idonea contabile;
“2) INSUSSISTENZA DI ALCUN CREDITO IN CAPO A ER CARENZA DI TITOLARITÀ DEL DIRITTO E DELLA Controparte_1
POSIZIONE SOGGETTIVA VANTATA, CON CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PROCESSUALE DELLA RICORRENTE QUI OPPOSTA”, in quanto in caso di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 385 del 1993, spettava al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, contestando la titolarità del diritto azionato, gravava sulla ricorrente l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, disconoscendo l'opponente espressamente di essere debitore nei confronti dell'asserita Società creditrice;
“3) NULLITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO CON CONSEGUENTE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PROCESSUALE DELLA RICORRENTE QUI OPPOSTA” in quanto la cessione in blocco non recava né il nominativo dell'opponente in qualità di debitore ceduto, né l'importo del credito, né il numero del contratto, rendendo di fatto nulla la cessione, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare che il credito per il quale agiva fosse stato classificato come “sofferenza” ai sensi di quanto previsto dalle circolari e istruzioni
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di vigilanza di Banca d'Italia applicabili, l'oggetto del contratto non risultava né determinato né determinabile, atteso che non era in alcun modo rinvenibile, neppure per relationem, quale fosse effettivamente il debito ceduto, l'importo ed il relativo debitore;
“4) NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCANZA DI PROVA SCRITTA DEL CREDITO INGIUNTO E NULLITA'/INESISTENZA DEL PRESUNTO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO. NULLITA' DEL CONTRATTO PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO”, in quanto l'opposta produceva soltanto la copia fotostatica di una richiesta di finanziamento, di cui l'opponente disconosceva la conformità all'originale, l'opposta non aveva dato prova di avere consegnato il piano di ammortamento, limitandosi ad allegare il documento unitamente ad un estratto conto privo di rilievo in quanto indicativo di somme prive di giustificazione e mai approvate del presunto debitore, per un ammontare infondato e non dimostrato;
“5) MANCATO INVIO AL DEBITORE DELLA DOCUMENTAZIONE PERIODICA RELATIVA AL RAPPORTO FINANZIARIO”, in quanto l'estratto conto rappresentava un mero “estratto di saldaconto” la cui efficacia probatoria poteva considerarsi limitata al solo procedimento monitorio, contestando il mancato invio degli estratti conto con le movimentazioni attive e passive, con i dettagli sugli interessi applicati e con la specificazione delle condizioni contrattuali praticate di volta in volta, impedendo la proposizione di eventuale reclamo nei termini, oltre a costituire l'omissione violazione delle norme di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui all'art. 117, comma 4, TUB, sanzionato dal successivo comma 7, da cui conseguiva la necessaria rielaborazione del saldo dei rapporti finanziari secondo le disposizioni vigenti;
“6)
[...]
. INDETERMINATEZZA DEL Parte_4 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E DEGLI INTERESSI APPLICATI”, in quanto, benché non fossero chiare le modalità di calcolo degli importi asseritamente dovuti, solo moltiplicando l'importo delle rate per i mesi di durata, ossia euro 244,50 per 120 mesi, si sarebbe conseguito un totale di euro 29.340,00, inferiore all'importo totale da restituire pari ad euro 29.720,00, circostanza che, da sola, dimostrava assoluta discordanza tra quanto apparentemente pattuito per tasso di interessi, competenze e spese varie e quanto, invece, preteso in restituzione, si era quindi in presenza di una pattuizione con interessi indeterminati ed indeterminabili, in violazione sia alle norme codicistiche che a quelle di cui alla CICR del
9.2.2000 ed al T.U.B. con conseguente necessità di rielaborare i saldi previa verifica dei tassi di interesse effettivamente applicati che, se non convenuti e/o ultralegali, determinavano la possibilità di applicare all'eventuale dovuto soltanto gli interessi al tasso legale;
7) ISTANZA DI DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, essendo l'opposizione fondata sull'eccezione di difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva e processuale della ricorrente, sul disconoscimento della copia del contratto prodotta, sulla insussistenza del credito per mancanza di valido contratto, sulla totale inesistenza della vantata pretesa per mancanza del contratto in originale e di valida cessione del credito, fatti facilmente e prontamente verificabili mediante la disamina della documentazione allegata e non allegata alla procedura monitoria.
La parte attrice/opponente concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, oltre che di pronta soluzione. Negare comunque la concessione della provvisoria esecuzione per difetto di titolarità del credito per mancanza del contratto formale di cessione e di prova dell'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione, nonché per inidoneità ed insufficienza a giustificare un siffatto provvedimento dell'estratto conto prodotto in allegato al ricorso. Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire, a stare in giudizio e processuale di per mancanza di titolarità del diritto di credito azionato e per difetto di Controparte_1
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titolarità della posizione soggettiva vantata. Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 529/2021 - n. 1422/2021 R.G. notificato il 19.5.2021. Ancora in via preliminare: Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per nullità del contratto, nonché la nullità/invalidità/inefficacia della cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C., oltre che per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione sostanziale in capo alla Ricorrente attuale Opposta, e con revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto. Nel merito in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
529/2021 emesso dal Tribunale di Avellino il 10.5.2021 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto di finanziamento in originale), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a parte del SI Controparte_1 Parte_1
per tutte le motivazioni illustrate nel presente atto. In via subordinata: Ridurre la
[...] pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, al netto delle somme già corrisposte, degli interessi, delle spese e delle competenze non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge”. All'esito della prima udienza tenutasi in data 9/02/2022, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 11/2/2022 si costituiva in giudizio, mediante Comparsa di costituzione e risposta, l'opposta eccependo “I. Sulla prova documentale”, facendo rilevare che il Controparte_1 credito fosse certo, liquido ed esigibile, come da estratto conto certificato e relativo piano di ammortamento;
“II. Sull'inadempimento del debitore SI , facendo Parte_1 rilevare che fossero provati sia la fonte negoziale sia l'inadempimento dell'opponente il quale non disconosceva la sottoscrizione del contratto né di avere interrotto i pagamenti e di essere, quindi, inadempiente;
“III. Sulla pretestuosità infondatezza e dilatorietà dell'atto di opposizione” facendo rilevare che la documentazione esibita, conforme agli originali, fosse pienamente valida e sufficiente, ex artt. 633 e ss. cpc, a fornire prova scritta del credito e del suo ammontare;
“IV. Sulla validità del contratto ex art. 117 T.U.B.”, facendo rilevare che il contratto di finanziamento dovesse intendersi valido, in quanto debitamente sottoscritto e contenente, a titolo esemplificativo, l'indicazione della natura del credito, revolving o a consumo, l'indicazione dei tassi del TAN e del TAEG, l'indicazione degli importi delle rate da rimborsare nel caso di credito a consumo ed il numero di rate da rimborsare, l'indicazione degli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi minimi mensili nel caso di credito revolving, l'indicazione del costo dell'estratto conto, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute in caso di decadenza dal beneficio del termine, le informazioni necessarie per esercitare il diritto di recesso, le condizioni di utilizzo del credito finanziato, l'indicazione della modalità di rimborso del capitale finanziato all'estinzione anticipata del prestito;
“V. Sulla titolarità - legittimazione - cessione a) Sulla titolarità del diritto di credito”, evidenziando che con operazione di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
Seconda n. 13 del 30/01/2020 aveva ceduto ad essa il Parte_2 Controparte_1 credito vantato nei confronti dell'opponente; “b) Sulla legittimazione processuale ad agire e resistere” rilevando che essa aveva conferito alla Controparte_1 Controparte_4 poteri di gestione, incasso e di eventuale recupero di crediti, con facoltà di sub delega, con atto a rogito del Notaio di Pordenone del 21.09.2016, Rep. n. 293285 - Racc. n. Persona_1
28260, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie IT, che la Controparte_6
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[...] R.G. 2719/2021
con atto a rogito del Dott. Notaio di Pordenone del 21.09.2016, Rep. CP_4 Persona_1
n. 293287 - Racc. n. 28262, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T, aveva incaricato la alla gestione, incasso ed eventuale recupero di crediti già nella Controparte_2 titolarità di che la era stata incorporata per fusione CP_1 Controparte_4 nella società giusta atto di fusione del Notaio Controparte_5 Per_2
di EG in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, registrato a SO il 26
[...] ottobre 2020 n. 29243 serie 1T, che, dunque, essa titolare del diritto di credito CP_1 sotteso al monitorio, aveva delegato la poi divenuta Controparte_4 [...] alla gestione, incasso ed eventuale recupero dei propri crediti, Controparte_5 con facoltà di sub delega, la quale a sua volta aveva delegato alla la gestione, Controparte_2 incasso ed eventuale recupero dei propri crediti di cui era titolare e che, quindi, CP_1 la era legittimata processuale;
“c) sulla cessione” evidenziando che, oltre ad Controparte_2 essere stata pubblicata in G.U., la cessione era stata ampiamente comunicata all'obbligato con raccomandata;
“VI Sull'onere della prova” che incombeva su parte opponente l'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del rapporto bancario oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi, usurari, ovvero delle condizioni illegittime, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, onere da assolvere mediante la produzione della documentazione idonea a ricostruire l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, ma disatteso da controparte;
“VII Sulla validità del c.d. contratto monofirma”, evidenziando che l'assenza di firma del funzionario della creditrice non si poneva come causa di nullità del contratto e, in ogni caso, l'aver posto il contratto a base della richiesta monitoria equivaleva a tacita volontà di voler porre in esecuzione il contenuto dell'accordo. La parte convenuta/opposta concludeva chiedendo: “A. In via preliminare, considerato che l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
in via preliminare di rito: B. all'esito della delibazione sulla provvisoria esecutività dello stesso, tenuto conto della Sentenza Cassazione Sezioni Unite 19596/2020, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010; in via gradata;
C. rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 529/2021 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
D. per l'effetto condannare il SI al pagamento della complessiva somma di € 20.027,61 Parte_1
a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Assegnata la causa alla scrivente, essa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. In via preliminare, va rammentato che l'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, debba essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nel caso di specie la questione non è stata tempestivamente proposta, né rilevata, sicché essa è da intendersi come superata.
Deve, quindi, passarsi all'esame del merito.
La disamina del merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
5 R.G. 2719/2021
Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico" (v. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. 9 gennaio 2007, n. 2059; v. poi, per tutte,
Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). Tenuto conto delle peculiarità del caso oggetto di odierno vaglio, val la pena anche rammentare come la giurisprudenza abbia avuto modo di affermare che “L'art. 345, comma 3,
c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile
1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, c.p.c., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 10/07/2015, n.14475”), nonché, specificamente quanto al giudizio di primo grado, che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n.20584). Anche di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito “l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475; Cass., Sez. II, 4/04/2017, n. 8693; in termini sostanzialmente identici, v. anche, relativamente alla produzione dei documenti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584).” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27865).
6 R.G. 2719/2021
Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni.
Come sopra detto, ha agito, nella fase monitoria, deducendo che, in Controparte_1 data 31/07/2017, la – Parte_5 Parte_3 avesse concesso a un finanziamento, a titolo di prestito personale, di euro Parte_1
29.700,00 da rimborsare in 120 rate mensili posticipate consecutive di euro 247,50 cadauna, oltre euro 20,00 per spese, per complessivi euro 29.720,00 a dare, così come risultante dall'allegato contratto numero 390605301 e che successivamente alla concessione della suddetta agevolazione il predetto avesse interrotto i pagamenti, rendendosi inadempiente e quindi moroso, nonché di essere divenuta essa titolare del suddetto credito già Controparte_1 vantato dalla nei confronti dell'obbligato (incluse le eventuali garanzie Parte_2 personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti i crediti ceduti) all'esito di un'operazione di cartolarizzazione, realizzata ai sensi della Legge 30/04/1999 n. 130 e D. Lgs. 385/1993, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993. A supporto delle proprie ragioni la parte depositava: “Richiesta di finanziamento numero 390605301 della - divisione della Parte_2 [...]
- intestato e sottoscritto dal signor incluse le condizioni Parte_3 Parte_1 generali di finanziamento, il modulo delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto DB Salute ed il ticket ed i dati di erogazione 05. 20.01.2020 Estratto conto certificato - ex articolo 50 del T.U.B. ex D.Lgs. 385/1993 - della intestato al signor Parte_2 Parte_1 relativo al contratto numero 390605301, con saldo finale a dare di complessivi euro 20.027,61 al 20/01/2020 (di cui, euro 18.791,59 a titolo di capitale ed euro 1.236,02 a titolo di interessi e spese) con piano d'ammortamento e lista dei pagamenti della rate in pre-sofferenza 06. 30.01.2020 G.U. della Repubblica Italiana - Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni - numero
13 del 30/01/2020 pagine 1 e, da 7 a 10 07. 17.02.2020 Comunicazione della Controparte_1 inviata al signor di avvenuta cessione del credito portato dal contratto Parte_1 della numero 390605301 a proprio favore, da parte della stessa Parte_2 [...]
con effetto dal 20/01/2020, con contestuale messa in mora e diffida al pagamento Parte_2 per la somma complessiva di euro 20.027,61 08. 18.12.2020 Lettera raccomandata a/r numero
SNE55110134641 spedita il 23/12/2020 dalla al signor Controparte_2 Parte_1 di comunicazione di avvenuta cessione del credito portato dal contratto della Parte_2 numero 390605301 a favore di con effetto dal 20/01/2020 con
[...] Controparte_1 contestuale messa in mora e diffida al pagamento per la somma complessiva di euro 20.027,61, ritirata in data 07/01/2021”. Nella presente sede di opposizione, pur essendosi costituita non tempestivamente, la parte opposta produceva i medesimi documenti allegati in sede monitoria
(v. alleg. Comparsa di costituzione e risposta). La produzione di tali documenti, conosciuti dall'opponente in quanto rimasti a sua disposizione in pendenza del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, è da reputarsi rituale ed ammissibile, in forza della giurisprudenza richiamata in apertura di ragionamento (v. ancora per tutte Cass.,
n.27865/2024).
Pertanto, può ritenersi che la parte ricorrente/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, a mezzo della produzione del contratto concluso in forma scritta, nonché dell'estratto conto e dell'allegato piano di ammortamento, vieppiù considerandosi che il mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro (o di altre cose fungibili) ovvero col conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, sicché la “traditio rei” è realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario e che, nel caso di specie, la prova dell'erogazione del credito è ricavabile dall'estratto conto allegato, nonché dalla circostanza dell'avere avuto il contratto stesso esecuzione a mezzo del pagamento di alcune rate da parte del mutuatario.
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L'onere della prova circa l'esistenza della successiva operazione di cessione del credito e la riconducibilità dello specifico credito oggi controverso a quelli oggetto di cessione in favore della parte ricorrente in monitorio può, inoltre, dirsi assolto, considerato che il menzionato avviso pubblicato in G.U. recava l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti in blocco e delle categorie di crediti inclusi, sì da poter individuare i crediti per categorie e tipologie comuni oggettive e soggettive ben definite (v. in tema, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa. La parte opponente non ha dedotto, né tanto meno comprovato di avere provveduto all'integrale pagamento del debito, ma ha mosso una serie di contestazioni a mezzo dei motivi di opposizione, che pertanto si andranno ad analizzare dettagliatamente. Con il motivo sub 1) l'opponente ha contestato che il contratto prodotto in monitorio fosse una mera richiesta di finanziamento, che non riportava l'accettazione della mutuante e che non fosse quindi intercorsa tra le parti la stipulazione di un valido contratto bancario/finanziario.
La contestazione è infondata, essendo stata affermata dalla giurisprudenza la piena e perfetta validità dei contratti sottoscritti dal solo cliente, trattandosi della parte destinataria della normativa protettiva e unica legittimata a far valere la nullità e con “consenso” dell'istituto di credito o della società finanziaria poi evidentemente ricavabile dai suoi “comportamenti concludenti” (v. Cass. SS.UU. n. 898/2018). Pertanto, il solo fatto che il contratto rechi la firma del cliente e ad esso si accompagnino comportamenti concludenti da parte della società mutuante è sufficiente a far sì che lo stesso possa ritenersi valido ed esistente. Nel caso di specie, inoltre, occorre ribadire, al fine di superare ogni residuo dubbio, il dato di incontrovertibile valenza ovvero che il contratto abbia avuto certamente esecuzione, avendo la parte finanziata corrisposto alcune rate, sicché non possono mettersi in discussione l'esistenza, la validità e l'esecuzione dello stesso (v. estratto conto certificato e piano di ammortamento, alleg. prod. parte opposta).
Il motivo di opposizione sub 1) è dunque infondato. La difesa ha poi contestato il difetto di legittimazione attiva e processuale della ricorrente/opposta.
Le doglianze sono infondate.
Sul punto, preme, anzitutto, rammentare che la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, attribuendo al cessionario le vesti di creditore esclusivo, con conseguente irrilevanza della notificazione dell'intervenuta cessione del credito al ceduto, dell'accettazione dallo stesso o della sua conoscenza, avendo la comunicazione la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Inoltre, va considerato come nella fattispecie valga l'art 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, secondo cui delle cessioni dei crediti in blocco è data notizia ai debitori ceduti con la pubblicazione in G.U.
Nel caso di specie, la difesa opposta ha depositato, come sopra detto, l'estratto della
G.U. della Repubblica Italiana - Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni - numero 13 del
30/01/2020. Negli avvisi pubblicati in G.U. ed allegati in atti risultano indicati criteri oggettivi e soggettivi sufficientemente chiari per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione e dei crediti esclusi (v. in tema ex multis Cass. civile sez. III, 13/06/2019, n.15884 “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.”; “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto
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ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B.., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo» (Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866). Nel caso di specie, pur non essendo stato prodotto il contratto di cessione, risulta dalla documentazione allegata che la stessa parte originaria mutuante avesse Parte_2 comunicato, a mezzo raccomandata a/r del 17/02/2020, al di avere ceduto “a Pt_1 [...] il credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari € 20.027,61 relativo CP_1 a: Contratto nr. 390605301 Identificativo nr. 100000390605 Importo € 20.027,61”, e che quindi espressamente avesse precisato “Viene, quindi, a cessare ogni diritto di Parte_2 in relazione al summenzionato credito, mentre è divenuta l'unica
[...] Controparte_1 titolare del credito.” (v. doc. 7 prod. opposta). Successivamente, e parimenti, a mezzo di raccomandata a/r del 18/12/2020, avente ad Oggetto “ Parte_6
- - c/ Riferimento contratto: 100000390605-390605301 € 20.027,61 Parte_1 oltre eventuali interessi e spese Posizione numero: HOIS\DB\00001\00008\00856”,
[...]
comunicava di essere stata incaricata della gestione del credito in oggetto e che, CP_2 come da comunicazione di cessione del credito già inviata, che in data Parte_2
20/01/2020 avesse ceduto in pro soluto a il credito derivante dal contratto CP_1
100000390605-390605301 (v. doc. 8 prod. opposta). E' agevole constatare che i dati identificativi del contratto indicati corrispondessero esattamente a quelli del contratto di finanziamento all'epoca stipulato dal con la ed azionato poi nella Pt_1 Parte_2 odierna sede. Del resto, interessa pure far notare che la circostanza che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello vantato nei confronti del possa poi ed altresì dirsi confermata dal Pt_1 possesso da parte di della documentazione contrattuale e contabile, comprovante CP_1 il credito, dovendosi in proposito ricordare che l'articolo 1262 c.c., in tema di cessione di crediti, prescriva che “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”, sicché la consegna costituisce un obbligo del cedente, che trova la propria fonte nel contratto di cessione, di cui presuppone l'avvenuto perfezionamento. Fermati tutti questi essenziali e decisivi punti, infine, resta ancora da aggiungere anche che, a norma dell'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore, per cui allorché il creditore comunichi al debitore di pagare a un altro soggetto, il debitore medesimo è tenuto a pagare al soggetto indicato dal creditore senza poter sindacare le ragioni di tale indicazione e tale soluzione non può mutare allorché la ragione per cui il creditore indica un altro soggetto come destinatario del pagamento
è l'avvenuta cessione del credito. Varrà, inoltre, soggiungere come, per pacifica giurisprudenza, la notificazione della cessione stessa possa essere fatta anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020). I motivi sub 2 e 3 dell'opposizione sono, quindi, infondati. Il motivo di opposizione sub 4) attiene alla prova del credito e di tanto si è già innanzi ampiamente detto, occorrendo aggiungere che il disconoscimento di conformità tra copia ed
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originale del contratto depositato è certamente inammissibile, per come formulato dalla difesa opponente, in quanto proposto contravvenendo al necessario onere di specificità, ricordandosi sul punto che, secondo pacifici insegnamenti, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (v. ex multis Cass. civile sez. II, 30/12/2009,
n.28096; Cass. civile sez. III, 21/04/2010, n.9439; Cass. civile sez. VI, 20/12/2022, (ud.
22/09/2022, dep. 20/12/2022), n.37186). Parimenti, vi è da ribadire che priva di pregio sia l'eccezione di nullità dei contratti cd. “monofirma”, per assenza di firma dell'istituto mutuante, avendo la giurisprudenza chiarito che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (v. Cass. civile Sez. U. Sentenza n.
898 del 16/01/2018).
Il contratto di finanziamento è poi da ritenersi certamente valido, in quanto concluso in forma scritta, recante tutte le sottoscrizioni del cliente, mai disconosciute dall'interessato nella presente sede, nonché perché contenente l'indicazione di tutte le caratteristiche, condizioni, tassi, interessi e spese applicati, essendo completo di tutti i dati necessari (soggetto richiedente, numero rate, importo singola rata, T.A.N. e T.A.E.G.), avendo altresì come allegati le
Condizioni generali di finanziamento ed il documento relativo alle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, tutti documenti non contestati dettagliatamente e puntualmente da parte dell'opponente. Peraltro, l'opponente risultava essere a conoscenza del contenuto del contratto, tanto avendo dichiarato in sede di stipula, in uno al fatto di avere ricevuto copia dello stesso integrale e con relativi allegati, come da dichiarazione di ricezione sottoscritta (v. pag. 2 copia contratto alleg. prod. parte opposta). Quanto all'estratto conto, depositato dalla parte creditrice ad ulteriore suffragio delle proprie ragioni creditorie e da cui risulta evincibile analiticamente l'andamento del rapporto con rate pagate, rate scadute e impagate, rate a scadere, importo residuo in linea capitale alla decadenza dal beneficio del termine, va segnalato, al fine di superare ogni contestazione attorea, come l'art. 50 T.u.b. sia comunque norma che si riferisce ad un estratto conto ed è quindi valevole per i rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento, sicché il motivo di opposizione sub 5), con cui si è lamentato il mancato invio degli estratti conto, è infondato.
Le contestazioni di cui al motivo sub 6), relative alla eccessività della richiesta di pagamento, rapportata al prodotto finanziario e circa il fatto che gli interessi applicati fossero risultati “molto alti”, sono evidentemente del tutto generiche, aspecifiche, indeterminate e come tale inammissibili (v. in tema ex multis Trib. Napoli Sez. II Sent., 26/07/2022 “E' onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia", precisando che per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c..”). Quanto all'applicazione di spese e competenze, merita ulteriormente di essere rimarcato ed evidenziato, con la necessaria rilevanza, il fatto che dai moduli allegati al contratto
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sottoscritto risultasse la chiara indicazione, oltre che dei tassi applicati, anche di tutti i costi derivanti dal contratto di credito e dei costi in caso di ritardo nei pagamenti.
In conclusione, sulla scorta di tutto quanto osservato e rilevato, l'opposizione proposta va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il decreto ingiuntivo opposto n.
529/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 10/05/2021, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ed esse si liquidano, in favore dell'opposta, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (euro € 20.027,61), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare dell'assenza dell'attività istruttoria e della ridotta attività in fase decisoria svolta dalla difesa opposta a mezzo di deposito della sola comparsa conclusionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n. 529/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 10/05/2021, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.159,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 28 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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