Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo -OMISSIS- - Lecce, Commissione n. -OMISSIS- e Sottocommissione n. -OMISSIS-/Sez. 5b, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento:
- del verbale/provvedimento -OMISSIS- del 26.6.2021 con cui la VII Commissione d'esame - -OMISSIS- operante presso il Liceo -OMISSIS- di Lecce, costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha attribuito gli eventuali punteggi integrativi e approvato gli esiti dell'esame finale con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascun studente della classe 5B del Liceo -OMISSIS- – indirizzo Classico (pubblicati lo stesso giorno), nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio finale pari a 88/100esimi, anziché un punteggio superiore;
- del verbale/provvedimento -OMISSIS- del 23.6.2021, con cui la sottocommissione -OMISSIS-/ 5B operante presso il Liceo -OMISSIS- di Lecce per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha valutato il colloquio orale della ricorrente con punti 29/40, anziché con un punteggio superiore, nonché la scheda di valutazione del colloquio della candidata con l'attribuzione del punteggio per ciascun indicatore;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Liceo -OMISSIS- - Lecce e di Commissione n. -OMISSIS- e Sottocommissione n. -OMISSIS-/Sez. 5b;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. IO Di OR nell’udienza di smaltimento del giorno 12 marzo 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la nominata ricorrente ha impugnato il verbale -OMISSIS- del 26.06.2021 con cui la VII Commissione d’esame - -OMISSIS- operante presso il Liceo -OMISSIS- di Lecce, costituita per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha approvato gli esiti dell’esame finale con l’indicazione del punteggio finale conseguito da ciascun studente della classe 5B del Liceo -OMISSIS- – indirizzo Classico (pubblicati lo stesso giorno), nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio finale pari a 88/100esimi, anziché un punteggio superiore.
Si è costituita l’Amministrazione intimata con memoria di stile.
Con ordinanza -OMISSIS-11 del 2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, con la seguente motivazione: « Ritenuto che il ricorso non sia assistito da fumus boni iuris, tenuto conto dei noti limiti del sindacato del G.A. in relazione ai giudizi espressi da una Commissione d’esame e non sembrando che, nel caso di specie, emergano profili di inattendibilità/illogicità dell’operato della P.A. ».
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 12 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la votazione conseguita all’esito dell’esame finale, pari a 88/100, lamentando il vizio di eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifeste, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
In particolare la ricorrente ha dedotto:
- di essere una studentessa brillante, pur avendo conseguito il Diploma di liceo -OMISSIS- presso il Liceo -OMISSIS- di Lecce con un punteggio inferiore a quanto avrebbe meritato, avendo riportato il voto finale di 88/100;
- di avere sempre concluso gli anni di studi con il massimo dei voti e con medie altissime (classe 4B: media dell’8.40; classe 5B: media dell’8.70; classe 1B: media dell’8.38 – crediti conseguiti 17/18; classe 2B: media del 9.08 – crediti conseguiti 20/20);
- di avere frequentato nell’a.s. 2020/2021 l’ultimo anno del liceo con ottimi risultati, essendo stata ammessa all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la media del 9.08 e di avere conseguito 22/22;
- di essere stata ammessa all’esame finale con crediti totali 59/60;
- che, ad esclusione del Presidente di Commissione che era un membro esterno, la commissione d’esame era composta solo da componenti interni, che quindi erano a conoscenza del valore e delle capacità della ricorrente;
- di avere però ottenuto, contrariamente alle proprie aspettative e in totale contrapposizione rispetto al giudizio di ammissione all’esame formulato dagli stessi insegnanti solo alcuni giorni prima, un punteggio al colloquio pari a 29/40 (pari a poco più di 7/10), avendo potuto ottenere con un solo punto in più (30/40 anziché 29/40) accesso al bonus fino a 5 punti;
- di avere quindi conseguito il voto finale di maturità è stato di 88/100esimi, dato dalla somma dei crediti degli ultimi 3 anni e dal voto del colloquio finale (17+20+22+29 =88).
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del voto finale conseguito, in quanto inferiore a quanto avrebbe meritato in relazione al suo brillante percorso di studi.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
La ricorrente ha impugnato la votazione conclusiva riportata all’esito dell’esame finale, sostenendo che il voto finale di 88/100 sia irragionevole e illogico rispetto al percorso curricolare e rispetto al voto di ammissione all’esame di stato, essendo stata ammessa con 59/60.
L’irragionevolezza del voto risulterebbe sia per l’elevato voto di partenza (59/60) da cui si sarebbe atteso come normale sviluppo il conseguimento di un voto finale di esame altrettanto elevato, sia per il percorso brillante di studi nel quinquennio, sia perché, essendosi svolo l’esame in modalità emergenziale per il periodo covid, la commissione (tranne il Presidente esterno) era composta da docenti interni, che ben conoscevano il curriculum e i risultati ottenuti fino ad allora dall’allieva.
Il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento secondo cui « Nella formulazione del giudizio di maturità l'esito delle prove d'esame assume valore preminente rispetto a altri elementi estrinseci (come il "curriculum" e il giudizio di ammissione) dovendosi tali elementi considerare in via sussidiaria ed integrativa ed assumendo rilievo solo in caso di grave contrasto con le risultanze d'esame, che, nel caso in esame, non è ravvisabile. Per quanto concerne l'attribuzione numerica del voto, va premesso che il sindacato del giudice di legittimità deve tendere ad accertare, una volta rispettate le regole formali del procedimento, se i commissari di esame abbiano o meno ponderatamente valutato tutti i dati obiettivi offerti al loro giudizio secondo le indicazioni fornite dalla legge; oltre tale limite, si apre un'area esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non è sindacabile » (Cons. Stato, sez. VI, 12/08/2002, n. 4154).
Orbene, la ricorrente ha limitato le proprie censure alla asserita incongruenza tra il percorso di studi definito brillante e l’alto voti di ammissione all’esame finale da un lato, e dall’altro il voto conseguito all’esito dell’esame finale, ritenuto troppo basso e inferiore alle aspettative. Il voto di ammissione e il percorso curricolare sono però solo elementi da considerare in via sussidiaria e integrativa, in quanto l’elemento da considerare in via principale è l’esito dell’esame finale e la resa fornita durante l’esame; sotto tale profilo tuttavia la ricorrente non ha allegato vizi intrinseci allo svolgimento dell’esame, quali irregolarità o anomalie nello svolgimento dell’esame finale, né ha prospettato che per l’eventuale qualità elevata del proprio esame finale il voto attribuito risulterebbe irragionevole e ingiustificato. Insomma la ricorrente ha prospettato l’irragionevolezza del voto finale non rispetto alla resa della ricorrente nel corso dell’esame finale (come avrebbe dovuto), ma rispetto al percorso di studi negli anni precedenti e rispetto al voto di ammissione all’esame finale; osserva il Collegio che tuttavia la censura, così formulata, non dimostra alcun errore da parte della Commissione, non potendosi escludere che l’esito dell’esame finale sia stato, in termini di resa della ricorrente, di livello tale da rendere meritato il voto finale conseguito.
Peraltro il ricorso non è fondato anche in ragione dei noti limiti del sindacato del G.A. in relazione ai giudizi espressi da una Commissione d’esame, mentre, nel caso di specie, non emergono profili di inattendibilità e illogicità dell’operato della P.A.
Il ricorso è pertanto respinto.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in ragione della particolarità delle questioni esaminate e in ragione della costituzione dell’Amministrazione con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
TO AS, Presidente
IO Di OR, Primo Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di OR | TO AS |
IL SEGRETARIO