TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 571
TAR
Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifeste, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia

    Il Collegio ritiene che il voto di ammissione e il percorso curricolare siano elementi da considerare in via sussidiaria e integrativa, mentre l'elemento principale è l'esito dell'esame finale. La ricorrente non ha allegato vizi intrinseci nello svolgimento dell'esame né ha prospettato che la qualità del suo esame finale rendesse irragionevole il voto attribuito. La censura è formulata in relazione al percorso di studi precedente e al voto di ammissione, non alla resa durante l'esame finale. Inoltre, si ribadisce che il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressi dalle commissioni d'esame è limitato e non emergono profili di inattendibilità o illogicità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifeste, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia

    Il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia prospettato che per l'eventuale qualità elevata del proprio esame finale il voto attribuito risulterebbe irragionevole e ingiustificato. La censura è formulata in relazione al percorso di studi precedente e al voto di ammissione, non alla resa durante l'esame finale. Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi espressi dalle commissioni d'esame è limitato e non emergono profili di inattendibilità o illogicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 571
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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