CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, la violazione può essere accertata attraverso i rilievi aerofotogrammetrici, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecniche; la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario, diretti a confutarne l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/2023, n. 12061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12061 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29345/2018 R.G. proposto da: NO IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANICIO GALLO, 56 presso lo studio dell’avvocato VERNILLO CARMINE ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato MANFREDONIA CIRO ([...]) -ricorrente- contro NO ER, rappresentato e difeso dagli avvocati CH AL ([...]), CH US ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3184/2018 depositata il 27/06/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 12061 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: GIANNACCARI ROSSANA Data pubblicazione: 08/05/2023 2 di 11 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.SE ND, proprietario di una porzione di terreno sita in Boscoreale, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata SE IC, proprietario di una porzione di terreno confinante, lamentando che il convenuto aveva realizzato tra il 1992 e il 1993 un fabbricato situato a distanza di 1,6m dal confine, in violazione della distanza minima prescritta dal vigente piano regolatore;
chiese, pertanto, la demolizione del manufatto sino al rispetto della distanza legale. 1.1.Si costituì in giudizio SE IC per resistere alla domanda;
dedusse che il fabbricato era stato costruito negli anni 1970-1971 ad una distanza di mt 1,60 dal confine in luogo di un vecchio manufatto e che nel 1993 aveva proceduto solamente alla sostituzione della copertura, senza procedere ad ampliamento alcuno. SE IC chiese, in via riconvenzionale, la demolizione e/o l’arretramento di altro manufatto realizzato nel 1994 dall’attore ad una distanza di 1,60 metri dal terreno di sua proprietà, deducendo la violazione della distanza legale di dieci metri dal confine, prescritta dalle norme di attuazione del piano regolatore approvato nel 1983 e all’epoca vigente. 1.2.Il Tribunale di Torre Annunziata accolse sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale;
sulla base della CTU, accertò che il manufatto realizzato del convenuto era completamente diverso per sagoma da quello originario e condannò il convenuto SE IC ad eliminare gli ampliamenti del proprio fabbricato. In 3 di 11 accoglimento della domanda riconvenzionale, constatato che il capannone ubicato sul fondo dell'attore era stato realizzato nella vigenza del piano regolatore generale approvato dal comune di Boscoreale nel 1983, e che lo stesso era stato realizzato a una distanza di metri 1,60 sia dal confine che dal capannone del convenuto, e quindi a distanza inferiore a quella legale di 10 m, condannò SE ND all'abbattimento integrale del proprio fabbricato. 1.3.Avverso la sentenza di primo grado propose appello SE IC, contestando la concreta determinazione delle parti da demolire in quanto non sarebbe stata indicata la misura delle distanze che le rientranze avevano dal confine, con conseguente mancata indicazione del punto preciso fino al quale l'appellante avrebbe dovuto arretrare il proprio manufatto. Dedusse, inoltre, che gli ampliamenti riguardavano l'aumento di superficie del manufatto ma non la distanza, che sarebbe rimasta di 1,60 metri dal confine di proprietà dell'attore. Contestò il metodo utilizzato dal CTU, che aveva individuato l'aumento di ampiezza delle superfici mediante una mera sovrapposizione dei rilievi aerofotogrammetrici, con una metodologia imprecisa e fallace. 1.4.Si costituì ND SE, per chiedere il rigetto dell’appello; in via incidentale, dedusse che il Tribunale aveva omesso di condannare SE IC a ridurre l’altezza del suo capannone di un metro per tutta la sua estensione e fino alla distanza di dieci metri dal confine. 1.5.La Corte d'Appello di Napoli rigettò l'appello principale ed accolse l'appello incidentale. 1.6.Per quel che ancora rileva in questa sede, secondo la corte distrettuale, la concreta individuazione delle porzioni che dovevano 4 di 11 essere demolite risultava in modo chiaro dalla consulenza tecnica d'ufficio, all’esito dei rilievi metrici svolti e previa comparazione con i rilievi aerofotogrammetrici. 2.IC SE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli sulla base di cinque motivi 2.1.ND SE ha resistito con controricorso 2.2.Il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Roberto CI ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Deve essere, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.369 c.p.c.; deduce il controricorrente che la copia autentica della sentenza, allegata al ricorso, non soddisfava “le condizioni minime richieste dalla normativa di legge”, in considerazione del fatto che il processo telematico non era stato ancora attivato presso la Corte di Cassazione. 1.1. L’eccezione non è fondata. 1.2. I difensori, ai sensi degli artt.16 bis, comma 9 bis, 16 undecies comma 1 del D.L. 179/2012 , convertito nella L.221/2012 , introdotto dall’art.52 D.L. 90 del 24. 6.2014 hanno attestato che “ la sentenza N.3184/2018... è copia analogica conforme al corrispondente atto in forma digitale estratto dal fascicolo informatico N.576/2012 RG della Corte d’appello di Napoli e si compone di 12 facciate…)” . 2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 cc e del REUC del Comune di Boscoreale, approvato il 19/04/13; il ricorrente rileva che, dopo l'introduzione del giudizio di appello in data 09/02/2012, il Comune di Boscoreale ha approvato un nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, con delibera di consiglio 5 di 11 comunale numero 50 del 19/04/2013, con il quale ha disciplinato anche la materia relativa alla distanza tra gli edifici. Afferma il ricorrente che l'art. 10 dispone che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite dal codice civile e dal decreto ministeriale n.1444/1968 sicchè verrebbe meno il previgente ed inderogabile obbligo di distacco delle nuove costruzioni dai confini, dovendosi osservare unicamente l'obbligo della distanza minima tra fabbricati frontistanti. Secondo il ricorrente, dunque, per effetto dell'art. 10 del REUC - che avrebbe eliminato il divieto di edificazione sul confine – la struttura risulterebbe conforme alla normativa sopravvenuta ed ancora vigente. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di distanza nelle costruzioni, infatti, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive (tra le tante Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n.24844; Cass. Civ., Sez. II, 4.2.2021, n. 2640; Cass. Civ., Sez. II, 26.7.2013, m.18119). Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. 2.3.Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, sulla violazione delle distanze non si è formato il 6 di 11 giudicato in quanto la questione relativa alla violazione delle distanze è stata sollevata nell’atto di appello e nel ricorso per cassazione, a nulla rilevando che la normativa sopravvenuta risalirebbe al 2013, quando era ancora in corso il giudizio d’appello. 2.4. Del resto, è consolidato il principio secondo cui le disposizioni dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori locali, che stabiliscono la disciplina delle distanze delle costruzioni, appartengono alla categoria delle norme integrative, ai sensi dell'art. 873 c.c. del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche con la conseguenza che spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia acquisirne conoscenza d’ufficio ( tra le tante Cass. 2601/2020). 2.5. Il principio iura novit curia si estende anche allo ius superveniens, come affermato in modo chiaro da Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, n.14446, con cui si è ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 c.p.c., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato. 2.6.Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto riferimento all’art.10 del RUEC di Boscoreale, secondo cui “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite dal codice civile e dal decreto ministeriale n.1444/1968” per trarne la conseguenza che il nuovo strumento urbanistico non prevedesse la distanza del confine e che, pertanto, la costruzione fosse legittima. 2.7. In realtà, tale disposizione non si applica alle zone agricole, per le quali rimane vigente l’obbligo di costruzione a dieci metri dal confine, come risulta dalla certificazione di destinazione urbanistica dell’11.10.2018, allegata al controricorso. 7 di 11 3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 cpc, l’erronea individuazione del thema decidendum e la violazione dell'art. 112 codice di procedura civile;
avrebbe errato la Corte di merito ad affermare che non aveva contestato la decisione del primo giudice in relazione alla sussistenza della violazione delle distanze per le parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario. In realtà, lungi dal riconoscere la fondatezza della domanda attorea sulla violazione delle distanze, egli avrebbe inteso censurare le parti della sentenza di primo grado nelle quali erano state erroneamente e contraddittoriamente accomunate alla parte del capannone effettivamente ampliata -corrispondente alla lettera A- le cosiddette rientranze del capannone poste lungo il confine con la proprietà aliena indicate sotto le lettere B e C. Con il motivo di appello, avrebbe evidenziato che tali rientranze non costituivano nuova costruzione ma la copertura di una superficie già esistente delimitata dal muro perimetrale del manufatto, il quale aveva mantenuto costante e inalterata la distanza di metri 1,60 dal confine alieno. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.La Corte d’appello, investita del motivo di gravame con cui si contestava l’individuazione delle parti eccedenti l’edificio originario, ha individuato le porzioni che dovevano essere oggetto di eliminazione (pag.7 della sentenza d’appello), facendo puntuale riferimento alla consulenza tecnica che, secondo l’insindacabile accertamento svolto dal giudice di merito, conteneva l’esatta indicazioni delle parti dell’edificio da rimuovere. Non sussiste pertanto la violazione dell’art.112 c.p.c., avendo la Corte d’appello pronunciato sul motivo di gravame attraverso la verifica delle parti eccedenti la costruzione originaria. 8 di 11 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., dell'art. 873 del codice civile e dell'art. 2697 del codice civile e la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 CPC.; secondo il ricorrente le parti del capannone poste lungo il confine con la proprietà aliena (indicate come B e C) non costituirebbero nuova costruzione. La Corte d’appello, per ricondurre tali porzioni del capannone alla nozione di nuova costruzione, avrebbe valorizzato i rilievi fotogrammetrici, la cui valenza probatoria sarebbe incerta, omettendo gli accertamenti della Polizia Municipale, che, nel corso del sequestro penale, non avrebbe rilevato l'ampliamento del capannone. 5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., l’omessa motivazione della sentenza e la falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e dell’art.112 c.p.c., per l’omesso accertamento della misura lineare dell'arretramento. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna autonoma motivazione in merito alla non condivisibilità delle censure mosse dal ricorrente con l’atto di appello e non esprimerebbe alcuna motivazione in ordine all'attendibilità dei rilievi aerofotogrammetrici. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 5.2.I rilievi aerofotogrammetrici possono costituire uno strumento attraverso cui il consulente può accertare la sagoma di un edificio, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all’utilizzo di tale indagine tecnica, tanto più che, all’esito di tali rilievi il consulente ha proceduto alla misurazione del fabbricato, individuando le parti da demolire. 9 di 11 5.3. Il nostro ordinamento, fatta eccezione per le prove legali, rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle prova, tenendo conto delle evidenze scientifiche e tecniche. 5.4. In materia di rilievi aerofotogrammetrici, è utile evidenziare come l’attendibilità di tale tecnica sia condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che li ha ritenuti utilizzabili per verificare il momento della realizzazione di un'opera (Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6608; Consiglio di Stato sez. V, 11/07/1980, n.740). 5.5. Nonostante il rilievo aerofogrammetrico non sia incontrovertibile, essendo in genere formato non da un pubblico ufficiale ma da un operatore privato e pur riconoscendo che la sua attendibilità può essere condizionata da una molteplicità di fattori tecnologici, come la maggiore o minore risoluzione o fattori ambientali, la parte che intende disconoscerne l’efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario ( Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6608). 5.6.Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare in modo generico la valenza probatoria dei rilievi aerofotogrammetrici, senza indicare le ragioni della loro concreta inattendibilità. 5.7.Generico è, infine, il richiamo al verbale di sequestro della Polizia Municipale, il cui contenuto non è trascritto, né riportato sommariamente, in violazione dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c. 5.8.Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente 10 di 11 apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). 5.9.La sentenza è immune da censure anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto la motivazione consente di cogliere l’iter logico seguito dal giudice, che, nel valutare le risultanze istruttorie non è tenuto a dar conto in motivazione dei singoli elementi di prova ( Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). 5.10. Non coglie nel segno la censura relativa al vizio di infrapetizione in quanto la Corte d’appello ha pronunciato sul motivo d’appello ed ha individuato le porzioni oggetto di eliminazione, richiamando l’allegato 22 bis della CTU ( pag.7 della sentenza impugnata). 6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e falsa applicazioni dell'art. 873 cc perché la Corte d’appello, accogliendo l'appello incidentale di SE ND, avrebbe omesso di considerare che il fabbricato del ricorrente era stato più volte modificato e che la sua copertura era stata da ultimo ridotta passando da 4 metri a 3,2 m. 11 di 11 6.1.Il motivo è inammissibile per genericità e perché volto a contestare elementi di fatto sui quali si è basato l’accertamento del giudice di merito. 7.Il ricorso va pertanto rigettato. 7.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
chiese, pertanto, la demolizione del manufatto sino al rispetto della distanza legale. 1.1.Si costituì in giudizio SE IC per resistere alla domanda;
dedusse che il fabbricato era stato costruito negli anni 1970-1971 ad una distanza di mt 1,60 dal confine in luogo di un vecchio manufatto e che nel 1993 aveva proceduto solamente alla sostituzione della copertura, senza procedere ad ampliamento alcuno. SE IC chiese, in via riconvenzionale, la demolizione e/o l’arretramento di altro manufatto realizzato nel 1994 dall’attore ad una distanza di 1,60 metri dal terreno di sua proprietà, deducendo la violazione della distanza legale di dieci metri dal confine, prescritta dalle norme di attuazione del piano regolatore approvato nel 1983 e all’epoca vigente. 1.2.Il Tribunale di Torre Annunziata accolse sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale;
sulla base della CTU, accertò che il manufatto realizzato del convenuto era completamente diverso per sagoma da quello originario e condannò il convenuto SE IC ad eliminare gli ampliamenti del proprio fabbricato. In 3 di 11 accoglimento della domanda riconvenzionale, constatato che il capannone ubicato sul fondo dell'attore era stato realizzato nella vigenza del piano regolatore generale approvato dal comune di Boscoreale nel 1983, e che lo stesso era stato realizzato a una distanza di metri 1,60 sia dal confine che dal capannone del convenuto, e quindi a distanza inferiore a quella legale di 10 m, condannò SE ND all'abbattimento integrale del proprio fabbricato. 1.3.Avverso la sentenza di primo grado propose appello SE IC, contestando la concreta determinazione delle parti da demolire in quanto non sarebbe stata indicata la misura delle distanze che le rientranze avevano dal confine, con conseguente mancata indicazione del punto preciso fino al quale l'appellante avrebbe dovuto arretrare il proprio manufatto. Dedusse, inoltre, che gli ampliamenti riguardavano l'aumento di superficie del manufatto ma non la distanza, che sarebbe rimasta di 1,60 metri dal confine di proprietà dell'attore. Contestò il metodo utilizzato dal CTU, che aveva individuato l'aumento di ampiezza delle superfici mediante una mera sovrapposizione dei rilievi aerofotogrammetrici, con una metodologia imprecisa e fallace. 1.4.Si costituì ND SE, per chiedere il rigetto dell’appello; in via incidentale, dedusse che il Tribunale aveva omesso di condannare SE IC a ridurre l’altezza del suo capannone di un metro per tutta la sua estensione e fino alla distanza di dieci metri dal confine. 1.5.La Corte d'Appello di Napoli rigettò l'appello principale ed accolse l'appello incidentale. 1.6.Per quel che ancora rileva in questa sede, secondo la corte distrettuale, la concreta individuazione delle porzioni che dovevano 4 di 11 essere demolite risultava in modo chiaro dalla consulenza tecnica d'ufficio, all’esito dei rilievi metrici svolti e previa comparazione con i rilievi aerofotogrammetrici. 2.IC SE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli sulla base di cinque motivi 2.1.ND SE ha resistito con controricorso 2.2.Il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Roberto CI ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Deve essere, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.369 c.p.c.; deduce il controricorrente che la copia autentica della sentenza, allegata al ricorso, non soddisfava “le condizioni minime richieste dalla normativa di legge”, in considerazione del fatto che il processo telematico non era stato ancora attivato presso la Corte di Cassazione. 1.1. L’eccezione non è fondata. 1.2. I difensori, ai sensi degli artt.16 bis, comma 9 bis, 16 undecies comma 1 del D.L. 179/2012 , convertito nella L.221/2012 , introdotto dall’art.52 D.L. 90 del 24. 6.2014 hanno attestato che “ la sentenza N.3184/2018... è copia analogica conforme al corrispondente atto in forma digitale estratto dal fascicolo informatico N.576/2012 RG della Corte d’appello di Napoli e si compone di 12 facciate…)” . 2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 cc e del REUC del Comune di Boscoreale, approvato il 19/04/13; il ricorrente rileva che, dopo l'introduzione del giudizio di appello in data 09/02/2012, il Comune di Boscoreale ha approvato un nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, con delibera di consiglio 5 di 11 comunale numero 50 del 19/04/2013, con il quale ha disciplinato anche la materia relativa alla distanza tra gli edifici. Afferma il ricorrente che l'art. 10 dispone che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite dal codice civile e dal decreto ministeriale n.1444/1968 sicchè verrebbe meno il previgente ed inderogabile obbligo di distacco delle nuove costruzioni dai confini, dovendosi osservare unicamente l'obbligo della distanza minima tra fabbricati frontistanti. Secondo il ricorrente, dunque, per effetto dell'art. 10 del REUC - che avrebbe eliminato il divieto di edificazione sul confine – la struttura risulterebbe conforme alla normativa sopravvenuta ed ancora vigente. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di distanza nelle costruzioni, infatti, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive (tra le tante Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n.24844; Cass. Civ., Sez. II, 4.2.2021, n. 2640; Cass. Civ., Sez. II, 26.7.2013, m.18119). Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. 2.3.Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, sulla violazione delle distanze non si è formato il 6 di 11 giudicato in quanto la questione relativa alla violazione delle distanze è stata sollevata nell’atto di appello e nel ricorso per cassazione, a nulla rilevando che la normativa sopravvenuta risalirebbe al 2013, quando era ancora in corso il giudizio d’appello. 2.4. Del resto, è consolidato il principio secondo cui le disposizioni dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori locali, che stabiliscono la disciplina delle distanze delle costruzioni, appartengono alla categoria delle norme integrative, ai sensi dell'art. 873 c.c. del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche con la conseguenza che spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia acquisirne conoscenza d’ufficio ( tra le tante Cass. 2601/2020). 2.5. Il principio iura novit curia si estende anche allo ius superveniens, come affermato in modo chiaro da Cassazione civile sez. II, 15/06/2010, n.14446, con cui si è ritenuto che non poteva considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 c.p.c., attenendo a "ius superveniens", l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che avrebbe dovuto essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato. 2.6.Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto riferimento all’art.10 del RUEC di Boscoreale, secondo cui “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite dal codice civile e dal decreto ministeriale n.1444/1968” per trarne la conseguenza che il nuovo strumento urbanistico non prevedesse la distanza del confine e che, pertanto, la costruzione fosse legittima. 2.7. In realtà, tale disposizione non si applica alle zone agricole, per le quali rimane vigente l’obbligo di costruzione a dieci metri dal confine, come risulta dalla certificazione di destinazione urbanistica dell’11.10.2018, allegata al controricorso. 7 di 11 3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 cpc, l’erronea individuazione del thema decidendum e la violazione dell'art. 112 codice di procedura civile;
avrebbe errato la Corte di merito ad affermare che non aveva contestato la decisione del primo giudice in relazione alla sussistenza della violazione delle distanze per le parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario. In realtà, lungi dal riconoscere la fondatezza della domanda attorea sulla violazione delle distanze, egli avrebbe inteso censurare le parti della sentenza di primo grado nelle quali erano state erroneamente e contraddittoriamente accomunate alla parte del capannone effettivamente ampliata -corrispondente alla lettera A- le cosiddette rientranze del capannone poste lungo il confine con la proprietà aliena indicate sotto le lettere B e C. Con il motivo di appello, avrebbe evidenziato che tali rientranze non costituivano nuova costruzione ma la copertura di una superficie già esistente delimitata dal muro perimetrale del manufatto, il quale aveva mantenuto costante e inalterata la distanza di metri 1,60 dal confine alieno. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.La Corte d’appello, investita del motivo di gravame con cui si contestava l’individuazione delle parti eccedenti l’edificio originario, ha individuato le porzioni che dovevano essere oggetto di eliminazione (pag.7 della sentenza d’appello), facendo puntuale riferimento alla consulenza tecnica che, secondo l’insindacabile accertamento svolto dal giudice di merito, conteneva l’esatta indicazioni delle parti dell’edificio da rimuovere. Non sussiste pertanto la violazione dell’art.112 c.p.c., avendo la Corte d’appello pronunciato sul motivo di gravame attraverso la verifica delle parti eccedenti la costruzione originaria. 8 di 11 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., dell'art. 873 del codice civile e dell'art. 2697 del codice civile e la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 CPC.; secondo il ricorrente le parti del capannone poste lungo il confine con la proprietà aliena (indicate come B e C) non costituirebbero nuova costruzione. La Corte d’appello, per ricondurre tali porzioni del capannone alla nozione di nuova costruzione, avrebbe valorizzato i rilievi fotogrammetrici, la cui valenza probatoria sarebbe incerta, omettendo gli accertamenti della Polizia Municipale, che, nel corso del sequestro penale, non avrebbe rilevato l'ampliamento del capannone. 5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., l’omessa motivazione della sentenza e la falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e dell’art.112 c.p.c., per l’omesso accertamento della misura lineare dell'arretramento. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna autonoma motivazione in merito alla non condivisibilità delle censure mosse dal ricorrente con l’atto di appello e non esprimerebbe alcuna motivazione in ordine all'attendibilità dei rilievi aerofotogrammetrici. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 5.2.I rilievi aerofotogrammetrici possono costituire uno strumento attraverso cui il consulente può accertare la sagoma di un edificio, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all’utilizzo di tale indagine tecnica, tanto più che, all’esito di tali rilievi il consulente ha proceduto alla misurazione del fabbricato, individuando le parti da demolire. 9 di 11 5.3. Il nostro ordinamento, fatta eccezione per le prove legali, rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle prova, tenendo conto delle evidenze scientifiche e tecniche. 5.4. In materia di rilievi aerofotogrammetrici, è utile evidenziare come l’attendibilità di tale tecnica sia condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che li ha ritenuti utilizzabili per verificare il momento della realizzazione di un'opera (Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6608; Consiglio di Stato sez. V, 11/07/1980, n.740). 5.5. Nonostante il rilievo aerofogrammetrico non sia incontrovertibile, essendo in genere formato non da un pubblico ufficiale ma da un operatore privato e pur riconoscendo che la sua attendibilità può essere condizionata da una molteplicità di fattori tecnologici, come la maggiore o minore risoluzione o fattori ambientali, la parte che intende disconoscerne l’efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario ( Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6608). 5.6.Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare in modo generico la valenza probatoria dei rilievi aerofotogrammetrici, senza indicare le ragioni della loro concreta inattendibilità. 5.7.Generico è, infine, il richiamo al verbale di sequestro della Polizia Municipale, il cui contenuto non è trascritto, né riportato sommariamente, in violazione dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c. 5.8.Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente 10 di 11 apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). 5.9.La sentenza è immune da censure anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto la motivazione consente di cogliere l’iter logico seguito dal giudice, che, nel valutare le risultanze istruttorie non è tenuto a dar conto in motivazione dei singoli elementi di prova ( Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). 5.10. Non coglie nel segno la censura relativa al vizio di infrapetizione in quanto la Corte d’appello ha pronunciato sul motivo d’appello ed ha individuato le porzioni oggetto di eliminazione, richiamando l’allegato 22 bis della CTU ( pag.7 della sentenza impugnata). 6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione e falsa applicazioni dell'art. 873 cc perché la Corte d’appello, accogliendo l'appello incidentale di SE ND, avrebbe omesso di considerare che il fabbricato del ricorrente era stato più volte modificato e che la sua copertura era stata da ultimo ridotta passando da 4 metri a 3,2 m. 11 di 11 6.1.Il motivo è inammissibile per genericità e perché volto a contestare elementi di fatto sui quali si è basato l’accertamento del giudice di merito. 7.Il ricorso va pertanto rigettato. 7.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione