CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1054 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A rappresentato e difesa dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
RI elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Pellegrino e Filippo Controparte_1
ON appellato all'udienza di discussione del 13.11.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.724/2024, emessa in data 3.7.2024, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, previo espletamento di c.t.u. medico legale, accolse il ricorso proposto da volto ad ottenere la condanna Parte_2 dell' alla corresponsione della pensione ai superstiti in seguito al decesso del Pt_1 padre, avvenuto in data 4.8.2017. Persona_1
Ritenne, in particolare, il primo Giudice che dalle certificazioni prodotte si evincesse che parte ricorrente fosse a carico, al tempo della morte, del genitore pensionato;
quanto al requisito sanitario diede atto delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 19.9.2024, chiedendone la riforma. Richiamato il tenore dell'art. 22 della legge n.903/1965, l' , col primo Pt_3 motivo, deduce che controparte non aveva dimostrato la totale e permanente inabilità lavorativa al momento del decesso del padre atteso che la c.t.u. aveva fatto riferimento alle diverse condizioni di invalido civile riconosciute dalla competente commissione medica. Col secondo motivo, lamenta che il primo Giudice ha ritenuto sussistente il requisito della vivenza a carico facendo riferimento alla produzione della certificazione
Pag.1 anagrafica senza specificare in che termini la stessa valesse a provare il requisito amministrativo. si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) Entrambi i motivi di gravame devono essere disattesi. Premesso che l' in sede amministrativa, aveva disatteso la domanda Pt_1 esclusivamente in ragione della ritenuta insussistenza del requisito sanitario, ritiene questa Corte - contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante - che dalla Pt_3 documentazione prodotta (certificato storico del nucleo familiare del CP_1 certificati medici attestanti la sussistenza delle gravi patologie che affliggono sin dalla nascita l'appellato – cfr. doc. fascicolo di parte) emerge pacificamente ed incontrovertibilmente la prova, non solo, della coabitazione di con Controparte_1 il defunto padre ma anche (e soprattutto) la vivenza del primo a carico del secondo. Infatti, dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 16.11.2022, risulta che l'appellato dal 2016 al 2021 ha percepito redditi modestissimi (per ciascun anno) inferiori a euro 1.200,00 (cfr. doc. fasc. di parte). Sicchè, deve concludersi che alla data del decesso del padre, sussistessero tutti i presupposti di legge per il riconoscimento della pensione ai superstiti per cui è causa. Quanto al requisito sanitario, posta la gravità delle irreversibili patologie diagnosticate (“sclerosi tuberosa con storia di epilessia in trattamento ed insufficienza mentale di grado medio” – cfr. relazione di c.t.u. espletata in primo grado), deve ritenersene la piena sussistenza;
il nominato c.t.u., infatti - anche tenendo conto delle risultanze del giudizio espresso dalla Commissione ASL con verbale del 18.3.2003, ma con autonomo apprezzamento, ha ritenuto che il fosse invalido con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa già al momento del decesso del padre. Trattasi, di inquadramento diagnostico plasticamente rappresentativo di una malattia particolarmente grave e invalidante che, come tale, riscontra ulteriormente il fatto che il era, non solo, totalmente inabile al tempo del decesso del genitore, ma, Parte_2 anche (e in termini di ragionevole certezza), a carico di quest'ultimo (cfr. Cass. n.28608/2018, Cass. n.23058/2020). Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, quindi, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' Parte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 724/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese in data 3.7.2024. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi
Pag.2 professionali, oltre spese generali e oneri di legge se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 13 novembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
Pag.3