TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/11/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5023/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI ALESSANDRO, presso lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. ALMANSI MARINO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2015 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Venezia in data 20.10.2012, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (atto n. 114, parte 2, serie A, anno 2012 – ufficio 1);
2) Fermo retando il piano genitoriale già esposto, confermarsi le condizioni dell'accordo di separazione che qui si riportano:
a. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
b. Il signor verserà alla signora la somma mensile di Parte_2 Parte_1 euro 700,00 (euro 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora Il Sig. Parte_1 Parte_2 concorrerà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% così come definite e disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. A parziale deroga del suddetto protocollo ed in considerazione della differente capacità reddituale dei coniugi, il Sig. farà fronte integralmente alle seguenti spese straordinarie, in Pt_2 quanto maggiormente impattanti: spese dentistiche, oculistiche e per acquisto di occhiali
e/o lenti, spese per plantari, iscrizione allo sport del figlio ed iscrizione alla Per_1 scuola di danza della figlia . Per_2
c. Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i
Signori e concordano che l'assegno unico per i figli a Parte_2 Parte_1 carico sia incassato integralmente e direttamente da . Parte_1
d. La casa coniugale sita in Venezia (Sestiere Dorsoduro) viene assegnata alla Sig.ra
presso la quale i figli manterranno la loro dimora prevalente. Parte_1
e. I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e carte d' identità valide per
l'espatrio anche per i figli.
f. Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso ________________, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 11.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario il 20.12.2012 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 114, Parte 2, serie A, anno 2012; che dalla loro unione nascevano i figli minori in data 01.05.2013 e il Per_1 Per_2
30.07.2018.
Tanto premesso, istaurando il presente procedimento, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. In seguito, con sentenza n. 402/2025, pubblicata il
18.04.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione delle parti alle condizioni dalle stesse rassegnate e con ordinanza rinviava, nell'attesa del decorso del termine stabilito dall'art. 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, la causa all'udienza del 18.11.2025, disponendo che si tenesse nelle forme previste dall'art. 127 ter
c.p.c. Le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza in data 13.11.2025, chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi esposte. Lette le note, il Giudice con decreto del
18.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 402/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 20.10.2012 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 114, dell'anno 2012) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: fermo retando il piano genitoriale concordato tra le parti, si confermano le condizioni dell'accordo di separazione che qui si riportano:
a. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
b. Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
700,00 (euro 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora Il Sig. Parte_1 Parte_2 concorrerà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% così come definite e disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. A parziale deroga del suddetto protocollo ed in considerazione della differente capacità reddituale dei coniugi, il Sig. farà fronte integralmente alle seguenti spese straordinarie, in quanto Pt_2 maggiormente impattanti: spese dentistiche, oculistiche e per acquisto di occhiali e/o lenti, spese per plantari, iscrizione allo sport del figlio ed iscrizione alla scuola di danza Per_1 della figlia . Per_2
c. Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i
Signori e concordano che l'assegno unico per i figli a Parte_2 Parte_1 carico sia incassato integralmente e direttamente da . Parte_1
d. La casa coniugale sita in Venezia (Sestiere Dorsoduro) viene assegnata alla Sig.ra presso la quale i figli manterranno la loro dimora prevalente. Parte_1
e. I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e carte d' identità valide per l'espatrio anche per i figli.
f. Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 22.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI ALESSANDRO, presso lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. ALMANSI MARINO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2015 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Venezia in data 20.10.2012, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Venezia (atto n. 114, parte 2, serie A, anno 2012 – ufficio 1);
2) Fermo retando il piano genitoriale già esposto, confermarsi le condizioni dell'accordo di separazione che qui si riportano:
a. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
b. Il signor verserà alla signora la somma mensile di Parte_2 Parte_1 euro 700,00 (euro 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora Il Sig. Parte_1 Parte_2 concorrerà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% così come definite e disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. A parziale deroga del suddetto protocollo ed in considerazione della differente capacità reddituale dei coniugi, il Sig. farà fronte integralmente alle seguenti spese straordinarie, in Pt_2 quanto maggiormente impattanti: spese dentistiche, oculistiche e per acquisto di occhiali
e/o lenti, spese per plantari, iscrizione allo sport del figlio ed iscrizione alla Per_1 scuola di danza della figlia . Per_2
c. Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i
Signori e concordano che l'assegno unico per i figli a Parte_2 Parte_1 carico sia incassato integralmente e direttamente da . Parte_1
d. La casa coniugale sita in Venezia (Sestiere Dorsoduro) viene assegnata alla Sig.ra
presso la quale i figli manterranno la loro dimora prevalente. Parte_1
e. I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e carte d' identità valide per
l'espatrio anche per i figli.
f. Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso ________________, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 11.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario il 20.12.2012 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 114, Parte 2, serie A, anno 2012; che dalla loro unione nascevano i figli minori in data 01.05.2013 e il Per_1 Per_2
30.07.2018.
Tanto premesso, istaurando il presente procedimento, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. In seguito, con sentenza n. 402/2025, pubblicata il
18.04.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione delle parti alle condizioni dalle stesse rassegnate e con ordinanza rinviava, nell'attesa del decorso del termine stabilito dall'art. 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, la causa all'udienza del 18.11.2025, disponendo che si tenesse nelle forme previste dall'art. 127 ter
c.p.c. Le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza in data 13.11.2025, chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi esposte. Lette le note, il Giudice con decreto del
18.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 402/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 20.10.2012 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 114, dell'anno 2012) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: fermo retando il piano genitoriale concordato tra le parti, si confermano le condizioni dell'accordo di separazione che qui si riportano:
a. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
b. Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
700,00 (euro 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora Il Sig. Parte_1 Parte_2 concorrerà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% così come definite e disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. A parziale deroga del suddetto protocollo ed in considerazione della differente capacità reddituale dei coniugi, il Sig. farà fronte integralmente alle seguenti spese straordinarie, in quanto Pt_2 maggiormente impattanti: spese dentistiche, oculistiche e per acquisto di occhiali e/o lenti, spese per plantari, iscrizione allo sport del figlio ed iscrizione alla scuola di danza Per_1 della figlia . Per_2
c. Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i
Signori e concordano che l'assegno unico per i figli a Parte_2 Parte_1 carico sia incassato integralmente e direttamente da . Parte_1
d. La casa coniugale sita in Venezia (Sestiere Dorsoduro) viene assegnata alla Sig.ra presso la quale i figli manterranno la loro dimora prevalente. Parte_1
e. I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e carte d' identità valide per l'espatrio anche per i figli.
f. Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 22.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero