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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6936/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/11/2024 da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. SABATINI MICHELA
e da
(CF: ) Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. SABATINI MICHELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio su domanda congiunta.
Conclusioni per i ricorrenti: come da ricorso
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni stabilite congiuntamente e indicate nel ricorso.
Le parti, sentite all'udienza del 9.1.2025 hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
1 I ricorrenti hanno inoltre ribadito la volontà espressa nel ricorso, confermando altresì espressamente, anche avanti al Giudice relatore, la richiesta di trasferimento immobiliare manifestata in ricorso, con richiamo ad attestazioni energetiche, visure e planimetrie depositate anche in uno al ricorso e sottoscritte in cartaceo all'udienza con successiva acquisizione di tali atti al fascicolo telematico;
i ricorrenti, inoltre, hanno confermato che lo stato di fatto degli immobili di cui si domanda il trasferimento corrisponde a quello di diritto e si sono impegnati al rogito davanti al notaio ove dovessero emergere criticità.
La ricorrente quale dante causa del trasferimento ha inoltre dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale.
La separazione personale dura ininterrottamente da oltre sei mesi, a far data dalla comparizione dei coniugi, avvenuta in data 10.1.2024, e appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra le parti rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia alle condizioni di cui al ricorso.
Le spese di lite vengono compensate attesa la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 6936/2024 V.G.:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi (n. a Parte_1
Livorno (LI), il 9.10.1986) e (n. a Gioia del Colle (BA), l'1.11.1980), che Parte_2 hanno contratto matrimonio il 22/09/2012, atto trascritto al n. 80, parte II, Serie A, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GIOIA DEL COLLE (BA) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) La casa familiare, sita a Paese, rimane assegnata al sig. avendo la sig.ra reperito idonea abitazione ove Pt_2 Pt_1 ha trasferito la propria residenza portando con sé i propri effetti personali oltre a quanto le parti hanno già individuato di comune accordo;
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
I genitori Per_1 sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relativa al figlio minore e si impegnano ad evitare ogni discussione alla presenza del figlio e a rispettare la figura dell'altro genitore;
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: il lunedì e mercoledì dall'ora di cena sino Pt_2 Per_1 al giorno successivo quando riaccompagnerà presso la madre per l'ora di cena;
ogni martedì e giovedì dall'uscita di Per_1 scuola sino all'ora di cena;
a fine settimana alternato dal venerdì all'ora di cena sino alla domenica sera;
quanto alle vacanze estive: trascorrerà separatamente con la madre e con il padre due settimane anche non consecutive, nel periodo Per_1 ricompreso dal termine all'inizio della scuola;
quanto alle festività: ogni anno trascorrerà metà del periodo di Natale Per_1
e di quello di Pasqua con la madre e metà con il padre, alternando il giorno di Natale e quello di Pasqua con il Capodanno
e il Lunedì dell'Angelo;
2 4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 200,00= a titolo di concorso al mantenimento di Pt_2 Pt_1
somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT e da versare il giorno 10 di ogni mese;
Per_1
5) Le spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo in uso avanti il Tribunale di Treviso e che andranno condivise tra i genitori con i termini e le modalità individuati nel Protocollo del Tribunale di Treviso, saranno a carico per il 50% in capo a ciascun genitore. Tra le stesse sono da ricomprendere anche le spese per l'abbigliamento del cambio di stagione di Per_1
6) L'assegno unico relativo ai figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti cosicché nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento. Tuttavia, al fine di dare un definitivo assetto ai propri rapporti personali e patrimoniali sorti durante il coniugio ed a definizione di ogni aspetto ad esso relativo nonché a regolamentazione definitiva di ogni rapporto di debito – credito relativo alla proprietà immobiliare costituente la casa coniugale, con contratto avente causa familiare, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra trasferisce nella presente sede al Parte_1 sig. che accetta, il 50% della proprietà dell'immobile così catastalmente censito: Parte_2
IMMOBILE OGGETTO DI TRASFERIMENTO
Catasto dei Fabbricati - Comune di Paese – Sezione D – Foglio 9 – mapp. 1055 – sub. 46, via Piave, piano 1 – 2, categoria A/2, classe2, vani 5,5 – superficie catastale totale mq. 136 totale escluse aree scoperte mq 132, rendita di €
525,49=;
Catasto dei Fabbricati – Comune di Paese – Sezione D – Foglio 9 – mapp.1055 – sub. 25, via Piave, piano S1, categoria C/6, classe 3, Mq 34, superficie catastale totale mq. 38, con rendita di € 75,51=
Con le precisazioni ai fini catastali che:
− L'area coperta e scoperta dell'intero fabbricato di cui le unità in oggetto fanno parte è descritta al Catasto Terreni di detto Comune – foglio 31 con il mapp. 1055, ente urbano di Ha 0.44.53, derivante dalla riunificazione degli originali mappali 948 di Ha 0.08.56, 963 di Ha 0.30.95, 965 di Ha 0.01.22 e 1055 già ente urbano di Ha 0.03.80 (ex mappale 349 già ente urbano di Ha 0.09.75) giusta tipo mappale del 9 agosto 1999 protocollo n. 45187;
− La suddetta unità immobiliare al mappale 1055 subalterno 46 deriva dall'originaria unità planimetria allegata alla denuncia di variazione depositata presso l'agenzia del Territorio di Treviso in data 5.10.2016 prot. n. TV0126257;
− La suddetta unità immobiliare al mappale 1055 subalterno 25 è meglio graficamente individuata nella planimetria allegata alla denuncia di variazione depositata presso l'Agenzia del Territorio di Treviso in data 28.6.2000 prot. n.
33718. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 29 della legge n. 52 del 1985, come integrato e modificato dal D.L. n.
78 del 31.5.2010 convertito con modificazioni con la L. 30.7.2010 n. 122 la parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto che i dati catastali e le planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale sono conformi allo stato di fatto delle dette unità immobiliari urbane.
PRECISAZIONI
La presente compravendita comprende pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori e accensioni servitù attive e passive nonché la quota proporzionale di comproprietà degli enti e spazi comuni ai sensi di legge e dei titoli di provenienza. 3 La parte acquirente si dichiara a conoscenza di: patti, obblighi, condizioni, contenuti e servitù di cui all'atto in data 25 novembre 1997, repertorio n. 40438, ai Rogiti de
Notaio di Treviso, registrato a Treviso il 12.12.1997 al n. 7434 Atti Pubblici, trascritto a Treviso il Persona_2
18.12.1997ai nn. 37350/26872; atto d'obbligo di cui all'atto in data 5.3.1998 repertorio n. 40905 ai rogiti del Notaio di Treviso, trascritto Persona_2
a Treviso il 27.3.1998 ai nn. 8872/6584; vincolo di cui all'atto in data 2.11.1998 ai rogiti del Notaio di Treviso, repertorio n. 41974, trascritto a Persona_2
Treviso in data 19.11.1998 ai nn. 35065/23993 servitù di passaggio pedonale e carraio e di so pubblico costituita con atto di data 29.4.1999 ai Rogiti del Notaio Per_2 di Treviso, repertorio n. 43035, registrato a Treviso in data 18.5.1999 al n. 3420serie Atti Pubblici, trascritto a
[...]
Treviso in data 28 maggio 1999 ai nn. 18707/12308.
PROVENIENZA
Garantisce la parte venditrice la piena proprietà e disponibilità dell'immobile venduto per averlo acquistato in forza di atto a rogito Notaio di data 15.11.2016 – Rep. 124244 Registrato a Treviso il 16.11.2016 al n. Persona_3
18492 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 16.11.2016 ai n. 37693 Reg. Gen. e n. 25633 al Reg. Part.
La parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto venduto e l'inesistenza di pesi e vincoli di natura reale fatta eccezione per l'ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo contratto esclusivamente dal sig. Pt_2 ed a suo esclusivo carico, con per l'importo originario di € 175.000,00=
[...] Controparte_1 con atto del Notaio , di data 15.11.20216 Rep. n. 124245 Registrato a Treviso il 16.11.2016 al Persona_3
n. 18493.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
La parte alienante dichiara che la costruzione di quanto in oggetto è stata realizzata in conformità alla Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Paese in data 2 ottobre 1998 n. 010868 e in data 29 giungo 1998 n. 010773 e che successivamente sono state realizzate opere per le quali è stata rilasciata:
Concessione Edilizia in variante in data 26.5.1999 n. 10868;
D.I.A. in data 23.3.2000 e che successivamente non sono state realizzate opere o modifiche soggettive a nuovo provvedimento autorizzativo o concessorio.
Quanto in oggetto è stato dichiarato abitabile in data 3 ottobre 2000.
La parte alienante dichiara inoltre che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura strettamente pertinenziale e superficie inferiore a mq. 5.000.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Al trasferimento immobiliare saranno applicabili le esenzioni fiscali di cui all'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 rientrando esso nell'accordo funzionale e strumentale al superamento della crisi familiare qui stipulato.
CERTIFICATO ENERGETICO
4 La sig.ra dichiara di essere a conoscenza degli obblighi relativi alla certificazione energetica previsti dal D. Parte_1
Lgs. 19.8.2005 n. 192 e successive modifiche e pertanto consegna al sig. che con il presente atto dichiara Parte_2 di aver ricevuto, l'attestato di prestazione energetica relativo all'edificio oggetto di trasferimento che si allega nonché ogni altra documentazione e certificazione richiesta dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali compreso il libretto degli impianti.
PREZZO
Il trasferimento della proprietà dell'immobile succitato viene effettuato ed accettato mediante la corresponsione della somma di € 13.000,00= da corrispondere contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. Il prezzo è stato determinato in ragione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del presente divorzio ed in forza di accordo con causa familiare in considerazione dell'apporto economico della moglie al suo acquisto ed al pagamento del mutuo pregresso;
il pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, rimarrà ad esclusivo carico del sig. Parte_2
Qualora qualsivoglia ragione o motivo osti alla trascrizione o alla validità del trasferimento operato in sede di udienza presidenziale nell'ambito della procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio in forma congiunta a verbale, i coniugi si impegnano a comparire avanti a Notaio che verrà designato dal sig. al fine di riprodurre le Parte_2 rispettive manifestazioni di volontà e stipulare l'atto formale di cessione dei diritti immobiliari di cui sopra dichiarando sin d'ora di volersi valere dei benefici previsti dalla legge. I costi degli atti di cessione avanti al Notaio, o della trascrizione della sentenza di divorzio saranno a completo carico del sig. Pt_2
La parte cedente presta ogni garanzia di legge in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali azioni, ragioni di terzi vincoli privilegi anche fiscali.
IPOTECA LEGALE
Le parti dichiarano espressamente di non rinunciare al diritto all'iscrizione di ipoteca legale eventualmente dipendente dal presente atto, ma di riservarsi di iscriverla autonomamente, esonerando in tal modo il Conservatore da ogni sua responsabilità al riguardo.
8) Con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra i coniugi ribadiscono di aver definito, con contratto avente causa familiare strumentale alla soluzione conciliativa della crisi coniugale ogni loro rapporto economico – patrimoniale riferito alla proprietà immobiliare trasferita e ad il suo acquisto e pagamento e di non avere quindi più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà impegnandosi essi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 358, 1375 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 c.c
9) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile territorialmente competente di annotare e di trascrivere l'emananda sentenza.”
− Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
− Spese di lite interamente compensate tra le parti.
− Ordina all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza in calce all'atto di matrimonio sopra indicato.
Così deciso a Treviso, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025. 5
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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