TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3090/2023
Verbale di udienza del 30/09/2025
È presente, nell'interesse della ricorrente, l'Avv Musto che si riporta ai propri atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta l'avversa difesa perché infondata. Chiede che la causa sia decisa, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio maturato come OSA e al conseguente risarcimento del danno.
In subordine chiede fissarsi udienza di discussione a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 30/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 30/9/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3090/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(C.F. indicato: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Vittoria Musto, presso il cui indicato indirizzo pec:
è elettivamente domiciliata, Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' CP_1 Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, indirizzo di posta
[...] CP_1 elettronica certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/11/2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale al fine di: “ACCERTARE E DICHIARARE, in relazione al triennio
2017/2020, il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s.
2006/2007 sino all'a.s. 2014/2015; - ACCERTARE E DICHIARARE, per il triennio 2017/2020, il diritto della ricorrente all'attribuzione di 14.80 punti per il servizio OSA in relazione al profilo AA, di 13.80 punti per il servizio OSA in relazione al profilo di AT e di
16.45 punti per il servizio OSA in relazione al profilo CS;
- CONDANNARE
L' al risarcimento del danno in relazione ai contratti Controparte_3 siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo
– quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 39.921,92 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
- CONDANNARE L' al Controparte_3 riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 14,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- CONDANNARE L' Controparte_3
alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
[...]
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente esponeva che: era una
Collaboratrice Scolastica inserita nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA della Provincia di;
aveva prestato servizio dall'a.s. 2006/2007 CP_1 sino all'a.s. 2014/2015, per un totale di 58 mesi, in qualità di O.S.A. alle dipendenze delle istituzioni scolastiche pubbliche per svolgere attività di assistenza all'handicap; in particolare, era stata assunta dai Dirigenti Scolastici con contratti a tempo determinato - analiticamente indicati in ricorso- e l' aveva provveduto Controparte_4 esclusivamente a stanziare i fondi necessari per garantire il servizio pubblico;
in data
26.10.2017 presentava domanda di inserimento nella III^ fascia delle graduatorie di Circolo
e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), di Assistente Tecnico (AT) e di
Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017, dichiarando anche il servizio svolto alle dipendenze delle istituzioni scolastiche ove aveva lavorato come O.S.A. e chiedendo l'attribuzione del relativo punteggio conformemente alle previsioni contenute nella Tabella di Valutazione Titoli allegata al D.M. n. 640/2017; la lavoratrice non veniva inserita correttamente in Graduatoria ed infatti ella non otteneva il riconoscimento del punteggio per il pregresso servizio svolto come OSA, ma soltanto il riconoscimento del
“Punteggio precedente”, dei “Titoli di accesso” e dei “Titoli culturali;
in occasione del nuovo aggiornamento delle graduatorie di III^ fascia per il triennio 2021/2024 disposta con D.M.
n. 50/2021, la ricorrente presentava nuova istanza intesa ad ottenere l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA;
in questa occasione,
l'Amministrazione scolastica correttamente riconosceva il punteggio per il servizio svolto dalla sig.ra in qualità di OSA per i profili di AA, AT e CS. Parte_1
Censurava l'operato dell'Amministrazione, sostenendo che la sottrazione del punteggio per le graduatorie relative al triennio 2017-2020 era illegittima, ingiusta e illogica, tenuto conto che aveva prestato il servizio O.S.A. mercè contratti siglati con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, svolgendo mansioni perfettamente sovrapponibili a quelle enunciate nel CCNL comparto scuola Personale ATA in relazione al profilo CS;
che l'interpretazione della norma operata dall'amministrazione era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
che appariva contraria alle previsioni di cui al D.M. 640/2017, che non conteneva disposizioni ostative al riconoscimento del servizio OSA;
che, anzi, la tabella di valutazione dei titoli acclusa al citato
D.M. prevedeva che fosse valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente”; che l'interpretazione dell'amministrazione era erronea come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di prossimità.
Lamentava che se l'Amministrazione scolastica avesse correttamente agito, ella avrebbe avuto diritto al riconoscimento di 5,8 punti per i profili di AA e di AT (58 mesi di lavoro x
0,10) e di 8.7 punti per il profilo CS (58 mesi di lavoro x 0,15), cui dovevano essere aggiunti:
- punti 9 per il profilo di AA;
punti 8 per il profilo di AT;
e 7.75 punti per il profilo di CS già riconosciuti in Graduatoria e, quindi al complessivo punteggio di 14.80 punti per il profilo
AA; punti 13.80 per il profilo AT;
16.45 punti per il profilo CS.
Rivendicava pertanto il diritto al riconoscimento dell'attività lavorativa svolta in qualità di Perso
presso le istituzioni scolastiche pubbliche e al risarcimento del danno per non avere potuto ottenere incarichi e supplenze per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, avendo l'Amministrazione stipulato proprio per detti anni scolastici contratti a tempo determinato con Collaboratori Scolastici aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto l'attività resa con contratto di prestazione d'opera non poteva essere intesa come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non andava valutato. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato e non provato, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. è una collaboratrice scolastica inserita nella terza fascia delle Parte_1 graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA della Provincia di . CP_1
Dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2014/2015 la ricorrente ha stipulato una pluralità di contratti, analiticamente indicati in ricorso, per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli studenti diversamente abili.
Alla ricorrente, inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA utile al conferimento di supplenze e incarichi a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), Assistente amministrativo (AA) e Assistente tecnico
(AT), non è stato riconosciuto per il triennio 2017-2020 il punteggio per il servizio prestato in qualità di Assistente agli alunni disabili in quanto non riconducibile a prestazioni lavorative alle dirette dipendenze degli stessi istituti scolastici o di altre amministrazioni statali.
Il non ha posto in dubbio il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle CP_1 graduatorie di cui si discute né l'effettività del servizio prestato come O.S.A., così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 58 mesi, né la natura pubblica degli istituti presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, controvertendosi unicamente della valutabilità del servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenze di un ente pubblico.
Tuttavia la rivendicazione di parte ricorrente non riguarda il riconoscimento del punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì di quello per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
Tale osservazione impone di ritenere fondata la domanda di riconoscimento del punteggio, giacchè l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida Contr relative alla valutazione dei titoli del , mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Invero nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. 640/2017 viene indicato come valutabile “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame, stante la formulazione aperta ed elastica della disposizione, suscettibile di un'applicazione estensiva e non limitata ai soli rapporti subordinati.
Nel dettaglio, la tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di
Collaboratore scolastico Allegato A/5 allegata al D.M prevede al punto B5, relativo ai titoli di servizio, che sia valutabile “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”
Il successivo punto B6 prevede che sia valutabile il “Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg”.
Analoghe previsioni sono contenute nei punti B8 e B9 delle tabelle di valutazione dei titoli per il concorso ai profili professionali di assistente amministrativo (allegato A/1) e assistente tecnico (allegato A/2), con previsione di punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
La circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni.
Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali.
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che la ricorrente ha svolto un servizio nella scuola pubblica Statale consistente nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap mediante assistenza e vigilanza degli allievi per i periodi analiticamente indicati in ricorso e, complessivamente per 82 mesi.
Trattasi di un servizio che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti
Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal
Dirigente Scolastico. L'omesso riconoscimento del complessivo punteggio, come quantificato in ricorso, è perciò da ritenersi illegittimo poiché contrastante con le disposizioni normative secondarie sopra riportate, sicché va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024, al punteggio nella misura rivendicata.
5. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, va premesso che la ricorrente ha invocato, quali voci di danno risarcibile, il danno patrimoniale e il danno professionale, quest'ultimo esclusivamente in termini di perdita dell'ulteriore punteggio che avrebbe maturato grazie all'espletamento dei servizi di supplenza predetti.
6. Quanto al dedotto danno patrimoniale da perdita delle retribuzioni, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (nella specie precontrattuale), non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore o del danno-evento, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante e la sua entità. In particolare, il danno emergente consiste in una perdita patrimoniale del soggetto danneggiato e, ai fini del suo riconoscimento, è necessario che sussista un'effettiva deminutio patrimonii. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, a sua volta, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. tra le tante, Cass. civ. Sez. III Sent., 03/12/2015, n. 24632).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto, in sostanza, il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della mancata stipula di contratti di lavoro, durante il tempo in cui ella è stata penalizzata quanto al punteggio.
A tal fine, la medesima ha ancorato la prova dell'esistenza e dell'entità del danno ai seguenti elementi: - che ella aveva diritto ad un punteggio sensibilmente superiore e che la supplenza veniva conferita a personale con punteggio inferiore a quello a lei spettante.
Perveniva, dunque, alla conclusione che avrebbe conseguentemente subito un danno consistente nel mancato godimento delle retribuzioni per i suddetti anni di servizio.
Siamo, dunque, sostanzialmente in presenza di un danno da perdita di chances.
In ordine a detto danno si ravvisa un'evidente lacuna probatoria in cui è incorsa la ricorrente quanto alla quantificazione del danno-conseguenza, non avendo la ricorrente provato che ella non abbia, medio tempore, prestato attività lavorativa ovvero abbia lavorato a condizioni deteriori. In ricorso si è limitata a sostenere di non aver avuto incarichi di supplenza ma nulla ha dedotto o dimostrato con riferimento ad altre opportunità lavorative.
In proposito, è opportuno richiamare la sentenza Cass.16665/2020, ove si legge in motivazione che: "ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perchè la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni; presso la giurisprudenza amministrativa si rileva (Cons. di Stato, sez. II, 21 ottobre 2019,
n. 7110) l'esistenza di un "consolidato orientamento.... maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego (ex aliis, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 370; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1773; sez. IV, 11 novembre 2010,
n. 8020; sez. III, 4 giugno 2013, n. 3049)", secondo cui "la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa", al punto di gravare il ricorrente dell'"onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile (…) va allora fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale, secondo cui il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva;
pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando un ritardo o una mancata assunzione, ha diritto al risarcimento, purchè risulti il verificarsi di un danno, …..considerando che chi persegue l'assunzione non necessariamente è disoccupato e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari
(esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo".
Nel caso di specie, la ricorrente ha configurato il danno nella misura degli stipendi erogati per gli incarichi assegnati ad altri aventi diritto ma non ha provato -né invero ancor prima compiutamente allegato- di essere rimasta medio tempore senza lavoro ovvero di aver lavorato a condizioni deteriori, né ha prodotto documentazione al riguardo.
Ed infatti, l'eventuale prestazione di attività lavorativa medio tempore da parte della ricorrente, lungi dall'essere un elemento indifferente ai fini della sussistenza del danno, costituisce, invero, un elemento astrattamente idoneo ad escludere, in radice, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale di cui viene chiesto il ristoro.
Pertanto, mancando la prova che ella sia rimasta del tutto priva di occupazione in tutto il periodo d'interesse, con conseguente perdita delle retribuzioni, difetta la prova del pregiudizio lamentato.
7. Quanto alla domanda di riconoscimento del punteggio cosiddetto virtuale, in materia, occorre rammentare che, ferma l'impossibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, preclusa dalla regola costituzionale del concorso ex art. 97 u. c. Cost., colui che abbia subìto il diniego o il ritardo nell'assunzione quale pubblico impiegato può ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., limitato alle retribuzioni perdute (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2023, n. 22294: “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l' aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”).
In ragione di quanto sinora osservato, deve escludersi la risarcibilità del danno professionale sub specie di deprivazione del punteggio per il servizio che, con gli incarichi detti, la ricorrente avrebbe ottenuto, dovendosi richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c. e, la pronuncia del Tribunale di Avellino, sentenza n. 738/2024 (GDL dott. D. Vernillo. R.G.
2128/2023), emessa a definizione di un caso analogo al presente e le cui motivazioni sul punto, a rimeditazione del proprio precedente orientamento, interamente si condividono.
In particolare, con la citata pronuncia, il Tribunale di Avellino ha osservato: “In sintesi, trattasi del diritto al c.d. punteggio virtuale, che, però, nel caso delle graduatorie per il reclutamento del personale scolastico a termine, non può essere riconosciuto, a tal uopo richiedendosi non solo la costituzione del rapporto, ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro. Come anticipato, in disparte le ipotesi di illegittima risoluzione di un rapporto di pubblico impiego già esistente, il rapporto stesso non può essere oggetto di pronuncia costitutiva da parte del giudice. Trattasi di principio generale dell'ordinamento, che, a titolo esemplificativo, è attuato nell'art. 36 co. 5 D. Lgs. 165/2001 (norma che preclude la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato in caso di abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte della P.A.). Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non abbia espletato il servizio nei tre aa.ss. interessati dalla domanda, non sussiste il presupposto fattuale sotteso alla maturazione del titolo di servizio stesso, cioè l'esecuzione di attività lavorativa. Del resto, l'effetto della maturazione di punteggio per titolo di servizio è un risultato esclusivamente giuridico, che non può essere prodotto se non se ne riscontrino gli elementi costitutivi, e, su tutti, l'effettivo espletamento del servizio stesso. Non si tratta, infatti, di retrodatare il momento di costituzione del rapporto, il che, sul piano giuridico, imporrebbe di attribuire al lavoratore la corrispondente anzianità di servizio, bensì di assegnare un punteggio per un servizio, che, però, di fatto non è mai stato espletato. Invero, è dirimente osservare che il conseguimento di un punteggio per titolo di servizio realizza un'attribuzione premiale che la P.A. riconosce per “remunerare” la particolare e specifica esperienza che un aspirante o un candidato ad un posto pubblico abbiano maturato nella precedente vita professionale. Il rilievo appena operato è tranciante, giacché, se tale esperienza professionale in concreto non si è formata, sebbene per responsabilità della stessa P.A., il risarcimento non può avvenire in forma specifica, cioè con l'attribuzione del punteggio perduto, che, come detto, può essere conseguito solo con la concreta ed effettiva conduzione dell'attività di lavoro. Tanto meno tale voce di danno può essere riconosciuta con la qualificazione giuridica di danno da perdita di chance di maturazione di un punteggio di servizio, in quanto la corrispondente ricaduta risarcitoria, non potendo comunque consistere nell'attribuzione di punti in assenza dei sottesi requisiti di fatto, dovrebbe risolversi in un risarcimento per equivalente monetario. Tale risultato è precluso ex art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda in tal senso nel ricorso introduttivo”.
Ebbene alla luce delle superiori considerazioni, perfettamente calzanti rispetto al caso di specie, va rigettata la domanda di riconoscimento del punteggio cosiddetto virtuale.
8. In conclusione, in considerazione delle motivazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo. Assorbito ogni ulteriore profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021, n.
27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961; 15/01/2020, n.
516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole Parte_1 pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2006/2007 sino all'a.s.
2014/2015, come descritto in motivazione;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto di III fascia per il triennio 2017-2020, di 16.45 punti per il profilo C.S. e di 14.80 punti per il profilo A.A. e di 13.80 per il profilo AT, già inclusivi del punteggio per il servizio
O.S.A.;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 30/9/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)