Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA LUCIA ESPOSITO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Idelfonso Nieri n. 84, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) I ricorrenti saranno liberi di vivere separati, libero ognuno di porre la propria residenza ove riterrà più opportuno;
b) Il figlio minore verrà affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori. Ai sensi Persona_1 dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
1
San Macario – Via delle Nubache n. 123, ove continuerà ad abitare con quest'ultimo, al quale dunque viene assegnata la casa coniugale;
d) la madre si trasferirà in altra abitazione, nel Comune di Novara, a partire dal mese di gennaio
2025. Al riguardo le parti concordano che la IG.ra dovrà spostare tutti i suoi effetti Parte_1 personali dalla casa familiare entro il 01/06/2025, data nella quale riconsegnerà anche le chiavi al marito;
e) Il figlio, in ragione della sua età, sarà libero di vedere la madre nei modi e tempi, che vorranno concordare direttamente con quest'ultimo. In ogni caso, tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza del figlio e quello della IG.ra la madre vedrà il figlio secondo il calendario Parte_1 sotto riportato: il primo fine settimana del mese: dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
il terzo ed il quarto fine settimana del mese: dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Tenuto conto del fatto che la madre si trasferirà a vivere a Novara, nei fine settimana sopra riportati, la stessa potrà vedere il figlio anche presso la casa familiare di proprietà ed assegnata al IG. , ove potrà intrattenersi anche a Pt_2 pernottare, previo accordo tra le parti;
I genitori si divideranno poi le singole festività (25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì successivo) di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, concordandole tra loro;
f) Il signor provvederà in maniera diretta all'integrale mantenimento del figlio, Parte_2 mentre la IG.ra non dovrà versare alcunché a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, non avendo la stessa attualmente alcuna occupazione lavorativa;
g) Le parti concordano che il IG. percepirà per intero l'assegno unico per il figlio;
Parte_2
h) Le spese straordinarie e necessarie per il figlio saranno a carico del IG. al 100%, non Pt_2 avendo attualmente la IG.ra una occupazione lavorativa. Riguardo alle spese Parte_1 straordinarie, le parti faranno riferimento – anche in ordine alla loro individuazione rispetto alle ordinarie ed anche per la distinzione, entro le straordinarie, tra quelle per le quali è necessario o meno il preventivo consenso – al Protocollo del Tribunale di Lucca ottobre 2020, che le parti dichiarano di conoscere e di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori.
“TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
2 Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”; i) Il IG. , inoltre, continuerà a pagare il canone per l'acquisto del telefono della IG.ra Pt_2 ed il costo del relativo abbonamento, oltre alla rata mensile di Euro 164,90 relativa al Parte_1 finanziamento contratto dalla IG.ra per l'acquisto dell'autovettura tg. GK344AM fino al Parte_1 mese di settembre 2026 quando scadrà la maxi rata relativa al predetto finanziamento;
il pagamento della maxi rata, sarà dunque a carico della IG.ra Parte_1
l) Il IG. , inoltre, verserà mensilmente alla IG. la somma di Euro 200,00 quale Pt_2 Parte_1 contributo alle spese per i viaggi Novara-Lucca per recarsi dal figlio, ciò fino a quando la moglie non troverà una occupazione lavorativa;
m) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi, talché non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento reciproco, cui gli stessi, in ogni caso e per quanto occorrer possa espressamente rinunciano;
n) gli istanti si rilasciano sin da ora ogni più ampio consenso per il rilascio dei relativi documenti e passaporti, nonché si obbligano a sottoscrivere i moduli che dovessero all'uopo ritenersi necessari».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in ST ET (CT) il 6/10/2007, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
3/1/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in ST ET (CT) in data 6/10/2007, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST ET
(CT) all'Atto Numero 9, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ST ET (CT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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