Articolo 27 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 26Articolo 28
Versione
11 marzo 1989
Art. 27. (Procedimento disciplinare) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non puo' essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per eesere sentito.
L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente pet territorio.
4. In caso di irreperibilita', le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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