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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Consorzio Bonifica Capitanata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200096861906000 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ia propri atti. Resistente/Appellato: si riporta ia propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1153/22
La Ricorrente_1 , a mezzo dell'avv. C. Difensore_1, impugnava cartella di pagamento n.071 2020 00968619 06 000, notificata in data 04.02.2022 da Agenzia Entrate-Riscossione, per il pagamento dei contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica di Capitanata per l'anno 20120, per i terreni di proprietà ricadenti nel comprensorio consortile, in agro del Comune di Luogo_1.
Motivi ricorso
Nel ricorso, premesso che ciclicamente i terreni di p.tà veniva interessati da esondazioni del torrente “Saccione”, e, ritenuto, che tali eventi erano dovuti alla mancata manutenzione dell'alveo e degli argini, di detto torrente, si adiva in giudizio, tutt'ora pendente, il Consorzio avanti il Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Napoli, rubricato RG n.3252/17; che lo stesso giudizio, preceduto da accertamento tecnico preventivo, nel quale, il CTU incaricato, rassegnava la relazione di consulenza, rilevando la carenza di manutenzione degli argini del corso d'acqua e delle opere idrauliche a presidio del territorio. Nel corso degli anni sempre per scarsa manutenzione, dei canali di bonifica, di dragaggi, di pulizia delle sterpaglie e della vegetazione spontanee perenni, si è visto ridotto i circa 48 ettari di terreni, regolarmente coltivati, alla condizione di terreni incolti, difficilmente recuperabili e/o praticabili le normali pratiche agronomiche. Da quanto esposto è evidente che i terreni della ricorrente non traggono la minima utilità, né tantomeno alcun reddito dall'agricoltura o dalle attività connesse;
osserva in particolare,
• Violazione degli artt. 860 c.c. e art. 10 del R. D. n. 215 del 13.02.1933. Impugnazione del piano di classifica;
è del tutto assente Il beneficio derivante dalla bonifica si deve tradurre in un vantaggio strettamente incidente sull'immobile, dovendo intendersi come un vantaggio diretto e specifico traducentesi in una qualità del fondo (Cass. SS.UU. 14/10/1996 n. 8960; Cass. 14/10/1996 n. 8957; Cass. 04/05/1996 n. 4144);
• Violazione dell'art.7 della L. 27.7.2000 n. 212, dell'art. 3 della L.
7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione. In conclusione, per i motivi esposti, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica di Capitanata, costituito in giudizio a mezzo dagli avv.ti E. Frascella e A. Guerrasio, il quale, fatto cenno storico delle numerose vertenze pendenti richiama e allega numerose sentenze, della CTR Bari sez. staccata di Foggia e CTP Foggia, favorevoli alla tesi difensiva, anche riferibili alla società già proprietaria e una direttamente tra le parti costituite, riferita a precedenti annualità, e quindi chiede il rigetto.
Circa il difetto di motivazione, osserva che per medesime contestazione questa stessa CTP ha ritenuto non fondata l'eccezione come da sentenze n.198/8/2008 e altre;
invece per vizi propri è legittimato passivo il Concessionario per la riscossione e non certo l'Ente impositore,
Espone che l'atto presupposto all'imposizione consortile è il “Piano di classifica” strumento indispensabile per l'individuazione dei criteri e degli indici di beneficio per quantificare correttamente l'importo dei contributi;
tale documento interessa l'intero territorio, secondo quanto fissato dalla legge è pubblicato ed affisso agli albi comunali dei territori ricompresi;
inoltre evidenzia che recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 26009-10-11-12/08 del 07/10/08 depositate il 30/10/08 confortava quanto sostenuto sulla regolare attività impositiva.
Circa l'asserita mancanza del beneficio diretto sui beni di proprietà di parte ricorrente, preliminarmente ritiene che deve essere onere della parte provare tale assunto, citando la documentazione tecnica depositata, evidenzia che esiste un evidente e importante beneficio ai beni stessi, in quanto si è operato secondo specifiche citate nel Piano di Classifica, adottato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1066 del 16/10/03 regolarmente approvata dalla Regione Puglia con delibera n. 180 del 27/07/04, superando quindi anche l'asserita violazione dell'art 16 Legge Regionale n. 4/2003; infatti, citando e allegando numerose sentenze di ogni grado di giudizio (CTR Foggia n.197/26/2010 - CTR Firenze n.189/31/2008 - Cassazione n.14404/2013, ovvero del Tribunale di Foggia n.1842/2005, quando apparteneva alla sua giurisdizione).
Evidenzia che il Consorzio di Bonifica presta attività anche di salvaguardia ambientale, quale difesa del suolo, gestione delle risorse idriche;
il beneficio, quindi, è pari all'entità del danno che per l'attività di bonifica, i terreni restano indenni da eventi calamitosi;
ne sussegue il “contributo ordinario” alla spesa necessaria per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica comprese quelle irrigue (art.860 c.c. - artt. 10, 21 e 59 comma 2° R.D. n.215/1933 - artt. 10 e 11 L.R. Puglia n.54/1980).
Per il caso che ci occupa, rappresenta che trattasi di terreni irrigui e che gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno dei lamentati allagamenti ed all'impossibilità concreta di utilizzare gli impianti di irrigazione, si rivelano mere asserzioni, non corroborate da alcun elemento probatorio a dimostrazione della inesecuzione, del non funzionamento e/o della inutilità delle opere di bonifica realizzate e delle attività poste in essere dal Consorzio. Anzi appare del tutto evidente come la ricorrente sia invece perfettamente consapevole che non vi sia alcuna connessione tra gli allagamenti lamentati ed una presunta mancata manutenzione di opere di bonifica da parte del Consorzio, tanto da aver instaurato il contenzioso da lei citato nei confronti di altre parti in causa e non certo del Consorzio, soggetto - si ribadisce - del tutto estraneo al predetto giudizio. Chiede quindi, il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le ragioni addotte dalla parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
La Coorte, così come indicato da entrambe le parti in giudizio, ha già affrontato e risolto precedenti controversie in materia d'imposizione consortile e com'è dato conoscere, la natura sociale delle funzioni svolte dal Consorzio, per fondi rustici, consegue alla presenza della rete di distribuzione o sistema irriguo all'interno del bacino idrografico. Sull'argomento sono state già emesse numerose decisioni non univoche, di accoglimento o di rigetto, ma comunque tutte hanno rilevato, univocamente, il necessario accertamento del rapporto di diretto beneficio e non di “mera utilitas” per il terreno al fine della contribuzione.
Infatti come concretizzato nelle sentenze della Cassazione a SS. UU. (n. 8957 del 14/10/96), il vantaggio deve essere di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione e il beneficio da valutare non deve essere complessivo, derivante cioè, come sostenuto dal Consorzio, dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate ai fini di interesse generale.
Per quanto esposto, trova diretta applicazione, la dimostrazione/prova al Collegio di quanto rappresentato e dedotto in ricorso, cosa che nel presente giudizio viene debitamente provato, con riferimento probatorio alla consulenza tecnica depositata in altro giudizio, e qui allegata, a fondamento di quanto assunto in ricorso..
Nel merito, osserva che presupposto dell'imposizione fiscale è il beneficio, diretto o indiretto, apportato dalle opere di difesa idraulica ai fondi per i quali viene richiesto il tributo.
È onere dell'ente impositore dimostrare la sussistenza di tale presupposto, con la precisazione che il beneficio si presume se l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, come nel caso di specie, è contemplato nel piano di classifica approvato dalla Regione. In tal caso spetta al contribuente di provare che, ad onta dell'inserimento dei propri fondi nel piano di classifica, non deriva alcun beneficio né diretto né indiretto dalle opere di bonifica del Consorzio.
La CTU rassegnata in sede civile, (in altro contenzioso, per l'assoluta carenza di opere di sistemazione idraulica dell'alveo del torrente, in capo al Consorzio) ha posto in evidenza l'insussistenza di beneficio, tanto diretto quanto indiretto, (vedi esondazioni del torrente Saccione).
Per contro, la consulenza redatta nell'interesse del Consorzio inerente un più ampio bacino d'interesse, deduce l'esistenza di opere bonifica idraulica, e la presenza di rete idrica di irrigazione che interessa i fondi oggetto di controversia, oltre che, riguardanti l'intero bacino;
opere che ritiene, senza comprovare, comportino un beneficio anche per il fondo del ricorrente.
La Corte, sul punto, ritiene che, la mancata puntuale specifica e la mancata dimostrazione degli interventi manutentivi dei canali di bonifica, quali dragaggi, pulizia delle sterpaglie e della vegetazione spontanee perenni, nonché verifica degli argini, non siano utili a superare quanto emerso in sede di CTU, per altro giudizio, cosa utile a cristallizzare lo stato dei luoghi e di fatto, in cui versano le opere di bonifica (assolutamente carenti) spettanti al Consorzio
Pertanto la Corte ritiene di annullare la cartella impugnata, vista la insussistenza del beneficio diretto e indiretto, sui terreni di parte ricorrente..
La Corte accoglie il ricorso;
compensa le spese in considerazione della controvertibilità della materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2022 depositato il 13/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Consorzio Bonifica Capitanata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200096861906000 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ia propri atti. Resistente/Appellato: si riporta ia propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1153/22
La Ricorrente_1 , a mezzo dell'avv. C. Difensore_1, impugnava cartella di pagamento n.071 2020 00968619 06 000, notificata in data 04.02.2022 da Agenzia Entrate-Riscossione, per il pagamento dei contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica di Capitanata per l'anno 20120, per i terreni di proprietà ricadenti nel comprensorio consortile, in agro del Comune di Luogo_1.
Motivi ricorso
Nel ricorso, premesso che ciclicamente i terreni di p.tà veniva interessati da esondazioni del torrente “Saccione”, e, ritenuto, che tali eventi erano dovuti alla mancata manutenzione dell'alveo e degli argini, di detto torrente, si adiva in giudizio, tutt'ora pendente, il Consorzio avanti il Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Napoli, rubricato RG n.3252/17; che lo stesso giudizio, preceduto da accertamento tecnico preventivo, nel quale, il CTU incaricato, rassegnava la relazione di consulenza, rilevando la carenza di manutenzione degli argini del corso d'acqua e delle opere idrauliche a presidio del territorio. Nel corso degli anni sempre per scarsa manutenzione, dei canali di bonifica, di dragaggi, di pulizia delle sterpaglie e della vegetazione spontanee perenni, si è visto ridotto i circa 48 ettari di terreni, regolarmente coltivati, alla condizione di terreni incolti, difficilmente recuperabili e/o praticabili le normali pratiche agronomiche. Da quanto esposto è evidente che i terreni della ricorrente non traggono la minima utilità, né tantomeno alcun reddito dall'agricoltura o dalle attività connesse;
osserva in particolare,
• Violazione degli artt. 860 c.c. e art. 10 del R. D. n. 215 del 13.02.1933. Impugnazione del piano di classifica;
è del tutto assente Il beneficio derivante dalla bonifica si deve tradurre in un vantaggio strettamente incidente sull'immobile, dovendo intendersi come un vantaggio diretto e specifico traducentesi in una qualità del fondo (Cass. SS.UU. 14/10/1996 n. 8960; Cass. 14/10/1996 n. 8957; Cass. 04/05/1996 n. 4144);
• Violazione dell'art.7 della L. 27.7.2000 n. 212, dell'art. 3 della L.
7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione. In conclusione, per i motivi esposti, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Il Consorzio di Bonifica di Capitanata, costituito in giudizio a mezzo dagli avv.ti E. Frascella e A. Guerrasio, il quale, fatto cenno storico delle numerose vertenze pendenti richiama e allega numerose sentenze, della CTR Bari sez. staccata di Foggia e CTP Foggia, favorevoli alla tesi difensiva, anche riferibili alla società già proprietaria e una direttamente tra le parti costituite, riferita a precedenti annualità, e quindi chiede il rigetto.
Circa il difetto di motivazione, osserva che per medesime contestazione questa stessa CTP ha ritenuto non fondata l'eccezione come da sentenze n.198/8/2008 e altre;
invece per vizi propri è legittimato passivo il Concessionario per la riscossione e non certo l'Ente impositore,
Espone che l'atto presupposto all'imposizione consortile è il “Piano di classifica” strumento indispensabile per l'individuazione dei criteri e degli indici di beneficio per quantificare correttamente l'importo dei contributi;
tale documento interessa l'intero territorio, secondo quanto fissato dalla legge è pubblicato ed affisso agli albi comunali dei territori ricompresi;
inoltre evidenzia che recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 26009-10-11-12/08 del 07/10/08 depositate il 30/10/08 confortava quanto sostenuto sulla regolare attività impositiva.
Circa l'asserita mancanza del beneficio diretto sui beni di proprietà di parte ricorrente, preliminarmente ritiene che deve essere onere della parte provare tale assunto, citando la documentazione tecnica depositata, evidenzia che esiste un evidente e importante beneficio ai beni stessi, in quanto si è operato secondo specifiche citate nel Piano di Classifica, adottato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1066 del 16/10/03 regolarmente approvata dalla Regione Puglia con delibera n. 180 del 27/07/04, superando quindi anche l'asserita violazione dell'art 16 Legge Regionale n. 4/2003; infatti, citando e allegando numerose sentenze di ogni grado di giudizio (CTR Foggia n.197/26/2010 - CTR Firenze n.189/31/2008 - Cassazione n.14404/2013, ovvero del Tribunale di Foggia n.1842/2005, quando apparteneva alla sua giurisdizione).
Evidenzia che il Consorzio di Bonifica presta attività anche di salvaguardia ambientale, quale difesa del suolo, gestione delle risorse idriche;
il beneficio, quindi, è pari all'entità del danno che per l'attività di bonifica, i terreni restano indenni da eventi calamitosi;
ne sussegue il “contributo ordinario” alla spesa necessaria per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica comprese quelle irrigue (art.860 c.c. - artt. 10, 21 e 59 comma 2° R.D. n.215/1933 - artt. 10 e 11 L.R. Puglia n.54/1980).
Per il caso che ci occupa, rappresenta che trattasi di terreni irrigui e che gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno dei lamentati allagamenti ed all'impossibilità concreta di utilizzare gli impianti di irrigazione, si rivelano mere asserzioni, non corroborate da alcun elemento probatorio a dimostrazione della inesecuzione, del non funzionamento e/o della inutilità delle opere di bonifica realizzate e delle attività poste in essere dal Consorzio. Anzi appare del tutto evidente come la ricorrente sia invece perfettamente consapevole che non vi sia alcuna connessione tra gli allagamenti lamentati ed una presunta mancata manutenzione di opere di bonifica da parte del Consorzio, tanto da aver instaurato il contenzioso da lei citato nei confronti di altre parti in causa e non certo del Consorzio, soggetto - si ribadisce - del tutto estraneo al predetto giudizio. Chiede quindi, il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le ragioni addotte dalla parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
La Coorte, così come indicato da entrambe le parti in giudizio, ha già affrontato e risolto precedenti controversie in materia d'imposizione consortile e com'è dato conoscere, la natura sociale delle funzioni svolte dal Consorzio, per fondi rustici, consegue alla presenza della rete di distribuzione o sistema irriguo all'interno del bacino idrografico. Sull'argomento sono state già emesse numerose decisioni non univoche, di accoglimento o di rigetto, ma comunque tutte hanno rilevato, univocamente, il necessario accertamento del rapporto di diretto beneficio e non di “mera utilitas” per il terreno al fine della contribuzione.
Infatti come concretizzato nelle sentenze della Cassazione a SS. UU. (n. 8957 del 14/10/96), il vantaggio deve essere di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione e il beneficio da valutare non deve essere complessivo, derivante cioè, come sostenuto dal Consorzio, dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate ai fini di interesse generale.
Per quanto esposto, trova diretta applicazione, la dimostrazione/prova al Collegio di quanto rappresentato e dedotto in ricorso, cosa che nel presente giudizio viene debitamente provato, con riferimento probatorio alla consulenza tecnica depositata in altro giudizio, e qui allegata, a fondamento di quanto assunto in ricorso..
Nel merito, osserva che presupposto dell'imposizione fiscale è il beneficio, diretto o indiretto, apportato dalle opere di difesa idraulica ai fondi per i quali viene richiesto il tributo.
È onere dell'ente impositore dimostrare la sussistenza di tale presupposto, con la precisazione che il beneficio si presume se l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, come nel caso di specie, è contemplato nel piano di classifica approvato dalla Regione. In tal caso spetta al contribuente di provare che, ad onta dell'inserimento dei propri fondi nel piano di classifica, non deriva alcun beneficio né diretto né indiretto dalle opere di bonifica del Consorzio.
La CTU rassegnata in sede civile, (in altro contenzioso, per l'assoluta carenza di opere di sistemazione idraulica dell'alveo del torrente, in capo al Consorzio) ha posto in evidenza l'insussistenza di beneficio, tanto diretto quanto indiretto, (vedi esondazioni del torrente Saccione).
Per contro, la consulenza redatta nell'interesse del Consorzio inerente un più ampio bacino d'interesse, deduce l'esistenza di opere bonifica idraulica, e la presenza di rete idrica di irrigazione che interessa i fondi oggetto di controversia, oltre che, riguardanti l'intero bacino;
opere che ritiene, senza comprovare, comportino un beneficio anche per il fondo del ricorrente.
La Corte, sul punto, ritiene che, la mancata puntuale specifica e la mancata dimostrazione degli interventi manutentivi dei canali di bonifica, quali dragaggi, pulizia delle sterpaglie e della vegetazione spontanee perenni, nonché verifica degli argini, non siano utili a superare quanto emerso in sede di CTU, per altro giudizio, cosa utile a cristallizzare lo stato dei luoghi e di fatto, in cui versano le opere di bonifica (assolutamente carenti) spettanti al Consorzio
Pertanto la Corte ritiene di annullare la cartella impugnata, vista la insussistenza del beneficio diretto e indiretto, sui terreni di parte ricorrente..
La Corte accoglie il ricorso;
compensa le spese in considerazione della controvertibilità della materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025