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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3614/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/03/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GIULIANI ALESSANDRO presente
Avv. GARIUP MARIA CRISTINA
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parti discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario r.g. n. 3614/2019 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dr.ssa Giulia Spadaro Presidente dr.ssa Domenica Capezzera Consigliere est dr Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.3.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3614 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Giuliani (C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Maria Cristina Gariup (C.F. ), giusta delega in atti C.F._3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
contumace Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 750 pubblicata il 14.05.2018, della sentenza della Corte
d'Appello di Roma n 4306 pubblicata il 31.5.2016, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale n. 240 pubblicata in data 1.3.2010
r.g. n. 3614/2019 2 Ragioni della decisione
I fatti di causa e la vicenda processuale sono stati così sintetizzati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza indicata in oggetto: «Con sentenza in data 8 gennaio 2010, il
Tribunale di Roma ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 61 Controparte_1
n. 11, 81 comma 1 e 609- bis cod. pen. in danno di , per avere, con gesto Parte_1
repentino, dato una pacca sul sedere della donna, e, con violenza consistita nell'afferrarla per un braccio, palpeggiato le di lei parti intime, e, ritenuta l'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609-bis comma 3, lo aveva condannato alle pene di giustizia
e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile, assegnando una provvisionale di €10.000,00.
Investita dell'impugnazione da parte dell'imputato, la Corte d'appello di Roma ha assolto
l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ha argomentato la corte territoriale che, con riguardo alla prima condotta, doveva escludersi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che l'aver dato una “pacca” sul sedere potesse costituire condotta materiale del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., dovendosi fare riferimento, ai fini dell'elemento materiale del reato, non solo alla zona erogena attinta avuto riguardo alle parti anatomiche, ma anche alla condotta nel suo complesso e della sua incidenza sulla libertà sessuale. Ha così ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato - definita irriguardosa e sconveniente- per le modalità in cui si era estrinsecata, e per la rapidità della stessa (la persona offesa non aveva parlato di “palpeggiamenti” situazione che è indicativa di una persistenza della condotta) non integrasse la condotta di reato perché non comprometteva la libertà sessuale della persona offesa. Quanto alla seconda condotta, confermata la ricostruzione dei fatti del
Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dalla;
e disattesa la versione Pt_1
difensiva dell'imputato che riferiva di aver dato unicamente una spinta alla schiena della parte lesa per invitarla a salire le scale, ha ritenuto sussistente in capo all'imputato, a livello putativo, il consenso della donna poiché non si era offesa per la sua precedente iniziativa e l'aveva seguita sulle scale nella “convinzione che per la sua disponibilità potesse permettersi un ulteriore gesto, questa volta di indubbio contenuto erotico”.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile e ne Parte_1
chiede l'annullamento, ai fini civili, deducendo con un unico motivo di ricorso l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 609-bis cod. pen. e vizio di illogicità, contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Contraria a diritto sarebbe l'assoluzione dalla prima condotta contestata, non potendo
r.g. n. 3614/2019 3 la stessa essere ricondotta nell'alveo di una condotta “irriguardosa e sconveniente” e dunque non penalmente rilevante, tenuto conto che era stata preceduta da una frase dal chiaro e inequivoco tenore (“lo sai che è uscita una legge secondo la quale la pacca al sedere non costituisce più reato”) che non lasciava spazio a fraintendimenti circa la valenza sessuale dell'atto e, comunque, contraria a diritto sarebbe la distinzione tra
“pacca” e “palpeggiamenti”.
Con riguardo alla seconda condotta, rilevava la ricorrente che la condotta era stata seguita da un'eloquente frase di disapprovazione della parte lesa (“ancora un po' e nulla sarà più reato”) che non poteva che essere interpretata come chiaro dissenso, cosicché non poteva ritenersi sussistente, neppure a livello putativo, un errore sul fatto (consenso) con riguardo alia successiva condotta di palpeggiamento delle parti intime>>
La Corte di Cassazione, con detta sentenza, ha così statuito: «Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».
A fondamento della decisione la S.C. ha affermato quanto segue: «Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata limitatamente agli effetti civili.
Deve darsi atto che, ferma e incontestata la materialità dei fatti che non è sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione, il giudizio sulla effettiva natura sessuale degli atti compiuti, oggetto di diversa valutazione giuridica nei giudici del merito, non è corretto in diritto.
Come ricordato dal Signor Procuratore generale, costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, P.G. in proc. C., Rv. 263738; Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv.
262470).
II bene giuridico protetto dall'art. 609-his, cod. pen., è la libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e
r.g. n. 3614/2019 4 garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.). La libertà dell'individuo di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e la sua tutela non incontra limiti e/o attenuazione che possono derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall'art. 609-bis, cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta.
In tale ambito, ciò che rileva, è la natura “sessuale” dell'atto sul piano obiettivo, cosicché ogni ulteriore fine, non vale ad escluderlo (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv. 262470;
Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014 P.G. in proc. C., Rv. 263738). Da cui consegue che è necessario e sufficiente che l'imputato sia consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto 'in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
Nel caso in esame, la corte territoriale non si è attenuta allo ius receptum di questa Corte nella misura in cui non ha valutato la condotta posta in essere dall'imputato nel suo complesso sottacendo il portato dichiarativo, eloquente circa l'intenzione di violare la sfera sessuale della persona offesa con riferimento alla prima parte della condotta.
Non di meno la sentenza è manifestamente illogica nella parte in cui dà rilievo all'errore putativo sul fatto (consenso) in una situazione fattuale nella quale neppure l'imputato aveva allegato di aver compiuto l'atto sessuale nella sua dimensione materiale, dal momento che egli aveva dichiarato di “averla spinta sulla schiena”.
In ogni caso deve rammentarsi che nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687), sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale.
Nel caso in esame il consenso non poteva ritenersi validamente prestato, neppure a livello putativo, dal concatenato svolgersi degli eventi (la donna aveva proferito una chiara frase di dissenso dopo il compimento del primo atto e si era allontanata), cosicché anche sotto questo profilo la sentenza non ha correttamente applicato i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Conclusivamente la sentenza va annullata, ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio e ha Parte_1
r.g. n. 3614/2019 5 chiesto, nella presente fase di rinvio, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«accertato il fatto commesso dal Sig. come integrante la fattispecie di Controparte_1
reato di cui agli artt. 61 n. 11, 609 bis ult. co. c.p.; -condannare lo stesso CP_1 al pagamento dell'importo di euro 15.000,00 a titolo di danno cagionato alla
[...]
Sig.ra per le causali di cui alla premessa;
-condannare altresì il Sig. Parte_1
al pagamento delle competenze dei giudizi penali per complessivi euro Controparte_1
9.830,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio».
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del la causa è stata rinviata CP_1 per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c
All'odierna udienza il difensore della parte ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_1
citato e non costituito.
Come sopra anticipato, la sentenza n. 4306, pubblicata il 31.5.2016 di questa Corte, è stata annullata per avere la stessa erroneamente ritenuto che la prima condotta assunta dal non costituisse reato per non avere essa natura di atto sessuale e che la seconda CP_1
invece fosse sorretta da consenso putativo.
La S.C., quindi, ha annullato la sentenza della Corte di appello, ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
ha, quindi, riassunto il giudizio chiedendo il riconoscimento del danno Parte_1 come liquidato in via provvisionale dal Tribunale in primo grado oltre all'ulteriore somma di € 5.000 nonché le spese di lite dei precedenti gradi di giudizio oltre a quelle del giudizio di rinvio.
In linea generale, vanno innanzitutto richiamati i principi elaborati dal Supremo Collegio in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. (a tenore del quale “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”).
Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in
r.g. n. 3614/2019 6 ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza
(declinato dalla giurisprudenza della CEDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto”, essendo “chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.)” (Cass. n.
30496/2022). Sempre la S.C., per quanto attiene agli elementi oggetto di valutazione da parte del giudice di rinvio, evidenzia come “con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Con riguardo al
"danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia
l'evento lesivo (c.d. danno-evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni- conseguenza): il primo non si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato;
il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana (Cass. civ.,
Sez. 3, 15 ottobre 2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457)”.
Inoltre “nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile non è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione penale in sede di annullamento, né
a quanto accertato dal giudice penale, non trattandosi di un giudizio di rinvio in senso tecnico, né di una prosecuzione del giudizio svoltosi in sede penale, bensì di un procedimento autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale, con
r.g. n. 3614/2019 7 conseguente inapplicabilità dell'art. 384, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 22520/2019).
Pertanto al giudice del rinvio è demandato un accertamento che attiene non alla sussistenza della fattispecie di reato ma alla ricorrenza dei presupposti della responsabilità civile. Inoltre il giudice del rinvio non è vincolato dal principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione penale in sede di annullamento con rinvio.
Ulteriormente, in relazione alle regole che presiedono il giudizio di rinvio, sempre la citata S.C. ha osservato come “con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.
622 c.p.p., le Sezioni Unite penali di questa Corte - sulla premessa che il giudizio rescissorio di "rinvio" dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto da tale disposizione, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente - hanno specificato che esso è interamente governato dalla disciplina processuale civilistica sia con riguardo alla fase introduttiva che con riguardo alla fase istruttoria (Cass., Sez. Un. pen., 28 gennaio - 4 giugno 2021,
. Il giudice civile resta libero di formare il proprio convincimento su tutte le Per_1
prove assunte, anche atipiche - non soltanto la cognizione del giudice civile ha per oggetto l'accertamento, sul piano oggettivo e soggettivo, degli elementi costitutivi dell'illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre non tocca, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato (Cass. civ., Sez. 3, 15 ottobre 2019, n.
25918; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022,
n. 8997, cit.); ma, inoltre, trovano applicazione, nell'ambito di una "definitiva e integrale translatio iudicii", oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. civ., Sez. 3, 12 giugno 2019, n. 15859, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. civ., Sez. 3, 25 giugno 2019, n. 16916; Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 1754; Cass. civ., Sez. 1, 8 marzo 2022, n. 7474; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2022, n. 16169)”.
Pertanto, nel presente giudizio trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile. Va poi ricordato come “nell'ambito del giudizio civile di rinvio
a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art.
r.g. n. 3614/2019 8 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione” (Cass. n. 27016/2022).
Per quanto attiene poi alla questione relativa all'efficacia della sentenza penale di condanna di primo grado, sempre secondo il S.C. “nel caso in cui la Cassazione penale,
a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cass. n.
16169/2022).
Infine, in relazione ai limiti della decisione del giudice di rinvio, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. n. 15812/2017; in senso conforme Cass. n. 15859/2019).
La riforma in appello ha quindi prodotto l'effetto del venir meno del titolo costituito dalla sentenza di condanna del Giudice penale in forza della quale veniva Controparte_1
condannato alla provvisionale sul risarcimento dei danni, pari ad €10.000 e le spese di difesa.
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 cod. proc. pen., riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute in applicazione dell'art. 336 cod. proc. civ., anche se, successivamente annullata “agli effetti civili” dal giudice di legittimità “con rinvio al r.g. n. 3614/2019 9 giudice civile competente per valore e in grado d'appello" ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.; coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, ove pronunciato dal giudice del rinvio, non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata (cfr in motivazione Cassazione civile sez. III, 08/07/2024).
Venendo dunque al merito ed evidenziandosi che, come già detto sopra, per la ricostruzione del fatto possono essere utilizzati gli elementi di prova acquisiti in sede penale, fermo rimanendo che l'accertamento va effettuato alla stregua delle regole civilistiche, v'è che risulta accertata materialità dei fatti e cioè l'effettiva natura sessuale degli atti compiuti dal ai danni di . CP_1 Parte_1
Quanto sostenuto dalla trova infatti conforto nelle stesse ammissioni parziali fatte Pt_1
dal al di lei padre e, quanto agli effetti della condotta subita, CP_1 Persona_2 nei risultati dichiarativi offerti dalle deposizioni dei genitori della e dell'ex Pt_1
marito.
Costoro, infatti, con racconti convergenti, riferivano dinanzi al Giudice penale dei perturbamenti psichici provocati alla vittima dalla violenza sessuale perpetrata dal proprio datore di lavoro: sofferenze psichiche manifestatesi, sia, nell'immediatezza dei fatti, che, successivamente.
Né sono emersi in corso di istruttoria dibattimentale, oggettivi elementi che possano evidenziare motivi di ostilità lavorativa o altre ragioni particolari tali da giustificare una preordinata e premeditata messa in scena della;
la quale, abbandonando il posto Pt_1
di lavoro, avrebbe per ciò raccontato al suo fidanzato ed ai suoi genitori quanto subito poco prima, fingendosi in lacrime o comunque simulando uno stato di agitazione.
Qualche conferma in chiave si ravvisa, del resto, nelle stesse deduzioni difensive del il quale, nel corso del suo esame, non senza contraddizioni ed in modo alquanto CP_1
generico, si limitava a sostenere la tesi del contatto fisico inavvertito od accidentale.
Ed in vero la teste madre della , ascoltata come testimone Testimone_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale Penale, confermava la circostanza della telefonata ricevuta dalla figlia nell'immediatezza dei fatti e di quanto appreso da costei, sia durante il tragitto che aveva fatto da un negozio a casa, sia quando giungeva nel loro appartamento ove vi era anche il marito.
r.g. n. 3614/2019 10 In particolare, quella stessa mattina, la le riferiva del contesto nel quale il Pt_1
aveva ad ella toccato prima con una pacca il sedere, poi le parti intime CP_1
palpeggiandole con le mani.
La teste in particolare, aggiungeva che il marito, volendo parlare con il Tes_1 CP_1
pur non riuscendoci subito, aveva modo di incontrarlo nei giorni successivi sotto casa ed in quella occasione il ammetteva che la pacca si era effettivamente verificata CP_1
ma riguardava la pancia, e comunque assicurava che non si sarebbe più verificato alcunché.
In modo più preciso il padre, , riferiva in ordine al contenuto del citato Persona_2
colloquio avuto con il sotto casa, senza la presenza di altre persone. Il teste in CP_1
modo lineare e senza alcuna esitazione dichiarava che il nel corso della CP_1
discussione, aveva ammesso di aver dato alla figlia una pacca sul sedere ma negava espressamente di averle toccato le parti intime, specificando, all'uopo, che le aveva toccato solo la pancia.
In particolare, il riferiva in udienza che, mentre leggeva un articolo di giornale CP_1
riguardante una persona che era stato condannata per aver dato una pacca sul sedere ad una ragazza, all'atto di alzarsi dalla scrivania, dava un colpo di lato al corpo della Pt_1
per invitarla a seguirlo in altra stanza per prendere dei documenti. Costei acconsentiva, allorché, presi i documenti e comunicando alla che in quel momento le stava di Pt_1
fronte, che si sarebbero dovuti recare al piano di sopra per fare le fotocopie, la voltava e dicendole testualmente: “andiamo che devo fare queste fotocopie”, la spingeva da dietro sulla schiena.
Alle contestazioni del PM (cfr trascriz ud 18.2.09), il cambiava parzialmente CP_1
la versione, riferendo di aver dato un colpo alla , non già per spostarla verso la Pt_1
stanza dove impaginavano i documenti, ma per fargli vedere il giornale.
Inoltre, ai chiarimenti sollecitati dal Tribunale, questi descriveva la scena con altri particolari dichiarando di averle preso la mano e che la seguiva nel momento in cui, trovandosela di fronte, la prendeva per un braccio, la girava e, esortandola a recarsi di sopra con lui per fare delle fotocopie, la spingeva dietro la schiena.
Quanto agli ulteriori elementi raccolti, si osserva che non possono logicamente assumere alcun significato di prova a discarico i convincimenti di innocenza dichiarati dalla moglie e dai suoceri del testi che, comunque, nel tentativo di chiarire lo spiacevole CP_1
episodio accaduto alla loro parente, fin da subito venivano a conoscenza di quanto r.g. n. 3614/2019 11 commesso da questi, pur cercando di minimizzarne gli effetti nelle loro deposizioni dibattimentali.
In definitiva, è pure emersa l'assenza di qualsiasi scopo di calunnia o di un generico animus iniuriandi non avendo peraltro avuto alcun seguito la denuncia-querela, sporta in tal senso dal contro la . CP_1 Pt_1
Sicché può ritenersi accertato in questa sede che familiare della vittima Controparte_1
e suo datore di lavoro, approfittando della lettura di un giornale che riportava la notizia di un procedimento penale sorto per una “pacca sul sedere”, palpeggiando i glutei della persona offesa e, nonostante l'assenza di qualsivoglia consenso da parte Parte_1
di costei ad approcci di tipo sessuale, afferrava il braccio della donna e toccandole la zona genitale, la costringeva a subire atti sessuali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla sussistenza del delitto di violenza sessuale provato nei suoi aspetti materiali e soggettivi da cui consegue la responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, si rileva che ha Parte_1
proposto domanda risarcitoria nei confronti di volta ad ottenere la Controparte_1
liquidazione del danno morale da reato subito dalla stessa. Posto che all'accertamento di un fatto di reato -nel caso di specie una violenza sessuale- in termini di fatto causativo di un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2059 c.c. di regola consegue la risarcibilità del danno la questione che residua da decidere, nel caso che ci occupa, riguarda la determinazione-quantificazione del danno-conseguenza concretamente verificatosi e risarcibile in favore della vittima . Pt_1
L'illecito di cui è stata vittima è stato certamente lesivo della sua libertà Parte_1
sessuale e della dignità della persona. Trattasi di diritti inviolabili garantiti dalla
Costituzione, la cui lesione determina altresì un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. È noto, infatti, che la vittima di violenze sessuali, lesa nella propria intimità e nel diritto dell'autodeterminazione sessuale, subisca una sofferenza interiore meritevole di tutela.
Nel caso in esame, la donna è stata turbata nella propria intimità, avendo subito atti sessuali nonostante il dissenso più volte manifestato come ben accertato in questa sede.
Tali fatti non possono non avere inciso sulla sfera personale e sessuale della stessa, determinando un patema d'animo interiore, nonché una modifica delle sue abitudini di vita.
Nel caso in esame, i fatti di reato, nella specie violenza sessuale, hanno senz'altro r.g. n. 3614/2019 12 determinato la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale della persona offesa così come emerge chiaramente dal fatto che il reato sebbene poi prescritto veniva Pt_1 commesso su una persona di giovane età (all'epoca 25 anni) nell'ambito di un contesto di pregressa conoscenza nonché lavorativo nel quale generalmente la persona dovrebbe sentirsi protetta e con l'aggravante dell'abuso delle relazioni di ufficio.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla devono Pt_1
essere presi in considerazione i seguenti fattori:
- il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo: gli atti illeciti venivano commessi da appartenente alla cerchia familiare della (marito della cugina) nonché CP_1 Pt_1 datore di lavoro della vittima dell'abuso;
- il luogo in cui gli atti sessuali venivano compiuti: la sede di lavoro un contesto, dunque, in cui la vittima avrebbe dovuto essere protetta e tutelata;
- la giovane età di che all'epoca dei fatti aveva 25 anni. Parte_1
Per tali ragioni e per la profonda sofferenza indotta nella vittima violata in modo infido nella propria riservatezza ritiene la Corte di poter quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale in via equitativa in €15.000,00 all'attualità.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio
2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
Alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 15.000 liquidata in Parte_1
moneta attuale, oltre agli interessi, al tasso legale, sulla somma, dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno a liquidarsi, in ragione del numero e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata e dei risultati conseguiti, in base ai valori medi per il primo grado compresi tra i medi ed i minimi per il grado di appello con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, prossimi ai medi per il giudizio di Cassazione e compresi tra i minimi ed i medi per il presente giudizio di rinvio con esclusione della fase di istruzione non tenutasi.
Applicando tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e con d.m. 13 agosto 2022, n. 147 di cui ai parametri previsti per i r.g. n. 3614/2019 13 procedimenti penali per il primo grado, l'appello ed il giudizio di Cassazione e di quelli relativi ai giudizi civili per il presente giudizio, i compensi liquidati sono: per il primo grado € 3420 oltre accessori, per il grado di appello in € 2.025, oltre accessori, per il giudizio di Cassazione in € 5000 oltre accessori e per il presente giudizio di rinvio in
€3200 (valore della controversia fino ad € 26.000) oltre accessori di legge per un importo complessivo di € 13645 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione sezione terza penale, sentenza n. 750 pubblicata il
14.05.2018 con la quale è stata riformata la sentenza della Corte di Appello penale di
Roma n. 4306 pubblicata il 31.5.2016, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_2
€15.000 all'attualità oltre interessi legali fino al soddisfo effettivo;
- condanna al rimborso, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio di primo grado pari ad € 3420, di quello di appello pari ad €2025, di quello di Cassazione per € 5.000 e del presente giudizio di rinvio che liquida in € 3.200 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2025
Il presidente
L'estensore
-Giulia Spadaro-
-Domenica Capezzera-
r.g. n. 3614/2019 14
Sezione VI civile
R.G. 3614/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/03/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GIULIANI ALESSANDRO presente
Avv. GARIUP MARIA CRISTINA
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parti discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario r.g. n. 3614/2019 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dr.ssa Giulia Spadaro Presidente dr.ssa Domenica Capezzera Consigliere est dr Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.3.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3614 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Giuliani (C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Maria Cristina Gariup (C.F. ), giusta delega in atti C.F._3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
contumace Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 750 pubblicata il 14.05.2018, della sentenza della Corte
d'Appello di Roma n 4306 pubblicata il 31.5.2016, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale n. 240 pubblicata in data 1.3.2010
r.g. n. 3614/2019 2 Ragioni della decisione
I fatti di causa e la vicenda processuale sono stati così sintetizzati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza indicata in oggetto: «Con sentenza in data 8 gennaio 2010, il
Tribunale di Roma ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 61 Controparte_1
n. 11, 81 comma 1 e 609- bis cod. pen. in danno di , per avere, con gesto Parte_1
repentino, dato una pacca sul sedere della donna, e, con violenza consistita nell'afferrarla per un braccio, palpeggiato le di lei parti intime, e, ritenuta l'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609-bis comma 3, lo aveva condannato alle pene di giustizia
e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile, assegnando una provvisionale di €10.000,00.
Investita dell'impugnazione da parte dell'imputato, la Corte d'appello di Roma ha assolto
l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ha argomentato la corte territoriale che, con riguardo alla prima condotta, doveva escludersi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che l'aver dato una “pacca” sul sedere potesse costituire condotta materiale del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., dovendosi fare riferimento, ai fini dell'elemento materiale del reato, non solo alla zona erogena attinta avuto riguardo alle parti anatomiche, ma anche alla condotta nel suo complesso e della sua incidenza sulla libertà sessuale. Ha così ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato - definita irriguardosa e sconveniente- per le modalità in cui si era estrinsecata, e per la rapidità della stessa (la persona offesa non aveva parlato di “palpeggiamenti” situazione che è indicativa di una persistenza della condotta) non integrasse la condotta di reato perché non comprometteva la libertà sessuale della persona offesa. Quanto alla seconda condotta, confermata la ricostruzione dei fatti del
Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dalla;
e disattesa la versione Pt_1
difensiva dell'imputato che riferiva di aver dato unicamente una spinta alla schiena della parte lesa per invitarla a salire le scale, ha ritenuto sussistente in capo all'imputato, a livello putativo, il consenso della donna poiché non si era offesa per la sua precedente iniziativa e l'aveva seguita sulle scale nella “convinzione che per la sua disponibilità potesse permettersi un ulteriore gesto, questa volta di indubbio contenuto erotico”.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile e ne Parte_1
chiede l'annullamento, ai fini civili, deducendo con un unico motivo di ricorso l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 609-bis cod. pen. e vizio di illogicità, contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Contraria a diritto sarebbe l'assoluzione dalla prima condotta contestata, non potendo
r.g. n. 3614/2019 3 la stessa essere ricondotta nell'alveo di una condotta “irriguardosa e sconveniente” e dunque non penalmente rilevante, tenuto conto che era stata preceduta da una frase dal chiaro e inequivoco tenore (“lo sai che è uscita una legge secondo la quale la pacca al sedere non costituisce più reato”) che non lasciava spazio a fraintendimenti circa la valenza sessuale dell'atto e, comunque, contraria a diritto sarebbe la distinzione tra
“pacca” e “palpeggiamenti”.
Con riguardo alla seconda condotta, rilevava la ricorrente che la condotta era stata seguita da un'eloquente frase di disapprovazione della parte lesa (“ancora un po' e nulla sarà più reato”) che non poteva che essere interpretata come chiaro dissenso, cosicché non poteva ritenersi sussistente, neppure a livello putativo, un errore sul fatto (consenso) con riguardo alia successiva condotta di palpeggiamento delle parti intime>>
La Corte di Cassazione, con detta sentenza, ha così statuito: «Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».
A fondamento della decisione la S.C. ha affermato quanto segue: «Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata limitatamente agli effetti civili.
Deve darsi atto che, ferma e incontestata la materialità dei fatti che non è sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione, il giudizio sulla effettiva natura sessuale degli atti compiuti, oggetto di diversa valutazione giuridica nei giudici del merito, non è corretto in diritto.
Come ricordato dal Signor Procuratore generale, costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, P.G. in proc. C., Rv. 263738; Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv.
262470).
II bene giuridico protetto dall'art. 609-his, cod. pen., è la libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e
r.g. n. 3614/2019 4 garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.). La libertà dell'individuo di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e la sua tutela non incontra limiti e/o attenuazione che possono derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall'art. 609-bis, cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta.
In tale ambito, ciò che rileva, è la natura “sessuale” dell'atto sul piano obiettivo, cosicché ogni ulteriore fine, non vale ad escluderlo (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv. 262470;
Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014 P.G. in proc. C., Rv. 263738). Da cui consegue che è necessario e sufficiente che l'imputato sia consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto 'in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
Nel caso in esame, la corte territoriale non si è attenuta allo ius receptum di questa Corte nella misura in cui non ha valutato la condotta posta in essere dall'imputato nel suo complesso sottacendo il portato dichiarativo, eloquente circa l'intenzione di violare la sfera sessuale della persona offesa con riferimento alla prima parte della condotta.
Non di meno la sentenza è manifestamente illogica nella parte in cui dà rilievo all'errore putativo sul fatto (consenso) in una situazione fattuale nella quale neppure l'imputato aveva allegato di aver compiuto l'atto sessuale nella sua dimensione materiale, dal momento che egli aveva dichiarato di “averla spinta sulla schiena”.
In ogni caso deve rammentarsi che nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687), sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale.
Nel caso in esame il consenso non poteva ritenersi validamente prestato, neppure a livello putativo, dal concatenato svolgersi degli eventi (la donna aveva proferito una chiara frase di dissenso dopo il compimento del primo atto e si era allontanata), cosicché anche sotto questo profilo la sentenza non ha correttamente applicato i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Conclusivamente la sentenza va annullata, ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio e ha Parte_1
r.g. n. 3614/2019 5 chiesto, nella presente fase di rinvio, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«accertato il fatto commesso dal Sig. come integrante la fattispecie di Controparte_1
reato di cui agli artt. 61 n. 11, 609 bis ult. co. c.p.; -condannare lo stesso CP_1 al pagamento dell'importo di euro 15.000,00 a titolo di danno cagionato alla
[...]
Sig.ra per le causali di cui alla premessa;
-condannare altresì il Sig. Parte_1
al pagamento delle competenze dei giudizi penali per complessivi euro Controparte_1
9.830,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio».
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del la causa è stata rinviata CP_1 per la decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c
All'odierna udienza il difensore della parte ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_1
citato e non costituito.
Come sopra anticipato, la sentenza n. 4306, pubblicata il 31.5.2016 di questa Corte, è stata annullata per avere la stessa erroneamente ritenuto che la prima condotta assunta dal non costituisse reato per non avere essa natura di atto sessuale e che la seconda CP_1
invece fosse sorretta da consenso putativo.
La S.C., quindi, ha annullato la sentenza della Corte di appello, ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
ha, quindi, riassunto il giudizio chiedendo il riconoscimento del danno Parte_1 come liquidato in via provvisionale dal Tribunale in primo grado oltre all'ulteriore somma di € 5.000 nonché le spese di lite dei precedenti gradi di giudizio oltre a quelle del giudizio di rinvio.
In linea generale, vanno innanzitutto richiamati i principi elaborati dal Supremo Collegio in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. (a tenore del quale “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”).
Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in
r.g. n. 3614/2019 6 ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza
(declinato dalla giurisprudenza della CEDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto”, essendo “chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.)” (Cass. n.
30496/2022). Sempre la S.C., per quanto attiene agli elementi oggetto di valutazione da parte del giudice di rinvio, evidenzia come “con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Con riguardo al
"danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia
l'evento lesivo (c.d. danno-evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni- conseguenza): il primo non si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato;
il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana (Cass. civ.,
Sez. 3, 15 ottobre 2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457)”.
Inoltre “nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile non è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione penale in sede di annullamento, né
a quanto accertato dal giudice penale, non trattandosi di un giudizio di rinvio in senso tecnico, né di una prosecuzione del giudizio svoltosi in sede penale, bensì di un procedimento autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale, con
r.g. n. 3614/2019 7 conseguente inapplicabilità dell'art. 384, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 22520/2019).
Pertanto al giudice del rinvio è demandato un accertamento che attiene non alla sussistenza della fattispecie di reato ma alla ricorrenza dei presupposti della responsabilità civile. Inoltre il giudice del rinvio non è vincolato dal principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione penale in sede di annullamento con rinvio.
Ulteriormente, in relazione alle regole che presiedono il giudizio di rinvio, sempre la citata S.C. ha osservato come “con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.
622 c.p.p., le Sezioni Unite penali di questa Corte - sulla premessa che il giudizio rescissorio di "rinvio" dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto da tale disposizione, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente - hanno specificato che esso è interamente governato dalla disciplina processuale civilistica sia con riguardo alla fase introduttiva che con riguardo alla fase istruttoria (Cass., Sez. Un. pen., 28 gennaio - 4 giugno 2021,
. Il giudice civile resta libero di formare il proprio convincimento su tutte le Per_1
prove assunte, anche atipiche - non soltanto la cognizione del giudice civile ha per oggetto l'accertamento, sul piano oggettivo e soggettivo, degli elementi costitutivi dell'illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre non tocca, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato (Cass. civ., Sez. 3, 15 ottobre 2019, n.
25918; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022,
n. 8997, cit.); ma, inoltre, trovano applicazione, nell'ambito di una "definitiva e integrale translatio iudicii", oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. civ., Sez. 3, 12 giugno 2019, n. 15859, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. civ., Sez. 3, 25 giugno 2019, n. 16916; Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 1754; Cass. civ., Sez. 1, 8 marzo 2022, n. 7474; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2022, n. 16169)”.
Pertanto, nel presente giudizio trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile. Va poi ricordato come “nell'ambito del giudizio civile di rinvio
a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art.
r.g. n. 3614/2019 8 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione” (Cass. n. 27016/2022).
Per quanto attiene poi alla questione relativa all'efficacia della sentenza penale di condanna di primo grado, sempre secondo il S.C. “nel caso in cui la Cassazione penale,
a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cass. n.
16169/2022).
Infine, in relazione ai limiti della decisione del giudice di rinvio, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. n. 15812/2017; in senso conforme Cass. n. 15859/2019).
La riforma in appello ha quindi prodotto l'effetto del venir meno del titolo costituito dalla sentenza di condanna del Giudice penale in forza della quale veniva Controparte_1
condannato alla provvisionale sul risarcimento dei danni, pari ad €10.000 e le spese di difesa.
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 cod. proc. pen., riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute in applicazione dell'art. 336 cod. proc. civ., anche se, successivamente annullata “agli effetti civili” dal giudice di legittimità “con rinvio al r.g. n. 3614/2019 9 giudice civile competente per valore e in grado d'appello" ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.; coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, ove pronunciato dal giudice del rinvio, non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata (cfr in motivazione Cassazione civile sez. III, 08/07/2024).
Venendo dunque al merito ed evidenziandosi che, come già detto sopra, per la ricostruzione del fatto possono essere utilizzati gli elementi di prova acquisiti in sede penale, fermo rimanendo che l'accertamento va effettuato alla stregua delle regole civilistiche, v'è che risulta accertata materialità dei fatti e cioè l'effettiva natura sessuale degli atti compiuti dal ai danni di . CP_1 Parte_1
Quanto sostenuto dalla trova infatti conforto nelle stesse ammissioni parziali fatte Pt_1
dal al di lei padre e, quanto agli effetti della condotta subita, CP_1 Persona_2 nei risultati dichiarativi offerti dalle deposizioni dei genitori della e dell'ex Pt_1
marito.
Costoro, infatti, con racconti convergenti, riferivano dinanzi al Giudice penale dei perturbamenti psichici provocati alla vittima dalla violenza sessuale perpetrata dal proprio datore di lavoro: sofferenze psichiche manifestatesi, sia, nell'immediatezza dei fatti, che, successivamente.
Né sono emersi in corso di istruttoria dibattimentale, oggettivi elementi che possano evidenziare motivi di ostilità lavorativa o altre ragioni particolari tali da giustificare una preordinata e premeditata messa in scena della;
la quale, abbandonando il posto Pt_1
di lavoro, avrebbe per ciò raccontato al suo fidanzato ed ai suoi genitori quanto subito poco prima, fingendosi in lacrime o comunque simulando uno stato di agitazione.
Qualche conferma in chiave si ravvisa, del resto, nelle stesse deduzioni difensive del il quale, nel corso del suo esame, non senza contraddizioni ed in modo alquanto CP_1
generico, si limitava a sostenere la tesi del contatto fisico inavvertito od accidentale.
Ed in vero la teste madre della , ascoltata come testimone Testimone_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale Penale, confermava la circostanza della telefonata ricevuta dalla figlia nell'immediatezza dei fatti e di quanto appreso da costei, sia durante il tragitto che aveva fatto da un negozio a casa, sia quando giungeva nel loro appartamento ove vi era anche il marito.
r.g. n. 3614/2019 10 In particolare, quella stessa mattina, la le riferiva del contesto nel quale il Pt_1
aveva ad ella toccato prima con una pacca il sedere, poi le parti intime CP_1
palpeggiandole con le mani.
La teste in particolare, aggiungeva che il marito, volendo parlare con il Tes_1 CP_1
pur non riuscendoci subito, aveva modo di incontrarlo nei giorni successivi sotto casa ed in quella occasione il ammetteva che la pacca si era effettivamente verificata CP_1
ma riguardava la pancia, e comunque assicurava che non si sarebbe più verificato alcunché.
In modo più preciso il padre, , riferiva in ordine al contenuto del citato Persona_2
colloquio avuto con il sotto casa, senza la presenza di altre persone. Il teste in CP_1
modo lineare e senza alcuna esitazione dichiarava che il nel corso della CP_1
discussione, aveva ammesso di aver dato alla figlia una pacca sul sedere ma negava espressamente di averle toccato le parti intime, specificando, all'uopo, che le aveva toccato solo la pancia.
In particolare, il riferiva in udienza che, mentre leggeva un articolo di giornale CP_1
riguardante una persona che era stato condannata per aver dato una pacca sul sedere ad una ragazza, all'atto di alzarsi dalla scrivania, dava un colpo di lato al corpo della Pt_1
per invitarla a seguirlo in altra stanza per prendere dei documenti. Costei acconsentiva, allorché, presi i documenti e comunicando alla che in quel momento le stava di Pt_1
fronte, che si sarebbero dovuti recare al piano di sopra per fare le fotocopie, la voltava e dicendole testualmente: “andiamo che devo fare queste fotocopie”, la spingeva da dietro sulla schiena.
Alle contestazioni del PM (cfr trascriz ud 18.2.09), il cambiava parzialmente CP_1
la versione, riferendo di aver dato un colpo alla , non già per spostarla verso la Pt_1
stanza dove impaginavano i documenti, ma per fargli vedere il giornale.
Inoltre, ai chiarimenti sollecitati dal Tribunale, questi descriveva la scena con altri particolari dichiarando di averle preso la mano e che la seguiva nel momento in cui, trovandosela di fronte, la prendeva per un braccio, la girava e, esortandola a recarsi di sopra con lui per fare delle fotocopie, la spingeva dietro la schiena.
Quanto agli ulteriori elementi raccolti, si osserva che non possono logicamente assumere alcun significato di prova a discarico i convincimenti di innocenza dichiarati dalla moglie e dai suoceri del testi che, comunque, nel tentativo di chiarire lo spiacevole CP_1
episodio accaduto alla loro parente, fin da subito venivano a conoscenza di quanto r.g. n. 3614/2019 11 commesso da questi, pur cercando di minimizzarne gli effetti nelle loro deposizioni dibattimentali.
In definitiva, è pure emersa l'assenza di qualsiasi scopo di calunnia o di un generico animus iniuriandi non avendo peraltro avuto alcun seguito la denuncia-querela, sporta in tal senso dal contro la . CP_1 Pt_1
Sicché può ritenersi accertato in questa sede che familiare della vittima Controparte_1
e suo datore di lavoro, approfittando della lettura di un giornale che riportava la notizia di un procedimento penale sorto per una “pacca sul sedere”, palpeggiando i glutei della persona offesa e, nonostante l'assenza di qualsivoglia consenso da parte Parte_1
di costei ad approcci di tipo sessuale, afferrava il braccio della donna e toccandole la zona genitale, la costringeva a subire atti sessuali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla sussistenza del delitto di violenza sessuale provato nei suoi aspetti materiali e soggettivi da cui consegue la responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, si rileva che ha Parte_1
proposto domanda risarcitoria nei confronti di volta ad ottenere la Controparte_1
liquidazione del danno morale da reato subito dalla stessa. Posto che all'accertamento di un fatto di reato -nel caso di specie una violenza sessuale- in termini di fatto causativo di un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2059 c.c. di regola consegue la risarcibilità del danno la questione che residua da decidere, nel caso che ci occupa, riguarda la determinazione-quantificazione del danno-conseguenza concretamente verificatosi e risarcibile in favore della vittima . Pt_1
L'illecito di cui è stata vittima è stato certamente lesivo della sua libertà Parte_1
sessuale e della dignità della persona. Trattasi di diritti inviolabili garantiti dalla
Costituzione, la cui lesione determina altresì un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. È noto, infatti, che la vittima di violenze sessuali, lesa nella propria intimità e nel diritto dell'autodeterminazione sessuale, subisca una sofferenza interiore meritevole di tutela.
Nel caso in esame, la donna è stata turbata nella propria intimità, avendo subito atti sessuali nonostante il dissenso più volte manifestato come ben accertato in questa sede.
Tali fatti non possono non avere inciso sulla sfera personale e sessuale della stessa, determinando un patema d'animo interiore, nonché una modifica delle sue abitudini di vita.
Nel caso in esame, i fatti di reato, nella specie violenza sessuale, hanno senz'altro r.g. n. 3614/2019 12 determinato la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale della persona offesa così come emerge chiaramente dal fatto che il reato sebbene poi prescritto veniva Pt_1 commesso su una persona di giovane età (all'epoca 25 anni) nell'ambito di un contesto di pregressa conoscenza nonché lavorativo nel quale generalmente la persona dovrebbe sentirsi protetta e con l'aggravante dell'abuso delle relazioni di ufficio.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla devono Pt_1
essere presi in considerazione i seguenti fattori:
- il contesto in cui si è verificato l'evento lesivo: gli atti illeciti venivano commessi da appartenente alla cerchia familiare della (marito della cugina) nonché CP_1 Pt_1 datore di lavoro della vittima dell'abuso;
- il luogo in cui gli atti sessuali venivano compiuti: la sede di lavoro un contesto, dunque, in cui la vittima avrebbe dovuto essere protetta e tutelata;
- la giovane età di che all'epoca dei fatti aveva 25 anni. Parte_1
Per tali ragioni e per la profonda sofferenza indotta nella vittima violata in modo infido nella propria riservatezza ritiene la Corte di poter quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale in via equitativa in €15.000,00 all'attualità.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio
2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).
Alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 15.000 liquidata in Parte_1
moneta attuale, oltre agli interessi, al tasso legale, sulla somma, dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno a liquidarsi, in ragione del numero e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata e dei risultati conseguiti, in base ai valori medi per il primo grado compresi tra i medi ed i minimi per il grado di appello con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, prossimi ai medi per il giudizio di Cassazione e compresi tra i minimi ed i medi per il presente giudizio di rinvio con esclusione della fase di istruzione non tenutasi.
Applicando tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e con d.m. 13 agosto 2022, n. 147 di cui ai parametri previsti per i r.g. n. 3614/2019 13 procedimenti penali per il primo grado, l'appello ed il giudizio di Cassazione e di quelli relativi ai giudizi civili per il presente giudizio, i compensi liquidati sono: per il primo grado € 3420 oltre accessori, per il grado di appello in € 2.025, oltre accessori, per il giudizio di Cassazione in € 5000 oltre accessori e per il presente giudizio di rinvio in
€3200 (valore della controversia fino ad € 26.000) oltre accessori di legge per un importo complessivo di € 13645 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione sezione terza penale, sentenza n. 750 pubblicata il
14.05.2018 con la quale è stata riformata la sentenza della Corte di Appello penale di
Roma n. 4306 pubblicata il 31.5.2016, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_2
€15.000 all'attualità oltre interessi legali fino al soddisfo effettivo;
- condanna al rimborso, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio di primo grado pari ad € 3420, di quello di appello pari ad €2025, di quello di Cassazione per € 5.000 e del presente giudizio di rinvio che liquida in € 3.200 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2025
Il presidente
L'estensore
-Giulia Spadaro-
-Domenica Capezzera-
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