CASS
Sentenza 10 agosto 2020
Sentenza 10 agosto 2020
Massime • 1
Incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, computi l'aumento di pena per un'aggravante ritenuta dal primo giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 23708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23708 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: XI DE nato il [...] CH AM nato il [...] OR ED (RINUNCIANTE) nato il [...] AB ME UD BD nato il [...] OU UD nato il [...] LS ME nato il [...] NA EI ( CUI 04948E1 ) nato il [...] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
uditala relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
~A il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA ST PI )04:"\ )3IX \44eitk che ha concluso chiedendo 1.11 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23708 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 15/07/2020 k•RV.}1,^«,\ , ,\ v\g1NA ,Aq\ N,41\ \\el,N\44mèà M<() ThLU N&kkNkA R\ ‘rn, \4‘gi \31\ 1 ht.4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1/12/2017 il G.I.P. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, la penale responsabilità: - di BI ER in ordine ad un episodio di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 40) aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3-ter lett. b), d. Igs n. 286/98 e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 46.000,00 di multa;
- di RO MO in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'emigrazione e dell'immigrazione clandestina (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti- fine) di favoreggiamento, aggravati come sopra (capi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 34, 47, 50, 56, 60 e 62) e lo ha condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sei, mesi due di reclusione ed euro 430.000,00 di multa;
- di TR AM in ordine alla partecipazione associativa (capo 1) e ad un episodio (delitto-fine) di favoreggiamento aggravato come sopra (capo 43) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 50.000,00 di multa. 1.1. Con sentenza in data 30/05/2018 la Corte di assise di Milano, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato la penale responsabilità di AB MO AM in ordine al delitto associativo sopra menzionato (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) di favoreggiamento aggravati come sopra (capi 2, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 46, 47, 50, 51 e 58) e, escluse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni undici, mesi sei di reclusione ed euro 900.000 di multa;
- di AN KA in ordine al delitto associativo di cui sopra e a due episodi (delitti-fine) di favoreggiamento aggravati come sopra (capi 52 e 57) e, non concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 520.000,00 di multa;
- di El DA ED in ordine al delitto associativo sopra menzionato (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) (capi 11, 14, 16, 18, 24, 29, 41, 45 e 53), e, esclusele attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni nove, mesi tre di reclusione ed euro 840.000,00 di multa;
- di NA IF in ordine ad un episodio di favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina di cui al capo 49) e lo ha condannato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 240.000,00 di multa. 2. La Corte di assise di appello di Milano, previa riunione dei procedimenti di cui alle suddette sentenze, in parziale riforma delle stesse e previo riconoscimento delle attenuanti generiche agli imputati ai quali in primo grado non erano riconosciute, ha ridotto la pena inflitta: a BI ER ad anni tre di reclusione ed euro 44.660,00 di multa;
a RO MO ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 415.000,00 di multa;
a TR AM ad anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed - euro 46.000,00 di multa;
a AN KA ED ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 505.00Ò,00 di multa;
a El DA ED ad anni sei di reclusione ed euro 531.000,00 di multa;
a AB MO AM ad anni sette, mesi uno di reclusione ed euro 602.000,00 di multa;
a NA IF ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 200.000,00 di multa. 3. La Corte di assise di appello ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati sulla base dei risultati dell'attività di intercettazione telefonica, ritenuti significativi e assistiti da particolare credibilità, e dei servizi di osservazione di polizia giudiziaria di riscontro. La sentenza di appello ha evidenziato come dalle conversazioni captate emerga un'attività continuativa e organizzata, con piena consapevolezza da parte di tutti di contribuire alla realizzazione di un programma criminale, e rivolta a procurare, dietro corrispettivi e secondo modalità ben consolidate - avendo come basi logistiche le stazioni di Milano e di Ventimiglia - il trasferimento all'estero di soggetti extracomunitari che, arrivati in Italia con vari mezzi, intendevano spostarsi in Paesi diversi, soprattutto in Germania e in Nord Europa. Ha sottolineato che le conversazioni oggetto di intercettazione dimostrano la commissione di condotte aventi ad oggetto la presa di contatto con i detti soggetti stranieri, il loro reclutamento, l'accompagnamento alla frontiera e verso punti di raccolta, la ricerca di mezzi di trasporto e di autisti, il caricamento sui veicoli e il loro trasferimento oltre il confine. 2 4. ha rilevato in particolare: - che il tenore delle conversazioni non è certamente indicativo di contatti causali e occasionali e documenta piuttosto l'esistenza di un'ampia rete di soggetti e mezzi che funzionava con fluidità e continuità proprio grazie ad una precisa suddivisione di ruoli;
- che la mancata identificazione dei soggetti stranieri trasportati non è elemento determinante per escludere che si trattasse di immigrati clandestini, essendo "palese che i soggetti trasportati nella specie non solo non erano cittadini dello Stato nel quale venivano accompagnati, ma non avevano neppure un titolo di residenza nello stesso, quale ad esempio un permesso di soggiorno o asilo politico"; - che "se così non fosse, non si vede perché i predetti stranieri non dovessero presentarsi alla polizia di confine semplicemente dichiarando di intendere accedere e trattenersi nel territorio dello Stato prescelto né perché gli imputati, che erano invero ben consapevoli dell'illegalità delle loro azioni, dovessero agire sempre con circospezione e cautela nel tentativo di sottrarsi ai controlli, scambiandosi continuamente raccomandazioni e informazioni riguardanti la presenza di forze dell'ordine"; - che "in occasione di eseguiti controlli che avevano consentito di verificare la presenza di stranieri a bordo dei veicoli condotti dagli imputati, i predetti erano risultati privi di documenti". 5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i menzionati imputati. 6. Il difensore di BI ER ha dedotto assenza e/o vizio di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Non è rinvenibile (neppure implicitamente) alcun approfondimento e/o richiamo in ordine al pur doveroso "obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", cosicché la motivazione è inidonea a soddisfare quel vaglio critico richiesto dalla legge. 6.1. Il difensore ricorrente ha poi proposto motivi nuovi con cui ha contestato la configurazione come reato autonomo e non circostanza aggravante dell'ipotesi criminosa per la quale è intervenuta condanna (capo 40), siccome risulta imputata la condotta di cui al comma 3 dell'art. 12 d. Igs. nn. 286 del 1998 ed ha lamentato l'omissione del giudizio d comparazione con le attenuanti. 3 7. Il difensore di AN ha articolato più motivi. 7.1. Col' primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di assise di appello non ha dato risposta in ordine alle doglianze, proposte con i motivi di appello, circa la configurabilità del fatto associativo, in particolare circa l'assenza di coordinamento del ricorrente con i vertici dell'associazione, l'assenza della• necessaria continuità delle condotte e l'assenza di permanenza e stabilità del vincolo associativo. 7.2. Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di partecipazione al reato di cui all'art. 12 d. Igs. 286/1998. L'identificazione del ricorrente è avvenuta, in occasione dell'episodio di cui al capo 57, per mezzo delle conversazioni asseritamente effettuate come intestatario dell'utenza 349-4731645, più volte comparsa nel corso delle operazioni di intercettazione. La Corte di assise di appello ha trascurato di considerare che l'utenza è stata intercettata soltanto dall'aprile 2016, ossia in un tempo successivo ai fatti in contestazione. 7.3. Col terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3-ter dell'art. 12 d. Igs. 286/1998. Anche per questa parte la Corte di assise di appello ha omesso di prendere in esame le puntuali censure difensive cica la ritenuta finalità di lucro, soltanto apoditticamente affermata;
ed ha travisato il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 19 marzo 2018, avendo il ricorrente riferito soltanto di essere stato avvicinato da altra persona che gli diceva di chiamarla se fosse arrivata gente alla stazione di Ventimiglia. Il riferimento, poi, all'aggravante in quanto emergente dal complesso delle intercettazioni riguardanti altre operazioni e altri sodali, nemmeno individuati, non costituisce motivazione adeguata e sufficiente sul punto. 7.4. Col quarto motivo ha dedotto vizio di violazione 'di legge per erronea quantificazione delle pene e duplice condanna per il medesimo reato. Nel calcolo della pena ci si è mossi da una pena base per il reato di cui al capo 57) e si è applicato poi un amento di pena per la continuazione con lo stesso reato 7.5. Col quinto motivo ha dedotto violazione dell'art. 12, commi 3 e 3 ter del d. Igs. 286/98 e degli artt. 132 e 133 cod. pen. L'imputazione di cui al capo 57 fa riferimento all'ingresso di 9 cittadini stranieri: in osservanza a quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo, pertanto, avrebbe dovuto essere inflitta la pena di euro 135.000,00 (euro 15.000,00 per ognuno dei nove) e non quella di euro 300.000,00. 4 8. Il difensore di AN ED e RO MO, con distinti atti dal contenuto per la gran parte sovrapponibile, ha articolato più motivi, che possono essere esposti congiuntamente. 8.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere. Dalla descrizione come reclutatori di clandestini - e RO anche come coordinatore delle attività con gli autisti e interlocutore nella fissazione dei compensi da chiedere - sembra emergere esclusivamente la colpevolezza in ordine al concorso in delitti di favoreggiamento di immigrazione ed emigrazione clandestina, non sussistendo alcun elemento atto a provare la loro consapevole partecipazione ad una compagine associativa. I viaggi erano segmentati, non esisteva una regia unica ma più persone offrivano la loro assistenza per portare i migranti da un punto all'altro; i ricorrenti, quand'anche in contatto con altri imputati, mai si affidavano ad una "rete", ma si accordavano con persone che in quel momento per l'occasione erano interessate ad aiutarli;
appena possibile gli imputati si organizzavano da soli;
non vi era alcuna base logistica né vi erano mezzi comuni;
la complessità organizzativa dell'effettuazione dei singóli viaggi non va confusa con la sussistenza di mezzi e di fasi organizzative rispondenti ad un unico scopo comune di commettere un numero indeterminato di reati fine;
la collaborazione occasionale e non predeterminata non implicava alcun vincolo associativo, alcun accordo sopravvivente alla commissione dei reati fine. 8.2. Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., con riferimento alla pena base e agli aumenti operati per la continuazione. La Corte di assise di appello, pur avendo sottolineato che gli imputati non pretendevano compensi eccessivi, anche tenendo conto delle disponibilità economiche degli immigrati, non mettevano a rischio l'incolumità fisica delle persone e non ponevano in esser comportamenti maltrattanti, anzi mostravano di avere un atteggiamento compassionevole nei confronti dei clienti, non ha poi rideterminato la pena base ex art. 133 cod. pen. nel minimo edittale, così come non ha diminuito gli aumenti di pena per la continuazione. 9. Il difensore di TR AM e di AB MO AN ha articolato più motivi. 5 9.1. Col primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla prova della clandestinità. Non risulta provato il presupposto oggettivo del reato di cui all'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998, quale lo stato di clandestinità, ossia che la persona la cui emigrazione viene in rilievo non sia cittadina dello Stato verso il quale è diretta o non abbia titolo che giustifichi la residenza permanente. 9.2. Col secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Quanto alla posizione di TR ha rilevato la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, dà atto del fatto che il suddetto si adombrò per la sottrazione del furgone e, dall'altro, lo ritiene intraneo al sodalizio criminoso per avere messo a disposizione dello stesso detto furgone. Con riguardo all'utenza che si assume intestata all'imputato e utilizzata dal medesimo nei contatti telefonici con YE, non è stato compiuto alcun accertamento (ad esempio un riconoscimento vocale), e la stessa è stata riferita all'imputato per il solo fatto di non avere il medesimo condizionato la richiesta di abbreviato al compimento di integrazioni probatorie rivolte ad accertare che egli non ne fosse l'intestatario o comunque l'utilizzatore; in tal modo invertendo l'onere della prova. A carico di TR vi è un'unica intercettazione e la mancata prova dei delitti fine incide sulla sussistenza del reato di associazione per delinquere. 10. Il difensore di NA IF ha articolato più motivi. 10.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di partecipazione al reato contestato. La Corte territoriale ha omesso di prendere in esame la circostanza più volte dedotta, del coinvolgimento nella vicenda de qua unicamente per essere trasportato al di là del confine, come testimonia il limitato arco temporale in cui il ricorrente comparve nella vicenda (dal 23.07.15 al 26.8.15, giorno dell'emigrazione clandestina). 10.2. Col secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nonostante i rilievi svolti con l'appello a fronte dell'affermazione del primo giudice sulla natura oggettiva dell'aggravante in ultimo menzionata, la Corte territoriale si è limitata a fare un discorso sulla natura dell'aggravante in oggetto, senza soffermarsi sulla sussistenza di prove della consapevolezza dell'imputato di agire in concorso con più persone, essendo unico l'interlocutore telefonico. Una volta rivalutato il tema dell'aggravante sarà possibile riconoscere l'attenuante della minima importanza. 10.3. Col terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Con l'atto di appello era stato denunciato che l'imputato non aveva guadagnato alcunché dalla partecipazione al viaggio, avendo solo cercato di ottenere uno sconto sulla tratta dei clandestini, di cui lo stesso faceva parte, attraverso la condotta di procurare altri clandestini, Sul punto la sentenza di appello nulla ha detto. Non può nel caso in esame parlarsi di profitto indiretto, proprio per la condizione di inferiorità contrattuale del clandestino, che peraltro nel caso di specie non risultava ottenere alcuno sconto sulla tariffa del proprio viaggio. 10.4. Col quarto motivo di ricorso ha dedotto vizio di violazione di legge, in specie del divieto della reformatio in peius. La Corte di assise di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha calcolato l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, omesso dal primo giudice. 11. Come detto in esordio, alcuni difensori hanno depositato conclusioni scritte anche per replicare alla requisitoria del Procuratore generale, anch'essa formulata per iscritto, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 12-ter, d. I. n. 18 del 2020, conv. con modif. con la legge n. 27 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di BI ER non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il motivo di cui si compone denuncia genericamente un difetto di motivazione in punto di inadeguata verifica circa la sussistenza di eventuali, e non indicate, cause di non punibilità ampiamente liberatorie. La critica è appunto generica, si affida a formule espressive meramente di stile, non spiega con la necessaria specificità in cosa consista l'errore asseritamente commesso dal giudice;
e in più trascura di considerare che con l'atto di appello non fu contestata l'affermazione di responsabilità per i fatti ascritti. 1.2. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto la questione della qualificazione della previsione di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. n. 286 del 7 1998 come circostanza aggravante, col conseguente assoggettamento al giudizio di comparazione. La doglianza si sostanzia in una mera riproposizione di quella fatta valere con l'atto di appello, e su cui La Corte territoriale ha dato esaustiva e corretta risposta. Di essa i motivi aggiunti non tengono conto, limitandosi a una riproposizione che per nulla si correla con le puntuali affermazioni contenute nella sentenza impugnata. 2. Il ricorso di AN KA non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 2.1. Le deduzioni circa la sussistenza del fatto associativo, e in specie circa un'asserita mancata risposta alle doglianze di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha spiegato che la struttura associativa si configura senza necessità di una complessa e articolata struttura, purché si possano ravvisare in concreto le caratteristiche di idoneità alla realizzazione dei fini perseguiti. Ha quindi dato atto che, pressoché quotidianamente, gli imputati si sentivano per organizzare il trasporto di cittadini extracomunitari, agendo in gruppo con suddivisione del ruolo e con la consapevolezza di contribuire all'attuazione del comune programma (fl. 17-18). Gli episodi di cui ai capi 52) e 57), per i quali il ricorrente ha riportato condanna, sono sicura manifestazione del contesto associativo in cui egli era collocato, perché, come osservato dalla Corte di assise di appello, emerge dalla loro ricostruzione la divisione dei ruoli tra i vari partecipanti, distinti nel reclutamento, nel raduno e nell'accompagnamento dei migranti verso i luoghi di raccolta, di caricamento degli stessi e di trasporto oltre la frontiera, secondo un modulo operativo tipico del gruppo criminale in considerazione (fl. 194). La Corte di assise di appello ha proseguito evidenziando che il ricorrente conosceva perfettamente gli altri partecipi, e tra questi FO, uno dei capi del sodalizio, e che il comune coordinato agire si pose come strumento adeguato per la realizzazione dei fini associativi. 2.2. Il secondo motivo è pur esso manifestamente infondato. Il riconoscimento del ricorrente, a dispetto di quanto indicato in ricorso, è stato operato per plurime vie, non solo attraverso l'intercettazione dell'utenza 349-4731645. La Corte territoriale ha dato atto che al riconoscimento si è giunti con certezza in occasione dell'operazione di polizia che condusse all'arresto del coimputato per il fatto di cui al capo 57), AB SA detto Ibrahim, ed ha aggiunto che il ricorrente è stato 8 riconosciuto dalla polizia giudiziaria anche per mezzo di chiamate telefoniche fatte con utenze diverse, anche con una francese. « L'assunto di ricorso, secondo cui la menzionata utenza è stata oggetto di intercettazione successivamente alla commissione dell'episodio di cui al capo 57), resta così privo di rilievo, a prescindere dalla sua genericità per assenza delle necessarie allegazioni a sostegno di quanto affermato. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. Il fine di lucro è stato provato, come logicamente evidenziato dalla Corte di assise di appello, dal complesso delle intercettazioni telefoniche riguardanti altre operazioni e altri sodali;
ma in ogni caso - ha osservato la Corte di merito - lo stesso ricorrente dichiarò di aver agito "allo scopo di sbarcare il lunario date le sue problematiche condizioni economiche" (fl. 195). Sul punto il ricorso ha denunciato un travisamento del dato di prova, specificamente delle dichiarazioni di AN KA, ma non ha provveduto all'onere di allegazione dell'atto dal cui esame poter apprezzare il dedotto travisamento, sì che non si può che rilevare ora la genericità della doglianza. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. L'aumento per continuazione è stato operato all'evidenza in relazione al reato ascritto al capo 52), e non già a quello di cui al capo 57), indicato come reato più grave sulla cui pena operare l'aumento. Il mero errore materiale nell'indicazione del reato satellite non compromette in alcun modo la piena comprensibilità della motivazione e non necessita di correzione, attenendo soltanto alla motivazione e non anche al dispositivo. 2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato e non proponibile. La sentenza impugnata ha chiarito che il reato più grave, di cui al capo 57), ha riguardato una ventina di migranti, come peraltro già messo in evidenza dalla sentenza di primo grado (v. fl. 188). Il ricorrente non ha dedotto in appello la formale difformità da quanto indicato in imputazione;
la difformità, peraltro, non è espressiva di alcun pregiudizio per la difesa, dal momento che ha avuto modo di contraddire sull'effettivo numero di migranti coinvolti. La pena pecuniaria è stata correttamente applicata, computando per ciascun migrante la pena di euro 15000,00 di multa, come da previsione di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998, nel testo vigente al momento del fatto, ulteriormente aumentata, in conformità alle previsioni di legge, per l'aggravante di cui al comma 3-ter dello stesso articolo. 9 3. Il ricorso di AN NE non può essere esaminato nel merito perché il ricorrente, con dichiarazione resa 12 marzo 2020 al Direttore della Casa di reclusione di Vigevano, ove era detenuto, ha rinunciato ad esso. Come precisato dalle Sezioni unite, "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, C.E.D. Cass., n. 266821 -. 4. Il ricorso di RO MO non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 4.1. Il motivo con cui contesta la sussistenza del fatto associativo è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. • La Corte di assise di appello, analizzando le modalità dei singoli episodi criminosi che si pongono come reati fine della compagine criminale, ha tratteggiato, con motivazione logica e coerente, la partecipazione associativa del ricorrente (v. fl. 147 e ss.), ponendo in evidenza gli specifici ruoli ricoperti all'interno del gruppo. A fronte della puntuale disamina dei singoli episodi, condotta nella prospettiva di cogliere i dati di prova della sussistenza e della partecipazione associativa, i rilievi di ricorso, oltre che manifestamente infondati, si prospettano in 'termini di censurabile genericità, perché omettono di correlarsi con la necessaria specificità alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la condanna. 4.2. Il secondo motivo in punto di determinazione della pena è manifestamente infondato. La Corte di merito, ricostruiti probatoriamente i fatti ascritti, ha individuato il trattamento sanzionatorio con motivazione congrua e adeguata a quanto prima descritto in punto di responsabilità. Vale sul punto il consolidato principio di diritto secondo cui "l'applicazione della pena nei limiti stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice, che non è sindacabile in sede di legittimità quando siano stati indicati i motivi che giustificano l'uso del detto potere e la motivazione consente di escludere che la discrezionalità non sia sconfinata nell'arbitrio" - Sez. 1, n. 8285 del 17/06/1983, Busciu, Rv. 160688 -. 10 I\1 5. I ricorsi di BE AM e di AB MO AM AZ non meritano considerazione. 5.1. Il rilievo circa l'assenza di prova sulla condizione di clandestinità dei migranti è palesemente infondato. La Corte di merito ha sul punto argomentato in maniera logica e adeguata: ha osservato che tale condizione è attestata dalle stesse modalità con cui si mossero gli imputati nella commissione dei fatti addebitati, ossia con circospezione e cautela necessarie al sottrarsi ai controlli, scambiandosi di continuo raccomandazioni e informazioni circa la presenza delle Forze dell'ordine (fl. 30-31). Ha quindi proseguito con la deduzione, di significativo rilievo, che all'esito di alcuni controlli effettuati dalla polizia giudiziaria relativamente ai veicoli condotti dagli imputati, con a bordo i soggetti stranieri, costoro erano risultati privi di documenti (fl, 31). 5.2. In ordine poi ai rilievi concernenti la responsabilità di TR AM se ne apprezza la manifesta infondatezza alla luce delle coerenti e adeguate argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza. Questa ha dato atto degli elementi che consentono di affermare che il ricorrente prese parte alle vicende criminose sia ponendosi alla guida del furgone, di sua proprietà, per il trasporto illecito di migranti, sia consentendo l'uso del predetto furgone agli altri correi per lo svolgimento di analoghi trasporti. Il fatto che, durante una conversazione telefonica con DA OM, avvenuta il 5 agosto 2015, ebbe a richiedere la restituzione del furgone, non smentisce certo l'assunto che il mezzo fosse nella disponibilità del gruppo per lo svolgimento degli illeciti trasporti. Come precisato dalla sentenza, v'è prova certa che il furgone, pur dopo la data della menzionata conversazione telefonica, fu utilizzato intensamente per trasportare clandestini anche ad opera dello stesso TR (fl. 1159 ss.). 5.3. Sull'asserita mancanza di accertamenti sulla riferibilità dell'utenza cellulare, intestata a TR, proprio a quest'ultimo, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente. Il riferimento è alla conversazione telefonica dell'Il agosto 2015 con YE, avvenuta sull'utenza cellulare intestata a TR. A tal proposito la sentenza impugnata ha rilevato che TR era stato più volte controllato dalla polizia giudiziaria e che l'utenza era proprio a lui intestata (fl. 163). I dati sono probatoriamente significativi, perché a fronte del fatto dell'intestazione dell'utenza, la contraria affermazione volta . a mettere in dubbio che fosse in uso al ricorrente necessiterebbe, per essere presa in seria considerazione, di concrete deduzioni circa la ragione della 11 prospettata divaricazione tra intestatario formale e usuario del bene, che l'intestatario formale è certo nelle condizioni di fare. In assenza di tali specifiche deduzioni, assume consistenza il rilievo logico del giudice di appello, secondo cui l'imputato chiese il giudizio abbreviato e non condizionò la richiesta al compimento di integrazioni probatorie per l'accertamento dell'identità dell'ignoto utilizzatore dell'utenza. 6. Il ricorso di NA IF merita accoglimento soltanto in parte. 6.1. È infatti fondato il motivo con cui viene dedotta la violazione del divieto della reformatio in peius. La sentenza di primo grado omise di computare l'aumento di pena conseguente alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 12-ter d. Igs. n. 286 del 1998, sicché, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può, pena la violazione del menzionato divieto, correggere l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado e tener conto nella determinazione della pena dell'elemento circostanziale. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. L'annullamento è disposto senza rinvio, potendo questa Corte adottare i provvedimenti necessari e conseguenti, atteso che non richiedono l'esercizio di discrezionalità propria del giudice del merito. Sulla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 180.000,00 di multa deve essere computata, senza alcun previo aumento per l'aggravante, la diminuzione per le attenuanti generiche nella misura indicata nella sentenza di appello, con il risultato finale della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 120.000,00 di multa. 6.2. Nel resto il ricorso non merita considerazione per quanto di seguito si espone. 6.2.1. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha ben spiegato, con puntuale disamina dei dati di prova rilevanti, le ragioni per le quali deve ritenersi che il ricorrente concorse con i coimputati nella commissione del fatto ascritto al capo 49), e specificamente con FO e IS, condividendo l'organizzazione del trasporto e partecipando alla ripartizione dei compensi (fl 224 ss.). A tal ultimo proposito è significativa la conversazione telefonica tra FO e IS, durante la quale i due parlarono delle quote di compensi spettanti a loro e a "Seif", ossia l'odierno ricorrente (fl. 226). Immediatamente dopo questo scambio di battute sulla ripartizione dei compensi, FO cedette l'apparecchio telefonico a "Seif" (il ricorrente), 12 il quale disse a IS che stava per arrivare con . cinque persone, ossia con cinque immigrati da trasportare, tanto che IS gli rispose invitandolo a pazientare perché era in corso un altro viaggio (fl. 226). 6.2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata riassume efficacemente i risultati di alcune intercettazioni telefoniche, in particolare di alcuni brani di conversazione tra il ricorrente e FO, durante la quale i due fecero diretto e insistente riferimento ad alcuni controlli di polizia a cui erano riusciti a sottrarsi e che invece avevano coinvolto "Rabie", ossia il coirnpuato SS AM Rabi;
e discussero della nuova organizzazione del programmato viaggio, coinvolgendo AR, ossia il coimputato YH AR, che avrebbe dovuto traportare gli immigrati a Bordighiera. FO, appena dopo, chiamò proprio AR, avvertendolo che "la faccenda di IG deve essere rinviata domani". Se a quanto appena richiamato si aggiunge il dato, prima ricordato, specificamente la conversazione tra il ricorrente e il coimputato IS, emerge che la sentenza impugnata ha bene operato riconoscendo la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone nel fatto concorsuale, essendo implicitamente attestata la sicura consapevolezza del ricorrente di aver concorso con altri quattro soggetti. 7. Per quanto sino ad ora esposto, deve annullarsi la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio stabilito nei confronti di NA IF, con rideterminazione della pena nei termini prima indicati. Deve invece dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso di NA IF e l'inammissibilità del ricorso, per rinuncia, di AN ED, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo quantificare in euro cinquecento, in favore della Cassa delle ammende;
oltre che l'inammissibilità dei ricorsi di BI ER, AN KA, AB MO AM AZ, RO MO e BE AM, con conseguente condanna degli stess4 al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. 13
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da NA IF limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed auro 120.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello NA. Dichiara inammissibile il ricorso di AN ED, per rinuncia al ricorso, e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di BI ER, AN KA, AB MO AM AZ, RO MO e TR AM che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.
uditala relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
~A il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA ST PI )04:"\ )3IX \44eitk che ha concluso chiedendo 1.11 Penale Sent. Sez. 1 Num. 23708 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 15/07/2020 k•RV.}1,^«,\ , ,\ v\g1NA ,Aq\ N,41\ \\el,N\44mèà M<() ThLU N&kkNkA R\ ‘rn, \4‘gi \31\ 1 ht.4 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1/12/2017 il G.I.P. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, per quanto di interesse in questa sede, la penale responsabilità: - di BI ER in ordine ad un episodio di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 40) aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3-ter lett. b), d. Igs n. 286/98 e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 46.000,00 di multa;
- di RO MO in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'emigrazione e dell'immigrazione clandestina (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti- fine) di favoreggiamento, aggravati come sopra (capi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 34, 47, 50, 56, 60 e 62) e lo ha condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sei, mesi due di reclusione ed euro 430.000,00 di multa;
- di TR AM in ordine alla partecipazione associativa (capo 1) e ad un episodio (delitto-fine) di favoreggiamento aggravato come sopra (capo 43) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 50.000,00 di multa. 1.1. Con sentenza in data 30/05/2018 la Corte di assise di Milano, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato la penale responsabilità di AB MO AM in ordine al delitto associativo sopra menzionato (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) di favoreggiamento aggravati come sopra (capi 2, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 46, 47, 50, 51 e 58) e, escluse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni undici, mesi sei di reclusione ed euro 900.000 di multa;
- di AN KA in ordine al delitto associativo di cui sopra e a due episodi (delitti-fine) di favoreggiamento aggravati come sopra (capi 52 e 57) e, non concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 520.000,00 di multa;
- di El DA ED in ordine al delitto associativo sopra menzionato (capo 1) e ad una serie di episodi (delitti-fine) (capi 11, 14, 16, 18, 24, 29, 41, 45 e 53), e, esclusele attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni nove, mesi tre di reclusione ed euro 840.000,00 di multa;
- di NA IF in ordine ad un episodio di favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina di cui al capo 49) e lo ha condannato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 240.000,00 di multa. 2. La Corte di assise di appello di Milano, previa riunione dei procedimenti di cui alle suddette sentenze, in parziale riforma delle stesse e previo riconoscimento delle attenuanti generiche agli imputati ai quali in primo grado non erano riconosciute, ha ridotto la pena inflitta: a BI ER ad anni tre di reclusione ed euro 44.660,00 di multa;
a RO MO ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 415.000,00 di multa;
a TR AM ad anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed - euro 46.000,00 di multa;
a AN KA ED ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 505.00Ò,00 di multa;
a El DA ED ad anni sei di reclusione ed euro 531.000,00 di multa;
a AB MO AM ad anni sette, mesi uno di reclusione ed euro 602.000,00 di multa;
a NA IF ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 200.000,00 di multa. 3. La Corte di assise di appello ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati sulla base dei risultati dell'attività di intercettazione telefonica, ritenuti significativi e assistiti da particolare credibilità, e dei servizi di osservazione di polizia giudiziaria di riscontro. La sentenza di appello ha evidenziato come dalle conversazioni captate emerga un'attività continuativa e organizzata, con piena consapevolezza da parte di tutti di contribuire alla realizzazione di un programma criminale, e rivolta a procurare, dietro corrispettivi e secondo modalità ben consolidate - avendo come basi logistiche le stazioni di Milano e di Ventimiglia - il trasferimento all'estero di soggetti extracomunitari che, arrivati in Italia con vari mezzi, intendevano spostarsi in Paesi diversi, soprattutto in Germania e in Nord Europa. Ha sottolineato che le conversazioni oggetto di intercettazione dimostrano la commissione di condotte aventi ad oggetto la presa di contatto con i detti soggetti stranieri, il loro reclutamento, l'accompagnamento alla frontiera e verso punti di raccolta, la ricerca di mezzi di trasporto e di autisti, il caricamento sui veicoli e il loro trasferimento oltre il confine. 2 4. ha rilevato in particolare: - che il tenore delle conversazioni non è certamente indicativo di contatti causali e occasionali e documenta piuttosto l'esistenza di un'ampia rete di soggetti e mezzi che funzionava con fluidità e continuità proprio grazie ad una precisa suddivisione di ruoli;
- che la mancata identificazione dei soggetti stranieri trasportati non è elemento determinante per escludere che si trattasse di immigrati clandestini, essendo "palese che i soggetti trasportati nella specie non solo non erano cittadini dello Stato nel quale venivano accompagnati, ma non avevano neppure un titolo di residenza nello stesso, quale ad esempio un permesso di soggiorno o asilo politico"; - che "se così non fosse, non si vede perché i predetti stranieri non dovessero presentarsi alla polizia di confine semplicemente dichiarando di intendere accedere e trattenersi nel territorio dello Stato prescelto né perché gli imputati, che erano invero ben consapevoli dell'illegalità delle loro azioni, dovessero agire sempre con circospezione e cautela nel tentativo di sottrarsi ai controlli, scambiandosi continuamente raccomandazioni e informazioni riguardanti la presenza di forze dell'ordine"; - che "in occasione di eseguiti controlli che avevano consentito di verificare la presenza di stranieri a bordo dei veicoli condotti dagli imputati, i predetti erano risultati privi di documenti". 5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i menzionati imputati. 6. Il difensore di BI ER ha dedotto assenza e/o vizio di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Non è rinvenibile (neppure implicitamente) alcun approfondimento e/o richiamo in ordine al pur doveroso "obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", cosicché la motivazione è inidonea a soddisfare quel vaglio critico richiesto dalla legge. 6.1. Il difensore ricorrente ha poi proposto motivi nuovi con cui ha contestato la configurazione come reato autonomo e non circostanza aggravante dell'ipotesi criminosa per la quale è intervenuta condanna (capo 40), siccome risulta imputata la condotta di cui al comma 3 dell'art. 12 d. Igs. nn. 286 del 1998 ed ha lamentato l'omissione del giudizio d comparazione con le attenuanti. 3 7. Il difensore di AN ha articolato più motivi. 7.1. Col' primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di assise di appello non ha dato risposta in ordine alle doglianze, proposte con i motivi di appello, circa la configurabilità del fatto associativo, in particolare circa l'assenza di coordinamento del ricorrente con i vertici dell'associazione, l'assenza della• necessaria continuità delle condotte e l'assenza di permanenza e stabilità del vincolo associativo. 7.2. Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di partecipazione al reato di cui all'art. 12 d. Igs. 286/1998. L'identificazione del ricorrente è avvenuta, in occasione dell'episodio di cui al capo 57, per mezzo delle conversazioni asseritamente effettuate come intestatario dell'utenza 349-4731645, più volte comparsa nel corso delle operazioni di intercettazione. La Corte di assise di appello ha trascurato di considerare che l'utenza è stata intercettata soltanto dall'aprile 2016, ossia in un tempo successivo ai fatti in contestazione. 7.3. Col terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3-ter dell'art. 12 d. Igs. 286/1998. Anche per questa parte la Corte di assise di appello ha omesso di prendere in esame le puntuali censure difensive cica la ritenuta finalità di lucro, soltanto apoditticamente affermata;
ed ha travisato il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 19 marzo 2018, avendo il ricorrente riferito soltanto di essere stato avvicinato da altra persona che gli diceva di chiamarla se fosse arrivata gente alla stazione di Ventimiglia. Il riferimento, poi, all'aggravante in quanto emergente dal complesso delle intercettazioni riguardanti altre operazioni e altri sodali, nemmeno individuati, non costituisce motivazione adeguata e sufficiente sul punto. 7.4. Col quarto motivo ha dedotto vizio di violazione 'di legge per erronea quantificazione delle pene e duplice condanna per il medesimo reato. Nel calcolo della pena ci si è mossi da una pena base per il reato di cui al capo 57) e si è applicato poi un amento di pena per la continuazione con lo stesso reato 7.5. Col quinto motivo ha dedotto violazione dell'art. 12, commi 3 e 3 ter del d. Igs. 286/98 e degli artt. 132 e 133 cod. pen. L'imputazione di cui al capo 57 fa riferimento all'ingresso di 9 cittadini stranieri: in osservanza a quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo, pertanto, avrebbe dovuto essere inflitta la pena di euro 135.000,00 (euro 15.000,00 per ognuno dei nove) e non quella di euro 300.000,00. 4 8. Il difensore di AN ED e RO MO, con distinti atti dal contenuto per la gran parte sovrapponibile, ha articolato più motivi, che possono essere esposti congiuntamente. 8.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere. Dalla descrizione come reclutatori di clandestini - e RO anche come coordinatore delle attività con gli autisti e interlocutore nella fissazione dei compensi da chiedere - sembra emergere esclusivamente la colpevolezza in ordine al concorso in delitti di favoreggiamento di immigrazione ed emigrazione clandestina, non sussistendo alcun elemento atto a provare la loro consapevole partecipazione ad una compagine associativa. I viaggi erano segmentati, non esisteva una regia unica ma più persone offrivano la loro assistenza per portare i migranti da un punto all'altro; i ricorrenti, quand'anche in contatto con altri imputati, mai si affidavano ad una "rete", ma si accordavano con persone che in quel momento per l'occasione erano interessate ad aiutarli;
appena possibile gli imputati si organizzavano da soli;
non vi era alcuna base logistica né vi erano mezzi comuni;
la complessità organizzativa dell'effettuazione dei singóli viaggi non va confusa con la sussistenza di mezzi e di fasi organizzative rispondenti ad un unico scopo comune di commettere un numero indeterminato di reati fine;
la collaborazione occasionale e non predeterminata non implicava alcun vincolo associativo, alcun accordo sopravvivente alla commissione dei reati fine. 8.2. Col secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e vizio di violazione di legge in punto di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., con riferimento alla pena base e agli aumenti operati per la continuazione. La Corte di assise di appello, pur avendo sottolineato che gli imputati non pretendevano compensi eccessivi, anche tenendo conto delle disponibilità economiche degli immigrati, non mettevano a rischio l'incolumità fisica delle persone e non ponevano in esser comportamenti maltrattanti, anzi mostravano di avere un atteggiamento compassionevole nei confronti dei clienti, non ha poi rideterminato la pena base ex art. 133 cod. pen. nel minimo edittale, così come non ha diminuito gli aumenti di pena per la continuazione. 9. Il difensore di TR AM e di AB MO AN ha articolato più motivi. 5 9.1. Col primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla prova della clandestinità. Non risulta provato il presupposto oggettivo del reato di cui all'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998, quale lo stato di clandestinità, ossia che la persona la cui emigrazione viene in rilievo non sia cittadina dello Stato verso il quale è diretta o non abbia titolo che giustifichi la residenza permanente. 9.2. Col secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Quanto alla posizione di TR ha rilevato la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, dà atto del fatto che il suddetto si adombrò per la sottrazione del furgone e, dall'altro, lo ritiene intraneo al sodalizio criminoso per avere messo a disposizione dello stesso detto furgone. Con riguardo all'utenza che si assume intestata all'imputato e utilizzata dal medesimo nei contatti telefonici con YE, non è stato compiuto alcun accertamento (ad esempio un riconoscimento vocale), e la stessa è stata riferita all'imputato per il solo fatto di non avere il medesimo condizionato la richiesta di abbreviato al compimento di integrazioni probatorie rivolte ad accertare che egli non ne fosse l'intestatario o comunque l'utilizzatore; in tal modo invertendo l'onere della prova. A carico di TR vi è un'unica intercettazione e la mancata prova dei delitti fine incide sulla sussistenza del reato di associazione per delinquere. 10. Il difensore di NA IF ha articolato più motivi. 10.1. Col primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di partecipazione al reato contestato. La Corte territoriale ha omesso di prendere in esame la circostanza più volte dedotta, del coinvolgimento nella vicenda de qua unicamente per essere trasportato al di là del confine, come testimonia il limitato arco temporale in cui il ricorrente comparve nella vicenda (dal 23.07.15 al 26.8.15, giorno dell'emigrazione clandestina). 10.2. Col secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nonostante i rilievi svolti con l'appello a fronte dell'affermazione del primo giudice sulla natura oggettiva dell'aggravante in ultimo menzionata, la Corte territoriale si è limitata a fare un discorso sulla natura dell'aggravante in oggetto, senza soffermarsi sulla sussistenza di prove della consapevolezza dell'imputato di agire in concorso con più persone, essendo unico l'interlocutore telefonico. Una volta rivalutato il tema dell'aggravante sarà possibile riconoscere l'attenuante della minima importanza. 10.3. Col terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Con l'atto di appello era stato denunciato che l'imputato non aveva guadagnato alcunché dalla partecipazione al viaggio, avendo solo cercato di ottenere uno sconto sulla tratta dei clandestini, di cui lo stesso faceva parte, attraverso la condotta di procurare altri clandestini, Sul punto la sentenza di appello nulla ha detto. Non può nel caso in esame parlarsi di profitto indiretto, proprio per la condizione di inferiorità contrattuale del clandestino, che peraltro nel caso di specie non risultava ottenere alcuno sconto sulla tariffa del proprio viaggio. 10.4. Col quarto motivo di ricorso ha dedotto vizio di violazione di legge, in specie del divieto della reformatio in peius. La Corte di assise di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha calcolato l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, omesso dal primo giudice. 11. Come detto in esordio, alcuni difensori hanno depositato conclusioni scritte anche per replicare alla requisitoria del Procuratore generale, anch'essa formulata per iscritto, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 12-ter, d. I. n. 18 del 2020, conv. con modif. con la legge n. 27 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di BI ER non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il motivo di cui si compone denuncia genericamente un difetto di motivazione in punto di inadeguata verifica circa la sussistenza di eventuali, e non indicate, cause di non punibilità ampiamente liberatorie. La critica è appunto generica, si affida a formule espressive meramente di stile, non spiega con la necessaria specificità in cosa consista l'errore asseritamente commesso dal giudice;
e in più trascura di considerare che con l'atto di appello non fu contestata l'affermazione di responsabilità per i fatti ascritti. 1.2. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto la questione della qualificazione della previsione di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. n. 286 del 7 1998 come circostanza aggravante, col conseguente assoggettamento al giudizio di comparazione. La doglianza si sostanzia in una mera riproposizione di quella fatta valere con l'atto di appello, e su cui La Corte territoriale ha dato esaustiva e corretta risposta. Di essa i motivi aggiunti non tengono conto, limitandosi a una riproposizione che per nulla si correla con le puntuali affermazioni contenute nella sentenza impugnata. 2. Il ricorso di AN KA non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 2.1. Le deduzioni circa la sussistenza del fatto associativo, e in specie circa un'asserita mancata risposta alle doglianze di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha spiegato che la struttura associativa si configura senza necessità di una complessa e articolata struttura, purché si possano ravvisare in concreto le caratteristiche di idoneità alla realizzazione dei fini perseguiti. Ha quindi dato atto che, pressoché quotidianamente, gli imputati si sentivano per organizzare il trasporto di cittadini extracomunitari, agendo in gruppo con suddivisione del ruolo e con la consapevolezza di contribuire all'attuazione del comune programma (fl. 17-18). Gli episodi di cui ai capi 52) e 57), per i quali il ricorrente ha riportato condanna, sono sicura manifestazione del contesto associativo in cui egli era collocato, perché, come osservato dalla Corte di assise di appello, emerge dalla loro ricostruzione la divisione dei ruoli tra i vari partecipanti, distinti nel reclutamento, nel raduno e nell'accompagnamento dei migranti verso i luoghi di raccolta, di caricamento degli stessi e di trasporto oltre la frontiera, secondo un modulo operativo tipico del gruppo criminale in considerazione (fl. 194). La Corte di assise di appello ha proseguito evidenziando che il ricorrente conosceva perfettamente gli altri partecipi, e tra questi FO, uno dei capi del sodalizio, e che il comune coordinato agire si pose come strumento adeguato per la realizzazione dei fini associativi. 2.2. Il secondo motivo è pur esso manifestamente infondato. Il riconoscimento del ricorrente, a dispetto di quanto indicato in ricorso, è stato operato per plurime vie, non solo attraverso l'intercettazione dell'utenza 349-4731645. La Corte territoriale ha dato atto che al riconoscimento si è giunti con certezza in occasione dell'operazione di polizia che condusse all'arresto del coimputato per il fatto di cui al capo 57), AB SA detto Ibrahim, ed ha aggiunto che il ricorrente è stato 8 riconosciuto dalla polizia giudiziaria anche per mezzo di chiamate telefoniche fatte con utenze diverse, anche con una francese. « L'assunto di ricorso, secondo cui la menzionata utenza è stata oggetto di intercettazione successivamente alla commissione dell'episodio di cui al capo 57), resta così privo di rilievo, a prescindere dalla sua genericità per assenza delle necessarie allegazioni a sostegno di quanto affermato. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. Il fine di lucro è stato provato, come logicamente evidenziato dalla Corte di assise di appello, dal complesso delle intercettazioni telefoniche riguardanti altre operazioni e altri sodali;
ma in ogni caso - ha osservato la Corte di merito - lo stesso ricorrente dichiarò di aver agito "allo scopo di sbarcare il lunario date le sue problematiche condizioni economiche" (fl. 195). Sul punto il ricorso ha denunciato un travisamento del dato di prova, specificamente delle dichiarazioni di AN KA, ma non ha provveduto all'onere di allegazione dell'atto dal cui esame poter apprezzare il dedotto travisamento, sì che non si può che rilevare ora la genericità della doglianza. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. L'aumento per continuazione è stato operato all'evidenza in relazione al reato ascritto al capo 52), e non già a quello di cui al capo 57), indicato come reato più grave sulla cui pena operare l'aumento. Il mero errore materiale nell'indicazione del reato satellite non compromette in alcun modo la piena comprensibilità della motivazione e non necessita di correzione, attenendo soltanto alla motivazione e non anche al dispositivo. 2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato e non proponibile. La sentenza impugnata ha chiarito che il reato più grave, di cui al capo 57), ha riguardato una ventina di migranti, come peraltro già messo in evidenza dalla sentenza di primo grado (v. fl. 188). Il ricorrente non ha dedotto in appello la formale difformità da quanto indicato in imputazione;
la difformità, peraltro, non è espressiva di alcun pregiudizio per la difesa, dal momento che ha avuto modo di contraddire sull'effettivo numero di migranti coinvolti. La pena pecuniaria è stata correttamente applicata, computando per ciascun migrante la pena di euro 15000,00 di multa, come da previsione di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998, nel testo vigente al momento del fatto, ulteriormente aumentata, in conformità alle previsioni di legge, per l'aggravante di cui al comma 3-ter dello stesso articolo. 9 3. Il ricorso di AN NE non può essere esaminato nel merito perché il ricorrente, con dichiarazione resa 12 marzo 2020 al Direttore della Casa di reclusione di Vigevano, ove era detenuto, ha rinunciato ad esso. Come precisato dalle Sezioni unite, "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, C.E.D. Cass., n. 266821 -. 4. Il ricorso di RO MO non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 4.1. Il motivo con cui contesta la sussistenza del fatto associativo è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. • La Corte di assise di appello, analizzando le modalità dei singoli episodi criminosi che si pongono come reati fine della compagine criminale, ha tratteggiato, con motivazione logica e coerente, la partecipazione associativa del ricorrente (v. fl. 147 e ss.), ponendo in evidenza gli specifici ruoli ricoperti all'interno del gruppo. A fronte della puntuale disamina dei singoli episodi, condotta nella prospettiva di cogliere i dati di prova della sussistenza e della partecipazione associativa, i rilievi di ricorso, oltre che manifestamente infondati, si prospettano in 'termini di censurabile genericità, perché omettono di correlarsi con la necessaria specificità alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per confermare la condanna. 4.2. Il secondo motivo in punto di determinazione della pena è manifestamente infondato. La Corte di merito, ricostruiti probatoriamente i fatti ascritti, ha individuato il trattamento sanzionatorio con motivazione congrua e adeguata a quanto prima descritto in punto di responsabilità. Vale sul punto il consolidato principio di diritto secondo cui "l'applicazione della pena nei limiti stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice, che non è sindacabile in sede di legittimità quando siano stati indicati i motivi che giustificano l'uso del detto potere e la motivazione consente di escludere che la discrezionalità non sia sconfinata nell'arbitrio" - Sez. 1, n. 8285 del 17/06/1983, Busciu, Rv. 160688 -. 10 I\1 5. I ricorsi di BE AM e di AB MO AM AZ non meritano considerazione. 5.1. Il rilievo circa l'assenza di prova sulla condizione di clandestinità dei migranti è palesemente infondato. La Corte di merito ha sul punto argomentato in maniera logica e adeguata: ha osservato che tale condizione è attestata dalle stesse modalità con cui si mossero gli imputati nella commissione dei fatti addebitati, ossia con circospezione e cautela necessarie al sottrarsi ai controlli, scambiandosi di continuo raccomandazioni e informazioni circa la presenza delle Forze dell'ordine (fl. 30-31). Ha quindi proseguito con la deduzione, di significativo rilievo, che all'esito di alcuni controlli effettuati dalla polizia giudiziaria relativamente ai veicoli condotti dagli imputati, con a bordo i soggetti stranieri, costoro erano risultati privi di documenti (fl, 31). 5.2. In ordine poi ai rilievi concernenti la responsabilità di TR AM se ne apprezza la manifesta infondatezza alla luce delle coerenti e adeguate argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza. Questa ha dato atto degli elementi che consentono di affermare che il ricorrente prese parte alle vicende criminose sia ponendosi alla guida del furgone, di sua proprietà, per il trasporto illecito di migranti, sia consentendo l'uso del predetto furgone agli altri correi per lo svolgimento di analoghi trasporti. Il fatto che, durante una conversazione telefonica con DA OM, avvenuta il 5 agosto 2015, ebbe a richiedere la restituzione del furgone, non smentisce certo l'assunto che il mezzo fosse nella disponibilità del gruppo per lo svolgimento degli illeciti trasporti. Come precisato dalla sentenza, v'è prova certa che il furgone, pur dopo la data della menzionata conversazione telefonica, fu utilizzato intensamente per trasportare clandestini anche ad opera dello stesso TR (fl. 1159 ss.). 5.3. Sull'asserita mancanza di accertamenti sulla riferibilità dell'utenza cellulare, intestata a TR, proprio a quest'ultimo, la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente. Il riferimento è alla conversazione telefonica dell'Il agosto 2015 con YE, avvenuta sull'utenza cellulare intestata a TR. A tal proposito la sentenza impugnata ha rilevato che TR era stato più volte controllato dalla polizia giudiziaria e che l'utenza era proprio a lui intestata (fl. 163). I dati sono probatoriamente significativi, perché a fronte del fatto dell'intestazione dell'utenza, la contraria affermazione volta . a mettere in dubbio che fosse in uso al ricorrente necessiterebbe, per essere presa in seria considerazione, di concrete deduzioni circa la ragione della 11 prospettata divaricazione tra intestatario formale e usuario del bene, che l'intestatario formale è certo nelle condizioni di fare. In assenza di tali specifiche deduzioni, assume consistenza il rilievo logico del giudice di appello, secondo cui l'imputato chiese il giudizio abbreviato e non condizionò la richiesta al compimento di integrazioni probatorie per l'accertamento dell'identità dell'ignoto utilizzatore dell'utenza. 6. Il ricorso di NA IF merita accoglimento soltanto in parte. 6.1. È infatti fondato il motivo con cui viene dedotta la violazione del divieto della reformatio in peius. La sentenza di primo grado omise di computare l'aumento di pena conseguente alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 12-ter d. Igs. n. 286 del 1998, sicché, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può, pena la violazione del menzionato divieto, correggere l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado e tener conto nella determinazione della pena dell'elemento circostanziale. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. L'annullamento è disposto senza rinvio, potendo questa Corte adottare i provvedimenti necessari e conseguenti, atteso che non richiedono l'esercizio di discrezionalità propria del giudice del merito. Sulla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 180.000,00 di multa deve essere computata, senza alcun previo aumento per l'aggravante, la diminuzione per le attenuanti generiche nella misura indicata nella sentenza di appello, con il risultato finale della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 120.000,00 di multa. 6.2. Nel resto il ricorso non merita considerazione per quanto di seguito si espone. 6.2.1. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha ben spiegato, con puntuale disamina dei dati di prova rilevanti, le ragioni per le quali deve ritenersi che il ricorrente concorse con i coimputati nella commissione del fatto ascritto al capo 49), e specificamente con FO e IS, condividendo l'organizzazione del trasporto e partecipando alla ripartizione dei compensi (fl 224 ss.). A tal ultimo proposito è significativa la conversazione telefonica tra FO e IS, durante la quale i due parlarono delle quote di compensi spettanti a loro e a "Seif", ossia l'odierno ricorrente (fl. 226). Immediatamente dopo questo scambio di battute sulla ripartizione dei compensi, FO cedette l'apparecchio telefonico a "Seif" (il ricorrente), 12 il quale disse a IS che stava per arrivare con . cinque persone, ossia con cinque immigrati da trasportare, tanto che IS gli rispose invitandolo a pazientare perché era in corso un altro viaggio (fl. 226). 6.2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata riassume efficacemente i risultati di alcune intercettazioni telefoniche, in particolare di alcuni brani di conversazione tra il ricorrente e FO, durante la quale i due fecero diretto e insistente riferimento ad alcuni controlli di polizia a cui erano riusciti a sottrarsi e che invece avevano coinvolto "Rabie", ossia il coirnpuato SS AM Rabi;
e discussero della nuova organizzazione del programmato viaggio, coinvolgendo AR, ossia il coimputato YH AR, che avrebbe dovuto traportare gli immigrati a Bordighiera. FO, appena dopo, chiamò proprio AR, avvertendolo che "la faccenda di IG deve essere rinviata domani". Se a quanto appena richiamato si aggiunge il dato, prima ricordato, specificamente la conversazione tra il ricorrente e il coimputato IS, emerge che la sentenza impugnata ha bene operato riconoscendo la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone nel fatto concorsuale, essendo implicitamente attestata la sicura consapevolezza del ricorrente di aver concorso con altri quattro soggetti. 7. Per quanto sino ad ora esposto, deve annullarsi la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio stabilito nei confronti di NA IF, con rideterminazione della pena nei termini prima indicati. Deve invece dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso di NA IF e l'inammissibilità del ricorso, per rinuncia, di AN ED, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo quantificare in euro cinquecento, in favore della Cassa delle ammende;
oltre che l'inammissibilità dei ricorsi di BI ER, AN KA, AB MO AM AZ, RO MO e BE AM, con conseguente condanna degli stess4 al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. 13
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da NA IF limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed auro 120.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello NA. Dichiara inammissibile il ricorso di AN ED, per rinuncia al ricorso, e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di BI ER, AN KA, AB MO AM AZ, RO MO e TR AM che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.