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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 16 del mese di aprile, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 3585 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nato ad [...] il [...] Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria CodiceFiscale_1
alla via Villini Norvegesi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cotroneo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano
Musolino, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio P.IVA_1
Cesare n. 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Toscano che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA –
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore , elettivamente domiciliata in in Reggio P.IVA_2
Calabria alla via Crocefisso n. 15/C, presso lo studio dell'avv. Alessandra
Borruto che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
avente per OGGETTO: risarcimento danni.
----------------------
Sono comparsi: l'avv. Giuseppe Cotroneo, anche per delega dell'avv. Stefano Musolino, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Donatella Maria Cristina Maisano, per delega dell'avv. Giuseppe
Maria Toscano, nell'interesse di parte convenuta;
l'avv. Alessandra Borruto, nell'interesse della società terza chiamata;
il dott. , ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I. DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , premesso di essersi rivolto, nell'aprile del Parte_1
2018, al er la presentazione delle domande di accesso ai Controparte_1
fondi comunitari di sostegno ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013, per come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014 – 2020
– Annualità 2018, per le seguenti misure di intervento: 1) domanda unica per l'anno 2018; 2) domanda di accesso alle misure di sostegno per gli interventi agroclimatici-ambientali – misura 10; 3) domanda di accesso alle misure di sostegno per gli interventi in ambito biologico – misura 11; 4) domanda di accesso all'indennità compensativa – misura 13, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per la mancata ammissione al beneficio delle predette misure di sostegno, lamentando una condotta inadempiente a carico della convenuta.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, resistendo alla domanda avversaria.
Rappresentava, comunque, l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile, contratta con la Controparte_2
che chiedeva di chiamare in causa, per essere dalla medesima manlevata in ipotesi di eventuale condanna. La Compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio, anch'essa resistendo alla domanda attorea;
chiedeva, in subordine, che la condanna alla manleva fosse contenuta entro i limiti di polizza.
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza resa in data 18.03.2025, con la quale è stata ritenuta la superfluità, ai fini del decidere, delle richieste istruttorie, avanzate da parte attrice.
Ciò posto, passando, quindi, all'esame del merito della controversia, la domanda è, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione.
1.1. La pretesa azionata da parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata ammissione alle misure di sostegno sopra indicate.
Parte attrice ha documentato il rigetto delle relative istanze, poiché presentate oltre i termini di legge (cfr. reports prodotti in atti).
Orbene, è pacifico che il sig. si sia rivolto al Parte_1 [...]
cui dava incarico al fine della presentazione delle domande per Parte_2
l'ammissione alle menzionate misure di sostegno.
A fronte della censura di intempestività delle domande de quibus, la convenuta ha eccepito la necessità di un mandato nonché della sottoscrizione della domanda, da parte del produttore, quale elemento indefettibile della stessa.
La superiore difesa appare resistita dalla documentazione, versata in atti dalla parte attrice, che ha allegato mandato di assistenza nonché copia delle domande di sostegno, ciascuna delle quali reca, in calce, attestazione del responsabile dell'ufficio del CAA, secondo cui “il produttore ha firmato la domanda”. Va, inoltre, rilevato che la motivazione di mancata ammissione della domanda è fondata sulla tardività della medesima e non già sulla sua incompletezza (difetto di sottoscrizione) e, peraltro, da parte sua, la convenuta non ha in alcun modo provato -né offerto di provare- che il ritardo, nell'inoltro delle istanze, sia dipeso dalla tardiva apposizione della sottoscrizione da parte del sig. . Pt_1
Deve certamente, pertanto, ravvisarsi, in capo alla società
[...]
una condotta negligente nella cura di una corretta e tempestiva CP_1
trasmissione delle domande di ammissione alle misure di sostegno oggetto di controversia, di guisa che va riconosciuta l'illegittimità del comportamento serbato dalla parte convenuta.
Orbene, il diritto alla percezione dei benefici in argomento discende non dalla mera tempestiva presentazione della relativa domanda, bensì sorge soltanto all'esito del completamento del procedimento comprensivo anche dell'accreditamento delle necessarie risorse economiche in capo all'Ente erogatore, sicchè nel caso di specie, compete all'attore solo il risarcimento del danno da cd. perdita di chance.
In base ad orientamenti consolidati e condivisi dalla giurisprudenza di legittimità:
a) il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. Cass. 17.04.2008
n. 10111, Cass. 12.02.2015 n. 2737);
b) essa presuppone un inadempimento, che abbia impedito all'attore di conseguire un risultato favorevole cui poteva aspirare con elevata probabilità di successo. Si afferma infatti, che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato che sia stato impedito dalla condotta illecita, della quale deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. S.U.
23.09.2013 n. 21678; Cass. 10.01.2014 n. 3771;.
c) al giudice del merito spetta l'accertamento e la liquidazione necessariamente equitativa della suddetta perdita, considerando che essa è dimostrabile anche per presunzioni (arg. ex Cass. 14.01.2016 n. 495; Cass. n.
9392 del 2017).
La chance consiste nel dimostrare la sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di conseguire il beneficio in argomento.
Nel caso di specie, è rimasto incontestato che l'attore abbia fruito di misure di sostegno con riferimento ad altre annualità, così risultando quell'elevata probabilità sopra richiamata.
In base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in simili situazioni, il danno conseguente alla lesione di tale “chance” può essere provato, pur se solo in modo presuntivo, tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre
è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole (Cass. 12 maggio 2017 n. 11906; Cass. 27 giugno 2007, n. 14820; Cass. 17 aprile 2008, n.
10111; Cass. 20 giugno 2008 n. 16877; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1715; cass. n.
24833 del 2015).
Si è anche specificato che il giudice, ai fini del suddetto giudizio probabilistico, deve prendere in considerazione ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo (vedi, tra le tante: Cass. 3 marzo 2010,
n. 5119; Cass. 5 marzo 2012, n. 3415), potendo dare rilievo anche al comportamento processuale delle parti (ex art. 116, secondo comma, c.p.c.) e, quindi, al difetto di attività di allegazione e prova dell'ente, tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, che sono applicabili in materia alla stregua dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.
e che comportano che la P.A. sia tenuta ad operare in maniera trasparente ed a motivare adeguatamente le scelte che effettua, come richiede anche il principio del giusto procedimento, che ha rilevanza costituzionale (vedi: Corte
Costituzionale sentenza n. 310 del 2010).
Alla stregua dei superiori principi, elementi possono trarsi, dunque, anche dalla mancata allegazione, da parte della convenuta, di una carenza, prima facie, di requisiti soggettivi ovvero oggettivi, in capo al richiedente.
Ne deriva che, pur dovendosi escludere un diritto al beneficio di ammissione alle misure di sostegno in argomento correlato alla semplice presentazione di una domanda tempestiva e, dunque, un titolo risarcitorio automatico, tuttavia, nella specie, non può negarsi che per effetto dell'illegittimo tardivo inoltro delle relative istanze si sia determinata una lesione del diritto dell'attore alla valutazione della sua posizione ai fini dell'inserimento nel decreto di concessione e liquidazione dei menzionati benefici, per un possibile raggiungimento del risultato sperato, ove la società si CP_1 CP_1
fosse comportata in modo corretto.
Su queste basi, appare, dunque, fondata e va accolta la domanda di risarcimento, avanzata da parte attrice, intesa quale danno da perdita di chance, da quantificare necessariamente in via equitativa, pur prendendo in considerazione la quantificazione proposta dall'attore.
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi generali al caso di specie, l'importo, liquidato a titolo di risarcimento, può essere quantificato in via equitativa complessivamente in €. 9.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di domanda sino al soddisfo.
La società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, va condannata al pagamento di dette somme in favore dell'attore.
2. E' incontestata l'operatività -per il liquidato danno- della polizza assicurativa stipulata tra la società convenuta e la terza chiamata in garanzia
Controparte_2
La Compagnia assicuratrice, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inadempimento dell'assicurata al proprio dovere di informazione nel termine prescritto.
Orbene, nell'assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile, l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore avviso del sinistro nel termine convenuto, determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso (nel caso di specie, mai configurato dalla Compagnia assicuratrice), dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo, per cui l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art.1915 c.c..
Nessun pregiudizio è stato provato e, ancor prima dedotto, dalla per effetto della lamentato ritardato Controparte_2
avviso da parte della società di guisa che non può essere Controparte_1
riconosciuta alcuna riduzione dell'indennità.
La Compagnia assicuratrice, terza chiamata, va, dunque. dichiarata obbligata a tenere indenne la convenuta da quanto questa sarà tenuta a corrispondere, in favore dell'attore a titolo di risarcimento (detratto lo scoperto del 10%) nonchè per le spese legali.
3. Le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra parte attrice e convenuta, seguono la soccombenza, liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto
2022 n. 147, in favore di parte attrice.
I rapporti tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con la chiamata in causa della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
nella causa iscritta al N. 3585 del Registro Generale Contenzioso 2021, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di €.9.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, per come indicati in motivazione;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida come segue: €. 650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva, €. 1.000,00 per la fase istruttoria ed €. 1.350,00 per fase decisionale, per un compenso totale di €. 3.700,00 oltre I.V.A.,
c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 264,00 per spese documentate;
3) dichiara in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne
[...]
da quanto questa sarà tenuta a corrispondere, in favore Parte_2
di parte attrice, a titolo di risarcimento, detratto lo scoperto del 10% nonché per le spese legali;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra convenuta e terza chiamata.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Maria Crucitti
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