TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona di:
- dott. Michele Fornaciari Presidente, relatore-estensore
- dott. Alice Croci Giudice
- dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 103/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DI OR
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.4.25.
Materia del contendere
La causa ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti, celebrato a Massarosa (LU) il 6.9.92 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 50, parte II, serie A, anno 1992, dal quale sono nate figlie, e Per_1 [...]
maggiorenni ed autosufficienti, ed in relazione al quale questo Tribunale ha pronunciato Per_2 la separazione con sentenza del 14.11.18.
Più specificamente, essendo stata la predetta cessazione degli effetti civili già disposta con sentenza non definitiva del 26.10.23, nella presente sede si tratta di decidere sulle relative conseguenze economiche. A tale proposito, peraltro, posta la riferita autosufficienza delle figlie delle parti ed essendo state pertanto tutte le ulteriori domande rinunciate, l'unica questione controversa che rimane è quella relativa all'assegno divorzile.
Allo stato, sulla base del provvedimento presidenziale, confermato sul punto in sede di reclamo dalla Corte d'Appello, il convenuto versa all'attrice a tale titolo la somma di € 300,00 mensili.
La della ha chiesto la conferma di tale provvedimento. CP_1
Il OR ha chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Gli elementi rilevanti al fine di decidere sulla spettanza o meno dell'assegno divorzile richiesto sono: a) le ragioni dell'essersi trovata l'attrice, a seguito della separazione, priva di un reddito;
b) la situazione abitativa dell'attrice; c) la situazione reddituale dell'attrice.
a) È pacifico (l'attrice l'ha confessato in sede di interrogatorio formale) che la della , la CP_1 quale durante il matrimonio collaborava con il OR nell'ambito dell'impresa familiare del secondo, a seguito della separazione cessò tale collaborazione.
È dunque evidente che lo stato di disoccupazione, successivo alla separazione, è frutto di una scelta dell'attrice.
b) La della continua ad abitare nella ex casa familiare, della quale è contitolare con il CP_1
OR della nuda proprietà, mentre usufruttuaria è la madre del OR.
L'attrice sostiene che, avendo la ex suocere chiesto la restituzione dell'immobile, essa dovrà trovare un'altra soluzione abitativa.
Tale argomento è però irrilevante.
Anche a prescindere dal fatto che, al di là della formale richiesta di restituzione, è sostanzialmente pacifico che la ex suocera non ha alcuna intenzione di attivarsi per ottenere giudizialmente la medesima restituzione, il punto è infatti che, allo stato, la della ha una CP_1 soluzione abitativa e questa è dunque la situazione sulla base della quale ragionare.
Se e quando tale soluzione dovesse venire meno, si potrà eventualmente porre un problema di modifica delle condizioni di divorzio.
c) A dispetto del fatto che l'attrice l'abbia negato, è emerso che, successivamente alla separazione, la stessa prima ha lavorato come badante (v. le relazioni dell'istituto investigativo prodotte dal convenuto come docc. 6 e 7), dopodiché ha iniziato a collaborare con il suo attuale compagno nella gestione di un banco di abbigliamento nei mercati della zona (v. in proposito le relazioni dell'istituto investigativo prodotte dal convenuto come docc. 8 e 9, confermate testimonialmente, nonché la relazione dell'Ispettorato del Lavoro, depositata da quest'ultimo). Con riferimento in particolare a quest'ultima occupazione, dagli elementi in atti (e segnatamente dalle relazioni dell'istituto investigativo) emerge in modo inequivoco che l'impiego della della non è affatto limitato a due ore giornaliere, come risultante dal contratto di lavoro, CP_1 bensì si estrinseca per l'intera durata dell'apertura del banco nei vari mercati.
Conseguentemente, il reddito che l'attrice ricava da tale impiego, lungi dall'esaurirsi nella somma di € 246,00 mensili, come emergente dalle buste paga prodotte, deve ritenersi essere sensibilmente più alto e sicuramente tale da assicurarle un'autosufficienza economica.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento all'attrice dell'assegno divorzile richiesto, ragion per cui la relativa domanda va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda di assegno divorzile proposta dall'attrice; condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 1.830,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Il Presidente, relatore-estensore, dott. Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona di:
- dott. Michele Fornaciari Presidente, relatore-estensore
- dott. Alice Croci Giudice
- dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 103/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DI OR
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.4.25.
Materia del contendere
La causa ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti, celebrato a Massarosa (LU) il 6.9.92 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 50, parte II, serie A, anno 1992, dal quale sono nate figlie, e Per_1 [...]
maggiorenni ed autosufficienti, ed in relazione al quale questo Tribunale ha pronunciato Per_2 la separazione con sentenza del 14.11.18.
Più specificamente, essendo stata la predetta cessazione degli effetti civili già disposta con sentenza non definitiva del 26.10.23, nella presente sede si tratta di decidere sulle relative conseguenze economiche. A tale proposito, peraltro, posta la riferita autosufficienza delle figlie delle parti ed essendo state pertanto tutte le ulteriori domande rinunciate, l'unica questione controversa che rimane è quella relativa all'assegno divorzile.
Allo stato, sulla base del provvedimento presidenziale, confermato sul punto in sede di reclamo dalla Corte d'Appello, il convenuto versa all'attrice a tale titolo la somma di € 300,00 mensili.
La della ha chiesto la conferma di tale provvedimento. CP_1
Il OR ha chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Gli elementi rilevanti al fine di decidere sulla spettanza o meno dell'assegno divorzile richiesto sono: a) le ragioni dell'essersi trovata l'attrice, a seguito della separazione, priva di un reddito;
b) la situazione abitativa dell'attrice; c) la situazione reddituale dell'attrice.
a) È pacifico (l'attrice l'ha confessato in sede di interrogatorio formale) che la della , la CP_1 quale durante il matrimonio collaborava con il OR nell'ambito dell'impresa familiare del secondo, a seguito della separazione cessò tale collaborazione.
È dunque evidente che lo stato di disoccupazione, successivo alla separazione, è frutto di una scelta dell'attrice.
b) La della continua ad abitare nella ex casa familiare, della quale è contitolare con il CP_1
OR della nuda proprietà, mentre usufruttuaria è la madre del OR.
L'attrice sostiene che, avendo la ex suocere chiesto la restituzione dell'immobile, essa dovrà trovare un'altra soluzione abitativa.
Tale argomento è però irrilevante.
Anche a prescindere dal fatto che, al di là della formale richiesta di restituzione, è sostanzialmente pacifico che la ex suocera non ha alcuna intenzione di attivarsi per ottenere giudizialmente la medesima restituzione, il punto è infatti che, allo stato, la della ha una CP_1 soluzione abitativa e questa è dunque la situazione sulla base della quale ragionare.
Se e quando tale soluzione dovesse venire meno, si potrà eventualmente porre un problema di modifica delle condizioni di divorzio.
c) A dispetto del fatto che l'attrice l'abbia negato, è emerso che, successivamente alla separazione, la stessa prima ha lavorato come badante (v. le relazioni dell'istituto investigativo prodotte dal convenuto come docc. 6 e 7), dopodiché ha iniziato a collaborare con il suo attuale compagno nella gestione di un banco di abbigliamento nei mercati della zona (v. in proposito le relazioni dell'istituto investigativo prodotte dal convenuto come docc. 8 e 9, confermate testimonialmente, nonché la relazione dell'Ispettorato del Lavoro, depositata da quest'ultimo). Con riferimento in particolare a quest'ultima occupazione, dagli elementi in atti (e segnatamente dalle relazioni dell'istituto investigativo) emerge in modo inequivoco che l'impiego della della non è affatto limitato a due ore giornaliere, come risultante dal contratto di lavoro, CP_1 bensì si estrinseca per l'intera durata dell'apertura del banco nei vari mercati.
Conseguentemente, il reddito che l'attrice ricava da tale impiego, lungi dall'esaurirsi nella somma di € 246,00 mensili, come emergente dalle buste paga prodotte, deve ritenersi essere sensibilmente più alto e sicuramente tale da assicurarle un'autosufficienza economica.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento all'attrice dell'assegno divorzile richiesto, ragion per cui la relativa domanda va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda di assegno divorzile proposta dall'attrice; condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 1.830,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Il Presidente, relatore-estensore, dott. Michele Fornaciari