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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Di stefano Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2569/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA GEN. DON Parte_1 P.IVA_1
FERRANTE M. GONZAGA 21 84125 SALERNO presso lo studio dell'avv. CIOTOLA
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G ROSSINI 44 20831 Controparte_1 P.IVA_2
SEREGNO presso lo studio dell'avv. VERGANI MARIACRISTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2048/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 19/07/2024 - accertata preliminarmente la non conformità del bene alla Direttiva Macchine n.2006/42/CE, alla stregua della CTU espletata nel giudizio di primo grado - dichiarare la nullità dell'intercorso contratto di vendita per illiceità dell'oggetto;
2) Conseguenzialmente, dichiarare nullo e/o illegittimo, o comunque revocare l'opposto D.I. n. 3531/2021 reso dal Tribunale di Monza il 28/09/2021 per l'insussistenza del credito azionato;
3) Sempre in accoglimento del proposto gravame e delle conclusioni già rassegnate in primo grado, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_1 dell'importo ricevuto in acconto, ammontante complessivamente ad € 195.070,00 oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii., dalla data degli effettuati pagamenti fino all'effettivo soddisfo, condannando altresì essa appellata a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ritiro dall'opificio dell'impianto compravenduto, così come meglio descritto Parte_2 nell'allegata offerta commerciale;
4) Dichiarare, conseguenzialmente, che l'indebita allocazione dell'impianto di presso il fabbricato industriale dell'istante, comporta una Controparte_1 illegittima occupazione di mq. 70 degli spazi aziendali della , con conseguente Parte_1 condanna di essa appellata al pagamento in favore di di una indennità di Pt_1 Parte_1 occupazione pari ad € 185,50 mensili, come da allegata perizia, salvo diversa misura che codesto Giudice Vorrà liquidare in via equitativa;
5) Condannare, ancora ed altresì, essa al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_1
non potendo l'odierna appellante utilizzare ai fini produttivi lo spazio tuttora Parte_1 occupato dall'impianto non ritirato dall'appellata, per un totale di mq. 70 ed ammontante perciò ad € 225,60 mensili, come del pari, risultante perizia allegata in atti, salvo diversa somma che l'adita Corte di Appello Vorrà liquidare in Sua giustizia;
6) Condannare ulteriormente la a norma dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di Controparte_1 una penale, di importo equitativamente stabilito, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza di condanna, il tutto, con computo dal termine iniziale che codesto Collegio giudicante vorrà determinare all'uopo;
7) Condannare, infine, essa in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata.
Per Controparte_1
Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza rigettare l'appello proposto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso per decreto ingiuntivo, richiedeva a il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 92.359,61 oltre interessi a titolo di corrispettivo residuo relativo alla fornitura ed installazione di una cabina di verniciatura polveri monocolore.
Avverso tale d.i. proponeva opposizione, eccependo che la cabina di Parte_1
verniciatura oggetto di causa presentava gravi vizi e difformità per cui non aveva superato il collaudo.
Inoltre, sosteneva che, prima ancora del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, il contratto si era risolto di diritto ex art. 1454 c.c. a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere da parte sua.
Infatti, affermava di aver offerto formalmente la restituzione del bene ex artt. 1209 ss. c.c. e Parte_1
di avere introdotto con il rito sommario, dinanzi al Tribunale di Salerno, una causa avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, con condanna di alla Controparte_1 restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo rifiuto di riprendere in consegna il bene.
Pertanto, chiedeva, preliminarmente, sospendersi il giudizio di opposizione Parte_1
dinanzi al Tribunale di Monza nrg 9085/2021 in attesa della definizione del giudizio nrg 524/2023 instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno;
nel merito, rigettarsi la domanda proposta dalla controparte.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna Controparte_1 dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Il Tribunale di Salerno in data 23 dicembre 2022, con ordinanza, dichiarata la continenza tra i due giudizi, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Monza.
In tale causa aveva formulato le seguenti domande: - accertamento della Parte_1
risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa, ovvero, in subordine, accertamento della nullità del contratto medesimo per illiceità dell'oggetto, ovvero, in ulteriore subordine, pronuncia della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della controparte;
- condanna della alla Controparte_1
restituzione degli acconti ricevuti;
- accertamento della validità dell'offerta per intimazione effettuata dall'acquirente; - condanna della al pagamento di un'indennità ed al risarcimento Controparte_1 degli ulteriori danni per l'occupazione degli spazi della ricorrente per effetto del mancato ritiro del macchinario;
- condanna della al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per Controparte_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza da emettersi.
Mg, in tale giudizio, aveva domandato il rigetto delle conclusioni rassegnate dalla controparte.
pagina 3 di 10 Disposta la riunione dei giudizi, previo mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n.2048/2024, il tribunale di Monza rigettava l'opposizione e, confermava il decreto ingiuntivo di cui dichiarava l'esecutorietà; rigettava ogni ulteriore domanda proposta da
[...]
e la condannava a rifondere a le spese processuali e le spese di C.T.U. Parte_1 Controparte_1
Avverso tale sentenza, proponeva appello che chiedeva accogliere il proposto gravame e, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, accertata preliminarmente la non conformità del bene alla Direttiva
Macchine n.2006/42/CE, alla stregua della CTU espletata nel giudizio di primo grado - dichiarare la nullità dell'intercorso contratto di vendita per illiceità dell'oggetto; 2) dichiarare nullo e/o illegittimo, o comunque revocare l'opposto D.I. n. 3531/2021 per l'insussistenza del credito azionato;
3) condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo Controparte_1 ricevuto in acconto, ammontante complessivamente ad € 195.070,00 oltre interessi dalla data degli effettuati pagamenti fino all'effettivo soddisfo, condannando altresì essa appellata a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ritiro dall'opificio dell'impianto Parte_2 compravenduto;
4) Dichiarare, che l'indebita allocazione dell'impianto di presso il Controparte_1
suo fabbricato industriale comporta una illegittima occupazione di mq. 70 degli spazi aziendali della
, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento in suo favore di una Parte_1 indennità di occupazione pari ad € 185,50 mensili, come da allegata perizia, salvo diversa misura da liquidare in via equitativa;
5) Condannare al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_1
non potendo l'odierna appellante utilizzare ai fini produttivi lo spazio tuttora Parte_1 occupato dall'impianto non ritirato dall'appellata, per un totale di mq. 70 ed ammontante perciò ad €
225,60 mensili, come del pari, risultante perizia allegata in atti, salvo diversa somma da liquidare;
6)
Condannare la a norma dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una penale, di Controparte_1 importo equitativamente stabilito, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza di condanna;
7) Condannare, essa al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della sentenza impugnata. Parte_1
Assumeva, quali motivi di appello, che il giudice di primo grado, erroneamente, ha ritenuto che la violazione alla Direttiva macchine 2006/42/CE comporta come unica conseguenza l'applicazione di sanzioni amministrative e non, invece, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto; che, come conseguenza della nullità del contratto esso, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non può
pagina 4 di 10 essere sanato;
che va dichiarata la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente perché dietro un'apparente motivazione, non si comprendono le ragioni e l'iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato;
che il giudice di primo grado è incorso in errore nel valutare il comportamento delle parti in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di esaminare compiutamente la documentazione prodotta dalla stessa appellata
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Controparte_1
All'udienza del 29.05.2025, precisate le conclusioni, depositate conclusionali, repliche e note, la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 COST. E DEGLI ARTT. 1346 E 1418 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL D.LGS. 17/2010, CON CUI È STATA RECEPITA LA DIRETTIVA Controparte_2
Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado è incorso in evidente errore Parte_1 nell'interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, ritenendo che la violazione alla
Direttiva macchine 2006/42/CE comportasse, come unica conseguenza, l'applicazione di sanzioni amministrative e non, invece, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, anche se non espressamente prevista dalla legge, trattandosi di una normativa che riveste carattere imperativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 I comma c.c.
Pertanto, afferma l'appellante, accertata la non conformità del bene a tale Direttiva con cui l'UE ha stabilito i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) al fine di consentire la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato europeo salvaguardando la sicurezza e tutelando la salute degli utilizzatori, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di vendita intercorso con per illiceità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice Controparte_1 civile, con l'obbligo per il venditore di rimborsare la somma versata dall'acquirente e fatto salvo il risarcimento dei danni.
La Corte osserva, come evidenziato dal giudice di primo grado, che l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n.
17/2010 dispone che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni,
pagina 5 di 10 nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza
e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”.
Lo stesso articolo prevede l'obbligatorietà della marcatura CE al fine di garantire la conformità del bene a tale normativa.
Infatti, è pacifico che si è in presenza di contratto con “nullità sospesa” al collaudo positivo (e rilascio della certificazione di conformità e marcatura CE.) Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26487.
E' imputabile al creditore, per mancata cooperazione (1206 c.c.), il mancato collaudo e quindi la impossibilità (o illiceità) dell'oggetto (col cristallizzarsi della nullità sospesa).
Il creditore è quindi tenuto alla prestazione in base al principio della perpetuatio obbigationis (art.1206 mora credendi).
Inoltre, per quanto attiene alla CE certificato di conformità, si rileva che le parti avevano espressamente pattuito che l'impianto avrebbe dovuto essere corredato di tale certificazione alla data del collaudo definitivo positivo e che tale certificazione avrebbe dovuto essere rilasciata al termine dell'installazione e dei collaudi.
Pertanto, l'accordo tra le parti non aveva ad oggetto la commercializzazione di un bene privo di marcatura CE in quanto tale marcatura doveva essere rilasciata a collaudo positivo e, dunque, solo se tale collaudo fosse avvenuto con esito positivo il macchinario avrebbe avuto la marcatura CE.
Infatti, il Ctu, dott. Ing. nella sua relazione afferma che, per eseguire in modo corretto Persona_1 il collaudo dell'impianto, sarebbe stato necessario verniciare pezzi, che doveva mettere a Parte_1
disposizione, identici ai campioni custoditi da entrambe le parti.
Va evidenziato che il collaudo finale non si è potuto effettuare, come riportato dal CTU, in quanto, durante il secondo collaudo, non ha reso disponibili dei pezzi da verniciare uguali ai Parte_1
campioni che entrambe le parti custodivano come riferimento per la qualità di verniciatura concordata.
Infatti, al punto 4) dell'Ordine 84/A (doc. n. 2 produzione di parte R.G. 9085/2021) le parti avevano convenuto esplicitamente che “il suddetto impianto dovrà essere corredato dalla certificazione di conformità redata nel rispetto delle normative vigenti alla data del collaudo definitivo positivo. Tale certificazione dovrà essere rilasciata alla scrivente al termine dell'installazione dei collaudi”.
Il CTU ha posto in evidenza che, per eseguire il corretto paragone della qualità di verniciatura con il pezzo campione, sarebbe stato necessario verniciare pezzi di forma identica a quella del campione;
invece, sono stati verniciati pezzi di forma diversa e questo può aver influito sulla qualità attesa dei pezzi verniciati durante la prova eseguita in data 16/03/2021.
pagina 6 di 10 Pertanto, l'assenza dei pezzi a campione da verniciare, di forma e dimensioni uguali a quelli custoditi da entrambe le parti, ha reso incerto il paragone della qualità di verniciatura dei pezzi verniciati durante i collaudi negativi condotti alle date del 10/02/2021 e del 16/03/2021 (doc. n. 6 e n. 7 atto di citazione in appello).
Cont
Di conseguenza, non essendo intervenuto un collaudo positivo, non ha potuto rilasciare la certificazione di conformità così come la marcatura CE.
Secondo motivo di appello:
ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1346, 1418 E 1423 C.C. E DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA MACCHINE N. 2006/42/CE
Come corollario della sostenuta nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile, per violazione di norme imperative, poste a tutela della salute e del lavoro, in quanto avente ad oggetto una macchina priva di una valida dichiarazione di conformità e, conseguentemente, di marcatura CE,
l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che fossero possibili opere di emenda, come indicate dal CTU, poiché, essendo il contratto nullo, nessuna emenda avrebbe potuto sanarne l'invalidità.
Pertanto, l'appellante sostiene che la soluzione prospettata dal CTU di “certificare” l'impianto dopo l'esecuzione delle opere di emenda e la sottoposizione ad un nuovo collaudo con esito positivo, è irrealizzabile da un punto di vista giuridico in quanto, accertata l'illiceità dell'oggetto, il contratto è affetto da nullità insanabile per cui non ha mai prodotto effetti e non può essere mai convalidato, nemmeno se le parti vi abbiano dato o vi diano spontanea esecuzione.
Sul presupposto di quanto espresso nel precedente motivo di appello, la Corte concorda con il giudice di primo grado nel ritenere valido il contratto intervenuto tra parti e, di conseguenza, soggetto a convalida nel caso in cui fossero state eseguite da le opere di emenda indicate dal Ctu e CP_1 necessarie per rendere l'impianto conforme al contratto e alle norme di sicurezza, peraltro, indicate dal
Ctu in euro 3.775,36 oltre Iva, a fronte del corrispettivo dell'impianto di €230.000,00.
Pertanto, anche tale motivo di appello non merita accoglimento.
Terzo motivo di appello:
NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE APPARENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 COMMA 2 N. 4) C.P.C. E 118 COMMA 1 DISP. ATT. C.P.C.
pagina 7 di 10 Sostiene l'appellante che la sentenza è affetta da nullità per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione da considerarsi meramente apparente.
Rileva che il giudice di primo grado è incorso in contraddittorietà in quanto dopo aver affermato di condividere l'elaborato del Ctu da cui emerge che l'impianto oggetto di causa presenta delle difformità tra quanto pattuito nel contratto e quanto effettivamente consegnato, nel successivo capitolo rubricato
“sulla condotta delle parti”, giunge alla conclusione incompatibile con tale premessa, asserendo che
“gli unici interventi mancanti per superare il collaudo erano,…,l'esecuzione di ulteriori prove di verniciatura al fine di effettuare la messa a punto dei parametri di funzionamento dell'impianto, nonché la fornitura di una nuova pistola ovvero la revisione di quella che funzionava in modo difettoso”.
Rileva, inoltre, l'appellante un'ulteriore contraddittorietà della sentenza laddove si afferma che se avesse consentito l'espletamento delle prove di verniciatura e la fornitura di una nuova Parte_1 pistola (pag. 9 sentenza impugnata), l'ulteriore collaudo, programmato per i giorni 16-17-18 luglio
2021, avrebbe avuto esito positivo, per cui sarebbe stata apposta la marcatura CE, senza l'esecuzione di quelle opere di emenda elencate dal CTU e condivise, quali necessarie per rendere il bene conforme alla Direttiva Macchine e prodromiche ad un nuovo collaudo per poter dotare l'impianto di targa CE.
Rilevate tali contraddittorietà, l'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente perché dietro un'apparente motivazione, non si comprendono le ragioni e l'iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato.
La Corte rileva che nel capitolo rubricato “sulle doglianze dell'opponente”, il giudice di primo grado afferma di condividere le risultanze della Ctu e nel successivo capitolo “sulla condotta delle parti”, analizza il comportamento tenuto dalle parti in causa, nonché le comunicazioni scritte intercorse tra le parti ed il contenuto del verbale di collaudo del 16 marzo 2021.
Pertanto, la Corte non rileva contraddittorietà nella motivazione in quanto il giudice di primo grado fa riferimento a momenti temporali diversi prima e dopo l'istaurazione del giudizio.
Inoltre, correttamente, egli ha ritenuto che se avesse consentito a di Parte_1 CP_1
effettuare un ulteriore collaudo, programmato per i giorni 16-17-18 luglio, si sarebbe potuti arrivare ad un collaudo con esito positivo e al conseguente rilascio delle certificazioni di conformità e marcatura
CE.
Le opere indicate dal CTU come opere di emenda sono relative ad opere necessarie per rendere il bene conforme al contratto ed alle norme di sicurezza.
pagina 8 di 10 Ne consegue che non sussiste alcun contrasto tra le affermazioni riportate in sentenza ma una corretta ricostruzione della condotta delle parti prima dell'instaurazione del giudizio nonché un analitico esame delle doglianze dell'opponente in base alle risultanze della CTU.
Pertanto, si rigetta tale motivo di appello.
Quarto motivo di appello:
ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo ha, erroneamente, attribuito a la responsabilità Parte_1
del mancato collaudo in quanto essa non avrebbe riscontrato la comunicazione PEC del 13/07/2021 con cui comunicava la sua disponibilità per i giorni 16-17-18 luglio 2021 “per intervento CP_1 pulizia automatica pistole e prove programma presso la vostra sede...” se non con la p.e.c. del 23 luglio 2021 (cfr.: doc. 10 dell'opponente), con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del Parte_1
contratto.
Cont
Precisa l'appellante che Mg aveva inviato tale comunicazione in data 13/07/2021 (doc.5 , dopo esser stata diffidata ad adempiere e con cui manifestava una disponibilità ad effettuare un “intervento di pulizia automatica pistole e prove programma” e non ad effettuare il collaudo.
Pertanto, l'appellante evidenzia l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel valutare il comportamento delle parti in causa in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di esaminare compiutamente la documentazione prodotta dalla stessa appellata e di cui al “doc.
6.pdf”, depositato nel giudizio riunito, iscritto al n. 543/2023 R.G.
Di conseguenza, l'appellante afferma che è stata proprio l'appellata a venire meno all'atteggiamento collaborativo imputato a Parte_1
La Corte rileva che il documento citato dall'appellante (doc. n. 6 R.G. 524/2023), come ritenuto anche dal giudice di primo grado, conferma la volontà di di interrompere i rapporti fino ad allora Parte_1
intrattenuti dalle parti in maniera collaborativa.
Infatti, conferma e manifesta la volontà di risoluzione del contratto per inadempimento di Parte_1
non si rende disponibile all'intervento da essa proposto presso la sede di per almeno CP_1 Parte_1
una delle tre date indicate, 16-17-18 luglio, intervento finalizzato al collaudo della cabina.
Inoltre, con successiva PEC del 23 luglio 2021 (doc.n.10 atto di citazione in appello), Parte_1 comunica l'intervenuta risoluzione del contratto.
Pertanto, si rigetta anche tale motivo di appello.
pagina 9 di 10 In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza n. 2048/2024 emessa dal tribunale di Monza, in
[...] Controparte_1
contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore di Parte_1 che liquida nella somma di € 8.470,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, Controparte_1
C.P.A. ed Iva, se dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice Ausiliario Presidente
Alba Maria Giuranno Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Di stefano Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2569/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA GEN. DON Parte_1 P.IVA_1
FERRANTE M. GONZAGA 21 84125 SALERNO presso lo studio dell'avv. CIOTOLA
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G ROSSINI 44 20831 Controparte_1 P.IVA_2
SEREGNO presso lo studio dell'avv. VERGANI MARIACRISTINA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2048/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 19/07/2024 - accertata preliminarmente la non conformità del bene alla Direttiva Macchine n.2006/42/CE, alla stregua della CTU espletata nel giudizio di primo grado - dichiarare la nullità dell'intercorso contratto di vendita per illiceità dell'oggetto;
2) Conseguenzialmente, dichiarare nullo e/o illegittimo, o comunque revocare l'opposto D.I. n. 3531/2021 reso dal Tribunale di Monza il 28/09/2021 per l'insussistenza del credito azionato;
3) Sempre in accoglimento del proposto gravame e delle conclusioni già rassegnate in primo grado, condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_1 dell'importo ricevuto in acconto, ammontante complessivamente ad € 195.070,00 oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii., dalla data degli effettuati pagamenti fino all'effettivo soddisfo, condannando altresì essa appellata a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ritiro dall'opificio dell'impianto compravenduto, così come meglio descritto Parte_2 nell'allegata offerta commerciale;
4) Dichiarare, conseguenzialmente, che l'indebita allocazione dell'impianto di presso il fabbricato industriale dell'istante, comporta una Controparte_1 illegittima occupazione di mq. 70 degli spazi aziendali della , con conseguente Parte_1 condanna di essa appellata al pagamento in favore di di una indennità di Pt_1 Parte_1 occupazione pari ad € 185,50 mensili, come da allegata perizia, salvo diversa misura che codesto Giudice Vorrà liquidare in via equitativa;
5) Condannare, ancora ed altresì, essa al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_1
non potendo l'odierna appellante utilizzare ai fini produttivi lo spazio tuttora Parte_1 occupato dall'impianto non ritirato dall'appellata, per un totale di mq. 70 ed ammontante perciò ad € 225,60 mensili, come del pari, risultante perizia allegata in atti, salvo diversa somma che l'adita Corte di Appello Vorrà liquidare in Sua giustizia;
6) Condannare ulteriormente la a norma dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di Controparte_1 una penale, di importo equitativamente stabilito, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza di condanna, il tutto, con computo dal termine iniziale che codesto Collegio giudicante vorrà determinare all'uopo;
7) Condannare, infine, essa in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata.
Per Controparte_1
Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza rigettare l'appello proposto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso per decreto ingiuntivo, richiedeva a il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 92.359,61 oltre interessi a titolo di corrispettivo residuo relativo alla fornitura ed installazione di una cabina di verniciatura polveri monocolore.
Avverso tale d.i. proponeva opposizione, eccependo che la cabina di Parte_1
verniciatura oggetto di causa presentava gravi vizi e difformità per cui non aveva superato il collaudo.
Inoltre, sosteneva che, prima ancora del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, il contratto si era risolto di diritto ex art. 1454 c.c. a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere da parte sua.
Infatti, affermava di aver offerto formalmente la restituzione del bene ex artt. 1209 ss. c.c. e Parte_1
di avere introdotto con il rito sommario, dinanzi al Tribunale di Salerno, una causa avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, con condanna di alla Controparte_1 restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo rifiuto di riprendere in consegna il bene.
Pertanto, chiedeva, preliminarmente, sospendersi il giudizio di opposizione Parte_1
dinanzi al Tribunale di Monza nrg 9085/2021 in attesa della definizione del giudizio nrg 524/2023 instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno;
nel merito, rigettarsi la domanda proposta dalla controparte.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna Controparte_1 dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Il Tribunale di Salerno in data 23 dicembre 2022, con ordinanza, dichiarata la continenza tra i due giudizi, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Monza.
In tale causa aveva formulato le seguenti domande: - accertamento della Parte_1
risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa, ovvero, in subordine, accertamento della nullità del contratto medesimo per illiceità dell'oggetto, ovvero, in ulteriore subordine, pronuncia della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della controparte;
- condanna della alla Controparte_1
restituzione degli acconti ricevuti;
- accertamento della validità dell'offerta per intimazione effettuata dall'acquirente; - condanna della al pagamento di un'indennità ed al risarcimento Controparte_1 degli ulteriori danni per l'occupazione degli spazi della ricorrente per effetto del mancato ritiro del macchinario;
- condanna della al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per Controparte_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza da emettersi.
Mg, in tale giudizio, aveva domandato il rigetto delle conclusioni rassegnate dalla controparte.
pagina 3 di 10 Disposta la riunione dei giudizi, previo mutamento del rito, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n.2048/2024, il tribunale di Monza rigettava l'opposizione e, confermava il decreto ingiuntivo di cui dichiarava l'esecutorietà; rigettava ogni ulteriore domanda proposta da
[...]
e la condannava a rifondere a le spese processuali e le spese di C.T.U. Parte_1 Controparte_1
Avverso tale sentenza, proponeva appello che chiedeva accogliere il proposto gravame e, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, accertata preliminarmente la non conformità del bene alla Direttiva
Macchine n.2006/42/CE, alla stregua della CTU espletata nel giudizio di primo grado - dichiarare la nullità dell'intercorso contratto di vendita per illiceità dell'oggetto; 2) dichiarare nullo e/o illegittimo, o comunque revocare l'opposto D.I. n. 3531/2021 per l'insussistenza del credito azionato;
3) condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo Controparte_1 ricevuto in acconto, ammontante complessivamente ad € 195.070,00 oltre interessi dalla data degli effettuati pagamenti fino all'effettivo soddisfo, condannando altresì essa appellata a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ritiro dall'opificio dell'impianto Parte_2 compravenduto;
4) Dichiarare, che l'indebita allocazione dell'impianto di presso il Controparte_1
suo fabbricato industriale comporta una illegittima occupazione di mq. 70 degli spazi aziendali della
, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento in suo favore di una Parte_1 indennità di occupazione pari ad € 185,50 mensili, come da allegata perizia, salvo diversa misura da liquidare in via equitativa;
5) Condannare al risarcimento dei danni arrecati alla Controparte_1
non potendo l'odierna appellante utilizzare ai fini produttivi lo spazio tuttora Parte_1 occupato dall'impianto non ritirato dall'appellata, per un totale di mq. 70 ed ammontante perciò ad €
225,60 mensili, come del pari, risultante perizia allegata in atti, salvo diversa somma da liquidare;
6)
Condannare la a norma dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una penale, di Controparte_1 importo equitativamente stabilito, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza di condanna;
7) Condannare, essa al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della sentenza impugnata. Parte_1
Assumeva, quali motivi di appello, che il giudice di primo grado, erroneamente, ha ritenuto che la violazione alla Direttiva macchine 2006/42/CE comporta come unica conseguenza l'applicazione di sanzioni amministrative e non, invece, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto; che, come conseguenza della nullità del contratto esso, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non può
pagina 4 di 10 essere sanato;
che va dichiarata la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente perché dietro un'apparente motivazione, non si comprendono le ragioni e l'iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato;
che il giudice di primo grado è incorso in errore nel valutare il comportamento delle parti in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di esaminare compiutamente la documentazione prodotta dalla stessa appellata
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Controparte_1
All'udienza del 29.05.2025, precisate le conclusioni, depositate conclusionali, repliche e note, la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 COST. E DEGLI ARTT. 1346 E 1418 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL D.LGS. 17/2010, CON CUI È STATA RECEPITA LA DIRETTIVA Controparte_2
Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado è incorso in evidente errore Parte_1 nell'interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, ritenendo che la violazione alla
Direttiva macchine 2006/42/CE comportasse, come unica conseguenza, l'applicazione di sanzioni amministrative e non, invece, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, anche se non espressamente prevista dalla legge, trattandosi di una normativa che riveste carattere imperativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 I comma c.c.
Pertanto, afferma l'appellante, accertata la non conformità del bene a tale Direttiva con cui l'UE ha stabilito i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) al fine di consentire la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato europeo salvaguardando la sicurezza e tutelando la salute degli utilizzatori, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di vendita intercorso con per illiceità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice Controparte_1 civile, con l'obbligo per il venditore di rimborsare la somma versata dall'acquirente e fatto salvo il risarcimento dei danni.
La Corte osserva, come evidenziato dal giudice di primo grado, che l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n.
17/2010 dispone che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni,
pagina 5 di 10 nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza
e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”.
Lo stesso articolo prevede l'obbligatorietà della marcatura CE al fine di garantire la conformità del bene a tale normativa.
Infatti, è pacifico che si è in presenza di contratto con “nullità sospesa” al collaudo positivo (e rilascio della certificazione di conformità e marcatura CE.) Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26487.
E' imputabile al creditore, per mancata cooperazione (1206 c.c.), il mancato collaudo e quindi la impossibilità (o illiceità) dell'oggetto (col cristallizzarsi della nullità sospesa).
Il creditore è quindi tenuto alla prestazione in base al principio della perpetuatio obbigationis (art.1206 mora credendi).
Inoltre, per quanto attiene alla CE certificato di conformità, si rileva che le parti avevano espressamente pattuito che l'impianto avrebbe dovuto essere corredato di tale certificazione alla data del collaudo definitivo positivo e che tale certificazione avrebbe dovuto essere rilasciata al termine dell'installazione e dei collaudi.
Pertanto, l'accordo tra le parti non aveva ad oggetto la commercializzazione di un bene privo di marcatura CE in quanto tale marcatura doveva essere rilasciata a collaudo positivo e, dunque, solo se tale collaudo fosse avvenuto con esito positivo il macchinario avrebbe avuto la marcatura CE.
Infatti, il Ctu, dott. Ing. nella sua relazione afferma che, per eseguire in modo corretto Persona_1 il collaudo dell'impianto, sarebbe stato necessario verniciare pezzi, che doveva mettere a Parte_1
disposizione, identici ai campioni custoditi da entrambe le parti.
Va evidenziato che il collaudo finale non si è potuto effettuare, come riportato dal CTU, in quanto, durante il secondo collaudo, non ha reso disponibili dei pezzi da verniciare uguali ai Parte_1
campioni che entrambe le parti custodivano come riferimento per la qualità di verniciatura concordata.
Infatti, al punto 4) dell'Ordine 84/A (doc. n. 2 produzione di parte R.G. 9085/2021) le parti avevano convenuto esplicitamente che “il suddetto impianto dovrà essere corredato dalla certificazione di conformità redata nel rispetto delle normative vigenti alla data del collaudo definitivo positivo. Tale certificazione dovrà essere rilasciata alla scrivente al termine dell'installazione dei collaudi”.
Il CTU ha posto in evidenza che, per eseguire il corretto paragone della qualità di verniciatura con il pezzo campione, sarebbe stato necessario verniciare pezzi di forma identica a quella del campione;
invece, sono stati verniciati pezzi di forma diversa e questo può aver influito sulla qualità attesa dei pezzi verniciati durante la prova eseguita in data 16/03/2021.
pagina 6 di 10 Pertanto, l'assenza dei pezzi a campione da verniciare, di forma e dimensioni uguali a quelli custoditi da entrambe le parti, ha reso incerto il paragone della qualità di verniciatura dei pezzi verniciati durante i collaudi negativi condotti alle date del 10/02/2021 e del 16/03/2021 (doc. n. 6 e n. 7 atto di citazione in appello).
Cont
Di conseguenza, non essendo intervenuto un collaudo positivo, non ha potuto rilasciare la certificazione di conformità così come la marcatura CE.
Secondo motivo di appello:
ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1346, 1418 E 1423 C.C. E DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA MACCHINE N. 2006/42/CE
Come corollario della sostenuta nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile, per violazione di norme imperative, poste a tutela della salute e del lavoro, in quanto avente ad oggetto una macchina priva di una valida dichiarazione di conformità e, conseguentemente, di marcatura CE,
l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che fossero possibili opere di emenda, come indicate dal CTU, poiché, essendo il contratto nullo, nessuna emenda avrebbe potuto sanarne l'invalidità.
Pertanto, l'appellante sostiene che la soluzione prospettata dal CTU di “certificare” l'impianto dopo l'esecuzione delle opere di emenda e la sottoposizione ad un nuovo collaudo con esito positivo, è irrealizzabile da un punto di vista giuridico in quanto, accertata l'illiceità dell'oggetto, il contratto è affetto da nullità insanabile per cui non ha mai prodotto effetti e non può essere mai convalidato, nemmeno se le parti vi abbiano dato o vi diano spontanea esecuzione.
Sul presupposto di quanto espresso nel precedente motivo di appello, la Corte concorda con il giudice di primo grado nel ritenere valido il contratto intervenuto tra parti e, di conseguenza, soggetto a convalida nel caso in cui fossero state eseguite da le opere di emenda indicate dal Ctu e CP_1 necessarie per rendere l'impianto conforme al contratto e alle norme di sicurezza, peraltro, indicate dal
Ctu in euro 3.775,36 oltre Iva, a fronte del corrispettivo dell'impianto di €230.000,00.
Pertanto, anche tale motivo di appello non merita accoglimento.
Terzo motivo di appello:
NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE APPARENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 COMMA 2 N. 4) C.P.C. E 118 COMMA 1 DISP. ATT. C.P.C.
pagina 7 di 10 Sostiene l'appellante che la sentenza è affetta da nullità per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione da considerarsi meramente apparente.
Rileva che il giudice di primo grado è incorso in contraddittorietà in quanto dopo aver affermato di condividere l'elaborato del Ctu da cui emerge che l'impianto oggetto di causa presenta delle difformità tra quanto pattuito nel contratto e quanto effettivamente consegnato, nel successivo capitolo rubricato
“sulla condotta delle parti”, giunge alla conclusione incompatibile con tale premessa, asserendo che
“gli unici interventi mancanti per superare il collaudo erano,…,l'esecuzione di ulteriori prove di verniciatura al fine di effettuare la messa a punto dei parametri di funzionamento dell'impianto, nonché la fornitura di una nuova pistola ovvero la revisione di quella che funzionava in modo difettoso”.
Rileva, inoltre, l'appellante un'ulteriore contraddittorietà della sentenza laddove si afferma che se avesse consentito l'espletamento delle prove di verniciatura e la fornitura di una nuova Parte_1 pistola (pag. 9 sentenza impugnata), l'ulteriore collaudo, programmato per i giorni 16-17-18 luglio
2021, avrebbe avuto esito positivo, per cui sarebbe stata apposta la marcatura CE, senza l'esecuzione di quelle opere di emenda elencate dal CTU e condivise, quali necessarie per rendere il bene conforme alla Direttiva Macchine e prodromiche ad un nuovo collaudo per poter dotare l'impianto di targa CE.
Rilevate tali contraddittorietà, l'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente perché dietro un'apparente motivazione, non si comprendono le ragioni e l'iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato.
La Corte rileva che nel capitolo rubricato “sulle doglianze dell'opponente”, il giudice di primo grado afferma di condividere le risultanze della Ctu e nel successivo capitolo “sulla condotta delle parti”, analizza il comportamento tenuto dalle parti in causa, nonché le comunicazioni scritte intercorse tra le parti ed il contenuto del verbale di collaudo del 16 marzo 2021.
Pertanto, la Corte non rileva contraddittorietà nella motivazione in quanto il giudice di primo grado fa riferimento a momenti temporali diversi prima e dopo l'istaurazione del giudizio.
Inoltre, correttamente, egli ha ritenuto che se avesse consentito a di Parte_1 CP_1
effettuare un ulteriore collaudo, programmato per i giorni 16-17-18 luglio, si sarebbe potuti arrivare ad un collaudo con esito positivo e al conseguente rilascio delle certificazioni di conformità e marcatura
CE.
Le opere indicate dal CTU come opere di emenda sono relative ad opere necessarie per rendere il bene conforme al contratto ed alle norme di sicurezza.
pagina 8 di 10 Ne consegue che non sussiste alcun contrasto tra le affermazioni riportate in sentenza ma una corretta ricostruzione della condotta delle parti prima dell'instaurazione del giudizio nonché un analitico esame delle doglianze dell'opponente in base alle risultanze della CTU.
Pertanto, si rigetta tale motivo di appello.
Quarto motivo di appello:
ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo ha, erroneamente, attribuito a la responsabilità Parte_1
del mancato collaudo in quanto essa non avrebbe riscontrato la comunicazione PEC del 13/07/2021 con cui comunicava la sua disponibilità per i giorni 16-17-18 luglio 2021 “per intervento CP_1 pulizia automatica pistole e prove programma presso la vostra sede...” se non con la p.e.c. del 23 luglio 2021 (cfr.: doc. 10 dell'opponente), con cui comunicava l'intervenuta risoluzione del Parte_1
contratto.
Cont
Precisa l'appellante che Mg aveva inviato tale comunicazione in data 13/07/2021 (doc.5 , dopo esser stata diffidata ad adempiere e con cui manifestava una disponibilità ad effettuare un “intervento di pulizia automatica pistole e prove programma” e non ad effettuare il collaudo.
Pertanto, l'appellante evidenzia l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel valutare il comportamento delle parti in causa in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di esaminare compiutamente la documentazione prodotta dalla stessa appellata e di cui al “doc.
6.pdf”, depositato nel giudizio riunito, iscritto al n. 543/2023 R.G.
Di conseguenza, l'appellante afferma che è stata proprio l'appellata a venire meno all'atteggiamento collaborativo imputato a Parte_1
La Corte rileva che il documento citato dall'appellante (doc. n. 6 R.G. 524/2023), come ritenuto anche dal giudice di primo grado, conferma la volontà di di interrompere i rapporti fino ad allora Parte_1
intrattenuti dalle parti in maniera collaborativa.
Infatti, conferma e manifesta la volontà di risoluzione del contratto per inadempimento di Parte_1
non si rende disponibile all'intervento da essa proposto presso la sede di per almeno CP_1 Parte_1
una delle tre date indicate, 16-17-18 luglio, intervento finalizzato al collaudo della cabina.
Inoltre, con successiva PEC del 23 luglio 2021 (doc.n.10 atto di citazione in appello), Parte_1 comunica l'intervenuta risoluzione del contratto.
Pertanto, si rigetta anche tale motivo di appello.
pagina 9 di 10 In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza n. 2048/2024 emessa dal tribunale di Monza, in
[...] Controparte_1
contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore di Parte_1 che liquida nella somma di € 8.470,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, Controparte_1
C.P.A. ed Iva, se dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice Ausiliario Presidente
Alba Maria Giuranno Alberto Massimo Vigorelli
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