Art. 1.
A favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 ad integrazione della sovvenzione concessa, per l'esercizio finanziario 1958-59, con l' art. 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965 .
A favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 ad integrazione della sovvenzione concessa, per l'esercizio finanziario 1958-59, con l' art. 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965 .