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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 689/2022 promossa da:
c.f. , rappresentato dall'avv. Fabio Barbieri del foro di Genova Parte_1 C.F._1
per mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dagli avv.ti Lorenzo Del Giudice, Roberto Maria Cisani e Federica Mittiga per mandato in atti
1 APPELLATA
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Rivellini del foro di Genova per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, anche in via istruttoria, previa, in particolare ammissione dei capitoli di prova dedotto per interrogatorio formale e per testi nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., nonché previa emanazione degli ordini di esibizione colà richiesti sub 20), dichiarare nulla e revocare la sentenza appellata;
in accoglimento delle domande attoree: accertare e dichiarare (i) la violazione da parte della convenuta degli obblighi informativi di cui in premessa;
(ii) la violazione da Controparte_1
parte della convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede in executivis;
accertare e dichiarare o, comunque, statuire: (iii) la nullità e/o, comunque, la invalidità e/o, comunque, l'inefficacia della controgaranzia prestata a favore dei (Italy) subordinata via via a quelli più recenti); (v) CP_1
accertare e dichiarare e, comunque, statuire la liberazione del signor da ogni Parte_1
obbligazione di garanzia nei confronti della convenuta (Italy); (vi) che nulla è dal signor CP_1
dovuto alla convenuta per effetto della controgaranzia ed in relazione al conto Parte_1
corrente n. 123151; (vii) la nullità e/o comunque, l'invalidità e/o, comunque, l'inefficacia di qualsivoglia pegno o garanzia a favore della convenuta e, per l'effetto, il diritto del signor
[...]
di disporre liberamente delle somme versate sul conto corrente n. 123151; (viii) Parte_1 condannare la convenuta a risarcire l'attore di ogni danno subito, ivi esemplificativamente inclusi (1) gli oneri di fideiussione addebitati allo stesso ed al dante causa nella misura di euro Controparte_3
45.000,00 o in quella anche diversa che sarà quantificata all'esito dell'istruttoria e/o liquidata in via equitativa, oltre accessori;
(2) il mancato guadagno consentito dalla piena disponibilità di cui in premessa;
(iv) in subordine e comunque, la nullità e/o, comunque, l'invalidità e/o, comunque,
l'inefficacia dei taciti rinnovi annuali dal più risalente (ed in via contesta integralmente le avversarie comparse di risposta e insiste per l'accoglimento del gravame, previa ammissione, per il caso di ritenuta necessità, delle istanze istruttorie già dedotte della somma vincolata a pegno per l'importo di euro 40.000,00 annui o in quella anche diversa che sarà quantificata all'esito dell'istruttoria e/o
2 liquidata in via equitativa, oltre accessori;
(ix) dichiarare la convenuta tenuta a garantire e manlevare l'attore da ogni pretesa od onere che dovesse essere formulata o addebitato da terzi in relazione ai fatti per cui è causa;
respingere l'avversaria domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in quanto non provata. Con vittoria di spese”.
Per l'Appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, In via preliminare. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello posto in essere dal Sig. ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e Parte_1
348 ter c.p.c. In via principale. Respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza e in ogni caso respingere tutte le domande poste in essere dal Sig. In ogni caso. Parte_1
In via preliminare nel merito:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione del Sig. per le domande Parte_1
poste in essere inerenti al rapporto contrattuale intervenuto tra ed il Sig. Controparte_1
Controparte_3
In via principale nel merito
2. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in primo grado svolte nei confronti di
[...]
Controparte_1
In via subordinata
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero dichiarate nulle o invalide le controgaranzie prestate dal Sig. (lettera di malleva e contratto di pegno del 18 aprile 2018), Parte_1
accertare e dichiarare la sussistenza del dolo o della negligenza del Sig. e Parte_1
condannare il Sig. a mallevare e tenere indenne da Parte_1 Controparte_1 ogni pregiudizio patrimoniale diretto o indiretto derivante dall'escussione da parte di CP_4 della fideiussione rilasciata a garanzia dell'esposizione di BO DV Srl in data 22
[...] maggio 2006; per l'effetto condannare il Sig. al pagamento diretto in favore di Parte_1
di quanto questa domanderà per l'escussione della fideiussione ovvero a rifondere CP_4
in favore di ogni pagamento che sarà conseguente all'eventuale Controparte_1
escussione della detta fideiussione;
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero accertate le pretese omissioni informative di e fossero dichiarate nulle o invalide le controgaranzie prestate dal Controparte_4
Sig. , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di per Parte_1 Controparte_4
le pretese risarcitorie del Sig. ed in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
la liberazione di nei confronti di dalle obbligazioni di cui Controparte_1 CP_4
alla fideiussione n. 2006/20 del 22 maggio 2006.
3 Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria.
Solo per mero scrupolo difensivo, ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse rilevante Contr l'accertamento della circostanza della rendicontazione da parte di el novero dell'esposizione debitoria di BO DV Srl della somma di €. 100.000,00 “derivante da un mandato di credito di BO DV a (all. 13), si domanda all'Ill.mo Giudice adito Parte_2 di volere ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla terza chiamata l'esibizione in giudizio CP_4
di tutta la documentazione contrattuale inerente al mandato di credito ricevuto da BO
DV Srl in favore di Parte_2
Per l'Appellata Intesa:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata pronunciata a seguito della domanda svolta da nei confronti Parte_1
di a cui aveva concesso una controgaranzia a fronte della garanzia prestata da Controparte_1
detto istituto a favore di per il rilascio di un fido di € 3.075.000,00 alla soc. Controparte_4 CP_5
(ora BO DV s.r.l.), al fine di ottenere una pronuncia di nullità e/o invalidità e/o inefficacia della detta garanzia per violazione degli obblighi informativi e di correttezza e buona fede della banca e conseguentemente la liberazione dalla garanzia ed il risarcimento del danno ed in cui la convenuta, opponendosi alla domanda, aveva chiesto la chiamata in causa di (ora , Controparte_4 Controparte_2
il Tribunale di Genova ha respinto la domanda attorea, dichiarando assorbita la domanda di manleva e condannando l'attore alle spese di lite della convenuta e della terza chiamata.
In particolare con detta pronuncia il Tribunale ha ritenuto che la garanzia prestata dal aveva la sua Parte_1
ragion d'essere nella garanzia prestata da in favore di e quindi non garantiva CP_1 CP_4
4 l'obbligazione principale di BO DV s.r.l., ma unicamente quella , per cui CP_1
quest'ultima non era tenuta a dare alcuna informazione sul rapporto principale, ma solo tra quello tra la stessa ed e limitatamente al novero delle eccezioni opponibili alla convenuta nell'ambito di un CP_4 contratto autonomo di garanzia e cioè quelle di inesistenza, nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Atteso che entrambe le garanzie prestate, quella di e quella di erano contratti CP_1 Parte_1
autonomi di garanzia, le medesime erano “insensibili” rispetto all'andamento del rapporto principale
( e ), in quanto entrambe erano tenute a pagare, in caso di revoca del fido, Controparte_6 CP_4
l'importo di € 750.000,00 senza facoltà di opporre eccezioni e non la diversa e maggiore somma dovuta da per cui era estraneo alla garanzia prestata l'entità del fido utilizzato dalla debitrice Controparte_7 principale. Per quanto non sussistesse alcun obbligo informativo, dalla sua violazione non avrebbe comunque potuto discendere l'invalidità della garanzia, ma solo la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
La domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto andava respinta in quanto nell'impegno assunto dal era stato ben chiarito ciò che lo stesso andava a garantire, mentre l'eventuale mancanza e/o vizio Parte_1
del consenso avrebbe dovuto essere provata dall'aver avuto informazioni false o reticenti.
La domanda di risoluzione andava respinta in quanto la mancanza di informazioni sul rapporto tra CP_4
e BO DV era irrilevante, atteso che era tenuta solo a dare informazioni sul suo CP_1 rapporto con e limitatamente al venir meno della garanzia, circostanza non dedotta. CP_4
La domanda di risarcimento del danno pari al canone versato e all'obbligo di mantenere il pegno non era in ogni caso “un danno”, ma controprestazione del contratto autonomo di garanzia assunta dal . Parte_1
Con atto di appello notificato in data 30 giugno 2022 ha impugnato la sentenza gravata, Parte_1
chiedendone la sua riforma e l'ammissione delle prove articolate in primo grado.
Si sono ritualmente costituite separatamente entrambe le banche appellate, opponendosi al gravame e reiterando le reciproche difese espresse nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite.
Alla prima udienza del 18 gennaio 2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, riservata la decisione con il merito sulle istanze istruttorie, alla successiva udienza del 6 marzo 2024 e quindi in tale sede ha rinviato la causa sempre per il predetto adempimento all'udienza del 20 novembre 2024.
Sulle note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, con ordinanza depositata in data 5 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini brevi di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
Tutte le parti costituite hanno depositato le note conclusive.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul motivo d'appello
ha impugnato la sentenza gravata sulla base di un unico motivo, distinto in Parte_1
separate doglianze, e cioè a) per essere contraddittoria la motivazione, ritenendo da un lato interconnessi i singoli rapporti ed al tempo stesso considerandoli come autonomi, tanto da ritenere liberata da ogni obbligo informativo in relazione all'andamento del fido;
b) per non CP_1
aver considerato i) che le richieste svolte dal a sui suoi rapporti con Parte_1 CP_1 [...] in relazione all'evoluzione del rapporto oggetto della controgaranzia non avevano avuto CP_4 risposta;
ii) che la stessa aveva invitato nell'aprile 2019 a prendere posizione CP_1 Parte_1
in ordine alla revoca della controgaranzia;
iii) che l'istruttoria documentale aveva dimostrato che erano variati i presupposti della garanzia, avendo fatto anche ad altro soggetto;
iv) CP_4 Pt_3
che si era astenuta dall'attivarsi per verificare la congruità della garanzia prestata, CP_1
incidendo tale comportamento anche “sul piano genetico della formazione del vincolo obbligatorio per effetto della mancata disdetta”; v) che la disdetta aveva scadenza annuale e che quindi il garante, in assenza di comunicazioni, non era messo in grado di formare validamente la propria volontà; c) per aver statuito che non si sarebbe verificata alcuna inadempienza ed alcuna conseguenza risarcitoria.
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che in data 19 maggio 2006 (doc. n.1 di chiedeva a CP_1 Parte_1 Controparte_1
“in conformità agli accordi verbali, Vi preghiamo di voler rilasciare/controfirmare per fideiussione in favore di
[...]
Banca San Giorgio s.p.a. via C.R. Ceccardi n.1 Genova, nell'interesse di largo San Giuseppe n.3/32, Genova, CP_5 nella forma e nei termini stabiliti da esso garante, come da allegato alla presente fino alla concorrenza massima di Euro
725.000,00= (Euro Settecentoventicinquemila/00) (compresi interessi ed accessori). In conseguenza dell'impegno da
Voi assunto nel nostro interesse ci obblighiamo in via solidale ed indivisibile per noi ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dei seguenti patti e condizioni:
1. PAGAMENTO DEL GARANTITO: Vi autorizziamo sin d'ora ad eseguire il pagamento richiestovi dal garantito in forza dalla fideiussione prestata a Vostro insindacabile giudizio, anche senza darcene preventivo avviso, rinunziando fin d'ora a qualsiasi eccezione o contestazione nei Vostri confronti circa la fondatezza della richiesta del creditore.
2. RIMBORSO: Ci impegniamo a mettere a Vostra disposizione o a rimborsarvi in linea capitale più interessi ed accessori a semplice vostra richiesta, tutte le somme richiesteVi in pagamento dal creditore garantito ad esso già versate in adempimento dell'obbligazione….
7. PROVA DEL DEBITO: Le scritture contabili faranno prova anche in giudizio, in relazione alla determinazione del saldo….”;
6 - che a tale atto, unitamente al documento di sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche applicate,
è stato altresì allegato l'atto di fideiussione che andava contestualmente a stipulare Controparte_1
con Banco San Giorgio s.p.a., in cui premesso “- che in data 15/5/2006 avete concesso a un fido Parte_4 di euro 3.075.000,00 (tremilionisettantacinquemila/00) utilizzabile per apertura di credito in conto corrente;
- che a garanzia di tutte le obbligazioni che assumerà nei Vostri confronti in relazione alla citata apertura di CP_5 credito, avete richiesto una fideiussione bancaria di euro 725.000,00… la sottoscritta Banca CREDIT SUISSE (ITALY)
SPA…si costituisce fideiussore a Vostro favore e nell'interesse di fino a concorrenza massima di euro Parte_4
725.000,00, a garanzia di quanto indicato in premessa. La sottoscritta si impegna in modo irrevocabile a pagarVi CP_4 indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici del contratto di credito di cui in premessa qualsiasi importo fino alla concorrenza massima di euro 725.000,00 per capitale, interessi e spese, senza facoltà di far valere eccezioni né obiezioni relative al citato credito a semplice Vostra richiesta da inoltrarci a mezzo lettera raccomandata A.R. o swift in chiave…”;
- che la fideiussione prestata da a favore di Banco San Giorgio s.p.a. (ora Controparte_1 [...]
assumeva il n.2006/20; Controparte_2
- che sempre in data 19 maggio 2006 veniva formalizzato un “atto di pegno (subordinato all'accettazione del fido da parte della Banca)” in cui “premesso che avete concesso a una linea di credito Parte_5 dell'importo massimo di Euro 725.000,00= valida sino al 15/06/2007 e rinnovabile annualmente se non disdettata con trenta giorni di preavviso, utilizzabile per emissione di fideiussione con commissione dello 0,40% annuo;
io sottoscritto:
… costituisco in pegno: a favore della banca ed a garanzia per l'intero loro valore gli strumenti Parte_1 finanziari (di seguito nominati titoli) in calce descritti relativi allo specifico conto …”, con riportate le condizioni generali per il contratto di pegno su titoli e valori (doc. n.3 di;
CP_1
- che in data 7 maggio 2014 si sostituiva quale garante di a Controparte_3 CP_1 Parte_1
(in virtù del fatto che quest'ultimo “ha intenzione di estinguere suddetta linea di credito con conseguente revoca della garanzia n.2006/20 a favore di Banco San Giorgio s.p.a. (ora Banca Regionale Europea s.p.a.) per l'importo di euro 725.000,00=”) alle medesime condizioni/patti della fideiussione del 2006 (doc. n.4 , CP_1 costituendo altresì un pegno sulle sue giacenze in conto corrente (doc. n.5 ; CP_1
- che in data 16 aprile 2018 si “ri”sostituiva al quale garante alle medesime Parte_1 CP_3
condizioni iniziali (del 2006 e del 2014) (doc. n.6 , rilasciando il medesimo pegno;
CP_1
- che con raccomandata datata 25.6.2018 -e cioè circa 2 mesi dopo al suo subentro quale garante- il
, premesso di aver chiesto la documentazione al e di non averla ottenuta in virtù del fatto Parte_1 CP_3
che quest'ultimo non aveva alcunchè, chiedeva a “un aggiornamento sullo stato e sull'evoluzione CP_1
del rapporto oggetto della controgaranzia ed in particolare, in ordine alle eventuali informative reseVi dal garantito Con Banco di San Giorgio, ora , sollecitando nuovamente una risposta in data 20.8.2018;
7 - che, atteso che in data 18.9.2018 inviava la medesima documentazione sottoscritta dal garante CP_1
in data 16.4.2018, il ha sollecitato con raccomandata 26.10.2018 anche a la Parte_1 CP_4
corrispondenza tra i due istituti e quindi in data 14.1.2019 ha inviato a una ulteriore CP_1 raccomandata con la quale ha rilevato di non ritenere “in alcun modo ravvisabile qualsivoglia oggetto della garanzia da Voi prestata a né, tanto meno e comunque qualsivoglia oggetto della controgaranzia a Vostro CP_4 favore, sicchè mi ritengo sciolto da vincoli di sorta, se mai validamente e/o efficacemente assunti” (doc. 10 , CP_1
invitandola in data 7.3.2019 a svincolare le somme date in pegno (doc. 11 ; CP_1
- che, a fronte delle comunicazioni del , con comunicazione pec del 4.4.2019 Parte_1 Controparte_1
nel riepilogare la cronistoria delle vicende che si erano susseguite tra le parti (come sopra descritte),
[...] ha invitato l'appellante a formalizzare attraverso una dichiarazione espressa ed univoca la sua intenzione di recedere dalla garanzia prestata, rappresentando le conseguenze che si sarebbero potute determinare “a cascata” in caso di suo recesso (decadenza del finanziamento a favore di ora BO CP_5
DV s.r.l., richiesta di rientro nel credito alla debitrice principale e, in difetto, escussione della garanzia di e quindi del pegno di;
Controparte_1 Parte_1
- che il , non formalizzando il recesso, ha introdotto in data 12.4.2019 il procedimento di Parte_1
mediazione ed immediatamente dopo l'azione giudiziaria volta a far dichiarare i) la nullità e/o inefficacia della
“controgaranzia” prestata nel tempo a favore di per difetto dell'obbligo informativo CP_1 Controparte_1
e quindi del pegno prestato con il suo conseguente diritto a disporre delle somme;
ii) il risarcimento del danno pari agli oneri pagati nel tempo per la fideiussione (quantificati in € 45.000) ed al mancato guadagno derivante dall'indisponibilità della somma data in pegno (quantificata in € 40.000 annui); iii) la manleva della banca a qualsiasi richiesta di terzi;
- che attesa questa ricostruzione della vicenda, emergente dalla documentazione agli atti, e che si è formato il giudicato in ordine alla statuizione che le garanzie prestate da a favore di Controparte_1 [...]
(anche in tutte le precedenti denominazioni assunte da dette istituto di credito) e da CP_4 [...]
a favore di sono contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni, Parte_6 Controparte_1
la domanda del risulta infondata in quanto Parte_1
A) in relazione all'eccezione di nullità e/o inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto
a) l'appellante, essendo il soggetto che per primo aveva prestato la garanzia a favore di Controparte_1
era stato posto fin dall'anno 2006 a conoscenza dell'oggetto della garanzia, che era limitato all'importo
[...]
di € 725.000,00, a semplice richiesta, e ne avuto tutta la documentazione;
B) in relazione domanda di violazione degli obblighi informativi;
b) l'eventuale aumento del credito concesso da a favore della debitrice principale BO Controparte_4
DV s.r.l., rispetto all'importo per cui il aveva prestato la propria garanzia, non solo era già Parte_1
8 previsto nell'iniziale contratto di affidamento per il quale aveva prestato la garanzia ed il Controparte_1
la sua, atteso che era convenuta un'apertura di credito fino alla concorrenza di € 3.075.000=, ma Parte_1
anche tale circostanza non veniva ad incidere sull'entità della garanzia del “controgarante”, che rimaneva sempre la medesima;
c) l'attore/appellante, pur eccependo la violazione degli obblighi informativi, non ha neppure specificato di quale tipologia di informazione intendeva essere edotto, tenuto conto che dagli atti non risulta, né tantomeno è stato allegato che nel corso degli anni, dal 2006 al 2019, Banco San Giorgio s.p.a. (e poi CP_4
Regionale Europea s.p.a. ed infine abbia mai escusso la garanzia;
Controparte_4
d) in tema di obblighi informativi, il codice civile all'art.1956 c.c. prevede nell'ipotesi di fideiussione per un'obbligazione futura la liberazione del fideiussore “se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”: tale norma, che sebbene non trovi applicazione per il contratto autonomo di garanzia (c.f.r. Cass.
9.8.2007 n.17490: “Al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli art. 1956
e 1957 c.c., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante-beneficiario”), in ogni caso ed a maggior ragione non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, atteso che il è Parte_1
socio della debitrice principale ed è a conoscenza della sua situazione contabile, avendo partecipato all'approvazione dei bilanci 2017 e 2018 (doc. 14 e 15 (c.f.r. Cass. 17.6.2024 n.16822: “Nella CP_1
fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea
(quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice”; nonché Cass. 17.7.2023 n.20713: “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta
9 di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”);
e) le ulteriori doglianze, volte a rilevare che il comportamento della garantita non avrebbe permesso di esprime una volontà cosciente in merito ad una eventuale revoca della garanzia, oltre ad essere superate da quanto sopra esposto, non tengono conto del fatto che il si è offerto volontariamente come Parte_1
garante una seconda volta nel 2018 e che nel 2019 era libero di revocare tale garanzia.
2) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
Le spese sono liquidate, per ciascuna parte appellata, secondo i parametri di cui al dm Parte_1
55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (valore dichiarato € 800.000,00), compresa la fase di trattazione.
Quindi in:
1. Studio controversia: € 5.706,00=
2. Fase introduttiva: € 3.318,00=
3. Fase trattazione: € 7.644,00=
3. Fase decisionale: € 9.487,00=; totale per compensi avvocato: € 26.155,00=, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza gravata del Tribunale di Genova, proposta da Parte_1
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 sostenute da e da che liquida, per ciascuna parte, in € Controparte_1 Controparte_2
26.155,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 11/2/2025
10 Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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