Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1139
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Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori

    La Corte conferma la responsabilità dell'impresa, ritenendo che la cattiva regimentazione delle acque piovane sia stata causata dai lavori di rifacimento della facciata e che non si sia trattato di un singolo evento piovoso eccezionale, ma di plurime precipitazioni di grossa intensità. L'impresa non ha adottato le tecniche necessarie per evitare i fenomeni infiltrativi.

  • Accolto
    Responsabilità del condominio

    Il condominio, quale custode dei beni comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno. La responsabilità sussiste anche se i danni sono causalmente imputabili al concorso del fatto di un terzo. L'amministratore non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori.

  • Accolto
    Responsabilità del direttore dei lavori

    Il direttore dei lavori ha l'obbligo di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte durante tutto il corso dei lavori. Deve accertare la conformità al progetto e al capitolato, e adottare gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi. Non è condivisibile l'argomento secondo cui poteva controllare solo a posteriori o che non vi fosse potere di ingerenza.

  • Accolto
    Danno da mancato godimento

    La prova del danno da mancato godimento può essere fornita anche mediante presunzioni o richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. La sussistenza del danno è dedotta dalla presenza di muffa nella camera che ne rendeva impossibile l'utilizzo. La quantificazione del danno è confermata in quanto basata sul periodo intercorrente tra la denuncia del danno e la fine dei lavori, e sulla superficie commerciale dell'immobile.

  • Rigettato
    Danno alla salute

    I certificati medici prodotti non accertavano una malattia connessa al fatto illecito, e le cause della tosse secca potevano essere molteplici. La camera interessata dalle infiltrazioni non era utilizzata e il resto dell'appartamento era privo di muffa o umidità. La lamentata lesione alla salute non era stata oggetto di indagine nelle consulenze tecniche.

  • Accolto
    Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi

    La clausola 'fatto accidentale' nella polizza di responsabilità civile va interpretata nel senso di includere i fatti colposi, escludendo solo quelli dolosi. Una diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo. Pertanto, la compagnia assicuratrice deve tenere indenne l'assicurata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1139
    Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
    Numero : 1139
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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