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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 558/2024 RG, vertente
TRA
Salerno, in persona Parte_1
dell'Amministratore p.t., dott. , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Marino Parte_2
Paglia n. 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Elefante, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
nella sua qualità di procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 10, presso lo studio dell'avv.
1 MA NC, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
NONCHÉ
Ing. elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Carlo Alberto Controparte_3
Alemagna n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iannicelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e adesivo;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO
DI in persona del legale rappresentante p.t., ing. Controparte_4 CP_5
elettivamente domiciliato in Santomenna (SA), alla via Vico I Umberto I, presso lo
[...]
studio dell'avv. Maria Grazia Di Geronimo, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Palmieri, come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del suo Procuratore, Dott. , in virtù Controparte_6 Controparte_7
dei poteri conferitigli giusto atto del Notaio del 05.03.19 (rep. n. 15522, Persona_1
racc. n.8738), elettivamente domiciliato in Salerno, al corso G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. Romano Ciccone, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Avv. PROVENZA LUIGI;
APPELLATO - CONTUMACE 2 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data
16\4\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni per responsabilità
extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
6\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16\5\2025, il Parte_1
di in Salerno (di seguito, per brevità, solo
[...] Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024 Parte_1
(pubblicata in data 16\4\2024 e notificata il 23\4\2024), con la quale il Tribunale di Salerno così
statuiva: “1) accerta e dichiara, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità dei
convenuti – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_8
, “ di in Salerno – in persona del suo Parte_1 Parte_1
amministratore pro tempore – ed Ing. in relazione ai danni subiti Controparte_3
dall'immobile di proprietà di parte attrice;
2) condanna solidalmente i convenuti CP_8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, “
[...] [...]
Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore Parte_1
– ed Ing. al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, Controparte_3
oltre Iva, per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento
del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme,
interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo,
3) condanna solidalmente i convenuti – in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore –, “Condominio Ex Incis” di Via Carlo Alberto Alemagna n. 2 in
Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore – ed Ing. al Controparte_3
3 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei
danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
4)
rigetta la domanda di manleva formulata dalla – in persona del suo Controparte_8
legale rappresentante pro tempore – in favore della;
5) pone a definitivo Controparte_6
carico dei convenuti – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_8
tempore –, “ Salerno – in persona Parte_1
del suo amministratore pro tempore – ed Ing. , in solido fra loro, le spese Controparte_3
delle due ctu espletate nel corso del presente giudizio con conseguente obbligo di rimborso nei
confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate ai consulenti;
6)
pone a definitivo carico dei convenuti – in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore –, “ Parte_1
Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore – ed Ing. , in Controparte_3
solido fra loro, l'importo di € 1.559,40 corrisposto da parte attrice al Ctu Ing. Persona_2
in sede di ATP, con conseguente obbligo di rimborso;
7) condanna i convenuti
[...] [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, “ Controparte_8 [...]
Salerno – in persona del suo amministratore Parte_1
pro tempore – ed Ing. , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte Controparte_3
attrice, delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione;
8) condanna i
convenuti – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_8
, “ in Salerno – in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore – ed Ing. , in solido fra loro, al pagamento Controparte_3
delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 5.222,50, di
cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cap, rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) condanna la convenuta CP_8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese
[...]
di giudizio in favore del convenuto Avv. GI NZ che liquida complessivamente in € 4 5.207,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre IVA,
Cap, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore
del procuratore costituito antistatario Avv. Giuseppe Celia;
10) condanna la convenuta
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento Controparte_8
delle spese di giudizio in favore della convenuta – in persona del suo Controparte_6
legale rappresentante pro tempore – che liquida complessivamente in € 3.129,00, di cui €
130,00 per esborsi ed € 2.999,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cap, rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%”.
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo nella Pt_3 Controparte_1
sua qualità di procuratore speciale di rappresentava che quest'ultima Controparte_2
era proprietaria di un appartamento nel di Salerno (scala C, piano Parte_1
quarto), interessato dal mese di giugno 2011 da lavori straordinari di manutenzione effettuati dall'impresa sotto la direzione dell'ing. Controparte_9 CP_10
; che, con l'inizio dei lavori sulla verticale della scala C, nel settembre del 2013 si
[...]
constatava il verificarsi di consistenti infiltrazioni in una camera da letto dell'appartamento e la rottura in due punti del piano di marmo di calpestio di un balcone;
che tali inconvenienti erano tempestivamente e ripetutamente denunciati sia alla ditta esecutrice dei lavori, sia alla direzione dei lavori sia all'amministratore p.t. del , prima verbalmente e, poi, a mezzo Parte_1
raccomandata a.r. del 27\1\2014, 14\4\2014, 19\12\2014; che in data 28\3\2015 la parte attrice trasmetteva un'ulteriore raccomandata a.r., rimasta priva di riscontro, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che nel giugno 2015, con la fine dei lavori sulla verticale della scala C, cessavano le infiltrazioni, ma non venivano riparati i danni;
che, di conseguenza, in data 9\10\2015 l'attrice depositava presso il Tribunale di Salerno ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 8290/2015 RG), ma tuttavia il CTU nominato, ing.
, concludeva la sua relazione affermando di non essere stata in grado di Persona_2
individuare le cause della rottura del piano di marmo e del fenomeno infiltrativo, anche per 5 l'impossibilità di escludere origini diverse, non essendo stato consentito l'accesso al piano superiore da parte del proprietario avv. PROVENZA GI;
che in data 31\1\2017 l'attrice presentava istanza di mediazione all'Organismo Mediaforense sede di Salerno, ma nessuna delle parti invitate ( ing. e Controparte_9 Controparte_3
partecipava all'incontro dell'1\3\2017; che, a fronte dell'oggettivo Parte_1
accertamento degli eventi lamentati, vantava il diritto al risarcimento del danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificato in € 8.418,88, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'impossibilità di utilizzare la camera in questione,
nonché per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità.
Pertanto, l'attrice conveniva in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, CP_9
il direttore dei lavori, ing. e il
[...] Controparte_3 Parte_1
, nonché il proprietario dell'appartamento sovrastante, avv. GI PROVENZA, per veder
[...]
accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni patiti con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati, fino alla proposizione della domanda, in complessivi €
20.298,88, oltre ad una somma aggiuntiva, da liquidarsi in via equitativa, per i danni alla salute.
Il tutto con vittoria di spese, nonché condanna dei convenuti Controparte_9
ing. e alla refusione anche delle spese Controparte_3 Parte_1
sostenute per il procedimento di mediazione e di ATP.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la CP_9
contestando quanto ex adverso dedotto, affermando l'esecuzione a regola
[...]
d'arte dei lavori e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedendo di chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la con la quale Controparte_11
aveva stipulato la polizza n. 40013293000006 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.
Si costituiva, altresì, l'ing. eccependo in via preliminare la carenza di Controparte_3
legittimazione attiva dell'attrice, in quanto non ancora proprietaria dell'intero appartamento al 6 verificarsi degli eventi dannosi, e passiva dello stesso, poiché la direzione dei lavori era stata seguita da altro professionista incaricato dal nonché contestando Parte_1
an e quantum debeatur.
Si costituiva anche il eccependo in via preliminare la carenza di Parte_1
legittimazione attiva dell'attrice e passiva dello stesso, addebitando la responsabilità per i danni lamentati all'impresa esecutrice dei lavori e/o al proprietario dell'immobile sovrastante,
contestando in ogni caso la quantificazione dei danni.
Da ultimo, si costituiva l'avv. PROVENZA GI, deducendo preliminarmente l'incompetenza della sezione di Eboli cui la causa era stata erroneamente assegnata, instando per la riassegnazione dinanzi al Tribunale di Salerno – Sede Centrale, eccependo poi l'improcedibilità
dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice
(proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni.
Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della attesa la Controparte_6
costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta Controparte_9
[...
rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di Salerno, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante
causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr.
ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. Per_3
, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ).
[...] Persona_4
A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in autonomo giudizio la Controparte_9 [...]
deducendo di avere stipulato con la compagnia un contratto di Controparte_6
assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro;
di essere stata 7 citata in giudizio da per il risarcimento dei danni asseritamente subiti Controparte_2
in seguito ai lavori di ristrutturazione appaltati dal di avere invano Parte_1
diffidato la società assicuratrice a costituirsi nel relativo giudizio in propria difesa. Pertanto,
chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere manlevata dall'assicuratrice, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala
gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la
[...]
escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni Controparte_6
attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della CP_12
[...]
Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti CP_8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, “
[...] Parte_1
di in Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore Parte_1
– ed Ing. in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte Controparte_3
attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della
somma di € 3.353,00, oltre Iva, per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed €
3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su
entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino
all'effettivo soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla
domanda sino all'effettivo soddisfo”. In relazione al giudizio riunito, il Tribunale rigettava “la
domanda di manleva formulata dalla – in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore – in favore della ”. Controparte_6
8 In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto PROVENZA GI, avendo parte attrice provveduto (cfr. pec del 20\10\2017) a trasmettergli invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'immobile in questione ed escludendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento.
Nel merito, il Tribunale evidenziava come sia l'ATP che entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio davano atto che l'immobile di proprietà era stato interessato da CP_2
infiltrazioni di acqua piovana, localizzate esclusivamente in una stanza sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto prossima alle stesse. In ordine alla causa di queste, il Tribunale
escludeva la responsabilità di PROVENZA GI, atteso che i lavori eseguiti nella proprietà di quest'ultimo era successivi rispetto al verificarsi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Riteneva, quindi, condivisibile la conclusione raggiunta dall'ultimo CTU che collegava le infiltrazioni alla mancata regimentazione delle acque piovane da parte della
[...]
ell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dei corpi Controparte_9
C e D del Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità del Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'ing. in Parte_1 Controparte_3
quanto soggetto preposto alla sorveglianza delle opere e tenuto a verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.
Di conseguenza, il Tribunale condannava in solido la il Controparte_9
e l'ing. al risarcimento dei danni cagionati Parte_1 Controparte_3
all'attrice, quantificati dal CTU in € 3.353,00 (oltre Iva) per le opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per il risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile per il periodo di 18 mesi, decorrente dal febbraio 2014 sino al luglio 2015. 9 Inoltre, il giudice di prime cure, da un lato, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure formulata dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
dall'altro, riteneva infondata la domanda di risarcimento delle lesioni alle lastre in marmo del balcone, non risultando provata la riconducibilità delle stesse alle opere eseguite dalla Controparte_9
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla CP_9
nei confronti della ritenendo non coperti dalla
[...] Controparte_6
polizza i danni riconducibili ad errori nell'esecuzione dell'opera.
Avverso la sopramenzionata sentenza, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, proponeva appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di divenuta proprietaria dell'immobile successivamente agli Controparte_2
eventi infiltrativi ed al verificarsi dei danni oggetto del giudizio. Sul punto, l'appellante richiamava la pronuncia n. 2591\2016 delle Sezioni Unite secondo cui “il diritto al
risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto
di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione,
ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del
bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne
consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha
carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai
sensi dell'art. 1260 c.c.”;
2) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel merito riconoscendo la responsabilità del ex art. 2051 c.c., anche se, a detta dell'appellante, il non Parte_1 Parte_1
potesse essere ritenuto responsabile dell'erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò 10 derivati. Aggiungeva l'appellante, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo, come rilevato dal CTU ing. , poteva integrante gli Persona_4
estremi del “caso fortuito”, pacificamente considerato esimente dell'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto;
3) il Tribunale, poi, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi operata dall'ultimo CTU, per importi di gran lunga superiori rispetto a quanto riconosciuto in corso di ATP e nella prima CTU. Inoltre, per l'appellante, il riconoscimento di un risarcimento per una somma molto inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio avrebbe dovuto comportare, a parere dell'appellante, una compensazione totale o parziale delle spese di lite;
4) il Tribunale avrebbe anche errato nella liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, dovendosi escludere il perdurare dell'indisponibilità per il periodo di 18
mesi intercorso dal febbraio 2014 al luglio 2015, sia perché era Controparte_2
divenuta proprietaria dell'immobile solo nel dicembre 2014, sia perché le infiltrazioni era cessate molto prima della fine dei lavori;
5) il Tribunale avrebbe, inoltre, in maniera del tutto apodittica, in assenza di specifica domanda, riconosciuto un ulteriore danno di natura non patrimoniale, liquidandolo in via equitativa per € 2.000,00. A parere dell'appellante, tale voce di danno rappresentava un'evidente duplicazione del danno da indisponibilità del vano, già erroneamente liquidato pur in assenza di alcuna dimostrazione probatoria e sulla base di un grossolano errore di calcolo (per determinare il canone locativo, il CTU aveva moltiplicato il valore monetario per mq 31,12 e non per l'effettiva superficie calpestabile della camera di mq 23,35).
Quindi, il così concludeva: “a) In via preliminare, sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione della sussistenza dei presupposti 11 previsti dalla legge per l'adozione di tale provvedimento cautelare, per le motivazioni che
seguono; b) Nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare ovvero annullare
integralmente ovvero, in subordine, parzialmente, per quanto di ragione del Parte_1
appellante, la impugnata sentenza nr. 2040/2024 del Tribunale di Salerno – G.O.P. Dott.ssa
Ornella Mannino del 06.04.2024, pubblicata il 16.04.2024 e notificata il 22.04.2024; c) Per
l'effetto, rigettare in tutto o in parte, per quanto di ragione dell'appellante , la Parte_1
domanda di risarcimento danni proposta dalla SI.ra attraverso il suo Controparte_2
procuratore speciale, SI. , in quanto infondata in fatto come in diritto e per Controparte_1
effetto della dedotta carenza di legittimazione attiva della SI.ra . In subordine rigettare CP_2
la domanda nei confronti del per assenza di responsabilità diretta di quest'ultimo Parte_1
ovvero in ogni caso in virtù della evidente ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e\o fatto del
terzo; d) In subordine, in caso di ulteriore riconoscimento di responsabilità in capo
all'appellante, ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali in ragione delle
contraddittorie risultanze della varie CC.TT.UU svolte in corso di causa, rigettando in ogni
caso le domande di risarcimento del danno da ridotta disponibilità dell'immobile e di
risarcimento del danno non patrimoniale, indebitamente riconosciute all'attrice nella sentenza
appellata, per le ragioni di cui in premessa;
e) Con vittoria delle spese e competenze del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, Cnpa ed Iva come per legge e se
dovute; f) Ancora in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame relativo
alla condanna solidale al risarcimento del danno, accogliere l'appello e per l'effetto
riconoscere la parziale soccombenza dell'attrice, riformando la sentenza appellata in ordine
al regime delle spese e disponendo la compensazione totale e\o parziale delle stesse tra le
parti”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'ing. Controparte_3
proponendo appello incidentale e adesivo, con il quale faceva propri tutti i sovraesposti motivi di appello del e ribadiva le ragioni in forza delle quali doveva Parte_1
12 escludersi ogni sua responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati (essendo privo di potere di ingerenza poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e,
quindi, successivamente al loro svolgimento;
non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo;
ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso).
Quindi, l'ing. formulava le seguenti richieste: “- in via preliminare accogliere CP_3
la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “ sospendendo la Parte_1
provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data
16.04.2024 resa dal Tribunale di Salerno anche per i motivi di cui al punto 8 della presente
memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data 16.04.2024 del
Tribunale di Salerno accogliere l'appello proposto da Parte_4
di Salerno unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto
[...]
tempestivamente dall'ing. con il presente atto, per i motivi contenuti nelle Controparte_3
predette impugnazioni, e per l'effetto, Voglia così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^
CTU espletata dall'ing. in quanto in quanto palesemente errata ed in netto Persona_4
contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. , con conseguente utilizzo Per_5
ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore
rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate;
- nel merito
rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra Controparte_2
nei confronti di per inammissibilità, improcedibilità, carenza di Controparte_3
legittimazione attiva e di titolarità attiva, passiva, di presupposto, di prova, assenza di
responsabilità professionale, concorso del fatto colposo del creditore ex art.1227 cc e perché,
nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto;
condannare parte soccombente al
13 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva, altresì, la proponendo appello incidentale Controparte_9
avverso la sentenza qui gravata, previa istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile delle infiltrazioni la
[...]
atteso che l'accertata repentinità e violenza delle Controparte_9
infiltrazioni, tra l'altro verificatesi in un lasso temporale ridotto, non consentiva di attribuire all'impresa alcuna responsabilità, che nulla avrebbe potuto fare per scongiurare l'accaduto. Inoltre, il CTU non avrebbe accertato lo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori, né avrebbe operato alcuna indagine strumentale utile per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del PROVENZA);
2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia motivazione circa la quantificazione del danno materiale, accogliendo acriticamente il computo operato dall'ultimo CTU, di molto superiore rispetto al calcolo iniziale del primo CTU in sede di ATP;
3) il Tribunale avrebbe anche errato nel riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e l'ulteriore danno non patrimoniale, nonostante fosse risultata indimostrata la dedotta indisponibilità della parte di fabbricato asseritamente inutilizzato ed inutilizzabile, così come la durata della sua indisponibilità;
4) il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di manleva nei confronti della non rilevando che la polizza n. 40013293000006, con Controparte_6
Cont riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente che “
si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
14 a terzi …”, escludendo così, tramite l'uso dell'avverbio “involontariamente”, solo i danni conseguenza di fatti dolosi della impresa;
5) da ultimo, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da PROVENZA GI solo la pur a Controparte_9
fronte dell'accertata responsabilità in solido dell'appaltatrice unitamente al e all'ing. A detta dell'appellante, Parte_1 Controparte_3
inoltre, nel caso di specie vi erano plurime ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite: in primis, il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227
c.c. (il fenomeno infiltrativo era da ascriversi all'avanzato stato di degrado delle parti comuni a causa di una non costante manutenzione ordinaria da parte del e Parte_1
alla mancata adozione da parte del convenuto PROVENZA di tutti quegli interventi periodici atti ad evitare il deterioramento delle parti costitutive della copertura della veranda) e l'accoglimento della domanda limitatamente ad alcune voci di danno e per una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto.
Quindi, la ditta appaltatrice, appellante in via incidentale, così concludeva: “1. In accoglimento
del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che
l'impresa esecutrice dei lavori ha correttamente adempiuto la propria obbligazione con
riferimento ai lavori eseguiti al fabbricato ex e che nulla deve al sig. , Pt_1 Controparte_1
nella qualità, a titolo di risarcimento danni materiali e non patrimoniali, né ad alcun altro
titolo; 2. in subordine, riconoscere la responsabilità del creditore nella causazione dei
lamentati danni ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre percentualmente la somma dovuta a
titolo di risarcimento e, correlativamente, l'importo delle spese legali;
3. ritenere non dovuto
e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali, per le causali di cui
innanzi; 4. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento del danno non
patrimoniale e da indisponibilità dei locali, per quanto innanzi sostenuto;
5. manlevare la
[...]
da ogni pretesa vantata dal sig. , nella qualità, sia a Controparte_9 Controparte_1
15 titolo di sorte che di spese processuali, ponendole a carico della quale Controparte_13
impresa contrattualmente tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti da terzi in occasione
dei lavori al condominio 6. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado Pt_1
con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
presente grado di giudizio;
7. ritenere non dovute le spese poste a carico della CP_9
ed in favore di NZ GI e condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto
[...]
corrisposto, oltre interessi legali;
in subordine porre le spese di lite in favore del sig. NZ
GI in solido a carico di tutti i convenuti, con condanna del NZ a restituire alla
[...]
le quote spettanti agli altri obbligati in solido”. Controparte_9
Si costituivano, con atti separati, nella sua qualità di procuratore speciale Controparte_1
di e la eccependo l'inammissibilità degli Controparte_2 Controparte_6
appelli, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza.
Rimaneva, di contro, contumace PROVENZA GI.
Quindi, rigettate le istanze di sospensiva proposte dall'ing. dal Controparte_3
e della (cfr. ordinanze Parte_1 Controparte_9
dell'8\8\2024 e del 9\10\2024), la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 6\11\2025.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 10\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli siano in parte fondati e vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata sia dal che dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, CP_2
16 in quanto tutte le impugnazioni, sia l'appello principale che gli appelli proposti in via incidentale, risultano costruite in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012
n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello e delle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma. 17 B. Sulla legittimazione attiva di parte attrice.
Con il primo motivo d'appello, il e l'ing. Parte_1 Controparte_3
lamentavano la carenza di legittimazione attiva di essendo divenuta Controparte_2
proprietaria dell'intero immobile solo nel dicembre 2014, ovvero dopo il verificarsi degli eventi dannosi denunciati.
La censura è priva di pregio.
Secondo giurisprudenza unanime, “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene
immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata
è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione
del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della
proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla
legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale
e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (cfr.
Cass., Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024).
Inoltre, “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto
materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio,
indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e
cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (cfr. Cass. n. 5421 del 28/04/2000).
Questi stessi principi sono condivisi dalla pronuncia n. 2591\2016 delle Sezioni Unite,
richiamata dal nell'appello, laddove chiarisce che “il diritto al Parte_1
risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di
proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha
natura personale”.
Ebbene, in corso di causa, parte attrice ha offerto plurimi elementi su cui fondare il suo diritto al risarcimento, provando i riflessi negativi degli eventi occorsi sul suo patrimonio e sulla sua persona. 18 In dettaglio, risultava documentato che era residente nell'immobile in Controparte_2
questione dal 21\6\1982 (cfr. certificato storico di residenza, produzione I grado parte attrice);
ne era l'unica detentrice fin dal 2012, ossia dalla morte della madre;
quando si manifestarono le infiltrazioni per la prima volta nel 2013, era comproprietaria dell'immobile insieme ai fratelli,
i quali tuttavia risiedevano altrove (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame di
[...]
; ne diveniva proprietaria esclusiva nel mese di dicembre 2014, allorquando le Per_6
infiltrazioni erano ancora in atto (cfr. atto di proprietà del 6/12/20214 per notar , Persona_7
produzione I grado parte attrice).
Può, quindi, concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a
[...]
in relazione ai danni all'immobile. CP_2
C. Sulla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.
Con il primo motivo d'appello incidentale, la i doleva della Controparte_9
conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure circa la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori rispetto alla verificazione delle infiltrazioni.
A detta dell'appellante, infatti, non poteva attribuirsi all'impresa alcuna responsabilità, attesa la repentinità e violenza del fenomeno infiltrativo con conseguente impossibilità di attività
impeditiva dell'accaduto. Inoltre, l'appellante censurava la relazione dell'ultimo CTU, ing.
, perché priva di accertamenti sullo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori e di Persona_4
indagini strumentali utili per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del PROVENZA).
Il motivo non è fondato.
È pacifico che “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in
tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o
discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in
particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una
adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene 19 di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente
esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. n. 3787 del 15/03/2001).
Orbene, come riportato nello svolgimento del processo, nell'istruttoria del giudizio di merito di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio ulteriori rispetto a quella già
eseguita in sede di ATP. Le valutazioni dell'ultima relazione (redatta dall'ing. Persona_4
all'esito di un ampio confronto con le tesi esposte nelle precedenti relazioni e con le osservazioni di tutti i consulenti tecnici di parte) venivano condivise dal Giudice di prime cure.
In estrema sintesi, il CTU individuava la causa delle infiltrazioni nella cattiva regimentazione delle acque piovane, con la precisazione che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
non ricollegava l'accaduto a un unico evento piovoso, ma a plurime precipitazioni di grossa intensità verificatesi nel periodo. Il tecnico attribuiva, quindi, la verificazione delle infiltrazioni ai lavori dell'impresa di rifacimento della facciata del fabbricato sia per la corrispondenza temporale tra inizio dei lavori e comparsa delle macchie di umidità, nonché tra ultimazione dei lavori e cessazione dell'espansione del fenomeno, sia per la loro localizzazione all'interno dell'immobile sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto in prossimità di tali pareti esterne di un'unica camera.
Peraltro, il CTU espressamente escludeva le dedotte cause alternative: i lavori al piano superiore, in proprietà PROVENZA, venivano realizzati in un periodo successivo rispetto alla verificazione delle infiltrazioni;
il resto dell'immobile risultava in buono stato nonostante la complessiva vetustà del complesso CP_14
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di condividere l'accertamento di responsabilità nella causazione dei danni operata dal CTU, ing. , confermando sul Persona_4
punto la valutazione del giudice di rime cure.
D. Sulla responsabilità solidale del e del direttore dei lavori. Parte_1
Con il secondo motivo d'appello, il sosteneva di non poter essere Parte_1
ritenuto responsabile della erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque 20 piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento
“violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva,
inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo effettuato dal CTU ing. poteva integrante gli estremi del “caso fortuito” pacificamente Persona_4
considerato esimente della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto.
Il motivo è infondato.
Condivide questa Corte la decisione del primo grado che ha riconosciuto la responsabilità dei danni in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
È noto, infatti, che “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad
alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di
proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili
anche al concorso del fatto di un terzo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020) in quanto
“la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il
danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove
consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa
medesima.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022).
In particolare, “in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria
inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato
dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli,
quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri
conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo
stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni
stabiliti dal contratto e a regola d'arte” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025). 21 Inoltre, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere
di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla
stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che
provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non
automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti
del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante
il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei
lavori)” (cfr. Cass. n. 7553 del 17/03/2021; in senso conforme, Cass. n. 20619 del 30/09/2014:
“nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di
pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è
esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode
ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad
un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso
di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la
responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo"
nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo
stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori
commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma
incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”).
Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051
c.c. il , ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno Parte_1
provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito.
Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli 22 accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra . I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e ciò CP_2
senza che possa dirsi tale attività eccezionale o imprevedibile (essendo la rimozione della preesistente struttura un passaggio necessario in ogni opera di rifacimento della facciata, di conseguenza era doveroso adottare tecniche tali da evitare fenomeni infiltrativi durante l'esecuzione dei lavori).
Si aggiunga, inoltre, che le infiltrazioni non erano dipese da un unico evento piovoso, ma si erano espanse a seguito di plurime forti precipitazioni, come denunciato più volte dalla sig.ra al rimasto inerte a tutte le sollecitazioni. CP_2 Parte_1
Pertanto, si ritiene responsabile per i danni patiti dalla sig.ra anche il CP_2 Parte_1
per aver omesso di vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori.
[...]
Parimenti, si ritiene responsabile il direttore dei lavori.
Invero, l'ing. nel fare proprio il motivo d'appello del Controparte_3 Parte_1
, esponeva le ragioni atte ad escludere la propria responsabilità: essendo privo di
[...]
potere di ingerenza, poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e,
quindi, successivamente al loro svolgimento;
non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo;
ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso.
Nessuna di queste ragioni, però, risulta condivisibile.
In primo luogo, come sopra ricordato, le infiltrazioni non erano conseguenza di un solo evento meteorologico, ma era state causate dalle precipitazioni verificatesi dal settembre 2013
all'inizio del 2014.
Inoltre, è priva di pregio la considerazione sull'assenza di potere di ingerenza in quanto,
secondo giurisprudenza unanime, “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di 23 controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo
attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che
queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere
medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023). Si ritiene, infatti, che “nelle obbligazioni del direttore dei
lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera
al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in
responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al
riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire
al committente” (Cass. Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
Di conseguenza, non assume rilievo la circostanza che le disposizioni da cui conseguiva la cattiva regimentazione delle acque piovane non fossero state impartire dal direttore dei lavori.
Anzi, l'ing. va ritenuto responsabile proprio perché sarebbe dovuto intervenire CP_3
per evitare modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata causative dell'evento.
Deve, pertanto, confermarsi la solidale responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, in uno al , per i danni provocati alla sig.ra . Parte_1 CP_2
E. Sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi.
Un motivo comune a tutte le parti appellanti (terzo motivo di appello proposto dal e dall'ing. secondo motivo d'appello Parte_1 Controparte_3
proposto da riguardava la liquidazione del danno materiale Controparte_9
per il ripristino dello stato dei luoghi. A detta degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno,
calcolata dal CTU in misura superiore rispetto a quanto prospettato dal consulente in sede di
ATP.
La censura non merita seguito. 24 Sul punto, giova premettere che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce
"per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione
di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni
contenute nella relativa relazione” (cfr. Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure condivideva la quantificazione del CTU, il quale aveva indicato puntualmente le opere necessarie all'eliminazione dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi, riportato il computo metrico di dette opere con i relativi costi secondo il
Prezzario LL.PP. della Regione Campania anno 2022, specificato la maggiorazione del 10% dei prezzi unitari (dovuta alle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni in caso di ristrutturazioni rispetto al caso di nuove costruzioni) e spiegato le ragioni per cui riteneva non opportuno il ripristino in economia (cfr. relazione CTU ing. , pagg. 24 - 25). Persona_4
Inoltre, le opere necessarie per il ripristino dello stato luoghi individuate dai due consulenti risultavano sovrapponibili, trovando giustificazione il maggior importo nelle variazioni del prezzario nel corso del tempo (cfr. allegato n. 5 CTU in sede di ATP, prezzario anno 2015;
allegato n. 8 CTU ing. , prezzario anno 2022). Persona_4
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la valutazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi.
F. Sulla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile.
Con un ulteriore motivo comune a tutte le parti appellanti (quarto motivo di appello proposto dal e dall'ing. terzo motivo d'appello Parte_1 Controparte_3
proposto da , si censurava la sentenza gravata nella parte in Controparte_9
cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile. A
detta degli appellanti, non era stato dimostrato il mancato godimento e la sua durata di ben 18
mesi, del tutto inconciliabile con la brevissima durata del fenomeno infiltrativo accertato.
Inoltre, con il quinto motivo il e l'ing. Parte_1 Controparte_3
25 contestavano la quantificazione del danno del CTU, ottenuta moltiplicando il valore di locazione €/mq*mese per una superficie superiore rispetto a quella effettiva (mq 31,12 in luogo di mq 23,35).
Le doglianze sono infondate.
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è
richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento
che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del
contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. … la perdita subita attiene al
godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, …
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il
convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di
godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel
rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In
presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico
godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto
che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante
presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato
dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di
godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.
civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del
godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio
del canone il valore del godimento della cosa” (S.U. n. 33645 del 15/11/2022).
26 Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 2610 del 03/02/2025).
Nel caso che ci occupa, non solo aveva allegato il danno e offerto un Controparte_2
principio di prova mediante la prova orale (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame testimoniale di , ma anche il CTU ing. ne aveva dedotto la Persona_6 Persona_4
sussistenza dalla presenza di muffa nella camera (causata dalle infiltrazioni) che ne rendeva impossibile l'utilizzo.
Inoltre, questa Corte condivide la quantificazione del danno operata dal CTU ing. Persona_4
e fatta propria dal Giudice di prime cure sia con riguardo al periodo di durata dell'indisponibilità
sia con riguardo alla superficie posta alla base del calcolo del valore locativo di mercato della camera.
Invero, 18 mesi risulta essere il periodo intercorrente dalla denuncia dell'evento dannoso, nel gennaio 2014, fino al termine dei lavori, nel luglio 2015, potendo la parte solo dopo tale data provvedere anche autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi senza temere ulteriori disagi.
Parimenti, corretto si ritiene il valore €/mq impiegato, atteso che la minor superficie indicata dagli appellanti risultava pari alla sola superficie netta/calpestabile interna, mentre quella utilizzata dal CTU era la superficie lorda/commerciale inclusiva di muri perimetrali e, in parte,
accessori (balconi, cantine) con coefficienti ridotti. Superficie, quest'ultima, che costituisce il parametro utilizzato nelle quotazioni di mercato e nelle stime OMI per determinare il valore locativo dell'immobile e, di conseguenza, per il calcolo del danno da mancato godimento.
Pertanto, si ritiene che vada confermata la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile contenuta nella sentenza qui gravata. 27 G. Sul riconoscimento di una ulteriore voce di danno di natura non patrimoniale.
Un ultimo motivo comune a tutte le parti appellanti (quinto motivo di appello proposto dal e dall'ing. terzo motivo d'appello proposto Parte_1 Controparte_3
da atteneva al riconoscimento da parte del Giudice di prime Controparte_9
cure di un'ulteriore voce di danno, di natura non patrimoniale, liquidato in via equitativa in €
2.000,00. In particolare, gli appellanti lamentavano la mancanza di una specifica domanda, oltre che l'assenza assoluta di prova circa un danno ulteriore rispetto all'indisponibilità
dell'immobile.
Il motivo merita accoglimento.
A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “la liquidazione
equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056
c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova,
incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega
all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8941 del
18/03/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non risultava provato un danno di natura non patrimoniale connesso alle infiltrazioni e alla mancata disponibilità della camera interessata dalle stesse.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità, producendo a sostegno di tale domanda tre certificati medici (cfr. produzione I grado parte attrice).
Tuttavia, tali certificati non accertavano una malattia connessa al fatto illecito denunciato,
potendo infatti essere molteplici le cause della tosse secca sofferta dalla sig.ra CP_2
.
[...]
28 A ciò si aggiunga che, su ammissione della stessa parte, la camera dove erano localizzate le infiltrazioni non veniva utilizzata e la restante parte dell'appartamento (in effetti molto ampia)
era priva di muffa o umidità.
Sulla lamentata lesione alla salute non era stato dedotto null'altro, non era stata neppure oggetto di indagine nelle tre consulenze tecniche.
Pertanto, si ritiene di escludere tale voce di danno di natura non patrimoniale, non essendo stata provata la sua esistenza, né il nesso di causalità con il fatto illecito, con conseguente riforma della sentenza qui gravata nella parte in cui condannava in solido il Controparte_15
l'ing. e la l pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_9
parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni di natura non patrimoniale.
H. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
Con il quarto motivo d'appello incidentale, la si doleva del Controparte_9
mancato accoglimento della richiesta di manleva proposta nei confronti della
[...]
sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile non copriva i danni Controparte_6
riconducibili, non ad eventi accidentali, ma ad errori nell'esecuzione dell'opera.
Il motivo è fondato.
E' pacifico che la polizza n. 40013293000006, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e copertura del fabbricato sito in Salerno, alla , con riferimento Parte_1
alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente, nell'articolo B1 dedicato
Cont all'oggetto della copertura assicurativa, che si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di
quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione
della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto
accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di
esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata
dell'assicurazione”. 29 Si tratta, in verità, di una clausola largamente diffusa nella prassi contrattuale sulla quale la giurisprudenza ha avuto plurime occasioni di pronunciarsi, affermando che “in tema di
assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a
tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei
danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di
escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe
nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai
sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass., Ordinanza n. 23762
del 29/07/2022; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019: “l'assicurazione
della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè
a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa
denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola
eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del
rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di
un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti
accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla
condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”).
Anche nel caso di specie, la clausola in questione, pertanto, va interpretata nel senso di ricomprendere nell'oggetto della polizza i danni, connessi alla realizzazione delle opere, dovuti a colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, intendendosi per “fatto accidentale” un fatto non volontario, con esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. Invero, ogni diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (non sorgendo responsabilità alcuna in ipotesi di caso fortuito).
Di conseguenza, va accolta la richiesta di manleva proposta dalla Controparte_9
[... nei confronti della e imposto alla compagnia assicurativa di Controparte_6
tenere indenne l'assicurata da ogni pagamento connesso alla condanna al risarcimento danni 30 nei confronti di e alla refusione delle spese in favore delle parti non Controparte_2
soccombenti.
I. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Per quel che qui rileva, risulta privo di pregio il terzo motivo d'appello proposto dal e dall'ing. ossia di censura della sentenza Parte_1 Controparte_3
gravata nella parte in cui non aveva disposto la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza dell'attrice che aveva visto accolta la sua domanda di risarcimento per un importo inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto.
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al 31 pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc, ovvero la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza (cfr. S.U. n. 32061 del
31/10/2022). Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, in relazione ai rapporti tra (attrice - odierna appellata), da una Controparte_2
parte, e i convenuti soccombenti ( l'ing. e Parte_1 Controparte_3
la , le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, Controparte_9
gravano sui predetti appellanti in solido e sono liquidate in favore di Controparte_2
in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, così come in dispositivo.
Con riguardo invece alla posizione di PROVENZA GI, in accoglimento del quinto motivo d'appello della la quale lamentava l'erroneità della sentenza Controparte_9
gravata nella parte in cui aveva condannato esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori alla refusione delle spese di lite sostenute da PROVENZA GI, si ritiene che il Parte_1
, l'ing. e la ebbano essere
[...] Controparte_3 Controparte_9
condannati in solido al pagamento in favore di PROVENZA GI delle spese di lite del primo grado, con liquidazione, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo.
Non deve, invece, disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di PROVENZA GI, poiché questi, rimasto contumace e non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c.,
ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha 32 dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo
diritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869).
Da ultimo, per quanto concerne il rapporto tra la e la Controparte_9 [...]
l'accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della richiesta di Controparte_6
manleva comporta la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alle spese di lite.
In particolare, alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado,
in ragione del principio di causalità, gravano sull'appellata e sono Controparte_6
liquidate in favore dell'appellante incidentale in rapporto allo Controparte_9
scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, con aumento del 30 %, da un lato, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati, ma con pari riduzione del 30 %, dall'altro, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così
come in dispositivo.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello principale del l'appello incidentale adesivo dell'ing. Parte_1 Controparte_3
e l'appello incidentale della adano in parte accolti (in ragione Controparte_9
del quinto motivo d'appello proposto dal e fatto proprio dall'ing. Parte_1
e del quarto e quinto motivo d'appello proposto dalla Controparte_3 CP_9
e, per l'effetto, vada riformata la sentenza impugnata con riferimento ai
[...]
seguenti capi della decisione:
- capo n. 3 relativo alla condanna in solido del Parte_1
dell'ing. e della l pagamento Controparte_3 Controparte_9
in favore di della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento Controparte_2
dei danni non patrimoniali (non essendo stata raggiunta la prova di tale ulteriore voce di danno e del nesso di causalità in relazione al fatto illecito lamentato);
33 - capo n. 4 relativo alla domanda di manleva formulata dalla CP_9
ei confronti della (dovendosi accogliere
[...] Controparte_6
la richiesta attesa l'estensione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità
civile verso terzi anche ai fatti colposi connessi all'esecuzioni dei lavori);
- capi nn. 8 - 9 e 10 relativi alla refusione delle spese processuali di primo grado
(stante la parziale riforma della sentenza gravata).
Di contro, sono confermati i seguenti capi della sentenza di primo grado:
- capo n. 1 concernente l'accertamento della responsabilità del Parte_1
, dell'ing. e della n
[...] Controparte_3 Controparte_9
relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di Controparte_2
- capo n. 2 con la condanna in solido del dell'ing. Parte_1
e della l pagamento in favore Controparte_3 Controparte_9
di della somma di € 3.353,00, oltre IVA, per opere occorrenti Controparte_2
al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo soddisfo;
- capi n. 5 e 6 che pongono a carico del dell'ing. Parte_1
e della e spese delle due CTU Controparte_3 Controparte_9
espletate nel corso del giudizio e della CTU in sede di ATP;
- capo n. 7 relativo alla condanna del dell'ing. Parte_1
e della lla rifusione in favore Controparte_3 Controparte_9
di delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di Controparte_2
mediazione.
Ogni altra questione resta assorbita.
P.Q.M.
34 La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da (principale), ing. e Parte_1 Controparte_3 [...]
(incidentali) nei confronti di quale Controparte_9 Controparte_1
procuratore speciale di PROVENZA GI e Controparte_2 Controparte_6
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentali e, per l'effetto, in
RIFORMA della sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal
Tribunale di Salerno,
- RIGETTA la domanda di di risarcimento limitatamente alla Controparte_2
voce di danno di natura non patrimoniale (danno alla salute);
- ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla ei Controparte_9
confronti della Controparte_6
2. NA gli appellanti , ing. e Parte_1 Pt_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore dell'appellata Controparte_9 CP_2
delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 145,50 per esborsi e €
[...]
2.500,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. NA gli appellanti ing. e Parte_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore dell'appellata Controparte_9 CP_2
delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 2.000,00 per competenze
[...]
professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. NA gli appellanti ing. e Parte_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore dell'appellato PROVENZA GI Controparte_9
delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 130,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Celia per dichiarato anticipo;
35 5. dispone con riguardo alle spese processuali di secondo grado di PROVENZA CP_16
GI, rimasto contumace;
6. NA l'appellata, a tenere indenne l'appellante, Controparte_6 [...]
da tutte le spese che quest'ultimo è tenuto a pagare nei Controparte_9
confronti delle controparti in forze delle statuizioni di cui ai capi precedenti;
7. NA l'appellata, al pagamento in favore Controparte_6
dell'appellante, delle spese processuali di primo grado, Controparte_9
che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge;
8. NA l'appellata, al pagamento in favore Controparte_6
dell'appellante, delle spese processuali di secondo grado, Controparte_9
che liquida in € 382,50 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 558/2024 RG, vertente
TRA
Salerno, in persona Parte_1
dell'Amministratore p.t., dott. , elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Marino Parte_2
Paglia n. 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Elefante, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
nella sua qualità di procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Silvio Baratta n. 10, presso lo studio dell'avv.
1 MA NC, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
NONCHÉ
Ing. elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Carlo Alberto Controparte_3
Alemagna n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iannicelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e adesivo;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO
DI in persona del legale rappresentante p.t., ing. Controparte_4 CP_5
elettivamente domiciliato in Santomenna (SA), alla via Vico I Umberto I, presso lo
[...]
studio dell'avv. Maria Grazia Di Geronimo, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Palmieri, come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del suo Procuratore, Dott. , in virtù Controparte_6 Controparte_7
dei poteri conferitigli giusto atto del Notaio del 05.03.19 (rep. n. 15522, Persona_1
racc. n.8738), elettivamente domiciliato in Salerno, al corso G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. Romano Ciccone, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Avv. PROVENZA LUIGI;
APPELLATO - CONTUMACE 2 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data
16\4\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni per responsabilità
extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
6\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16\5\2025, il Parte_1
di in Salerno (di seguito, per brevità, solo
[...] Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024 Parte_1
(pubblicata in data 16\4\2024 e notificata il 23\4\2024), con la quale il Tribunale di Salerno così
statuiva: “1) accerta e dichiara, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità dei
convenuti – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_8
, “ di in Salerno – in persona del suo Parte_1 Parte_1
amministratore pro tempore – ed Ing. in relazione ai danni subiti Controparte_3
dall'immobile di proprietà di parte attrice;
2) condanna solidalmente i convenuti CP_8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, “
[...] [...]
Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore Parte_1
– ed Ing. al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, Controparte_3
oltre Iva, per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento
del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme,
interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo,
3) condanna solidalmente i convenuti – in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore –, “Condominio Ex Incis” di Via Carlo Alberto Alemagna n. 2 in
Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore – ed Ing. al Controparte_3
3 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei
danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
4)
rigetta la domanda di manleva formulata dalla – in persona del suo Controparte_8
legale rappresentante pro tempore – in favore della;
5) pone a definitivo Controparte_6
carico dei convenuti – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_8
tempore –, “ Salerno – in persona Parte_1
del suo amministratore pro tempore – ed Ing. , in solido fra loro, le spese Controparte_3
delle due ctu espletate nel corso del presente giudizio con conseguente obbligo di rimborso nei
confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate ai consulenti;
6)
pone a definitivo carico dei convenuti – in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore –, “ Parte_1
Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore – ed Ing. , in Controparte_3
solido fra loro, l'importo di € 1.559,40 corrisposto da parte attrice al Ctu Ing. Persona_2
in sede di ATP, con conseguente obbligo di rimborso;
7) condanna i convenuti
[...] [...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, “ Controparte_8 [...]
Salerno – in persona del suo amministratore Parte_1
pro tempore – ed Ing. , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte Controparte_3
attrice, delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione;
8) condanna i
convenuti – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_8
, “ in Salerno – in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore – ed Ing. , in solido fra loro, al pagamento Controparte_3
delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 5.222,50, di
cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cap, rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) condanna la convenuta CP_8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese
[...]
di giudizio in favore del convenuto Avv. GI NZ che liquida complessivamente in € 4 5.207,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre IVA,
Cap, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore
del procuratore costituito antistatario Avv. Giuseppe Celia;
10) condanna la convenuta
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento Controparte_8
delle spese di giudizio in favore della convenuta – in persona del suo Controparte_6
legale rappresentante pro tempore – che liquida complessivamente in € 3.129,00, di cui €
130,00 per esborsi ed € 2.999,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cap, rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%”.
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo nella Pt_3 Controparte_1
sua qualità di procuratore speciale di rappresentava che quest'ultima Controparte_2
era proprietaria di un appartamento nel di Salerno (scala C, piano Parte_1
quarto), interessato dal mese di giugno 2011 da lavori straordinari di manutenzione effettuati dall'impresa sotto la direzione dell'ing. Controparte_9 CP_10
; che, con l'inizio dei lavori sulla verticale della scala C, nel settembre del 2013 si
[...]
constatava il verificarsi di consistenti infiltrazioni in una camera da letto dell'appartamento e la rottura in due punti del piano di marmo di calpestio di un balcone;
che tali inconvenienti erano tempestivamente e ripetutamente denunciati sia alla ditta esecutrice dei lavori, sia alla direzione dei lavori sia all'amministratore p.t. del , prima verbalmente e, poi, a mezzo Parte_1
raccomandata a.r. del 27\1\2014, 14\4\2014, 19\12\2014; che in data 28\3\2015 la parte attrice trasmetteva un'ulteriore raccomandata a.r., rimasta priva di riscontro, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
che nel giugno 2015, con la fine dei lavori sulla verticale della scala C, cessavano le infiltrazioni, ma non venivano riparati i danni;
che, di conseguenza, in data 9\10\2015 l'attrice depositava presso il Tribunale di Salerno ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 8290/2015 RG), ma tuttavia il CTU nominato, ing.
, concludeva la sua relazione affermando di non essere stata in grado di Persona_2
individuare le cause della rottura del piano di marmo e del fenomeno infiltrativo, anche per 5 l'impossibilità di escludere origini diverse, non essendo stato consentito l'accesso al piano superiore da parte del proprietario avv. PROVENZA GI;
che in data 31\1\2017 l'attrice presentava istanza di mediazione all'Organismo Mediaforense sede di Salerno, ma nessuna delle parti invitate ( ing. e Controparte_9 Controparte_3
partecipava all'incontro dell'1\3\2017; che, a fronte dell'oggettivo Parte_1
accertamento degli eventi lamentati, vantava il diritto al risarcimento del danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificato in € 8.418,88, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'impossibilità di utilizzare la camera in questione,
nonché per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità.
Pertanto, l'attrice conveniva in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, CP_9
il direttore dei lavori, ing. e il
[...] Controparte_3 Parte_1
, nonché il proprietario dell'appartamento sovrastante, avv. GI PROVENZA, per veder
[...]
accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni patiti con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati, fino alla proposizione della domanda, in complessivi €
20.298,88, oltre ad una somma aggiuntiva, da liquidarsi in via equitativa, per i danni alla salute.
Il tutto con vittoria di spese, nonché condanna dei convenuti Controparte_9
ing. e alla refusione anche delle spese Controparte_3 Parte_1
sostenute per il procedimento di mediazione e di ATP.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la CP_9
contestando quanto ex adverso dedotto, affermando l'esecuzione a regola
[...]
d'arte dei lavori e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedendo di chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la con la quale Controparte_11
aveva stipulato la polizza n. 40013293000006 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.
Si costituiva, altresì, l'ing. eccependo in via preliminare la carenza di Controparte_3
legittimazione attiva dell'attrice, in quanto non ancora proprietaria dell'intero appartamento al 6 verificarsi degli eventi dannosi, e passiva dello stesso, poiché la direzione dei lavori era stata seguita da altro professionista incaricato dal nonché contestando Parte_1
an e quantum debeatur.
Si costituiva anche il eccependo in via preliminare la carenza di Parte_1
legittimazione attiva dell'attrice e passiva dello stesso, addebitando la responsabilità per i danni lamentati all'impresa esecutrice dei lavori e/o al proprietario dell'immobile sovrastante,
contestando in ogni caso la quantificazione dei danni.
Da ultimo, si costituiva l'avv. PROVENZA GI, deducendo preliminarmente l'incompetenza della sezione di Eboli cui la causa era stata erroneamente assegnata, instando per la riassegnazione dinanzi al Tribunale di Salerno – Sede Centrale, eccependo poi l'improcedibilità
dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice
(proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni.
Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della attesa la Controparte_6
costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta Controparte_9
[...
rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di Salerno, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante
causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr.
ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. Per_3
, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ).
[...] Persona_4
A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in autonomo giudizio la Controparte_9 [...]
deducendo di avere stipulato con la compagnia un contratto di Controparte_6
assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro;
di essere stata 7 citata in giudizio da per il risarcimento dei danni asseritamente subiti Controparte_2
in seguito ai lavori di ristrutturazione appaltati dal di avere invano Parte_1
diffidato la società assicuratrice a costituirsi nel relativo giudizio in propria difesa. Pertanto,
chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere manlevata dall'assicuratrice, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala
gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la
[...]
escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni Controparte_6
attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della CP_12
[...]
Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti CP_8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, “
[...] Parte_1
di in Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore Parte_1
– ed Ing. in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte Controparte_3
attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della
somma di € 3.353,00, oltre Iva, per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed €
3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su
entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino
all'effettivo soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla
domanda sino all'effettivo soddisfo”. In relazione al giudizio riunito, il Tribunale rigettava “la
domanda di manleva formulata dalla – in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore – in favore della ”. Controparte_6
8 In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto PROVENZA GI, avendo parte attrice provveduto (cfr. pec del 20\10\2017) a trasmettergli invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'immobile in questione ed escludendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento.
Nel merito, il Tribunale evidenziava come sia l'ATP che entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio davano atto che l'immobile di proprietà era stato interessato da CP_2
infiltrazioni di acqua piovana, localizzate esclusivamente in una stanza sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto prossima alle stesse. In ordine alla causa di queste, il Tribunale
escludeva la responsabilità di PROVENZA GI, atteso che i lavori eseguiti nella proprietà di quest'ultimo era successivi rispetto al verificarsi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Riteneva, quindi, condivisibile la conclusione raggiunta dall'ultimo CTU che collegava le infiltrazioni alla mancata regimentazione delle acque piovane da parte della
[...]
ell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dei corpi Controparte_9
C e D del Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità del Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'ing. in Parte_1 Controparte_3
quanto soggetto preposto alla sorveglianza delle opere e tenuto a verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.
Di conseguenza, il Tribunale condannava in solido la il Controparte_9
e l'ing. al risarcimento dei danni cagionati Parte_1 Controparte_3
all'attrice, quantificati dal CTU in € 3.353,00 (oltre Iva) per le opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per il risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile per il periodo di 18 mesi, decorrente dal febbraio 2014 sino al luglio 2015. 9 Inoltre, il giudice di prime cure, da un lato, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure formulata dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
dall'altro, riteneva infondata la domanda di risarcimento delle lesioni alle lastre in marmo del balcone, non risultando provata la riconducibilità delle stesse alle opere eseguite dalla Controparte_9
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla CP_9
nei confronti della ritenendo non coperti dalla
[...] Controparte_6
polizza i danni riconducibili ad errori nell'esecuzione dell'opera.
Avverso la sopramenzionata sentenza, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, proponeva appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di divenuta proprietaria dell'immobile successivamente agli Controparte_2
eventi infiltrativi ed al verificarsi dei danni oggetto del giudizio. Sul punto, l'appellante richiamava la pronuncia n. 2591\2016 delle Sezioni Unite secondo cui “il diritto al
risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto
di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione,
ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del
bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne
consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha
carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai
sensi dell'art. 1260 c.c.”;
2) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel merito riconoscendo la responsabilità del ex art. 2051 c.c., anche se, a detta dell'appellante, il non Parte_1 Parte_1
potesse essere ritenuto responsabile dell'erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò 10 derivati. Aggiungeva l'appellante, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo, come rilevato dal CTU ing. , poteva integrante gli Persona_4
estremi del “caso fortuito”, pacificamente considerato esimente dell'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto;
3) il Tribunale, poi, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi operata dall'ultimo CTU, per importi di gran lunga superiori rispetto a quanto riconosciuto in corso di ATP e nella prima CTU. Inoltre, per l'appellante, il riconoscimento di un risarcimento per una somma molto inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio avrebbe dovuto comportare, a parere dell'appellante, una compensazione totale o parziale delle spese di lite;
4) il Tribunale avrebbe anche errato nella liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, dovendosi escludere il perdurare dell'indisponibilità per il periodo di 18
mesi intercorso dal febbraio 2014 al luglio 2015, sia perché era Controparte_2
divenuta proprietaria dell'immobile solo nel dicembre 2014, sia perché le infiltrazioni era cessate molto prima della fine dei lavori;
5) il Tribunale avrebbe, inoltre, in maniera del tutto apodittica, in assenza di specifica domanda, riconosciuto un ulteriore danno di natura non patrimoniale, liquidandolo in via equitativa per € 2.000,00. A parere dell'appellante, tale voce di danno rappresentava un'evidente duplicazione del danno da indisponibilità del vano, già erroneamente liquidato pur in assenza di alcuna dimostrazione probatoria e sulla base di un grossolano errore di calcolo (per determinare il canone locativo, il CTU aveva moltiplicato il valore monetario per mq 31,12 e non per l'effettiva superficie calpestabile della camera di mq 23,35).
Quindi, il così concludeva: “a) In via preliminare, sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione della sussistenza dei presupposti 11 previsti dalla legge per l'adozione di tale provvedimento cautelare, per le motivazioni che
seguono; b) Nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare ovvero annullare
integralmente ovvero, in subordine, parzialmente, per quanto di ragione del Parte_1
appellante, la impugnata sentenza nr. 2040/2024 del Tribunale di Salerno – G.O.P. Dott.ssa
Ornella Mannino del 06.04.2024, pubblicata il 16.04.2024 e notificata il 22.04.2024; c) Per
l'effetto, rigettare in tutto o in parte, per quanto di ragione dell'appellante , la Parte_1
domanda di risarcimento danni proposta dalla SI.ra attraverso il suo Controparte_2
procuratore speciale, SI. , in quanto infondata in fatto come in diritto e per Controparte_1
effetto della dedotta carenza di legittimazione attiva della SI.ra . In subordine rigettare CP_2
la domanda nei confronti del per assenza di responsabilità diretta di quest'ultimo Parte_1
ovvero in ogni caso in virtù della evidente ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e\o fatto del
terzo; d) In subordine, in caso di ulteriore riconoscimento di responsabilità in capo
all'appellante, ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali in ragione delle
contraddittorie risultanze della varie CC.TT.UU svolte in corso di causa, rigettando in ogni
caso le domande di risarcimento del danno da ridotta disponibilità dell'immobile e di
risarcimento del danno non patrimoniale, indebitamente riconosciute all'attrice nella sentenza
appellata, per le ragioni di cui in premessa;
e) Con vittoria delle spese e competenze del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, Cnpa ed Iva come per legge e se
dovute; f) Ancora in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame relativo
alla condanna solidale al risarcimento del danno, accogliere l'appello e per l'effetto
riconoscere la parziale soccombenza dell'attrice, riformando la sentenza appellata in ordine
al regime delle spese e disponendo la compensazione totale e\o parziale delle stesse tra le
parti”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'ing. Controparte_3
proponendo appello incidentale e adesivo, con il quale faceva propri tutti i sovraesposti motivi di appello del e ribadiva le ragioni in forza delle quali doveva Parte_1
12 escludersi ogni sua responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati (essendo privo di potere di ingerenza poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e,
quindi, successivamente al loro svolgimento;
non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo;
ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso).
Quindi, l'ing. formulava le seguenti richieste: “- in via preliminare accogliere CP_3
la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “ sospendendo la Parte_1
provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data
16.04.2024 resa dal Tribunale di Salerno anche per i motivi di cui al punto 8 della presente
memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data 16.04.2024 del
Tribunale di Salerno accogliere l'appello proposto da Parte_4
di Salerno unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto
[...]
tempestivamente dall'ing. con il presente atto, per i motivi contenuti nelle Controparte_3
predette impugnazioni, e per l'effetto, Voglia così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^
CTU espletata dall'ing. in quanto in quanto palesemente errata ed in netto Persona_4
contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. , con conseguente utilizzo Per_5
ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore
rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate;
- nel merito
rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra Controparte_2
nei confronti di per inammissibilità, improcedibilità, carenza di Controparte_3
legittimazione attiva e di titolarità attiva, passiva, di presupposto, di prova, assenza di
responsabilità professionale, concorso del fatto colposo del creditore ex art.1227 cc e perché,
nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto;
condannare parte soccombente al
13 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva, altresì, la proponendo appello incidentale Controparte_9
avverso la sentenza qui gravata, previa istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile delle infiltrazioni la
[...]
atteso che l'accertata repentinità e violenza delle Controparte_9
infiltrazioni, tra l'altro verificatesi in un lasso temporale ridotto, non consentiva di attribuire all'impresa alcuna responsabilità, che nulla avrebbe potuto fare per scongiurare l'accaduto. Inoltre, il CTU non avrebbe accertato lo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori, né avrebbe operato alcuna indagine strumentale utile per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del PROVENZA);
2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia motivazione circa la quantificazione del danno materiale, accogliendo acriticamente il computo operato dall'ultimo CTU, di molto superiore rispetto al calcolo iniziale del primo CTU in sede di ATP;
3) il Tribunale avrebbe anche errato nel riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e l'ulteriore danno non patrimoniale, nonostante fosse risultata indimostrata la dedotta indisponibilità della parte di fabbricato asseritamente inutilizzato ed inutilizzabile, così come la durata della sua indisponibilità;
4) il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di manleva nei confronti della non rilevando che la polizza n. 40013293000006, con Controparte_6
Cont riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente che “
si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
14 a terzi …”, escludendo così, tramite l'uso dell'avverbio “involontariamente”, solo i danni conseguenza di fatti dolosi della impresa;
5) da ultimo, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da PROVENZA GI solo la pur a Controparte_9
fronte dell'accertata responsabilità in solido dell'appaltatrice unitamente al e all'ing. A detta dell'appellante, Parte_1 Controparte_3
inoltre, nel caso di specie vi erano plurime ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite: in primis, il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227
c.c. (il fenomeno infiltrativo era da ascriversi all'avanzato stato di degrado delle parti comuni a causa di una non costante manutenzione ordinaria da parte del e Parte_1
alla mancata adozione da parte del convenuto PROVENZA di tutti quegli interventi periodici atti ad evitare il deterioramento delle parti costitutive della copertura della veranda) e l'accoglimento della domanda limitatamente ad alcune voci di danno e per una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto.
Quindi, la ditta appaltatrice, appellante in via incidentale, così concludeva: “1. In accoglimento
del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che
l'impresa esecutrice dei lavori ha correttamente adempiuto la propria obbligazione con
riferimento ai lavori eseguiti al fabbricato ex e che nulla deve al sig. , Pt_1 Controparte_1
nella qualità, a titolo di risarcimento danni materiali e non patrimoniali, né ad alcun altro
titolo; 2. in subordine, riconoscere la responsabilità del creditore nella causazione dei
lamentati danni ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre percentualmente la somma dovuta a
titolo di risarcimento e, correlativamente, l'importo delle spese legali;
3. ritenere non dovuto
e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali, per le causali di cui
innanzi; 4. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento del danno non
patrimoniale e da indisponibilità dei locali, per quanto innanzi sostenuto;
5. manlevare la
[...]
da ogni pretesa vantata dal sig. , nella qualità, sia a Controparte_9 Controparte_1
15 titolo di sorte che di spese processuali, ponendole a carico della quale Controparte_13
impresa contrattualmente tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti da terzi in occasione
dei lavori al condominio 6. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado Pt_1
con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
presente grado di giudizio;
7. ritenere non dovute le spese poste a carico della CP_9
ed in favore di NZ GI e condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto
[...]
corrisposto, oltre interessi legali;
in subordine porre le spese di lite in favore del sig. NZ
GI in solido a carico di tutti i convenuti, con condanna del NZ a restituire alla
[...]
le quote spettanti agli altri obbligati in solido”. Controparte_9
Si costituivano, con atti separati, nella sua qualità di procuratore speciale Controparte_1
di e la eccependo l'inammissibilità degli Controparte_2 Controparte_6
appelli, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza.
Rimaneva, di contro, contumace PROVENZA GI.
Quindi, rigettate le istanze di sospensiva proposte dall'ing. dal Controparte_3
e della (cfr. ordinanze Parte_1 Controparte_9
dell'8\8\2024 e del 9\10\2024), la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 6\11\2025.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 10\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli siano in parte fondati e vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata sia dal che dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, CP_2
16 in quanto tutte le impugnazioni, sia l'appello principale che gli appelli proposti in via incidentale, risultano costruite in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012
n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello e delle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma. 17 B. Sulla legittimazione attiva di parte attrice.
Con il primo motivo d'appello, il e l'ing. Parte_1 Controparte_3
lamentavano la carenza di legittimazione attiva di essendo divenuta Controparte_2
proprietaria dell'intero immobile solo nel dicembre 2014, ovvero dopo il verificarsi degli eventi dannosi denunciati.
La censura è priva di pregio.
Secondo giurisprudenza unanime, “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene
immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata
è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione
del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della
proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla
legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale
e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (cfr.
Cass., Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024).
Inoltre, “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto
materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio,
indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e
cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (cfr. Cass. n. 5421 del 28/04/2000).
Questi stessi principi sono condivisi dalla pronuncia n. 2591\2016 delle Sezioni Unite,
richiamata dal nell'appello, laddove chiarisce che “il diritto al Parte_1
risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di
proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha
natura personale”.
Ebbene, in corso di causa, parte attrice ha offerto plurimi elementi su cui fondare il suo diritto al risarcimento, provando i riflessi negativi degli eventi occorsi sul suo patrimonio e sulla sua persona. 18 In dettaglio, risultava documentato che era residente nell'immobile in Controparte_2
questione dal 21\6\1982 (cfr. certificato storico di residenza, produzione I grado parte attrice);
ne era l'unica detentrice fin dal 2012, ossia dalla morte della madre;
quando si manifestarono le infiltrazioni per la prima volta nel 2013, era comproprietaria dell'immobile insieme ai fratelli,
i quali tuttavia risiedevano altrove (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame di
[...]
; ne diveniva proprietaria esclusiva nel mese di dicembre 2014, allorquando le Per_6
infiltrazioni erano ancora in atto (cfr. atto di proprietà del 6/12/20214 per notar , Persona_7
produzione I grado parte attrice).
Può, quindi, concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a
[...]
in relazione ai danni all'immobile. CP_2
C. Sulla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.
Con il primo motivo d'appello incidentale, la i doleva della Controparte_9
conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure circa la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori rispetto alla verificazione delle infiltrazioni.
A detta dell'appellante, infatti, non poteva attribuirsi all'impresa alcuna responsabilità, attesa la repentinità e violenza del fenomeno infiltrativo con conseguente impossibilità di attività
impeditiva dell'accaduto. Inoltre, l'appellante censurava la relazione dell'ultimo CTU, ing.
, perché priva di accertamenti sullo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori e di Persona_4
indagini strumentali utili per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del PROVENZA).
Il motivo non è fondato.
È pacifico che “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in
tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o
discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in
particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una
adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene 19 di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente
esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. n. 3787 del 15/03/2001).
Orbene, come riportato nello svolgimento del processo, nell'istruttoria del giudizio di merito di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio ulteriori rispetto a quella già
eseguita in sede di ATP. Le valutazioni dell'ultima relazione (redatta dall'ing. Persona_4
all'esito di un ampio confronto con le tesi esposte nelle precedenti relazioni e con le osservazioni di tutti i consulenti tecnici di parte) venivano condivise dal Giudice di prime cure.
In estrema sintesi, il CTU individuava la causa delle infiltrazioni nella cattiva regimentazione delle acque piovane, con la precisazione che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
non ricollegava l'accaduto a un unico evento piovoso, ma a plurime precipitazioni di grossa intensità verificatesi nel periodo. Il tecnico attribuiva, quindi, la verificazione delle infiltrazioni ai lavori dell'impresa di rifacimento della facciata del fabbricato sia per la corrispondenza temporale tra inizio dei lavori e comparsa delle macchie di umidità, nonché tra ultimazione dei lavori e cessazione dell'espansione del fenomeno, sia per la loro localizzazione all'interno dell'immobile sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto in prossimità di tali pareti esterne di un'unica camera.
Peraltro, il CTU espressamente escludeva le dedotte cause alternative: i lavori al piano superiore, in proprietà PROVENZA, venivano realizzati in un periodo successivo rispetto alla verificazione delle infiltrazioni;
il resto dell'immobile risultava in buono stato nonostante la complessiva vetustà del complesso CP_14
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di condividere l'accertamento di responsabilità nella causazione dei danni operata dal CTU, ing. , confermando sul Persona_4
punto la valutazione del giudice di rime cure.
D. Sulla responsabilità solidale del e del direttore dei lavori. Parte_1
Con il secondo motivo d'appello, il sosteneva di non poter essere Parte_1
ritenuto responsabile della erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque 20 piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento
“violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva,
inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo effettuato dal CTU ing. poteva integrante gli estremi del “caso fortuito” pacificamente Persona_4
considerato esimente della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto.
Il motivo è infondato.
Condivide questa Corte la decisione del primo grado che ha riconosciuto la responsabilità dei danni in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
È noto, infatti, che “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad
alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di
proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili
anche al concorso del fatto di un terzo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020) in quanto
“la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il
danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove
consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa
medesima.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022).
In particolare, “in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria
inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato
dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli,
quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri
conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo
stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni
stabiliti dal contratto e a regola d'arte” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025). 21 Inoltre, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere
di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla
stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che
provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non
automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti
del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante
il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei
lavori)” (cfr. Cass. n. 7553 del 17/03/2021; in senso conforme, Cass. n. 20619 del 30/09/2014:
“nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di
pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è
esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode
ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad
un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso
di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la
responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo"
nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo
stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori
commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma
incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”).
Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051
c.c. il , ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno Parte_1
provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito.
Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli 22 accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra . I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e ciò CP_2
senza che possa dirsi tale attività eccezionale o imprevedibile (essendo la rimozione della preesistente struttura un passaggio necessario in ogni opera di rifacimento della facciata, di conseguenza era doveroso adottare tecniche tali da evitare fenomeni infiltrativi durante l'esecuzione dei lavori).
Si aggiunga, inoltre, che le infiltrazioni non erano dipese da un unico evento piovoso, ma si erano espanse a seguito di plurime forti precipitazioni, come denunciato più volte dalla sig.ra al rimasto inerte a tutte le sollecitazioni. CP_2 Parte_1
Pertanto, si ritiene responsabile per i danni patiti dalla sig.ra anche il CP_2 Parte_1
per aver omesso di vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori.
[...]
Parimenti, si ritiene responsabile il direttore dei lavori.
Invero, l'ing. nel fare proprio il motivo d'appello del Controparte_3 Parte_1
, esponeva le ragioni atte ad escludere la propria responsabilità: essendo privo di
[...]
potere di ingerenza, poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e,
quindi, successivamente al loro svolgimento;
non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo;
ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso.
Nessuna di queste ragioni, però, risulta condivisibile.
In primo luogo, come sopra ricordato, le infiltrazioni non erano conseguenza di un solo evento meteorologico, ma era state causate dalle precipitazioni verificatesi dal settembre 2013
all'inizio del 2014.
Inoltre, è priva di pregio la considerazione sull'assenza di potere di ingerenza in quanto,
secondo giurisprudenza unanime, “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di 23 controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo
attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che
queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere
medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023). Si ritiene, infatti, che “nelle obbligazioni del direttore dei
lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera
al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in
responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al
riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire
al committente” (Cass. Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
Di conseguenza, non assume rilievo la circostanza che le disposizioni da cui conseguiva la cattiva regimentazione delle acque piovane non fossero state impartire dal direttore dei lavori.
Anzi, l'ing. va ritenuto responsabile proprio perché sarebbe dovuto intervenire CP_3
per evitare modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata causative dell'evento.
Deve, pertanto, confermarsi la solidale responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, in uno al , per i danni provocati alla sig.ra . Parte_1 CP_2
E. Sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi.
Un motivo comune a tutte le parti appellanti (terzo motivo di appello proposto dal e dall'ing. secondo motivo d'appello Parte_1 Controparte_3
proposto da riguardava la liquidazione del danno materiale Controparte_9
per il ripristino dello stato dei luoghi. A detta degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno,
calcolata dal CTU in misura superiore rispetto a quanto prospettato dal consulente in sede di
ATP.
La censura non merita seguito. 24 Sul punto, giova premettere che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce
"per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione
di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni
contenute nella relativa relazione” (cfr. Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure condivideva la quantificazione del CTU, il quale aveva indicato puntualmente le opere necessarie all'eliminazione dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi, riportato il computo metrico di dette opere con i relativi costi secondo il
Prezzario LL.PP. della Regione Campania anno 2022, specificato la maggiorazione del 10% dei prezzi unitari (dovuta alle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni in caso di ristrutturazioni rispetto al caso di nuove costruzioni) e spiegato le ragioni per cui riteneva non opportuno il ripristino in economia (cfr. relazione CTU ing. , pagg. 24 - 25). Persona_4
Inoltre, le opere necessarie per il ripristino dello stato luoghi individuate dai due consulenti risultavano sovrapponibili, trovando giustificazione il maggior importo nelle variazioni del prezzario nel corso del tempo (cfr. allegato n. 5 CTU in sede di ATP, prezzario anno 2015;
allegato n. 8 CTU ing. , prezzario anno 2022). Persona_4
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la valutazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi.
F. Sulla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile.
Con un ulteriore motivo comune a tutte le parti appellanti (quarto motivo di appello proposto dal e dall'ing. terzo motivo d'appello Parte_1 Controparte_3
proposto da , si censurava la sentenza gravata nella parte in Controparte_9
cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile. A
detta degli appellanti, non era stato dimostrato il mancato godimento e la sua durata di ben 18
mesi, del tutto inconciliabile con la brevissima durata del fenomeno infiltrativo accertato.
Inoltre, con il quinto motivo il e l'ing. Parte_1 Controparte_3
25 contestavano la quantificazione del danno del CTU, ottenuta moltiplicando il valore di locazione €/mq*mese per una superficie superiore rispetto a quella effettiva (mq 31,12 in luogo di mq 23,35).
Le doglianze sono infondate.
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è
richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento
che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del
contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. … la perdita subita attiene al
godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, …
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il
convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di
godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel
rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In
presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico
godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto
che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante
presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato
dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di
godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.
civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del
godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio
del canone il valore del godimento della cosa” (S.U. n. 33645 del 15/11/2022).
26 Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 2610 del 03/02/2025).
Nel caso che ci occupa, non solo aveva allegato il danno e offerto un Controparte_2
principio di prova mediante la prova orale (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame testimoniale di , ma anche il CTU ing. ne aveva dedotto la Persona_6 Persona_4
sussistenza dalla presenza di muffa nella camera (causata dalle infiltrazioni) che ne rendeva impossibile l'utilizzo.
Inoltre, questa Corte condivide la quantificazione del danno operata dal CTU ing. Persona_4
e fatta propria dal Giudice di prime cure sia con riguardo al periodo di durata dell'indisponibilità
sia con riguardo alla superficie posta alla base del calcolo del valore locativo di mercato della camera.
Invero, 18 mesi risulta essere il periodo intercorrente dalla denuncia dell'evento dannoso, nel gennaio 2014, fino al termine dei lavori, nel luglio 2015, potendo la parte solo dopo tale data provvedere anche autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi senza temere ulteriori disagi.
Parimenti, corretto si ritiene il valore €/mq impiegato, atteso che la minor superficie indicata dagli appellanti risultava pari alla sola superficie netta/calpestabile interna, mentre quella utilizzata dal CTU era la superficie lorda/commerciale inclusiva di muri perimetrali e, in parte,
accessori (balconi, cantine) con coefficienti ridotti. Superficie, quest'ultima, che costituisce il parametro utilizzato nelle quotazioni di mercato e nelle stime OMI per determinare il valore locativo dell'immobile e, di conseguenza, per il calcolo del danno da mancato godimento.
Pertanto, si ritiene che vada confermata la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile contenuta nella sentenza qui gravata. 27 G. Sul riconoscimento di una ulteriore voce di danno di natura non patrimoniale.
Un ultimo motivo comune a tutte le parti appellanti (quinto motivo di appello proposto dal e dall'ing. terzo motivo d'appello proposto Parte_1 Controparte_3
da atteneva al riconoscimento da parte del Giudice di prime Controparte_9
cure di un'ulteriore voce di danno, di natura non patrimoniale, liquidato in via equitativa in €
2.000,00. In particolare, gli appellanti lamentavano la mancanza di una specifica domanda, oltre che l'assenza assoluta di prova circa un danno ulteriore rispetto all'indisponibilità
dell'immobile.
Il motivo merita accoglimento.
A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “la liquidazione
equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056
c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova,
incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega
all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8941 del
18/03/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non risultava provato un danno di natura non patrimoniale connesso alle infiltrazioni e alla mancata disponibilità della camera interessata dalle stesse.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità, producendo a sostegno di tale domanda tre certificati medici (cfr. produzione I grado parte attrice).
Tuttavia, tali certificati non accertavano una malattia connessa al fatto illecito denunciato,
potendo infatti essere molteplici le cause della tosse secca sofferta dalla sig.ra CP_2
.
[...]
28 A ciò si aggiunga che, su ammissione della stessa parte, la camera dove erano localizzate le infiltrazioni non veniva utilizzata e la restante parte dell'appartamento (in effetti molto ampia)
era priva di muffa o umidità.
Sulla lamentata lesione alla salute non era stato dedotto null'altro, non era stata neppure oggetto di indagine nelle tre consulenze tecniche.
Pertanto, si ritiene di escludere tale voce di danno di natura non patrimoniale, non essendo stata provata la sua esistenza, né il nesso di causalità con il fatto illecito, con conseguente riforma della sentenza qui gravata nella parte in cui condannava in solido il Controparte_15
l'ing. e la l pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_9
parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni di natura non patrimoniale.
H. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
Con il quarto motivo d'appello incidentale, la si doleva del Controparte_9
mancato accoglimento della richiesta di manleva proposta nei confronti della
[...]
sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile non copriva i danni Controparte_6
riconducibili, non ad eventi accidentali, ma ad errori nell'esecuzione dell'opera.
Il motivo è fondato.
E' pacifico che la polizza n. 40013293000006, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e copertura del fabbricato sito in Salerno, alla , con riferimento Parte_1
alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente, nell'articolo B1 dedicato
Cont all'oggetto della copertura assicurativa, che si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di
quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione
della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto
accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di
esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata
dell'assicurazione”. 29 Si tratta, in verità, di una clausola largamente diffusa nella prassi contrattuale sulla quale la giurisprudenza ha avuto plurime occasioni di pronunciarsi, affermando che “in tema di
assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a
tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei
danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di
escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe
nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai
sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass., Ordinanza n. 23762
del 29/07/2022; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019: “l'assicurazione
della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè
a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa
denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola
eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del
rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di
un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti
accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla
condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”).
Anche nel caso di specie, la clausola in questione, pertanto, va interpretata nel senso di ricomprendere nell'oggetto della polizza i danni, connessi alla realizzazione delle opere, dovuti a colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, intendendosi per “fatto accidentale” un fatto non volontario, con esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. Invero, ogni diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (non sorgendo responsabilità alcuna in ipotesi di caso fortuito).
Di conseguenza, va accolta la richiesta di manleva proposta dalla Controparte_9
[... nei confronti della e imposto alla compagnia assicurativa di Controparte_6
tenere indenne l'assicurata da ogni pagamento connesso alla condanna al risarcimento danni 30 nei confronti di e alla refusione delle spese in favore delle parti non Controparte_2
soccombenti.
I. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Per quel che qui rileva, risulta privo di pregio il terzo motivo d'appello proposto dal e dall'ing. ossia di censura della sentenza Parte_1 Controparte_3
gravata nella parte in cui non aveva disposto la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza dell'attrice che aveva visto accolta la sua domanda di risarcimento per un importo inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto.
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al 31 pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc, ovvero la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza (cfr. S.U. n. 32061 del
31/10/2022). Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, in relazione ai rapporti tra (attrice - odierna appellata), da una Controparte_2
parte, e i convenuti soccombenti ( l'ing. e Parte_1 Controparte_3
la , le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, Controparte_9
gravano sui predetti appellanti in solido e sono liquidate in favore di Controparte_2
in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, così come in dispositivo.
Con riguardo invece alla posizione di PROVENZA GI, in accoglimento del quinto motivo d'appello della la quale lamentava l'erroneità della sentenza Controparte_9
gravata nella parte in cui aveva condannato esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori alla refusione delle spese di lite sostenute da PROVENZA GI, si ritiene che il Parte_1
, l'ing. e la ebbano essere
[...] Controparte_3 Controparte_9
condannati in solido al pagamento in favore di PROVENZA GI delle spese di lite del primo grado, con liquidazione, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo.
Non deve, invece, disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di PROVENZA GI, poiché questi, rimasto contumace e non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c.,
ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha 32 dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo
diritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869).
Da ultimo, per quanto concerne il rapporto tra la e la Controparte_9 [...]
l'accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della richiesta di Controparte_6
manleva comporta la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alle spese di lite.
In particolare, alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado,
in ragione del principio di causalità, gravano sull'appellata e sono Controparte_6
liquidate in favore dell'appellante incidentale in rapporto allo Controparte_9
scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, con aumento del 30 %, da un lato, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati, ma con pari riduzione del 30 %, dall'altro, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così
come in dispositivo.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello principale del l'appello incidentale adesivo dell'ing. Parte_1 Controparte_3
e l'appello incidentale della adano in parte accolti (in ragione Controparte_9
del quinto motivo d'appello proposto dal e fatto proprio dall'ing. Parte_1
e del quarto e quinto motivo d'appello proposto dalla Controparte_3 CP_9
e, per l'effetto, vada riformata la sentenza impugnata con riferimento ai
[...]
seguenti capi della decisione:
- capo n. 3 relativo alla condanna in solido del Parte_1
dell'ing. e della l pagamento Controparte_3 Controparte_9
in favore di della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento Controparte_2
dei danni non patrimoniali (non essendo stata raggiunta la prova di tale ulteriore voce di danno e del nesso di causalità in relazione al fatto illecito lamentato);
33 - capo n. 4 relativo alla domanda di manleva formulata dalla CP_9
ei confronti della (dovendosi accogliere
[...] Controparte_6
la richiesta attesa l'estensione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità
civile verso terzi anche ai fatti colposi connessi all'esecuzioni dei lavori);
- capi nn. 8 - 9 e 10 relativi alla refusione delle spese processuali di primo grado
(stante la parziale riforma della sentenza gravata).
Di contro, sono confermati i seguenti capi della sentenza di primo grado:
- capo n. 1 concernente l'accertamento della responsabilità del Parte_1
, dell'ing. e della n
[...] Controparte_3 Controparte_9
relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di Controparte_2
- capo n. 2 con la condanna in solido del dell'ing. Parte_1
e della l pagamento in favore Controparte_3 Controparte_9
di della somma di € 3.353,00, oltre IVA, per opere occorrenti Controparte_2
al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo soddisfo;
- capi n. 5 e 6 che pongono a carico del dell'ing. Parte_1
e della e spese delle due CTU Controparte_3 Controparte_9
espletate nel corso del giudizio e della CTU in sede di ATP;
- capo n. 7 relativo alla condanna del dell'ing. Parte_1
e della lla rifusione in favore Controparte_3 Controparte_9
di delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di Controparte_2
mediazione.
Ogni altra questione resta assorbita.
P.Q.M.
34 La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da (principale), ing. e Parte_1 Controparte_3 [...]
(incidentali) nei confronti di quale Controparte_9 Controparte_1
procuratore speciale di PROVENZA GI e Controparte_2 Controparte_6
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentali e, per l'effetto, in
RIFORMA della sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal
Tribunale di Salerno,
- RIGETTA la domanda di di risarcimento limitatamente alla Controparte_2
voce di danno di natura non patrimoniale (danno alla salute);
- ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla ei Controparte_9
confronti della Controparte_6
2. NA gli appellanti , ing. e Parte_1 Pt_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore dell'appellata Controparte_9 CP_2
delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 145,50 per esborsi e €
[...]
2.500,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. NA gli appellanti ing. e Parte_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore dell'appellata Controparte_9 CP_2
delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 2.000,00 per competenze
[...]
professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. NA gli appellanti ing. e Parte_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore dell'appellato PROVENZA GI Controparte_9
delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 130,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Celia per dichiarato anticipo;
35 5. dispone con riguardo alle spese processuali di secondo grado di PROVENZA CP_16
GI, rimasto contumace;
6. NA l'appellata, a tenere indenne l'appellante, Controparte_6 [...]
da tutte le spese che quest'ultimo è tenuto a pagare nei Controparte_9
confronti delle controparti in forze delle statuizioni di cui ai capi precedenti;
7. NA l'appellata, al pagamento in favore Controparte_6
dell'appellante, delle spese processuali di primo grado, Controparte_9
che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge;
8. NA l'appellata, al pagamento in favore Controparte_6
dell'appellante, delle spese processuali di secondo grado, Controparte_9
che liquida in € 382,50 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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