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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 27.10.2025
Il Giudice onorario, lette le note di trattazione scritta di entrambe le parti;
Visto l'art 281 sexies c.p.c. e 281 terdecies c.p.c.:
Decide la causa come da sentenza che segue
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Maura Fragale
a seguito della discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6254 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 27.10.2025, svoltasi mediante “trattazione scritta”, e vertente tra
( c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Politelli Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice-
E già , con avv.ti Controparte_1 Controparte_2
RT CH e SS CH)
-convenuta-
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di terza trasportata Parte_1 dell'autovettura Citroen C3, targata EA 812FY conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di
Catanzaro, la società , successivamente fusa con Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il risarcimento delle lesioni fisiche riportate nel sinistro stradale avvenuto in data
[...]
20.07.2017, alle ore 07:50, con vittoria di spese e compensi del giudizio nonché della fase pre- processuale.
1 Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata Controparte_2 in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, come imposto dall'art 2697 I° co. C.c. con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante una consulenza tecnica d'ufficio medico legale e, quindi rinviata all'udienza del 27.10.2025 per discussione ex art 281 sexies c.p.c, , mediante “note di trattazione scritta” .
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In premessa occorre osservare che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'articolo
141 del decreto legislativo 209/2005, trattandosi di un soggetto terzo trasportato.
Preliminarmente occorre osservare che l'eccezione sollevata da parte convenuta
[...] circa il difetto di litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo vettore Controparte_3 non convenuto in giudizio da parte attrice, non merita accoglimento atteso che il terzo trasportato, che a seguito di un sinistro stradale venga danneggiato, deve convenire in giudizio solamente l'impresa di assicurazione e non anche il conducente del veicolo su cui era a bordo. Tale soggetto non
è un litisconsorte necessario (art. 141, D.L. 209/05).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione di cui all'art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo (D.Lgs. n.
209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualità di trasportato, fra le più recenti, cfr. Cass. n. 10410 del 2016). La vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto testualmente dall'art. 141, il caso fortuito.
In particolare, l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni attribuisce al terzo trasportato la facoltà di esercitare un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico, ovvero dello scontro e del trasporto, prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito (Cass. civ. n. 10401 del 2016).
Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato, nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass., ad agire – come nel caso di specie - direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti.
2 L'assicuratore del vettore deve risarcire il danno anche se il sinistro è interamente imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, ma secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 141 che richiama espressamente il contenuto dell'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005; del resto, laddove si accedesse alla tesi secondo cui l'impresa di assicurazione potrebbe esimersi dal pagare dimostrando che responsabile del sinistro è l'altro conducente, l'azione ex art. 141 diverrebbe un inutile "doppione" dell'azione ex art. 144.
Con riguardo al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 cod. ass. per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Venendo al caso concreto, la domanda proposta dalla sig.ra non è fondata e Parte_1 deve, pertanto, essere respinta mancando la prova dell'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone, così come ricostruiti da parte attrice nell'atto di citazione, come di seguito si va ad esporre.
La sig.ra , nell'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto che, “ in data Parte_1
20.07.2017, verso le ore 7:50 circa il Signor (assicurato presso la Persona_1 [...]
nel mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Citroen C3 Tg. Controparte_2
EA812FY, la rotatoria che collega Viale Cassiodoro, Via Lucrezia della Valle e Viale degli Angioini, in direzione Catanzaro Lido- Catanzaro, veniva investito violentemente sul lato passeggero da una
Ford Escort Tg. CZ469571 di proprietà del Signor , nell'occasione condotta dal Signor Persona_2
.” A causa dell'urto la Signora trasportata sul veicolo Citroen C3 Persona_3 Parte_1
Tg. EA812FY, di proprietà di avrebbe riportato lesioni a seguito del predetto sinistro. Persona_1
Ritiene il Tribunale, che l'azione ex art. 141 C.d.A. non esime il danneggiato dalla rigorosa prova del fatto storico e delle modalità di accadimento del sinistro de quo secondo il principio dell'onere della prova gravante su parte attrice ex art. 2697, I comma, c.c.. ed infatti secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, 13/10/2016, n. 20654: “In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 cod. ass., per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” Ebbene nel caso di specie nessuna prova è stata dedotta, richiesta e prodotta da parte attrice né nell'atto introduttivo e neanche nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. Non sono neanche stati prodotti verbali di constatazione amichevole di sinistro o un rapporto d'incidente stradale della
3 BB Autorità , insomma parte attrice non ha provato né ha richiesto di provare il fatto storico come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e , pertanto, l'attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Il danneggiato non può limitarsi a richiedere un danno, deve dimostrare l'accadimento dannoso, il danno subito ed il nesso di causalità tra evento e danno: “Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume di averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore (Cass.
7026/2001).
Quanto alla documentazione sanitaria versata in atti da parte attrice non assume valore probatorio processuale del fatto storico, né tantomeno l'avvenuto pagamento della somma di euro 9.840,00 da parte dell'assicurazione valgono a provare l'accadimento dei fatti. Il pagamento della relativa somma non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice.
L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio. A prescindere, infatti, dalla più limitata portata di riconoscimento del diritto del danneggiato quanto all'an debeatur – che potrebbe esserle attribuita ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ. (qui non rilevanti) – la comunicazione di un'offerta “congrua” presuppone, un'attività valutativa dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto né di confessione né di riconoscimento di debito(
Cassazione civile, sez. III, 27/11/2015, n. 24205).
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che l'attore non ha provato il fatto storico e la propria qualità di terzo e che, per queste ragioni, la domanda deve essere integralmente respinta.
L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa diminuiti fino al cinquanta per cento, in ragione del grado di difficoltà della controversia.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto contestuale alla presente sentenza, devono essere poste interamente a carico della parte soccombente Parte_1
p.q.m.
4 il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta tutte le domande di parte attrice;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] già ) liquidate in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 1.270,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.
- Le spese di consulenza tecnica vengono poste a carico di parte soccombente.
Catanzaro 27.10.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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