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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 284/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
284/2024 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Gaio Filippo Dianini del Foro di
Forlì, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in
Forlì, via M. Bufalini, n. 38;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con sede legale in Reggio Emilia, Controparte_1 P.IVA_1
Via Giacomo Balla n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Francesca Baldi e Sabrina Tamburini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Reggio
Emilia, Via Gutenberg, n. 3;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.04.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, la società e – Controparte_1
premettendo di avere prestato la propria attività lavorativa a favore di quest'ultima in qualità di agente monomandatario nella regione Emilia-Romagna dal 01.10.2016 al
16.02.2023, data in cui la società aveva risolto il rapporto di agenzia per giusta causa
– chiedeva dichiararsi l'insussistenza della giusta causa di recesso dedotta dalla società convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 11 dell'Accordo
Economico Collettivo, nonché dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751, comma 3 c.c..
Il lamentava, inoltre, la mancata corresponsione dei crediti provvigionali Pt_1
maturati dall'agente in corso di rapporto.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere sempre svolto con profitto la propria prestazione lavorativa, contribuendo in media per oltre il 12% del fatturato complessivo della società resistente (doc. 1 bis fasc. parte ricorrente); b) che la società preponente, nonostante un fatturato aziendale in costante crescita, non consegnava al ricorrente le relative provvigioni;
c) che la società resistente, in data
26.09.2022, comunicava, dunque, al ricorrente il recesso dal contratto di agenzia con preavviso fino al 31.03.2023 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di avere, dunque, contestato alla società resistente, con plurime PEC trasmesse a partire dal 19.12.2022, la mancata consegna delle provvigioni (doc.
4.4 fasc. parte ricorrente); e) che la società preponente, in data 24.01.2023, e, dunque, in periodo di preavviso, escludeva illegittimamente il ricorrente dalla chat aziendale (doc. 1 ter fasc. parte ricorrente); f) che la società preponente, in data 16.02.2023, risolveva anticipatamente il rapporto di lavoro per giusta causa, contestando al ricorrente plurime omissioni di rendicontazione ex art. 1749 c.c. (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente); g) di avere, quindi, contestato la predetta risoluzione contrattuale a mezzo PEC del 04.03.2025, comunicando, a propria volta, la volontà di recedere dal contratto di agenzia per giusta causa a fronte del reiterato inadempimento della società resistente (doc. 3 bis fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, contestava, anzitutto, la sussistenza della giusta causa di recesso dedotta dalla preponente ed affermava di essere rimasto creditore dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., così come prevista dal contratto di agenzia tra le parti, o, in subordine, dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dagli AEC di settore, nonché dell'indennità di preavviso ex art. 11 dell'AEC applicabile.
Chiedeva, dunque, che il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la non imputabilità all'agente del recesso operato dalla società nonché Controparte_1
l'insussistenza della giusta causa di recesso allegata dalla società convenuta e condannasse la medesima società alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'indennità di preavviso nonché delle indennità di fine rapporto.
Lamentava, poi, la mancata corresponsione di diversi crediti provvigionali maturati in corso di rapporto, rivendicando, in particolare, il pagamento delle seguenti somme:
- euro175.983,70 a titolo di provvigioni ex art. 1748 c.c. su ordini esprressamente accettati dalla preponente;
- euro 6.000,00 a titolo di differenziale provvigionale, maturato in virtù della riduzione dell'aliquota applicata sugli ordini di biciclette muscolari, unilateralmente deliberata dalla preponente in corso di rapporto, dal 5% al 4%;
- euro 60.000,00 a titolo di provvigioni indirette, dovute in ragione dell'ingerenza diretta della preponente nella zona di esclusiva dell'agente e di captazione del cliente
MB Bike (società facente parte di a sua volta, sotto la direzione Parte_2
ed il controllo di Unipol Gruppo ed avente sede legale in Bologna).
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente, in particolare, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, ACCOGLIERE il ricorso
e, conseguentemente,
-dichiarare che il rapporto è stato illegittimamente risolto da con Controparte_1
comunicazione 16.02.2023
-dichiarare la legittima risoluzione contrattuale operata dal ricorrente con comunicazione 04.03.2023 conseguentemente condannare con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
42124 Reggio Emilia (RE) via Giacomo Balla n.5 in persona del legale rapp.te p.t. pec: al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti Email_1
somme:
€.175.983,70 imponibili a titolo di provvigioni ex art.1748 c.c. su ordini accettati
€.60.000,00 imponibili per provvigioni omesse di riconcoscimento sul cliente MB
Bike/MB Marcia di Bologna ricompreso nella zona di esclusiva
€.6.000,00 per provvigioni imponibili per differenziale illegittimamente ridotto dal
5% al 4% sulle biciclette muscolari.
€.20.292,00 imponibili a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso
€.86.483,17 imponibili a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art.1751 c.c., ovvero, in via subordinata €.15.526,18 per indennità suppletiva di clientela ex AEC.
E così in totale €.348.758,87 imponibili, ovvero di quelle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa, oltre accessori di legge ed interessi moratori al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di lite, oltre accessori di questo difensore che si dichiara antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 06.05.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo Controparte_1
l'integrale reiezione del ricorso.
Ribadiva la legittimità del proprio operato, deducendo che l'agente aveva posto in essere condotte tali da ledere irrimediabilmente la fiducia della preponente e che, dunque, al ricorrente nulla spettasse a titolo di indennità di preavviso, stante la giusta causa del recesso.
Assunta, poi, posizione specifica in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità ex art.1751 c.c. e, in subordine, delle indennità di cui all'A.E.C.
IA (anche in ordine al quantum di tali indennità), confutava l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della stessa, rappresentati dalla permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente derivati dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'incremento degli affari con quelli esistenti ad opera dell'agente nonché dalla rispondenza dell'indennità ad equità.
Ribadiva, infine, che al erano state già corrisposte tutte le provvigioni Pt_1
maturate, in corso di rapporto, sugli affari conclusi e andati a buon fine.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 16.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Orbene, in primis va stabilita la competenza per materia e territorio del Giudice adito.
L'art. 1742 c.c., comma 1, così dispone: “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Elementi essenziali sono, dunque, la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando, così, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con il conseguente obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass., sez. lav. 24 giugno 2005, n. 13629). Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, trova applicazione il rito del lavoro.
Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo, ed in tal caso competente è il giudice del lavoro, ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui, per cui la competenza sarà del giudice ordinario, in quanto l'attività personale dell'agente non è prevalente (cfr. Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).
A ciò si aggiunga che, in forza del combinato disposto degli artt. 409 e 413 c.p.c., vertendosi in tema di un rapporto d'Agenzia durante il quale il resistente non aveva un'organizzazione, ed utilizzava unicamente le energie personali, a trattare la presente controversia è competente territorialmente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio;
nel caso in esame, la residenza del ricorrente è in Borgo Val di Taro, che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Parma.
2.2. Fatta questa premessa e passando all'esame del merito, giova preliminarmente rilevare che le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2.1. Anzitutto, essendo il contratto d'agenzia il presupposto delle odierne domande, occorre premettere che lo svolgimento del rapporto lavorativo è stato sufficientemente asseverato in giudizio mediante il contratto stipulato e prodotto, le fatture medio tempore emesse nonché la missiva con la quale è stato risolto il rapporto.
Inoltre, la prospettazione attorea, con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, ha trovato tranquillizzante conforto nella mancata contestazione da parte della preponente.
2.2.2. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha richiesto, anzitutto, il pagamento dell'indennità di preavviso nonché delle competenze di fine rapporto (ossia dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica nonché dell'indennità FIRR) sul presupposto dell'imputabilità della risoluzione del rapporto alla volontà esclusiva della preponente, stante l'insussistenza della giusta causa addotta dalla società stessa.
2.2.2.1. Iniziando dall'indennità di preavviso, l'art. 1750 c.c. - nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva
86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo provvedimento, si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994 - prevede espressamente che un rapporto d'agenzia a tempo indeterminato possa essere sciolto con un preavviso variabile in relazione alla durata del rapporto stesso.
Il comma 2 così dispone: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
In maniera più esplicativa, il successivo comma 3 così stabilisce: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
Inoltre, l'art. 11 dell'Accordo Collettivo recita testualmente che: “Ove la parte recedente in qualsiasi momento intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza nell'anno solare (1° gennaio- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti”. Nel caso di specie, vertendosi, in tema, di un rapporto di durata superiore ai sei anni, la mandante avrebbe dovuto risolvere il rapporto con un preavviso di durata non CP_2
inferiore a sei mesi, restando, in alternativa, obbligata a corrispondere l'indennità sostitutiva in parola all'agente, salvo si sia verificata una giusta causa di recesso, come la nella fattispecie, sostiene. Controparte_1
Nel caso di specie, in particolare, la preponente – dopo aver esercitato un primo recesso, in data 28.09.2022, concedendo all'agente un preavviso di sei mesi – ha successivamente risolto in tronco il rapporto, a ridosso della scadenza del predetto periodo di preavviso (e, in particolare, in data 16.02.2023), adducendo, quale giusta causa di recesso, “il grave e ingiustificato inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali” da parte dell'agente, e, precisamente, “la completa inattività” dello stesso “in relazione ai clienti assegnati” nonché il “disinteresse” mostrato dallo stesso rispetto alle “indicazioni commerciali della società”.
In punto di diritto, giova rammentare che la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall'art. 1751, comma 2 c.c. come “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
La formulazione della norma citata ricorda vagamente la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., relativa al rapporto di lavoro subordinato.
Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, tale norma può trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia.
Tuttavia, è bene tenere a mente che, in quest'ultimo, il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
e, ciò, per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che, nel rapporto di agenzia, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (cfr. Cass. 6915/2021). In altre parole, ai fini della legittimità del recesso del preponente, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (cfr.
Cass. 23331/2018).
Quanto alla distribuzione del carico probatorio, va, anzitutto, chiarito che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., tenuto conto, altresì, dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza della prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sussistenza della giusta causa e, quindi, dello specifico fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della giusta causa
(cfr. Cass. n. 486/16).
Nel caso in cui si accerti, in via giudiziale, l'insussistenza della giusta causa di recesso, il recesso continua, comunque, ad avere effetto, ma si converte in un ordinario recesso ad nutum, riespandendosi il diritto della controparte al preavviso ed a quanto previsto in caso di recesso ad nutum (Cass. civ. sez. 2 del 30.08.2016 n.
19579): segnatamente, a mente dell'art. 1750 c.c. e di tutti i contratti collettivi, il recesso ad nutum è consentito all'agente ed al preponente, con diritto della controparte, tuttavia, ad un congruo preavviso ovvero, in difetto di preavviso, ad indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ciò premesso, nell'esecuzione del contratto, l'agente, la cui obbligazione fondamentale consiste nello svolgimento, nella zona assegnatagli, di attività diretta a promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti, deve comportarsi secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
Da quanto precede discende che egli deve porre in essere un'attività quantitativamente e qualitativamente normale ed uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti, la cui inosservanza ben può essere invocata dal preponente come causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni (Cass. civ., 27 agosto 1987, n. 7063 - Soc. N.C. c. Reale). L'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'art. 1176 cod. civ.., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si concreta, quindi, in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela;
per conseguenza, come è vero che, ove non abbia svolto tale attività, l'agente deve considerarsi inadempiente quand'anche abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti anche di notevole entità e perfino abbia raggiunto il volume minimo di affari eventualmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore (Cass., 25 settembre 1995, n. 10130), così deve ritenersi che il mancato raggiungimento del minimo d'affari sia insufficiente ad integrare di per sé giusta causa.
Nel fare applicazione di tali criteri nel caso concreto, deve, quindi, accertarsi se, nel periodo del rapporto di agenzia, l'attore non si sia uniformato ai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e la sua condotta possa, così, integrare un grave inadempimento, tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti.
Si impone, a tal fine, l'esigenza di stabilire, inoltre, se l'interruzione in tronco del contratto di agenzia sia stata disposta dalla resistente, anzitutto, in qualità di parte non inadempiente, stante la reciprocità degli addebiti di inadempimento mossisi dalle parti, e, in ogni caso, in forza di una valutazione che tenga adeguatamente conto dell'attività resa dall'agente.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la società preponente non abbia provato, nella fattispecie in controversia, la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
Sembra opportuno, in via preliminare, richiamare il contenuto della missiva di recesso trasmessa dalla preponente all'agente, la quale così recita:
“Egregio Sig. Pt_1 facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, siamo costretti a prendere atto del protrarsi del Suo grave ed ingiustificato inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali tuttora vigenti a Suo carico in forza del contratto di agenzia sottoscritto in data 01/10/2016.
Ad oggi, infatti, nonostante i numerosi solleciti a Lei inviati, è palese e ampiamente documentabile, per Sua stessa ammissione, la Sua più completa inattività in relazione ai clienti a Lei assegnati, nonché il Suo completo disinteresse alle indicazioni commerciali della Società, inadempimenti entrambi che legittimano la risoluzione immediata del rapporto.
Con la presente, pertanto, e con effetto a far data dalla sua ricezione, siamo a risolvere per giusta causa a Lei esclusivamente imputabile il suddetto contratto di agenzia, riservandoci sin da ora di quantificare e richiederLe il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti a causa della Sua illegittima condotta”.
Emerge, anzitutto, l'assoluta genericità del contenuto di tale missiva, laddove non sono state puntualmente delineate le condotte inadempitive poste in essere dall'agente, essendosi la società limitata a contestare al un contegno – non Pt_1
meglio specificato – di inattività e di disinteresse alle indicazioni commerciali.
Solo in sede di giudizio la società ha precisato – sia pur, anche nella presente sede, in termini assolutamente generici - che l'inadempimento contestato all'agente rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia, sarebbe correlato, da un lato, all'esplicito e reiterato rifiuto di adempiere regolarmente ed in modo adeguato al proprio mandato sino al termine del periodo di preavviso e alle direttive impartitegli dalla preponente, e, dall'altro, alla pressoché totale inattività dell'agente negli ultimi mesi del rapporto, da cui sarebbe scaturito - a detta della società preponente - un danno ingente per effetto di mancate vendite in un'area importante quale quella dell'Emilia Romagna.
L'unica condotta specificatamente contestata all'agente – e provata in sede di istruttoria orale – è quella relativa alla mancata partecipazione alla riunione indetta dalla società preponente per il giorno 2 febbraio 2023 e convocata – a detta della convenuta - per illustrare al sig. i listini, la politica di sconti sul Pt_1
materiale in pronta consegna da proporre ai clienti, le tempistiche di consegna della merce e le giacenze aggiornate di magazzino, oltre che per discutere le contestazioni medio tempore sollevate dall'agente.
Nel caso di specie, dunque, ritiene questo Giudice che tale condotta – ossia, si ribadisce, la mancata partecipazione dell'agente ad una sola riunione indetta dalla preponente - non rappresenti certo una condotta suscettibile di minare il rapporto fiduciario insito nel contratto di agenzia e, dunque, di legittimare la risoluzione immediata del rapporto.
Ciò, tanto più laddove si consideri che, come serenamente ammesso anche dalla società preponente, quest'ultima, in corso di rapporto, ha, da un lato, rimosso l'agente dalla chat aziendale degli agenti, e, dall'altro, omesso di convocare il alle Pt_1
riunioni aziendali del 24.10.2022 e del 23.01.2023, attuando, dunque, la medesima condotta contestata all'agente e della quale si duole nella presente sede.
È, quindi, palese che non sussiste la giusta causa di recesso azionata dalla società convenuta.
Accertata, dunque, l'assenza della giusta causa addotta dalla società - poiché, in data
26.09.2023, la preponente aveva già risolto il contratto concedendo all'agente il preavviso sino al 31.03.2023 e, dunque, alla data del secondo recesso per giusta causa del 16.02.2023, al ricorrente residuava un ulteriore periodo di preavviso - la preponente è tenuta a corrispondere al in sostituzione del preavviso, una Pt_1
somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (16.02.2023 – 31.03.2023).
2.2.2.2. Va, a questo punto, presa in esame la domanda di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, che il ricorrente ha inteso proporre ai sensi dell'art.1751 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art.13 dell'AEC applicato al rapporto.
Ritenuta, invero, assente l'inadempienza imputabile al ricorrente, occorre valutare l'ammissibilità delle domande volte ad ottenere l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità sostitutiva di clientela e l'indennità meritocratica attesa la posizione della giurisprudenza dominante della Suprema Corte che ritiene applicabile la disciplina più favorevole tra quella prevista dall'art. 1751 c.c.. e quella degli accordi collettivi qui invocati proprio dalla parte ricorrente (Sezione Lavoro, con sentenza n. 21301 del 3 ottobre 2006).
In particolare, l'indennità di cessazione del rapporto in virtù dell'AEC è composta da tre emolumenti:
a) Indennità di risoluzione del rapporto (Firr): riconosciuta all'agente anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato.
Tale indennità è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione.
L'indennità de qua è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all'art. 13, capo I dell'AEC.
b) Indennità suppletiva di clientela: se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente, sarà corrisposta direttamente dalla preponente all'Agente in aggiunta all'indennità di cui al punto che precede.
Tale indennità è calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto, e, limitatamente agli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989, avendo riguardo alle seguenti percentuali:
1. 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
2. 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
3. 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi. c) Indennità meritocratica: riconosciuta ed erogata solo qualora l'attività dell'agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c. (“L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”).
Ebbene, ritenuta assente l'inadempienza imputabile al ricorrente e ricondotto il recesso alla volontà della preponente, vanno senz'altro riconosciute al ricorrente, oltre all'indennità di mancato preavviso, anche l'indennità FIIR nonché l'indennità suppletiva di clientela.
Quanto, invece, all'indennità meritocratica, essa spetta ove l'agente provi, anzitutto, di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c..
Affinché l'indennità sia riconosciuta deve essere fornita, poi, dall'agente anche la prova del permanere di vantaggi sostanziali dall'attività svolta successivamente allo scioglimento del rapporto.
Si osserva, invero, che l'art. 1751 c.c. così dispone: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Si richiede, in sostanza, la persistenza - al momento della cessazione del rapporto - di un portafoglio clienti procurato dall'agente, del quale benefici il mandante. In questo senso, la prima condizione considera il vantaggio che il preponente ricava dalla disponibilità di questo portafoglio;
la seconda (il pagamento deve essere equo) considera la perdita, in termini di provvigioni, che l'agente subisce dalla cessazione del rapporto.
Il richiamo all'equità rileva, dunque, sia per determinare i casi nei quali l'indennità deve essere erogata, sia quale criterio per la determinazione dell'indennità stessa.
È certo, pertanto, che il diritto all'indennità è subordinato alla presenza di entrambe le condizioni (apporto clientela ed equità), considerato che la modifica dell'art. 1751 cod. civ. introdotta dal D.Lgs. n. 65 del 1999 lo ha ancorato a criteri prettamente meritocratici.
Ciò posto, si osserva, quanto alla prima condizione cui è subordinata la corresponsione dell'indennità, che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte,
“Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti”
(ex multis, Sez. L. n. 20047 del 6 gennaio 2016).
Tanto premesso in ordine ai principi applicabili al caso di specie, nel caso in questione, occorre, anzitutto, evidenziare come – pur avendo l'agente provato l'incremento della clientela1 - vi è, in ricorso, una carenza di allegazione e prova relativamente alla permanenza di vantaggi concreti per il preponente anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Invero, manca in atti documentazione che consenta di valutare se la società, anche dopo la risoluzione del rapporto “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. Del resto, la resistente ha fornito prova in giudizio del fatto che molti dei clienti che il ricorrente sostiene di aver portato nel bacino di utenza della stessa, successivamente alla risoluzione del rapporto, abbiano cessato di approvvigionarsi dalla società
CP_1
L'istruttoria svolta ha, infatti, dimostrato come, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, moltissimi nominativi rientranti nella zona al medesimo affidata – quali
AN FA, ER Bike di ER IO, Specialissima S.r.l., Rush Bike di
LI IC, Pro Bike s.n.c., La Città delle biciclette di Gualtieri, Inbici di Saletti
Marco, IaccobiKe di Iacchieri Massimo, Cycle 177 di RI RI, Cycling
Center Lab, , Cyclo Parma s.n.c., Controparte_3
, Bike 2000 Sport, GE UR, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...
- nel corso degli anni dal 2016 al 2024, abbiano cessato di acquistare da CP_7
. CP_1
Nello specifico, la teste ha, sul punto, così dichiarato: “non riconosco Tes_1
nessuno dei nomi dei clienti che mi vengono letti quindi posso dire che non sono clienti attuali della ”, mentre il teste ha asserito di poter CP_1 Tes_2
confermare come i nomi sopra citati non siano più clienti di . CP_1
2.2.3. Il ricorrente ha lamentato, poi, la mancata corresponsione di diversi crediti provvigionali maturati in corso di rapporto, rivendicando il pagamento delle seguenti somme:
- euro175.983,70 a titolo di provvigioni ex art. 1748 c.c. su ordini espressamente accettati dalla preponente;
- euro 6.000,00 a titolo di differenziale provvigionale, maturato in virtù della riduzione dell'aliquota provvigionale applicata sugli ordini di biciclette muscolari, unilateralmente deliberata dalla preponente in corso di rapporto, dal 5% al 4%;
- euro 60.000,00 a titolo di provvigioni indirette, dovute in ragione dell'ingerenza diretta della preponente nella zona di esclusiva dell'agente e di captazione del cliente MB Bike (società facente parte di a sua volta, sotto la direzione Parte_2
ed il controllo di Unipol Gruppo ed avente sede legale in Bologna).
2.2.3.1. Con riguardo alla prima domanda, l'agente ha dedotto che, pur avendo il medesimo procurato, nel corso degli ultimi anni di vigenza del rapporto, un portafoglio ordini - non rifiutato2, né contestato, né ridotto dalla preponente - pari ad euro 3.910.751,00 (doc. 5 fasc. parte ricorrente), avrebbe omesso di CP_1
corrispondere allo stesso le provvigioni maturate su tali affari, pari a complessivi euro
175.983,70.
La preponente, pur non contestando la relativa circostanza, ha dedotto – e provato all'esito dell'istruttoria – che tali ordini sono stati in grandissima parte annullati dai clienti stessi, mediante rifiuto di accettare la merce in consegna e/o mediante cancellazione preventiva dell'ordine, e che, in relazione agli ordini andati a buon fine, le provvigioni sono state, invece, puntualmente corrisposte al Pt_1
La società convenuta ha, in particolare, dedotto che, rispetto ad un portafoglio ordini
2021 – 2022 pari ad euro 4.194.727,71, sono stati cancellati e/o rifiutati ordini per un importo complessivo pari ad euro 3.876.374,17 - producendo, a suffragio di tale circostanza, le comunicazioni ricevute da da parte dei singoli CP_1
clienti (doc. 14A fasc. parte resistente - cfr “Note” e “Allegati”) - mentre, a seguito del loro pagamento, sono andati a buon fine ordini per soli euro 295.528,00 (doc.
14B), su cui il sig. ha ricevuto il regolare saldo delle provvigioni Pt_1
spettanti.
In ragione di ciò, ha sostenuto come, in relazione agli ordini annullati, nulla competa al ricorrente, atteso che, come pattiziamente concordato nel contratto di agenzia, alcun diritto può sorgere in suo favore in mancanza del buon fine degli affari, ovvero dei pagamenti ricevuti dai clienti e che, in relazione agli affari andati a buon fine, egli ha già regolarmente ricevuto quanto al medesimo spettante.
Il per contro, ha invocato il diritto alla provvigione anche in relazione agli Pt_1
affari annullati, allegando, da un lato, che, in applicazione dell'art. 1748 c.c., così come riformato dal D.Lgs. n. 65 del 1999, l'agente ha diritto alla provvigione
“quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (senza che sia necessaria la prova della regolare esecuzione dell'affare perché il diritto dell'agente ad ottenere la propria provvigione divenga esigibile) e, dall'altro, che, comunque, la mancata conclusione degli stessi sarebbe avvenuta a causa di comportamenti commercialmente scorretti del preponente.
Ciò posto, sembra, dunque, opportuno delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Sul punto, va, anzitutto, richiamato l'art. 1748, comma 1 c.c., che, così, recita: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Dalla lettura del dato normativo può ricavarsi l'assunto per cui il diritto alla provvigione matura in capo all'agente quando il suo operato incide sulla conclusione del contratto;
e, ciò, proprio in quanto la sua obbligazione è quella di promuovere la conclusione dei contratti.
Come noto, si è, in giurisprudenza, sviluppato un dibattito riguardo al significato da attribuire all'avverbio “quando” contenuto nel comma 1 della disposizione.
Parte minoritaria della giurisprudenza ha sostenuto che la norma vada interpretata nel senso che il diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione del contratto, per cui la disciplina in esame sarebbe formulata in modo da differenziare il momento in cui sorge il diritto alla provvigione rispetto al momento in cui essa diviene concretamente esigibile, cui farebbe riferimento il comma IV° della norma in commento. Secondo altra tesi - cui questo Giudice aderisce in quanto maggiormente coerente con il disposto normativo alla luce di un'interpretazione sistematica intra ed extratestuale dello stesso - all'avverbio “quando” deve essere dato un significato condizionale
(“se”) e non temporale.
La norma, quindi, chiarisce solo che l'agente ha diritto alla provvigione se l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento, senza occuparsi del momento in cui sorge il diritto alla provvigione, di cui tratta, invece, il comma IV° della disposizione.
Il comma 4 della richiamata disposizione, invero, così stabilisce: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”.
Tale norma prevede due momenti per la maturazione del diritto alla provvigione: un primo momento (comma IV°, primo periodo), generale e derogabile, collegato all'esecuzione dell'obbligazione del preponente, ed un secondo momento, (comma
IV°, secondo periodo), inderogabile, consistente nell'esecuzione della prestazione da parte del cliente.
In base al primo periodo del primo periodo del IV° comma, il diritto alla provvigione matura sempre nel momento in cui scade il termine in cui la prestazione debba essere eseguita dal preponente. Sono, quindi, parificati, sotto tale profilo, il caso dell'adempimento del preponente a quello dell'inadempimento a lui imputabile, delle previsioni contrattuali stabilite con il terzo.
La provvigione non sarà, invece, dovuta nel caso in cui il preponente non esegua la sua prestazione per causa a lui non imputabile ovvero si avvalga del diritto di non eseguire la prestazione. Sempre con riguardo alla citata disposizione, occorre, da ultimo, evidenziare come il significato dell'espressione “nella misura in cui” - utilizzata due volte nella norma in commento - sia ampiamente dibattuto.
È rimasta minoritaria la tesi secondo cui tale espressione abbia valore condizionale, nel senso che la provvigione spetta solo se il preponente o, al più tardi, il terzo abbia eseguito la propria prestazione.
Prevale - e viene in questa sede accolta - l'opinione secondo cui la norma abbia inteso riferirsi all'eventualità in cui il contratto da eseguire sia a consegne ripartite, nel qual caso la provvigione spetta solo sulla parte eseguita di esse.
Di talché, a tale stregua, occorre concludere che la provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione, non già l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, cosicché la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non “ortodossa” o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine (Cass. n.
12668/1997).
Secondo, poi, il comma 3 dello stesso articolo, “L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.
Di conseguenza, se determinati contratti sono stati eseguiti, o prorogati dopo la cessazione del rapporto di agenzia, spetta la provvigione all'agente che tali contratti abbia effettivamente procacciato al preponente.
Se, infine, il preponente ed il terzo si accordano per non dare esecuzione al contratto, ciò non incide, di regola, sul diritto alla provvigione dell'agente, in quanto, altrimenti, essi potrebbero giungere a tale patto proprio per frodare l'agente (cfr. comma 5 della medesima disposizione); la regola perde la sua giustificazione se la non esecuzione della stipula non è imputabile al preponente.
Tanto premesso in ordine all'interpretazione della norma in esame, occorre, infine, evidenziare, in punto di onere della prova, che l'agente il quale invochi il pagamento delle provvigioni ha l'onere, a norma dell'art. 2697 c.c., di fornire la dimostrazione della conclusione degli affari promossi per il suo tramite, della regolare esecuzione del contratto, sia del preponente, sia del cliente, nonché, in alternativa, dell'imputabilità al preponente della causa della mancata esecuzione del contratto, spettando a quest'ultimo la prova contraria (Così, Cass. 10325/2017 nonché, in senso conforme, Cass. 25023/2013).
Tale onere probatorio non è stato minimamente assolto nella fattispecie in controversia.
Il ricorrente, invero, sotto tale profilo (e, in particolare, quello della fase successiva a quella della raccolta e della trasmissione degli ordini), si è limitato a formulare due capitoli che, tuttavia, nulla deducono in ordine alla causa della mancata consegna della merce o, comunque, più in generale, alla causa della mancata esecuzione del contratto3.
Per contro, la società convenuta ha fornito ampio riscontro delle circostanze dedotte in sede di memoria difensiva.
I testimoni escussi hanno, invero, pienamente confermato i dati emergenti dalle risultanze documentali in atti, e, in particolare, dal riepilogo del portafoglio generale ordini (cfr doc. 15), dalle fatture emesse ai clienti (cfr doc. 15A), dalla corrispondenza attestante le cancellazioni degli ordini e/o i rifiuti della consegna della merce dei clienti (cfr docc. 15B1-15B2-15C), nonché dalla tabella prospettica relativa al portafoglio ordini inevasi per singolo cliente (cfr doc. 15D).
In particolare, il sig. ha confermato come i clienti Appennino Sport Lab di Tes_2
Donadelli, BBBike di TU IZ & c. s.n.c., BHS S.r.l.s., CIcletta Scarica
S.r.l., CI Shop s.n.c., Bike a Fe' s.r.l., Bike Center s.n.c. di Ferrari Ivan, Black Road di SI RI, RI e & s.n.c., Cicli Center Modena di AC SA,
Cyclery S.r.l.s., Cycling Center Lab S.r.l., Dosi di Dosi Andrea, E-B. s.r.l., Fastgest
S.r.l., TI UI, La SI Bike di SI FA, Levante Bike di TT AN s.n.c.,
Negrini Bike s.a.s., Ok Motor di RI CO, PA Marco, Ri Bike di AU
Parisini, Route 486 s.r.l., Rush Bike di LI IC, Salti Fratelli S.r.l., SAceno
Bike S.a.s. di Furdui, abbiano annullato gli ordini per Controparte_8
cui era prevista la consegna di biciclette e accessori e rifiutato il recapito della merce.
Il teste ha, poi, così ulteriormente chiarito: “Nella lista di clienti che mi è stata letta secondo me ci sono aziende non più attive anagraficamente ora. Posso confermare che quando sono arrivate le bici nel periodo post covid, la maggior parte dei clienti del sig. ma anche di altri rappresentanti, hanno cancellato l'ordine… Il Pt_1
documento che mi viene rammostrato 15 (ovvero il portafoglio generale ordini inevasi, n.d.r.) è stato compilato dal mio ufficio (commerciale). Posso confermare che anche nel periodo successivo a quando il sig. ha smesso di essere Pt_1
nostro rappresentante, avevamo ancora dei suoi ordini da consegnare che, però, non sono andati a buon fine perché i clienti annullavano gli ordini. Per esempio, il cliente
RI che aveva in ordine tante bici non le aveva ritirate e abbiamo dovuto cercare di consegnarle ad un altro cliente “CIclette Scarica” per ovviare a questo problema”.
Parimenti, la teste ha confermato le predette circostanze, così precisando: Tes_1
“sono io che devo aggiornare le anagrafiche dei clienti quando gli ordini vengono annullati. I documenti 15d che mi vengono mostrati e 15B1 15b2 e 15c sono relativi all'annullamento degli ordini con le relative email. Ricordo che a seguito di tali annullamenti ho bloccato alcuni anagrafici dei clienti”. Ciò posto, occorre ulteriormente evidenziare come le dichiarazioni rese, sul punto, dal teste siano smentite, per tabulas, dalla copiosa documentazione Tes_3
versata in atti dalla preponente e testé richiamata.
A tal fine, è sufficiente esaminare i documenti contenuti all'interno del doc. 15D
(ovvero il portafoglio ordini inevasi per il cliente CI Shop), i documenti contenuti all'interno del doc. 15C (ovvero le cancellazioni effettuate dallo stesso negozio CI
Shop, come richiamate a margine nel primo file 15D, secondo la numerazione 040-
041-042-043-044) e i documenti contenuti nel doc. 15B1 (ovvero le cancellazioni – rifiuti ordini di detto cliente numerato 019).
Nel doc. 15D trovano evidenza gli esiti di tutte le proposte d'ordine riferite a CI
Shop per ogni singolo prodotto. Nello specifico, le cancellazioni di materiale disposte dal cliente CI Shop sono state molteplici e sono comprovate dalle comunicazioni riepilogate nel prospetto di cui al doc. 15D sotto la voce “Allegato” (cfr “Mail 040-
41-42-43-44”), nonché prodotte con i docc. 15C e 15B1.
Da tale documentazione è, infatti, emerso:
- che, in data 23.6.2022 (cfr doc. 040 all'interno del doc. 15C), nel rispondere al riepilogo della merce in consegna entro metà luglio trasmesso dalla Società, il sig. ha annullato molto materiale, inserendo in conoscenza anche il ricorrente;
Tes_3
- che, in data 30.8.2022 (cfr doc. 041 all'interno del doc. 15C), sempre rispondendo alla comunicazione della Società con cui gli veniva anticipato l'elenco della merce in consegna, il sig. ha informato e il sig. di Tes_3 CP_1 Pt_1
voler ritirare solo una bicicletta;
- che, in data 4.10.2022 (cfr doc. 042 all'interno del doc. 15C), in data 21.4.2022 (cfr doc. 043 all'interno del doc. 15C) e in data 18.7.2022 (cfr doc. 044 all'interno del doc. 15C), CI Shop, in replica alla Società che gli aveva anticipato l'imminente recapito dei prodotti, Il ne ha rifiutato in gran parte il ritiro;
Tes_3
- che, in data 10.10.2023 (cfr doc. 019 all'interno del doc. 15B1), il sig. ha Tes_3
così comunicato alla Società: “come già comunicatovi verbalmente a suo tempo vi confermiamo la totale cancellazione della merce ancora inevasa relativa alla proposte d'ordine da voi indicate”.
Risulta, dunque, plasticamente come il negozio CI Shop abbia annullato volontariamente e non abbia ritirato merce per l'ingente importo complessivo di euro
369.589,00 (cfr doc. 15D).
Parimenti il teste titolare del negozio “Levante Bike”, ha così Testimone_5
riferito: “Mi è capitato di cancellare alcuni ordini di quelli che mi sono stati mostrati perché non mi servivano più”, nello specifico per complessivi euro 247.399,81 (cfr doc. 15D)”.
Ogni cancellazione di merce effettuata da parte dei clienti gestiti dal sig. Pt_1
risulta, dunque, documentata dalle corrispondenti comunicazioni trasmesse dai medesimi.
I testimoni e hanno, peraltro, confermato tali circostanze, Tes_2 Tes_1
riferendo che i clienti cancellavano gli ordini con comunicazioni verbali o scritte rivolte all'agente o alla Società, senza alcuna formalità (cfr dichiarazione di udienza 22.5.2025: “Sì è vero. Bastava anche solo una Controparte_9
telefonata o potevano anche non accettare una consegna”), e confermando, altresì,
l'importo complessivo non fatturato di euro 3.876.374,17 (cfr dichiarazione di udienza 22.5.2025: “Sì è vero. Posso confermare che i Testimone_6
documenti 14A (ovvero il prospetto portafoglio ordini 2021-2022 cancellati, n.d.r.) e 15 (ovvero il portafoglio ordini generale, n.d.r.) che mi vengono rammostrati sono stati fatti dal mio ufficio”).
La domanda attorea deve essere, dunque, rigettata, non essendovi prova in atti dell'imputabilità al preponente della causa della mancata esecuzione del contratto, ed essendo, per contro, emersi plurimi elementi suscettibili di attestare esattamente il contrario.
Né, può darsi corso alla CTU tecnico-contabile richiesta dalla parte ricorrente, essendo noto che la consulenza tecnica non può comunque realizzare finalità meramente esplorative o invertire l'onere della prova (Cass. 13721/2002).
2.2.3.2. Il ricorrente ha sostenuto, poi, che la società resistente, a decorrere da ottobre
2021, ha illegittimamente apportato una modifica unilaterale al contratto di agenzia nella parte relativa alla misura delle provvigioni al medesimo spettanti in relazione agli ordini di biciclette muscolari, riducendone l'ammontare percentuale originariamente pattuito pari al 5% al 4%.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la condanna della società resistente al pagamento delle differenze provvigionali, quantificate in complessivi Euro 6.000,00.
La domanda non può essere accolta.
Va, innanzitutto, osservato che la facoltà del preponente di modificare unilateralmente le aliquote provvigionali è prevista e disciplinata dall'art. 3 A.E.C. del 2009 (la cui applicazione al rapporto di agenzia posto a fondamento del presente giudizio è pacificamente ammessa dalle parti), che espressamente stabilisce, a tal fine, da un lato, in capo alla casa mandante, un onere di comunicazione all'agente, e, dall'altro, uno specifico e tempestivo onere di contestazione per l'agente, qualora lo stesso ritenga che le variazioni disposte dal preponente modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto.
Tanto chiarito, deve, anzitutto, ritenersi che la richiamata disciplina abbia trovato piena attuazione da parte della società resistente, la quale ha provveduto a comunicare la variazione percentuale delle provvigioni5, mentre non risulta in atti alcuna contestazione da parte dell'agente - prima dell'odierno giudizio - sulle modifiche apportate in corso di rapporto.
D'altronde, costituisce circostanza pacifica e incontestata tra le parti la continuazione pluriennale del rapporto di agenzia dopo l'introduzione del nuovo regime provvigionale, secondo i termini contrattuali unilateralmente stabiliti dalla preponente.
Ebbene, nel richiamare il precitato art. 3 A.E.C., deve, anzitutto, rilevarsi che laddove il ricorrente avesse ritenuto la modifica di rilevante entità - come di fatto ha sostenuto in ricorso - avrebbe dovuto comunicare alla preponente entro trenta giorni dalla comunicazione di non accettare le variazioni.
Ciò, non solo non è avvenuto, ma è per di più sconfessato dal comportamento tenuto dal ricorrente in seguito alle modifiche apportate dalla società resistente.
In proposito, infatti, non può non osservarsi che la circostanza che il ricorrente abbia dato concreta attuazione al nuovo assetto contrattuale per un periodo di tempo considerevolmente lungo e cioè da ottobre 2021 (data di comunicazione delle modifiche dei compensi provvigionali) al 16/02/2023 (data di comunicazione del recesso dal contratto da parte della società resistente) costituisce sicuramente elemento sintomatico di una volontà di accettazione tacita delle intervenute modifiche contrattuali: in altri termini, dal comportamento assunto dal ricorrente si desume la volontà, seppur inespressa, di aderire alla modifica operata unilateralmente dalla mandante.
Invero, il ricorrente - nei trenta giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione e per tutto il corso del rapporto, fino al momento dell'introduzione del presente giudizio - non ha comunicato (o manifestato) alcun dissenso alla resistente, eseguendo al contrario la prestazione in suo favore secondo le nuove condizioni contrattuali così, di fatto, rinunciando ai compensi nella diversa misura inizialmente pattuita (cfr. Cass. 2739/2018 “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita;
in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa”).
Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza della domanda proposta, atteso che la prosecuzione del rapporto alle nuove condizioni contrattuali da parte del ricorrente ne ha comportato l'implicita adesione, denotandone, pertanto, una tacita, ma piena accettazione (cfr. Cass. 4841/2011; 25290/2007).
2.2.3.3. La domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alle provvigioni indirette previste dall'art.1748 comma 2 c.c. per gli affari conclusi nella sua zona di competenza dalla convenuta direttamente o tramite altro agente, con conseguente condanna della società resistente al pagamento della somma di Euro
60.000,00 a tale titolo, è parimenti infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In proposito, la tesi attorea della violazione, ad opera della preponente, del vincolo di esclusiva pattuito a favore dell'agente è infondata, dato che il diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 cc. è un elemento naturale del contratto di agenzia che può essere derogato dalle parti in forza di una clausola espressa o di una manifestazione tacita di volontà desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse, sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione (cfr.: Cass. 9 ottobre 2007 nr.21073; Cass. 23 aprile 2002 nr.5920).
Il preponente è, dunque, libero di pattuire qualunque limitazione rispetto al diritto di esclusiva, così come avvenuto nel caso di specie, in cui, conformemente alle previsioni contrattuali, la società convenuta si è riservata la facoltà di trattare direttamente con alcuni clienti - denominati, appunto, clienti “direzionali” - nella zona riservata all'agente, senza riconoscere alcuna provvigione per tali affari. La deroga all'esclusiva, invero, non deve essere necessariamente reciproca, bensì può vincolare uno solo dei contraenti e, laddove pattuita, comporta la perdita del diritto dell'agente alla provvigione sugli affari indiretti sancita dall'art. 1748, comma II, c.c.
Orbene, all'esito dell'istruttoria condotta, è stata provata la natura “direzionale” attribuita al cliente e la piena conoscenza che, di tale circostanza, aveva Parte_3
il sig. Pt_1
Il teste escusso all'udienza del 22.5.2025, ha espressamente confermato: Tes_2
i) di aver comunicato al ricorrente in più occasioni, insieme al sig. Parte_4
che il cliente facente parte del Gruppo Unipol, doveva considerarsi Parte_3
direzionale, al pari del già cliente direzionale Moto Store s.n.c. di Montecavolo (RE)
(“Sì è vero l'abbiamo comunicato in riunione”); ii) di aver informato il sig. che doveva essere escluso dal novero dei clienti presenti Pt_1 Parte_3
sulla zona ad egli assegnata su cui avrebbe potuto maturare importi provvigionali;
iii) che, a partire dal 2021, il sig. ha sempre omesso di richiedere alla Pt_1
Società rendicontazioni e provvigioni indirette riferite al cliente e agli Parte_3
affari conclusi con esso dalla preponente (“Sì è vero. Tutti i mesi mandavamo i conteggi e questo problema non è mai stato sollevato”).
La teste a sua volta, in riferimento alle suddette circostanze, ha, così, Tes_1
riferito: “questi due clienti ( e Moto Store S.n.c., n.d.r.) sono direzionali Parte_3
perché mi era stato detto di inserire nella anagrafica del cliente che erano direzionali”, così ulteriormente precisando: “quando inviavo i dettagli delle provvigioni da fatturare al non mi veniva fatta nessuna richiesta sul cliente Pt_1
. Parte_3
È evidente, quindi, che non risulta in alcun modo dimostrata la circostanza della conclusione da parte della società resistente di affari con un cliente affidato, in via esclusiva, al ricorrente, trattandosi, come detto, di un cliente direzionale.
3. Sulle spese di lite. Stante la soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (16.02.2023 – 31.03.2023), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma, a titolo di indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi alla stregua dei parametri di cui in parte motiva, nonché di un'ulteriore somma, a titolo di indennità di risoluzione FIIR, da quantificarsi sulla scorta dei criteri esposti nella parte motiva, il tutto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
3. Rigetta per la restante parte il ricorso.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, il ricorrente ha dedotto – e la relativa circostanza non è stata specificatamente contestata ad opera della società convenuta – che i clienti attivi ad inizio mandato, nel 2016, erano
22, mentre i clienti attivi al momento della cessazione del rapporto, ossia a marzo 2023, erano 27. 2 A riguardo, l'agente, limitatamente agli ordini non espressamente confermati dalla preponente, ha invocato l'operatività della disposizione di cui all'art. Art. 4, comma 4, dell'AEC, che, così, recita:
“In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero”. 3 Questi i capitoli articolati dall'agente in sede di ricorso.
Capitolo 10): “Vero che post mese di marzo 2023 ha iniziato a consegnare i prodotti già CP_1 oggetto degli ordinativi raccolti dall'agente nel 2021-2022 e 2023 alla relativa clientela Pt_1 (si esibisca dossier doc.5)”. Capitolo 12): “Vero che a causa dei problemi di omessa consegna rispetto agli ordinativi inoltrati per mezzo dell'agente la sua azienda ha sostituto/affiancato con altri fornitori- Pt_1 CP_1 riferisca il teste con quale diverso fornitore”. 4 Il teste titolare del negozio CI Shop di Salsomaggiore Terme (PR), ha, così, Testimone_4 riferito: “nel documento che mi viene rammostrato 15D (ovvero il portafoglio ordini inevasi per singolo cliente, n.d.r.) vedo che risultano molte cancellazioni e veramente mi sembrano tante. Non ricordo di avere annullato così tanti ordini. Riguardo alle email che mi vengono rammostrate (doc. all'interno del documento 15c) e che non sono rivolte a me ma tra le parti posso dire che non riesco a identificare quali ordini sono stati annullati”.
Il testimone ha, poi, così precisato: “posso invece confermare il documento all'interno della produzione 15c (email del 23 giugno 2022 tra e personale di cancellazione Parte_1 CP_1 degli ordini allegati alla stessa che sono molti meno di quelle che risultavano nell'altro documento che mi è stato rammostrato in precedenza (15d)”. 5 Il teste ha infatti confermato come, dall'ottobre 2021, abbia Tes_2 CP_1 modificato le suddette aliquote, disponendone la riduzione a causa dell'aumento dei costi di produzione decisi dalla produttrice e dei costi di trasporto, e come Controparte_10 la Società abbia informato il sig. i tale variazione. Pt_1
In proposito, il sig. ha così riferito: “Sì è vero abbiamo fatto una riunione apposita. Si Tes_2 erano alzati i costi del trasporto e abbiamo chiesto questo sacrificio ai nostri rappresentanti”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
284/2024 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Gaio Filippo Dianini del Foro di
Forlì, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in
Forlì, via M. Bufalini, n. 38;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con sede legale in Reggio Emilia, Controparte_1 P.IVA_1
Via Giacomo Balla n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Francesca Baldi e Sabrina Tamburini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Reggio
Emilia, Via Gutenberg, n. 3;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21.04.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, la società e – Controparte_1
premettendo di avere prestato la propria attività lavorativa a favore di quest'ultima in qualità di agente monomandatario nella regione Emilia-Romagna dal 01.10.2016 al
16.02.2023, data in cui la società aveva risolto il rapporto di agenzia per giusta causa
– chiedeva dichiararsi l'insussistenza della giusta causa di recesso dedotta dalla società convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 11 dell'Accordo
Economico Collettivo, nonché dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751, comma 3 c.c..
Il lamentava, inoltre, la mancata corresponsione dei crediti provvigionali Pt_1
maturati dall'agente in corso di rapporto.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere sempre svolto con profitto la propria prestazione lavorativa, contribuendo in media per oltre il 12% del fatturato complessivo della società resistente (doc. 1 bis fasc. parte ricorrente); b) che la società preponente, nonostante un fatturato aziendale in costante crescita, non consegnava al ricorrente le relative provvigioni;
c) che la società resistente, in data
26.09.2022, comunicava, dunque, al ricorrente il recesso dal contratto di agenzia con preavviso fino al 31.03.2023 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di avere, dunque, contestato alla società resistente, con plurime PEC trasmesse a partire dal 19.12.2022, la mancata consegna delle provvigioni (doc.
4.4 fasc. parte ricorrente); e) che la società preponente, in data 24.01.2023, e, dunque, in periodo di preavviso, escludeva illegittimamente il ricorrente dalla chat aziendale (doc. 1 ter fasc. parte ricorrente); f) che la società preponente, in data 16.02.2023, risolveva anticipatamente il rapporto di lavoro per giusta causa, contestando al ricorrente plurime omissioni di rendicontazione ex art. 1749 c.c. (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente); g) di avere, quindi, contestato la predetta risoluzione contrattuale a mezzo PEC del 04.03.2025, comunicando, a propria volta, la volontà di recedere dal contratto di agenzia per giusta causa a fronte del reiterato inadempimento della società resistente (doc. 3 bis fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, contestava, anzitutto, la sussistenza della giusta causa di recesso dedotta dalla preponente ed affermava di essere rimasto creditore dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., così come prevista dal contratto di agenzia tra le parti, o, in subordine, dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dagli AEC di settore, nonché dell'indennità di preavviso ex art. 11 dell'AEC applicabile.
Chiedeva, dunque, che il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la non imputabilità all'agente del recesso operato dalla società nonché Controparte_1
l'insussistenza della giusta causa di recesso allegata dalla società convenuta e condannasse la medesima società alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'indennità di preavviso nonché delle indennità di fine rapporto.
Lamentava, poi, la mancata corresponsione di diversi crediti provvigionali maturati in corso di rapporto, rivendicando, in particolare, il pagamento delle seguenti somme:
- euro175.983,70 a titolo di provvigioni ex art. 1748 c.c. su ordini esprressamente accettati dalla preponente;
- euro 6.000,00 a titolo di differenziale provvigionale, maturato in virtù della riduzione dell'aliquota applicata sugli ordini di biciclette muscolari, unilateralmente deliberata dalla preponente in corso di rapporto, dal 5% al 4%;
- euro 60.000,00 a titolo di provvigioni indirette, dovute in ragione dell'ingerenza diretta della preponente nella zona di esclusiva dell'agente e di captazione del cliente
MB Bike (società facente parte di a sua volta, sotto la direzione Parte_2
ed il controllo di Unipol Gruppo ed avente sede legale in Bologna).
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente, in particolare, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, ACCOGLIERE il ricorso
e, conseguentemente,
-dichiarare che il rapporto è stato illegittimamente risolto da con Controparte_1
comunicazione 16.02.2023
-dichiarare la legittima risoluzione contrattuale operata dal ricorrente con comunicazione 04.03.2023 conseguentemente condannare con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
42124 Reggio Emilia (RE) via Giacomo Balla n.5 in persona del legale rapp.te p.t. pec: al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti Email_1
somme:
€.175.983,70 imponibili a titolo di provvigioni ex art.1748 c.c. su ordini accettati
€.60.000,00 imponibili per provvigioni omesse di riconcoscimento sul cliente MB
Bike/MB Marcia di Bologna ricompreso nella zona di esclusiva
€.6.000,00 per provvigioni imponibili per differenziale illegittimamente ridotto dal
5% al 4% sulle biciclette muscolari.
€.20.292,00 imponibili a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso
€.86.483,17 imponibili a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art.1751 c.c., ovvero, in via subordinata €.15.526,18 per indennità suppletiva di clientela ex AEC.
E così in totale €.348.758,87 imponibili, ovvero di quelle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa, oltre accessori di legge ed interessi moratori al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di lite, oltre accessori di questo difensore che si dichiara antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 06.05.2024, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo Controparte_1
l'integrale reiezione del ricorso.
Ribadiva la legittimità del proprio operato, deducendo che l'agente aveva posto in essere condotte tali da ledere irrimediabilmente la fiducia della preponente e che, dunque, al ricorrente nulla spettasse a titolo di indennità di preavviso, stante la giusta causa del recesso.
Assunta, poi, posizione specifica in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità ex art.1751 c.c. e, in subordine, delle indennità di cui all'A.E.C.
IA (anche in ordine al quantum di tali indennità), confutava l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della stessa, rappresentati dalla permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente derivati dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'incremento degli affari con quelli esistenti ad opera dell'agente nonché dalla rispondenza dell'indennità ad equità.
Ribadiva, infine, che al erano state già corrisposte tutte le provvigioni Pt_1
maturate, in corso di rapporto, sugli affari conclusi e andati a buon fine.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 16.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Orbene, in primis va stabilita la competenza per materia e territorio del Giudice adito.
L'art. 1742 c.c., comma 1, così dispone: “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Elementi essenziali sono, dunque, la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando, così, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con il conseguente obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass., sez. lav. 24 giugno 2005, n. 13629). Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, trova applicazione il rito del lavoro.
Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo, ed in tal caso competente è il giudice del lavoro, ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui, per cui la competenza sarà del giudice ordinario, in quanto l'attività personale dell'agente non è prevalente (cfr. Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).
A ciò si aggiunga che, in forza del combinato disposto degli artt. 409 e 413 c.p.c., vertendosi in tema di un rapporto d'Agenzia durante il quale il resistente non aveva un'organizzazione, ed utilizzava unicamente le energie personali, a trattare la presente controversia è competente territorialmente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio;
nel caso in esame, la residenza del ricorrente è in Borgo Val di Taro, che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Parma.
2.2. Fatta questa premessa e passando all'esame del merito, giova preliminarmente rilevare che le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2.1. Anzitutto, essendo il contratto d'agenzia il presupposto delle odierne domande, occorre premettere che lo svolgimento del rapporto lavorativo è stato sufficientemente asseverato in giudizio mediante il contratto stipulato e prodotto, le fatture medio tempore emesse nonché la missiva con la quale è stato risolto il rapporto.
Inoltre, la prospettazione attorea, con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, ha trovato tranquillizzante conforto nella mancata contestazione da parte della preponente.
2.2.2. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha richiesto, anzitutto, il pagamento dell'indennità di preavviso nonché delle competenze di fine rapporto (ossia dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica nonché dell'indennità FIRR) sul presupposto dell'imputabilità della risoluzione del rapporto alla volontà esclusiva della preponente, stante l'insussistenza della giusta causa addotta dalla società stessa.
2.2.2.1. Iniziando dall'indennità di preavviso, l'art. 1750 c.c. - nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva
86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo provvedimento, si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994 - prevede espressamente che un rapporto d'agenzia a tempo indeterminato possa essere sciolto con un preavviso variabile in relazione alla durata del rapporto stesso.
Il comma 2 così dispone: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
In maniera più esplicativa, il successivo comma 3 così stabilisce: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
Inoltre, l'art. 11 dell'Accordo Collettivo recita testualmente che: “Ove la parte recedente in qualsiasi momento intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza nell'anno solare (1° gennaio- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti”. Nel caso di specie, vertendosi, in tema, di un rapporto di durata superiore ai sei anni, la mandante avrebbe dovuto risolvere il rapporto con un preavviso di durata non CP_2
inferiore a sei mesi, restando, in alternativa, obbligata a corrispondere l'indennità sostitutiva in parola all'agente, salvo si sia verificata una giusta causa di recesso, come la nella fattispecie, sostiene. Controparte_1
Nel caso di specie, in particolare, la preponente – dopo aver esercitato un primo recesso, in data 28.09.2022, concedendo all'agente un preavviso di sei mesi – ha successivamente risolto in tronco il rapporto, a ridosso della scadenza del predetto periodo di preavviso (e, in particolare, in data 16.02.2023), adducendo, quale giusta causa di recesso, “il grave e ingiustificato inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali” da parte dell'agente, e, precisamente, “la completa inattività” dello stesso “in relazione ai clienti assegnati” nonché il “disinteresse” mostrato dallo stesso rispetto alle “indicazioni commerciali della società”.
In punto di diritto, giova rammentare che la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall'art. 1751, comma 2 c.c. come “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
La formulazione della norma citata ricorda vagamente la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., relativa al rapporto di lavoro subordinato.
Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, tale norma può trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia.
Tuttavia, è bene tenere a mente che, in quest'ultimo, il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
e, ciò, per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che, nel rapporto di agenzia, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (cfr. Cass. 6915/2021). In altre parole, ai fini della legittimità del recesso del preponente, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (cfr.
Cass. 23331/2018).
Quanto alla distribuzione del carico probatorio, va, anzitutto, chiarito che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., tenuto conto, altresì, dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza della prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sussistenza della giusta causa e, quindi, dello specifico fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della giusta causa
(cfr. Cass. n. 486/16).
Nel caso in cui si accerti, in via giudiziale, l'insussistenza della giusta causa di recesso, il recesso continua, comunque, ad avere effetto, ma si converte in un ordinario recesso ad nutum, riespandendosi il diritto della controparte al preavviso ed a quanto previsto in caso di recesso ad nutum (Cass. civ. sez. 2 del 30.08.2016 n.
19579): segnatamente, a mente dell'art. 1750 c.c. e di tutti i contratti collettivi, il recesso ad nutum è consentito all'agente ed al preponente, con diritto della controparte, tuttavia, ad un congruo preavviso ovvero, in difetto di preavviso, ad indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ciò premesso, nell'esecuzione del contratto, l'agente, la cui obbligazione fondamentale consiste nello svolgimento, nella zona assegnatagli, di attività diretta a promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti, deve comportarsi secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
Da quanto precede discende che egli deve porre in essere un'attività quantitativamente e qualitativamente normale ed uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti, la cui inosservanza ben può essere invocata dal preponente come causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni (Cass. civ., 27 agosto 1987, n. 7063 - Soc. N.C. c. Reale). L'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'art. 1176 cod. civ.., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si concreta, quindi, in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela;
per conseguenza, come è vero che, ove non abbia svolto tale attività, l'agente deve considerarsi inadempiente quand'anche abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti anche di notevole entità e perfino abbia raggiunto il volume minimo di affari eventualmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore (Cass., 25 settembre 1995, n. 10130), così deve ritenersi che il mancato raggiungimento del minimo d'affari sia insufficiente ad integrare di per sé giusta causa.
Nel fare applicazione di tali criteri nel caso concreto, deve, quindi, accertarsi se, nel periodo del rapporto di agenzia, l'attore non si sia uniformato ai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e la sua condotta possa, così, integrare un grave inadempimento, tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti.
Si impone, a tal fine, l'esigenza di stabilire, inoltre, se l'interruzione in tronco del contratto di agenzia sia stata disposta dalla resistente, anzitutto, in qualità di parte non inadempiente, stante la reciprocità degli addebiti di inadempimento mossisi dalle parti, e, in ogni caso, in forza di una valutazione che tenga adeguatamente conto dell'attività resa dall'agente.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la società preponente non abbia provato, nella fattispecie in controversia, la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
Sembra opportuno, in via preliminare, richiamare il contenuto della missiva di recesso trasmessa dalla preponente all'agente, la quale così recita:
“Egregio Sig. Pt_1 facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, siamo costretti a prendere atto del protrarsi del Suo grave ed ingiustificato inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali tuttora vigenti a Suo carico in forza del contratto di agenzia sottoscritto in data 01/10/2016.
Ad oggi, infatti, nonostante i numerosi solleciti a Lei inviati, è palese e ampiamente documentabile, per Sua stessa ammissione, la Sua più completa inattività in relazione ai clienti a Lei assegnati, nonché il Suo completo disinteresse alle indicazioni commerciali della Società, inadempimenti entrambi che legittimano la risoluzione immediata del rapporto.
Con la presente, pertanto, e con effetto a far data dalla sua ricezione, siamo a risolvere per giusta causa a Lei esclusivamente imputabile il suddetto contratto di agenzia, riservandoci sin da ora di quantificare e richiederLe il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti a causa della Sua illegittima condotta”.
Emerge, anzitutto, l'assoluta genericità del contenuto di tale missiva, laddove non sono state puntualmente delineate le condotte inadempitive poste in essere dall'agente, essendosi la società limitata a contestare al un contegno – non Pt_1
meglio specificato – di inattività e di disinteresse alle indicazioni commerciali.
Solo in sede di giudizio la società ha precisato – sia pur, anche nella presente sede, in termini assolutamente generici - che l'inadempimento contestato all'agente rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia, sarebbe correlato, da un lato, all'esplicito e reiterato rifiuto di adempiere regolarmente ed in modo adeguato al proprio mandato sino al termine del periodo di preavviso e alle direttive impartitegli dalla preponente, e, dall'altro, alla pressoché totale inattività dell'agente negli ultimi mesi del rapporto, da cui sarebbe scaturito - a detta della società preponente - un danno ingente per effetto di mancate vendite in un'area importante quale quella dell'Emilia Romagna.
L'unica condotta specificatamente contestata all'agente – e provata in sede di istruttoria orale – è quella relativa alla mancata partecipazione alla riunione indetta dalla società preponente per il giorno 2 febbraio 2023 e convocata – a detta della convenuta - per illustrare al sig. i listini, la politica di sconti sul Pt_1
materiale in pronta consegna da proporre ai clienti, le tempistiche di consegna della merce e le giacenze aggiornate di magazzino, oltre che per discutere le contestazioni medio tempore sollevate dall'agente.
Nel caso di specie, dunque, ritiene questo Giudice che tale condotta – ossia, si ribadisce, la mancata partecipazione dell'agente ad una sola riunione indetta dalla preponente - non rappresenti certo una condotta suscettibile di minare il rapporto fiduciario insito nel contratto di agenzia e, dunque, di legittimare la risoluzione immediata del rapporto.
Ciò, tanto più laddove si consideri che, come serenamente ammesso anche dalla società preponente, quest'ultima, in corso di rapporto, ha, da un lato, rimosso l'agente dalla chat aziendale degli agenti, e, dall'altro, omesso di convocare il alle Pt_1
riunioni aziendali del 24.10.2022 e del 23.01.2023, attuando, dunque, la medesima condotta contestata all'agente e della quale si duole nella presente sede.
È, quindi, palese che non sussiste la giusta causa di recesso azionata dalla società convenuta.
Accertata, dunque, l'assenza della giusta causa addotta dalla società - poiché, in data
26.09.2023, la preponente aveva già risolto il contratto concedendo all'agente il preavviso sino al 31.03.2023 e, dunque, alla data del secondo recesso per giusta causa del 16.02.2023, al ricorrente residuava un ulteriore periodo di preavviso - la preponente è tenuta a corrispondere al in sostituzione del preavviso, una Pt_1
somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (16.02.2023 – 31.03.2023).
2.2.2.2. Va, a questo punto, presa in esame la domanda di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, che il ricorrente ha inteso proporre ai sensi dell'art.1751 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art.13 dell'AEC applicato al rapporto.
Ritenuta, invero, assente l'inadempienza imputabile al ricorrente, occorre valutare l'ammissibilità delle domande volte ad ottenere l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità sostitutiva di clientela e l'indennità meritocratica attesa la posizione della giurisprudenza dominante della Suprema Corte che ritiene applicabile la disciplina più favorevole tra quella prevista dall'art. 1751 c.c.. e quella degli accordi collettivi qui invocati proprio dalla parte ricorrente (Sezione Lavoro, con sentenza n. 21301 del 3 ottobre 2006).
In particolare, l'indennità di cessazione del rapporto in virtù dell'AEC è composta da tre emolumenti:
a) Indennità di risoluzione del rapporto (Firr): riconosciuta all'agente anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato.
Tale indennità è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione.
L'indennità de qua è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all'art. 13, capo I dell'AEC.
b) Indennità suppletiva di clientela: se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente, sarà corrisposta direttamente dalla preponente all'Agente in aggiunta all'indennità di cui al punto che precede.
Tale indennità è calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto, e, limitatamente agli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989, avendo riguardo alle seguenti percentuali:
1. 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
2. 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
3. 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi. c) Indennità meritocratica: riconosciuta ed erogata solo qualora l'attività dell'agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c. (“L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”).
Ebbene, ritenuta assente l'inadempienza imputabile al ricorrente e ricondotto il recesso alla volontà della preponente, vanno senz'altro riconosciute al ricorrente, oltre all'indennità di mancato preavviso, anche l'indennità FIIR nonché l'indennità suppletiva di clientela.
Quanto, invece, all'indennità meritocratica, essa spetta ove l'agente provi, anzitutto, di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c..
Affinché l'indennità sia riconosciuta deve essere fornita, poi, dall'agente anche la prova del permanere di vantaggi sostanziali dall'attività svolta successivamente allo scioglimento del rapporto.
Si osserva, invero, che l'art. 1751 c.c. così dispone: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Si richiede, in sostanza, la persistenza - al momento della cessazione del rapporto - di un portafoglio clienti procurato dall'agente, del quale benefici il mandante. In questo senso, la prima condizione considera il vantaggio che il preponente ricava dalla disponibilità di questo portafoglio;
la seconda (il pagamento deve essere equo) considera la perdita, in termini di provvigioni, che l'agente subisce dalla cessazione del rapporto.
Il richiamo all'equità rileva, dunque, sia per determinare i casi nei quali l'indennità deve essere erogata, sia quale criterio per la determinazione dell'indennità stessa.
È certo, pertanto, che il diritto all'indennità è subordinato alla presenza di entrambe le condizioni (apporto clientela ed equità), considerato che la modifica dell'art. 1751 cod. civ. introdotta dal D.Lgs. n. 65 del 1999 lo ha ancorato a criteri prettamente meritocratici.
Ciò posto, si osserva, quanto alla prima condizione cui è subordinata la corresponsione dell'indennità, che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte,
“Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti”
(ex multis, Sez. L. n. 20047 del 6 gennaio 2016).
Tanto premesso in ordine ai principi applicabili al caso di specie, nel caso in questione, occorre, anzitutto, evidenziare come – pur avendo l'agente provato l'incremento della clientela1 - vi è, in ricorso, una carenza di allegazione e prova relativamente alla permanenza di vantaggi concreti per il preponente anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Invero, manca in atti documentazione che consenta di valutare se la società, anche dopo la risoluzione del rapporto “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. Del resto, la resistente ha fornito prova in giudizio del fatto che molti dei clienti che il ricorrente sostiene di aver portato nel bacino di utenza della stessa, successivamente alla risoluzione del rapporto, abbiano cessato di approvvigionarsi dalla società
CP_1
L'istruttoria svolta ha, infatti, dimostrato come, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, moltissimi nominativi rientranti nella zona al medesimo affidata – quali
AN FA, ER Bike di ER IO, Specialissima S.r.l., Rush Bike di
LI IC, Pro Bike s.n.c., La Città delle biciclette di Gualtieri, Inbici di Saletti
Marco, IaccobiKe di Iacchieri Massimo, Cycle 177 di RI RI, Cycling
Center Lab, , Cyclo Parma s.n.c., Controparte_3
, Bike 2000 Sport, GE UR, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...
- nel corso degli anni dal 2016 al 2024, abbiano cessato di acquistare da CP_7
. CP_1
Nello specifico, la teste ha, sul punto, così dichiarato: “non riconosco Tes_1
nessuno dei nomi dei clienti che mi vengono letti quindi posso dire che non sono clienti attuali della ”, mentre il teste ha asserito di poter CP_1 Tes_2
confermare come i nomi sopra citati non siano più clienti di . CP_1
2.2.3. Il ricorrente ha lamentato, poi, la mancata corresponsione di diversi crediti provvigionali maturati in corso di rapporto, rivendicando il pagamento delle seguenti somme:
- euro175.983,70 a titolo di provvigioni ex art. 1748 c.c. su ordini espressamente accettati dalla preponente;
- euro 6.000,00 a titolo di differenziale provvigionale, maturato in virtù della riduzione dell'aliquota provvigionale applicata sugli ordini di biciclette muscolari, unilateralmente deliberata dalla preponente in corso di rapporto, dal 5% al 4%;
- euro 60.000,00 a titolo di provvigioni indirette, dovute in ragione dell'ingerenza diretta della preponente nella zona di esclusiva dell'agente e di captazione del cliente MB Bike (società facente parte di a sua volta, sotto la direzione Parte_2
ed il controllo di Unipol Gruppo ed avente sede legale in Bologna).
2.2.3.1. Con riguardo alla prima domanda, l'agente ha dedotto che, pur avendo il medesimo procurato, nel corso degli ultimi anni di vigenza del rapporto, un portafoglio ordini - non rifiutato2, né contestato, né ridotto dalla preponente - pari ad euro 3.910.751,00 (doc. 5 fasc. parte ricorrente), avrebbe omesso di CP_1
corrispondere allo stesso le provvigioni maturate su tali affari, pari a complessivi euro
175.983,70.
La preponente, pur non contestando la relativa circostanza, ha dedotto – e provato all'esito dell'istruttoria – che tali ordini sono stati in grandissima parte annullati dai clienti stessi, mediante rifiuto di accettare la merce in consegna e/o mediante cancellazione preventiva dell'ordine, e che, in relazione agli ordini andati a buon fine, le provvigioni sono state, invece, puntualmente corrisposte al Pt_1
La società convenuta ha, in particolare, dedotto che, rispetto ad un portafoglio ordini
2021 – 2022 pari ad euro 4.194.727,71, sono stati cancellati e/o rifiutati ordini per un importo complessivo pari ad euro 3.876.374,17 - producendo, a suffragio di tale circostanza, le comunicazioni ricevute da da parte dei singoli CP_1
clienti (doc. 14A fasc. parte resistente - cfr “Note” e “Allegati”) - mentre, a seguito del loro pagamento, sono andati a buon fine ordini per soli euro 295.528,00 (doc.
14B), su cui il sig. ha ricevuto il regolare saldo delle provvigioni Pt_1
spettanti.
In ragione di ciò, ha sostenuto come, in relazione agli ordini annullati, nulla competa al ricorrente, atteso che, come pattiziamente concordato nel contratto di agenzia, alcun diritto può sorgere in suo favore in mancanza del buon fine degli affari, ovvero dei pagamenti ricevuti dai clienti e che, in relazione agli affari andati a buon fine, egli ha già regolarmente ricevuto quanto al medesimo spettante.
Il per contro, ha invocato il diritto alla provvigione anche in relazione agli Pt_1
affari annullati, allegando, da un lato, che, in applicazione dell'art. 1748 c.c., così come riformato dal D.Lgs. n. 65 del 1999, l'agente ha diritto alla provvigione
“quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (senza che sia necessaria la prova della regolare esecuzione dell'affare perché il diritto dell'agente ad ottenere la propria provvigione divenga esigibile) e, dall'altro, che, comunque, la mancata conclusione degli stessi sarebbe avvenuta a causa di comportamenti commercialmente scorretti del preponente.
Ciò posto, sembra, dunque, opportuno delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Sul punto, va, anzitutto, richiamato l'art. 1748, comma 1 c.c., che, così, recita: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Dalla lettura del dato normativo può ricavarsi l'assunto per cui il diritto alla provvigione matura in capo all'agente quando il suo operato incide sulla conclusione del contratto;
e, ciò, proprio in quanto la sua obbligazione è quella di promuovere la conclusione dei contratti.
Come noto, si è, in giurisprudenza, sviluppato un dibattito riguardo al significato da attribuire all'avverbio “quando” contenuto nel comma 1 della disposizione.
Parte minoritaria della giurisprudenza ha sostenuto che la norma vada interpretata nel senso che il diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione del contratto, per cui la disciplina in esame sarebbe formulata in modo da differenziare il momento in cui sorge il diritto alla provvigione rispetto al momento in cui essa diviene concretamente esigibile, cui farebbe riferimento il comma IV° della norma in commento. Secondo altra tesi - cui questo Giudice aderisce in quanto maggiormente coerente con il disposto normativo alla luce di un'interpretazione sistematica intra ed extratestuale dello stesso - all'avverbio “quando” deve essere dato un significato condizionale
(“se”) e non temporale.
La norma, quindi, chiarisce solo che l'agente ha diritto alla provvigione se l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento, senza occuparsi del momento in cui sorge il diritto alla provvigione, di cui tratta, invece, il comma IV° della disposizione.
Il comma 4 della richiamata disposizione, invero, così stabilisce: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”.
Tale norma prevede due momenti per la maturazione del diritto alla provvigione: un primo momento (comma IV°, primo periodo), generale e derogabile, collegato all'esecuzione dell'obbligazione del preponente, ed un secondo momento, (comma
IV°, secondo periodo), inderogabile, consistente nell'esecuzione della prestazione da parte del cliente.
In base al primo periodo del primo periodo del IV° comma, il diritto alla provvigione matura sempre nel momento in cui scade il termine in cui la prestazione debba essere eseguita dal preponente. Sono, quindi, parificati, sotto tale profilo, il caso dell'adempimento del preponente a quello dell'inadempimento a lui imputabile, delle previsioni contrattuali stabilite con il terzo.
La provvigione non sarà, invece, dovuta nel caso in cui il preponente non esegua la sua prestazione per causa a lui non imputabile ovvero si avvalga del diritto di non eseguire la prestazione. Sempre con riguardo alla citata disposizione, occorre, da ultimo, evidenziare come il significato dell'espressione “nella misura in cui” - utilizzata due volte nella norma in commento - sia ampiamente dibattuto.
È rimasta minoritaria la tesi secondo cui tale espressione abbia valore condizionale, nel senso che la provvigione spetta solo se il preponente o, al più tardi, il terzo abbia eseguito la propria prestazione.
Prevale - e viene in questa sede accolta - l'opinione secondo cui la norma abbia inteso riferirsi all'eventualità in cui il contratto da eseguire sia a consegne ripartite, nel qual caso la provvigione spetta solo sulla parte eseguita di esse.
Di talché, a tale stregua, occorre concludere che la provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione, non già l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, cosicché la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non “ortodossa” o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine (Cass. n.
12668/1997).
Secondo, poi, il comma 3 dello stesso articolo, “L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.
Di conseguenza, se determinati contratti sono stati eseguiti, o prorogati dopo la cessazione del rapporto di agenzia, spetta la provvigione all'agente che tali contratti abbia effettivamente procacciato al preponente.
Se, infine, il preponente ed il terzo si accordano per non dare esecuzione al contratto, ciò non incide, di regola, sul diritto alla provvigione dell'agente, in quanto, altrimenti, essi potrebbero giungere a tale patto proprio per frodare l'agente (cfr. comma 5 della medesima disposizione); la regola perde la sua giustificazione se la non esecuzione della stipula non è imputabile al preponente.
Tanto premesso in ordine all'interpretazione della norma in esame, occorre, infine, evidenziare, in punto di onere della prova, che l'agente il quale invochi il pagamento delle provvigioni ha l'onere, a norma dell'art. 2697 c.c., di fornire la dimostrazione della conclusione degli affari promossi per il suo tramite, della regolare esecuzione del contratto, sia del preponente, sia del cliente, nonché, in alternativa, dell'imputabilità al preponente della causa della mancata esecuzione del contratto, spettando a quest'ultimo la prova contraria (Così, Cass. 10325/2017 nonché, in senso conforme, Cass. 25023/2013).
Tale onere probatorio non è stato minimamente assolto nella fattispecie in controversia.
Il ricorrente, invero, sotto tale profilo (e, in particolare, quello della fase successiva a quella della raccolta e della trasmissione degli ordini), si è limitato a formulare due capitoli che, tuttavia, nulla deducono in ordine alla causa della mancata consegna della merce o, comunque, più in generale, alla causa della mancata esecuzione del contratto3.
Per contro, la società convenuta ha fornito ampio riscontro delle circostanze dedotte in sede di memoria difensiva.
I testimoni escussi hanno, invero, pienamente confermato i dati emergenti dalle risultanze documentali in atti, e, in particolare, dal riepilogo del portafoglio generale ordini (cfr doc. 15), dalle fatture emesse ai clienti (cfr doc. 15A), dalla corrispondenza attestante le cancellazioni degli ordini e/o i rifiuti della consegna della merce dei clienti (cfr docc. 15B1-15B2-15C), nonché dalla tabella prospettica relativa al portafoglio ordini inevasi per singolo cliente (cfr doc. 15D).
In particolare, il sig. ha confermato come i clienti Appennino Sport Lab di Tes_2
Donadelli, BBBike di TU IZ & c. s.n.c., BHS S.r.l.s., CIcletta Scarica
S.r.l., CI Shop s.n.c., Bike a Fe' s.r.l., Bike Center s.n.c. di Ferrari Ivan, Black Road di SI RI, RI e & s.n.c., Cicli Center Modena di AC SA,
Cyclery S.r.l.s., Cycling Center Lab S.r.l., Dosi di Dosi Andrea, E-B. s.r.l., Fastgest
S.r.l., TI UI, La SI Bike di SI FA, Levante Bike di TT AN s.n.c.,
Negrini Bike s.a.s., Ok Motor di RI CO, PA Marco, Ri Bike di AU
Parisini, Route 486 s.r.l., Rush Bike di LI IC, Salti Fratelli S.r.l., SAceno
Bike S.a.s. di Furdui, abbiano annullato gli ordini per Controparte_8
cui era prevista la consegna di biciclette e accessori e rifiutato il recapito della merce.
Il teste ha, poi, così ulteriormente chiarito: “Nella lista di clienti che mi è stata letta secondo me ci sono aziende non più attive anagraficamente ora. Posso confermare che quando sono arrivate le bici nel periodo post covid, la maggior parte dei clienti del sig. ma anche di altri rappresentanti, hanno cancellato l'ordine… Il Pt_1
documento che mi viene rammostrato 15 (ovvero il portafoglio generale ordini inevasi, n.d.r.) è stato compilato dal mio ufficio (commerciale). Posso confermare che anche nel periodo successivo a quando il sig. ha smesso di essere Pt_1
nostro rappresentante, avevamo ancora dei suoi ordini da consegnare che, però, non sono andati a buon fine perché i clienti annullavano gli ordini. Per esempio, il cliente
RI che aveva in ordine tante bici non le aveva ritirate e abbiamo dovuto cercare di consegnarle ad un altro cliente “CIclette Scarica” per ovviare a questo problema”.
Parimenti, la teste ha confermato le predette circostanze, così precisando: Tes_1
“sono io che devo aggiornare le anagrafiche dei clienti quando gli ordini vengono annullati. I documenti 15d che mi vengono mostrati e 15B1 15b2 e 15c sono relativi all'annullamento degli ordini con le relative email. Ricordo che a seguito di tali annullamenti ho bloccato alcuni anagrafici dei clienti”. Ciò posto, occorre ulteriormente evidenziare come le dichiarazioni rese, sul punto, dal teste siano smentite, per tabulas, dalla copiosa documentazione Tes_3
versata in atti dalla preponente e testé richiamata.
A tal fine, è sufficiente esaminare i documenti contenuti all'interno del doc. 15D
(ovvero il portafoglio ordini inevasi per il cliente CI Shop), i documenti contenuti all'interno del doc. 15C (ovvero le cancellazioni effettuate dallo stesso negozio CI
Shop, come richiamate a margine nel primo file 15D, secondo la numerazione 040-
041-042-043-044) e i documenti contenuti nel doc. 15B1 (ovvero le cancellazioni – rifiuti ordini di detto cliente numerato 019).
Nel doc. 15D trovano evidenza gli esiti di tutte le proposte d'ordine riferite a CI
Shop per ogni singolo prodotto. Nello specifico, le cancellazioni di materiale disposte dal cliente CI Shop sono state molteplici e sono comprovate dalle comunicazioni riepilogate nel prospetto di cui al doc. 15D sotto la voce “Allegato” (cfr “Mail 040-
41-42-43-44”), nonché prodotte con i docc. 15C e 15B1.
Da tale documentazione è, infatti, emerso:
- che, in data 23.6.2022 (cfr doc. 040 all'interno del doc. 15C), nel rispondere al riepilogo della merce in consegna entro metà luglio trasmesso dalla Società, il sig. ha annullato molto materiale, inserendo in conoscenza anche il ricorrente;
Tes_3
- che, in data 30.8.2022 (cfr doc. 041 all'interno del doc. 15C), sempre rispondendo alla comunicazione della Società con cui gli veniva anticipato l'elenco della merce in consegna, il sig. ha informato e il sig. di Tes_3 CP_1 Pt_1
voler ritirare solo una bicicletta;
- che, in data 4.10.2022 (cfr doc. 042 all'interno del doc. 15C), in data 21.4.2022 (cfr doc. 043 all'interno del doc. 15C) e in data 18.7.2022 (cfr doc. 044 all'interno del doc. 15C), CI Shop, in replica alla Società che gli aveva anticipato l'imminente recapito dei prodotti, Il ne ha rifiutato in gran parte il ritiro;
Tes_3
- che, in data 10.10.2023 (cfr doc. 019 all'interno del doc. 15B1), il sig. ha Tes_3
così comunicato alla Società: “come già comunicatovi verbalmente a suo tempo vi confermiamo la totale cancellazione della merce ancora inevasa relativa alla proposte d'ordine da voi indicate”.
Risulta, dunque, plasticamente come il negozio CI Shop abbia annullato volontariamente e non abbia ritirato merce per l'ingente importo complessivo di euro
369.589,00 (cfr doc. 15D).
Parimenti il teste titolare del negozio “Levante Bike”, ha così Testimone_5
riferito: “Mi è capitato di cancellare alcuni ordini di quelli che mi sono stati mostrati perché non mi servivano più”, nello specifico per complessivi euro 247.399,81 (cfr doc. 15D)”.
Ogni cancellazione di merce effettuata da parte dei clienti gestiti dal sig. Pt_1
risulta, dunque, documentata dalle corrispondenti comunicazioni trasmesse dai medesimi.
I testimoni e hanno, peraltro, confermato tali circostanze, Tes_2 Tes_1
riferendo che i clienti cancellavano gli ordini con comunicazioni verbali o scritte rivolte all'agente o alla Società, senza alcuna formalità (cfr dichiarazione di udienza 22.5.2025: “Sì è vero. Bastava anche solo una Controparte_9
telefonata o potevano anche non accettare una consegna”), e confermando, altresì,
l'importo complessivo non fatturato di euro 3.876.374,17 (cfr dichiarazione di udienza 22.5.2025: “Sì è vero. Posso confermare che i Testimone_6
documenti 14A (ovvero il prospetto portafoglio ordini 2021-2022 cancellati, n.d.r.) e 15 (ovvero il portafoglio ordini generale, n.d.r.) che mi vengono rammostrati sono stati fatti dal mio ufficio”).
La domanda attorea deve essere, dunque, rigettata, non essendovi prova in atti dell'imputabilità al preponente della causa della mancata esecuzione del contratto, ed essendo, per contro, emersi plurimi elementi suscettibili di attestare esattamente il contrario.
Né, può darsi corso alla CTU tecnico-contabile richiesta dalla parte ricorrente, essendo noto che la consulenza tecnica non può comunque realizzare finalità meramente esplorative o invertire l'onere della prova (Cass. 13721/2002).
2.2.3.2. Il ricorrente ha sostenuto, poi, che la società resistente, a decorrere da ottobre
2021, ha illegittimamente apportato una modifica unilaterale al contratto di agenzia nella parte relativa alla misura delle provvigioni al medesimo spettanti in relazione agli ordini di biciclette muscolari, riducendone l'ammontare percentuale originariamente pattuito pari al 5% al 4%.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la condanna della società resistente al pagamento delle differenze provvigionali, quantificate in complessivi Euro 6.000,00.
La domanda non può essere accolta.
Va, innanzitutto, osservato che la facoltà del preponente di modificare unilateralmente le aliquote provvigionali è prevista e disciplinata dall'art. 3 A.E.C. del 2009 (la cui applicazione al rapporto di agenzia posto a fondamento del presente giudizio è pacificamente ammessa dalle parti), che espressamente stabilisce, a tal fine, da un lato, in capo alla casa mandante, un onere di comunicazione all'agente, e, dall'altro, uno specifico e tempestivo onere di contestazione per l'agente, qualora lo stesso ritenga che le variazioni disposte dal preponente modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto.
Tanto chiarito, deve, anzitutto, ritenersi che la richiamata disciplina abbia trovato piena attuazione da parte della società resistente, la quale ha provveduto a comunicare la variazione percentuale delle provvigioni5, mentre non risulta in atti alcuna contestazione da parte dell'agente - prima dell'odierno giudizio - sulle modifiche apportate in corso di rapporto.
D'altronde, costituisce circostanza pacifica e incontestata tra le parti la continuazione pluriennale del rapporto di agenzia dopo l'introduzione del nuovo regime provvigionale, secondo i termini contrattuali unilateralmente stabiliti dalla preponente.
Ebbene, nel richiamare il precitato art. 3 A.E.C., deve, anzitutto, rilevarsi che laddove il ricorrente avesse ritenuto la modifica di rilevante entità - come di fatto ha sostenuto in ricorso - avrebbe dovuto comunicare alla preponente entro trenta giorni dalla comunicazione di non accettare le variazioni.
Ciò, non solo non è avvenuto, ma è per di più sconfessato dal comportamento tenuto dal ricorrente in seguito alle modifiche apportate dalla società resistente.
In proposito, infatti, non può non osservarsi che la circostanza che il ricorrente abbia dato concreta attuazione al nuovo assetto contrattuale per un periodo di tempo considerevolmente lungo e cioè da ottobre 2021 (data di comunicazione delle modifiche dei compensi provvigionali) al 16/02/2023 (data di comunicazione del recesso dal contratto da parte della società resistente) costituisce sicuramente elemento sintomatico di una volontà di accettazione tacita delle intervenute modifiche contrattuali: in altri termini, dal comportamento assunto dal ricorrente si desume la volontà, seppur inespressa, di aderire alla modifica operata unilateralmente dalla mandante.
Invero, il ricorrente - nei trenta giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione e per tutto il corso del rapporto, fino al momento dell'introduzione del presente giudizio - non ha comunicato (o manifestato) alcun dissenso alla resistente, eseguendo al contrario la prestazione in suo favore secondo le nuove condizioni contrattuali così, di fatto, rinunciando ai compensi nella diversa misura inizialmente pattuita (cfr. Cass. 2739/2018 “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita;
in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa”).
Deve, quindi, concludersi per l'infondatezza della domanda proposta, atteso che la prosecuzione del rapporto alle nuove condizioni contrattuali da parte del ricorrente ne ha comportato l'implicita adesione, denotandone, pertanto, una tacita, ma piena accettazione (cfr. Cass. 4841/2011; 25290/2007).
2.2.3.3. La domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alle provvigioni indirette previste dall'art.1748 comma 2 c.c. per gli affari conclusi nella sua zona di competenza dalla convenuta direttamente o tramite altro agente, con conseguente condanna della società resistente al pagamento della somma di Euro
60.000,00 a tale titolo, è parimenti infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In proposito, la tesi attorea della violazione, ad opera della preponente, del vincolo di esclusiva pattuito a favore dell'agente è infondata, dato che il diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 cc. è un elemento naturale del contratto di agenzia che può essere derogato dalle parti in forza di una clausola espressa o di una manifestazione tacita di volontà desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse, sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione (cfr.: Cass. 9 ottobre 2007 nr.21073; Cass. 23 aprile 2002 nr.5920).
Il preponente è, dunque, libero di pattuire qualunque limitazione rispetto al diritto di esclusiva, così come avvenuto nel caso di specie, in cui, conformemente alle previsioni contrattuali, la società convenuta si è riservata la facoltà di trattare direttamente con alcuni clienti - denominati, appunto, clienti “direzionali” - nella zona riservata all'agente, senza riconoscere alcuna provvigione per tali affari. La deroga all'esclusiva, invero, non deve essere necessariamente reciproca, bensì può vincolare uno solo dei contraenti e, laddove pattuita, comporta la perdita del diritto dell'agente alla provvigione sugli affari indiretti sancita dall'art. 1748, comma II, c.c.
Orbene, all'esito dell'istruttoria condotta, è stata provata la natura “direzionale” attribuita al cliente e la piena conoscenza che, di tale circostanza, aveva Parte_3
il sig. Pt_1
Il teste escusso all'udienza del 22.5.2025, ha espressamente confermato: Tes_2
i) di aver comunicato al ricorrente in più occasioni, insieme al sig. Parte_4
che il cliente facente parte del Gruppo Unipol, doveva considerarsi Parte_3
direzionale, al pari del già cliente direzionale Moto Store s.n.c. di Montecavolo (RE)
(“Sì è vero l'abbiamo comunicato in riunione”); ii) di aver informato il sig. che doveva essere escluso dal novero dei clienti presenti Pt_1 Parte_3
sulla zona ad egli assegnata su cui avrebbe potuto maturare importi provvigionali;
iii) che, a partire dal 2021, il sig. ha sempre omesso di richiedere alla Pt_1
Società rendicontazioni e provvigioni indirette riferite al cliente e agli Parte_3
affari conclusi con esso dalla preponente (“Sì è vero. Tutti i mesi mandavamo i conteggi e questo problema non è mai stato sollevato”).
La teste a sua volta, in riferimento alle suddette circostanze, ha, così, Tes_1
riferito: “questi due clienti ( e Moto Store S.n.c., n.d.r.) sono direzionali Parte_3
perché mi era stato detto di inserire nella anagrafica del cliente che erano direzionali”, così ulteriormente precisando: “quando inviavo i dettagli delle provvigioni da fatturare al non mi veniva fatta nessuna richiesta sul cliente Pt_1
. Parte_3
È evidente, quindi, che non risulta in alcun modo dimostrata la circostanza della conclusione da parte della società resistente di affari con un cliente affidato, in via esclusiva, al ricorrente, trattandosi, come detto, di un cliente direzionale.
3. Sulle spese di lite. Stante la soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (16.02.2023 – 31.03.2023), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma, a titolo di indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi alla stregua dei parametri di cui in parte motiva, nonché di un'ulteriore somma, a titolo di indennità di risoluzione FIIR, da quantificarsi sulla scorta dei criteri esposti nella parte motiva, il tutto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
3. Rigetta per la restante parte il ricorso.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, il ricorrente ha dedotto – e la relativa circostanza non è stata specificatamente contestata ad opera della società convenuta – che i clienti attivi ad inizio mandato, nel 2016, erano
22, mentre i clienti attivi al momento della cessazione del rapporto, ossia a marzo 2023, erano 27. 2 A riguardo, l'agente, limitatamente agli ordini non espressamente confermati dalla preponente, ha invocato l'operatività della disposizione di cui all'art. Art. 4, comma 4, dell'AEC, che, così, recita:
“In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero”. 3 Questi i capitoli articolati dall'agente in sede di ricorso.
Capitolo 10): “Vero che post mese di marzo 2023 ha iniziato a consegnare i prodotti già CP_1 oggetto degli ordinativi raccolti dall'agente nel 2021-2022 e 2023 alla relativa clientela Pt_1 (si esibisca dossier doc.5)”. Capitolo 12): “Vero che a causa dei problemi di omessa consegna rispetto agli ordinativi inoltrati per mezzo dell'agente la sua azienda ha sostituto/affiancato con altri fornitori- Pt_1 CP_1 riferisca il teste con quale diverso fornitore”. 4 Il teste titolare del negozio CI Shop di Salsomaggiore Terme (PR), ha, così, Testimone_4 riferito: “nel documento che mi viene rammostrato 15D (ovvero il portafoglio ordini inevasi per singolo cliente, n.d.r.) vedo che risultano molte cancellazioni e veramente mi sembrano tante. Non ricordo di avere annullato così tanti ordini. Riguardo alle email che mi vengono rammostrate (doc. all'interno del documento 15c) e che non sono rivolte a me ma tra le parti posso dire che non riesco a identificare quali ordini sono stati annullati”.
Il testimone ha, poi, così precisato: “posso invece confermare il documento all'interno della produzione 15c (email del 23 giugno 2022 tra e personale di cancellazione Parte_1 CP_1 degli ordini allegati alla stessa che sono molti meno di quelle che risultavano nell'altro documento che mi è stato rammostrato in precedenza (15d)”. 5 Il teste ha infatti confermato come, dall'ottobre 2021, abbia Tes_2 CP_1 modificato le suddette aliquote, disponendone la riduzione a causa dell'aumento dei costi di produzione decisi dalla produttrice e dei costi di trasporto, e come Controparte_10 la Società abbia informato il sig. i tale variazione. Pt_1
In proposito, il sig. ha così riferito: “Sì è vero abbiamo fatto una riunione apposita. Si Tes_2 erano alzati i costi del trasporto e abbiamo chiesto questo sacrificio ai nostri rappresentanti”.