Articolo 13 della Legge 18 giugno 1998, n. 198
Articolo 12Articolo 14
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15 luglio 1998
Art. 13. 1. L' articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalita' previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonche' un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della meta' per i residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998