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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice onorario ausiliario ha pronunciato in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppe VITIELLO ( ) CodiceFiscale_2
con domicilio eletto in via Nazionale 124 Email_1
84018 Scafati attore in revocazione e
in persona del legale rappresentante p.t. ) CP_1 P.IVA_1 convenuto in revocazione, contumace
OGGETTO: IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE, EX ART. 395 N. 4 C.P.C., DELLA SENTENZA 383/23 DI QUESTA CORTE, RESA NEL PROC. 679/20
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con ricorso 12.10.23, ha impugnato per revocazione la Parte_1
sentenza di questa Corte 383/23 in data 10/7 - 30/8 2023, resa nel proc. 679/20, allegando che essa era effetto di un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Detta sentenza, accogliendo l'appello proposto dall' aveva respinto la CP_1
domanda di esso , con cui il medesimo aveva chiesto la rivalutazione Parte_1
contributiva e i benefici previdenziali ex l. 257/92 sulla pensione in godimento, in ragione dell'esposizione al rischio amianto durante il lavoro da lui svolto tra il 1975 e
~ 1 ~ il 1997 (domanda che era stata accolta dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza
920/20).
Nel ricorso per revocazione il sig. ha dedotto: Parte_1
• che la Corte ne aveva erroneamente dichiarato la contumacia, supponendo la regolare notificazione del ricorso introduttivo, il che non trovava riscontro negli atti di causa;
• che si trattava di un errore su un fatto non controverso, la cui verità era incontrastabilmente esclusa;
• che sussisteva il nesso causale tra l'errore e la decisione adottata, la quale, senza l'errore, sarebbe stata di opposto tenore, giacché avrebbe dovuto rilevare che l' non aveva provveduto a notificare nel termine di legge il ricorso CP_1
introduttivo e, con esso, il decreto presidenziale 9.12.20 di fissazione dell'udienza
6.12.21, in violazione dell'art. 435 c.p.c., con conseguente improcedibilità dell'appello;
• che infatti esso aveva ricevuto la notificazione soltanto in data 25.5.23, a Parte_1
seguito dell'udienza 3.4.23 (preceduta da alcuni rinvii di ufficio), quando la Corte, anziché rilevare l'improcedibilità dell'appello per omessa notificazione, aveva disposto ulteriore rinvio al 10.7.23, onerando l'appellante di procedere alla omessa notificazione;
• che sussistevano le condizioni per sospendere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 398 c.p.c., poiché la sentenza in esame, n. 383/23, appariva erronea anche sotto profili di merito.
§ 2. Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio limitatamente alla CP_1
fase cautelare, chiedendo che venisse respinta la “istanza di sospensione
~ 2 ~ dell'esecutività della sentenza 1640/2022 del Tribunale di Salerno” 1. Con ordinanza
12.2.24, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del termine ex art. 398 c.p.c.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
§ 3. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia dell' che si è CP_1
costituito soltanto nella fase cautelare;
si applica qui il principio secondo cui 'LLaa ccoossttiittuuzziioonnee nneellllaa ffaassee ddeeii pprroovvvveeddiimmeennttii ssuullll''eesseeccuuzziioonnee pprroovvvviissoorriiaa ddeellllaa sseenntteennzzaa,, ddiisscciipplliinnaattaa ddaallll''aarrtt.. 335511 cc..pp..cc..,, nnoonn iimmpplliiccaa ll''aauuttoommaattiiccaa ccoossttiittuuzziioonnee ddeellllaa ppaarrttee nneellllaa ffaassee ddii mmeerriittoo' (Cass., Sez. 3, sentenza 21596 del 19/09/2017).
§ 4. Nel merito, l'impugnazione è infondata, poiché l'errore denunciato non è di fatto, bensì di giudizio. Al riguardo, si osserva che nell'ambito del proc. 679/20 la Corte ebbe a pronunciare ordinanza in data 3.4.23, costituente il presupposto logico- giuridico della sentenza 383/23, ordinanza così motivata: rilevato che dalla documentazione telematica in atti non risulta che l'appellante abbia notificato all'appellato (contumace) il decreto presidenziale del Parte_1
28/2/2023 di sostituzione di udienza con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, il cui insoddisfatto onere potrebbe pregiudicare le difese di controparte che, non costituitasi in giudizio, potrebbe confidare nella sua comparizione in udienza con costituzione tardiva;
ritenuto che
per superare il dedotto vulnus nella parità delle posizioni processuali occorre un aggiornamento della discussione con nuovo termine all'appellante per la notifica alla parte appellata, del ricorso, decreto di fissazione di udienza e decreto di sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. dispone differimento alla camera di consiglio del 10 luglio 2023 con onere a carico di appellante di notificare quanto in narrativa unitamente alla presente ordinanza alla parte appellata entro il termine di 15 giorni prima della predetta data, e con termine per entrambe di 5 giorni prima per il deposito di note scritte, e con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione saranno adottati i provvedimenti di rito.
Tuttavia, non risulta che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza 6.12.21 (la prima udienza) fossero stati notificati dall'appellante ex art. 435 c.p.c., alla CP_1
controparte; e ciò non consentiva la concessione di nuovo termine, come invece avvenuto con l'ordinanza citata. Al riguardo la giurisprudenza è consolidata;
ex multis, v. Cass., sez. lav., ordinanza 3145 del 2/2/24: 'NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo,, ll''aappppeelllloo,, ppuurr tteemmppeessttiivvaammeennttee pprrooppoossttoo nneell tteerrmmiinnee ddii lleeggggee,, èè iimmpprroocceeddiibbiillee ssee èè oommeessssaa llaa nnoottiiffiiccaazziioonnee ddeell rriiccoorrssoo ee ddeell ddeeccrreettoo ddii ffiissssaazziioonnee ddeellll''uuddiieennzzaa ee nnoonn èè ccoonnsseennttiittaa aall ggiiuuddiiccee,, iinn bbaassee aadd uunnaa pprreessuunnttaa ""iinntteerrpprreettaazziioonnee ccoossttiittuuzziioonnaallmmeennttee oorriieennttaattaa"",, ll''aasssseeggnnaazziioonnee aallll''aappppeellllaannttee ddii uunn tteerrmmiinnee ppeerreennttoorriioo ppeerr pprroovvvveeddeerree aadd uunnaa nnuuoovvaa nnoottiiffiiccaa rreellaattiivvaa aadd uunn''aallttrraa uuddiieennzzaa ddii ddiissccuussssiioonnee……' 2.
Tanto integra appunto un errore di giudizio, che ha comportato la nullità dell'ordinanza 3.4.23, e quindi della sentenza da essa dipendente;
nullità che si è convertita (art. 161co.1 c.p.c. ) in motivo di impugnazione, segnatamente il ricorso per
Cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., con cui la parte soccombente avrebbe potuto tutelarsi. Ne discende il rigetto dell'impugnazione qui in esame.
§ 5. La Corte, attesa la contumacia dell'Istituto appellato, nulla dispone per le spese, e pronuncia a carico dell'attore la dichiarazione ex art. 13comma 1quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da
Parte_1 nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 avverso la sentenza 383/23 di questa Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara la contumacia dell' CP_1
II. rigetta l'impugnazione;
III. nulla per le spese;
IV. dichiara l'obbligo a carico di di versare un ulteriore Parte_1
importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13comma 1-quater d.P.R. 115/02.
Salerno, camera di consiglio 27.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 5 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 invero non proposta, giacché l'istanza di concerneva la sospensione del termine di Parte_1
ricorso per Cassazione, ex art. 398 c.p.c., avverso la sentenza di questa Corte n. 383/23 (che d'altronde non ha natura condannatoria, avendo anche disposto la compensazione delle spese);
~ 3 ~ 2 ove non si riscontri la inesistenza od omissione della notificazione ne è invece possibile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.: v. Cass. Sez. L, ordinanza 21889 del 09/10/2020;
~ 4 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice onorario ausiliario ha pronunciato in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppe VITIELLO ( ) CodiceFiscale_2
con domicilio eletto in via Nazionale 124 Email_1
84018 Scafati attore in revocazione e
in persona del legale rappresentante p.t. ) CP_1 P.IVA_1 convenuto in revocazione, contumace
OGGETTO: IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE, EX ART. 395 N. 4 C.P.C., DELLA SENTENZA 383/23 DI QUESTA CORTE, RESA NEL PROC. 679/20
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con ricorso 12.10.23, ha impugnato per revocazione la Parte_1
sentenza di questa Corte 383/23 in data 10/7 - 30/8 2023, resa nel proc. 679/20, allegando che essa era effetto di un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Detta sentenza, accogliendo l'appello proposto dall' aveva respinto la CP_1
domanda di esso , con cui il medesimo aveva chiesto la rivalutazione Parte_1
contributiva e i benefici previdenziali ex l. 257/92 sulla pensione in godimento, in ragione dell'esposizione al rischio amianto durante il lavoro da lui svolto tra il 1975 e
~ 1 ~ il 1997 (domanda che era stata accolta dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza
920/20).
Nel ricorso per revocazione il sig. ha dedotto: Parte_1
• che la Corte ne aveva erroneamente dichiarato la contumacia, supponendo la regolare notificazione del ricorso introduttivo, il che non trovava riscontro negli atti di causa;
• che si trattava di un errore su un fatto non controverso, la cui verità era incontrastabilmente esclusa;
• che sussisteva il nesso causale tra l'errore e la decisione adottata, la quale, senza l'errore, sarebbe stata di opposto tenore, giacché avrebbe dovuto rilevare che l' non aveva provveduto a notificare nel termine di legge il ricorso CP_1
introduttivo e, con esso, il decreto presidenziale 9.12.20 di fissazione dell'udienza
6.12.21, in violazione dell'art. 435 c.p.c., con conseguente improcedibilità dell'appello;
• che infatti esso aveva ricevuto la notificazione soltanto in data 25.5.23, a Parte_1
seguito dell'udienza 3.4.23 (preceduta da alcuni rinvii di ufficio), quando la Corte, anziché rilevare l'improcedibilità dell'appello per omessa notificazione, aveva disposto ulteriore rinvio al 10.7.23, onerando l'appellante di procedere alla omessa notificazione;
• che sussistevano le condizioni per sospendere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 398 c.p.c., poiché la sentenza in esame, n. 383/23, appariva erronea anche sotto profili di merito.
§ 2. Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio limitatamente alla CP_1
fase cautelare, chiedendo che venisse respinta la “istanza di sospensione
~ 2 ~ dell'esecutività della sentenza 1640/2022 del Tribunale di Salerno” 1. Con ordinanza
12.2.24, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del termine ex art. 398 c.p.c.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
§ 3. In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia dell' che si è CP_1
costituito soltanto nella fase cautelare;
si applica qui il principio secondo cui 'LLaa ccoossttiittuuzziioonnee nneellllaa ffaassee ddeeii pprroovvvveeddiimmeennttii ssuullll''eesseeccuuzziioonnee pprroovvvviissoorriiaa ddeellllaa sseenntteennzzaa,, ddiisscciipplliinnaattaa ddaallll''aarrtt.. 335511 cc..pp..cc..,, nnoonn iimmpplliiccaa ll''aauuttoommaattiiccaa ccoossttiittuuzziioonnee ddeellllaa ppaarrttee nneellllaa ffaassee ddii mmeerriittoo' (Cass., Sez. 3, sentenza 21596 del 19/09/2017).
§ 4. Nel merito, l'impugnazione è infondata, poiché l'errore denunciato non è di fatto, bensì di giudizio. Al riguardo, si osserva che nell'ambito del proc. 679/20 la Corte ebbe a pronunciare ordinanza in data 3.4.23, costituente il presupposto logico- giuridico della sentenza 383/23, ordinanza così motivata: rilevato che dalla documentazione telematica in atti non risulta che l'appellante abbia notificato all'appellato (contumace) il decreto presidenziale del Parte_1
28/2/2023 di sostituzione di udienza con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, il cui insoddisfatto onere potrebbe pregiudicare le difese di controparte che, non costituitasi in giudizio, potrebbe confidare nella sua comparizione in udienza con costituzione tardiva;
ritenuto che
per superare il dedotto vulnus nella parità delle posizioni processuali occorre un aggiornamento della discussione con nuovo termine all'appellante per la notifica alla parte appellata, del ricorso, decreto di fissazione di udienza e decreto di sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. dispone differimento alla camera di consiglio del 10 luglio 2023 con onere a carico di appellante di notificare quanto in narrativa unitamente alla presente ordinanza alla parte appellata entro il termine di 15 giorni prima della predetta data, e con termine per entrambe di 5 giorni prima per il deposito di note scritte, e con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione saranno adottati i provvedimenti di rito.
Tuttavia, non risulta che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza 6.12.21 (la prima udienza) fossero stati notificati dall'appellante ex art. 435 c.p.c., alla CP_1
controparte; e ciò non consentiva la concessione di nuovo termine, come invece avvenuto con l'ordinanza citata. Al riguardo la giurisprudenza è consolidata;
ex multis, v. Cass., sez. lav., ordinanza 3145 del 2/2/24: 'NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo,, ll''aappppeelllloo,, ppuurr tteemmppeessttiivvaammeennttee pprrooppoossttoo nneell tteerrmmiinnee ddii lleeggggee,, èè iimmpprroocceeddiibbiillee ssee èè oommeessssaa llaa nnoottiiffiiccaazziioonnee ddeell rriiccoorrssoo ee ddeell ddeeccrreettoo ddii ffiissssaazziioonnee ddeellll''uuddiieennzzaa ee nnoonn èè ccoonnsseennttiittaa aall ggiiuuddiiccee,, iinn bbaassee aadd uunnaa pprreessuunnttaa ""iinntteerrpprreettaazziioonnee ccoossttiittuuzziioonnaallmmeennttee oorriieennttaattaa"",, ll''aasssseeggnnaazziioonnee aallll''aappppeellllaannttee ddii uunn tteerrmmiinnee ppeerreennttoorriioo ppeerr pprroovvvveeddeerree aadd uunnaa nnuuoovvaa nnoottiiffiiccaa rreellaattiivvaa aadd uunn''aallttrraa uuddiieennzzaa ddii ddiissccuussssiioonnee……' 2.
Tanto integra appunto un errore di giudizio, che ha comportato la nullità dell'ordinanza 3.4.23, e quindi della sentenza da essa dipendente;
nullità che si è convertita (art. 161co.1 c.p.c. ) in motivo di impugnazione, segnatamente il ricorso per
Cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., con cui la parte soccombente avrebbe potuto tutelarsi. Ne discende il rigetto dell'impugnazione qui in esame.
§ 5. La Corte, attesa la contumacia dell'Istituto appellato, nulla dispone per le spese, e pronuncia a carico dell'attore la dichiarazione ex art. 13comma 1quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione proposta da
Parte_1 nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 avverso la sentenza 383/23 di questa Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara la contumacia dell' CP_1
II. rigetta l'impugnazione;
III. nulla per le spese;
IV. dichiara l'obbligo a carico di di versare un ulteriore Parte_1
importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13comma 1-quater d.P.R. 115/02.
Salerno, camera di consiglio 27.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 5 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 invero non proposta, giacché l'istanza di concerneva la sospensione del termine di Parte_1
ricorso per Cassazione, ex art. 398 c.p.c., avverso la sentenza di questa Corte n. 383/23 (che d'altronde non ha natura condannatoria, avendo anche disposto la compensazione delle spese);
~ 3 ~ 2 ove non si riscontri la inesistenza od omissione della notificazione ne è invece possibile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.: v. Cass. Sez. L, ordinanza 21889 del 09/10/2020;
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