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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 900/2024 del Tribunale di Bergamo, est. Dott. Lapenta, discussa all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
M.Cristina Alemanno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore sito in Milano, Viale Ca' Granda 2/12
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabina Lupo e Martina Iannetti, e presso quest'ultima domiciliata presso l'Avvocatura Regionale Lombardia in CP_1
Milano, Via G. Mazzini n. 7
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresita Manenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Bergamo, Via Broseta n. 29
E
(CONTUMACE) Controparte_3
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
[1] “in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.900/2024, pubblicata il giorno 5 agosto 2024, emessa dal Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro nel Giudizio RG.785/2022, notificata in data 17.9.2024
CP_ dato atto che il regresso e la surroga dell' trovano limite invalicabile nell'importo del danno civilistico, rideterminare
CP_ l'importo dovuto ad per l'infortunio occorso in data 14.11.2019 al sig. , escludendo e detraendo dalla Parte_3 somma di € 337.062,70 liquidata dal Primo Giudice l'importo di € 185.361,85 corrispondente alla parte di rendita relativa al danno patrimoniale (ex art.13 comma 2 lett.B D.Lgs.38/2000) in quanto non dovuta e totalmente sfornita di prova, ovvero
CP_ detrarre quella diversa somma riconosciuta di giustizia, riconducendo sempre l'importo dovuto dagli appellanti ad nel
CP_ limite del danno civilistico, con condanna dell' alla restituzione agli appellanti di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della appellata sentenza. Spese e compensi rifusi, oltre rimborso spese generali e oneri fiscali e previdenziali.”
PER INAIL:
“in via preliminare in quanto inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. e nel merito perché infondato in fatto e diritto con la piena ed integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di appello, con applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. terzo comma o in subordine interamente compensate”.
PER VITTORIA ASSICURAZIONI:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUZIALE: accertare e/o dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Milano a favore della Corte d'Appello di Brescia per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
NEL MERITO: confermare la sentenza n. 900/20024 pubblicata in data 05/08/2025, nella causa R.G. N. 785/2022 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, giudice dott. Lapenta, per la parte che accerta l'integrale responsabilità nella causazione dell'infortunio ai danni di , della sola e del delegato per la sicurezza sig. Parte_3 Parte_1 [...] con condanna dei predetti a rifondere anche alle terze chiamate le spese di lite come liquidate in sentenza. Parte_2 Accogliere in ogni caso le domande, eccezioni e contestazioni svolte da nel giudizio di primo Controparte_2 grado e che qui si trascrivono: IN ORDINE AL MERITO: Respingersi le domande tutte formulate nei confronti di CP_3
siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non dimostrate, il tutto con conseguente reiezione della domanda di
[...] garanzia/manleva proposta da nei confronti di assolvendo, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima da ogni debenza;
IN ORDINE ALLA DOMANDA DI MANLEVA: -Respingersi integralmente tutte le domande di manleva formulate nei confronti di in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le Controparte_2 ragioni esposte in narrativa anche previo accertamento e/o declaratoria dell'assenza di responsabilità in capo a CP_3
assolvendo, per l'effetto, da ogni debenza per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede,
[...] Controparte_2 con esclusione delle spese incontrate dall per i legali o tecnici che non siano da essa designati;
-Dare atto che, in Parte_4 caso denegato di accertata responsabilità della società assicurata in solido con qualsivoglia altra parte, la garanzia vale ed è limitata alla sola quota di danno direttamente e personalmente addebitabile a con esclusione, quindi, di Controparte_3 quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con gli altri soggetti obbligati e con reiezione di eventuali domande in tal senso proposte;
-Respingere, in ogni caso, le domande di ristoro del danno che fossero svolte dalle altre parti in via diretta nei confronti di siccome inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto e non dimostrate;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità di ridurre entro i Controparte_3 limiti del giusto, dell'equo e del provato le pretese di ristoro del danno avanzate dalla ricorrente, entro i limiti previsti nella polizza inter partes e nelle allegate condizioni di assicurazione, fermi il massimale, le franchigie e gli scoperti ivi previsti. (…) IN OGNI CASO: spese e compenso del giudizio di 2° grado integralmente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 900/2024, il Tribunale di Bergamo, autorizzate le chiamate in causa di e di , ha condannato Controparte_3 Controparte_2 [...]
e , quest'ultimo nella sua qualità di delegato per Parte_1 Parte_2 la sicurezza, a pagare in favore dell' la somma di € 337.062,70, oltre CP_1 accessori, dovuta a titolo di regresso in relazione all'infortunio occorso in data 14.11.2019 a , nonchè a rifondere all' e alle terze chiamate le Parte_3 CP_1 spese di lite, liquidate per ciascuna in € 6.000,00 oltre accessori di legge. Con ricorso del 17-10-2024, e hanno appellato la predetta Parte_1 Pt_2 sentenza, assumendo che l'azione di regresso (o di surroga) esercitata dall'Assicuratore Sociale trova limite massimo nel danno civilistico, che dunque non può essere superato. Sul punto, ad avviso degli appellanti, il Primo Giudice non avrebbe speso neppure una sola parola, omettendo di motivare la sua scelta di condannare le odierne appellanti al pagamento dell'integrale somma richiesta
[2] dall' pari ad € 337.062,70 (risultante dall'attestazione prodotta con le note CP_1 conclusive dall' ), oltre che di valutare il danno secondo i criteri civilistici di CP_1 diritto comune. L' si è regolarmente costituita, eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale della Corte adìta in quanto la competenza territoriale per le impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale di Bergamo è posta in capo alla Corte d'Appello di Brescia. Nel merito, difende la sentenza impugnata. La nel costituirsi, ha anch'essa sollevato in via preliminare Controparte_2
l'eccezione di incompetenza territoriale. Nessuno si è costituito per e, attesa la regolarità della notifica, Controparte_3 dev'essere dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, il procuratore degli appellanti ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare occorre accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale atteso che, avendo ad oggetto la presente impugnazione una sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, la Corte di Appello competente per territorio è esclusivamente quella di Brescia. Per costante giurisprudenza, l'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “traslatio iudicii” (Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24274). Conseguentemente, dev'essere concesso a parte appellante il termine di legge per riassumere la causa avanti la Corte di Appello territorialmente competente.
L'ordinanza che, come nella specie, accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18021). Le spese del grado, non sussistendo, nella specie, alcun motivo oggettivo per disporre la loro compensazione, sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[3] Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte adìta, essendo competente a decidere il presente gravame la Corte di Appello di Brescia;
concede a parte appellante termine di legge per riassumere la causa avanti la Corte di Appello territorialmente competente;
condanna a rifondere a ciascuna delle controparti costituite le Parte_1 spese di questa fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Milano, il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[4]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 900/2024 del Tribunale di Bergamo, est. Dott. Lapenta, discussa all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
M.Cristina Alemanno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore sito in Milano, Viale Ca' Granda 2/12
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabina Lupo e Martina Iannetti, e presso quest'ultima domiciliata presso l'Avvocatura Regionale Lombardia in CP_1
Milano, Via G. Mazzini n. 7
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresita Manenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Bergamo, Via Broseta n. 29
E
(CONTUMACE) Controparte_3
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
[1] “in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.900/2024, pubblicata il giorno 5 agosto 2024, emessa dal Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro nel Giudizio RG.785/2022, notificata in data 17.9.2024
CP_ dato atto che il regresso e la surroga dell' trovano limite invalicabile nell'importo del danno civilistico, rideterminare
CP_ l'importo dovuto ad per l'infortunio occorso in data 14.11.2019 al sig. , escludendo e detraendo dalla Parte_3 somma di € 337.062,70 liquidata dal Primo Giudice l'importo di € 185.361,85 corrispondente alla parte di rendita relativa al danno patrimoniale (ex art.13 comma 2 lett.B D.Lgs.38/2000) in quanto non dovuta e totalmente sfornita di prova, ovvero
CP_ detrarre quella diversa somma riconosciuta di giustizia, riconducendo sempre l'importo dovuto dagli appellanti ad nel
CP_ limite del danno civilistico, con condanna dell' alla restituzione agli appellanti di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della appellata sentenza. Spese e compensi rifusi, oltre rimborso spese generali e oneri fiscali e previdenziali.”
PER INAIL:
“in via preliminare in quanto inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. e nel merito perché infondato in fatto e diritto con la piena ed integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di appello, con applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. terzo comma o in subordine interamente compensate”.
PER VITTORIA ASSICURAZIONI:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUZIALE: accertare e/o dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Milano a favore della Corte d'Appello di Brescia per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
NEL MERITO: confermare la sentenza n. 900/20024 pubblicata in data 05/08/2025, nella causa R.G. N. 785/2022 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, giudice dott. Lapenta, per la parte che accerta l'integrale responsabilità nella causazione dell'infortunio ai danni di , della sola e del delegato per la sicurezza sig. Parte_3 Parte_1 [...] con condanna dei predetti a rifondere anche alle terze chiamate le spese di lite come liquidate in sentenza. Parte_2 Accogliere in ogni caso le domande, eccezioni e contestazioni svolte da nel giudizio di primo Controparte_2 grado e che qui si trascrivono: IN ORDINE AL MERITO: Respingersi le domande tutte formulate nei confronti di CP_3
siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non dimostrate, il tutto con conseguente reiezione della domanda di
[...] garanzia/manleva proposta da nei confronti di assolvendo, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_2 quest'ultima da ogni debenza;
IN ORDINE ALLA DOMANDA DI MANLEVA: -Respingersi integralmente tutte le domande di manleva formulate nei confronti di in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le Controparte_2 ragioni esposte in narrativa anche previo accertamento e/o declaratoria dell'assenza di responsabilità in capo a CP_3
assolvendo, per l'effetto, da ogni debenza per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede,
[...] Controparte_2 con esclusione delle spese incontrate dall per i legali o tecnici che non siano da essa designati;
-Dare atto che, in Parte_4 caso denegato di accertata responsabilità della società assicurata in solido con qualsivoglia altra parte, la garanzia vale ed è limitata alla sola quota di danno direttamente e personalmente addebitabile a con esclusione, quindi, di Controparte_3 quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con gli altri soggetti obbligati e con reiezione di eventuali domande in tal senso proposte;
-Respingere, in ogni caso, le domande di ristoro del danno che fossero svolte dalle altre parti in via diretta nei confronti di siccome inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto e non dimostrate;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità di ridurre entro i Controparte_3 limiti del giusto, dell'equo e del provato le pretese di ristoro del danno avanzate dalla ricorrente, entro i limiti previsti nella polizza inter partes e nelle allegate condizioni di assicurazione, fermi il massimale, le franchigie e gli scoperti ivi previsti. (…) IN OGNI CASO: spese e compenso del giudizio di 2° grado integralmente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 900/2024, il Tribunale di Bergamo, autorizzate le chiamate in causa di e di , ha condannato Controparte_3 Controparte_2 [...]
e , quest'ultimo nella sua qualità di delegato per Parte_1 Parte_2 la sicurezza, a pagare in favore dell' la somma di € 337.062,70, oltre CP_1 accessori, dovuta a titolo di regresso in relazione all'infortunio occorso in data 14.11.2019 a , nonchè a rifondere all' e alle terze chiamate le Parte_3 CP_1 spese di lite, liquidate per ciascuna in € 6.000,00 oltre accessori di legge. Con ricorso del 17-10-2024, e hanno appellato la predetta Parte_1 Pt_2 sentenza, assumendo che l'azione di regresso (o di surroga) esercitata dall'Assicuratore Sociale trova limite massimo nel danno civilistico, che dunque non può essere superato. Sul punto, ad avviso degli appellanti, il Primo Giudice non avrebbe speso neppure una sola parola, omettendo di motivare la sua scelta di condannare le odierne appellanti al pagamento dell'integrale somma richiesta
[2] dall' pari ad € 337.062,70 (risultante dall'attestazione prodotta con le note CP_1 conclusive dall' ), oltre che di valutare il danno secondo i criteri civilistici di CP_1 diritto comune. L' si è regolarmente costituita, eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale della Corte adìta in quanto la competenza territoriale per le impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale di Bergamo è posta in capo alla Corte d'Appello di Brescia. Nel merito, difende la sentenza impugnata. La nel costituirsi, ha anch'essa sollevato in via preliminare Controparte_2
l'eccezione di incompetenza territoriale. Nessuno si è costituito per e, attesa la regolarità della notifica, Controparte_3 dev'essere dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, il procuratore degli appellanti ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare occorre accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale atteso che, avendo ad oggetto la presente impugnazione una sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, la Corte di Appello competente per territorio è esclusivamente quella di Brescia. Per costante giurisprudenza, l'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “traslatio iudicii” (Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24274). Conseguentemente, dev'essere concesso a parte appellante il termine di legge per riassumere la causa avanti la Corte di Appello territorialmente competente.
L'ordinanza che, come nella specie, accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18021). Le spese del grado, non sussistendo, nella specie, alcun motivo oggettivo per disporre la loro compensazione, sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[3] Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte adìta, essendo competente a decidere il presente gravame la Corte di Appello di Brescia;
concede a parte appellante termine di legge per riassumere la causa avanti la Corte di Appello territorialmente competente;
condanna a rifondere a ciascuna delle controparti costituite le Parte_1 spese di questa fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Milano, il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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