Articolo 20 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 19Articolo 21
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1 marzo 2006
Art. 20. 1. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento). - All'atto della richiesta del pignoramento il creditore puo' dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi".
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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