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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 22/10/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA IC Presidente
NC RD Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 828/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
I coniugi pertanto hanno deciso di comune accordo di separarsi consensualmente e di chiedere lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
pagina 1 di 4
2. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 vengono collocati presso la madre. Il padre potra' vederli e tenerli con se' liberamente durante la settimana, compatibilmente con le esigenze degli stessi e con i suoi impegni lavorativi, previa tempestiva comunicazione telefonica alla madre. Il padre potra' tenere con se' i figli a week end alternati, a Natale e Pasqua alternati e per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre che deve intervenire entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il signor al mantenimento della moglie in ragione di € 500,00 al Parte_2 Controparte_1 mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'1.6.2026 e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Dal momento in cui il figlio diverra' economicamente autosufficiente il contributo di mantenimento alla Per_1 moglie sara' pari a € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo e Per_ da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Dal momento in cui anche il figlio diverra' economicamente autosufficiente il contributo di mantenimento alla moglie sara' pari a € 1.500,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Per_ 5. Il sig. al mantenimento dei figli e in ragione di mensili € Controparte_2 Per_1
1.500,00 cadauno e cio' sino alla indipendenza economica di ciascuno di essi, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'1.6.2026.
In detto importo sono ricomprese tutti i costi ordinari e le spese straordinarie dei ragazzi forfetizzate in 250,00 € mensili cadauno e da rendicontare alla fine dell'anno (considerata la lontananza in cui risiedono i due genitori), ad eccezione di quelle universitarie e quelle relative agli interventi sanitari importanti che i genitori dovranno comunque previamente concordare e documentare.
Gli assegni familiari relativi ai figli verranno percepiti dalla madre.
6. I coniugi, in forza della circostanza che il marito e' lavoratore dipendente frontaliero presso ditta svizzera, riconoscono applicabile la disciplina imperativa di diritto privato svizzero in materia di prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale, conformemente alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (RD 831.42) ed al codice civile svizzero (artt. 122 e ss CCS RS 210), e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124b CCS, dichiarano espressamente di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, risultando garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidita' alla luce di quanto riconosciuto in favore della sig.ra (punto 4 del presente atto). CP_1
7. I coniugi dichiarano di aver gia' diviso fra loro qualsivoglia bene comune nonche' di aver definito con i presenti accordi ogni diverso rapporto economico tra loro pendente in forza del matrimonio e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
8. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli. pagina 2 di 4
9. Le spese legali della procedura vengono sopportate dal sig. . Parte_1
********
Tutto ciò premesso, gli istanti coniugi, come sopra domiciliati, rappresentati ed assistiti,
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. 51 comma, voglia provvedere in merito alle domande proposte sia di separazione personale che di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, con richiesta espressa di trattazione scritta, di rinuncia a comparire personalmente avanti al Giudice ed espressa dichiarazione di non volersi conciliare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.05.2025 e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio civile in Teglio (SO) in data 23 settembre 2017, con atto trascritto al n. 7 P.
1- 2017 in data 23.9.2017 presso il Comune di Teglio (SO), dalla cui unione erano nati in data
12.7.2009 a BE (Svizzera) e in data 27.9.2011 a BE (Svizzera) Persona_1
esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e Persona_2 chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 11.06.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teglio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 7 P. 1 – anno 2017;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
NC RD BA IC
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA IC Presidente
NC RD Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 828/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
I coniugi pertanto hanno deciso di comune accordo di separarsi consensualmente e di chiedere lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
pagina 1 di 4
2. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 vengono collocati presso la madre. Il padre potra' vederli e tenerli con se' liberamente durante la settimana, compatibilmente con le esigenze degli stessi e con i suoi impegni lavorativi, previa tempestiva comunicazione telefonica alla madre. Il padre potra' tenere con se' i figli a week end alternati, a Natale e Pasqua alternati e per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre che deve intervenire entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il signor al mantenimento della moglie in ragione di € 500,00 al Parte_2 Controparte_1 mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'1.6.2026 e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Dal momento in cui il figlio diverra' economicamente autosufficiente il contributo di mantenimento alla Per_1 moglie sara' pari a € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo e Per_ da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Dal momento in cui anche il figlio diverra' economicamente autosufficiente il contributo di mantenimento alla moglie sara' pari a € 1.500,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Per_ 5. Il sig. al mantenimento dei figli e in ragione di mensili € Controparte_2 Per_1
1.500,00 cadauno e cio' sino alla indipendenza economica di ciascuno di essi, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat a far data dall'1.6.2026.
In detto importo sono ricomprese tutti i costi ordinari e le spese straordinarie dei ragazzi forfetizzate in 250,00 € mensili cadauno e da rendicontare alla fine dell'anno (considerata la lontananza in cui risiedono i due genitori), ad eccezione di quelle universitarie e quelle relative agli interventi sanitari importanti che i genitori dovranno comunque previamente concordare e documentare.
Gli assegni familiari relativi ai figli verranno percepiti dalla madre.
6. I coniugi, in forza della circostanza che il marito e' lavoratore dipendente frontaliero presso ditta svizzera, riconoscono applicabile la disciplina imperativa di diritto privato svizzero in materia di prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale, conformemente alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (RD 831.42) ed al codice civile svizzero (artt. 122 e ss CCS RS 210), e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124b CCS, dichiarano espressamente di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, risultando garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidita' alla luce di quanto riconosciuto in favore della sig.ra (punto 4 del presente atto). CP_1
7. I coniugi dichiarano di aver gia' diviso fra loro qualsivoglia bene comune nonche' di aver definito con i presenti accordi ogni diverso rapporto economico tra loro pendente in forza del matrimonio e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
8. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli. pagina 2 di 4
9. Le spese legali della procedura vengono sopportate dal sig. . Parte_1
********
Tutto ciò premesso, gli istanti coniugi, come sopra domiciliati, rappresentati ed assistiti,
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. 51 comma, voglia provvedere in merito alle domande proposte sia di separazione personale che di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, con richiesta espressa di trattazione scritta, di rinuncia a comparire personalmente avanti al Giudice ed espressa dichiarazione di non volersi conciliare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.05.2025 e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio civile in Teglio (SO) in data 23 settembre 2017, con atto trascritto al n. 7 P.
1- 2017 in data 23.9.2017 presso il Comune di Teglio (SO), dalla cui unione erano nati in data
12.7.2009 a BE (Svizzera) e in data 27.9.2011 a BE (Svizzera) Persona_1
esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e Persona_2 chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 11.06.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teglio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 7 P. 1 – anno 2017;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
NC RD BA IC
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