Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1235
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 febbraio 1968
Art. 3.
Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione gia' pagata.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1968