Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2900/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 12.05.2023 da
C.F. , elettivamente domiciliata in TREVISO, viale Parte_1 P.IVA_1
VITTORIO VENETO 10, presso l'Avv. SARACCO UMBERTO, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, _1 P.IVA_2
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 27, presso l'Avv. FAVARO ANDREA che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER LA RICORRENTE
“… preso atto dei contenuti dell'ordinanza 28.01.24, riservata quindi ogni difesa sulle questioni rilevate ex officio ex art. 101 c.p.c. nei termini ex art. 190 c.p.c. di cui chiede la concessione nella misura massima, allo stato chiede trattenersi la causa in decisione e così precisa le CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE
Ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, ove richiesta, per le ragioni di cui in narrativa e che risultano dai 6 documenti da noi dimessi.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE
Revocare il decreto ingiuntivo qui opposto perché nullo o inefficace o comunque relativo ad un credito non esistente nella misura azionata.
Dopo avere quindi accertato la reale ed effettiva misura del credito di da noi qui contestato, _1
nonché la sua responsabilità verso relativamente alle difformità nell'esecuzione delle opere Parte_1
eseguite in subappalto nei cantieri “BELLAVISTA”, “AL PARCO” e “ARUSTEI” ed il danno conseguente, nella misura da noi quantificata in linea capitale in €.18.314,00 (o somma diversa, anche minore, di legge), a cui vanno sommati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data delle fatture qui dimesse al deposito del ricorso e legali/moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., da tale data al saldo;
ponga in compensazione i due importi, statuendo la misura dell'eventuale conguaglio dovuto da a e condannando la prima a pagarlo alla seconda. _1 Parte_1
IN OGNI CASO
Con condanna di al pagamento in favore di di spese e compensi di lite nonché _1 Parte_1
delle eventuali spese tecniche per CTU e CTP.
IN ISTRUTTORIA
Con ogni riserva, si chiede di ammettere la prova per testi, con testimone responsabile tecnico Tes_1
della sui seguenti capitoli: Parte_1
VERO CHE
1) è una società che realizza opere di “efficientamento” energetico di edifici e che, per svolgere Parte_1
la sua attività, si avvale di subappaltatori a cui affida singole lavorazioni specialistiche.
2) In questo contesto, ha subappaltato alla lavori di posa del cappotto termico e Pt_1 _1
rasatura delle pareti in tre cantieri presso i condominii Bellavista, Al Parco e la casa della fam. Arustei.
3) Le lavorazioni eseguite in subappalto da tale impresa sono risultate di scarsa qualità e dannose per gli edifici trattati.
4) Nel Condominio BELLAVISTA è stata contestata ad la qualità dei lavori eseguiti _1
sul cappotto e finiture esterne e precisamente:
- Irregolarità ed assenza di verticalità dello spazio frontale terrazze di colore grigio
- Irregolarità ed assenza di verticalità su aree isolate di colore grigio - Notevoli difetti e gravi carenze, visibili ad occhio nudo, delle zone cappotto colore bianco con rigonfiamenti sparsi
- Mancato completamento della chiusura del passaggio di tubazioni dei macchinari esterni
- Mancato tamponamento della fessurazione della porta del vano caldaia
- Mancata chiusura dei fori di fissaggio della impalcatura
- Danneggiamento, durante la posa del cappotto, di gran parte di tubi corrugati con cavi interni.
5) I difetti sono quelli che si riconoscono nelle foto esibite al teste (doc.2)
6) I costi sostenuti finora per porvi rimedio sono pari in totale ad €. 8.750,00 (come risulta dalle fatture esibite al teste, doc.3) ma per sistemare i fori di fissaggio delle impalcature è necessario l'intervento di due persone per un giorno e il noleggio di una cesta per lavori per un costo complessivo stimati in €. 1.250,00.
7) Nel cantiere del condominio “AL PARCO”, sito in Via Postumia Centro 50 a Gorgo al Monticano
(TV), è stata contestata ad la mancata pulizia della terrazza superiore, ove sono state _1
lasciate macchie di sporco di colla e colore che sono risultate impossibili da rimuovere con una pulizia standard ma è stato necessario l'intervento della Parte_2
8) Contestualmente, una impresa è subentrata per la pulizia del cantiere e ritocchi nelle spallette finestre al piano mansardato.
9) le difformità sono quelli che risultano nelle foto esibite al teste (doc.4) e i costi sostenuti da Pt_1
sono pari ad €. 2.624,00 (come risulta dalle fatture esibite al teste doc.5)
10) Nel cantiere della casa della fam. ARUSTEI sita in Via Canaletta 10 a San Stino di Livenza
(TV), sono state contestate ad le seguenti difformità: _1
- Posa del cappotto non eseguita a regola d'arte in quanto la tassellatura non è stata eseguita seguendo le istruzioni contenute nel manuale Cortexa
- Posa dei blocchi EPS non complanari (ovvero: fuori piombo)
- La sagomatura delle spallette delle finestre è stata effettuata in maniera errata
- Il cappotto va finito ex novo nelle parti ripristinate a seguito degli interventi appena descritti
- Anche in questo caso, il cantiere e le sue aree adiacenti sono stati lasciati molto sporchi.
Tutte queste difformità sono state rimediate da aziende operanti nel settore.
11) I danni sono quelli visibili nelle foto esibite al teste (doc.6) ed il costo sostenuto da ammonta Pt_1
ad €. 5.690,00 come risulta dalle fatture esibite al teste (doc.7).
PER LA RESISTENTE Richiamato tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta del 7 luglio 2023 e nelle precedenti note di trattazione scritta per l'udienza del 7 settembre 2023, insiste per la _1
dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avversaria, e quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 281-undecies c.p.c. al presente procedimento, trattandosi di giudizio di opposizione conseguente a ricorso monitorio depositato prima dell'entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, e comunque per essere l'opposizione stata proposta con ricorso ex art. 281- undecies c.p.c., e non con atto di citazione, come prescritto dall'art. 645 c.p.c., non modificato dalla Riforma
Cartabia, qualora ritenuta applicabile.
Tanto premesso, riservandosi di più ampiamente dedurre in ordine alle questioni processuali sollevate dal
G.I. nell'ordinanza dello scorso 28 gennaio 2024 negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., _1
così precisa le proprie CONCLUSIONI
[...]
In via preliminare
Accertato e dichiarato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con ricorso ex art. 281- undecies c.p.c., inapplicabile ratione temporis, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 797/2023 del Tribunale di Treviso.
Ancora in via preliminare
Accertato e dichiarato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è stata proposta con atto di citazione notificato entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 797/2023 del Tribunale di Treviso.
In via preliminare subordinata
Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 797/2023 del Tribunale di Treviso, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
In via preliminare ulteriormente subordinata
Concedersi la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo n. 797/2023 del Tribunale di
Treviso per la somma di € 17.140,54, in quanto non oggetto di compensazione con il controcredito asseritamente vantato dalla Società opponente, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in via principale Rigettarsi, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, l'opposizione proposta da e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 797/2023 del Tribunale di Parte_1
Treviso, e comunque condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento della somma di € 35.454,54, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla data di ogni singola scadenza delle fatture sino al saldo effettivo, ed oltre alle spese del procedimento monitorio.
Ancora nel merito
Rigettarsi la domanda riconvenzionale avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in via subordinata
In denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale avversaria, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma Parte_1
che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, e comunque non inferiore ad € 17.140,54, oltre interessi ex
D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla data di ogni singola scadenza delle fatture sino al saldo effettivo.
In ogni caso
Con vittoria di compensi professionali e spese.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che tra il mese di novembre 2021 e il mese di febbraio 2022 ha eseguito tutte le opere _1
subappaltate da presso il e di cui al doc. 1 che Le si rammostra, ad Pt_1 Controparte_2
eccezione della finitura, che consisteva nella posa della terza mano di rasatura con malta rasante decorativa?”
2. “Vero che il giorno 25 febbraio 2022 i Dipendenti di Ediltre, recatisi presso il cantiere del Condominio
Bellavista per eseguire la finitura dell'opera (e cioè la posa della terza mano di rasatura con malta rasante decorativa), hanno rinvenuto in cantiere un'altra Impresa che stava eseguendo la predetta lavorazione?”
3. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede i Dipendenti di sono stati informati dal _1
Direttore dei Lavori, geom. , che per terminare l'opera di rivestimento a cappotto del Parte_3
era stata incaricata un'Impresa di fiducia della Committente?” Controparte_2 4. “Vero che fino alla data del 25 febbraio 2022 Ediltre ha eseguito le lavorazioni di cui al contratto di cui al doc. 1 che Le si rammostra, senza ricevere da parte di e del Direttore Lavori contestazioni Pt_1
sulle modalità di esecuzione e sul risultato di tali lavorazioni?”
5. “Vero che le fatture n. 11 del 1° febbraio 2022 e n. 12 del 1° febbraio 2022, emesse da per _1
le opere eseguite presso il e che Le si rammostarano ai docc. 2 e 3, sono rimaste Controparte_2
impagate alla scadenza senza che abbia addotto alcuna giustificazione?” Parte_1
6. “Vero che le due fatture di cui al capitolo che precede e che Le si rammostrano ai docc. 2 e 3, sono state emesse da per il saldo dei lavori eseguiti dalla stessa presso il cantiere del _1 _1 P_
?”
[...]
7. “Vero che nel gennaio 2022 ha realizzato il rivestimento a cappotto dell'edificio della sig.ra _1
, sito in San Stino di Livenza?” Parte_4
8. “Vero che, per l'opera eseguita presso il cantiere Arustei, ha ricevuto al termine dei lavori _1
i complimenti della sig.ra ?” Parte_4
9. “Vero che la fattura n. 9/2022 del 1° febbraio 2022 emessa da per le opere eseguite _1
presso il cantiere Arustei è rimasta impagata alla scadenza, senza che abbia addotto Parte_1
alcuna giustificazione per il mancato pagamento?”
10. “Vero che nel gennaio 2022 ha eseguito le lavorazioni di completamento di un terrazzo _1
del Condominio al Parco, subappaltate da ” Parte_1
11. “Vero che ha ricevuto il pagamento integrale, senza riserva alcuna, del corrispettivo per l'opera _1
eseguita presso il Parco?” CP_3
12. “Vero che dopo l'ultimazione dell'opera subappaltata da presso il Condominio al Parco, il Pt_1
geom. ha contattato per segnalare che sul pavimento del terrazzo erano Parte_3 _1
rimaste alcune macchie di malta e colla, residui della rasatura eseguita?”
13. “Vero che il sig. e il geom. hanno concordato che si sarebbe Persona_1 Pt_3 _1
occupata direttamente della pulizia delle macchie di cui al capitolo che precede con un apposito prodotto consigliato da un tecnico esperto, il sig. , che ha provveduto ad acquistare Parte_5 _1
presso la Filiale di Oderzo di Zanutta S.p.A., come da doc. 7 che Le si rammostra?”
14. “Vero che nei giorni 19 e 20 gennaio 2022, quattro operai di si sono recati presso il _1
al Parco e hanno ripulito integralmente il terrazzo ove erano stati eseguiti i lavori, come da P_
doc. 7 che Le si rammostra?” 15. “Vero che in data 21 febbraio 2022 il geom. ha confermato al sig. Pt_3 Parte_6
collaboratore di che il terrazzo del Condominio al Parco risultava pulito, e che pertanto _1
l'incarico affidato alla stessa doveva ritenersi concluso positivamente?” _1
Si indicano come testimoni i signori: − − ; − Parte_6 Testimone_2 Testimone_3
− − ; − − tutti presso Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 _1
nonché il signor − ”.
[...] Parte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 12.05.23, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 797/23, emesso da questo Tribunale il 21.03.23, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma _1
capitale di euro 35.454,54, oltre interessi e spese della fase monitoria.
In allegato alla nota depositata in data 23.05.23, la ricorrente ha inoltre depositato istanza di rimessione in termini, rappresentando che già in data 24.04.2023 aveva depositato il ricorso introduttivo e che in pari data le erano pervenute le PEC di ricevuta accettazione, ricevuta di avvenuta consegna, nonché esito controlli automatici del deposito, ma che solo in data 12.05.2023 aveva ricevuto busta di rifiuto del deposito per “errore fatale” dello stesso.
Ha chiesto quindi che gli effetti del deposito del ricorso rinnovato il 12.05.23 vengano fatti decorrere dalla data dell'originario deposito del 24.04.2023 o comunque di essere rimessa in termini ai fini della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sul rilievo che faccia stato la ricezione della PEC di avvenuta consegna e che l'esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non condizioni il perfezionamento del deposito, ma determini unicamente la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche.
Nel costituirsi, la società ingiungente ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e non con atto di citazione, come prescritto dall'art. 645 c.p.c.
Con ordinanza in data 28.01.24, d'ufficio, è stato sollevato ulteriore rilievo di natura processuale, ovvero che, trattandosi di opposizione proposta avverso decreto ingiuntivo emesso su ricorso depositato in data anteriore al 01.03.23, dovrebbero trovare applicazione le norme processuali nella formulazione anteriore alla c.d. Riforma Cartabia, secondo il criterio espresso da Cass. 18564/15.
E' stata ritenuta quindi l'opportunità di rimettere la causa in decisione sulle questioni preliminari di rito, astrattamente idonee a definire il giudizio.
Va a questo proposito precisato che il richiamo all'art. 190 c.p.c. ed ai relativi termini, entro i quali instaurare il contraddittorio su tali questioni, contenuto nell'ordinanza sopra menzionata, non contiene – contrariamente a quanto sostenuto negli scritti difensivi di parte opponente – alcun implicito provvedimento di mutamento del rito (che, logicamente, non avrebbe potuto precedere la decisione su tali questioni) ed è pertanto frutto di mera svista, laddove, seguendo il rito prescelto per l'introduzione del giudizio, le parti avrebbero dovuto semplicemente essere invitate alla discussione con eventuale concessione di termini intermedi per il deposito di note difensive.
Tale errato richiamo normativo è in ogni caso privo di rilievo, non avendo esso pregiudicato l'instaurazione di pieno contraddittorio tra le parti.
***
Va premesso che questo giudice non ignora che, per effetto dell'entrata in vigore, in data
26.11.24, del D.Lgs. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia”) la formulazione dell'art. 645
c.p.c., nel testo in vigore alla data della pronuncia della presente sentenza non menzioni più il solo atto di citazione come strumento processuale per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma contenga ora l'inciso, dopo la previsione che in seguito all'opposizione il giudizio si svolga secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito, “quando si svolge nelle forme del rito ordinario (…)”.
Da essa si ricava, a contrariis, che il giudizio di opposizione non debba necessariamente svolgersi in tale forma, ma sia consentito ora anche il ricorso al rito semplificato di cui agli art. 281-decies e ss. c.p.c.
Occorre tuttavia, nella presente decisione, riportarsi alla data dell'introduzione del giudizio, quando unico strumento processuale per la proposizione dell'opposizione era l'atto di citazione.
E' ben vero che il citato D.Lgs. 164/2024 prevede, all'art. 7, primo comma, una norma transitoria secondo cui “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, quindi indistintamente a tutti i procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia.
Tuttavia, la norma va interpretata nel senso che la nuova disciplina introdotta con il c.d.
“Correttivo” trovi applicazione anche ai processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore, a condizione che non siano intervenute decadenze o non si siano oramai prodotti altri effetti irretrattabili in applicazione delle norme previgenti.
Nel caso in esame, ove vengono in questione ammissibilità e tempestività della proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo (che, se escluse, comporterebbero l'acquisizione di definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo alla decorrenza dei quaranta giorni dalla sua notificazione), è necessario rifarsi esclusivamente alla disciplina vigente alla data di introduzione del giudizio, con esclusione quindi - in radice ed anche a prescindere da quanto di seguito si dirà in merito al regime transitorio tra rito previgente e rito Cartabia - dell'applicazione dell'art. 645 c.p.c. nella formulazione in vigore alla data di deposito della presente sentenza.
Altra questione, sollevata d'ufficio, è quella – peraltro logicamente preliminare rispetto a quella precedente – dell'assoggettabilità del procedimento di opposizione alla disciplina introdotta dalla “Riforma Cartabia” (irrilevante se precedente o successiva al c.d.
“Correttivo”).
La Suprema Corte, con sentenza n. 18564/15, sia pure dirimendo nel caso concreto portato al suo esame una questione di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ha affermato un principio di portata generale, secondo cui “… ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.”.
Tale criterio viene utilizzato da questo giudice per individuare il rito applicabile alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo promosse dopo l'entrata in vigore della “Riforma
Cartabia”, nel senso di ritenere assoggettate al rito previgente quelle relative a decreti ingiuntivi emessi su ricorsi depositati sino alla data del 28.02.23. L'art. 35 del d.lgs 149/22, così come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 197/22, prevede infatti che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Orbene, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso su ricorso depositato il 23.02.23.
La relativa opposizione avrebbe dovuto perciò essere introdotta con atto di citazione, non solo per la previsione letterale dell'art. 645 c.p.c., ma anche perché il “procedimento semplificato di cognizione” di cui agli attuali artt. 281-decies e ss. c.p.c. è stato introdotto solo dal D.Lgs. 149/22, circostanza che di per sé sola esclude altresì che possa procedersi ad una conversione del rito, non trovando quest'ultimo un “omologo” nella disciplina previgente.
L'art. 4 del D.Lgs. 150/2011 prevede sì che “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”.
Tuttavia, l'art. 3, ora rubricato “Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione” è stato così modificato dal D.Lgs. 149/22 e trova applicazione in tale formulazione solo ai procedimenti instaurati a partire dal 01.03.23, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 35.
Tra essi non rientra – per le ragioni sopra esposte – il presente giudizio, cui trova dunque applicazione la formulazione previgente anche del D.Lgs. 150/2011, ove l'art. 3 dettava le
“Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione”, oggi abrogato.
Osta quindi all'applicazione della conversione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 150/11 la circostanza che il rito semplificato di cognizione non rientrasse tra quelli richiamati dalla norma (“forme diverse da quelle previste nel presente decreto), nella formulazione previgente applicabile ratione temporis.
L'opposizione avrebbe dovuto quindi essere introdotta con atto di citazione e, di conseguenza, quella introdotta con il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. deve ritenersi inammissibile, sotto i molteplici profili sopra evidenziati. Diventa perciò superfluo, perché assorbito dal precedente rilievo di inammissibilità, valutare la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini formulata da parte opponente, nonché – a fortiori – di procedere ad esame del merito.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Tale pronuncia di inammissibilità travolge anche la domanda riconvenzionale di compensazione/eventuale condanna proposta dall'attrice opponente, perché introdotta anch'essa con uno strumento processuale non esistente secondo il quadro normativo applicabile ratione temporis.
Si tratta infatti di domanda proposta contestualmente ad una opposizione a decreto ingiuntivo disciplinata dal rito previgente alla “Riforma Cartabia” e pertanto assoggettata a medesimo regime processuale.
Sussistono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la novità delle questioni trattate e la definizione in rito, anche sulla scorta di rilievo effettuato d'ufficio dal giudice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 797/23, emesso da questo Tribunale il 21.03.23;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Treviso, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon