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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
BA EL ON Presidente
AN OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 202/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Ludovica Di Simone
appellanti
e già Controparte_1 [...]
, con sede in Napoli via Santa Brigida n. 39 (c.f. e Controparte_2
n. iscr. Registro delle Imprese di Napoli , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Papa
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 315/2020 del Tribunale di
Teramo, pubblicata in data 8 maggio 2020, e avverso la sentenza definitiva n. 962/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 5 ottobre 2022.
L'udienza del 22 aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni degli appellanti, come da note in sostituzione dell'udienza del 22 aprile
2025:
“L'avv. Maria Ludovica Di Simone per gli attori chiede preliminarmente disporsi il rinnovo della c.t.u. e/o la convocazione a chiarimento della c.t.u. nominata, affinchè risponda compiutamente ai quesiti formulati dalla Corte adita ed ai chiarimenti richiesti nelle osservazioni alla c.t.u. depositate dalla scrivente difesa e dal c.t.p. nominato dott. riportandosi ad esse ed alle note scritte depositate per Persona_1
l'udienza del 22 ottobre 2024 ed alle relative eccezioni e richieste, delle quali chiede
l'accoglimento; rileva che la c.t.u. non ha risposto ai quesiti peritali ed ai chiarimenti richiesti: l'elaborato è affetto da nullità.
In via subordinata l'avv. Di Simone precisa le conclusioni, riportandosi all'atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
pag. 2/40 dell'appello con condanna della convenuta al pagamento delle spese legali e delle spese della c.t.u. da porsi definitivamente a suo esclusivo carico, reiterando in caso di declaratoria decadenza della banca o di accertamento di inesistenza del credito dedotto in giudizio, per il quale la banca ha proceduto ad iniziare esecuzione immobiliare nei confronti degli attori opponenti e ad iscrivere ipoteca sui loro beni e della sussistenza di mancanza di normale prudenza o colpa lieve, la richiesta di condanna della stessa per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., con liquidazione del danno da effettuare in via equitativa.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche”.
Conclusioni dell'appellata, come da comparsa di costituzione:
“insiste per il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma delle sentenze impugnate con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Teramo, Parte_2 Parte_3 ed proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 358/2011
[...] Parte_4 con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in qualità di garanti della società
[...]
la somma di € 619.840,65 oltre interessi e spese in favore della Controparte_3 CP_2
cessionaria di Banco di Napoli s.p.a.
[...]
Assumevano di aver sottoscritto un contratto di fideiussione in data 1 settembre 1989 del quale lamentavano plurimi profili di illegittimità, chiedendo la revoca del decreto opposto per nullità, invalidità o inefficacia della fideiussione per illiceità della causa, indeterminatezza dell'oggetto, difformità dal contenuto tipico prescritto dalla CA
d'Italia, nullità delle disposizioni fideiussorie per violazione della circolare della CA
d'Italia n. 12 del 13.12.1994, eccependo pertanto di non esser tenuti a garantire i crediti ex artt. 1956 e 1957 c.c.; in via subordinata chiedevano l'accertamento della minor pag. 3/40 somma dovuta e, in via riconvenzionale, la condanna della banca al risarcimento del danno.
Si costituiva la società opposta eccependo la prescrizione quinquennale o decennale dei diritti vantati dagli opponenti, la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione de quo con conseguente inopponibilità alla banca delle eccezioni sollevate in giudizio, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
All'udienza del 21 dicembre 2016, a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, veniva dichiarata l'estinzione della causa tra e la Parte_4 [...]
CP_2
1. Sentenza parziale impugnata. Con sentenza n. 315/2020, pubblicata in data 8 maggio 2020, il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando, rigettava sia l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, sia la domanda di declaratoria di invalidità del contratto di fideiussione e la domanda di risarcimento del danno avanzate dagli opponenti;
dichiarava, riguardo ai contratti oggetto di causa, la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi disponendo con separata ordinanza che la causa fosse rimessa sul ruolo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare il giudice di primo grado rigettava innanzitutto l'eccezione di prescrizione ritenendo che nei contratti bancari la nullità del titolo di un'annotazione di interessi illegittimamente addebitati può essere fatta valere senza termine secondo la regola generale di imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art 1422 c.c.; inoltre, non risolvendosi in un pagamento in favore della banca, poteva essere riconosciuta ai garanti, nei cui confronti la banca avesse agito per il pagamento, la legittimazione all'azione di accertamento di quanto dovuto al netto delle poste illegittimamente addebitate.
Con la sentenza in questa sede appellata l'obbligazione assunta dai garanti veniva qualificata, quindi, come contratto autonomo di garanzia, stante la volontà delle parti di porre l'obbligazione di garanzia in termini autonomi rispetto a quella principale.
pag. 4/40 La qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia comportava, secondo il Tribunale, che l'unica eccezione proponibile dagli opponenti fosse la cosiddetta exceptio doli generalis in relazione a comportamenti abusivi o fraudolenti della banca;
nel caso di specie, ad ulteriore riprova della qualifica di contratto autonomo di garanzia, vi era la specifica indicazione dell'estensione della garanzia anche a clausole invalide (lett. B), con la conseguenza che l'obbligazione del garante risultava insensibile al principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: da ciò derivava che il garante potesse opporre al creditore solo le nullità del rapporto principali dipendenti da violazioni di norme imperative o dall'illiceità della causa.
Riguardo alle singole eccezioni sollevate dagli opponenti con riferimento al rapporto fondamentale, il Tribunale riteneva priva di fondamento quella di invalidità della garanzia per contrasto con la previsione di cui all'art. 117 co. 8 TUB, osservando oltre che tale disposizione era entrata in vigore successivamente al contratto di fideiussione oggetto di causa , che la giurisprudenza consolidata riconosceva l'ammissibilità nel nostro ordinamento di forme atipiche di garanzia in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti sottoposta solo al giudizio di meritevolezza ex art 1322 c.c., come nel caso della deroga all'art. 1939 c.c. ( di cui alla clausola G del contratto de quo), da intendersi come rinunzia preventiva all'eccezione di invalidità ( e non come configurabilità della fideiussione in assenza della relativa obbligazione garantita), derivandone il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di garanzia.
Inopponibile da parte dei garanti veniva, inoltre, ritenuta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sulla banca nell'esecuzione del contratto concluso con il debitore principale, in quanto la violazione di norme imperative che impongono meri obblighi di comportamento non inficiano la validità del contratto ingenerando solo la responsabilità in capo al contraente resosi inadempiente.
Secondo il giudice di prime cure neppure sussisteva violazione dell'art. 1956 c.c., avendo le parti espressamente derogato a tale norma ed inoltre in presenza di deduzioni pag. 5/40 generiche degli opponenti, non avendo essi specificato quando le condizioni del debitore sarebbero diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito né il momento della consapevolezza della banca del mutamento delle condizioni del debitore.
Neppure poteva riconoscersi la violazione dell'art. 1957 c.c. (lettera F del contratto) a cui i garanti avevano espressamente rinunciato, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
così come prive di fondamento venivano ritenute dal Tribunale di Teramo le contestazioni aventi ad oggetto l'illiceità della causa del contratto di garanzia e la violazione della convenzione conclusa con il Controparte_4
.
[...]
Le ulteriori doglianze degli opponenti in ordine alla pattuizione degli interessi, allo ius variandi, alla commissione di massimo scoperto, a spese, competenze, valute ed oneri, non risultavano riconducibili alla nullità negoziale di cui all'art. 1418 co. 1 e 2 c.c. non configurando violazione di norma imperativa.
Riguardo all'eccezione, sollevata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni, di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90, definita dal giudice di prime cure eccezione riconvenzionale in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria ed esaminabile pertanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale riteneva che gli opponenti non avessero fornito la prova, cui erano tenuti, del fatto che la fideiussione dagli stessi sottoscritta costituisse un contratto a valle di un'asserita intesa restrittiva della concorrenza.
Evidenziava che il mero riscontro testuale in un modulo delle clausole indicate dalla
CA d'Italia non determina di per sé la nullità della fideiussione perché l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone anche la dimostrazione che la banca avesse adottato una condotta anticoncorrenziale: nel caso di specie parte opponente non aveva allegato nulla sulla effettiva partecipazione della banca contraente a tale intesa.
Secondo il primo giudice le uniche forme di nullità che, ove sussistenti, sarebbero state in grado di portare a un risultato vietato dall'ordinamento, con eccezione ammissibile in pag. 6/40 caso di contratto autonomo di garanzia, dovevano ritenersi quella relativa all'ipotesi di anatocismo e di interessi usurari.
Quanto alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, osservava tuttavia che nel caso di specie l'eccezione doveva ritenersi infondata, risultando i contratti oggetto del giudizio stipulati e risolti (con missiva del 24.07.1995) in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. 108/96, con ciò escludendosi l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. che non può avere effetti retroattivi;
inoltre, le argomentazioni degli opponenti venivano ritenute dal giudice di primo grado generiche e prive di riferimenti specifici al tasso soglia asseritamente superato e alle modalità di calcolo adottate, mentre le ipotesi di cosiddetta usura sopravvenuta, cui sembravano riferirsi le deduzioni degli opponenti, neppure rientravano nella previsione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c.
Il primo giudice riteneva invece fondata l'eccezione di nullità della clausola di cui ai contratti nn. 27/4342, 08/101, 08/59, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Disponeva, pertanto, ai fini dell'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate e della corretta determinazione del saldo dei conti in oggetto, la rimessione della causa sul ruolo per il ricalcolo del saldo tramite CTU.
Veniva rigettata, infine, anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto genericamente esposta e non supportata da adeguato riscontro probatorio.
1.1 Sentenza definitiva n. 962/22.
Con sentenza n. 962/2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022, Tribunale di Teramo in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 358/2011 con condanna di e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 CP_2
della somma rideterminata in € 261.867,13, sulla base del conteggio effettuato dal
[...]
CTU fino alla data del 31.12.1996, al lordo di eventuali pagamenti parziali eseguiti dai fideiussori, nonché alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della società
pag. 7/40 opposta, compensando il restante 50% e ponendo le spese di CTU a carico solidale di entrambe le parti.
2. Appello. Avverso la sentenza parziale n. 315/2020 e avverso la sentenza definitiva n.
962/2022 del Tribunale di Teramo hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 sulla base dei seguenti motivi.
[...]
A) Motivi di appello avverso la sentenza parziale n. 315/2020.
2.1- “Erroneità della sentenza in punto di qualificazione del contratto dedotto in giudizio denominato “fideiussione omnibus” come “autonomo di garanzia”.
Con questo motivo gli appellanti contestano la qualificazione di contratto autonomo di garanzia conferita dalla sentenza impugnata al contratto dedotto in giudizio, sostenendone la riconducibilità alla fattispecie della fideiussione omnibus, sia con riferimento al nomen iuris attribuito dalle parti sia, in relazione al contenuto dello stesso.
Argomentano che, in linea generale, il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, non essendo decisiva la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta ai fini della distinzione fra le due figure contrattuali, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia;
né assume rilievo dirimente una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (come quella pattuita alla lettera F del contratto), potendo le espressioni ivi contenute riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito, sia a quelle caratterizzate dal vincolo di accessorietà.
Secondo gli appellanti per qualificare un contratto come autonomo di garanzia sono necessari vari indici, oltre alla clausola di pagamento a prima richiesta;
nel caso di specie la natura fideiussoria della garanzia prestata sarebbe rivelata: dall'assenza in contratto della rinuncia alla facoltà a proporre eccezioni (non potendosi ritenere tale la clausola di cui alla lettera H); dalla previsione della decadenza del beneficio del termine pag. 8/40 estesa al fideiussore (lettera G) a riprova dell'assenza di autonomia fra obbligazione principale e obbligazione del garante;
dall'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul debitore garantito ( lettere A, D co. 2, G); dal nomen iuris attribuito al contratto.
Inoltre difetterebbe la causa propria del rapporto autonomo di garanzia, ossia la funzione cauzionale o indennitaria, mentre la prestazione della fideiussione è omogenea rispetto a quella del debitore principale impegnandosi il garante ad eseguire la medesima prestazione pecuniaria del debitore garantito.
Nel caso di accoglimento del motivo di appello, gli appellanti dichiarano di riproporre le eccezioni formulate in primo grado riguardo alla nullità delle clausole relative al rapporto nei termini di seguito indicati:
“Sulla nullità per indeterminatezza delle clausole relative alla determinazione dell'interesse debitorio, allo ius variandi, alla c.m.s., alle spese, competenze , valute ed altri oneri”.
Sostiene parte appellante la nullità per indeterminatezza della clausola relativa allo ius variandi prevista all'art. 65 dei contratti di conto corrente in atti, oltre che il carattere abusivo della pattuizione che la rende priva di effetti, in mancanza di specifica sottoscrizione ex art 1341 c.c
EL pari nulla per indeterminatezza deve ritenersi anche la clausola contenuta nel contratto di c/c n. 27/4342, laddove per il tasso debitore è stata indicata una banda di oscillazione indeterminata ( “14%-1/8 salvo future variazioni”), cosi come indeterminati sono gli interessi creditori non essendone prevista la misura nei contratti.
Viene lamentata, altresì, la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto della statuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, non rinvenendosi indicazioni sulle modalità di calcolo né cosa si intenda nel contratto per “commissioni di massimo scoperto”.
pag. 9/40 Viene riproposta l'eccezione di nullità delle clausole sulle spese, competenze, valute e altri oneri, per mancanza di valida pattuizione ex art 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto.
2.2 Erroneità della sentenza in punto di eccezioni proponibili dai “garanti autonomi”.
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza parziale impugnata per aver il primo giudice, qualificando la garanzia in termini di autonomia, ritenuto che l'unica eccezione proponibile dai garanti fosse la cosiddetta exceptio doli generalis e, nel valutare se le singole eccezioni sollevate dagli opponenti fossero idonee a giustificare una declaratoria di nullità del rapporto originario per contrasto con norme imperative ex art 1418 co. 1 e 2 c.c., per non aver tenuto conto della nullità speciale da cui sono affette le clausole della fideiussione per contrarietà a norme imperative relative all'ordine pubblico derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale, omettendo inoltre di rilevare che anche le norme di cui agli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. sono norme imperative la cui violazione determina l'insanabile nullità delle relative clausole.
2.2.-1) “Sull'eccezione di nullità delle singole clausole per contrarietà a norme imperative”.
Evidenziano, anche in caso venisse riconosciuta corretta la qualificazione del contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia, l'erroneità della sentenza laddove non ha rilevato la nullità negoziale in riferimento alle clausole sugli interessi debitori, allo ius variandi, alla commissione di massimo scoperto, a spese, competenze e valute, nonostante la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenga univocamente che trattasi di norme imperative, la cui violazione dà luogo a nullità insanabile.
2.2-2) “ELl'interesse ad agire dei fideiussori anche ove ritenuti garanti”.
Sostengono con tale profilo di doglianza che ove dedotta la nullità totale o parziale dei rapporti bancari per violazioni di norme imperative va riconosciuto anche ai fideiussori- garanti l'interesse ad agire ex art 100 c.p.c. e la legittimazione attiva in giudizio a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di garanzia quale fideiussione o contratto autonomo di garanzia, in quanto anche nella fattispecie atipica di garanzia pag. 10/40 l'autonomia dei rapporti non potrebbe giustificare effetti traslativi o estintivi che trovino fondamento in una pretesa patrimoniale illecita per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
2.2-3) “Sull'exceptio doli generalis seu presentis”.
Evidenziano che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite oltre che in presenza della cosiddetta exceptio doli generalis, anche in caso di eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, di quelle relative ai rapporti fra garante e beneficiario, in caso di inesistenza del rapporto garantito e quando il contratto base sia nullo per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa per cui con il contratto di garanzia si tende ad assicurare al creditore un risultato vietato dall'ordinamento, essendo dovere del garante in tali casi opporsi alla pretesa creditizia anche a tutela delle ragioni del garantito.
2.2-4) “Sulla natura imperativa delle nullità in materia bancaria dedotte dai fideiussori”.
Rilevano gli appellanti che in materia bancaria le eccezioni più frequenti riguardano le nullità speciali o di protezione (artt. 117 e ss. TUB), talvolta previste da norme imperative (per l'usura art. 644 c.p., in tema di interessi ultralegali e divieto di anatocismo l'art 1283 c.c.), e pertanto rilevabili d'ufficio.
In particolare l'art. 1284 c.c. è norma imperativa la cui violazione determina la nullità assoluta ed insanabile: nel caso di specie , gli appellanti sostengono che le clausole relative agli interessi a debito previste nei contratti dedotti in giudizio non contengono elementi utili ad individuarne la misura in quanto riportando un modello all'epoca diffuso sul mercato si limitano a stabilire solo un riferimento al cosiddetto “prime rate” senza che la banca in primo grado indicasse quali fossero gli indici a cui fare riferimento al fine di garantire una adeguata determinabilità del tasso di interesse applicato sui conti correnti.
pag. 11/40 3. “Sull'omessa indicazione dell'importo massimo garantito: inefficacia della comunicazione unilaterale della banca di limitazione dell'importo della fideiussione omnibus dedotta in giudizio”.
Con questo motivo gli appellanti rilevano che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la fideiussione omnibus de quo non contiene l'indicazione dell'importo massimo garantito non essendo idonea ai fini della limitazione della garanzia la missiva del 28 maggio 1992 inviata dalla banca, in quanto atto proveniente dalla opposta e non dai fideiussori, unici legittimati a sottoscrivere la limitazione.
La decisione sul punto si porrebbe, pertanto, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che prevede per le obbligazioni derivanti da future operazioni del debitore principale, dopo l'entrata in vigore della L. 154/92 ( il cui art. 10 impone la fissazione dell'importo massimo garantito), per il periodo successivo la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto, essendo necessaria l'espressa dichiarazione di volontà dell'importo massimo garantito e non idonea la mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore;
con la conseguenza, nella fattispecie in esame, che nella fideiussione omnibus senza indicazione di importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 suindicato, ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo, il diritto della banca alla garanzia debba intendersi circoscritto al saldo passivo maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario sarebbe affetto da nullità sopravvenuta, rilevabile d'ufficio ex art 1471 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto se non viene stipulato un nuovo patto fideiussorio come nel caso di specie essendo inidoneo allo scopo la missiva inviata dalla banca.
4. “Sulla nullità di singole clausole previste dallo schema ABI per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90”.
5. “Erroneità della sentenza impugnata per violazione di principi statuiti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità -intervento della Corte di cassazione a Sezioni
Unite”.
pag. 12/40 5.1 “Erroneità della sentenza parziale in punto di mancanza di prova della sussistenza di “contratto a valle” di una “intesa restrittiva della concorrenza”.
5.2. “Sull”elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale” posseduta provvedimento della CA d'Italia e sul ruolo del Giudice”.
5.3. “Contrarietà della sentenza parziale all'orientamento della giurisprudenza di legittimità-sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità ante intervento delle
Sezioni Unite”.
5.4. “Sul provvedimento della CA d'Italia 55/2005 quale “fatto notorio”.
5.5. “Sull'esistenza di intese nel sistema bancario diretto all'applicazione unforme dello schema generale di fideiussione contenente le clausole riportate ai numeri 2), 69 ed 8) intervenute prima dell'anno 2000”.
5.6. a “Sull'erroneità della sentenza parziale in punto di omesso rispetto dell'onere di allegazione dell'eccezione di nullità della fideiussione nei termini di cui alle preclusioni istruttorie”.
5.6. b “Erroneità della sentenza parziale in punto di tardività delle allegazioni necessarie per l'accertamento della fondatezza della eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus”.
5.7. “Erroneità della sentenza sull'ammissibilità della deroga convenzionale di norme codicistiche alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite”.
Con tali profili di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado riguardo alla nullità della fideiussione azionata per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90, in ossequio alla pronuncia della Suprema Corte n.
29810/17, in quanto contenente clausole previste dallo schema predisposto dall'ABI e censurate dall'autorità garante. La censura si basa sulla circostanza che la sentenza, sebbene emessa prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione recante n.
41994/21, risulta contrastante con i principi della giurisprudenza di legittimità e di merito che avevano già sancito la nullità parziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole riproduttive delle clausole nn. 2, 6, 8 dello schema illecito a monte predisposto dall'ABI pag. 13/40 in violazione della disciplina antitrust nazionale e eurounitaria, censurate con
Provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2005.
Le Sezioni Unite, ma già precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che il provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 di accertamento dell'infrazione possiede un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale e costituisce ormai “fatto notorio” per cui per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale di accertamento da parte della CA d'Italia si ha una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema Abi.
Pertanto, continuano gli appellanti, considerando il provvedimento n. 55/2005, si può ritenere provato che ben prima del 2000 vi fossero state intese in ambito bancario dirette all'applicazione uniforme dello schema di fideiussione contenente le clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8; infatti nel provvedimento suddetto la CA d'Italia ha osservato che già prima della formazione e diffusione presso le banche dello schema censurato dalla
CA d'Italia vi era un utilizzo uniforme e standardizzato delle clausole poi confluite nel modello sanzionato a dimostrazione della sussistenza di una pratica concordata sul contenuto delle fideiussioni da sottoporre alla clientela.
Sostengono che le eccezioni relative alle fideiussioni uniformi al modello Abi, in quanto finalizzate a sollevare una mera eccezione riconvenzionale di nullità volta a paralizzare la domanda della banca, sono eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio e quindi non sottostanti alle preclusioni processuali, mentre non vi è decadenza degli appellanti
(opponenti) in relazione alle preclusioni probatorie correlate alle allegazioni, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, essendo il provvedimento 55/2005 fatto notorio;
inoltre, costituendo la validità della fideiussione de quo presupposto della domanda monitoria, il rapporto principale (fideiussione omnibus) era già stato allegato in giudizio unitamene al diritto di credito dedotto nel ricorso per ingiunzione, con la conseguenza che la validità della fideiussione era già stata automaticamente posta a fondamento del giudizio monitorio e risultava, dunque, rilevabile d'ufficio dal giudice.
Lamentano, infine, che il giudice di prime cure avrebbe ignorato che la disciplina negoziata dalle parti non solo non sarebbe frutto di esercizio di “autonomia privata”
pag. 14/40 (trattandosi di imposizione da parte delle banche di clausole predeterminate, standardizzate e proposte in maniera diffusa, come tali impeditive di qualsivoglia diversa scelta del contraente debole) ma sarebbe al contrario frutto di “intese vietate”.
6. “Erroneità della sentenza parziale in punto di esclusione della rilevanza della nullità parziale”.
6.1. “Sulla nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.”
Con tali profili di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver riconosciuto alcuna rilevanza alla nullità parziale della fideiussione ritenendo il contratto valido ai fini della pretesa creditoria;
in particolare evidenziano che il primo giudice ha analizzato le clausole F,G,I della fideiussione omnibus oggetto del giudizio per desumerne la natura di contratto autonomo di garanzia, omettendo erroneamente di rilevarne la nullità per contrarietà a norme imperative. Dalla nullità parziale della fideiussione con conseguente espunzione delle clausole riproduttive dello schema Abi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto derivarne, invece, che non possa ritenersi derogato l'art. 1957 c.c. e dunque che la garanzia non avrebbe più effetto qualora la banca a seguito del recesso dal conto corrente non abbia nei sei mesi successivi adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale ai fini del recupero del credito.
Nel caso di specie essendo la clausola 6 del modello ABI (rinuncia ai termini ex art
1957 c.c.) riprodotta nell'art. F del contratto di fideiussione, il primo giudice, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto dichiararne la nullità con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. non più derogato;
non avendo la banca provato di aver agito nei confronti del debitore nel termine di legge ( risultando per tabulas che vi è stato un lasso temporale di tredici anni tra la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. nel
1995 e l'inizio dell'azione esecutiva nei confronti del debitore principale nel 2008 con l'insinuazione al fallimento), ne avrebbe dovuto dichiarare la decadenza, con estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
B) Motivi di appello avverso la sentenza definitiva n. 962 del 05.10.2022
pag. 15/40 1. “Nullità della sentenza per motivazione apparente, incomprensibile ed omessa” in quanto, secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non rendendo percepibili le ragioni della decisione con argomentazioni idonee a far conoscere l'iter logico seguito, non contenendo la motivazione l'esposizione di un solo motivo di diritto.
2. “Erroneità della sentenza per omessa decisione sulle conclusioni ed eccezioni proposte dagli attori opponenti in punto di nullità sopravvenuta della fideiussione omnibus-omessa menzione e considerazione delle conclusioni rassegnate violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.”
Con tale motivo di appello viene censurata la sentenza impugnata in quanto priva di argomentazioni di diritto, del tutto carente in ordine all'esame delle eccezioni di nullità sopravvenuta della fideiussione e di nullità della CTU espletata, fatta acriticamente propria dal Tribunale, per avere il consulente esorbitato dai limiti dei quesiti posti dal
Giudice.
3. “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla CTU (nulla e sottoposta a critiche puntuali non confutate)”.
3.1. “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla c.t.u. nulla e sottoposta critiche puntuali non confutate, nonché per aver esorbitato i limiti costituiti dai quesiti posti dal Giudice :violazione della disposta espunzione dell'anatocismo”.
Con tale motivo di gravame censurano gli appellanti l'adesione del giudice di primo grado alle risultanze della CTU, nonostante i reiterati rilievi e le nullità evidenziate dagli opponenti in primo grado, senza motivazione sulle ragioni dell'aver disatteso le critiche puntuali e dettagliate del consulente di parte.
Secondo gli appellanti, inoltre, la CTU sarebbe nulla avendo l'ausiliario esorbitato dai quesiti posti dal giudice con l'ordinanza di rimessione in istruttoria, ponendo così nel nulla la sentenza parziale in punto di dichiarata nullità della clausola anatocistica.
Inoltre, il CTU arbitrariamente avrebbe omesso di considerare che nei tre conti correnti dedotti in giudizio la clausola anatocistica dichiarata nulla dal Giudice riguarderebbe pag. 16/40 anche la c.m.s. che deve ritenersi un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi seguendone le sorti. La sentenza parziale aveva statuito, infatti, la nullità della clausola anatocistica non soltanto riguardo agli interessi debitori, contenendo la clausola il riferimento agli interessi, alle commissioni “nella misura stabilita”, alle spese postali, di tenuta e chiusura conto e riportando tutti gli estratti conto l'addebito trimestrale della voce “competenze debitorie”. Nella relazione peritale il CTU, a fronte della dichiarata espunzione dell'anatocismo degli interessi debitori, avrebbe così reintrodotto l'anatocismo degli interessi di massimo scoperto utilizzando per la capitalizzazione delle c.m.s. nonché delle spese dei tre conti correnti la capitalizzazione trimestrale.
3.2 “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla c.t.u (nulla e sottoposta critiche puntuali non confutate) e per violazione dei quesiti peritali: violazione del quesito relativo all'espunzione dell'anatocismo e del divieto di anatocismo in ragione della capitalizzazione trimestrale delle c.m.s.”.
Secondo gli appellanti la capitalizzazione trimestrale della c.m.s. sarebbe nulla al pari di quella relativa agli interessi e alle spese e dunque deve essere eliminata dal calcolo, in quanto se la natura della c.m.s è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art 25 D.lgs 342/99 sono nulle, mentre se la si considera un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi non è applicabile la disciplina dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. prevista per gli interessi scaduti, e il relativo importo va conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto.
3.2 a. “Sulla nullità per indeterminatezza della c.m.s. (pattuita sul solo conto 8/59) e sulla nullità dell'anatocismo della c.m.s.”.
Gli appellanti evidenziano che solo il conto n. 8/59 contiene una pattuizione della c.m.s.
e che tale pattuizione è nulla in quanto indeterminata, prevedendo solo la percentuale
“c.m.s. ¼”, senza indicazioni sulle modalità di calcolo e di quantificazione della stessa.
Denunciano l'utilizzo della capitalizzazione trimestrale delle c.m.s. in violazione del principio statuito dalla giurisprudenza che vieta l'anatocismo sia riguardo alle somme addebitate a titolo di interessi sia per gli importi addebitati a titolo di c.m.s. per cui pag. 17/40 qualora sia prevista la capitalizzazione trimestrale la commissione deve ritenersi un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi seguendone la disciplina.
3.3. “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla c.t.u. nulla e sottoposta critiche puntuali non confutate, per aver esorbitato i limiti costituiti dai quesiti posti dal
Giudice: violazioni del disposto ricalcolo del rapporto dare/avere eliminando la capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto fino alla data del 24.07.1995
(esercizio del diritto di recesso dagli affidamenti da parte della banca di cui all'ordinanza di rimessione in istruttoria resa all'esito della sentenza parziale)”.
Gli appellanti contestano la sentenza impugnata per aver il primo giudice acriticamente aderito al secondo conteggio effettuato dal CTU che ha ricalcolato il rapporto dare
/avere fino alla data del 31.12.1996, data dell'ultimo estratto conto disponibile agli atti di causa, e non fino al 24.07.95, data dell'esercizio del diritto di recesso dagli affidamenti da parte della banca, come indicato nel quesito peritale;
inoltre contestano la mancata applicazione, nel conteggio effettuato, del cosiddetto saldo zero relativamente ai rapporti nn. 08/101 e 08/59.
3.4 “Sulla richiesta di rinnovo della c.t.u. e condanna al pagamento delle relative spese
a carico della convenuta opposta”.
Sul presupposto della nullità della CTU, gli appellanti chiedono che le relative spese siano poste interamente a carico della controparte, reiterando la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali esperite in primo grado.
3.5 “Sulla nullità sopravvenuta della fideiussione”.
Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado per omesso esame dell'eccezione di nullità sopravvenuta della fideiussione omnibus in dipendenza della mancata indicazione dell'importo massimo garantito, trattandosi di fideiussione stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. 17 febbraio 1992 n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito – ed pag. 18/40 in quanto tale conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi.
In particolare, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato la missiva prodotta dalla banca, con la quale quest'ultima comunicava di “limitare l'importo della fideiussione” a complessivi cinquecento milioni di lire, e di cui gli appellanti contestano anche la ricezione, quale valida limitazione della fideiussione omnibus, trascurando che trattandosi di atto proveniente dalla banca e non dai fideiussori, unici legittimati a sottoscrivere tale limitazione, era inidonea allo scopo.
3.6 “Erroneità della c.t.u. e della sentenza definitiva per omessa considerazione dei pagamenti effettuati dalla correntista e dai fideiussori-indeterminatezza della pronuncia di condanna”.
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza in quanto avrebbe riprodotto l'omissione in cu era incorsa la CTU che, nell'elaborare i conteggi dare-avere tra le parti, aveva tralasciato di considerare i pagamenti effettuati dalla correntista e dai fideiussori, non pronunciandosi sulla eccezione di pagamento formulata dagli opponenti.
3.7 “Erroneità della sentenza: omesso rilievo della violazione del principio dell'onere della prova in ordine alla validità del titolo (fideiussione) e alla applicabilità ai crediti dedotti in giudizio da parte della convenuta opposta attrice in senso sostanziale”.
Gli appellanti denunciano la violazione dell'onere probatorio, incombendo sulla banca opposta, attore sostanziale, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale agiva per l'adempimento del contratto di fideiussione omnibus, l'onere di dimostrarne la validità e quindi l'applicabilità a tutti i crediti con riguardo ai quali pretendeva di essere garantita, al contrario risultando evidente la nullità della fideiussione e di singole clausole del rapporto garantito.
3.8 “Erroneità della sentenza in punto di condanna degli attori opponenti: omessa considerazione dei limiti della fideiussione prestata, indeterminatezza della condanna”.
pag. 19/40 Censurano gli appellanti la pronuncia di condanna al pagamento in favore di CP_2 dell'importo di € 261.867,13 in ragione, oltre che dell'omessa declaratoria di nullità sopravvenuta della fideiussione de quo, della circostanza che l'importo quantificato sarebbe comunque superiore alla somma garantita dagli opponenti, corrispondente ad €
258.228,44, così come incidentalmente accertato con la sentenza non definitiva;
inoltre non sarebbero stati accertati né indicati i pagamenti parziali.
3.9 “Erroneità della pronuncia sulle spese legali-indeterminatezza per omessa indicazione dei criteri adottati”.
Con questo motivo censurano gli appellanti la statuizione sulle spese, compensate al
50% fra le parti, per aver il Tribunale effettuato una liquidazione globale senza distinzione di compensi e spese e senza indicazione e specificazione dei criteri adottati con riguardo alle tabelle vigenti.
3.10 Lamentano, infine, la “erroneità della sentenza per omesso accertamento dell'inesistenza del diritto di credito dedotto in giudizio e per conseguente omessa pronuncia sull'istanza ex art 96. comma II c.p.c.”
4.Si è costituita in giudizio Controparte_1
(già eccependo preliminarmente Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello composto da novantaquattro pagine, in violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all'art. 121 c.p.c..
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del gravame essendo la sentenza impugnata corretta e immune da vizi.
5. Motivi della decisione.
5.1. Preliminarmente la Corte evidenzia come la censura sollevata dall'appellata con riferimento alla violazione nell'atto di citazione in appello delle disposizioni generali di chiarezza e sinteticità degli atti processuali prevista dalla riforma del processo civile (D. lgs. n. 149 del 2022) riguardi norme che non trovano applicazione nel caso di specie, in quanto le nuove disposizioni riguardano i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio pag. 20/40 2023; in ogni caso l'inosservanza delle stesse non comporterebbe la nullità o l'irricevibilità degli atti, potendo il giudice tenerne conto nel regolare in termini sanzionatori le spese di lite a prescindere dalla soccombenza o meno della parte che ha commesso la violazione.
5.2 Nel merito l'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
Riguardo ai motivi di appello relativi alla sentenza parziale n. 315/2020, appare necessario affrontare innanzitutto la questione della qualificazione del contratto dedotto in giudizio sostenendone gli appellanti la natura di fideiussione, anziché di contratto autonomo di garanzia come ritenuto dal primo giudice.
Sul punto la Corte osserva che dall'esame degli atti di causa si ravvisa nella garanzia prestata dagli appellanti un contratto autonomo di garanzia, in considerazione delle clausole ivi contenute e del criterio interpretativo secondo cui il processo di individuazione della natura dell'accordo non può limitarsi alla presenza di una precisa clausola dovendo l'accordo essere valutato nel suo contenuto complessivo.
Segnatamente e hanno sottoscritto in data 1 Parte_1 Parte_2 settembre 1989 un contratto denominato di “fideiussione” a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Coop. Arte Oggetto sc.r.l Villaggio Artigiano.
In particolare, con tale contratto dichiaravano di costituirsi fideiussori della Parte_5
“(o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con codesto istituto) per
l'adempimento di qualsiasi obbligazione” della società debitrice verso la banca
“dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che
““le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del
2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere
pag. 21/40 indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
Nel caso di specie, analizzando le clausole del contratto si osserva che alla lettera G è statuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al banco, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …“.
pag. 22/40 La presenza della clausola contenente l'obbligo del fideiussore di pagare “a prima (o semplice) richiesta” del creditore, per costante giurisprudenza, “non è dirimente ai fini della individuazione di un contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, in quanto espressioni riferibili sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita” (Cass. civ. n 16825/2016; Cass. n. 4717/2019); l'inserimento dunque in un contratto di fideiussione della clausola anzidetta non qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. sez. Un. n. 3947/10, Cass n. 22233/14).
Si legge, tuttavia, nella medesima lettera G che “in deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida”, in deroga dunque all'art. 1939 c.c., per il quale la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, mentre alla lettera H del contratto è previsto che
“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Tali previsioni precludono, dunque, la possibilità per il fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c.., che stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
Parimenti alla lettera F è stabilito che “il fideiussore dispensa inoltre il Banco dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il banco non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate”: l'art. 1957 c.c. è norma che non si applica ( se non diversamente pattuito) al contratto autonomo di garanzia, in quanto tale disposizione si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale.
pag. 23/40 Inoltre, è onere del garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore “.. e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il banco, il quale è dispensato dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore” (lett.E), in deroga, dunque, alla norma richiamata che prevede, in tema di “Liberazione del fideiussore per obbligazione futura”, che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
Ancora induce alla qualificazione della garanzia nei termini predetti la pattuizione secondo cui “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare al banco le somme che dal banco stesso fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi”
(lett. B). La previsione di cui alla lettera D, infine, stabilisce che “il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il banco ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato”.
Dall'esame complessivo delle clausole del contratto sottoscritto dagli appellanti emerge chiaramente la volontà delle parti di delineare la garanzia in termini di autonomia rispetto all'obbligazione principale, ricorrendo i requisiti nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: la banca beneficiaria è infatti autorizzata a richiedere il pagamento della somma garantita a semplice richiesta, rimossa ogni eccezione o riserva eventualmente avanzata dal debitore principale, senza possibilità del creditore di far valere i diritti delineati dall' art. 1945 (eccezioni spettanti al debitore), ed indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale e dall'eventuale intervenuto recesso dalla stessa, senza liberazione del garante per obbligazioni future neppure in presenza di concessione di credito al debitore principale in condizioni patrimoniali tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
pag. 24/40 Ciò si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9569/18) per la quale è evidente che “ l'obbligo di pagamento immediato da parte del garante, a semplice richiesta scritta, di quanto dovuto dal debitore principale, e senza che quest'ultimo potesse opporsi al pagamento chiedendo al medesimo di opporre al garantito le eccezioni fondate sul rapporto principale, è perfettamente in linea con la qualificazione
- operata dalla Corte d'appello - del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione, dovendo ravvisarsi in siffatta previsione un'evidente deroga - sia pure implicita - al disposto degli artt. 1945 e 1952 cod. civ. Di più, la
Corte territoriale ha evidenziato che il suddetto contratto conteneva, altresì, l'espressa previsione secondo cui «in deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida»; il che si palesa in perfetta coerenza con la natura autonoma del contratto di garanzia in esame”.
Né rileva l'intestazione del contratto come fideiussione stante il contenuto dello stesso che ne sancisce l'autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta dagli appellanti rispetto all'obbligazione principale.
Riguardo la specifica doglianza sulla nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., nel caso di specie la garanzia rilasciata dagli appellanti, come sopra evidenziato, è da considerarsi “autonoma” per cui secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22346/2017) “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio., considerando inoltre che (Cass. n. 13078/2008) “La decadenza del creditore
pag. 25/40 dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.
Peraltro, risulta agli atti che con raccomandata del 24.07.95 (fascicolo monitorio), la banca ha comunicato al debitore principale, oltre che ai garanti, il recesso dagli affidamenti intimando contestualmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo debitore: tale comunicazione porta ad escludere in ogni caso che la banca sia incorsa in qualche decadenza avendo messo tempestivamente in mora il debitore principale.
5.3 Riguardo ai successivi motivi di appello, proseguendo con quelli incidenti sull'inquadramento sistematico della fattispecie, s'impone l'esame della eccezione di nullità delle clausole contrattuali riproducenti il modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza (oggetto dei motivi di appello nn. 4 e 5).
Va precisato che la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia rende ininfluente l'assunto dell'appellante sulla prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche in ragione della violazione della normativa antitrust dettata dalla legge n. 287 del 1990, sulla base del Provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della CA d'Italia.
Con tale provvedimento la CA d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito, ha così disposto:
“a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'istituto ha così censurato il rischio di effetti anticoncorrenziali derivante da una applicazione generalizzata e uniforme della modulistica ABI sui contratti di fideiussione omnibus, “nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti
pag. 26/40 delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”, con “.. lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
Il provvedimento della CA d'Italia, tuttavia, si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni cosiddette “omnibus”.
Anche di recente la Corte di legittimità (Ord. n. 18005 del 2025) ha ribadito che “.. il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus
(tra le tante, Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi”.
Peraltro, precisa la Suprema Corte (Cass.n. 25273/2020) che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre
2017, n. 29810); per cui nel caso di specie essendo il rapporto del 1989 ne deriva che l'intesa non sarebbe stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, difettando dunque la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, che costituisce elemento essenziale per poter configurare una violazione dell'art. 2 L. 287/90, entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto.
pag. 27/40 Risulta, pertanto, corretta la statuizione del primo giudice di rigetto della domanda di accertamento della nullità totale o parziale del contratto.
5.4 Fondata appare l'eccezione relativa alla nullità sopravvenuta del rapporto, in quanto secondo la l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 1580/2017) “Questa corte di legittimità ha avuto modo più volte di affermare (Cass. nn.21101/05; 2871/07;
26064/08) che la fideiussione "omnibus" stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 -il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi: per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art.1937 cod. civ.,
l'indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca. Da questo orientamento, condiviso dal Collegio, si è discostata la corte distrettuale là dove ha ravvisato la ricorrenza della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art.1938 cod.civ., non già in una espressa manifestazione di comune volontà delle parti del negozio di garanzia (art.1937 cod.civ.), bensì in una mera comunicazione unilaterale (la cui copia integrale risulta inserita nel ricorso) della limitazione a lire 2 miliardi della garanzia, inviata nel giugno 1992 dalla banca al fideiussore , senza che quest'ultimo abbia manifestato alcuna volontà Parte_6 in tal senso. In tal modo la corte distrettuale, considerando erroneamente la perdurante validità ed efficacia della fideiussione anche per il periodo successivo alla entrata in vigore del nuovo art.1938 cod.civ., ha omesso di verificare se -ed in quale misura- in tale periodo successivo, dal 10 luglio 1992 sino alla chiusura del conto corrente oltre due anni dopo, il debito della società titolare del conto, per effetto di nuove operazioni, si sia incrementato di nuove poste debitorie, delle quali come detto il fideiussore non
pag. 28/40 deve rispondere dovendo la garanzia valere per la sola debitoria esistente al 9 luglio
1992.”.
Ciò significa che, pur affermandosi sul piano generale la validità della fideiussione e anche del contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 1520/10, secondo cui “In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche”; conf. Cass. n. 5951 del
2014) rilasciata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 L. 154/92 anche in assenza di determinazione del credito massimo garantito, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il garante possa essere chiamato a rispondere dei debiti che siano sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della L. 154/92; pertanto la fideiussione senza limitazione di importo stipulata anteriormente alla L. 154/92, “conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale, prima della predetta data e non anche per quelli successivi, salvo che le parti fissino
l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia” (Cass.
n. 8944/16).
Nel caso di specie non vi è stata alcuna rinnovazione della convenzione di garanzia non potendo considerarsi tale, nei termini anzidetti indicati dalla Suprema Corte, la comunicazione inviata dalla banca ai garanti, pertanto, stante la mancata indicazione dell'importo massimo garantito a seguito dell'entrata in vigore della L. 154/92, dovendo la stessa essere oggetto di espressa pattuizione, non essendo sufficiente la comunicazione unilaterale della banca ( Cass.1580/2017), deve dichiararsi la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia per cui è causa limitatamente ai debiti sorti a carico del debitore principale dopo il 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della L.
154/92.
5.5 Riguardo ai successivi motivi di appello che hanno ad oggetto questioni di nullità relative al rapporto base intercorrente tra il debitore principale e il creditore, va pag. 29/40 evidenziato che l'accertamento della natura autonoma e non accessoria della garanzia rilasciata dagli appellanti è dirimente e determina l'assorbimento di tali questioni non potendo il garante opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto base con esclusione dell'exceptio doli generalis che consente al garante di tutelarsi da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purchè fornisca la prova della condotta del creditore (
Cass. n. 32720/22) , precisando la Suprema Corte (Cass. n. 30509/2019) che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Pertanto l'exceptio doli è esperibile in caso di contratto autonomo di garanzia quando la garanzia sia stata escussa con dolo o malafede, abuso manifesto da parte del beneficiario o in caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti;
per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24011/21, da ultimo
Cass. n.10786/24) “non sono precluse al garante le eccezioni relative al contratto originario se riguardano la violazione di norme imperative”, il garante è legittimato “ a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore ottenere per il tramite del garante un risultato che l'ordinamento vieta (vedi Cass n. 371 del 10.01.2018; Cass S.U.
3947/2010 in motivaz.),
Sebbene tra le eccezioni proponibili dal garante rientri sicuramente anche l'eccezione di nullità per usurarietà degli interessi pattuiti, in ragione della natura pubblicistica della ratio sottesa la disciplina antiusura che ha lo scopo di tutelare non solo il debitore ma anche il mercato creditizio (Cass Ord. n. 20397/2017), tuttavia nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, i contratti di conto corrente sono stati stipulati pag. 30/40 e chiusi (missiva del 24.07.95) anteriormente all'entrata in vigore della L. 108/1996, con esclusione ratione temporis, dell'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., così come modificato, appunto, dalla L. 108/1996, norma che non può trovare applicazione retroattiva. Ed invero, “In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n.
108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge” (Cass 5324/2003; conf 15497/2005).
5.6 Per ciò che concerne l'eccezione relativa alla capitalizzazione degli interessi, è opportuno richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010, secondo la quale “i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art.120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr).
Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr)”.
Su tale base è stata correttamente dichiarata nella pregressa fase del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei rapporti di cui si tratta, in conformità all'orientamento della sezioni unite, secondo cui “la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a
pag. 31/40 derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095)”- Cass
S.U. n. 24418 /2010 citata.
Pur avendo il primo giudice correttamente accolto l'eccezione relativa alla capitalizzazione degli interessi disponendo, con apposita ordinanza, una CTU contabile al fine del ricalcolo del saldo dare-avere epurandolo dalla capitalizzazione, ritenendo nulla per contrarietà all'art.1283 c.c. la clausola che prevedeva tale forma di anatocismo, la sentenza appellata appare tuttavia viziata sia laddove ha accolto il conteggio della
CTU esteso fino ad epoca successiva alla , risalente Parte_7 al 24.7.1995, sia laddove ha omesso di considerare, secondo quanto sopra osservato, che tale espunzione deve tener conto : a) del previo riconteggio rapporti dare avere alla luce della nullità sopravvenuta ex l.n. 154/1992 delle sole obbligazioni sorte dopo il luglio
1992 ed in virtù della quale l'obbligazione del garante conserva efficacia solo “per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale, prima della predetta data e non anche per quelli successivi “ Cass n. 8944/2016; b) che la capitalizzazione trimestrale va epurata con riferimento a tutte le competenze della banca, ivi compresa
CMS e altre spese).
5.7 Ciò ha reso necessario disporre nel presente grado la riconvocazione del CTU al fine di ricalcolare “l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti alla data del
24.7.1995, avuto riguardo agli eventuali pagamenti effettuati dalla debitrice principale
o dai fideiussori:
1. considerando soltanto i debiti sorti a carico del debitore principale fino al 9 luglio
1992, data di entrata in vigore della L. 154/92;
2. eliminando la capitalizzazione degli interessi e delle competenze qualora dall'inizio del rapporto e fino al 24.07.1995, sempre limitatamente alle obbligazioni sorte fino alla data di entrata in vigore della L. 154/92, risulti essere stata applicata la capitalizzazione”.
E ciò in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
5609/2017, Cass. n. 11772/02) secondo la quale, sia che si consideri la c.m.s un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ( per essere nella prassi bancaria pag. 32/40 conteggiata in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta) sia nel caso le si riconosca una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo indipendentemente dal suo utilizzo, “nell'uno e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 25, d.lgs. n. 342 del 1999, sono nulle secondo la più già citata giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti,
e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto (Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002, in motivazione)”.
5.8 All'esito della disposta CTU depositata in data 10 ottobre 2024, le cui conclusioni meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta, è emerso quanto segue:
“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare relativamente al conto corrente ordinario n. 27/4342 ammontano ad € 215.732,30. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente al 30 giugno 1995 di € -109.108,05 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di €
106.624,25 (all. 2).
La differenza tra i saldi è scomponibile in € 58.015,17 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 10.142,10 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 487,74 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Sono state prese, inoltre, in considerazione le rettifiche apportate al riconteggio derivanti dal conto anticipi n. 08/59 (storno interessi e competenze), quantificate in € 79.438,05.
Infine, la differenza tra saldi riguarda anche lo storno delle operazioni a debito del correntista successive al 09 luglio 1992.
RISULTATI RICONTEGGIO CONTO CORRENTE N. 27/4342
pag. 33/40 SALDO BANCA -109.108,05
SALDO FINALE RICALCOLO 106.624,25
DIFFERENZA SALDI 215.732,30
Di cui:
RETTIFICA MOVIMENTI 0,00
58.015,17 Controparte_6
SALDO CMS 10.142,10
SPESE ENUCLEATE 487,74
RETTIFICHE 79.049,67
STORNO OPERAZIONI SUCCESSIVE AL 09/07/1992
68.037,62
Tuttavia, al fine di determinare l'effettivo dare/avere tra le parti al 24 luglio 1995 è necessario tener conto che:
- Il saldo del conto anticipi n. 08/59 alla data del 09 luglio 1992 è pari ad € -83.150,46;
- è necessario stornare le rettifiche relative agli interessi ed alle competenze enucleate dal conto
ordinario, riferite al conto anticipi n. 08/59, che debbono essere riaddebitate al termine del conteggio
per € 79.049,67.
Per quanto sopra l'ammontare complessivo del debito del correntista nei confronti della CA alla data
del 24 luglio 1995 è pari a € 55.575,88:
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL RAPPORTO AL 24/07/1995
pag. 34/40 C/C N. 27/4342 106.624,25 Parte_8
C/C N. 08/59 -83.150,46 Parte_8
RIADDEBITO COMPETENZE AL 09/07/1992
SU CONTO ANTICIPI N. 08/59 -79.049,67
TOTALE ESPOSIZIONE AL 24/07/1995 -55.575,88”.
Lo stesso CTU ha proceduto, tuttavia, a depositare in pari data relazione integrativa contenente, oltre che la risposta ai chiarimenti sollecitati dalle parti, anche una rettifica dell'errore materiale in cui lo stesso consulente era incorso nei conteggi alla base delle conclusioni sopra riportate, laddove “alla data del 30/06/1995 del riassunto scalare è stato omesso l'ammontare complessivo delle competenze addebitate con valuta appunto
30 giugno pari a £ 12.784.627. La predetta somma è stata, invece stornata in quanto inserita nella colonna “rettifiche” insieme alle competenze conteggiate con la capitalizzazione semplice (pari ad £ 9.244.950).
Pertanto, fermo tutto quanto rappresentato nell'elaborato peritale già trasmesso alle parti, si riporta qui di seguito la tabella denominata “ammontare complessivo del rapporto al 24/07/1995” di cui a pag. 18 e 19 della perizia (cfr. all. 4).
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL RAPPORTO AL 24/07/1995
SALDO FINALE RICALCOLATO C/C N. 27/4342 100.021.54
SALDO FINALE RICALCOLATO C/C N. 08/59 -83.150,46
RIADDEBITO COMPETENZE AL 09/07/1992
SU CONTO ANTICIPI N. 08/59 -79.049,67
TOTALE ESPOSIZIONE AL 24/07/1995 -62.178,59”.
Infondati debbono invece ritenersi i rilievi mossi dalle parti alle conclusioni del CTU.
Attraverso il proprio consulente tecnico di parte la ha chiesto l'aggiornamento CP_1 delle risultanze finali della consulenza, provvedendo ad aggiungere anche il saldo pag. 35/40 debitore del conto anticipi n. 08/101 con saldo al 30 giugno 1992 di Lire 39.000.000 (€
20.141,32).
La CTU nell'elaborato peritale trasmesso alle parti aveva rilevato la mancata produzione della documentazione bancaria relativamente appunto al conto anticipi di cui sopra, se non a partire dal III trimestre 1992. Pur dando successivamente atto che il consulente di parte avesse rilevato che nel II trimestre 1992 risultavano addebitati “tre giroconti per lire 39.000.000 complessive provenienti dal conto anticipi n. 08/59 e non transitati sul conto ordinario” e che effettivamente “la documentazione a sostegno della tesi del consulente di parte è contenuta nel fascicolo denominato “3.2 fascicolo oppos.
d.i. docc. 2^”, ha correttamente evidenziato, tuttavia, che “relativamente al conto n.
08/101 alla data del primo estratto agli atti (II Trimestre 1992) il conto corrente era già presumibilmente in essere, pur registrando un riporto al 31 marzo 1992 pari a zero”.
Ciò facendo la CTU ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità: come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 11543/2019), ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. EL pari, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo pag. 36/40 iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543/2019, cit.).
Al riguardo, questo Collegio intende ribadire quanto già affermato sul punto in altri propri precedenti sul solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo confermato da Cass., Sez. I, ord. n. 13667 del 21.05.2025), a tenore della quale
“In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove
pag. 37/40 quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass. Civ. n.
1763/2024).
Prive di rilievo appaiono, altresì, le osservazioni mosse dagli appellanti all'elaborato di
CTU le cui conclusioni, si ribadisce, meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi ai quesiti formulati e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta.
6. Le ulteriori censure relative alla commissione di massimo scoperto e in generale alle condizioni contrattuali sono inammissibili in quanto il garante può sollevare solo eccezioni riguardo il rapporto principale garantito per violazione di norme imperative o illiceità della causa oltre che l'exceptio doli;
le altre censure sono da ritenersi assorbite.
7. Ne consegue che, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, in parziale riforma della sentenza definitiva impugnata e vanno Parte_2 Parte_1 condannati al pagamento in favore della Parte_9 della somma di € 62.178,59.
[...]
8. Le spese di lite dei due gradi di giudizio, in ragione del complessivo esito della controversia che ha visto ridurre ad euro 62.178,19 il complessivo credito di euro pag. 38/40 619.840,65 in origine vantato, vanno compensate per tre quarti e poste per il restante quarto a carico appellanti, opponenti in primo grado.
Le spese di CTU del primo e secondo grado sono poste a carico di entrambe le parti in ragione di un quarto a carico dell'appellata e di tre quarti a carico degli appellanti, ed in solido nei confronti della CTU.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro la sentenza parziale n. 315/2020 del Tribunale di Teramo, Parte_2 pubblicata in data 8 maggio 2020, e contro la sentenza definitiva n. 962/2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022, nei confronti di Controparte_1
(già Controparte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia per cui è causa limitatamente ai debiti sorti a carico del debitore principale dopo il 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della L. 154/92;
2) confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna Parte_2
e al pagamento in favore della
[...] Parte_1 [...] ella somma di € 62.178,59; Parte_9
3) dichiara compensate per tre quarti le spese di lite dei due gradi di giudizio che, calcolate per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi e per il presente grado in euro 14.317,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di spese generali e IVA e CPA come per legge, pone per il restante quarto a carico appellanti, opponenti in primo grado;
4) pone le spese di CTU del primo e secondo grado a carico di entrambe le parti in ragione di tre quarti a carico degli appellanti e di un quarto a carico della parte appellata, ed in solido nei confronti della CTU.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 novembre 2025. pag. 39/40 Consigliere rel.
AN OL
Presidente
BA EL ON
pag. 40/40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
BA EL ON Presidente
AN OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 202/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 22 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Ludovica Di Simone
appellanti
e già Controparte_1 [...]
, con sede in Napoli via Santa Brigida n. 39 (c.f. e Controparte_2
n. iscr. Registro delle Imprese di Napoli , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Papa
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 315/2020 del Tribunale di
Teramo, pubblicata in data 8 maggio 2020, e avverso la sentenza definitiva n. 962/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 5 ottobre 2022.
L'udienza del 22 aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni degli appellanti, come da note in sostituzione dell'udienza del 22 aprile
2025:
“L'avv. Maria Ludovica Di Simone per gli attori chiede preliminarmente disporsi il rinnovo della c.t.u. e/o la convocazione a chiarimento della c.t.u. nominata, affinchè risponda compiutamente ai quesiti formulati dalla Corte adita ed ai chiarimenti richiesti nelle osservazioni alla c.t.u. depositate dalla scrivente difesa e dal c.t.p. nominato dott. riportandosi ad esse ed alle note scritte depositate per Persona_1
l'udienza del 22 ottobre 2024 ed alle relative eccezioni e richieste, delle quali chiede
l'accoglimento; rileva che la c.t.u. non ha risposto ai quesiti peritali ed ai chiarimenti richiesti: l'elaborato è affetto da nullità.
In via subordinata l'avv. Di Simone precisa le conclusioni, riportandosi all'atto di citazione in appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
pag. 2/40 dell'appello con condanna della convenuta al pagamento delle spese legali e delle spese della c.t.u. da porsi definitivamente a suo esclusivo carico, reiterando in caso di declaratoria decadenza della banca o di accertamento di inesistenza del credito dedotto in giudizio, per il quale la banca ha proceduto ad iniziare esecuzione immobiliare nei confronti degli attori opponenti e ad iscrivere ipoteca sui loro beni e della sussistenza di mancanza di normale prudenza o colpa lieve, la richiesta di condanna della stessa per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., con liquidazione del danno da effettuare in via equitativa.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche”.
Conclusioni dell'appellata, come da comparsa di costituzione:
“insiste per il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma delle sentenze impugnate con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Teramo, Parte_2 Parte_3 ed proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 358/2011
[...] Parte_4 con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in qualità di garanti della società
[...]
la somma di € 619.840,65 oltre interessi e spese in favore della Controparte_3 CP_2
cessionaria di Banco di Napoli s.p.a.
[...]
Assumevano di aver sottoscritto un contratto di fideiussione in data 1 settembre 1989 del quale lamentavano plurimi profili di illegittimità, chiedendo la revoca del decreto opposto per nullità, invalidità o inefficacia della fideiussione per illiceità della causa, indeterminatezza dell'oggetto, difformità dal contenuto tipico prescritto dalla CA
d'Italia, nullità delle disposizioni fideiussorie per violazione della circolare della CA
d'Italia n. 12 del 13.12.1994, eccependo pertanto di non esser tenuti a garantire i crediti ex artt. 1956 e 1957 c.c.; in via subordinata chiedevano l'accertamento della minor pag. 3/40 somma dovuta e, in via riconvenzionale, la condanna della banca al risarcimento del danno.
Si costituiva la società opposta eccependo la prescrizione quinquennale o decennale dei diritti vantati dagli opponenti, la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione de quo con conseguente inopponibilità alla banca delle eccezioni sollevate in giudizio, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
All'udienza del 21 dicembre 2016, a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, veniva dichiarata l'estinzione della causa tra e la Parte_4 [...]
CP_2
1. Sentenza parziale impugnata. Con sentenza n. 315/2020, pubblicata in data 8 maggio 2020, il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando, rigettava sia l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta, sia la domanda di declaratoria di invalidità del contratto di fideiussione e la domanda di risarcimento del danno avanzate dagli opponenti;
dichiarava, riguardo ai contratti oggetto di causa, la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi disponendo con separata ordinanza che la causa fosse rimessa sul ruolo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare il giudice di primo grado rigettava innanzitutto l'eccezione di prescrizione ritenendo che nei contratti bancari la nullità del titolo di un'annotazione di interessi illegittimamente addebitati può essere fatta valere senza termine secondo la regola generale di imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art 1422 c.c.; inoltre, non risolvendosi in un pagamento in favore della banca, poteva essere riconosciuta ai garanti, nei cui confronti la banca avesse agito per il pagamento, la legittimazione all'azione di accertamento di quanto dovuto al netto delle poste illegittimamente addebitate.
Con la sentenza in questa sede appellata l'obbligazione assunta dai garanti veniva qualificata, quindi, come contratto autonomo di garanzia, stante la volontà delle parti di porre l'obbligazione di garanzia in termini autonomi rispetto a quella principale.
pag. 4/40 La qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia comportava, secondo il Tribunale, che l'unica eccezione proponibile dagli opponenti fosse la cosiddetta exceptio doli generalis in relazione a comportamenti abusivi o fraudolenti della banca;
nel caso di specie, ad ulteriore riprova della qualifica di contratto autonomo di garanzia, vi era la specifica indicazione dell'estensione della garanzia anche a clausole invalide (lett. B), con la conseguenza che l'obbligazione del garante risultava insensibile al principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale: da ciò derivava che il garante potesse opporre al creditore solo le nullità del rapporto principali dipendenti da violazioni di norme imperative o dall'illiceità della causa.
Riguardo alle singole eccezioni sollevate dagli opponenti con riferimento al rapporto fondamentale, il Tribunale riteneva priva di fondamento quella di invalidità della garanzia per contrasto con la previsione di cui all'art. 117 co. 8 TUB, osservando oltre che tale disposizione era entrata in vigore successivamente al contratto di fideiussione oggetto di causa , che la giurisprudenza consolidata riconosceva l'ammissibilità nel nostro ordinamento di forme atipiche di garanzia in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti sottoposta solo al giudizio di meritevolezza ex art 1322 c.c., come nel caso della deroga all'art. 1939 c.c. ( di cui alla clausola G del contratto de quo), da intendersi come rinunzia preventiva all'eccezione di invalidità ( e non come configurabilità della fideiussione in assenza della relativa obbligazione garantita), derivandone il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di garanzia.
Inopponibile da parte dei garanti veniva, inoltre, ritenuta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sulla banca nell'esecuzione del contratto concluso con il debitore principale, in quanto la violazione di norme imperative che impongono meri obblighi di comportamento non inficiano la validità del contratto ingenerando solo la responsabilità in capo al contraente resosi inadempiente.
Secondo il giudice di prime cure neppure sussisteva violazione dell'art. 1956 c.c., avendo le parti espressamente derogato a tale norma ed inoltre in presenza di deduzioni pag. 5/40 generiche degli opponenti, non avendo essi specificato quando le condizioni del debitore sarebbero diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito né il momento della consapevolezza della banca del mutamento delle condizioni del debitore.
Neppure poteva riconoscersi la violazione dell'art. 1957 c.c. (lettera F del contratto) a cui i garanti avevano espressamente rinunciato, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
così come prive di fondamento venivano ritenute dal Tribunale di Teramo le contestazioni aventi ad oggetto l'illiceità della causa del contratto di garanzia e la violazione della convenzione conclusa con il Controparte_4
.
[...]
Le ulteriori doglianze degli opponenti in ordine alla pattuizione degli interessi, allo ius variandi, alla commissione di massimo scoperto, a spese, competenze, valute ed oneri, non risultavano riconducibili alla nullità negoziale di cui all'art. 1418 co. 1 e 2 c.c. non configurando violazione di norma imperativa.
Riguardo all'eccezione, sollevata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni, di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90, definita dal giudice di prime cure eccezione riconvenzionale in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria ed esaminabile pertanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale riteneva che gli opponenti non avessero fornito la prova, cui erano tenuti, del fatto che la fideiussione dagli stessi sottoscritta costituisse un contratto a valle di un'asserita intesa restrittiva della concorrenza.
Evidenziava che il mero riscontro testuale in un modulo delle clausole indicate dalla
CA d'Italia non determina di per sé la nullità della fideiussione perché l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone anche la dimostrazione che la banca avesse adottato una condotta anticoncorrenziale: nel caso di specie parte opponente non aveva allegato nulla sulla effettiva partecipazione della banca contraente a tale intesa.
Secondo il primo giudice le uniche forme di nullità che, ove sussistenti, sarebbero state in grado di portare a un risultato vietato dall'ordinamento, con eccezione ammissibile in pag. 6/40 caso di contratto autonomo di garanzia, dovevano ritenersi quella relativa all'ipotesi di anatocismo e di interessi usurari.
Quanto alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, osservava tuttavia che nel caso di specie l'eccezione doveva ritenersi infondata, risultando i contratti oggetto del giudizio stipulati e risolti (con missiva del 24.07.1995) in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. 108/96, con ciò escludendosi l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. che non può avere effetti retroattivi;
inoltre, le argomentazioni degli opponenti venivano ritenute dal giudice di primo grado generiche e prive di riferimenti specifici al tasso soglia asseritamente superato e alle modalità di calcolo adottate, mentre le ipotesi di cosiddetta usura sopravvenuta, cui sembravano riferirsi le deduzioni degli opponenti, neppure rientravano nella previsione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c.
Il primo giudice riteneva invece fondata l'eccezione di nullità della clausola di cui ai contratti nn. 27/4342, 08/101, 08/59, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Disponeva, pertanto, ai fini dell'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate e della corretta determinazione del saldo dei conti in oggetto, la rimessione della causa sul ruolo per il ricalcolo del saldo tramite CTU.
Veniva rigettata, infine, anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto genericamente esposta e non supportata da adeguato riscontro probatorio.
1.1 Sentenza definitiva n. 962/22.
Con sentenza n. 962/2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022, Tribunale di Teramo in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 358/2011 con condanna di e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 CP_2
della somma rideterminata in € 261.867,13, sulla base del conteggio effettuato dal
[...]
CTU fino alla data del 31.12.1996, al lordo di eventuali pagamenti parziali eseguiti dai fideiussori, nonché alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della società
pag. 7/40 opposta, compensando il restante 50% e ponendo le spese di CTU a carico solidale di entrambe le parti.
2. Appello. Avverso la sentenza parziale n. 315/2020 e avverso la sentenza definitiva n.
962/2022 del Tribunale di Teramo hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 sulla base dei seguenti motivi.
[...]
A) Motivi di appello avverso la sentenza parziale n. 315/2020.
2.1- “Erroneità della sentenza in punto di qualificazione del contratto dedotto in giudizio denominato “fideiussione omnibus” come “autonomo di garanzia”.
Con questo motivo gli appellanti contestano la qualificazione di contratto autonomo di garanzia conferita dalla sentenza impugnata al contratto dedotto in giudizio, sostenendone la riconducibilità alla fattispecie della fideiussione omnibus, sia con riferimento al nomen iuris attribuito dalle parti sia, in relazione al contenuto dello stesso.
Argomentano che, in linea generale, il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, non essendo decisiva la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta ai fini della distinzione fra le due figure contrattuali, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia;
né assume rilievo dirimente una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (come quella pattuita alla lettera F del contratto), potendo le espressioni ivi contenute riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito, sia a quelle caratterizzate dal vincolo di accessorietà.
Secondo gli appellanti per qualificare un contratto come autonomo di garanzia sono necessari vari indici, oltre alla clausola di pagamento a prima richiesta;
nel caso di specie la natura fideiussoria della garanzia prestata sarebbe rivelata: dall'assenza in contratto della rinuncia alla facoltà a proporre eccezioni (non potendosi ritenere tale la clausola di cui alla lettera H); dalla previsione della decadenza del beneficio del termine pag. 8/40 estesa al fideiussore (lettera G) a riprova dell'assenza di autonomia fra obbligazione principale e obbligazione del garante;
dall'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul debitore garantito ( lettere A, D co. 2, G); dal nomen iuris attribuito al contratto.
Inoltre difetterebbe la causa propria del rapporto autonomo di garanzia, ossia la funzione cauzionale o indennitaria, mentre la prestazione della fideiussione è omogenea rispetto a quella del debitore principale impegnandosi il garante ad eseguire la medesima prestazione pecuniaria del debitore garantito.
Nel caso di accoglimento del motivo di appello, gli appellanti dichiarano di riproporre le eccezioni formulate in primo grado riguardo alla nullità delle clausole relative al rapporto nei termini di seguito indicati:
“Sulla nullità per indeterminatezza delle clausole relative alla determinazione dell'interesse debitorio, allo ius variandi, alla c.m.s., alle spese, competenze , valute ed altri oneri”.
Sostiene parte appellante la nullità per indeterminatezza della clausola relativa allo ius variandi prevista all'art. 65 dei contratti di conto corrente in atti, oltre che il carattere abusivo della pattuizione che la rende priva di effetti, in mancanza di specifica sottoscrizione ex art 1341 c.c
EL pari nulla per indeterminatezza deve ritenersi anche la clausola contenuta nel contratto di c/c n. 27/4342, laddove per il tasso debitore è stata indicata una banda di oscillazione indeterminata ( “14%-1/8 salvo future variazioni”), cosi come indeterminati sono gli interessi creditori non essendone prevista la misura nei contratti.
Viene lamentata, altresì, la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto della statuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, non rinvenendosi indicazioni sulle modalità di calcolo né cosa si intenda nel contratto per “commissioni di massimo scoperto”.
pag. 9/40 Viene riproposta l'eccezione di nullità delle clausole sulle spese, competenze, valute e altri oneri, per mancanza di valida pattuizione ex art 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto.
2.2 Erroneità della sentenza in punto di eccezioni proponibili dai “garanti autonomi”.
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza parziale impugnata per aver il primo giudice, qualificando la garanzia in termini di autonomia, ritenuto che l'unica eccezione proponibile dai garanti fosse la cosiddetta exceptio doli generalis e, nel valutare se le singole eccezioni sollevate dagli opponenti fossero idonee a giustificare una declaratoria di nullità del rapporto originario per contrasto con norme imperative ex art 1418 co. 1 e 2 c.c., per non aver tenuto conto della nullità speciale da cui sono affette le clausole della fideiussione per contrarietà a norme imperative relative all'ordine pubblico derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale, omettendo inoltre di rilevare che anche le norme di cui agli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. sono norme imperative la cui violazione determina l'insanabile nullità delle relative clausole.
2.2.-1) “Sull'eccezione di nullità delle singole clausole per contrarietà a norme imperative”.
Evidenziano, anche in caso venisse riconosciuta corretta la qualificazione del contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia, l'erroneità della sentenza laddove non ha rilevato la nullità negoziale in riferimento alle clausole sugli interessi debitori, allo ius variandi, alla commissione di massimo scoperto, a spese, competenze e valute, nonostante la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenga univocamente che trattasi di norme imperative, la cui violazione dà luogo a nullità insanabile.
2.2-2) “ELl'interesse ad agire dei fideiussori anche ove ritenuti garanti”.
Sostengono con tale profilo di doglianza che ove dedotta la nullità totale o parziale dei rapporti bancari per violazioni di norme imperative va riconosciuto anche ai fideiussori- garanti l'interesse ad agire ex art 100 c.p.c. e la legittimazione attiva in giudizio a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di garanzia quale fideiussione o contratto autonomo di garanzia, in quanto anche nella fattispecie atipica di garanzia pag. 10/40 l'autonomia dei rapporti non potrebbe giustificare effetti traslativi o estintivi che trovino fondamento in una pretesa patrimoniale illecita per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
2.2-3) “Sull'exceptio doli generalis seu presentis”.
Evidenziano che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite oltre che in presenza della cosiddetta exceptio doli generalis, anche in caso di eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, di quelle relative ai rapporti fra garante e beneficiario, in caso di inesistenza del rapporto garantito e quando il contratto base sia nullo per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa per cui con il contratto di garanzia si tende ad assicurare al creditore un risultato vietato dall'ordinamento, essendo dovere del garante in tali casi opporsi alla pretesa creditizia anche a tutela delle ragioni del garantito.
2.2-4) “Sulla natura imperativa delle nullità in materia bancaria dedotte dai fideiussori”.
Rilevano gli appellanti che in materia bancaria le eccezioni più frequenti riguardano le nullità speciali o di protezione (artt. 117 e ss. TUB), talvolta previste da norme imperative (per l'usura art. 644 c.p., in tema di interessi ultralegali e divieto di anatocismo l'art 1283 c.c.), e pertanto rilevabili d'ufficio.
In particolare l'art. 1284 c.c. è norma imperativa la cui violazione determina la nullità assoluta ed insanabile: nel caso di specie , gli appellanti sostengono che le clausole relative agli interessi a debito previste nei contratti dedotti in giudizio non contengono elementi utili ad individuarne la misura in quanto riportando un modello all'epoca diffuso sul mercato si limitano a stabilire solo un riferimento al cosiddetto “prime rate” senza che la banca in primo grado indicasse quali fossero gli indici a cui fare riferimento al fine di garantire una adeguata determinabilità del tasso di interesse applicato sui conti correnti.
pag. 11/40 3. “Sull'omessa indicazione dell'importo massimo garantito: inefficacia della comunicazione unilaterale della banca di limitazione dell'importo della fideiussione omnibus dedotta in giudizio”.
Con questo motivo gli appellanti rilevano che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la fideiussione omnibus de quo non contiene l'indicazione dell'importo massimo garantito non essendo idonea ai fini della limitazione della garanzia la missiva del 28 maggio 1992 inviata dalla banca, in quanto atto proveniente dalla opposta e non dai fideiussori, unici legittimati a sottoscrivere la limitazione.
La decisione sul punto si porrebbe, pertanto, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che prevede per le obbligazioni derivanti da future operazioni del debitore principale, dopo l'entrata in vigore della L. 154/92 ( il cui art. 10 impone la fissazione dell'importo massimo garantito), per il periodo successivo la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto, essendo necessaria l'espressa dichiarazione di volontà dell'importo massimo garantito e non idonea la mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore;
con la conseguenza, nella fattispecie in esame, che nella fideiussione omnibus senza indicazione di importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 suindicato, ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo, il diritto della banca alla garanzia debba intendersi circoscritto al saldo passivo maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario sarebbe affetto da nullità sopravvenuta, rilevabile d'ufficio ex art 1471 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto se non viene stipulato un nuovo patto fideiussorio come nel caso di specie essendo inidoneo allo scopo la missiva inviata dalla banca.
4. “Sulla nullità di singole clausole previste dallo schema ABI per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90”.
5. “Erroneità della sentenza impugnata per violazione di principi statuiti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità -intervento della Corte di cassazione a Sezioni
Unite”.
pag. 12/40 5.1 “Erroneità della sentenza parziale in punto di mancanza di prova della sussistenza di “contratto a valle” di una “intesa restrittiva della concorrenza”.
5.2. “Sull”elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale” posseduta provvedimento della CA d'Italia e sul ruolo del Giudice”.
5.3. “Contrarietà della sentenza parziale all'orientamento della giurisprudenza di legittimità-sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità ante intervento delle
Sezioni Unite”.
5.4. “Sul provvedimento della CA d'Italia 55/2005 quale “fatto notorio”.
5.5. “Sull'esistenza di intese nel sistema bancario diretto all'applicazione unforme dello schema generale di fideiussione contenente le clausole riportate ai numeri 2), 69 ed 8) intervenute prima dell'anno 2000”.
5.6. a “Sull'erroneità della sentenza parziale in punto di omesso rispetto dell'onere di allegazione dell'eccezione di nullità della fideiussione nei termini di cui alle preclusioni istruttorie”.
5.6. b “Erroneità della sentenza parziale in punto di tardività delle allegazioni necessarie per l'accertamento della fondatezza della eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus”.
5.7. “Erroneità della sentenza sull'ammissibilità della deroga convenzionale di norme codicistiche alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite”.
Con tali profili di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado riguardo alla nullità della fideiussione azionata per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90, in ossequio alla pronuncia della Suprema Corte n.
29810/17, in quanto contenente clausole previste dallo schema predisposto dall'ABI e censurate dall'autorità garante. La censura si basa sulla circostanza che la sentenza, sebbene emessa prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione recante n.
41994/21, risulta contrastante con i principi della giurisprudenza di legittimità e di merito che avevano già sancito la nullità parziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole riproduttive delle clausole nn. 2, 6, 8 dello schema illecito a monte predisposto dall'ABI pag. 13/40 in violazione della disciplina antitrust nazionale e eurounitaria, censurate con
Provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2005.
Le Sezioni Unite, ma già precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che il provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 di accertamento dell'infrazione possiede un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale e costituisce ormai “fatto notorio” per cui per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale di accertamento da parte della CA d'Italia si ha una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema Abi.
Pertanto, continuano gli appellanti, considerando il provvedimento n. 55/2005, si può ritenere provato che ben prima del 2000 vi fossero state intese in ambito bancario dirette all'applicazione uniforme dello schema di fideiussione contenente le clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8; infatti nel provvedimento suddetto la CA d'Italia ha osservato che già prima della formazione e diffusione presso le banche dello schema censurato dalla
CA d'Italia vi era un utilizzo uniforme e standardizzato delle clausole poi confluite nel modello sanzionato a dimostrazione della sussistenza di una pratica concordata sul contenuto delle fideiussioni da sottoporre alla clientela.
Sostengono che le eccezioni relative alle fideiussioni uniformi al modello Abi, in quanto finalizzate a sollevare una mera eccezione riconvenzionale di nullità volta a paralizzare la domanda della banca, sono eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio e quindi non sottostanti alle preclusioni processuali, mentre non vi è decadenza degli appellanti
(opponenti) in relazione alle preclusioni probatorie correlate alle allegazioni, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, essendo il provvedimento 55/2005 fatto notorio;
inoltre, costituendo la validità della fideiussione de quo presupposto della domanda monitoria, il rapporto principale (fideiussione omnibus) era già stato allegato in giudizio unitamene al diritto di credito dedotto nel ricorso per ingiunzione, con la conseguenza che la validità della fideiussione era già stata automaticamente posta a fondamento del giudizio monitorio e risultava, dunque, rilevabile d'ufficio dal giudice.
Lamentano, infine, che il giudice di prime cure avrebbe ignorato che la disciplina negoziata dalle parti non solo non sarebbe frutto di esercizio di “autonomia privata”
pag. 14/40 (trattandosi di imposizione da parte delle banche di clausole predeterminate, standardizzate e proposte in maniera diffusa, come tali impeditive di qualsivoglia diversa scelta del contraente debole) ma sarebbe al contrario frutto di “intese vietate”.
6. “Erroneità della sentenza parziale in punto di esclusione della rilevanza della nullità parziale”.
6.1. “Sulla nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.”
Con tali profili di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver riconosciuto alcuna rilevanza alla nullità parziale della fideiussione ritenendo il contratto valido ai fini della pretesa creditoria;
in particolare evidenziano che il primo giudice ha analizzato le clausole F,G,I della fideiussione omnibus oggetto del giudizio per desumerne la natura di contratto autonomo di garanzia, omettendo erroneamente di rilevarne la nullità per contrarietà a norme imperative. Dalla nullità parziale della fideiussione con conseguente espunzione delle clausole riproduttive dello schema Abi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto derivarne, invece, che non possa ritenersi derogato l'art. 1957 c.c. e dunque che la garanzia non avrebbe più effetto qualora la banca a seguito del recesso dal conto corrente non abbia nei sei mesi successivi adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale ai fini del recupero del credito.
Nel caso di specie essendo la clausola 6 del modello ABI (rinuncia ai termini ex art
1957 c.c.) riprodotta nell'art. F del contratto di fideiussione, il primo giudice, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto dichiararne la nullità con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. non più derogato;
non avendo la banca provato di aver agito nei confronti del debitore nel termine di legge ( risultando per tabulas che vi è stato un lasso temporale di tredici anni tra la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. nel
1995 e l'inizio dell'azione esecutiva nei confronti del debitore principale nel 2008 con l'insinuazione al fallimento), ne avrebbe dovuto dichiarare la decadenza, con estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
B) Motivi di appello avverso la sentenza definitiva n. 962 del 05.10.2022
pag. 15/40 1. “Nullità della sentenza per motivazione apparente, incomprensibile ed omessa” in quanto, secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non rendendo percepibili le ragioni della decisione con argomentazioni idonee a far conoscere l'iter logico seguito, non contenendo la motivazione l'esposizione di un solo motivo di diritto.
2. “Erroneità della sentenza per omessa decisione sulle conclusioni ed eccezioni proposte dagli attori opponenti in punto di nullità sopravvenuta della fideiussione omnibus-omessa menzione e considerazione delle conclusioni rassegnate violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.”
Con tale motivo di appello viene censurata la sentenza impugnata in quanto priva di argomentazioni di diritto, del tutto carente in ordine all'esame delle eccezioni di nullità sopravvenuta della fideiussione e di nullità della CTU espletata, fatta acriticamente propria dal Tribunale, per avere il consulente esorbitato dai limiti dei quesiti posti dal
Giudice.
3. “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla CTU (nulla e sottoposta a critiche puntuali non confutate)”.
3.1. “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla c.t.u. nulla e sottoposta critiche puntuali non confutate, nonché per aver esorbitato i limiti costituiti dai quesiti posti dal Giudice :violazione della disposta espunzione dell'anatocismo”.
Con tale motivo di gravame censurano gli appellanti l'adesione del giudice di primo grado alle risultanze della CTU, nonostante i reiterati rilievi e le nullità evidenziate dagli opponenti in primo grado, senza motivazione sulle ragioni dell'aver disatteso le critiche puntuali e dettagliate del consulente di parte.
Secondo gli appellanti, inoltre, la CTU sarebbe nulla avendo l'ausiliario esorbitato dai quesiti posti dal giudice con l'ordinanza di rimessione in istruttoria, ponendo così nel nulla la sentenza parziale in punto di dichiarata nullità della clausola anatocistica.
Inoltre, il CTU arbitrariamente avrebbe omesso di considerare che nei tre conti correnti dedotti in giudizio la clausola anatocistica dichiarata nulla dal Giudice riguarderebbe pag. 16/40 anche la c.m.s. che deve ritenersi un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi seguendone le sorti. La sentenza parziale aveva statuito, infatti, la nullità della clausola anatocistica non soltanto riguardo agli interessi debitori, contenendo la clausola il riferimento agli interessi, alle commissioni “nella misura stabilita”, alle spese postali, di tenuta e chiusura conto e riportando tutti gli estratti conto l'addebito trimestrale della voce “competenze debitorie”. Nella relazione peritale il CTU, a fronte della dichiarata espunzione dell'anatocismo degli interessi debitori, avrebbe così reintrodotto l'anatocismo degli interessi di massimo scoperto utilizzando per la capitalizzazione delle c.m.s. nonché delle spese dei tre conti correnti la capitalizzazione trimestrale.
3.2 “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla c.t.u (nulla e sottoposta critiche puntuali non confutate) e per violazione dei quesiti peritali: violazione del quesito relativo all'espunzione dell'anatocismo e del divieto di anatocismo in ragione della capitalizzazione trimestrale delle c.m.s.”.
Secondo gli appellanti la capitalizzazione trimestrale della c.m.s. sarebbe nulla al pari di quella relativa agli interessi e alle spese e dunque deve essere eliminata dal calcolo, in quanto se la natura della c.m.s è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art 25 D.lgs 342/99 sono nulle, mentre se la si considera un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi non è applicabile la disciplina dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. prevista per gli interessi scaduti, e il relativo importo va conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto.
3.2 a. “Sulla nullità per indeterminatezza della c.m.s. (pattuita sul solo conto 8/59) e sulla nullità dell'anatocismo della c.m.s.”.
Gli appellanti evidenziano che solo il conto n. 8/59 contiene una pattuizione della c.m.s.
e che tale pattuizione è nulla in quanto indeterminata, prevedendo solo la percentuale
“c.m.s. ¼”, senza indicazioni sulle modalità di calcolo e di quantificazione della stessa.
Denunciano l'utilizzo della capitalizzazione trimestrale delle c.m.s. in violazione del principio statuito dalla giurisprudenza che vieta l'anatocismo sia riguardo alle somme addebitate a titolo di interessi sia per gli importi addebitati a titolo di c.m.s. per cui pag. 17/40 qualora sia prevista la capitalizzazione trimestrale la commissione deve ritenersi un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi seguendone la disciplina.
3.3. “Erroneità e nullità della sentenza per adesione alla c.t.u. nulla e sottoposta critiche puntuali non confutate, per aver esorbitato i limiti costituiti dai quesiti posti dal
Giudice: violazioni del disposto ricalcolo del rapporto dare/avere eliminando la capitalizzazione degli interessi dall'origine del rapporto fino alla data del 24.07.1995
(esercizio del diritto di recesso dagli affidamenti da parte della banca di cui all'ordinanza di rimessione in istruttoria resa all'esito della sentenza parziale)”.
Gli appellanti contestano la sentenza impugnata per aver il primo giudice acriticamente aderito al secondo conteggio effettuato dal CTU che ha ricalcolato il rapporto dare
/avere fino alla data del 31.12.1996, data dell'ultimo estratto conto disponibile agli atti di causa, e non fino al 24.07.95, data dell'esercizio del diritto di recesso dagli affidamenti da parte della banca, come indicato nel quesito peritale;
inoltre contestano la mancata applicazione, nel conteggio effettuato, del cosiddetto saldo zero relativamente ai rapporti nn. 08/101 e 08/59.
3.4 “Sulla richiesta di rinnovo della c.t.u. e condanna al pagamento delle relative spese
a carico della convenuta opposta”.
Sul presupposto della nullità della CTU, gli appellanti chiedono che le relative spese siano poste interamente a carico della controparte, reiterando la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali esperite in primo grado.
3.5 “Sulla nullità sopravvenuta della fideiussione”.
Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado per omesso esame dell'eccezione di nullità sopravvenuta della fideiussione omnibus in dipendenza della mancata indicazione dell'importo massimo garantito, trattandosi di fideiussione stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. 17 febbraio 1992 n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito – ed pag. 18/40 in quanto tale conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi.
In particolare, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato la missiva prodotta dalla banca, con la quale quest'ultima comunicava di “limitare l'importo della fideiussione” a complessivi cinquecento milioni di lire, e di cui gli appellanti contestano anche la ricezione, quale valida limitazione della fideiussione omnibus, trascurando che trattandosi di atto proveniente dalla banca e non dai fideiussori, unici legittimati a sottoscrivere tale limitazione, era inidonea allo scopo.
3.6 “Erroneità della c.t.u. e della sentenza definitiva per omessa considerazione dei pagamenti effettuati dalla correntista e dai fideiussori-indeterminatezza della pronuncia di condanna”.
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza in quanto avrebbe riprodotto l'omissione in cu era incorsa la CTU che, nell'elaborare i conteggi dare-avere tra le parti, aveva tralasciato di considerare i pagamenti effettuati dalla correntista e dai fideiussori, non pronunciandosi sulla eccezione di pagamento formulata dagli opponenti.
3.7 “Erroneità della sentenza: omesso rilievo della violazione del principio dell'onere della prova in ordine alla validità del titolo (fideiussione) e alla applicabilità ai crediti dedotti in giudizio da parte della convenuta opposta attrice in senso sostanziale”.
Gli appellanti denunciano la violazione dell'onere probatorio, incombendo sulla banca opposta, attore sostanziale, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale agiva per l'adempimento del contratto di fideiussione omnibus, l'onere di dimostrarne la validità e quindi l'applicabilità a tutti i crediti con riguardo ai quali pretendeva di essere garantita, al contrario risultando evidente la nullità della fideiussione e di singole clausole del rapporto garantito.
3.8 “Erroneità della sentenza in punto di condanna degli attori opponenti: omessa considerazione dei limiti della fideiussione prestata, indeterminatezza della condanna”.
pag. 19/40 Censurano gli appellanti la pronuncia di condanna al pagamento in favore di CP_2 dell'importo di € 261.867,13 in ragione, oltre che dell'omessa declaratoria di nullità sopravvenuta della fideiussione de quo, della circostanza che l'importo quantificato sarebbe comunque superiore alla somma garantita dagli opponenti, corrispondente ad €
258.228,44, così come incidentalmente accertato con la sentenza non definitiva;
inoltre non sarebbero stati accertati né indicati i pagamenti parziali.
3.9 “Erroneità della pronuncia sulle spese legali-indeterminatezza per omessa indicazione dei criteri adottati”.
Con questo motivo censurano gli appellanti la statuizione sulle spese, compensate al
50% fra le parti, per aver il Tribunale effettuato una liquidazione globale senza distinzione di compensi e spese e senza indicazione e specificazione dei criteri adottati con riguardo alle tabelle vigenti.
3.10 Lamentano, infine, la “erroneità della sentenza per omesso accertamento dell'inesistenza del diritto di credito dedotto in giudizio e per conseguente omessa pronuncia sull'istanza ex art 96. comma II c.p.c.”
4.Si è costituita in giudizio Controparte_1
(già eccependo preliminarmente Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello composto da novantaquattro pagine, in violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all'art. 121 c.p.c..
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del gravame essendo la sentenza impugnata corretta e immune da vizi.
5. Motivi della decisione.
5.1. Preliminarmente la Corte evidenzia come la censura sollevata dall'appellata con riferimento alla violazione nell'atto di citazione in appello delle disposizioni generali di chiarezza e sinteticità degli atti processuali prevista dalla riforma del processo civile (D. lgs. n. 149 del 2022) riguardi norme che non trovano applicazione nel caso di specie, in quanto le nuove disposizioni riguardano i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio pag. 20/40 2023; in ogni caso l'inosservanza delle stesse non comporterebbe la nullità o l'irricevibilità degli atti, potendo il giudice tenerne conto nel regolare in termini sanzionatori le spese di lite a prescindere dalla soccombenza o meno della parte che ha commesso la violazione.
5.2 Nel merito l'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
Riguardo ai motivi di appello relativi alla sentenza parziale n. 315/2020, appare necessario affrontare innanzitutto la questione della qualificazione del contratto dedotto in giudizio sostenendone gli appellanti la natura di fideiussione, anziché di contratto autonomo di garanzia come ritenuto dal primo giudice.
Sul punto la Corte osserva che dall'esame degli atti di causa si ravvisa nella garanzia prestata dagli appellanti un contratto autonomo di garanzia, in considerazione delle clausole ivi contenute e del criterio interpretativo secondo cui il processo di individuazione della natura dell'accordo non può limitarsi alla presenza di una precisa clausola dovendo l'accordo essere valutato nel suo contenuto complessivo.
Segnatamente e hanno sottoscritto in data 1 Parte_1 Parte_2 settembre 1989 un contratto denominato di “fideiussione” a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Coop. Arte Oggetto sc.r.l Villaggio Artigiano.
In particolare, con tale contratto dichiaravano di costituirsi fideiussori della Parte_5
“(o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con codesto istituto) per
l'adempimento di qualsiasi obbligazione” della società debitrice verso la banca
“dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che
““le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del
2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere
pag. 21/40 indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
Nel caso di specie, analizzando le clausole del contratto si osserva che alla lettera G è statuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al banco, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …“.
pag. 22/40 La presenza della clausola contenente l'obbligo del fideiussore di pagare “a prima (o semplice) richiesta” del creditore, per costante giurisprudenza, “non è dirimente ai fini della individuazione di un contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, in quanto espressioni riferibili sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita” (Cass. civ. n 16825/2016; Cass. n. 4717/2019); l'inserimento dunque in un contratto di fideiussione della clausola anzidetta non qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. sez. Un. n. 3947/10, Cass n. 22233/14).
Si legge, tuttavia, nella medesima lettera G che “in deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida”, in deroga dunque all'art. 1939 c.c., per il quale la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, mentre alla lettera H del contratto è previsto che
“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Tali previsioni precludono, dunque, la possibilità per il fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c.., che stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
Parimenti alla lettera F è stabilito che “il fideiussore dispensa inoltre il Banco dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il banco non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate”: l'art. 1957 c.c. è norma che non si applica ( se non diversamente pattuito) al contratto autonomo di garanzia, in quanto tale disposizione si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale.
pag. 23/40 Inoltre, è onere del garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore “.. e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con il banco, il quale è dispensato dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore” (lett.E), in deroga, dunque, alla norma richiamata che prevede, in tema di “Liberazione del fideiussore per obbligazione futura”, che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
Ancora induce alla qualificazione della garanzia nei termini predetti la pattuizione secondo cui “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare al banco le somme che dal banco stesso fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi”
(lett. B). La previsione di cui alla lettera D, infine, stabilisce che “il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il banco ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato”.
Dall'esame complessivo delle clausole del contratto sottoscritto dagli appellanti emerge chiaramente la volontà delle parti di delineare la garanzia in termini di autonomia rispetto all'obbligazione principale, ricorrendo i requisiti nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: la banca beneficiaria è infatti autorizzata a richiedere il pagamento della somma garantita a semplice richiesta, rimossa ogni eccezione o riserva eventualmente avanzata dal debitore principale, senza possibilità del creditore di far valere i diritti delineati dall' art. 1945 (eccezioni spettanti al debitore), ed indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale e dall'eventuale intervenuto recesso dalla stessa, senza liberazione del garante per obbligazioni future neppure in presenza di concessione di credito al debitore principale in condizioni patrimoniali tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
pag. 24/40 Ciò si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9569/18) per la quale è evidente che “ l'obbligo di pagamento immediato da parte del garante, a semplice richiesta scritta, di quanto dovuto dal debitore principale, e senza che quest'ultimo potesse opporsi al pagamento chiedendo al medesimo di opporre al garantito le eccezioni fondate sul rapporto principale, è perfettamente in linea con la qualificazione
- operata dalla Corte d'appello - del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione, dovendo ravvisarsi in siffatta previsione un'evidente deroga - sia pure implicita - al disposto degli artt. 1945 e 1952 cod. civ. Di più, la
Corte territoriale ha evidenziato che il suddetto contratto conteneva, altresì, l'espressa previsione secondo cui «in deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida»; il che si palesa in perfetta coerenza con la natura autonoma del contratto di garanzia in esame”.
Né rileva l'intestazione del contratto come fideiussione stante il contenuto dello stesso che ne sancisce l'autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta dagli appellanti rispetto all'obbligazione principale.
Riguardo la specifica doglianza sulla nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., nel caso di specie la garanzia rilasciata dagli appellanti, come sopra evidenziato, è da considerarsi “autonoma” per cui secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22346/2017) “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio., considerando inoltre che (Cass. n. 13078/2008) “La decadenza del creditore
pag. 25/40 dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.
Peraltro, risulta agli atti che con raccomandata del 24.07.95 (fascicolo monitorio), la banca ha comunicato al debitore principale, oltre che ai garanti, il recesso dagli affidamenti intimando contestualmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo debitore: tale comunicazione porta ad escludere in ogni caso che la banca sia incorsa in qualche decadenza avendo messo tempestivamente in mora il debitore principale.
5.3 Riguardo ai successivi motivi di appello, proseguendo con quelli incidenti sull'inquadramento sistematico della fattispecie, s'impone l'esame della eccezione di nullità delle clausole contrattuali riproducenti il modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza (oggetto dei motivi di appello nn. 4 e 5).
Va precisato che la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia rende ininfluente l'assunto dell'appellante sulla prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche in ragione della violazione della normativa antitrust dettata dalla legge n. 287 del 1990, sulla base del Provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della CA d'Italia.
Con tale provvedimento la CA d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito, ha così disposto:
“a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'istituto ha così censurato il rischio di effetti anticoncorrenziali derivante da una applicazione generalizzata e uniforme della modulistica ABI sui contratti di fideiussione omnibus, “nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti
pag. 26/40 delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”, con “.. lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
Il provvedimento della CA d'Italia, tuttavia, si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni cosiddette “omnibus”.
Anche di recente la Corte di legittimità (Ord. n. 18005 del 2025) ha ribadito che “.. il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus
(tra le tante, Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi”.
Peraltro, precisa la Suprema Corte (Cass.n. 25273/2020) che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre
2017, n. 29810); per cui nel caso di specie essendo il rapporto del 1989 ne deriva che l'intesa non sarebbe stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, difettando dunque la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, che costituisce elemento essenziale per poter configurare una violazione dell'art. 2 L. 287/90, entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto.
pag. 27/40 Risulta, pertanto, corretta la statuizione del primo giudice di rigetto della domanda di accertamento della nullità totale o parziale del contratto.
5.4 Fondata appare l'eccezione relativa alla nullità sopravvenuta del rapporto, in quanto secondo la l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 1580/2017) “Questa corte di legittimità ha avuto modo più volte di affermare (Cass. nn.21101/05; 2871/07;
26064/08) che la fideiussione "omnibus" stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 -il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi: per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art.1937 cod. civ.,
l'indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca. Da questo orientamento, condiviso dal Collegio, si è discostata la corte distrettuale là dove ha ravvisato la ricorrenza della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art.1938 cod.civ., non già in una espressa manifestazione di comune volontà delle parti del negozio di garanzia (art.1937 cod.civ.), bensì in una mera comunicazione unilaterale (la cui copia integrale risulta inserita nel ricorso) della limitazione a lire 2 miliardi della garanzia, inviata nel giugno 1992 dalla banca al fideiussore , senza che quest'ultimo abbia manifestato alcuna volontà Parte_6 in tal senso. In tal modo la corte distrettuale, considerando erroneamente la perdurante validità ed efficacia della fideiussione anche per il periodo successivo alla entrata in vigore del nuovo art.1938 cod.civ., ha omesso di verificare se -ed in quale misura- in tale periodo successivo, dal 10 luglio 1992 sino alla chiusura del conto corrente oltre due anni dopo, il debito della società titolare del conto, per effetto di nuove operazioni, si sia incrementato di nuove poste debitorie, delle quali come detto il fideiussore non
pag. 28/40 deve rispondere dovendo la garanzia valere per la sola debitoria esistente al 9 luglio
1992.”.
Ciò significa che, pur affermandosi sul piano generale la validità della fideiussione e anche del contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 1520/10, secondo cui “In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche”; conf. Cass. n. 5951 del
2014) rilasciata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 L. 154/92 anche in assenza di determinazione del credito massimo garantito, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il garante possa essere chiamato a rispondere dei debiti che siano sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della L. 154/92; pertanto la fideiussione senza limitazione di importo stipulata anteriormente alla L. 154/92, “conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale, prima della predetta data e non anche per quelli successivi, salvo che le parti fissino
l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia” (Cass.
n. 8944/16).
Nel caso di specie non vi è stata alcuna rinnovazione della convenzione di garanzia non potendo considerarsi tale, nei termini anzidetti indicati dalla Suprema Corte, la comunicazione inviata dalla banca ai garanti, pertanto, stante la mancata indicazione dell'importo massimo garantito a seguito dell'entrata in vigore della L. 154/92, dovendo la stessa essere oggetto di espressa pattuizione, non essendo sufficiente la comunicazione unilaterale della banca ( Cass.1580/2017), deve dichiararsi la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia per cui è causa limitatamente ai debiti sorti a carico del debitore principale dopo il 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della L.
154/92.
5.5 Riguardo ai successivi motivi di appello che hanno ad oggetto questioni di nullità relative al rapporto base intercorrente tra il debitore principale e il creditore, va pag. 29/40 evidenziato che l'accertamento della natura autonoma e non accessoria della garanzia rilasciata dagli appellanti è dirimente e determina l'assorbimento di tali questioni non potendo il garante opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto base con esclusione dell'exceptio doli generalis che consente al garante di tutelarsi da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purchè fornisca la prova della condotta del creditore (
Cass. n. 32720/22) , precisando la Suprema Corte (Cass. n. 30509/2019) che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Pertanto l'exceptio doli è esperibile in caso di contratto autonomo di garanzia quando la garanzia sia stata escussa con dolo o malafede, abuso manifesto da parte del beneficiario o in caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti;
per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24011/21, da ultimo
Cass. n.10786/24) “non sono precluse al garante le eccezioni relative al contratto originario se riguardano la violazione di norme imperative”, il garante è legittimato “ a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore ottenere per il tramite del garante un risultato che l'ordinamento vieta (vedi Cass n. 371 del 10.01.2018; Cass S.U.
3947/2010 in motivaz.),
Sebbene tra le eccezioni proponibili dal garante rientri sicuramente anche l'eccezione di nullità per usurarietà degli interessi pattuiti, in ragione della natura pubblicistica della ratio sottesa la disciplina antiusura che ha lo scopo di tutelare non solo il debitore ma anche il mercato creditizio (Cass Ord. n. 20397/2017), tuttavia nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, i contratti di conto corrente sono stati stipulati pag. 30/40 e chiusi (missiva del 24.07.95) anteriormente all'entrata in vigore della L. 108/1996, con esclusione ratione temporis, dell'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., così come modificato, appunto, dalla L. 108/1996, norma che non può trovare applicazione retroattiva. Ed invero, “In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n.
108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge” (Cass 5324/2003; conf 15497/2005).
5.6 Per ciò che concerne l'eccezione relativa alla capitalizzazione degli interessi, è opportuno richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010, secondo la quale “i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art.120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr).
Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr)”.
Su tale base è stata correttamente dichiarata nella pregressa fase del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei rapporti di cui si tratta, in conformità all'orientamento della sezioni unite, secondo cui “la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a
pag. 31/40 derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095)”- Cass
S.U. n. 24418 /2010 citata.
Pur avendo il primo giudice correttamente accolto l'eccezione relativa alla capitalizzazione degli interessi disponendo, con apposita ordinanza, una CTU contabile al fine del ricalcolo del saldo dare-avere epurandolo dalla capitalizzazione, ritenendo nulla per contrarietà all'art.1283 c.c. la clausola che prevedeva tale forma di anatocismo, la sentenza appellata appare tuttavia viziata sia laddove ha accolto il conteggio della
CTU esteso fino ad epoca successiva alla , risalente Parte_7 al 24.7.1995, sia laddove ha omesso di considerare, secondo quanto sopra osservato, che tale espunzione deve tener conto : a) del previo riconteggio rapporti dare avere alla luce della nullità sopravvenuta ex l.n. 154/1992 delle sole obbligazioni sorte dopo il luglio
1992 ed in virtù della quale l'obbligazione del garante conserva efficacia solo “per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale, prima della predetta data e non anche per quelli successivi “ Cass n. 8944/2016; b) che la capitalizzazione trimestrale va epurata con riferimento a tutte le competenze della banca, ivi compresa
CMS e altre spese).
5.7 Ciò ha reso necessario disporre nel presente grado la riconvocazione del CTU al fine di ricalcolare “l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti alla data del
24.7.1995, avuto riguardo agli eventuali pagamenti effettuati dalla debitrice principale
o dai fideiussori:
1. considerando soltanto i debiti sorti a carico del debitore principale fino al 9 luglio
1992, data di entrata in vigore della L. 154/92;
2. eliminando la capitalizzazione degli interessi e delle competenze qualora dall'inizio del rapporto e fino al 24.07.1995, sempre limitatamente alle obbligazioni sorte fino alla data di entrata in vigore della L. 154/92, risulti essere stata applicata la capitalizzazione”.
E ciò in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
5609/2017, Cass. n. 11772/02) secondo la quale, sia che si consideri la c.m.s un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ( per essere nella prassi bancaria pag. 32/40 conteggiata in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta) sia nel caso le si riconosca una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo indipendentemente dal suo utilizzo, “nell'uno e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 25, d.lgs. n. 342 del 1999, sono nulle secondo la più già citata giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti,
e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto (Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002, in motivazione)”.
5.8 All'esito della disposta CTU depositata in data 10 ottobre 2024, le cui conclusioni meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta, è emerso quanto segue:
“Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare relativamente al conto corrente ordinario n. 27/4342 ammontano ad € 215.732,30. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente al 30 giugno 1995 di € -109.108,05 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di €
106.624,25 (all. 2).
La differenza tra i saldi è scomponibile in € 58.015,17 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 10.142,10 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 487,74 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Sono state prese, inoltre, in considerazione le rettifiche apportate al riconteggio derivanti dal conto anticipi n. 08/59 (storno interessi e competenze), quantificate in € 79.438,05.
Infine, la differenza tra saldi riguarda anche lo storno delle operazioni a debito del correntista successive al 09 luglio 1992.
RISULTATI RICONTEGGIO CONTO CORRENTE N. 27/4342
pag. 33/40 SALDO BANCA -109.108,05
SALDO FINALE RICALCOLO 106.624,25
DIFFERENZA SALDI 215.732,30
Di cui:
RETTIFICA MOVIMENTI 0,00
58.015,17 Controparte_6
SALDO CMS 10.142,10
SPESE ENUCLEATE 487,74
RETTIFICHE 79.049,67
STORNO OPERAZIONI SUCCESSIVE AL 09/07/1992
68.037,62
Tuttavia, al fine di determinare l'effettivo dare/avere tra le parti al 24 luglio 1995 è necessario tener conto che:
- Il saldo del conto anticipi n. 08/59 alla data del 09 luglio 1992 è pari ad € -83.150,46;
- è necessario stornare le rettifiche relative agli interessi ed alle competenze enucleate dal conto
ordinario, riferite al conto anticipi n. 08/59, che debbono essere riaddebitate al termine del conteggio
per € 79.049,67.
Per quanto sopra l'ammontare complessivo del debito del correntista nei confronti della CA alla data
del 24 luglio 1995 è pari a € 55.575,88:
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL RAPPORTO AL 24/07/1995
pag. 34/40 C/C N. 27/4342 106.624,25 Parte_8
C/C N. 08/59 -83.150,46 Parte_8
RIADDEBITO COMPETENZE AL 09/07/1992
SU CONTO ANTICIPI N. 08/59 -79.049,67
TOTALE ESPOSIZIONE AL 24/07/1995 -55.575,88”.
Lo stesso CTU ha proceduto, tuttavia, a depositare in pari data relazione integrativa contenente, oltre che la risposta ai chiarimenti sollecitati dalle parti, anche una rettifica dell'errore materiale in cui lo stesso consulente era incorso nei conteggi alla base delle conclusioni sopra riportate, laddove “alla data del 30/06/1995 del riassunto scalare è stato omesso l'ammontare complessivo delle competenze addebitate con valuta appunto
30 giugno pari a £ 12.784.627. La predetta somma è stata, invece stornata in quanto inserita nella colonna “rettifiche” insieme alle competenze conteggiate con la capitalizzazione semplice (pari ad £ 9.244.950).
Pertanto, fermo tutto quanto rappresentato nell'elaborato peritale già trasmesso alle parti, si riporta qui di seguito la tabella denominata “ammontare complessivo del rapporto al 24/07/1995” di cui a pag. 18 e 19 della perizia (cfr. all. 4).
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL RAPPORTO AL 24/07/1995
SALDO FINALE RICALCOLATO C/C N. 27/4342 100.021.54
SALDO FINALE RICALCOLATO C/C N. 08/59 -83.150,46
RIADDEBITO COMPETENZE AL 09/07/1992
SU CONTO ANTICIPI N. 08/59 -79.049,67
TOTALE ESPOSIZIONE AL 24/07/1995 -62.178,59”.
Infondati debbono invece ritenersi i rilievi mossi dalle parti alle conclusioni del CTU.
Attraverso il proprio consulente tecnico di parte la ha chiesto l'aggiornamento CP_1 delle risultanze finali della consulenza, provvedendo ad aggiungere anche il saldo pag. 35/40 debitore del conto anticipi n. 08/101 con saldo al 30 giugno 1992 di Lire 39.000.000 (€
20.141,32).
La CTU nell'elaborato peritale trasmesso alle parti aveva rilevato la mancata produzione della documentazione bancaria relativamente appunto al conto anticipi di cui sopra, se non a partire dal III trimestre 1992. Pur dando successivamente atto che il consulente di parte avesse rilevato che nel II trimestre 1992 risultavano addebitati “tre giroconti per lire 39.000.000 complessive provenienti dal conto anticipi n. 08/59 e non transitati sul conto ordinario” e che effettivamente “la documentazione a sostegno della tesi del consulente di parte è contenuta nel fascicolo denominato “3.2 fascicolo oppos.
d.i. docc. 2^”, ha correttamente evidenziato, tuttavia, che “relativamente al conto n.
08/101 alla data del primo estratto agli atti (II Trimestre 1992) il conto corrente era già presumibilmente in essere, pur registrando un riporto al 31 marzo 1992 pari a zero”.
Ciò facendo la CTU ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità: come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 11543/2019), ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. EL pari, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo pag. 36/40 iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543/2019, cit.).
Al riguardo, questo Collegio intende ribadire quanto già affermato sul punto in altri propri precedenti sul solco dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo confermato da Cass., Sez. I, ord. n. 13667 del 21.05.2025), a tenore della quale
“In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove
pag. 37/40 quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass. Civ. n.
1763/2024).
Prive di rilievo appaiono, altresì, le osservazioni mosse dagli appellanti all'elaborato di
CTU le cui conclusioni, si ribadisce, meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi ai quesiti formulati e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta.
6. Le ulteriori censure relative alla commissione di massimo scoperto e in generale alle condizioni contrattuali sono inammissibili in quanto il garante può sollevare solo eccezioni riguardo il rapporto principale garantito per violazione di norme imperative o illiceità della causa oltre che l'exceptio doli;
le altre censure sono da ritenersi assorbite.
7. Ne consegue che, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, in parziale riforma della sentenza definitiva impugnata e vanno Parte_2 Parte_1 condannati al pagamento in favore della Parte_9 della somma di € 62.178,59.
[...]
8. Le spese di lite dei due gradi di giudizio, in ragione del complessivo esito della controversia che ha visto ridurre ad euro 62.178,19 il complessivo credito di euro pag. 38/40 619.840,65 in origine vantato, vanno compensate per tre quarti e poste per il restante quarto a carico appellanti, opponenti in primo grado.
Le spese di CTU del primo e secondo grado sono poste a carico di entrambe le parti in ragione di un quarto a carico dell'appellata e di tre quarti a carico degli appellanti, ed in solido nei confronti della CTU.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro la sentenza parziale n. 315/2020 del Tribunale di Teramo, Parte_2 pubblicata in data 8 maggio 2020, e contro la sentenza definitiva n. 962/2022, pubblicata in data 5 ottobre 2022, nei confronti di Controparte_1
(già Controparte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia per cui è causa limitatamente ai debiti sorti a carico del debitore principale dopo il 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della L. 154/92;
2) confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna Parte_2
e al pagamento in favore della
[...] Parte_1 [...] ella somma di € 62.178,59; Parte_9
3) dichiara compensate per tre quarti le spese di lite dei due gradi di giudizio che, calcolate per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi e per il presente grado in euro 14.317,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di spese generali e IVA e CPA come per legge, pone per il restante quarto a carico appellanti, opponenti in primo grado;
4) pone le spese di CTU del primo e secondo grado a carico di entrambe le parti in ragione di tre quarti a carico degli appellanti e di un quarto a carico della parte appellata, ed in solido nei confronti della CTU.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 novembre 2025. pag. 39/40 Consigliere rel.
AN OL
Presidente
BA EL ON
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