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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4044 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Maria Giancaspro, presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA), v.le dei Mille n. 5, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è elettivamente domiciliata;
Appellata
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3
Appellati contumaci
E con l'intervento del Procuratore Generale in sede
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli Nord
n. 672/2021, pubblicata in data 11.3.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e note scritte autorizzate per l'udienza dell'11.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado
1 Con ricorso depositato in data 19.4.2016, adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord proponendo opposizione ex art. 615 cpc per ottenere l'annullamento di una cartella di pagamento notificata dall' e di tre avvisi di addebito Controparte_4 CP_ dell' emessi per il recupero di contributi omessi nella gestione di datori di lavoro agricoli e di lavoratori autonomi/agricoli.
All'esito della costituzione dell' , Controparte_4 CP_ dell' e della l'opponente , all'udienza Controparte_3 Pt_1 del 23.6.2017, proponeva querela di falso in via incidentale, per dimostrare la falsità degli avvisi di ricevimento delle notifiche degli atti impugnati nel giudizio (principale) di opposizione.
In particolare, il querelante, nell'atto di proposizione della querela, lamentava che i documenti impugnati di falso erano stati prodotti dalle controparti solo in copia, rappresentando di non aver mai ricevuto la notifica degli atti sopra indicati e articolando, sul punto, prova testimoniale.
Radicato il giudizio incidentale di falso (RG N. 6545/2018), si costituiva l' eccependo Controparte_4
l'inammissibilità della querela in quanto priva di doglianza specifica e comunque per mancata produzione di una scrittura di comparazione utile a dimostrare la pretesa falsità delle sottoscrizioni. CP_ Si costituiva anche l' eccependo, a sua volta, che l'avviso di addebito non è un atto giudiziario da notificarsi nelle forme previste dal codice di rito bensì un atto stragiudiziale dell'amministrazione, che deve essere comunicato nelle forme degli atti amministrativi, e dunque non a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore, ma semplicemente tramite posta elettronica certificata ovvero, nel caso in cui il destinatario non sia munito di PEC, tramite ufficio postale, con perfezionamento della notifica a seguito della ricezione del destinatario, senza necessità di un'apposita relata, ulteriormente evidenziando che l'agente postale, all'atto della consegna della raccomandata, non attesta né l'identità del soggetto che riceve l'atto, né se lo stesso sia il diretto destinatario, ovvero un convivente, un familiare o un diverso soggetto addetto alla ricezione della posta, dovendo attestare esclusivamente che la raccomandata è stata ricevuta presso l'indirizzo indicato. CP_ La società di cartolarizzazione dei crediti benché Controparte_3 regolarmente citata, restava contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., disattesa la richiesta di prova testimoniale del querelante, il tribunale di Napoli
Nord, in composizione collegiale, sulla scorta della documentazione in atti, definiva la lite con sentenza n. 672/2021, pubblicata in data
11.3.2021, così statuendo: “
1. rigetta la querela di falso proposta in via incidentale e, per l'effetto:
2. condanna al pagamento, Parte_1
2 per le causali di cui in motivazione ed in favore di
[...]
delle spese di lite, che si liquidano, per Controparte_5 ciascuna delle parti convenute costituite, in € 7.254,00 (…) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Segnatamente, il primo giudice rilevava che: “le uniche prove richieste dal querelante nell'atto di proposizione della querela – ovvero la prova testimoniale sulle circostanze sopra indicate – risultano da un lato inammissibili – quanto alla prima circostanza perché articolata in modo generico e comunque vertente su una mera valutazione negativa – e, dall'altro, irrilevanti – quanto alla seconda circostanza - trattandosi di avvisi di ricevimento di spedizioni postali effettuate in via ordinaria alle quali si applica la disciplina di cui al D.P.R. 29.5.1982 n. 655 per la consegna dei plichi raccomandati. Ne consegue che, in assenza di apposite disposizioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. […omissis…]. L'assenza di necessità della relata di notifica determina l'irrilevanza della riferibilità o meno a Parte_1 della firma apposta sull'avviso di ricevimento, ben potendo la stessa essere imputabile ad altri soggetti comunque abilitati a ricevere l'atto”, di conseguenza ritenendo che: “non avendo la parte attrice formulato alcuna richiesta di prova idonea a dimostrare la falsità materiale dei documenti oggetto di lite ovvero la falsità ideologica delle attività attestate dall'Agente
Postale, la domanda non può che essere rigettata”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 29.9.2021, interponeva gravame , lamentando Parte_1 violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 e ss. c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal mancato deposito degli originali dei documenti disconosciuti e delle relative notifiche, la cui mancata acquisizione agli atti di causa avrebbe dovuto determinare, di per sé,
l'accoglimento della querela di falso, indipendentemente dal supporto probatorio fornito dal querelante.
L'appellante chiedeva, pertanto, alla corte adita, in riforma della pronuncia impugnata, previo accoglimento dell'istanza di inibitoria, di voler così provvedere: “Dichiarare la falsità e/o la non autenticità della sottoscrizione della ricevuta degli avvisi id (di) addebito oggetto del presente giudizio;
dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione del documento oggetto della presente procedura;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
3 Radicato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
concludendo per il rigetto del gravame, manifestamente
[...] infondato, con vittoria delle spese del grado. CP_ Benché ritualmente citato, l' non si costituiva in giudizio.
Disposta la comunicazione degli atti alla Procura Generale in sede ex artt. 221, 69 e 71 cpc, la Corte, con provvedimento del 23.10.2022, rilevato che non risultava evocata in giudizio la , parte CP_3
(contumace) in primo grado, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, assegnando al fine termine perentorio sino al 30.12.2022, con rinvio all'udienza del 16.2.2023.
Preso atto della mancata integrazione del contraddittorio nel termine concesso, acquisito (in via telematica) il fascicolo d'ufficio di primo grado, dopo una serie di rinvii per conclusioni determinati dalla necessità di definire le cause di più risalente iscrizione pendenti sul ruolo della sezione e del consigliere relatore, in attuazione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato del PNRR, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare dell'11.9.2025, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotti a trenta giorni per il deposito delle conclusionali e successivi venti giorni per eventuali repliche.
*******
§. Preliminarmente, in rito, deve dichiararsi la contumacia dell' , CP_2 non costituito in giudizio, benché ritualmente citato (con atto notificato a mezzo pec, in data 29.9.2021, al procuratore costituito in primo grado).
Deve, altresì, dichiararsi la contumacia della , non CP_3 costituitasi in giudizio a seguito della (tardiva) notifica (in data
30.1.2023) dell'atto di integrazione del contraddittorio.
§. Sempre in rito, si rileva che l'appello va dichiarato inammissibile.
Com'è noto, l'art. 331 cpc, rubricato “Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili”, prevede che: “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario,
l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba
4 necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. 1790/2019; nello stesso senso, tra le altre,
Cass. 567/1998, Cass. 1535/2010 e Cass. 26433/2017).
Fermo quanto precede, nella specie, con riguardo alla posizione della
, ricorre Controparte_6 un'ipotesi di litisconsorzio necessario sia processuale, che per ragioni di ordine sostanziale, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 8, legge n. 448/98, con conseguente mancata integrità del contraddittorio per non essere stato l'atto di appello inizialmente notificato (anche) alla già parte necessaria (contumace) del giudizio di CP_3 primo grado.
Va, infatti, riconosciuta la legittimazione sostanziale dell'anzidetta
Società, atteso che, a norma dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "i crediti contributivi vantati dall' sono CP_2 ceduti a titolo oneroso, ex lege, al concessionario "anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci
e dai rendiconti dell'istituto", ed in virtù di tanto, pacifica la cessione del credito azionato, la è stata correttamente evocata in CP_3 primo grado dal appellante, sia nel giudizio Parte_2 principale (di opposizione), sia in quello incidentale di falso. CP_ Quanto poi alla posizione processuale dell' e del cessionario, la
Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che: "in materia di CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti qualora i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448 del 1998, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l' ed il cessionario, CP_2 non potendosi ritenere la menzionata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale - prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002, convertito in legge n. 265 del 2002 - prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione
a ruolo venisse notificata all'ente impositore ed al cessionario" (Cass.
n. 24766/2015; nello stesso senso, Cass. n. 15041/2007 e, più recentemente, Cass. 24364/2019), ulteriormente precisando che: "in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' e del cessionario del credito in quanto CP_2 titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa"
(Cass. n. 18522/2011).
5 Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto la querela di falso proposta, in via incidentale, da;
trattasi, quindi, di un Parte_1 giudizio autonomo - avente ad oggetto la falsità materiale dei documenti oggetto di lite (avviso di ricevimento della cartella CP_ esattoriale e ricevute di ritorno degli avvisi di addebito dell' e/o la falsità ideologica delle attività attestate dall'Agente Postale - ma all'evidenza funzionale a dimostrare il mancato perfezionamento del procedimento di notificazione e la conseguente illegittimità della relativa azione di recupero intrapresa dai titolari del credito. Ne deriva, per l'effetto, la ricorrenza, anche in sede di gravame, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (nel lato passivo) nei confronti CP_ della Società di dei crediti come già si è detto Controparte_6 regolarmente citata dallo stesso ricorrente in prime cure sia nel giudizio principale, sia in quello incidentale di falso.
Diversamente, l'appellante notificava l'atto di impugnazione Pt_1 esclusivamente all' e Controparte_7 all' . CP_2
La Corte, pertanto, con provvedimento del 20-23.10.2022, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , CP_3 non evocata in appello, assegnando al fine termine perentorio sino al
30.12.2022 e rinviando in prosieguo di prima udienza al 16.2.2023, della quale veniva poi disposta la trattazione in modalità cartolare
(ritualmente comunicata alle parti).
Ebbene, con le note scritte autorizzate per l'indicata udienza del
16.2.23, l'appellante si riportava alle difese svolte, chiedendo
“concedersi termine per rinotifica alla poiché per mero CP_3 errore si è proceduto solo più tardi alla notifica dell'atto di citazione”, allegando notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio alla , inoltrata a mezzo pec in data CP_3
30.1.2023, ben oltre il termine perentorio assegnato del 30.12.2022.
L'inosservanza del termine veniva prontamente eccepita dall'appellata
, che, infatti, con le note scritte Controparte_4 autorizzate per la stessa udienza del 16.2.2023, chiedeva dichiararsi
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331 cpc, stante l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio da parte dell'appellante.
Inammissibilità che va necessariamente dichiarata per il (pacifico) mancato rispetto del termine perentorio concesso dalla Corte per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3 litisconsorte necessario anche in appello.
Né, peraltro, l'appellante ha allegato (e tanto meno Pt_1 comprovato) di essere stato nell'oggettiva impossibilità di osservare il termine concesso per causa ad esso non imputabile, limitandosi, come si è detto, a chiedere, solo con le note scritte autorizzate del 9.2.2023
6 (allorché il termine era già scaduto), un nuovo “termine per rinotifica alla S.C.C.I. poiché per mero errore si è proceduto solo più tardi alla notifica dell'atto di citazione”, senza dunque addurre alcuna grave ragione o impedimento a giustificazione del ritardo, vieppiù immotivato ove si consideri che la notifica veniva (tardivamente) eseguita mediante trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo digitale estratto dal pubblico registro denominato “Reginde” (dunque, senza particolari difficoltà).
La richiesta di rimessione in termini va pertanto disattesa, in conformità al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato che quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente “non può essere assegnato un nuovo termine che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass. n.
28298/2021; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 8952/2000), ulteriormente precisando che: “In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art.
331 cod. proc. civ., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie
e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso” (Cass. 28223/2008).
Sulla scorta di quanto precede, dunque, l'appello va dichiarato inammissibile ed ogni ulteriore questione resta assorbita.
§. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nei rapporti con l'appellata costituita Controparte_1
, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei
[...]
7 parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della definizione in mero rito e dell'esigua attività espletata.
Nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4044
R.G.A.C. per l'anno 2021, contro la sentenza del tribunale di Napoli
Nord n. 672/2021, pubblicata in data 11.3.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata , delle spese del Controparte_4 grado, che si liquidano in € 2.905,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 6.11.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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