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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/07/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PONGOLINI DANILO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/03/1983 rappresentato e difeso dall'avv. BUONO ALFONSO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 7/03/2025:
“Quanto alle statuizioni in ordine alla prole:
1) Il figlio minore sino al raggiungimento della propria autosufficienza economica, Persona_1 continuerà a vivere presso l'abitato materno, con obbligo del IG. di Controparte_1 corrispondere alla IG.ra la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) Parte_1
mensili, salvo rivalutazione Istat, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, e ciò a decorrere dalla data di deposito dell'emanando provvedimento di modifica da parte dell'intestato Tribunale, oltre al rimborso delle spese straordinarie, mediche, di istruzione, e di ogni altra spesa che sarà ritenuta necessaria, nella misura del 50%; come da Protocollo del Tribunale di Cremona e il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona sottoscritto il 3.12.2015, che quivi si intende richiamato e trascritto;
2) Il IG. autorizza la IG.ra , a percepire Controparte_1 Parte_1 integralmente l'assegno unico universale per il figlio minore e quindi anche la sua Persona_1
quota parte, e ciò ad integrazione del sopra menzionato assegno di mantenimento;
3) Le parti confermano l'affidamento in via condivisa e paritetica ad entrambi i genitori del figlio minore , ma in via esclusiva alla IG.ra solo e soltanto in ambito Per_1 Parte_1
sanitario, in ragione delle patologie invalidanti di cui risulta affetto il minore . In ragione del Per_1
relativo affido esclusivo del minore, in ambito sanitario, alla IG.ra , Parte_1 quest'ultima avrà diritto, in via esclusiva, a percepire qualunque benefit, agevolazione, congedo o permesso retribuito derivante dalla patologia invalidante, ai sensi della Legge 104/92, del detto minore;
4) Quanto al diritto di visita del minore , in considerazione delle dichiarazioni rese dallo stesso Per_1 all'udienza del 21.1.2025, tenuto conto che il detto minore ha iniziato un percorso di supporto psicologico, rispetto al rapporto con il di lui padre, con l'assistenza della dott.ssa come Persona_2
da relativo invito di Codesto Tribunale, il IG. anche in Controparte_1
considerazione della sua attuale residenza in Marino (Roma), sentirà il figlio minore in videochiamata, con n.2 videochiamate a settimana, da effettuarsi sulla utenza telefonica del minore
e/o della di lui madre;
al contempo, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per una volta Per_1
ogni due mesi, per almeno 4 ore consecutive, nella città di Cremona, ovvero nella città di residenza del piccolo . Si precisa, rispetto al detto diritto di visita, che le relative modalità sono Per_1
subordinate al positivo superamento delle difficoltà che il minore ha, allo stato attuale, nel voler vedere e sentire il di lui padre, ovvero sono subordinate alle indicazioni che fornirà la dott.ssa Per_2
che ha in osservazione il minore.
[...]
5) I genitori, continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione e all'educazione del figlio, mentre eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sul predetto minore in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante la permanenza del medesimo presso i rispettivi genitori;
6) Il IG. avrà facoltà di vedere e tenere con sé per almeno 15 Controparte_1 Per_1
giorni consecutivi durante le vacanze estive. A tal proposito le parti si accordano sin da ora che le stesse dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno i periodi di ferie estive che intenderanno trascorrere con il figlio minore. Tutte le altre festività (natale, capodanno, pasqua, pasquetta), ivi compresi i ponti, saranno suddivise tra i genitori equamente secondo il principio dell'alternanza. I coniugi consentono comunque sin da ora che la turnazione sopra indicata possa subire deroghe e/o modifiche decise concordemente e dipendenti dagli impegni di lavoro degli stessi
e/o dagli impegni di studio, di svago e/o salute del figlio. Anche rispetto alle vacanze estive e a tutte le altre festività, si precisa, che le relative modalità di visita e permanenza presso il IG.
[...]
, sono subordinate al positivo superamento delle difficoltà che il minore ha, Controparte_1
allo stato attuale, nel voler vedere e sentire il di lui padre, ovvero sono subordinate alle indicazioni che fornirà la dott.ssa che ha in osservazione il minore. Persona_2
7) Le indennità di frequenza spettante al minore per la patologia invalidante di cui lo stesso risulta essere affetto, continuerà ad essere versate sul libretto nominativo n. 000050996248 intestato al minore. Con riguardo al predetto libretto i IGnori e Parte_1 Controparte_1
concordano e si obbligano, con la sottoscrizione della presente, a non prelevare alcuna
[...]
somma dal detto libretto, rispetto a tutte le somme che ivi verranno accreditate che, pertanto, resteranno ivi vincolate sino al raggiungimento della maggiore età del minore . Altresì, la Per_1
IG.ra si obbliga a fornire, annualmente, al IG. Parte_1 Controparte_1
il relativo rendiconto, ovvero di tutta la movimentazione in entrata e in uscita, di detto
[...] libretto postale tramite l'inoltro, via email e/o a mezzo posta, di tutta la relativa documentazione.
8) Le parti dichiarano altresì sin da ora di prestare piena e totale acquiescenza all'emanando provvedimento di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n.579/2022 del 24.1.2022 pubblicata il 28.11.2022 del Tribunale di Cremona.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Sesto ed Uniti in data 30/08/2014, Controparte_1
unione dalla quale sono è nato il figlio (nato il [...]), e di aver divorziato dal marito con Per_1
sentenza n. 579/2022 emessa il 24/11/2022 (pubblicata il 28/11/2022), chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
La ricorrente in particolare chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva del figlio minore, quantomeno in ambito sanitario, con regolamentazione della frequentazione paterna come meglio precisata in ricorso, nonché un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 1000 mensili.
Con comparsa depositata il 18/09/2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per insussistenza sopravvenienze idonee a determinare una revisione dei provvedimenti divorzili;
nel merito, il resistente chiedeva il rigetto delle domande attoree con accoglimento delle conclusioni indicate in comparsa.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. i difensori delle parti domandavano al Tribunale di procedere all'ascolto giudiziale del minore, con l'ausilio di un esperto, in considerazione della elevata conflittualità tra le parti e delle difficoltà dimostrate da nel rapporto con il padre. Per_1
Il Giudice, pertanto, all'udienza del 22/01/2025 procedeva all'ascolto con l'ausilio della dott.ssa nominata con ordinanza del 22/11/2024. Per_2
All'esito, invitati i genitori ad avviare un percorso di supporto psicologico per il minore, su richiesta delle parti, disponeva rinvio in via di una soluzione conciliativa.
Con note depositate in atti, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, i difensori dichiaravano quindi che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, domandavano al
Tribunale di dare atto dell'accordo raggiunto come meglio specificato nell'istanza.
Il Giudice pertanto, viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di conIGlio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conIGlio del 08/05/2025.
*
La responsabilità genitoriale
Va, preliminarmente, osservato che secondo quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006, il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Cionondimeno, i genitori possono accordarsi per l'affido esclusivo dei figli a un solo genitore se esistono delle circostanze, dettagliate, che facciano ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole o inadeguato per il minore.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, le parti hanno concluso per la conferma dell'affidamento condiviso del minore, salva l'attribuzione alla madre della responsabilità esclusiva delle decisioni mediche.
Il Collegio evidenzia che, pur nella latente conflittualità constatata nella coppia genitoriale, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità, l'affido condiviso a entrambi i genitori appare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Nondimeno, le parti hanno specificato che, dopo il divorzio, sono emerse delle difficoltà nel gestire in modo funzionale l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza di presso ciascun genitore Per_1
secondo quanto statuito in sede di divorzio, in ragione dell'avvenuto trasferimento della residenza del padre nel Lazio (a Marino - Roma). Tale sopravvenienza, da un lato, inevitabilmente, comporta una modifica della frequentazione paterna;
dall'altro, l'attuale situazione ha reso oltremodo difficile l'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale con particolare riferimento alle questioni sanitarie e di salute in quanto il padre non può garantire una risposta entro tempi brevi. Ciò è foriero di potenziale pregiudizio per il minore, tenuto conto che questi è affetto da una sindrome nefrosica invalidante, trattata con terapia continuativa. In questo frangente, la madre ha dimostrato di essere maggiormente consapevole delle eIGenze del figlio, come peraltro evidenziato anche dalla dott.ssa nella relazione datata 19/03/2025. Questi rilievi, considerato il collocamento di presso Per_2 Per_1
la madre, giustificano una concentrazione delle decisioni in capo a quest'ultima per quanto riguarda le cure mediche, come richiesto dalle parti stesse.
Sotto tale profilo, dimostra il padre un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura del figlio ed entrambi i genitori hanno comunque dato prova di essere consapevoli delle condizioni di affidamento prescelte, nel pieno rispetto delle capacità e dei bisogni di (nato il [...]). Per_1
Alla luce di tutti questi elementi, il Collegio ritiene corrispondente all'interesse del minore disporre che, fermo l'affidamento condiviso, sia la madre ad assumere, in via esclusiva, la decisione in ordine alle cure mediche, al fine di assicurare una sollecita e adeguata tutela dell'interesse del minore.
Per quanto attiene alle frequentazioni paterne, reputa il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato come da accordo delle parti, trattandosi di soluzione rispondente all'interesse del minore a costruire e valorizzare un rapporto adeguato con la figura paterna, pur tenendo conto delle difficoltà determinate non solo dalla lontananza geografica del padre, ma anche e soprattutto dalla necessità di una rielaborazione delle sopravvenienze da parte del minore. , infatti, ha Per_1
manifestato un radicato rifiuto nei confronti del padre, a seguito del suo trasferimento, come emerso anche in sede di ascolto;
i genitori hanno quindi responsabilmente scelto di avviare un percorso di sostegno e supporto, in modo da agevolare un riavvicinamento del minore alla figura paterna, nel rispetto dei bisogni psicofisici ed emotivi del figlio (v. anche relazione dott.ssa del 19/03/2025). Per_2
Si provvede pertanto come in dispositivo, recependo le conclusioni congiunte delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poterne recepire integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare al (nato il Per_1
23/09/2015) condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati alle sopravvenienze, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Infatti, rileva il Tribunale che, nel 2022, è stato disposto un collocamento paritetico del minore, il quale trascorreva settimane alternate presso ciascun genitore;
di conseguenza, le parti si erano accordate per il mantenimento diretto.
Allo stato, a fronte del trasferimento di in altra regione e delle criticità Controparte_1
emerse nel rapporto padre/figlio, i compiti di cura e accudimento sono svolti in prevalenza dalla madre, presso la quale il minore resta collocato. Appare, pertanto, equo e congruo stabilire un contributo al mantenimento indiretto da parte del padre, nell'importo così come stimato dalle parti, secondo la prudente valutazione delle rispettive situazioni economiche.
Peraltro, deve rilevarsi che rinunciando alla sua quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al mantenimento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte. Del resto, appare ragionevole e conforme all'interesse del minore stabilire che sia la madre a usufruire di contributi assistenziali e benefit collegati alla patologia invalidante del minore, con lei convivente.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cremona n. 579/2022 emessa il 24/11/2022 (pubblicata il
28/11/2022), ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. CONFERMA l'affidamento in via condivisa di (nato il [...]) a entrambi i genitori, Per_1
con attribuzione in via esclusiva alla madre delle decisioni relative alla patologia e alle cure mediche del minore;
2. DISPONE il collocamento del minore presso la residenza della madre, anche a fini anagrafici;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità: una volta ogni due mesi, per almeno 4 ore consecutive, nella città di Cremona ovvero nella città di residenza del minore;
il padre potrà inoltre sentire il figlio con n. 2 videochiamate a settimana, da effettuarsi sulla utenza telefonica del minore e/o della di lui madre;
almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le altre festività (natale, capodanno, pasqua, pasquetta), ivi compresi i ponti, saranno suddivise tra i genitori equamente secondo il principio dell'alternanza; i coniugi si impegnano comunque sin da ora a concordare deroghe e/o modifiche alla turnazione sopra indicata in dipendenza dagli impegni di lavoro degli stessi e/o dagli impegni di studio, di svago e/o salute del figlio;
le relative modalità di visita e permanenza presso il padre, sono subordinate al positivo superamento delle difficoltà che il minore ha, allo stato attuale, nel voler vedere e sentire il di lui padre, ovvero sono subordinate alle indicazioni che fornirà la professionista che ha in carico il minore;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nel rispetto dei bisogni affettivi ed emotivi del minore, anche a fronte dell'evoluzione del percorso di sostegno in atto;
4. DÀ ATTO che le parti concordano che percepisca in via esclusiva Parte_1
qualunque benefit, agevolazione, congedo o permesso retribuito derivante dalla patologia invalidante, ai sensi della Legge 104/92, del minore;
5. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del minore mediante versamento alla madre di € 250 mensili, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 (data di pubblicazione della sentenza), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che la madre percepisca in via integrale l'importo dell'assegno unico, dando atto dell'accordo delle parti in punto;
7. DÀ ATTO che le parti concordano che l'indennità di frequenza spettante al minore per la patologia invalidante da cui lo stesso risulta essere affetto continuerà ad essere versata sul libretto nominativo n. 000050996248 intestato al minore;
con riguardo al predetto libretto,
e concordano e si obbligano a non Parte_1 Controparte_1
prelevare alcuna somma dal detto libretto, rispetto a tutte le somme che ivi verranno accreditate che, pertanto, resteranno ivi vincolate sino al raggiungimento della maggiore età di (nato il [...]); si impegna a fornire, annualmente, a Per_1 Parte_1 il relativo rendiconto, ovvero di tutta la movimentazione in Controparte_1
entrata e in uscita, di detto libretto postale tramite l'inoltro, via email e/o a mezzo posta, di tutta la relativa documentazione;
8. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
9. DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
10. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di conIGlio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/07/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PONGOLINI DANILO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/03/1983 rappresentato e difeso dall'avv. BUONO ALFONSO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 7/03/2025:
“Quanto alle statuizioni in ordine alla prole:
1) Il figlio minore sino al raggiungimento della propria autosufficienza economica, Persona_1 continuerà a vivere presso l'abitato materno, con obbligo del IG. di Controparte_1 corrispondere alla IG.ra la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) Parte_1
mensili, salvo rivalutazione Istat, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, e ciò a decorrere dalla data di deposito dell'emanando provvedimento di modifica da parte dell'intestato Tribunale, oltre al rimborso delle spese straordinarie, mediche, di istruzione, e di ogni altra spesa che sarà ritenuta necessaria, nella misura del 50%; come da Protocollo del Tribunale di Cremona e il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona sottoscritto il 3.12.2015, che quivi si intende richiamato e trascritto;
2) Il IG. autorizza la IG.ra , a percepire Controparte_1 Parte_1 integralmente l'assegno unico universale per il figlio minore e quindi anche la sua Persona_1
quota parte, e ciò ad integrazione del sopra menzionato assegno di mantenimento;
3) Le parti confermano l'affidamento in via condivisa e paritetica ad entrambi i genitori del figlio minore , ma in via esclusiva alla IG.ra solo e soltanto in ambito Per_1 Parte_1
sanitario, in ragione delle patologie invalidanti di cui risulta affetto il minore . In ragione del Per_1
relativo affido esclusivo del minore, in ambito sanitario, alla IG.ra , Parte_1 quest'ultima avrà diritto, in via esclusiva, a percepire qualunque benefit, agevolazione, congedo o permesso retribuito derivante dalla patologia invalidante, ai sensi della Legge 104/92, del detto minore;
4) Quanto al diritto di visita del minore , in considerazione delle dichiarazioni rese dallo stesso Per_1 all'udienza del 21.1.2025, tenuto conto che il detto minore ha iniziato un percorso di supporto psicologico, rispetto al rapporto con il di lui padre, con l'assistenza della dott.ssa come Persona_2
da relativo invito di Codesto Tribunale, il IG. anche in Controparte_1
considerazione della sua attuale residenza in Marino (Roma), sentirà il figlio minore in videochiamata, con n.2 videochiamate a settimana, da effettuarsi sulla utenza telefonica del minore
e/o della di lui madre;
al contempo, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per una volta Per_1
ogni due mesi, per almeno 4 ore consecutive, nella città di Cremona, ovvero nella città di residenza del piccolo . Si precisa, rispetto al detto diritto di visita, che le relative modalità sono Per_1
subordinate al positivo superamento delle difficoltà che il minore ha, allo stato attuale, nel voler vedere e sentire il di lui padre, ovvero sono subordinate alle indicazioni che fornirà la dott.ssa Per_2
che ha in osservazione il minore.
[...]
5) I genitori, continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione e all'educazione del figlio, mentre eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sul predetto minore in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante la permanenza del medesimo presso i rispettivi genitori;
6) Il IG. avrà facoltà di vedere e tenere con sé per almeno 15 Controparte_1 Per_1
giorni consecutivi durante le vacanze estive. A tal proposito le parti si accordano sin da ora che le stesse dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno i periodi di ferie estive che intenderanno trascorrere con il figlio minore. Tutte le altre festività (natale, capodanno, pasqua, pasquetta), ivi compresi i ponti, saranno suddivise tra i genitori equamente secondo il principio dell'alternanza. I coniugi consentono comunque sin da ora che la turnazione sopra indicata possa subire deroghe e/o modifiche decise concordemente e dipendenti dagli impegni di lavoro degli stessi
e/o dagli impegni di studio, di svago e/o salute del figlio. Anche rispetto alle vacanze estive e a tutte le altre festività, si precisa, che le relative modalità di visita e permanenza presso il IG.
[...]
, sono subordinate al positivo superamento delle difficoltà che il minore ha, Controparte_1
allo stato attuale, nel voler vedere e sentire il di lui padre, ovvero sono subordinate alle indicazioni che fornirà la dott.ssa che ha in osservazione il minore. Persona_2
7) Le indennità di frequenza spettante al minore per la patologia invalidante di cui lo stesso risulta essere affetto, continuerà ad essere versate sul libretto nominativo n. 000050996248 intestato al minore. Con riguardo al predetto libretto i IGnori e Parte_1 Controparte_1
concordano e si obbligano, con la sottoscrizione della presente, a non prelevare alcuna
[...]
somma dal detto libretto, rispetto a tutte le somme che ivi verranno accreditate che, pertanto, resteranno ivi vincolate sino al raggiungimento della maggiore età del minore . Altresì, la Per_1
IG.ra si obbliga a fornire, annualmente, al IG. Parte_1 Controparte_1
il relativo rendiconto, ovvero di tutta la movimentazione in entrata e in uscita, di detto
[...] libretto postale tramite l'inoltro, via email e/o a mezzo posta, di tutta la relativa documentazione.
8) Le parti dichiarano altresì sin da ora di prestare piena e totale acquiescenza all'emanando provvedimento di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n.579/2022 del 24.1.2022 pubblicata il 28.11.2022 del Tribunale di Cremona.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Sesto ed Uniti in data 30/08/2014, Controparte_1
unione dalla quale sono è nato il figlio (nato il [...]), e di aver divorziato dal marito con Per_1
sentenza n. 579/2022 emessa il 24/11/2022 (pubblicata il 28/11/2022), chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
La ricorrente in particolare chiedeva altresì l'affidamento in via esclusiva del figlio minore, quantomeno in ambito sanitario, con regolamentazione della frequentazione paterna come meglio precisata in ricorso, nonché un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 1000 mensili.
Con comparsa depositata il 18/09/2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per insussistenza sopravvenienze idonee a determinare una revisione dei provvedimenti divorzili;
nel merito, il resistente chiedeva il rigetto delle domande attoree con accoglimento delle conclusioni indicate in comparsa.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. i difensori delle parti domandavano al Tribunale di procedere all'ascolto giudiziale del minore, con l'ausilio di un esperto, in considerazione della elevata conflittualità tra le parti e delle difficoltà dimostrate da nel rapporto con il padre. Per_1
Il Giudice, pertanto, all'udienza del 22/01/2025 procedeva all'ascolto con l'ausilio della dott.ssa nominata con ordinanza del 22/11/2024. Per_2
All'esito, invitati i genitori ad avviare un percorso di supporto psicologico per il minore, su richiesta delle parti, disponeva rinvio in via di una soluzione conciliativa.
Con note depositate in atti, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, i difensori dichiaravano quindi che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, domandavano al
Tribunale di dare atto dell'accordo raggiunto come meglio specificato nell'istanza.
Il Giudice pertanto, viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di conIGlio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conIGlio del 08/05/2025.
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La responsabilità genitoriale
Va, preliminarmente, osservato che secondo quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006, il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Cionondimeno, i genitori possono accordarsi per l'affido esclusivo dei figli a un solo genitore se esistono delle circostanze, dettagliate, che facciano ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole o inadeguato per il minore.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, le parti hanno concluso per la conferma dell'affidamento condiviso del minore, salva l'attribuzione alla madre della responsabilità esclusiva delle decisioni mediche.
Il Collegio evidenzia che, pur nella latente conflittualità constatata nella coppia genitoriale, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità, l'affido condiviso a entrambi i genitori appare la soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Nondimeno, le parti hanno specificato che, dopo il divorzio, sono emerse delle difficoltà nel gestire in modo funzionale l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza di presso ciascun genitore Per_1
secondo quanto statuito in sede di divorzio, in ragione dell'avvenuto trasferimento della residenza del padre nel Lazio (a Marino - Roma). Tale sopravvenienza, da un lato, inevitabilmente, comporta una modifica della frequentazione paterna;
dall'altro, l'attuale situazione ha reso oltremodo difficile l'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale con particolare riferimento alle questioni sanitarie e di salute in quanto il padre non può garantire una risposta entro tempi brevi. Ciò è foriero di potenziale pregiudizio per il minore, tenuto conto che questi è affetto da una sindrome nefrosica invalidante, trattata con terapia continuativa. In questo frangente, la madre ha dimostrato di essere maggiormente consapevole delle eIGenze del figlio, come peraltro evidenziato anche dalla dott.ssa nella relazione datata 19/03/2025. Questi rilievi, considerato il collocamento di presso Per_2 Per_1
la madre, giustificano una concentrazione delle decisioni in capo a quest'ultima per quanto riguarda le cure mediche, come richiesto dalle parti stesse.
Sotto tale profilo, dimostra il padre un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura del figlio ed entrambi i genitori hanno comunque dato prova di essere consapevoli delle condizioni di affidamento prescelte, nel pieno rispetto delle capacità e dei bisogni di (nato il [...]). Per_1
Alla luce di tutti questi elementi, il Collegio ritiene corrispondente all'interesse del minore disporre che, fermo l'affidamento condiviso, sia la madre ad assumere, in via esclusiva, la decisione in ordine alle cure mediche, al fine di assicurare una sollecita e adeguata tutela dell'interesse del minore.
Per quanto attiene alle frequentazioni paterne, reputa il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato come da accordo delle parti, trattandosi di soluzione rispondente all'interesse del minore a costruire e valorizzare un rapporto adeguato con la figura paterna, pur tenendo conto delle difficoltà determinate non solo dalla lontananza geografica del padre, ma anche e soprattutto dalla necessità di una rielaborazione delle sopravvenienze da parte del minore. , infatti, ha Per_1
manifestato un radicato rifiuto nei confronti del padre, a seguito del suo trasferimento, come emerso anche in sede di ascolto;
i genitori hanno quindi responsabilmente scelto di avviare un percorso di sostegno e supporto, in modo da agevolare un riavvicinamento del minore alla figura paterna, nel rispetto dei bisogni psicofisici ed emotivi del figlio (v. anche relazione dott.ssa del 19/03/2025). Per_2
Si provvede pertanto come in dispositivo, recependo le conclusioni congiunte delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poterne recepire integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare al (nato il Per_1
23/09/2015) condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati alle sopravvenienze, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Infatti, rileva il Tribunale che, nel 2022, è stato disposto un collocamento paritetico del minore, il quale trascorreva settimane alternate presso ciascun genitore;
di conseguenza, le parti si erano accordate per il mantenimento diretto.
Allo stato, a fronte del trasferimento di in altra regione e delle criticità Controparte_1
emerse nel rapporto padre/figlio, i compiti di cura e accudimento sono svolti in prevalenza dalla madre, presso la quale il minore resta collocato. Appare, pertanto, equo e congruo stabilire un contributo al mantenimento indiretto da parte del padre, nell'importo così come stimato dalle parti, secondo la prudente valutazione delle rispettive situazioni economiche.
Peraltro, deve rilevarsi che rinunciando alla sua quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al mantenimento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte. Del resto, appare ragionevole e conforme all'interesse del minore stabilire che sia la madre a usufruire di contributi assistenziali e benefit collegati alla patologia invalidante del minore, con lei convivente.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cremona n. 579/2022 emessa il 24/11/2022 (pubblicata il
28/11/2022), ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. CONFERMA l'affidamento in via condivisa di (nato il [...]) a entrambi i genitori, Per_1
con attribuzione in via esclusiva alla madre delle decisioni relative alla patologia e alle cure mediche del minore;
2. DISPONE il collocamento del minore presso la residenza della madre, anche a fini anagrafici;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità: una volta ogni due mesi, per almeno 4 ore consecutive, nella città di Cremona ovvero nella città di residenza del minore;
il padre potrà inoltre sentire il figlio con n. 2 videochiamate a settimana, da effettuarsi sulla utenza telefonica del minore e/o della di lui madre;
almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le altre festività (natale, capodanno, pasqua, pasquetta), ivi compresi i ponti, saranno suddivise tra i genitori equamente secondo il principio dell'alternanza; i coniugi si impegnano comunque sin da ora a concordare deroghe e/o modifiche alla turnazione sopra indicata in dipendenza dagli impegni di lavoro degli stessi e/o dagli impegni di studio, di svago e/o salute del figlio;
le relative modalità di visita e permanenza presso il padre, sono subordinate al positivo superamento delle difficoltà che il minore ha, allo stato attuale, nel voler vedere e sentire il di lui padre, ovvero sono subordinate alle indicazioni che fornirà la professionista che ha in carico il minore;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nel rispetto dei bisogni affettivi ed emotivi del minore, anche a fronte dell'evoluzione del percorso di sostegno in atto;
4. DÀ ATTO che le parti concordano che percepisca in via esclusiva Parte_1
qualunque benefit, agevolazione, congedo o permesso retribuito derivante dalla patologia invalidante, ai sensi della Legge 104/92, del minore;
5. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del minore mediante versamento alla madre di € 250 mensili, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 (data di pubblicazione della sentenza), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che la madre percepisca in via integrale l'importo dell'assegno unico, dando atto dell'accordo delle parti in punto;
7. DÀ ATTO che le parti concordano che l'indennità di frequenza spettante al minore per la patologia invalidante da cui lo stesso risulta essere affetto continuerà ad essere versata sul libretto nominativo n. 000050996248 intestato al minore;
con riguardo al predetto libretto,
e concordano e si obbligano a non Parte_1 Controparte_1
prelevare alcuna somma dal detto libretto, rispetto a tutte le somme che ivi verranno accreditate che, pertanto, resteranno ivi vincolate sino al raggiungimento della maggiore età di (nato il [...]); si impegna a fornire, annualmente, a Per_1 Parte_1 il relativo rendiconto, ovvero di tutta la movimentazione in Controparte_1
entrata e in uscita, di detto libretto postale tramite l'inoltro, via email e/o a mezzo posta, di tutta la relativa documentazione;
8. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
9. DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
10. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di conIGlio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato