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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7490/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7490/2022 promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Le), il 25.10.1951, C.F. rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi Murciano C.F._2
- ATTORI
Contro
n. a Otranto (LE), 8/7/55 C.F. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio
[...] P.IVA_1
Mignone
- CONVENUTI
OGGETTO: servitù (azione negatoria)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione gli odierni attori hanno citato in giudizio i convenuti per sentire accolte le seguenti conclusioni:
I. “accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in favore del sig. nonché ordinare la chiusura del varco realizzato sul confine ovest Controparte_1 del fondo identificato al fg. 62 p.lla 517, con il ripristino dello stato dei luoghi, contestualmente ordinare ai convenuti la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
II. condannare il convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori quantificati nella somma di € 5.000,00, o, nella maggiore o minore somma che in corso di causa dovesse rinvenire o, in quella che il giudice ritenga di stabilire anche in via equitativa;
III. condannare, altresì, il sig. e la in solido tra loro, alle spese Controparte_1 CP_2
e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che, all'uopo, rende la dichiarazione di rito.”
Si sono costituiti in giudizio i convenuti che hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1. “Ritenere la domanda improcedibile, inammissibile, assoluta-mente sfornita di validità relativamente alla edictio actionis, alla causa petendi e al petitum;
per l'effetto rigettarla e dichiararla infondata in fatto e diritto con ogni consequenziale provvedimento di legge, in via di eccezione confermare l'esistenza della servitù di passaggio qualificabile come destinazione del buon padre di famiglia desumibile dal titolo e dagli usi.
2. Conseguentemente al rigetto della domanda e alla conferma delle situazioni di fatto condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Nel corso dello stesso sono stati escussi testimoni e le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi degli artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierno giudizio possono essere riassunti nei seguenti termini.
Gli attori, con atto notarile num. 33894, rep. n° 6505 raccolta del 29 marzo 1990, hanno acquistato la proprietà del terreno sito in agro di Melendugno -Torre dell'Orso, loc. “Brunese”-, identificato al
Catasto Terreni del Comune di Melendugno, al foglio 62 particelle 517 e 290.
Il terreno identificato al foglio 62 pa.lla 517 è confinante, sul lato ovest, con il Villaggio Turistico denominato “La Brunese”, di proprietà e gestito dagli odierni convenuti.
Lamentano gli attori che il convenuto, alcuni anni prima dei fatti per cui è causa, abusivamente, prima faceva demolire il muretto a secco che delimitava il confine poi edificare un nuovo muro con un'apertura provvista di cancello, al fine di accedere alla struttura di sua proprietà.
Proprio l'accesso a tale cancello è necessario percorrere una strada sterrata di proprietà esclusiva dei coniugi identificata al NCT al foglio 62 p.lla 517. Pt_2 Nel 2011, allorché è stato constatato che il iniziava ad utilizzare detta strada e accedere alla CP_1 sua proprietà dal nuovo ingresso, gli attori, con raccomandata A.R. datata 23/05/2011, intimavano la cessazione di tale condotta.
Tali condotte cessavano e non si addiveniva a una fase contenziosa, anche se la contestata costruzione.
Tuttavia, recentemente gli odierni attori lamentano la ripresa degli accessi e di altre molestie patite in ragione della struttura ricettiva.
Per parte loro i convenuti hanno rappresentato la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, rappresentando la liceità del transito ed escludendo che alcuna molestia potesse essere stata arrecata dalla struttura recettizia.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU sullo stato dei luoghi che, all'esito della propria indagine ha sostenuto quanto segue.
Si richiama, per maggiori completezza e semplicità espositiva stralcio della consulenza ritenuta rilevante ai fini del decidere:
“i convenuti assumono che la particella 278, pervenuta in proprietà degli attori (unitamente alle particelle 294 e 277) con il già più volte richiamato atto per not. del 24.12.1991, sarebbe Per_1 gravata da servitù di passaggio pedonale e carrozzabile della larghezza di ml 10,00 costituita con atto per not.
del 06.02.1991 a favore di terreno a suo tempo acquistato dal convenuto;
Per_1 Controparte_1 infatti, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del 15.12.2022 a firma del precedente difensore avv. Marco Petrachi, previo fichiamo dell'anzidetto atto per not. del 06.02.1991, è Per_1 dato leggere testualmente: "servitù di passaggio pedonale e carrozzabile a carico dell'appezzamento di terreno [ie. particella 278] con quest'atto acquistato dal sig. ed a vantaggio Controparte_1 della restante proprietà partc. 8 e partc. 297. Tale servitù sarà esercitata su una fascia di terreno della larghezza costante di metri dieci circa, lungo tutto il lato ovest del fondo servente [ie l'anzidetta particella 278]".
Sul punto, però, il genuino dato testuale contenuto nell'anzidetto atto per not. del 06.02.1991, Per_1 prodotto in giudizio dai convenuti, risulta non correttamente interpretato.
Infatti, con tale atto per not. del 06.02.1991, quattro comproprietari ( , Per_1 CP_3 [...]
, e ) alienarono diversi appezzamenti di terreno di CP_4 Controparte_5 Parte_3 loro comproprietà e, precisamente:
= in favore dell'odierno convenuto le particelle 278 (già 278/a), 294 (già 275/e) Controparte_1
e 277 (già 277/a) ricadenti nel foglio 62; (per inciso, dieci mesi dopo, il detto Controparte_1 trasferì le dette tre particelle agli odierni attori con atto per not. del 24.12.1991): Per_1 = in favore di tale le particelle 537 (già 525/a), 535 (già 522/a) e 534 (già 521/e) Parte_4 ugualmente ricadenti nel foglio 62;
= in favore di tale le particelle 533 (già 521/6), 536 (già 522/b), 538 (già Parte_5
525/b), 523 (già 13/c) e 524 (già 7/a), pure ricadenti nel foglio 62:
= in favore di tale la particella 246 (già 235/b) ricadente nel foglio 84, posta alla Parte_6 periferia est dell'abitato di Borgagne, alla distanza di circa 5 Km dai luoghi oggetto di causa.
Con la precisazione che "Le acquirenti e si obbligano a non Parte_4 Parte_5 mutare la destinazione dello stradone interpoderale esistente lungo il confine degli appezzamenti da loro con quest'atto acquistati con proprietà della società semplice agricola "la viola" ed a consentire il passaggio sullo stesso stradone a tutti gli aventi diritto" e con l'ulteriore precisazione che “Viene costituita servitù di passaggio pedonale e carrozzabile a carico dell'appezzamento di terreno con quest'atto acquistato dal sig. ed a vantaggio della restante proprietà dei Controparte_1 venditori -foglio 62 partc. 8 e partc. 297-. Tale servitù sarà esercitata su una fascia di terreno della larghezza costante di metri dieci circa, lungo tutto il lato ovest del fondo servente”.
Relativamente alla prima precisazione, i terreni acquistati dalle dette e Parte_4 Parte_5
sono quelli evidenziati in arancione chiaro e, rispettivamente, contraddistinti anche dalle
[...] sigle MR e DMA nello stralcio catastale riprodotto a pagina seguente, dove ben si vede che tali terreni, accessibili attraverso l'indicato "stradone interpoderale" evidenziato in rosso chiaro nel detto stralcio catastale non hanno alcuna attinenza con i luoghi oggetto di causa.
Relativamente alla seconda precisazione, devesi osservare che l'indicata "servitù di passaggio pedonale e carrozzabile" costituita a favore delle particelle 8 e 297 del foglio 62 ed a carico della particella 278 acquistata dall'odierno convenuto , rimasta in proprietà di costui Controparte_1 per i circa dieci mesi intercorrenti tra febbraio e dicembre del 1991, è ugualmente priva di attinenza con la materia del contendere, trattandosi di servitù costituita non già a favore di qualsivoglia terreno di proprietà convenuta, ma unica mente a favore delle anzidette particelle 8 e 297 (come innanzevidenziate in arancione scuro) le quali, peraltro, già da qualche anno prima del 1991, godevano di accesso diretto da viabilità pubblica di nuova apertura.
In ogni caso, devesi tener presente che dell'anzidetta "servitù di passaggio pedonale e carrozzabile"
(in verde scuro nello stralcio catastale, riprodotto a pagina precedente) costituita a carico del fondo servente distinto dalla particella 278 ed a favore del fondo dominante distinto dalle particelle 8 e
297, in loco non si rinviene traccia alcuna nè "lungo tutto il lato ovest del fondo servente" (come lezzesi nell'atto per not. del 06.02.1991), nè in qualsivoglia altra posizione.” Per_1
Nelle risposte ai CTP di parte il CTU ha escluso la sussistenza del diritto di servitù rappresentato dai convenuti ribadendo l'equivoco in cui sono caduti i convenuti [...] nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice CP_6 di dover accogliere le domande formulate da parte attrice.
Preliminarmente, ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni dell'ausiliario essendo l'esame da lui effettuato rigoroso oltre che completo.
Ritiene il giudice che le conclusioni – oltre che l'iter argomentativo – a cui il perito è addivenuto sono logicamente credibili e condivisibili.
Peraltro, le osservazioni delle parti all'elaborato non sono idonee a scalfire le superiori considerazioni in tema di condivisibilità delle tesi sostenute e riportate dallo specialista.
Chiarito tale aspetto si osserva quanto segue.
Dagli atti di causa emerge che parte convenuta non vanta l'asserito diritto di servitù sul fondo di proprietà degli odierni attori ma che quella contenuta nell'atto notarile – mai esercitata e non rinvenibile nei luoghi di causa – è estranea ai luoghi di causa.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di parte attrice non solo con riferimento all'accertamento dell'insussistenza della servitù ma anche nella parte in cui si chiede la chiusura del varco realizzato sul confine ovest del fondo identificato al fg. 62 p.lla 517 e il ripristino dello stato dei luoghi eliminando quindi le condotte turbative o moleste.
Quanto alla richiesta del risarcimento del danno non emergono prove circa i pregiudizi subiti in ragione del disposto risarcimento in forma specifica.
Pertanto, tale ultima domanda non merita accoglimento.
All'accoglimento delle domande di parti attrice relativamente all'accertamento negativo della servitù
e del ripristino dello stato dei luoghi consegue il rigetto delle domandi delle parti convenute essendo emersa l'infondatezza della loro pretesa
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 individuando i valori minimi – tenuto conto della minima complessità dei fatti di causa – per le cause con valore indeterminabile di minore difficoltà.
Pertanto, e devono essere condannati al pagamento Controparte_1 CP_2 della somma di 3.809,00 euro per onorari e 571,35 euro a titolo di spese generali oltre IVA e cpa se dovuti
Le spese relative al CTU, in ragione della soccombenza, devono essere poste definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_2
Non si ravvisa, nel caso di specie, la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di , e Parte_1 Parte_2
accertando l'insussistenza di servitù di passaggio.
[...]
Ordina a e di cessare qualsivoglia azione turbativa Controparte_1 CP_2
o molesta nei confronti degli attori disponendo il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla chiusura del varco realizzato sul confine ovest del fondo identificato al fg. 62 p.lla 517.
Rigetta la domanda relativa al risarcimento dei danni.
Condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 CP_2 favore del difensore antistatario determinati in 3.809,00 euro per onorari e 571,35 euro a titolo di spese generali oltre IVA e cpa se dovuti
Le spese del CTU sono poste definitivamente a carico di e Controparte_1
CP_2
Lecce, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7490/2022 promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(Le), il 25.10.1951, C.F. rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi Murciano C.F._2
- ATTORI
Contro
n. a Otranto (LE), 8/7/55 C.F. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio
[...] P.IVA_1
Mignone
- CONVENUTI
OGGETTO: servitù (azione negatoria)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione gli odierni attori hanno citato in giudizio i convenuti per sentire accolte le seguenti conclusioni:
I. “accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in favore del sig. nonché ordinare la chiusura del varco realizzato sul confine ovest Controparte_1 del fondo identificato al fg. 62 p.lla 517, con il ripristino dello stato dei luoghi, contestualmente ordinare ai convenuti la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
II. condannare il convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori quantificati nella somma di € 5.000,00, o, nella maggiore o minore somma che in corso di causa dovesse rinvenire o, in quella che il giudice ritenga di stabilire anche in via equitativa;
III. condannare, altresì, il sig. e la in solido tra loro, alle spese Controparte_1 CP_2
e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che, all'uopo, rende la dichiarazione di rito.”
Si sono costituiti in giudizio i convenuti che hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1. “Ritenere la domanda improcedibile, inammissibile, assoluta-mente sfornita di validità relativamente alla edictio actionis, alla causa petendi e al petitum;
per l'effetto rigettarla e dichiararla infondata in fatto e diritto con ogni consequenziale provvedimento di legge, in via di eccezione confermare l'esistenza della servitù di passaggio qualificabile come destinazione del buon padre di famiglia desumibile dal titolo e dagli usi.
2. Conseguentemente al rigetto della domanda e alla conferma delle situazioni di fatto condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Nel corso dello stesso sono stati escussi testimoni e le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi degli artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierno giudizio possono essere riassunti nei seguenti termini.
Gli attori, con atto notarile num. 33894, rep. n° 6505 raccolta del 29 marzo 1990, hanno acquistato la proprietà del terreno sito in agro di Melendugno -Torre dell'Orso, loc. “Brunese”-, identificato al
Catasto Terreni del Comune di Melendugno, al foglio 62 particelle 517 e 290.
Il terreno identificato al foglio 62 pa.lla 517 è confinante, sul lato ovest, con il Villaggio Turistico denominato “La Brunese”, di proprietà e gestito dagli odierni convenuti.
Lamentano gli attori che il convenuto, alcuni anni prima dei fatti per cui è causa, abusivamente, prima faceva demolire il muretto a secco che delimitava il confine poi edificare un nuovo muro con un'apertura provvista di cancello, al fine di accedere alla struttura di sua proprietà.
Proprio l'accesso a tale cancello è necessario percorrere una strada sterrata di proprietà esclusiva dei coniugi identificata al NCT al foglio 62 p.lla 517. Pt_2 Nel 2011, allorché è stato constatato che il iniziava ad utilizzare detta strada e accedere alla CP_1 sua proprietà dal nuovo ingresso, gli attori, con raccomandata A.R. datata 23/05/2011, intimavano la cessazione di tale condotta.
Tali condotte cessavano e non si addiveniva a una fase contenziosa, anche se la contestata costruzione.
Tuttavia, recentemente gli odierni attori lamentano la ripresa degli accessi e di altre molestie patite in ragione della struttura ricettiva.
Per parte loro i convenuti hanno rappresentato la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, rappresentando la liceità del transito ed escludendo che alcuna molestia potesse essere stata arrecata dalla struttura recettizia.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU sullo stato dei luoghi che, all'esito della propria indagine ha sostenuto quanto segue.
Si richiama, per maggiori completezza e semplicità espositiva stralcio della consulenza ritenuta rilevante ai fini del decidere:
“i convenuti assumono che la particella 278, pervenuta in proprietà degli attori (unitamente alle particelle 294 e 277) con il già più volte richiamato atto per not. del 24.12.1991, sarebbe Per_1 gravata da servitù di passaggio pedonale e carrozzabile della larghezza di ml 10,00 costituita con atto per not.
del 06.02.1991 a favore di terreno a suo tempo acquistato dal convenuto;
Per_1 Controparte_1 infatti, a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del 15.12.2022 a firma del precedente difensore avv. Marco Petrachi, previo fichiamo dell'anzidetto atto per not. del 06.02.1991, è Per_1 dato leggere testualmente: "servitù di passaggio pedonale e carrozzabile a carico dell'appezzamento di terreno [ie. particella 278] con quest'atto acquistato dal sig. ed a vantaggio Controparte_1 della restante proprietà partc. 8 e partc. 297. Tale servitù sarà esercitata su una fascia di terreno della larghezza costante di metri dieci circa, lungo tutto il lato ovest del fondo servente [ie l'anzidetta particella 278]".
Sul punto, però, il genuino dato testuale contenuto nell'anzidetto atto per not. del 06.02.1991, Per_1 prodotto in giudizio dai convenuti, risulta non correttamente interpretato.
Infatti, con tale atto per not. del 06.02.1991, quattro comproprietari ( , Per_1 CP_3 [...]
, e ) alienarono diversi appezzamenti di terreno di CP_4 Controparte_5 Parte_3 loro comproprietà e, precisamente:
= in favore dell'odierno convenuto le particelle 278 (già 278/a), 294 (già 275/e) Controparte_1
e 277 (già 277/a) ricadenti nel foglio 62; (per inciso, dieci mesi dopo, il detto Controparte_1 trasferì le dette tre particelle agli odierni attori con atto per not. del 24.12.1991): Per_1 = in favore di tale le particelle 537 (già 525/a), 535 (già 522/a) e 534 (già 521/e) Parte_4 ugualmente ricadenti nel foglio 62;
= in favore di tale le particelle 533 (già 521/6), 536 (già 522/b), 538 (già Parte_5
525/b), 523 (già 13/c) e 524 (già 7/a), pure ricadenti nel foglio 62:
= in favore di tale la particella 246 (già 235/b) ricadente nel foglio 84, posta alla Parte_6 periferia est dell'abitato di Borgagne, alla distanza di circa 5 Km dai luoghi oggetto di causa.
Con la precisazione che "Le acquirenti e si obbligano a non Parte_4 Parte_5 mutare la destinazione dello stradone interpoderale esistente lungo il confine degli appezzamenti da loro con quest'atto acquistati con proprietà della società semplice agricola "la viola" ed a consentire il passaggio sullo stesso stradone a tutti gli aventi diritto" e con l'ulteriore precisazione che “Viene costituita servitù di passaggio pedonale e carrozzabile a carico dell'appezzamento di terreno con quest'atto acquistato dal sig. ed a vantaggio della restante proprietà dei Controparte_1 venditori -foglio 62 partc. 8 e partc. 297-. Tale servitù sarà esercitata su una fascia di terreno della larghezza costante di metri dieci circa, lungo tutto il lato ovest del fondo servente”.
Relativamente alla prima precisazione, i terreni acquistati dalle dette e Parte_4 Parte_5
sono quelli evidenziati in arancione chiaro e, rispettivamente, contraddistinti anche dalle
[...] sigle MR e DMA nello stralcio catastale riprodotto a pagina seguente, dove ben si vede che tali terreni, accessibili attraverso l'indicato "stradone interpoderale" evidenziato in rosso chiaro nel detto stralcio catastale non hanno alcuna attinenza con i luoghi oggetto di causa.
Relativamente alla seconda precisazione, devesi osservare che l'indicata "servitù di passaggio pedonale e carrozzabile" costituita a favore delle particelle 8 e 297 del foglio 62 ed a carico della particella 278 acquistata dall'odierno convenuto , rimasta in proprietà di costui Controparte_1 per i circa dieci mesi intercorrenti tra febbraio e dicembre del 1991, è ugualmente priva di attinenza con la materia del contendere, trattandosi di servitù costituita non già a favore di qualsivoglia terreno di proprietà convenuta, ma unica mente a favore delle anzidette particelle 8 e 297 (come innanzevidenziate in arancione scuro) le quali, peraltro, già da qualche anno prima del 1991, godevano di accesso diretto da viabilità pubblica di nuova apertura.
In ogni caso, devesi tener presente che dell'anzidetta "servitù di passaggio pedonale e carrozzabile"
(in verde scuro nello stralcio catastale, riprodotto a pagina precedente) costituita a carico del fondo servente distinto dalla particella 278 ed a favore del fondo dominante distinto dalle particelle 8 e
297, in loco non si rinviene traccia alcuna nè "lungo tutto il lato ovest del fondo servente" (come lezzesi nell'atto per not. del 06.02.1991), nè in qualsivoglia altra posizione.” Per_1
Nelle risposte ai CTP di parte il CTU ha escluso la sussistenza del diritto di servitù rappresentato dai convenuti ribadendo l'equivoco in cui sono caduti i convenuti [...] nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice CP_6 di dover accogliere le domande formulate da parte attrice.
Preliminarmente, ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni dell'ausiliario essendo l'esame da lui effettuato rigoroso oltre che completo.
Ritiene il giudice che le conclusioni – oltre che l'iter argomentativo – a cui il perito è addivenuto sono logicamente credibili e condivisibili.
Peraltro, le osservazioni delle parti all'elaborato non sono idonee a scalfire le superiori considerazioni in tema di condivisibilità delle tesi sostenute e riportate dallo specialista.
Chiarito tale aspetto si osserva quanto segue.
Dagli atti di causa emerge che parte convenuta non vanta l'asserito diritto di servitù sul fondo di proprietà degli odierni attori ma che quella contenuta nell'atto notarile – mai esercitata e non rinvenibile nei luoghi di causa – è estranea ai luoghi di causa.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di parte attrice non solo con riferimento all'accertamento dell'insussistenza della servitù ma anche nella parte in cui si chiede la chiusura del varco realizzato sul confine ovest del fondo identificato al fg. 62 p.lla 517 e il ripristino dello stato dei luoghi eliminando quindi le condotte turbative o moleste.
Quanto alla richiesta del risarcimento del danno non emergono prove circa i pregiudizi subiti in ragione del disposto risarcimento in forma specifica.
Pertanto, tale ultima domanda non merita accoglimento.
All'accoglimento delle domande di parti attrice relativamente all'accertamento negativo della servitù
e del ripristino dello stato dei luoghi consegue il rigetto delle domandi delle parti convenute essendo emersa l'infondatezza della loro pretesa
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 individuando i valori minimi – tenuto conto della minima complessità dei fatti di causa – per le cause con valore indeterminabile di minore difficoltà.
Pertanto, e devono essere condannati al pagamento Controparte_1 CP_2 della somma di 3.809,00 euro per onorari e 571,35 euro a titolo di spese generali oltre IVA e cpa se dovuti
Le spese relative al CTU, in ragione della soccombenza, devono essere poste definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_2
Non si ravvisa, nel caso di specie, la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di , e Parte_1 Parte_2
accertando l'insussistenza di servitù di passaggio.
[...]
Ordina a e di cessare qualsivoglia azione turbativa Controparte_1 CP_2
o molesta nei confronti degli attori disponendo il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla chiusura del varco realizzato sul confine ovest del fondo identificato al fg. 62 p.lla 517.
Rigetta la domanda relativa al risarcimento dei danni.
Condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 CP_2 favore del difensore antistatario determinati in 3.809,00 euro per onorari e 571,35 euro a titolo di spese generali oltre IVA e cpa se dovuti
Le spese del CTU sono poste definitivamente a carico di e Controparte_1
CP_2
Lecce, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me