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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1887/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1887/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 29.01.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA APPIA 635 SCAURI (LT) presso lo studio dell'Avv. MINUTOLO
SONIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIALE GIANLUIGI BONELLI 543 ROMA presso lo studio dell'Avv. DURIGON
CRISTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2021 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 23/01/1999 Controparte_1 in MINTURNO (LT) e che dall'unione sono nati i figli: (il 12.08.1999), Per_1
(il 23.03.2003) e (il 19.12.2015), deduceva che la convivenza familiare Per_2 Per_3
era divenuta improseguibile, riferendo che il marito si allontanava volontariamente dalla casa coniugale senza farvi ritorno.
Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_3
con collocamento presso la madre presso la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
3) porsi un obbligo di mantenimento a carico del a suo favore di CP_1
euro 150,00 e favore dei figli e di euro 250,00 mensili ciascuno, nonché Per_2 Per_3
il 50% delle spese straordinarie, il tutto oltre rivalutazione ISTAT.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1
non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma avanzando richieste differenti. In particolare, chiedeva: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) non disporsi nessun assegno di mantenimento a favore della moglie;
3) disporsi un obbligo di mantenimento suo carico a favore della figlia di euro mensili 100,00, in Per_3 considerazione della percezione dell'indennità di accompagnamento, e a favore del figlio di euro mensili 300,00; 3) disciplinare l'esercizio del diritto di visita Per_2
paterno secondo le sue esigenze lavorative.
All' udienza presidenziale del 1.12.2021 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione con ordinanza in pari data veniva disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_3
collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
poneva un obbligo di mantenimento a carico del a favore dei figli e di CP_1 Per_2 Per_3
2 euro mensili 200,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie e a favore della moglie di euro mensili 150,00, otre rivalutazione ISTAT.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., veniva rigettata la richiesta del resistente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore del figlio in assenza di una domanda in tal senso da parte dello stesso e venivano Per_2
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 16.03.2023 veniva accolta l'istanza della ricorrente di condanna del datore di lavoro del sig. al versamento diretto degli assegni di CP_1
mantenimento.
Con separato ricorso depositato in data 28.4.2023 ed iscritto al n. 1490/2023
R.G. il figlio maggiorenne chiedeva il versamento direttamente nelle Persona_4 sue mani dell'assegno di euro 200,00 posto a carico del padre a titolo di contributo al suo mantenimento.
Con ordinanza del 11.10.2023 il procedimento veniva riunito al presente giudizio.
All'udienza del 17.01.2024, preso atto della riunione al presente giudizio del giudizio n. 1490/2023 R.G., in modifica dell'ordinanza presidenziale dell'1.12.2021, veniva revocato il versamento a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il
[...] mantenimento del figlio maggiorenne e, per l'effetto, disposto che Persona_4
, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, versasse direttamente in Controparte_1
favore del figlio maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, la Persona_4
somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
veniva altresì ordinato all'Azienda Asl Napoli 1 Centro di corrispondere direttamente a , alle stesse scadenze previste per la Parte_1 corresponsione dello stipendio, la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione istat, quale importo dovutole per il mantenimento suo e della figlia minore , Per_3
detraendola dagli importi a qualsiasi titolo spettanti a . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e interrogatorio formale di parte resistente.
All'udienza cartolare del 29.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3 Preliminarmente, devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive, le richieste istruttorie articolate dal ricorrente nella comparsa conclusionale.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, a conferma dell'ordinanza presidenziale dell'1.12.2021, stante la comune volontà delle parti e non essendo emersi elementi che giustifichino una forma di affidamento diverso da quello condiviso, la minore va affidata Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, così regolato: il padre potrà frequentare la figlia minorenne quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni lavorativi del padre, e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: -per due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20.00; -due fine settimana al mese, alternati, dal sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-tre giorni durante le festività pasquali, nel giorno di Pasqua e nei due giorni precedenti o nel giorno di Pasquetta e nei due giorni successivi, in modo alternato con la madre;
-per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
In merito agli aspetti economici, va premesso che, nel corso del processo, veniva disposto un obbligo di mantenimento a carico del a favore della moglie di euro CP_1
mensili 150,00 e a favore della figlia di euro 200,00, con condanna al Per_3
versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente, e un assegno di mantenimento a carico del padre a favore del figlio di euro mensili 200,00 con Per_2
versamento diretto allo stesso, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Orbene, come noto, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr. tra le altre Cass. n. 2011/1611; 18613/2008; 25618/2007;
23051/2007; 17055/2007; 24498/2006; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006;
9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi
4 propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
In sede di comparizione dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, dovendosi occupare della figlia affetta da diabete mellito, per il Per_3
quale sono necessarie iniezioni di insulina;
di essere gravata da una rata di ammortamento per un prestito di euro mensili 120,00 e di percepire una pensione di invalidità per la figlia di euro mensili 500,00. Dalla documentazione in atti Per_3
risulta essere stata assunta con contratto part-time a tempo determinato dall' “Anthea
S.r.l” con la mansione di cameriera di mensa. Parte resistente ha riferito di essere un infermiere con un reddito mensile di circa 1.500,00-1.600,00, di essere gravato dalla rata del mutuo della casa coniugale di euro mensili 275,00, oltre che dalla rata della macchina. Dalla documentazione presente in atti, risulta aver percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di euro 17.868,92; nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro
18.059,58 e a tempo determinato di euro 10.321,03 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di costituzione); di percepire uno stipendio medio di circa euro
1500,00 (cfr, buste paga in atti) e di essere gravato da una cessione sulla busta paga di euro mensili 333,00 (cfr. busta paga allegata alla comparsa conclusionale di parte resistente.).
Ciò posto, considerato che la sig.ra non dispone di mezzi necessari per Pt_1
provvedere al proprio mantenimento, anche in considerazione del nuovo lavoro intrapreso (per il quale la ricorrente dichiara di percepire una retribuzione oraria di euro
8,43 per 10 ore settimanali), che non le garantisce un reddito sufficiente e della circostanza dalla stessa allegata di essere impossibilitata a svolgere attività lavorativa a
5 tempo pieno, sia la mattina che il pomeriggio, dovendo provvedere alle iniezioni di insulina della figlia all'occorrenza, in assenza di significativi mutamenti delle Per_3
condizioni patrimoniali delle parti, tra le quali permane una differenza reddituale, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra a carico Pt_1
del resistente di euro mensili 150,00, oltre rivalutazione ISTAT, con ordine al datore di lavoro del sig. di corrispondere la suddetta somma. CP_1
Con riguardo alla determinazione del contributo del resistente al mantenimento dei figli, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, a seguito della pronuncia di separazione, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013,
n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra esposta, si ritiene congruo confermare un obbligo di mantenimento a carico del a favore della figlia di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, CP_1 Per_3
con versamento a favore della madre a carico del datore di lavoro del resistente, oltre il
50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico INPS in assenza di diverso accordo delle parti, sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Quanto all'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da un anno arruolato nel corpo della Per_2 Persona_4
Polizia Penitenziaria, la ricorrente nella comparsa conclusionale ha dedotto che il predetto sia attualmente economicamente autosufficiente in quanto arruolato nella
Polizia Penitenziaria, mentre il convenuto nulla deduce sul punto.
Tale circostanza sopravvenuta risulta allo stato non documentata, con la conseguenza che si ritiene in questa sede di confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione Per_2
6 ISTAT, con versamento diretto allo stesso, ponendo il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) conferma l'ordinanza dell'1.12.2021 con riferimento all'affidamento condiviso della figlia and entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_3
disciplina del diritto di visita paterno, nonché all'obbligo di versamento a carico del resistente in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, di cui euro 150,00 a titolo di mantenimento di Parte_1
ed euro 200,00 per il mantenimento della figlia , oltre il 50%
[...] Per_3
delle spese straordinarie;
3) conferma l'ordinanza del 17.01.2025 con riferimento all'obbligo di versamento a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne della somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT, con versamento diretto allo stesso, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%, nonché all'ordine di versamento diretto a carico dell'ASL Napoli 1 Centro direttamente in favore di della Parte_1 somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione istat, quale importo dovutole per il mantenimento suo e della figlia minore detraendola dagli importi a Per_3
qualsiasi titolo spettanti a;
Controparte_1
4) dispone che l'assegno unico INPS sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7 5) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in MINTURNO (LT) il 23.01.1999 atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MINTURNO (LT) dell'anno
1999, al n. 2, parte II, serie A);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 23.4.2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1887/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 29.01.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA APPIA 635 SCAURI (LT) presso lo studio dell'Avv. MINUTOLO
SONIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIALE GIANLUIGI BONELLI 543 ROMA presso lo studio dell'Avv. DURIGON
CRISTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2021 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 23/01/1999 Controparte_1 in MINTURNO (LT) e che dall'unione sono nati i figli: (il 12.08.1999), Per_1
(il 23.03.2003) e (il 19.12.2015), deduceva che la convivenza familiare Per_2 Per_3
era divenuta improseguibile, riferendo che il marito si allontanava volontariamente dalla casa coniugale senza farvi ritorno.
Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_3
con collocamento presso la madre presso la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
3) porsi un obbligo di mantenimento a carico del a suo favore di CP_1
euro 150,00 e favore dei figli e di euro 250,00 mensili ciascuno, nonché Per_2 Per_3
il 50% delle spese straordinarie, il tutto oltre rivalutazione ISTAT.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1
non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma avanzando richieste differenti. In particolare, chiedeva: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) non disporsi nessun assegno di mantenimento a favore della moglie;
3) disporsi un obbligo di mantenimento suo carico a favore della figlia di euro mensili 100,00, in Per_3 considerazione della percezione dell'indennità di accompagnamento, e a favore del figlio di euro mensili 300,00; 3) disciplinare l'esercizio del diritto di visita Per_2
paterno secondo le sue esigenze lavorative.
All' udienza presidenziale del 1.12.2021 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione con ordinanza in pari data veniva disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_3
collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
poneva un obbligo di mantenimento a carico del a favore dei figli e di CP_1 Per_2 Per_3
2 euro mensili 200,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie e a favore della moglie di euro mensili 150,00, otre rivalutazione ISTAT.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al G.I., veniva rigettata la richiesta del resistente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore del figlio in assenza di una domanda in tal senso da parte dello stesso e venivano Per_2
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 16.03.2023 veniva accolta l'istanza della ricorrente di condanna del datore di lavoro del sig. al versamento diretto degli assegni di CP_1
mantenimento.
Con separato ricorso depositato in data 28.4.2023 ed iscritto al n. 1490/2023
R.G. il figlio maggiorenne chiedeva il versamento direttamente nelle Persona_4 sue mani dell'assegno di euro 200,00 posto a carico del padre a titolo di contributo al suo mantenimento.
Con ordinanza del 11.10.2023 il procedimento veniva riunito al presente giudizio.
All'udienza del 17.01.2024, preso atto della riunione al presente giudizio del giudizio n. 1490/2023 R.G., in modifica dell'ordinanza presidenziale dell'1.12.2021, veniva revocato il versamento a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il
[...] mantenimento del figlio maggiorenne e, per l'effetto, disposto che Persona_4
, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, versasse direttamente in Controparte_1
favore del figlio maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, la Persona_4
somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
veniva altresì ordinato all'Azienda Asl Napoli 1 Centro di corrispondere direttamente a , alle stesse scadenze previste per la Parte_1 corresponsione dello stipendio, la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione istat, quale importo dovutole per il mantenimento suo e della figlia minore , Per_3
detraendola dagli importi a qualsiasi titolo spettanti a . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e interrogatorio formale di parte resistente.
All'udienza cartolare del 29.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3 Preliminarmente, devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive, le richieste istruttorie articolate dal ricorrente nella comparsa conclusionale.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, a conferma dell'ordinanza presidenziale dell'1.12.2021, stante la comune volontà delle parti e non essendo emersi elementi che giustifichino una forma di affidamento diverso da quello condiviso, la minore va affidata Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, così regolato: il padre potrà frequentare la figlia minorenne quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni lavorativi del padre, e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: -per due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20.00; -due fine settimana al mese, alternati, dal sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-tre giorni durante le festività pasquali, nel giorno di Pasqua e nei due giorni precedenti o nel giorno di Pasquetta e nei due giorni successivi, in modo alternato con la madre;
-per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio.
In merito agli aspetti economici, va premesso che, nel corso del processo, veniva disposto un obbligo di mantenimento a carico del a favore della moglie di euro CP_1
mensili 150,00 e a favore della figlia di euro 200,00, con condanna al Per_3
versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente, e un assegno di mantenimento a carico del padre a favore del figlio di euro mensili 200,00 con Per_2
versamento diretto allo stesso, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Orbene, come noto, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr. tra le altre Cass. n. 2011/1611; 18613/2008; 25618/2007;
23051/2007; 17055/2007; 24498/2006; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006;
9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi
4 propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
In sede di comparizione dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, dovendosi occupare della figlia affetta da diabete mellito, per il Per_3
quale sono necessarie iniezioni di insulina;
di essere gravata da una rata di ammortamento per un prestito di euro mensili 120,00 e di percepire una pensione di invalidità per la figlia di euro mensili 500,00. Dalla documentazione in atti Per_3
risulta essere stata assunta con contratto part-time a tempo determinato dall' “Anthea
S.r.l” con la mansione di cameriera di mensa. Parte resistente ha riferito di essere un infermiere con un reddito mensile di circa 1.500,00-1.600,00, di essere gravato dalla rata del mutuo della casa coniugale di euro mensili 275,00, oltre che dalla rata della macchina. Dalla documentazione presente in atti, risulta aver percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di euro 17.868,92; nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di euro
18.059,58 e a tempo determinato di euro 10.321,03 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di costituzione); di percepire uno stipendio medio di circa euro
1500,00 (cfr, buste paga in atti) e di essere gravato da una cessione sulla busta paga di euro mensili 333,00 (cfr. busta paga allegata alla comparsa conclusionale di parte resistente.).
Ciò posto, considerato che la sig.ra non dispone di mezzi necessari per Pt_1
provvedere al proprio mantenimento, anche in considerazione del nuovo lavoro intrapreso (per il quale la ricorrente dichiara di percepire una retribuzione oraria di euro
8,43 per 10 ore settimanali), che non le garantisce un reddito sufficiente e della circostanza dalla stessa allegata di essere impossibilitata a svolgere attività lavorativa a
5 tempo pieno, sia la mattina che il pomeriggio, dovendo provvedere alle iniezioni di insulina della figlia all'occorrenza, in assenza di significativi mutamenti delle Per_3
condizioni patrimoniali delle parti, tra le quali permane una differenza reddituale, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra a carico Pt_1
del resistente di euro mensili 150,00, oltre rivalutazione ISTAT, con ordine al datore di lavoro del sig. di corrispondere la suddetta somma. CP_1
Con riguardo alla determinazione del contributo del resistente al mantenimento dei figli, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, a seguito della pronuncia di separazione, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013,
n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra esposta, si ritiene congruo confermare un obbligo di mantenimento a carico del a favore della figlia di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, CP_1 Per_3
con versamento a favore della madre a carico del datore di lavoro del resistente, oltre il
50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico INPS in assenza di diverso accordo delle parti, sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Quanto all'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da un anno arruolato nel corpo della Per_2 Persona_4
Polizia Penitenziaria, la ricorrente nella comparsa conclusionale ha dedotto che il predetto sia attualmente economicamente autosufficiente in quanto arruolato nella
Polizia Penitenziaria, mentre il convenuto nulla deduce sul punto.
Tale circostanza sopravvenuta risulta allo stato non documentata, con la conseguenza che si ritiene in questa sede di confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione Per_2
6 ISTAT, con versamento diretto allo stesso, ponendo il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) conferma l'ordinanza dell'1.12.2021 con riferimento all'affidamento condiviso della figlia and entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Per_3
disciplina del diritto di visita paterno, nonché all'obbligo di versamento a carico del resistente in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, di cui euro 150,00 a titolo di mantenimento di Parte_1
ed euro 200,00 per il mantenimento della figlia , oltre il 50%
[...] Per_3
delle spese straordinarie;
3) conferma l'ordinanza del 17.01.2025 con riferimento all'obbligo di versamento a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne della somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT, con versamento diretto allo stesso, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%, nonché all'ordine di versamento diretto a carico dell'ASL Napoli 1 Centro direttamente in favore di della Parte_1 somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione istat, quale importo dovutole per il mantenimento suo e della figlia minore detraendola dagli importi a Per_3
qualsiasi titolo spettanti a;
Controparte_1
4) dispone che l'assegno unico INPS sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7 5) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in MINTURNO (LT) il 23.01.1999 atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MINTURNO (LT) dell'anno
1999, al n. 2, parte II, serie A);
6) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 23.4.2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
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