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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1736 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Corradini e dall'Avv. Maura Corradini, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza , premesso che dalla relazione Parte_1
1 Per_ more uxorio con era nata (06.06.2012), riconosciuta da entrambi CP_1
i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dall'anno CP_1
2010 al mese di settembre 2023;
- che la relazione di convivenza era terminata a causa di incompatibilità caratteriali tra le parti;
- di avere lasciato l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del CP_1 trasferendosi nell'abitazione della madre;
- che il resistente svolgeva l'attività lavorativa di operaio dipendente presso la
Compagnia Portuale Civitavecchia soc. coop. P.A. e percepiva euro 1.800,00 mensili circa;
- di essere disoccupata ma in attesa di sottoscrivere un contratto a tempo determinato quale barista;
- di non essere riuscita a concordare con il resistente il deposito di un accordo congiunto.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 06.12.2024 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la coppia, dopo la separazione, aveva sempre gestito le frequentazioni padre- figlia e l'assegno di mantenimento in modo autonomo fino a quando il non CP_1 aveva comunicato alla ricorrente di non poter tenere con sé la figlia durante un weekend per motivi lavorativi;
- che da quel momento la coppia non è più riuscita a recuperare l'intesa iniziale su tutti gli aspetti relativi alla minore;
- di avere sempre corrisposto la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia, la quale è collocata in modo paritario con entrambi i genitori.
2 Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia CP_1 con collocamento paritario o, in subordine, confermare il contributo per il mantenimento della figlia a suo carico di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie o, in via ulteriormente subordinata, nel caso di rideterminazione in aumento dell'assegno di mantenimento disporre la corresponsione dell'assegno unico in via esclusiva al padre.
All'udienza del 17.01.2025, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1736/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2) La figlia minore risiederà in Santa Marinella in Lungomare Marconi prevalente presso la residenza della madre nella casa sita in Santa Parte_1
Marinella in detta via mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, la frequentazione del figlio verrà disciplinata nel seguente modo:
a) A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 18 alla domenica dalle ore 20;
b) Nella settimana che si conclude con il pernottamento presso il padre (dal venerdi alla domenica sera), il padre potrà tenere la figlia n. 1 pomeriggio
3 alla settimana da comunicare alla madre almeno il giorno prima;
c) Nella settimana che si conclude con il pernottamento del fine settimana con la madre, il Sig. potrà vedere la figlia per n..2 giorni alla CP_1 settimana da comunicare alla madre almeno il giorno precedente in base all'invio dei turni del datore di lavoro al padre, che è sempre comunicato giornalmente;
d) Per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà la settimana dal 24 dicembre al
30 dicembre con la madre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre invertendo ogni anno le suddette settimane tra i genitori. Nella settimana pasquale ad anni alterni la minore trascorrerà il sabato pasquale e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
e) Inoltre i giorni festivi dell'anno, intendendo le giornate del 25 aprile, del
28 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto 8 dicembre verranno trascorsi in modo alterno con i genitori;
f) Per i compleanni dei rispettivi genitori la figlia minore rimarrà con il festeggiato, indipendentemente dalla cadenza della precedente turnazione.
Per i giorni del compleanno ed onomastico della minore, entrambi i Per_ genitori si impegnano a trascorrerlo con e, in ogni caso, se ciò non fosse possibile, entrambi si impegnano, nel caso in cui il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore cadesse in un giorno di visita esclusiva di uno dei genitori, a permettere all'altro genitore di trascorrere almeno qualche ora con il figlio.
g) Ciascun genitore trascorrerà con la figlia 7 giorni continuativi nel periodo festivo da comunicare almeno entro il 30 maggio di ogni anno. Potranno portare la stessa in luoghi di vacanza, con l'onere per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro il nome della località. Parimenti ciascun genitore trascorrerà in modo esclusivo 7 gg durante il periodo invernale;
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo per il suo CP_1 Parte_1 mantenimento della somma di € 350 mensile da versare entro il giorno 27 di ogni mese.
La Sig.ra rinuncia a qualsiasi tipo di pretesa all'assegno unico che verrà pertanto Pt_1 percepito dal solo , avendo già i genitori calcolato l'incidenza di detto assegno CP_1 sulla determinazione del mantenimento alla figlia. L'ISTAT – su concorde consenso
4 delle parti – sarà calcolato a partire dal gennaio 2028;
4) La Sig. ra si impegna a pagare al Sig una visita veterinaria al cane Pt_1 CP_1 della coppia, che attualmente è rimasto presso l'abitazione del Sig. ; CP_1
5) La casa familiare sita in Santa Marinella in Via Giacomo Leopardi n. 8, di proprietà esclusiva del Sig. rimane nella disponibilità di quest'ultimo CP_1 con gli arredi ivi posti, avendo la Sig.ra portato già via da tempo i propri effetti Pt_1 personali e il mobilio di sua proprietà;
6) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori
(secondo il Protocollo in materia di famiglia e figli dell'intestato Tribunale) in percentuale paritetica, che i coniugi si impegnano a rispettare, come di seguito specificate:
a) spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per i medicinali prescritti dal medico curante di base e /o specialista;
b) spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
c) spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori;
7) Il Sig. presta, sin d'ora, il proprio consenso affinchè la figlia pratichi CP_1 frequenti per quest'anno (anno 2024 /2025) il corso di ginnastica artistica,
5 impegnandosi a pagare per questo solo anno la metà della quota direttamente alla figlia;
8) I ricorrenti si danno il reciproco consenso, sin d'ora, al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento equipollente valido anche per l'espatrio e per quello del figlio minore;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando anche di esprimere giudizi lesivi della reputazione l'uno dell'altro anche alla presenza della figlia.
Spese li lite integralmente compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1736 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Corradini e dall'Avv. Maura Corradini, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza , premesso che dalla relazione Parte_1
1 Per_ more uxorio con era nata (06.06.2012), riconosciuta da entrambi CP_1
i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dall'anno CP_1
2010 al mese di settembre 2023;
- che la relazione di convivenza era terminata a causa di incompatibilità caratteriali tra le parti;
- di avere lasciato l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del CP_1 trasferendosi nell'abitazione della madre;
- che il resistente svolgeva l'attività lavorativa di operaio dipendente presso la
Compagnia Portuale Civitavecchia soc. coop. P.A. e percepiva euro 1.800,00 mensili circa;
- di essere disoccupata ma in attesa di sottoscrivere un contratto a tempo determinato quale barista;
- di non essere riuscita a concordare con il resistente il deposito di un accordo congiunto.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 06.12.2024 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la coppia, dopo la separazione, aveva sempre gestito le frequentazioni padre- figlia e l'assegno di mantenimento in modo autonomo fino a quando il non CP_1 aveva comunicato alla ricorrente di non poter tenere con sé la figlia durante un weekend per motivi lavorativi;
- che da quel momento la coppia non è più riuscita a recuperare l'intesa iniziale su tutti gli aspetti relativi alla minore;
- di avere sempre corrisposto la somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia, la quale è collocata in modo paritario con entrambi i genitori.
2 Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia CP_1 con collocamento paritario o, in subordine, confermare il contributo per il mantenimento della figlia a suo carico di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie o, in via ulteriormente subordinata, nel caso di rideterminazione in aumento dell'assegno di mantenimento disporre la corresponsione dell'assegno unico in via esclusiva al padre.
All'udienza del 17.01.2025, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1736/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2) La figlia minore risiederà in Santa Marinella in Lungomare Marconi prevalente presso la residenza della madre nella casa sita in Santa Parte_1
Marinella in detta via mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, la frequentazione del figlio verrà disciplinata nel seguente modo:
a) A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 18 alla domenica dalle ore 20;
b) Nella settimana che si conclude con il pernottamento presso il padre (dal venerdi alla domenica sera), il padre potrà tenere la figlia n. 1 pomeriggio
3 alla settimana da comunicare alla madre almeno il giorno prima;
c) Nella settimana che si conclude con il pernottamento del fine settimana con la madre, il Sig. potrà vedere la figlia per n..2 giorni alla CP_1 settimana da comunicare alla madre almeno il giorno precedente in base all'invio dei turni del datore di lavoro al padre, che è sempre comunicato giornalmente;
d) Per le vacanze natalizie la figlia trascorrerà la settimana dal 24 dicembre al
30 dicembre con la madre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre invertendo ogni anno le suddette settimane tra i genitori. Nella settimana pasquale ad anni alterni la minore trascorrerà il sabato pasquale e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
e) Inoltre i giorni festivi dell'anno, intendendo le giornate del 25 aprile, del
28 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto 8 dicembre verranno trascorsi in modo alterno con i genitori;
f) Per i compleanni dei rispettivi genitori la figlia minore rimarrà con il festeggiato, indipendentemente dalla cadenza della precedente turnazione.
Per i giorni del compleanno ed onomastico della minore, entrambi i Per_ genitori si impegnano a trascorrerlo con e, in ogni caso, se ciò non fosse possibile, entrambi si impegnano, nel caso in cui il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore cadesse in un giorno di visita esclusiva di uno dei genitori, a permettere all'altro genitore di trascorrere almeno qualche ora con il figlio.
g) Ciascun genitore trascorrerà con la figlia 7 giorni continuativi nel periodo festivo da comunicare almeno entro il 30 maggio di ogni anno. Potranno portare la stessa in luoghi di vacanza, con l'onere per ciascuno dei genitori di comunicare all'altro il nome della località. Parimenti ciascun genitore trascorrerà in modo esclusivo 7 gg durante il periodo invernale;
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo per il suo CP_1 Parte_1 mantenimento della somma di € 350 mensile da versare entro il giorno 27 di ogni mese.
La Sig.ra rinuncia a qualsiasi tipo di pretesa all'assegno unico che verrà pertanto Pt_1 percepito dal solo , avendo già i genitori calcolato l'incidenza di detto assegno CP_1 sulla determinazione del mantenimento alla figlia. L'ISTAT – su concorde consenso
4 delle parti – sarà calcolato a partire dal gennaio 2028;
4) La Sig. ra si impegna a pagare al Sig una visita veterinaria al cane Pt_1 CP_1 della coppia, che attualmente è rimasto presso l'abitazione del Sig. ; CP_1
5) La casa familiare sita in Santa Marinella in Via Giacomo Leopardi n. 8, di proprietà esclusiva del Sig. rimane nella disponibilità di quest'ultimo CP_1 con gli arredi ivi posti, avendo la Sig.ra portato già via da tempo i propri effetti Pt_1 personali e il mobilio di sua proprietà;
6) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori
(secondo il Protocollo in materia di famiglia e figli dell'intestato Tribunale) in percentuale paritetica, che i coniugi si impegnano a rispettare, come di seguito specificate:
a) spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per i medicinali prescritti dal medico curante di base e /o specialista;
b) spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
c) spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza genitori;
7) Il Sig. presta, sin d'ora, il proprio consenso affinchè la figlia pratichi CP_1 frequenti per quest'anno (anno 2024 /2025) il corso di ginnastica artistica,
5 impegnandosi a pagare per questo solo anno la metà della quota direttamente alla figlia;
8) I ricorrenti si danno il reciproco consenso, sin d'ora, al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento equipollente valido anche per l'espatrio e per quello del figlio minore;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando anche di esprimere giudizi lesivi della reputazione l'uno dell'altro anche alla presenza della figlia.
Spese li lite integralmente compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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