Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N° 1056/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1056 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
Santa Croce n° 3635, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle C.F._1 liti in atti dall'avv. Raffaele Pacifico del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in
Cesena, via Pacchioni n° 182, presso lo studio del predetto difensore,
- attore contro l'
in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in
Bologna, via A. Testoni n° 6; - convenuto
CONCLUSIONI: con “note di trattazione scritta”depositate in data 12 dicembre 2024 l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo a questo Tribunale di Parte_1
“accertare e dichiarare che il Prefetto della Provincia di Forlì Cesena, in persona del dirigente pro tempore ha illegittimamente alienato la vettura Opel Corsa Tg EG559RN di proprietà di per aver agito con negligenza in violazione delle disposizioni di Parte_1 legge di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto condannare il Prefetto della
Provincia di Forlì Cesena, in persona del dirigente pro tempore, al risarcimento del danno patito dal Sig. quantificabile in € 10.800,00, quale prezzo di acquisto della Parte_1 vettura, e/o alla maggior somma ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, maggiorate di accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Pacifico, difensore del Sig. che si Parte_1 dichiara antistatario”.
1
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 4 aprile 2020, ritualmente notificato il successivo 30 giugno 2021 unitamente al provvedimento del G.I. del 17 maggio 2021 dichiarativo della nullità di una precedente rinotifica dell'atto eseguita in data 27 gennaio 2021 e dispositivo della rinnovazione della notificazione del medesimo atto per la successiva udienza del 28 febbraio 2022, dopo che il G.I. aveva dapprima dichiarato la nullità dell'atto di citazione all'udienza del
13 gennaio 2021 e rilevato poi la nullità della rinotifica con la succitata successiva ordinanza depositata in data 17 maggio 2021, l'attore conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirlo condannare Controparte_3 al risarcimento del danno da lui asseritamente patito, quantificato in € 10.800,00, quale prezzo di acquisto della vettura di proprietà Opel Corsa tg. EG559RN, e/o nella maggior somma ritenuta equa e di , in seguito alla illegittima alienazione del veicolo, già sottoposto a CP_4 sequestro amministrativo, in quanto tale condotta integrerebbe una fattispecie di responsabilità aquiliana da attività amministrativa in capo alla P.A. Parte attrice esponeva che in data 20 ottobre 2011 il si trovava alla guida del proprio autoveicolo in Bertinoro (FC), ove Pt_1 rimaneva coinvolto in un incidente stradale;
all'esito dei controlli eseguiti dai Carabinieri di
Bertinoro, intervenuti sul luogo del sinistro, l'attore veniva multato per guida in stato di ebbrezza essendo risultato positivo per un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, con sequestro del veicolo;
l'odierno attore interponeva tempestiva opposizione al decreto penale di condanna nel frattempo emanato in data 12 gennaio 2012 dal Tribunale Penale di Forlì per il reato ex art. 186 commi 2, 2-bis, 2-sexies e 2-septies C.d.S.; in esito al conseguente procedimento penale n° 406/2013 R.G. – n° 6289/2011 P.M. era emanata sentenza n° 744/2014 del 3 aprile 2014 dal Giudice monocratico, che dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi 4 di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, irrogando altresì le sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e della confisca del veicolo, disponendo inoltre la sostituzione della predetta pena con il lavoro di pubblica utilità da prestarsi presso il Comune di Bertinoro per la durata di mesi quattro e giorni sei e subordinando l'applicazione della confisca all'esito negativo della predetta pena sostitutiva.
L'attore esponeva altresì di avere ricevuto in data 18 ottobre 2016, nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la notifica di provvedimento prefettizio prot. n° Co SIVes 600/2014/Area III/C con il quale veniva dichiarato il trasferimento di proprietà del veicolo marca Opel mod. Corsa tg. EG559RN alla ditta quale mandataria Controparte_6 della aggiudicataria, e di aver impugnato tale provvedimento per erronea applicazione CP_7 della norma amministrativa di cui all'art. 224-ter C.d.S. in relazione al combinato disposto cui all'art. 186 commi 2° lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies C.d.S., proponendo ricorso in opposizione ex art. 22-bis l. n° 689/1981 e chiedendone l'annullamento perché viziato/illegittimo, poiché la avrebbe illecitamente alienato a prezzo irrisorio il CP_1 veicolo sequestrato in spregio a quanto disposto dal Giudice penale, che aveva invece subordinato la confisca del mezzo all'esito negativo della pena sostitutiva;
il procedimento
2 dinanzi al Giudice di Pace di Forlì rubricato al n° 4302/2016 R.G. si concludeva con sentenza n° 915/2017, con la quale il Giudice adito accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato, aderendo in motivazione alle ragioni giuridiche sostenute dall'odierno attore. L'ente convenuto si costituiva in data 28 febbraio 2022 deducendo l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
in particolare, la difesa erariale rilevava la diversa natura tra la confisca amministrativa irrogata dal Giudice penale (e da questo sottoposta alla condizione dell'esito negativo della pena sostitutiva) e la traslazione della proprietà avvenuta in forza del provvedimento prefettizio in parola, istituto sui generis che trova fondamento in presupposti normativi diversi, fornendo argomentazioni a sostegno della propria tesi.
Istruita la causa documentalmente, il G.I. con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2024 assumeva la causa in decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Dal verbale redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Bertinoro (doc. n° 2 di parte convenuta) si evince che in data 21 ottobre 2011 il veicolo di proprietà dell'attore fu sottoposto alla misura del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, sanzione ammnistrativa accessoria prevista ai sensi dell'art. 186, co. 2° lett. c) penultimo capoverso, C.d.S. vigente ratione temporis. Il riferimento contenuto nel predetto verbale alla norma di cui al co. 2-bis del medesimo articolo di legge (che prevede, tra l'altro, la diversa sanzione del fermo amministrativo nel caso di incidente causato in stato di ebbrezza, riferimento dovuto al fatto che al in origine fosse stata contestata anche la circostanza aggravante dell'aver Pt_1 provocato un incidente in stato di ebbrezza, circostanza poi esclusa in esito al processo penale) non può alterare il quadro essenziale che emerge da una lettura complessiva della vicenda in base ai documenti versati in atti. L'adozione della misura del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, come riportato nel verbale in parola, era la naturale conseguenza dell'accertamento, compiuto dagli organi di polizia intervenuti nell'immediatezza del fatto, di un tasso alcolemico nel sangue del conducente superiore al limite di 1,5 g/l: ed infatti il già citato art. 186, co. 2° lett. c), quinto, sesto e ultimo capoverso C.d.S. vigente ratione temporis, espressamente fatti salvi dal co. 2-bis che dispone a sua volta il fermo amministrativo in caso di causazione di un sinistro in stato di ebbrezza, recita testualmente: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale
è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter” (il quale al co. 1° prevede che “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio
3 territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis”); norma che, letta in combinazione con l'art
213 C.d.S. vigente ratione temporis (il quale al co. 1° a sua volta dispone l'obbligo per gli organi di polizia accertatori di procedere al sequestro amministrativo “nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa (…), facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione”), consente di ricostruire la natura della misura irrogata e la sua piena legittimità.
Il richiamato art 213 C.d.S. reca la disciplina normativa rilevante ai fini della fattispecie per cui è causa: in particolare, il comma 2-ter statuisce che nel caso in cui l'autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati si rifiutino di trasportare o custodire,
a proprie spese, il veicolo secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia (o siano impossibilitati a farlo) “l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis”; il comma 2-quater precisa invece che “nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata;
in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto”.
Orbene, alla luce della suddetta ricostruzione del pertinente quadro normativo si impone una preliminare considerazione: l'istituto della confisca previsto dal C.d.S. costituisce una sanzione amministrativa accessoria che, al pari della misura di sicurezza che incarna il suo corrispondente penalistico, assolve una spiccata funzione special-preventiva, mentre il
“trasferimento di proprietà” di cui all'art 213 co. 2-quater C.d.S. rappresenta un istituto sui generis, la cui finalità sembra essere quella di responsabilizzare i proprietari dei mezzi e contenere i costi di custodia a carico dell'Erario derivanti dalle interminabili giacenze dei veicoli nei depositi. A riprova di tale interpretazione soccorre anche il dato puramente letterale della norma in questione, appositamente richiamata sopra: che si tratti di una alienazione del tutto distinta e autonoma dalla confisca, avente ratio, natura e conseguenze giuridiche diverse,
è comprovato dal fatto che il Legislatore regola appositamente il caso in cui il trasferimento della proprietà si verifichi prima della definizione del procedimento attinente l'eventuale
4 confisca e quest'ultima poi non avvenga, stabilendo la sorte del corrispettivo dell'assegnazione in proprietà del veicolo al custode-acquirente. La procedura seguita dalla convenuta CP_1 appare aderente alle norme, malgrado il provvedimento di trasferimento della proprietà del veicolo sia stato a suo tempo ritenuto illegittimo e annullato dal G.d.P. di Forlì, elemento cardine su cui poggia la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice. A tale proposito, occorre precisare che la difesa attorea invoca in riferimento alla sentenza del G.d.P. di Forlì che ha annullato il provvedimento prefettizio prot. N. SIVes 600/2014/Area III/C.S l'autorità del giudicato ed attribuisce a tale pronunzia un'importanza fondamentale nel ritenere integrata la fattispecie della responsabilità extracontrattuale della P.A. da illegittimità provvedimentale lesiva di situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico, da cui tra origine la pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
Orbene, l'art. 213 C.d.S. vigente ratione temporis contempla una serie di presupposti per la validità della speciale alienazione disposta con il provvedimento prefettizio, tutti puntualmente ricorrenti nella fattispecie in esame, ovvero: l'accertamento della violazione dell'art. 186, co.
2° lett. c), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con un valore alcolemico superiore a 1,5 mg/l) con il conseguente sequestro amministrativo del veicolo e – stante l'impossibilità dell'affidamento in custodia del medesimo allo stesso trasgressore o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati – la rimozione ed il deposito presso l'R.T.I. rappresentata dalla ditta di Faenza (RA); l'avvenuta notificazione agli interessati di avviso scritto Controparte_6 che li rendeva edotti circa le conseguenze della mancata assunzione della custodia del veicolo nei successivi dieci giorni;
l'inutile decorso di detto termine;
l'assenza di gravami sul bene e la stima effettuata dal competente ufficio della Agenzia del Demanio (si vedano i docc. nn. 1
e 2 di parte convenuta). Il fatto che la contestazione originaria comprendesse l'attribuzione al conducente del veicolo della responsabilità di aver provocato un sinistro stradale in stato di ebbrezza, poi esclusa in sede penale, ha comportato il riferimento all'art. 214 del C.d.S. che disciplina il fermo amministrativo, circostanza che non modificherebbe i termini della questione, visto il richiamo contenuto in detto articolo alla disciplina del sequestro ammnistrativo in quanto compatibile (“si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater”). Ne consegue che il trasferimento in proprietà della autovettura è stato disposto dal Prefetto di
Forlì-Cesena non quale sanzione amministrativa conseguente a sentenza penale di condanna, bensì in via amministrativa nell'ipotesi disciplinata dal già richiamato art. 213 co. 2-quater
C.d.S., senza che nelle more della giacenza in custodia l'odierno attore si fosse attivato per ottenere l'affidamento in custodia del proprio mezzo, pur debitamente informato nel verbale di sequestro delle conseguenze di tale inerzia. Non è per caso che l'art 214-bis al co. 1° distingue il “trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo” dalla
“alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo”, armonizzandosi con il già rammentato disposto dell'art 213 co. 2-quater, che ammette la possibilità del trasferimento della proprietà del mezzo in capo al custode-acquirente a prescindere dalla confisca, disciplinando la sorte del corrispettivo in caso di confisca poi concretamente avvenuta o meno (“La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto
5 fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata;
in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto”).
Il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo, come già sopra ricordato, non viene affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia: in tal caso il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d. “custode-acquirente”) e, se i soggetti sopra ricordati rimangono inerti, rischiano di vedersi assegnato in proprietà al custode- acquirente il proprio veicolo.
In conclusione, si può affermare che la disciplina normativa rilevante per il caso di specie prevede che, decorso inutilmente il termine di dieci giorni ritenuto dal Legislatore condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo, l'organo accertatore trasmetta gli atti al Prefetto il quale, senza ulteriore avviso al proprietario, dichiara il trasferimento in proprietà del veicolo al custode-acquirente.
Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a reato, il proprietario del veicolo può richiederne il dissequestro e tale possibilità sussiste sia nel caso in cui il veicolo sequestrato sia affidato in custodia all'interessato sia nel caso in cui il veicolo sia invece affidato al custode-acquirente, come nella fattispecie per cui è causa, ma in tale ultimo caso sembra ovvio, esaminando il dettato normativo, che l'istanza vada in ogni caso formulata entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del verbale, pena la vendita del veicolo al custode-acquirente. L'alienazione del veicolo, anche in pendenza del procedimento penale o di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è in questi casi la conseguenza dell'inerzia e della mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. Come espressamente previsto dalla legge e abbondantemente rammentato sopra, la somma ricavata dall'alienazione sarà oggetto di confisca in caso di condanna definitiva, di restituzione in caso di assoluzione o svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. Come già accennato, possibile fonte di equivoco nelle argomentazioni di parte attrice, di cui vi è traccia anche nei motivi del ricorso in opposizione versato in atti ed accolto dal G.d.P., è il riferimento alla diversa sanzione del fermo amministrativo: da un lato il fatto che nel verbale di sequestro amministrativo si citi la violazione del co. 2-bis dell'art 186 C.d.S. – che comporterebbe in astratto il fermo amministrativo – è superata dalla circostanza che l'obbligatorietà del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca [in base alla lett. c) del comma 2° dell'art. 186 C.d.S.] rende ovviamente superfluo adottare il fermo, che non è affatto “una sanzione più grave” e che conserva la propria funzione nei casi di sinistri provocati da soggetti in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore ad 1,5g/l; dall'altro il fatto che fino alla circolare del 1° agosto 2014
Prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4, citata nel provvedimento prefettizio in argomento, l'Amministrazione in ordine ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo, che non era possibile consegnare al proprietario e che quindi venivano affidati al custode-acquirente, adottava una procedura diversa, disponendone l'alienazione a cura dell'Agenzia del Demanio secondo le disposizioni del d.P.R. n° 189/2001, conformemente alle indicazioni attuative comunicate con la circolare n° 300/A/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007, previo accertamento dell'abbandono da parte del proprietario se non ritirati entro i successivi tre mesi dalla notifica dell'invito a farlo, successivamente alla scadenza del periodo di fermo. Al fine di ridurre il periodo di giacenza presso il custode-acquirente la circolare del 1° agosto 2014 Prot.
6 300/A/5721/14/101/20/21/4 ritenne di dover superare tale procedura per adottare, in forma più coerente con il dettato legislativo, quella già prevista dal combinato disposto degli artt. 214, co. 1° ultimo periodo, e 213 co. 2-quater C.d.S. Peraltro, il fatto che l'automobile dell'attore nel caso di specie fosse sottoposta correttamente a sequestro – e non a fermo – rende il riferimento a tale circolare nelle premesse del provvedimento prefettizio, al fine di giustificare l'alienazione al custode-acquirente, ben poco rilevante.
Ciò detto, in relazione all'allegazione del giudicato sulla illegittimità del provvedimento prefettizio in parola, va osservato che seguendo il nutrito orientamento rigoristico emerso in sede di giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere probatorio del giudicato esterno questo
Tribunale potrebbe meramente rilevare il mancato assolvimento di tale onere da parte dell'attore del presente giudizio e rigettare la domanda sulla base della ritenuta legittimità del provvedimento prefettizio che dispose il trasferimento del veicolo del per la irrilevanza Pt_1 dell'esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo in questione, con il quale l'amministrazione convenuta ha, a ben vedere, applicato un istituto giuridico del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello della confisca amministrativa la cui applicazione era sottoposta alla sopra accennata condizione, circostanza che la sentenza del G.d.P. non sembra aver preso in considerazione. In questo senso si veda da ultimo Cass. n° 36258/2023, secondo cui “l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, al quale il Collegio intende dare continuità per la maggiore coerenza tra presupposti e conclusioni, sostiene, invece, che colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio deve dimostrare l'avvenuta formazione del giudicato. Non
è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la stessa sentenza sia corredata di idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile)” (si vedano altresì in senso conforme Cass. del 19 marzo 1999 n°
2524, Cass. sez. un. del 19 luglio 1999 n° 460, Cass. del 9 luglio 2004 n° 12770, Cass. del 2 dicembre 2004 n° 22644, Cass. del 21 settembre 2006 n° 20438, Cass. dell'8 maggio 2009 n°
10623, Cass. del 29 agosto 2013 n° 19883, Cass. del 18 aprile 2017 n° 9746, Cass. del 1° marzo
2018 n° 4803, Cass. del 23 agosto 2018 n° 20974, Cass. del 29 settembre 2021 n° 26310, e Cass. del 2 marzo 2022 n° 6868); “L'eccezione di giudicato presuppone, dunque, l'effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della «regola di diritto» prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza
(o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudicato.
Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, restando irrilevante l'assenza di contestazioni per non essere la circostanza disponibile dalle parti, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. c.p.c. (Cass., sez. 1,
7 19/09/2013, n. 21469; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. L, 24/11/2008, n. 27881; Cass., sez. L, 02/04/2008, n. 8478; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644)”.
Ma anche aderendo all'indirizzo più permissivo, che valorizza nell'ambito della distribuzione dell'onere della prova del giudicato esterno la norma di cui all'art 115 c.p.c., che fa discendere dalla mancata contestazione il venir meno dell'onere probatorio relativamente al fatto non contestato (e in effetti la difesa erariale non ha contestato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, denunciandone semplicemente l'inconferenza), la sorte della domanda attorea non cambierebbe nella sostanza, per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, anche ritenendo provato in questo giudizio il passaggio in giudicato della sentenza allegata da parte attrice, le ragioni sottese alla valutazione precedentemente espressa sulla legittimità del provvedimento prefettizio in argomento possono agevolmente confluire nella constatazione della insussistenza della responsabilità aquiliana in capo alla parte convenuta per l'assenza di un elemento indefettibile della fattispecie, ovvero l'elemento soggettivo della colpa, del quale parte attrice non ha fornito adeguata prova. La giurisprudenza ormai ampiamente consolidata delle supreme magistrature civili ed ammnistrative, avendo ricondotto la responsabilità della P.A. da esercizio illegittimo della funzione al modello della responsabilità aquiliana, impone l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito extracontrattuale, ovvero il fatto causativo del danno ingiusto (consistente in questo caso nell'emanazione di un provvedimento illegittimo), il nesso di causalità materiale, il danno ingiusto, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità giuridica (con applicazione degli artt. 1223 e segg. c.c.) ed infine il danno conseguenza, sia esso patrimoniale o non patrimoniale
[cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n° 22508/2011, secondo cui «in tema di responsabilità civile della P.A. l'ingiustizia del danno non può considerarsi “in re ipsa” nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se a) sussista un evento dannoso;
b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di essa come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa»]. Il thema decidendum su cui è ammissibile ritenere che sia sceso il giudicato, aderendo così all'indirizzo più favorevole alle ragioni attoree sul tema della prova del giudicato esterno, è esclusivamente la illegittimità del provvedimento in sé, rimanendo intatto in capo a questo Giudice l'obbligo di delibare la fondatezza della domanda alla stregua degli altri elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità civile della P.A. nel caso di specie.
Orbene, la mera illegittimità del provvedimento – pur costituendo sicuramente un indice presuntivo della colpa di apparato – in una fattispecie come quella per cui è causa può cedere di fronte alla circostanza, oggetto di prova da parte della difesa erariale, della ragionevolezza di un'interpretazione delle norme rilevanti che si discosti da quella fornita nella sentenza che formerebbe il giudicato sul punto della illegittimità provvedimentale. E parte convenuta, nel ricostruire il pertinente quadro normativo vigente ratione temporis, ha offerto la prova – quantomeno – della scusabilità dell'errore interpretativo in cui l'amministrazione sarebbe
8 incorsa, ritenendo che il passaggio di proprietà oggetto del provvedimento prefettizio fosse dovuto in base alle norme che lo regolano, e si distinguesse dalla confisca amministrativa, la cui applicazione il giudice penale ha subordinato all'esito negativo della pena sostitutiva irrogata a carico dell'odierno attore. Come ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n° 7528/2024, “se è vero che, sulla base dell'orientamento prevalente, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815), è pure vero che la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087, cit.)”.
Pronunciandosi su ricorso nato dal rigetto in sede di merito di una richiesta risarcitoria scaturita dall'annullamento in sede di giudizio di opposizione di fronte al G.d.P. di un provvedimento di sequestro e confisca emesso dalla amministrazione capitolina e frutto di un errore interpretativo, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 9671 del 2023 ha statuito che non può
“ritenersi colpevole, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., una interpretazione, poi corretta in sede giudiziaria, fatta dalla pubblica amministrazione ove non vi siano precedenti, oppure nel caso in cui vi sia incertezza sul corretto significato da attribuire alle disposizioni applicate. Per contro, va ribadito che la Corte di Appello ha fatto applicazione di un principio di diritto affermato più volte da questa Corte, secondo cui la responsabilità extracontrattuale della PA non è insita nella mera illegittimità del provvedimento, occorrendo che la condotta posta in essere con il provvedimento illegittimo sia colposa o dolosa (da ultimo Cass 2340/ 2022; Cass. 27800/ 2017)”.
Non è revocabile in dubbio come anche nella prospettiva più favorevole alle argomentazioni attoree si possa concludere che l'interferenza tra i due istituti (trasferimento di proprietà e confisca) possa in astratto suscitare incertezze e dubbi esegetici. A fronte di tale constatazione, va rilevato che parte attrice non ha assolto i propri oneri probatori sul punto della dimostrazione della violazione ad opera dell'amministrazione convenuta dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero non ha dimostrato che l'errore interpretativo di norme, individuato nella sentenza divenuta res iudicata, da considerarsi non scusabile in rapporto alla normativa applicabile, sia contraddistinto da un apprezzabile grado di negligenza.
In conclusione, per le regioni sinora diffusamente esplicitate la domanda risarcitoria avanzata da non può trovare accoglimento nella presente sede. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e, in difetto di notula, si liquidano come in dispositivo in favore dell'ente convenuto in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto
2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad €
26.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo
9 emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: rigetta le domande proposte da nei confronti dell' Parte_1 [...]
con atto di citazione iscritto a ruolo in data 4 aprile 2020; Controparte_1 condanna a rifondere le spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del Prefetto pro tempore, spese che liquida Controparte_1 nel complessivo importo di € 2.310,00 per compensi (di cui € 810,00 per la fase di studio, €
680,00 per la fase introduttiva ed € 820,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Forlì, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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