Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonche' per le diverse esigenze previste dalla presente legge.
Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.
E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonche' per le diverse esigenze previste dalla presente legge.
Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.