Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1982, n. 27
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1982
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1982-85 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonche' per le diverse esigenze previste dalla presente legge.
Per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1982
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