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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6084/2022 posta in deliberazione il giorno 18/12/2024
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. GARGIONE GIANCARLO;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 6372/2022 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di risarcimento danni per responsabilità civile di magistrati ex lege 117/1988.
Si è costituita in giudizio la instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza ex art 281 sexies c.p.c.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale appare opportuno richiamare la sentenza impugnata.
Con comparsa di riassunzione notificata l'11.04.2019 - a seguito della sentenza n.73/2019 pronunciata in data 17.01.2019 dal Tribunale ordinario di Perugia con declinatoria della competenza in favore del Tribunale ordinario di Roma - la soc. Parte_2 diva questo Tribunale, promuovendo l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato
[...]
Italiano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) e b) della legge 117/1988 per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'attività posta in essere dai magistrati Gabriella
Nuzzi e Anita Mele. In particolare, per avere la prima, quale sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di AL, richiesto in data 25.06.2008 il rinvio a giudizio e la seconda, nella sua funzione di Gup del Tribunale di AL, in data 12.12.2008 emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti di e (il primo Parte_2 Parte_1
amministratore e il secondo socio della predetta società), per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 18
e 20 lett c) legge n.47/1985, 44, lett c) dpr 380/2001, causando così alla società “- con diretta proporzionalità delle rispettive condotte- un danno ingiusto e notevole”.
Parte attrice esponeva:
- di avere acquistato, in data 18.11.2003, dalla San Marco Immobiliare SR un compendio immobiliare sito in AL, zona industriale- costituito da uno stabilimento industriale e dall'area circostante di circa 70.000 mq per una superficie complessiva superiore a mq 100.000
- già appartenuta alla e da questa ceduta alla società Seapark che l'aveva, a Controparte_2
sua volta, ceduto alla venditrice;
- che, subito dopo l'acquisto da parte della società il compendio era stato oggetto di Pt_1
sequestro preventivo emesso in data 30.12.2003, su istanza del sostituto procuratore della
Repubblica di AL dott.ssa Nuzzi, dal GIP del Tribunale di AL dott. Gaetano Sgroia nei confronti dei legali rappresentanti della società , in relazione alle ipotesi di reato di CP_3
2 cui agli artt. 110 c.p. , 18 e 20, lett. c) della legge n.47/1985 e 44, lett. c) del dpr 380/2001, sul presupposto che la Seapark avesse compiuto una lottizzazione abusiva dell'area acquistata da
; CP_2
- che il decreto di sequestro preventivo, notificato ad quale legale Parte_2
rappresentante della succeduta nella proprietà, era stato impugnato dallo stesso Parte_1
dinanzi al Tribunale del Riesame di AL che aveva respinto il reclamo;
- che avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 686 del 20.05/06.07.2004 aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, dettando i principi cui il giudice del rinvio doveva uniformarsi;
- che, in applicazione di tali principi (ovvero la non configurabilità del tentativo di lottizzazione abusiva, trattandosi di contravvenzione;
l'inidoneità delle promesse di vendita stipulate da
Seapark a produrre l'effetto lottizzatorio;
la sottoposizione da parte di Seapark del progetto di frazionamento all'amministrazione competente, ovvero al Comitato Direttivo del Parte_3
l'incompatibilità della confisca delle aree oggetto di lottizzazione con la successiva
[...] adozione di un piano di recupero urbanistico da parte dell'amministrazione comunale), il
Tribunale del Riesame con ordinanza del 15.10.2004 aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, non ravvisando il fumus del reato ipotizzato;
- che il P.M. Gabriella Nuzzi, in mancanza di fatti nuovi e contestualmente all'esecuzione del dissequestro, con provvedimento in via di urgenza del 19.10.2004 - convalidato dal GIP dott.
Sgroia il 29.10.2004 - sottoponeva a sequestro gli stessi beni, prospettando la stessa ipotesi di reato ed ipotizzando il concorso del legale rappresentante della per avere acquistato i Pt_1
Parte suoli il 18.11.2003 ed avere presentato all' e al un progetto di Controparte_4
ampliamento e frazionamento che, a suo avviso, non poteva essere approvato in quanto in
Parte contrasto con le norme di attuazione del Piano
- che anche tale misura era reclamata dal con gravame accolto dal Tribunale di AL Pt_2
giusta ordinanza del 26.11.2004;
- che tale ordinanza era impugnata dalla dott.ssa Nuzzi con ricorso per Cassazione, respinto dalla Corte con sentenza n. 23624/2005 del 23.06.2005;
- che il sostituto procuratore Nuzzi, invece di richiedere l'archiviazione, chiedeva il rinvio a giudizio di e per gli stessi reati già esclusi dal Tribunale del Riesame Pt_2 Parte_1
e dalla Cassazione, richiesta che era supinamente accolta dal GUP del Tribunale di AL
Anita Mele;
3 - che, all'esito del giudizio, il Tribunale di AL con sentenza n. 1054/2013 pronunciata il
20.05.2013 assolveva, ex art. 129 comma 2 cpp, i per inesistenza dei reati loro ascritti;
Pt_2
- che la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e il supino accoglimento della stessa da parte del Gup configuravano l'ipotesi di responsabilità per colpa grave ex art. 2 legge n.
117/1988, essendo ravvisabili gli estremi della “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile”;
- che la società, a fronte dell'inatteso e imprevedibile decreto di rinvio a giudizio, aveva arrestato il programma di investimento ipotizzato sull'immobile ed era stata indotta a svenderlo al prezzo di euro 10.971.920,06 a fronte di un valore effettivo di euro 23.120.577,50
(determinato qualche anno prima da un ctu in sede giudiziale, nel corso del procedimento di concordato), con un danno netto di oltre euro 12.000.000,00;
- che instaurata la causa dinanzi al Tribunale di Perugia- essendo stata trasferita la dott.ssa Nuzzi al Tribunale di Latina-il predetto Tribunale di Perugia dapprima, con ordinanza collegiale del
23.02.2016, (ritenuta l'inapplicabilità del filtro di ammissibilità di cui all'art. 5 legge n.
117/1988 abrogato dalla legge n.18/2015), rimetteva le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e, successivamente, con sentenza n.73/2019 del 17.01.2019 - essendo stata la dott.ssa Nuzzi trasferita nel frattempo al Tribunale di Napoli - dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, assegnando il termine per la riassunzione.
Chiedeva quindi che fosse riconosciuta la responsabilità dei due magistrati, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) e b) della legge n.117/1988 per le condotte sopradescritte e la responsabilità dello Stato Italiano ai sensi degli artt. 2 e 4 legge n. 117/1988, con condanna di parte convenuta al pagamento del danno subito, con rivalutazione e interessi.
Si costituiva la chiedendo che fosse dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza come previsto dall'art. 5, comma
3, legge n.117/1988 e che la stessa fosse, in ogni caso, respinta, in quanto infondata nell'an e nel quantum debeatur.
Deduceva che gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine penale “denunciavano in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio dei lotti, in contrasto con la destinazione del
P.R.C.” e che, in tale situazione, la complessità e delicatezza della vicenda imponeva un'indagine più approfondita degli elementi probatori sino ad allora emersi che solo il vaglio dibattimentale avrebbe potuto assicurare. Aggiungeva che gli atti censurati implicavano
4 valutazioni e apprezzamenti che, seppur non confermati dalla successiva sentenza, dimostravano esclusivamente una differente opzione ermeneutica e una diversa valutazione degli elementi processuali tale da non potere fare sorgere una responsabilità dei magistrati.
Deduceva che la vendita del compendio immobiliare era stato il frutto di una libera scelta della società, in considerazione della propria situazione finanziaria e del fine di ristrutturazione del debito perseguito con il piano di risanamento adottato, evidenziando la mancanza di dolo e/o colpa grave dei magistrati, nonché la mancanza di prova del danno e del nesso causale con i comportamenti/provvedimenti indicati da parte attrice.
Disposta la comunicazione ai magistrati interessati ex art. 6 legge n. 11/1988, nel corso del giudizio la società mutava denominazione in Parte_2 [...]
Con sentenza n.64/2021 del Tribunale di AL, era dichiarato il Parte_1
fallimento della predetta società che proseguiva il giudizio, giusta autorizzazione del Giudice delegato, con atto di costituzione del 07.10.2021. “
L'appello è manifestamente infondato.
Condivisibilmente il Tribunale di Roma nel respingere la domanda ha affermato: “ Nel merito,
è necessario valutare le posizioni dei magistrati le cui condotte si assumono illecite e fonte di responsabilità per lo Stato.
Parte attrice assume che il sostituto procuratore presso il Tribunale di AL e il Gup, rispettivamente, nel richiedere e nel concedere il rinvio a giudizio dell'amministratore rappresentante legale e del socio della avrebbero commesso “una grave violazione Parte_1
di legge determinata da negligenza inescusabile”, atteso che avrebbero ignorato le pronunce
“vincolanti” della Corte di Cassazione e del Tribunale del Riesame di AL che, nel procedimento cautelare, avevano escluso l'astratta configurabilità dei reati, al contrario ipotizzati come possibili nei suindicati provvedimenti alla luce dei fatti emergenti dalle indagini e considerati idonei ad essere sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale.
I provvedimenti asseritamente lesivi risalgono al 30.06.2008 (la richiesta di rinvio a giudizio del P.M.) e al 12.12.2008 (il decreto che dispone il giudizio del Gup), in data quindi antecedente al 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n.18/2015, modificativa della legge n.117/1988.
Deve quindi trovare applicazione il testo dell'art. 2 (Responsabilità per dolo e colpa grave) della legge n.117/1988, ante riforma del 2015, che cosi dispone: “ 1. Chi ha subito un danno
5 ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d)
l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Non trattandosi, nel caso in esame, di provvedimento limitativo della responsabilità personale, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere limitata ai danni patrimoniali, sempre che siano la conseguenza di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, al di fuori della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata.
In ordine alla condotta del P.M. deve osservarsi che “il magistrato del pubblico ministero deve formulare la sua richiesta al giudice dell'udienza preliminare, tesa al rinvio a giudizio, tutte le volte che ritenga che gli elementi probatori raccolti non siano insufficienti o contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, secondo un giudizio della stessa natura di quello imposto al giudice e, cioè, di mera verosimiglianza della prognosi favorevole. Proprio per questo, alla sola evidente condizione che egli non fondi tale richiesta su elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio acquisito (per tutte: Cass., ord. 27 dicembre 2012, n. 23890;
Cass. 6 aprile 2011, n. 7846; Cass. 5 luglio 2007, n. 15227; Cass. 27 novembre 2006, n. 25133;
Cass. 29 novembre 2002, n. 16935), la sua è un'attività di valutazione dei fatti e delle relative prove e, come tale, inidonea a fondare la sua responsabilità ex L. n. 113 del 1988, ai sensi del suo art. 2, comma 2” (cfr. Cass. n.3916/2015).
In ordine alla condotta del Gup, quest'ultimo a fronte della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio deve valutare, sotto il profilo processuale e al fine di una pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., comma 3, solo che gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, “in altri termini, il giudice dell'udienza preliminare ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall'accusa sia o meno idoneo a sostenere
6 l'accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito, sicché dev'essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate (cfr. Cass. n.3916/2015).
Ciò posto è evidente che la successiva assoluzione nel dibattimento dell'imputato, anche con la più ampia formula possibile, non possa comportare di per sé una responsabilità del P.M. e del GUP, trattandosi di una evenienza insita nel sistema, che “si fonda su di una valutazione prognostica e probabilistica - ed in quanto tale suscettibile di un'evoluzione in senso negativo rispetto all'ipotesi originaria di colpevolezza - e solo esige che i fatti posti a fondamento di richiesta e di rinvio a giudizio non siano completamente avulsi dal contesto probatorio acquisito. In caso contrario, si devolverebbe al pubblico ministero - ed al medesimo giudice dell'udienza preliminare - con la responsabilità dell'esito finale del procedimento, anche una funzione di giudizio istituzionalmente ad esso estranea ed anzi in insanabile contrasto con il sistema costituzionalmente vigente dell'obbligatorietà dell'azione penale” (cfr. Cass.
n.3916/2015).
Si tratta quindi di verificare, nel concreto, se sussistessero elementi nel senso della possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento o se tali elementi, posti a fondamento dei provvedimenti censurati, fossero del tutto avulsi dal contesto probatorio a disposizione.
Parte attrice sostiene che i magistrati erano vincolati alla osservanza delle pronunce della
Corte di Cassazione e del Tribunale del Riesame emesse nell'ambito dell'incidentale procedimento cautelare inerente al sequestro preventivo -cui era stato sottoposto, per due volte, il compendio immobiliare acquistato dalla società - poi revocato per effetto delle Pt_1
pronunce del Tribunale del Riesame e della Corte di Cassazione.
Deve ricordarsi che al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il giudicato cautelare” riguarda solo il provvedimento del riesame e non produce effetto nel giudizio di merito;
allo stesso modo si è ritenuto che le valutazioni probatorie operate dal giudice cautelare non siano vincolanti per il giudice dibattimentale, atteso che solo in questa sede le medesime assumono un rilievo definitivo, precisando “che qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive” (cfr. Cassazione Penale Sez. 5, sent. n. 16285 del
16/03/2010; cfr. anche Cass. Penale Sez. 3, sentenza n. 1125 del 25/11/2020).
Ciò detto, quanto al caso concreto, deve rilevarsi che le valutazioni compiute dal P.M. e dal
Gup oggetto di esame in questa sede devono ritenersi indipendenti da quelle contenute nel
7 primo decreto di sequestro preventivo emesso (su richiesta del P.M. dott.ssa Nuzzi) dal Gip dott. Sgroia il 30.12.2003, confermato dal Tribunale del Riesame di AL e poi annullato dallo stesso Tribunale con ordinanza del 15.10.2004 (a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n.686/2004), in quanto il successivo decreto emesso in via di urgenza dallo stesso P.M. il 19.10.2004 - convalidato dal Gip dott. Sgroia il
29.10.2004 - con cui erano sottoposti a sequestro i medesimi beni ha trovato fondamento in fatti nuovi emersi nel corso dell'indagine e diversi, oggetto di una ulteriore imputazione provvisoria in danno dell'amministratore e del socio della non valutati nei Parte_1
precedenti provvedimenti (cfr. ordinanza di convalida del sequestro emessa dal Gip dott.
Sgroia, doc. 10 del fascicolo di parte attrice pp. 5 e ss). In tale ordinanza si dava atto degli elementi probatori emersi (acquisizione documentali presso enti pubblici, produzione di privati, accertamenti tecnici) da cui appariva configurabile l'ipotesi accusatoria che inquadrava la vicenda della chiusura dell'opificio della Ideal ST SR di AL (avvenuta nel dicembre 1998), nell'ambito di una più complessa ed articolata strategia criminosa funzionale all'acquisizione di aree per la realizzazione di illecite iniziative di trasformazione del tessuto urbano e di speculazione immobiliare.
Nell'ordinanza si evidenziava che l'orizzonte investigativo si era progressivamente ampliato, lasciando intravedere l'impiego di una inquietante metodologia criminosa che coinvolgeva imprese private e settori della p.a. con finalità volte anche all'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Si rilevava altresì che le zone urbanistiche interessate dagli interventi speculativi erano state oggetto di adozione di varianti agli strumenti urbanistici attraverso procedure accelerate dallo Sportello Unico delle Attività Produttive e della Conferenza di Servizi promossa dagli stessi soggetti fautori delle iniziative speculative.
Alla luce degli elementi acquisiti appariva configurabile il reato di lottizzazione abusiva di natura negoziale con finalità speculative, realizzato attraverso il frazionamento del terreno appartenente all'ex in lotti, incompatibile con le previsioni del Piano CP_2
Regolatore Consortile, a fronte della non equivoca destinazione alla utilizzazione edificatoria.
Il fumus commissi delicti era individuato nell'attività materiale di suddivisione dell'area in lotti, tramite plurime cessioni a scopo edificatorio in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, poste in essere ancora prima che fosse concessa l'autorizzazione- nulla osta dall'ente competente ( ). Parte_3 CP_5
Ora, tale impostazione accusatoria del P.M. condivisa dal GIP dott. Sgroia, non era condivisa dal Tribunale del Riesame di AL con l'ordinanza del 26.11.2004, né “allo stato” dalla
Corte di Cassazione (che confermava l'ordinanza del Tribunale del Riesame con sentenza
8 n.23624/2005, cfr. docc. 12-14 del fascicolo di parte attrice), valorizzando, entrambi, la circostanza che, a fronte della nuova contestazione relativa non più a contratti preliminari, ma a contratti definitivi, il fumus commissi delicti non poteva ritenersi sussistente, in quanto le iniziative intraprese erano state oggetto di vaglio dell'autorità amministrativa, il piano regolatore consentiva il frazionamento dell'intero comprensorio, escludendo che sussistessero univoci indizi di preordinata edificazione non compatibile con la previsione del piano.
Il Pubblico Ministero formulava poi, in data 30.06.2008, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di (socio accomandatario della , accolta dal Parte_2 Pt_1
GUP il 12.12.2008 che disponeva il giudizio anche nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 110 cpc , 18 e 20 lett. c) legge 47/1985 e 44 lett c) dpr 380/2001 ovvero per il compimento di abusiva attività di lottizzazione negoziale a scopo edificatorio.
Il giudizio nei confronti dei si concludeva con sentenza di assoluzione ex art. 129 Pt_2 comma 2 cpp, alla luce dell'istruttoria svolta e, in particolare alla luce di quanto dichiarato dai consulenti del P.M. (sentiti all'udienza del 17.12.2012) e del teste , sentito Tes_1 all'udienza del 06.06.2011, il quale in quella sede affermava “che sarebbe stato possibile Part autorizzare il frazionamento dei lotti in base all'art.
3.3 della variante generale al Piano , già vigente quando la avanzava la richiesta di autorizzazione al frazionamento”. Pt_1
Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, non risulti palese dagli atti che la richiesta di rinvio a giudizio e il conseguente decreto che ha disposto il giudizio si siano basati su fatti del tutto avulsi dal contesto probatorio o pacificamente insussistenti. A prescindere dalle valutazioni, non vincolanti come sopra detto del Tribunale del Riesame e della Corte di
Cassazione pronunciatisi nel giudizio incidentale cautelare, la tesi accusatoria, condivisa dal Cont
sembra trovasse fondamento sui seguenti elementi:
-la lottizzazione abusiva negoziale poteva in astratto ricorrere anche senza trasformazione materiale, essendo sufficiente “anche la cosiddetta lottizzazione negoziale che si verifica quando la trasformazione urbanistica dei terreni avvenga: 1) attraverso il frazionamento degli stessi;
2) attraverso la vendita dei suoli;
3) attraverso atti equivalenti alla vendita…” (cfr.
Cass. penale n.4954/1994);
- la convinzione che il frazionamento - attuato con plurime operazioni di acquisto e vendita poste in essere dal 10.11.1999 al 13.09.2005- non fosse consentito dalle prescrizioni del piano regolatore consortile, segnatamente dalla previsione di cui al punto 3.1 che fissava in mq 2500 la superficie minima dei lotti industriali e che il progetto di frazionamento, se pure presentato dalla società fosse stato ritenuto dai consulenti del P.M. in contrasto con tale piano Pt_1
regolatore;
9 - la circostanza che l'acquisto da parte della del lotto di maggiore estensione si era Pt_1 perfezionato in un momento precedente la presentazione all'autorità amministrativa del progetto di frazionamento e della richiesta di nulla osta all'insediamento (di talché la fattispecie criminosa avrebbe potuto intendersi già perfezionata);
- il convincimento che l'eventuale rilascio del provvedimento autorizzatorio, in presenza di ritenuti profili di illegittimità del progetto con le norme urbanistiche, avrebbe potuto comportare la configurabilità di ulteriori profili di responsabilità penale.
E' poi un dato pacifico emerso dall'istruttoria che le istanze di frazionamento sono state respinte, secondo motivazioni parzialmente non condivise dai consulenti tecnici del P.M, mentre non risulta prodotta in atti documentazione da cui possa evincersi che le disposizioni del piano regolatore consentissero il frazionamento e la edificazione, non risultando in questa sede sufficiente la valutazione contenuta a p.4 della sentenza della Cassazione n.23624/ pronunciata “allo stato” nell'ambito del procedimento incidentale cautelare e non risultando prodotta la richiamata consulenza, ma solo le pp. 2, 254, 255 e 258 che sole non consentono al Tribunale di comprendere il ragionamento svolto e le conclusione cui sono giunti i tecnici incaricati dalla Procura. Del resto, trattandosi di fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria aquiliana speciale prevista dalla legge 113/88, la relativa allegazione e prova incombeva al danneggiato.
In tale situazione non si è in grado di apprezzare la dedotta condotta gravemente colposa e abusiva dei magistrati, ma al contrario, a fronte della complessità e tecnicità della vicenda e degli interessi pubblici in gioco non può ritenersi la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nella condotta e nei provvedimenti emessi dai due magistrati che hanno ritenuto necessario ed opportuno il vaglio dibattimentale sugli elementi probatori emersi nel corso delle indagini. “
Rilievo dirimente hanno i seguenti arresti della Corte di Cassazione in materia che giova riportare essendo evidente, avuto riguardo a quanto correttamente evidenziato in fatto dal tribunale, la non sussumibilità della fattispecie in quella prevista dall'art 2 L.117/1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18/2015.
-Cass. S.U.11747/2019 : “ In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e
10 pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.”
-Cass. 25454/2022 : “ In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. (In applicazione del principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda in cui il giudice aveva accolto, in difformità dalla giurisprudenza di legittimità e senza alcuna motivazione al riguardo, un orientamento del tutto minoritario - ha precisato che il discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave e che, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si collocava al di fuori delle possibilità testuali, né si rivelava totalmente implausibile o abnorme).
- Cass.31837/2023 : “ In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma,
11 la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ha precisato che decidere una controversia in difformità dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente e rifacendosi ad un orientamento precedente e meno rigoroso, non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, poiché la decisione, restando nel perimetro dell'attività interpretativa, forniva una interpretazione che, pur non essendo in astratto l'unica possibile, era tuttavia ragionevole).
L'intero atto di appello si caratterizza per essere del tutto slegato nella censura della motivazione della sentenza del Tribunale dai principi affermati e ribaditi dalla Corte di
Cassazione in tema di responsabilità civile dei magistrati ex art 2 L117/1988 nel testo vigente all'epoca dei fatti, il che esclude in radice la fondatezza del gravame che è al limite della inammissibilità..
Va inoltre ribadito che non sussisteva nella fattispecie in esame un giudicato cautelare che precludesse il rinvio a giudizio e che anzi imponesse l'archiviazione del procedimento.
La Corte di Cassazione con la già citata sentenza a sezioni unite 11747/2019 ha inoltre affermato: “ In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite,
e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice;
tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione.”
Con l'ordinanza 30774/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ Il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite,
e quindi anche se diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, sicché
è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza
12 impugnata e il precedente, dovendo la censura in ogni caso identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propostane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.”
Con ulteriore ratio decidendi il Tribunale ha anche affermato: “Deve aggiungersi, essendo peraltro la circostanza dirimente, che nella specie i pretesi danni patrimoniali, secondo le allegazioni di parte attrice causati dal dedotto arresto del programma di investimento e dalla vendita del compendio immobiliare provocata dallo “spettro della confisca” associato all'inatteso provvedimento di rinvio a giudizio, devono ritenersi smentiti per tabulas dallo stesso atto di vendita da cui si evince che l'alienazione era collegata alla ristrutturazione del debito della società secondo un piano di risanamento allegato allo stesso contratto di vendita
(e non prodotto in atti, cfr. doc. 18 del fascicolo di parte attrice), indipendente dalle vicende penali in esame, di talché ogni approfondimento istruttorio relativo al quantum debeatur è apparso superfluo e inutilmente dispendioso. “
Anche la relativa doglianza è infondata per l'assorbente rilevo che oltre al preteso danno, ciò che non è provato è il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Le spese del grado seguono la soccombenze si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia ( € 12.000.000,00)
PQM
Rigetta l'appello e condanna Parte_1
lla rifusione delle spese del grado in favore della che
[...] Controparte_1 liquida in € 27.000,00 per compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST.
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