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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3979/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5191 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti difensivi.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 5191/2025, relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di € 3.470,72, di cui € 2.481,00 a titolo di maggiore imposta. Il ricorrente deduceva:
- Nullità dell'avviso per difetto assoluto di motivazione, non essendo stati indicati gli elementi che avrebbero condotto al diverso calcolo dell'imposta.
- Illegittima imposizione sull'abitazione principale, censita in IIndirizzo_1 già riconosciuta come tale dal Comune in precedenti procedimenti, come da perizia giurata del 05.02.2020 e documentazione catastale
(doc. 4 e seguenti).
- Illegittima tassazione degli immobili locati con canone concordato e cedolare secca 10%, per i quali opera l'agevolazione di cui alla L. 208/2015.
Il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio, pur avendo effettuato un mero accesso al fascicolo telematico in data 19.12.2025, senza depositare controdeduzioni o documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla contumacia dell'Ente
L'assenza di costituzione del Comune, a fronte della sola interrogazione del fascicolo telematico, comporta che i fatti dedotti e documentati dal ricorrente non trovano alcuna smentita, nemmeno sul piano istruttorio.
2. Sulla fondatezza della pretesa nel merito
2.1 Abitazione principale
La copiosa documentazione allegata — certificato storico di residenza, perizia giurata, mappe catastali, contratti di utenza — conferma che l'immobile censito al Dati catastali_1 costituisce abitazione principale ex art. 1 comma 707 L. 147/2013.
L'imposizione di € 1.821,01 è pertanto indebita.
2.2 Immobili locati con canone concordato
I contratti locativi prodotti (docc. 39–42) attestano l'applicazione della cedolare secca al 10% ex art. 2 comma
3 L. 431/1998.
L'imposta agevolata di cui alla L. 208/2015 risulta correttamente applicata dal contribuente;
l'ulteriore pretesa di € 660,00 è quindi priva di fondamento.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso , esso va accolto.
Condanna il Comune alle spese del giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Palermo alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in € 200,00 oltre accessori di legge. Palermo,20.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3979/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5191 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti difensivi.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 5191/2025, relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di € 3.470,72, di cui € 2.481,00 a titolo di maggiore imposta. Il ricorrente deduceva:
- Nullità dell'avviso per difetto assoluto di motivazione, non essendo stati indicati gli elementi che avrebbero condotto al diverso calcolo dell'imposta.
- Illegittima imposizione sull'abitazione principale, censita in IIndirizzo_1 già riconosciuta come tale dal Comune in precedenti procedimenti, come da perizia giurata del 05.02.2020 e documentazione catastale
(doc. 4 e seguenti).
- Illegittima tassazione degli immobili locati con canone concordato e cedolare secca 10%, per i quali opera l'agevolazione di cui alla L. 208/2015.
Il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio, pur avendo effettuato un mero accesso al fascicolo telematico in data 19.12.2025, senza depositare controdeduzioni o documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla contumacia dell'Ente
L'assenza di costituzione del Comune, a fronte della sola interrogazione del fascicolo telematico, comporta che i fatti dedotti e documentati dal ricorrente non trovano alcuna smentita, nemmeno sul piano istruttorio.
2. Sulla fondatezza della pretesa nel merito
2.1 Abitazione principale
La copiosa documentazione allegata — certificato storico di residenza, perizia giurata, mappe catastali, contratti di utenza — conferma che l'immobile censito al Dati catastali_1 costituisce abitazione principale ex art. 1 comma 707 L. 147/2013.
L'imposizione di € 1.821,01 è pertanto indebita.
2.2 Immobili locati con canone concordato
I contratti locativi prodotti (docc. 39–42) attestano l'applicazione della cedolare secca al 10% ex art. 2 comma
3 L. 431/1998.
L'imposta agevolata di cui alla L. 208/2015 risulta correttamente applicata dal contribuente;
l'ulteriore pretesa di € 660,00 è quindi priva di fondamento.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso , esso va accolto.
Condanna il Comune alle spese del giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Palermo alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in € 200,00 oltre accessori di legge. Palermo,20.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO