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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n. 1056/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
NT UC, presso il cui studio in Avellino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, CP_1 dall'avv.to Sereno Giovanna, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, parte ricorrente impugnava il provvedimento dell' di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società CP_1 [...] per il periodo dal 09.01.2019 al 15.02.2019, nonché i conseguenziali provvedimenti di CP_2 revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI e di ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite.
Segnatamente, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “accertare e dichiarare che tra parte ricorrente e la è intercorso, nel periodo dal 9.1.2019 al 15.02.2019, regolare Controparte_3 rapporto di lavoro subordinato;
− per l'effetto, annullare e/o disapplicare il provvedimento CP_1
1 CP_ prot. N. 0800.04/02/2022.0055499, nonché comunicazione RC- PSR del 11.3.2022, avente ad oggetto la revoca della NASPI e, dichiarato il diritto di parte ricorrente a godere della
NASPI, annullare e/o disapplicare la consequenziale Controparte_4 richiesta del presunto indebito sulla prestazione NASPI, Controparte_4 opposti e gli atti presupposti e conseguenziali;
− condannare, quindi, l' Controparte_5
, in persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante p.t., con sede in
[...]
Roma EUR alla Via Ciro il Grande, al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per gli anni di cui all'impugnato verbale con la conseguente ricostituzione anche contributiva;
− condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute al ricorrente e/o CP_1 incassate indebitamente da questi, relative alla NASPI percepita di cui al provvedimento di indebito di cui innanzi. Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e facendo proprie CP_1 le risultanze del verbale ispettivo posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.
3. Espletata la prova orale, e previo scambio di note, il ricorso veniva deciso come da presente sentenza.
4. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
5. Nei fatti, la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002081/DDL del 18.01.2022, a seguito del quale l' ha ritenuto insussistente il rapporto di CP_1 lavoro del ricorrente con la Lu. Conseguentemente, con successive comunicazioni, Controparte_6
l' ha revocato l'indennità NASPI goduta dal ricorrente e ha richiesto la restituzione della CP_5 somma di euro 2.219,92, ritenuta indebitamente erogata.
6. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , è onere del lavoratore CP_1 dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'iscrizione di un lavoratore negli elenchi (nel caso di specie, l'invio della comunicazione ) adempie a una funzione di Pt_2 agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro (V. Cass. 37971/2022). Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
2 7. Tuttavia, il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dai funzionari dell'ente previdenziale deve essere correttamente ponderato. Tali verbali, pur essendo dotati di un'attendibilità privilegiata, non costituiscono prova legale dei fatti accertati se non per quanto attiene ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti. Per le altre circostanze, come le dichiarazioni di terzi o le valutazioni deduttive degli ispettori, essi costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice in concorso con le altre risultanze probatorie.
Come affermato dalla Suprema Corte, “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2012, n. 14965).
L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa. Altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante.
Gli indici sintomatici della subordinazione, da valutarsi criticamente e complessivamente, sono la collaborazione, la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa e periodica, e l'assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore.
8. È sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. civ., sez. Lavoro, Sentenza n. 18253/2018).
Onere assolto, in questa sede, da parte ricorrente.
Invero, dall'istruttoria è emerso che i testi escussi all'udienza del 27.03.2024 e all'udienza del
16.10.2024 hanno confermato pienamente il capitolato di prova di parte ricorrente. Gli stessi, infatti, hanno confermato non solo il periodo di lavoro del ricorrente dal 09.01.2019 al 15.02.2019, ma anche le mansioni espletate di “inchiodatore di pelli”, gli orari di lavoro osservati (dalle ore 8:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo), nonché il vincolo di subordinazione, specificando che il sig.
, legale rappresentante della società, impartiva le direttive operative e provvedeva Parte_3 al pagamento della retribuzione mensile.
9. A fronte di tali precise e concordanti testimonianze, la ricostruzione operata dall' , basata CP_1 esclusivamente sulle risultanze del verbale ispettivo, appare infondata. Gli elementi posti a base del
3 disconoscimento – quali la gestione antieconomica dell'impresa, le dimensioni modeste dei locali, la presenza di una sola macchina inchiodatrice e l'impiego di familiari del titolare – pur essendo indizi, non sono di per sé sufficienti a negare la genuinità del rapporto di lavoro, specialmente a fronte di una prova testimoniale di segno contrario.
10. Come dedotto dal ricorrente, l'attività di lavorazione pelli per conto terzi è soggetta a fluttuazioni di commesse, il che può giustificare l'impiego di manodopera variabile nel tempo.
Inoltre, l'accertamento ispettivo è stato condotto in epoca successiva (nel 2020-2021) rispetto al periodo lavorativo in contestazione (2019), basandosi su deduzioni e presunzioni piuttosto che su una constatazione diretta dell'attività lavorativa del ricorrente. Il verbale stesso, come prodotto in atti, risulta parziale e non riporta integralmente le dichiarazioni su cui si fonda la distinzione operata dagli ispettori tra lavoratori “genuini” e “fittizi”, impedendo un pieno controllo sulla logicità e coerenza del loro operato.
11. Pertanto, alla luce del compendio probatorio acquisito, si ritiene che il ricorrente abbia fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società
[...] per il periodo contestato. CP_2
Di conseguenza, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente richiesta di restituzione dell'indennità NASPI devono essere annullati.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di , in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 per il periodo dal 09.01.2019 al 15.02.2019 è intercorso regolare rapporto Controparte_2 di lavoro subordinato;
2. Accerta e dichiara che l' non ha diritto alla restituzione delle somme richieste ad CP_1
a titolo di indebito con la comunicazione del 11.3.2022 e atti connessi;
Parte_1
3. Condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente trattenute, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta fino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1 in € 2.500,00 , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. NT UC.
4 Lì Avellino, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n. 1056/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
NT UC, presso il cui studio in Avellino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, CP_1 dall'avv.to Sereno Giovanna, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, parte ricorrente impugnava il provvedimento dell' di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società CP_1 [...] per il periodo dal 09.01.2019 al 15.02.2019, nonché i conseguenziali provvedimenti di CP_2 revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI e di ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite.
Segnatamente, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “accertare e dichiarare che tra parte ricorrente e la è intercorso, nel periodo dal 9.1.2019 al 15.02.2019, regolare Controparte_3 rapporto di lavoro subordinato;
− per l'effetto, annullare e/o disapplicare il provvedimento CP_1
1 CP_ prot. N. 0800.04/02/2022.0055499, nonché comunicazione RC- PSR del 11.3.2022, avente ad oggetto la revoca della NASPI e, dichiarato il diritto di parte ricorrente a godere della
NASPI, annullare e/o disapplicare la consequenziale Controparte_4 richiesta del presunto indebito sulla prestazione NASPI, Controparte_4 opposti e gli atti presupposti e conseguenziali;
− condannare, quindi, l' Controparte_5
, in persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante p.t., con sede in
[...]
Roma EUR alla Via Ciro il Grande, al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per gli anni di cui all'impugnato verbale con la conseguente ricostituzione anche contributiva;
− condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute al ricorrente e/o CP_1 incassate indebitamente da questi, relative alla NASPI percepita di cui al provvedimento di indebito di cui innanzi. Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e facendo proprie CP_1 le risultanze del verbale ispettivo posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.
3. Espletata la prova orale, e previo scambio di note, il ricorso veniva deciso come da presente sentenza.
4. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
5. Nei fatti, la vicenda trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002081/DDL del 18.01.2022, a seguito del quale l' ha ritenuto insussistente il rapporto di CP_1 lavoro del ricorrente con la Lu. Conseguentemente, con successive comunicazioni, Controparte_6
l' ha revocato l'indennità NASPI goduta dal ricorrente e ha richiesto la restituzione della CP_5 somma di euro 2.219,92, ritenuta indebitamente erogata.
6. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , è onere del lavoratore CP_1 dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'iscrizione di un lavoratore negli elenchi (nel caso di specie, l'invio della comunicazione ) adempie a una funzione di Pt_2 agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro (V. Cass. 37971/2022). Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
2 7. Tuttavia, il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dai funzionari dell'ente previdenziale deve essere correttamente ponderato. Tali verbali, pur essendo dotati di un'attendibilità privilegiata, non costituiscono prova legale dei fatti accertati se non per quanto attiene ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti. Per le altre circostanze, come le dichiarazioni di terzi o le valutazioni deduttive degli ispettori, essi costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice in concorso con le altre risultanze probatorie.
Come affermato dalla Suprema Corte, “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2012, n. 14965).
L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa. Altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante.
Gli indici sintomatici della subordinazione, da valutarsi criticamente e complessivamente, sono la collaborazione, la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa e periodica, e l'assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore.
8. È sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. civ., sez. Lavoro, Sentenza n. 18253/2018).
Onere assolto, in questa sede, da parte ricorrente.
Invero, dall'istruttoria è emerso che i testi escussi all'udienza del 27.03.2024 e all'udienza del
16.10.2024 hanno confermato pienamente il capitolato di prova di parte ricorrente. Gli stessi, infatti, hanno confermato non solo il periodo di lavoro del ricorrente dal 09.01.2019 al 15.02.2019, ma anche le mansioni espletate di “inchiodatore di pelli”, gli orari di lavoro osservati (dalle ore 8:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo), nonché il vincolo di subordinazione, specificando che il sig.
, legale rappresentante della società, impartiva le direttive operative e provvedeva Parte_3 al pagamento della retribuzione mensile.
9. A fronte di tali precise e concordanti testimonianze, la ricostruzione operata dall' , basata CP_1 esclusivamente sulle risultanze del verbale ispettivo, appare infondata. Gli elementi posti a base del
3 disconoscimento – quali la gestione antieconomica dell'impresa, le dimensioni modeste dei locali, la presenza di una sola macchina inchiodatrice e l'impiego di familiari del titolare – pur essendo indizi, non sono di per sé sufficienti a negare la genuinità del rapporto di lavoro, specialmente a fronte di una prova testimoniale di segno contrario.
10. Come dedotto dal ricorrente, l'attività di lavorazione pelli per conto terzi è soggetta a fluttuazioni di commesse, il che può giustificare l'impiego di manodopera variabile nel tempo.
Inoltre, l'accertamento ispettivo è stato condotto in epoca successiva (nel 2020-2021) rispetto al periodo lavorativo in contestazione (2019), basandosi su deduzioni e presunzioni piuttosto che su una constatazione diretta dell'attività lavorativa del ricorrente. Il verbale stesso, come prodotto in atti, risulta parziale e non riporta integralmente le dichiarazioni su cui si fonda la distinzione operata dagli ispettori tra lavoratori “genuini” e “fittizi”, impedendo un pieno controllo sulla logicità e coerenza del loro operato.
11. Pertanto, alla luce del compendio probatorio acquisito, si ritiene che il ricorrente abbia fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società
[...] per il periodo contestato. CP_2
Di conseguenza, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente richiesta di restituzione dell'indennità NASPI devono essere annullati.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di , in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e la società Parte_1 per il periodo dal 09.01.2019 al 15.02.2019 è intercorso regolare rapporto Controparte_2 di lavoro subordinato;
2. Accerta e dichiara che l' non ha diritto alla restituzione delle somme richieste ad CP_1
a titolo di indebito con la comunicazione del 11.3.2022 e atti connessi;
Parte_1
3. Condanna l' alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente trattenute, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta fino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1 in € 2.500,00 , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. NT UC.
4 Lì Avellino, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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