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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.475/2023
Oggi 02/04/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Marta Capuzzo;
per la parte resistente l'avv. Cosentini in sostituzione.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Capuzzo si riporta agli atti e rileva che per il CTU l'esposizione ad amianto ha avuto un ruolo predominante nella causazione della patologia. Si richiama alla sentenza nr. 135/2024 del Tribunale di
Trieste.
L'avv. Cosentini si riporta agli atti, e rileva che il microcitoma è forma tumorale fortemente associata al fumo.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 475/2023 R.L. promossa da nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 [...]
), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo CodiceFiscale_6
Moro e Marta Capuzzo;
ricorrenti contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Fuso Riccardo, Di Matteo Antonella e Fazio Carmelo;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire ai ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura
2 morale ed esistenziale, sia quelli correlati alla perdita del rapporto parentale sia quelli correlati alle sofferenze e al cambiamento di abitudini di vita cui gli stessi sono stati costretti durante la malattia del sig. loro spettanti jure proprio, da quantificarsi Pt_2
complessivamente in: - euro 275.930,00 in favore della vedova signora
- euro 269.200 in favore di;
- euro Parte_1 Parte_2
275.930,00 in favore di , - euro 100.822,80 in favore Parte_3
di ; - euro 103.745,20 in favore di;
- Parte_4 Parte_5
euro 100.822,80 in favore di , ovvero nella diversa misura Parte_6
ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor
per la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure Parte_7
hereditatis ai ricorrenti , , e Parte_2 Parte_3
ved , pro quota nella loro qualità di eredi Parte_1 Pt_2
legittime, da quantificarsi in principalità nella somma di euro
180.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre ad accessori di legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta, rigettare la domanda risarcitoria formulata nei confronti della , in quanto inammissibile, Controparte_1
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 3.10.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere prossimi congiunti del sig. , deceduto il Parte_7
1.09.2021 a causa di una neoplasia polmonare, così come accertato da documentazione medica allegata al ricorso e nella relazione del dott.
in sede di accertamento medico legale di parte. Persona_1
2. Deducevano che il loro congiunto aveva contratto la suddetta patologia come conseguenza dell'esposizione professionale all'amianto nel corso degli anni di attività lavorativa, dal 1969 al 1999, quale operaio qualificato con mansioni di gruista e successivamente di impiegato tecnico addetto al coordinamento dei lavori a bordo nave, presso e poi di società che, nel tempo, Controparte_2 Controparte_1
avevano gestito il cantiere navale di Monfalcone.
3. Deducevano i ricorrenti che il dott. , consulente di Persona_1
parte, nella propria relazione di data 16.02.2023 aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la patologia amianto correlata e il decesso, in associazione al fumo di sigaretta, in ragione della prolungata esposizione alla sostanza nociva e della presenza di notevole quantità di corpi di amianto nel tessuto polmonare del de cuius.
4. Evidenziavano i ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali.
Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , , Persona_2 Persona_3 Per_4
, e su incarico del
[...] Persona_5 Per_6 Persona_7
P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Venivano
4 evidenziate, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. Parte ricorrente evidenziava ancora che secondo le testimonianze raccolte nei procedimenti civili promossi da alcuni lavoratori per ottenere la rivalutazione contributiva ex lege 257/1992, la presenza di amianto nei cantieri di Monfalcone doveva ritenersi accertata almeno fino al 1996, ben oltre quanto accertato dalle determinazioni assunte dall' e dalla che individuavano il periodo di presenza CP_3 CP_4
dell'amianto per quanto di rilevanza solo fino al 1988. Rilevava ancora parte ricorrente che il sig. sia in qualità di conduttore Parte_7
di mezzi di sollevamento presso l'officina tubisti che di coordinatore delle squadre a bordo nave era stato certamente esposto all'amianto avendo prestato la sua attività in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con i saldatori e tutti gli altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali.
5. Rilevava parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto. Procedevano i ricorrenti alla quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis e rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
6. Con memoria difensiva del 15.11.2023 si costituiva in giudizio contestando che il sig. fosse mai stato Controparte_1 Pt_2
5 esposto all'amianto nell'esecuzione delle mansioni allo stesso assegnate ed eccependo l'assenza di allegazioni specifiche da cui dedurre l'asserita esposizione del de cuius. Deduceva parte resistente che dalla allegata relazione dell'ing. dirigente della il rischio derivante Per_8 CP_4
dall'esposizione all' asbesto nel cantiere di Monfalcone doveva ritenersi cessato a partire dal 1977. In relazione alle specifiche mansioni svolte dal sig. , parte resistente deduceva che i gruisti non Parte_7
erano esposti a rischio amianto, salvo che in occasione di sporadici interventi di manutenzione su impiantistica ed impianto frenante con un tempo inferiore al 5%, come evidenziato dalla stessa relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , , Persona_2 Persona_3
, , e allegata Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7
al ricorso dai ricorrenti. Deduceva, inoltre, il ruolo causale svolto nella causazione della malattia che aveva portato al decesso il sig. Pt_2
dalla sua scelta di fumare abitualmente per un prolungato periodo di tempo. Deduceva ancora che una consapevolezza sulla pericolosità dell'amianto era sorta in un periodo successivo rispetto al tempo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività lavorativa presso e CP_1
contestava dunque la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri. Deduceva, inoltre,
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la completa mancanza di prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro. Peraltro, parte ricorrente era venuta meno ai propri oneri allegativi e probatori, perché vertendosi in materia di danno differenziale, avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva
6 sufficiente l'indennizzo liquidato dall' In secondo luogo, CP_3
nell'ambito del ricorso introduttivo, controparte era tenuta a precisare l'indennizzo liquidato, o liquidabile dall' o la capitalizzazione della CP_3
rendita disposta in suo favore, costituendo lo stesso il necessario termine di raffronto per calcolare ed apprezzare la differenza eventualmente dovuta. Infine contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
7. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni ed il conferimento di CTU medico legale e decisa all'udienza del 2.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. In via preliminare la resistente ha rilevato che eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie.
10. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede
7 il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del
1986, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell o CP_3
del risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore infortunato, l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. n. 12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs. n. 38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
11. Venendo ora al merito, nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
12. Ebbene, ritiene lo scrivente che parte ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro.
8 13. In primo luogo, il teste , in relazione alle mansioni svolte Testimone_1
dal de cuius ha confermato che il sig. ha lavorato in Parte_7
cantiere a Monfalcone e che ha svolto l'attività di coordinamento dei lavori a bordo dei sommergibili operando spesso “a bordo nave”. Il teste sulla nocività dell'ambiente lavorativo ha riferito che nello stesso ambiente di lavoro, ed a poca distanza dal sig. , i saldatori Pt_2
manipolavano teli e cuscini di amianto per effettuare il preriscaldo delle lamiere oppure per proteggersi dagli schizzi di saldatura o dal calore delle lamiere bollenti e che la tecnica del “periscaldo”, implicante l'applicazione sulle lamiere da saldare di resistenze elettriche rivestite in asbesto, era stata ampiamente usate sui sommergibili negli anni dal 1979 al 1981. Quanto alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al
, il teste in questione ha confermato che le stesse erano tali da Pt_2
indurre il de cuius ad entrare in contatto con l'amianto riferendo che:
“Quando si facevano dei ripristini durante le prove a mare intervenivano i coibentatori se c'era qualche piccolo inconveniente ed operavano con un prodotto chiamato “spraylite” che credo fosse la malta a base di amianto, che era un rivestimento applicato all'interno del sommergibile”.
14. Si devono inoltre considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc. 8 allegato al ricorso) redatto dai dott. , , Persona_2 Persona_3
, , e su Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7
incarico del Procuratore Generale di Trieste dr. nell'ambito di Per_9
una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di Monfalcone.
15. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
9 - l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
- era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, Per_10
controsoffitti e per il rivestimento di superfici delle navi;
- era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil-amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
- era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri-ponte;
- era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
- era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
16. Altro elemento documentale da considerare sono le relazioni , CP_4
ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro (docc. 56-57-58 allegati al ricorso), ed in particolare quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “fino a tutto il 1977 tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone
10 limitrofe (…). Con il parere del 10.4.1997 (doc. 57 allegato al ricorso) il ha completato il quadro e, per quanto di particolare interesse CP_4
nella controversia, ha affermato che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977”.
17. A tali evidenze, si deve aggiungere quella di carattere premintemente oggettivo, della presenza, in misura considerevole di fibre di amianto nel tessuto polmonare del de cuius (11.900 corpi di asbesto per grammi di tessuto polmonare secco).
18. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni
11 legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di
Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno
1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n.
1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata
l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita
l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da
12 amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n.
15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del
2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche
13 che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n.
303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio
d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce
l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque
14 accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
19. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato dopo avere esaminato la documentazione agli atti, ha osservato che: “Nel caso del IG.
[...]
si può affermare che sia stato certamente esposto all'amianto. Pt_2
La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, risulta considerando la diagnosi anatomo patologica conseguente all'esame autoptico effettuato il 06.09.2021 indicante un
“Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato a piccole cellule
(profilo immunofenotipico CKAE1/AE3 +, CD56 +, Sinaptofisina -,
TTF1 -) del polmone destro localmente avanzato con estensione ai linfonodi mediastinici e alla trachea e metastasi encefaliche e cerebellari”. Ancora l'esperto ha spiegato che: “..il ritrovare sino a
1.000 corpi per grammo di tessuto polmonare indica che un soggetto è stato in qualche modo esposto;
il ritrovare un quantitativo di corpi superiore a 1.000 indica che necessariamente l'origine è lavorativa, poiché solo un'esposizione da lavoro è idonea nel determinare simili livelli, peraltro persistenti a lungo”. Il nominato consulente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Il IG. era affetto da un Pt_2
microcitoma polmonare;
- le patologie sono state causate da un'esposizione professionale all'amianto, avvenuta nel periodo di lavoro svolto dal 1969 al 1995 presso in rapporto concausale con CP_1
il fumo di sigaretta. - il microcitoma polmonare ha determinato: 1) una inabilità temporanea biologica parziale, al tasso medio del 60%, maggio
15 2021 a settembre dello stesso anno. 2) il decesso;
3) un livello di sofferenza molto elevato. Inoltre, dal giugno 2021 a settembre dello stesso anno, si determinavano un danno biologico terminale e un danno catastrofale”.
20. La descritta valutazione fatta dal CTU, sulla sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società ricorrente e la quantificazione dei postumi dannosi accertati, appare immune da incongruenze e viene condivisa dallo scrivente.
21. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente va quantificato il danno. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata. Proprio a proposito del c.d. “danno terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
22. Nel caso di specie, il CTU ha accertato che: “il danno catastrofale richiede uno stato di vigilanza e di lucidità, pur se solo per brevi lassi di tempo. Il IG. era sino all'ultimo quasi sempre vigile, Pt_2
cosciente, e consapevole rispetto a quanto gli stava accadendo.
Confermabile pertanto un danno catastrofale nel periodo della temporanea inabilità terminale”.
23. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto
16 della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima
è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso
e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr. 26897/14; Cass. nr.
252/2019).
24. Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di
Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione
(fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento.
25. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di €
53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma.
Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in
17 quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
26. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da tabella che segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 97 gg.: € 62.544,00 (considerato che l'invalidità temporanea al 60% trova bilanciamento nel aumento del 40% per il massimo sconvolgimento derivante dalla grave malattia);
- per ulteriori 20 gg al 60%: € 1.380,00.
Per un totale di €: 99.171,00.
27. La somma così individuata, risarcibile a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, deve essere, tuttavia, ridotta in maniera proporzionale in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (v. Cass. Civ. sez. III,
n. 9349 del 12.04.2017). La Cassazione, infatti, ha chiarito che: “In caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art.
1227, comma 1, c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza”. (Cass. n. 2483/2018,
n. 4178/2020). La scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo, per un lungo periodo della propria vita, costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire che rientra nella nozione di "fatto colposo". Ebbene, il concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato che è, pertanto, rilevabile anche d'ufficio con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in
18 ragione dell'efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass.
n. 2763/1997, n. 23426/2014, n. 4208/2017, n. 10220/2017 e Cass. civ.,
n. 27572/2024). Nel caso oggetto del presente giudizio, il CTU ha affermato che: “Secondo il criterio probabilistico dunque si può affermare che la causa lavorativa sia stata prevalente in senso causale ai fini dell'insorgenza del microcitoma riconoscendo un ruolo concausale al fumo di sigaretta. Tuttavia non è possibile definire quale sia la percentuale di prevalenza. In tal senso la sentenza n. 2906 del
12.04.18 ha voluto mettere un punto fermo. Il tribunale della città capitolina ha affermato che un lavoratore esposto all'amianto sia anche un fumatore non interrompe il nesso eziologico in caso di morte per carcinoma polmonare. Il tabagismo, la pregressa abitudine tabagica, è un potente moltiplicatore, una sinergia moltiplicativa che amplifica ancora di più il rischio ed il potere cancerogeno dell'asbesto. La pregressa abitudine tabagica del lavoratore è un antecedente che
“avvalora, più che elidere, il ruolo causale dell'esposizione dell'amianto”.
28. Pare evidente che l'affermata prevalenza della causa lavorativa sia stata affermata senza specifiche motivazioni a supporto, mentre sembra che peculiare effetto della compresenza fra esposizione ad amianto e abitudine tabagica sia l'effetto sinergico tra le due componenti causali ai fini dell'insorgenza della patologia. Del resto, lo stesso CTU, nell'elaborato, ha affermato che la patologia neoplastica in questione, ovvero il microcitoma, è associata in via diretta ma non esclusiva al fumo di sigaretta.
29. Sembra dunque corretto, in mancanza di specifiche allegazioni ed osservazioni in merito alla prevalenza dell'uno o dell'altro fattore causale, e quanto all'entità percentuale dell'efficienza causale del
19 comportamento della vittima, ridurre il risarcimento del danno proporzionalmente in ragione dell'efficienza causale del comportamento colposo del danneggiato nella misura del 50%.
30. In totale, in conclusione, il danno risarcibile iure hereditatis, nel caso di specie, è pari ad € 49.585,50 da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
31. Deve essere accolta anche la richiesta di risarcimento danno richiesta iure proprio, alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Ha dichiarato il teste attoreo , in ordine al Testimone_2
rapporto fra i ricorrenti ed il de cuius che, ha dichiarato che: “i rapporti fra il e la moglie erano molto buoni, anche se non so dire se Pt_2
condividevano qualche passione o hobby. So che li vedevo sempre insieme. È stata lei insieme alla figlia ed il figlio ad Pt_3 Parte_2
assistere durante la malattia. Era la moglie con l'aiuto del figlio Pt_7
o della figlia a portarlo in ospedale per le necessità della malattia. Dopo la morte di è venuta spesso da noi ed ho potuto Persona_11
constatare quanto fosse addolorata. Tutti e due i figli sono stati presenti sia nella quotidianità che durante la malattia del padre, e tale presenza
è stata giornaliera, di mattina o di sera a seconda delle esigenze.
Compleanni, onomastici e festività erano sempre festeggiati da tutta la famiglia, qualche volta sono stato invitato e c'erano anche i nipoti.
Quanto ai nipoti, essendo pensionato, aveva tempo da Pt_7
dedicargli e tre o quattro volte a settimana andavano presso la sua abitazione, sicuramente anche la domenica, ma non so cosa facessero nello specifico. Durante la malattia li ho visti più spesso. Tutti i nipoti trascorrevano le vacanze con i nonni anche fuori città, ed andavano al mare assieme”. Dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate è emerso il quadro di una famiglia unita, sia durante l'ordinaria e quotidiana
20 esistenza, sia durante il tragico periodo della malattia, e dunque può ritenersi dimostrata la sussistenza di una sofferenza profonda per la lesione del prezioso legale affettivo e di vita. Da quanto sopra consegue la necessità di riconoscere il risarcimento richiesto.
32. Quanto a tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle
Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano.
33. Dai documenti depositati è emerso che all'epoca del decesso del sig.
aveva 77 anni, la moglie aveva 71 Parte_7 Parte_1
anni, il figlio aveva 52 anni, la figlia Parte_2 Parte_3
aveva 50 anni, la NI aveva 29 anni, il NI
[...] Parte_4
Part
20 anni e il NI 23 anni. Parte_5 Parte_6
34. In base a tali parametri, sono attribuibili a moglie del de Parte_1
cuius, 12 punti per l'età della vittima primaria, 12 per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 20 punti per l'intensità della relazione affettiva. Il tutto per un totale di 69 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 269.859,00. A tale somma, tuttavia, per i motivi già esposti va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere € 134.929,50.
35. Al figlio del de cuius devono essere riconosciuti 12 Parte_2
punti per l'età della vittima primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 17 punti per
21 l'intensità della relazione affettiva per un totale di 56 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 219.016,00 a cui va detratta va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con la conseguenza che il danno risarcibile risulta essere € 109.508,00.
36. Alla figlia del de cuius devono essere riconosciuti 12 Parte_3
punti per l'età della vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 17 punti per l'intensità della relazione affettiva per un totale di 58 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 226.838,00 a cui va detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima con la conseguenza che il danno risarcibile è pari ad € 113.419,00.
37. In tali casi si ritiene che una normale relazione affettiva si attesti su un punteggio di 15, e per la posizione di l'aumento è dovuto Parte_1
alla vicinanza alla vittima nel momento della malattia ed al riscontro sulla particolare condizione di afflizione provata dopo la morte del congiunto, per la posizione dei figli l'aumento è legato alla vicinanza della vittima nel momento della malattia.
38. Alla NI vanno riconosciuti 8 punti per l'età della Parte_4
vittima primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva per un totale di 50 punti che moltiplicati per il valore punto di €
1.698,00 consentono di quantificare il danno in € 42.450,00 già detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima.
22 39. Al NI vanno riconosciuti 8 punti per l'età della Parte_5
vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva per un totale di 52 punti che moltiplicati per il valore punto di €
1.698,00 consentono di quantificare il danno in € 44.148,00 già detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima.
40. Al NI vanno riconosciuti 8 punti per l'età della vittima Parte_6
primaria, 18 per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di tre superstiti, 10 punti per l'intensità della relazione affettiva per un totale di 50 punti che moltiplicati per il valore punto di €
1.698,00 consentono di quantificare il danno in € 42.450,00 già detratta l'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima.
41. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt.
5-6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 12.297,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
42. Le spese del c.t.u., sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della richiesta, della complessità dell'incarico e quindi dell'aumento ex art. 52 D.P.R. 115/2002 sul compenso previsto dal DM 30.5.2022 in ragione delle nr. 116 vacazioni effettuate, ritenute congrue nel caso di specie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di , condanna la stessa, in persona del legale Parte_7
23 rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure proprio e iure hereditatis da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e specificatamente a Parte_4 Parte_5 Parte_6
corrispondere agli stessi, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 49.585,50 oltre interessi legali sulla somma devalutata dall'1.09.2021 e via via rivalutata fino al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio a € Parte_1
134.929,50; a € 109.508,00; a € Parte_2 Parte_3
113.419; a € 42.450,00; a € 44.148,00 e a Parte_4 Parte_5
€ 42.450,00; il tutto oltre interessi e rivalutazione sulla Parte_6
somma devalutata dalla data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo.
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 1.523,09 oltre iva se dovuta;
d) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 12.297,00 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari oltre spese generali 15%, ed iva e cpa se dovuti;
Così deciso in Trieste in data 2/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Paolo Ancora
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