Sentenza 14 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2025
Decreto collegiale 26 maggio 2025
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- 1. Consiglio di Stato: i termini di conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla richiesta di appuntamento (e non dal giorno dell’appuntamento)Asgi · https://www.asgi.it/ · 22 ottobre 2025
Con parole cristalline, i giudici di Palazzo Spada affermano che: “qualsiasi atto di impulso del cittadino volto a sollecitare l'esercizio di un potere dell'Amministrazione previsto dalla legge è suscettivo di far sorgere l'obbligo di provvedere purché tale impulso sia presentato nelle forme e coi modi previsti dalla disciplina regolativa del potere stesso”. In appello viene, dunque, ribaltata la tesi del Tar Lazio, sez. III che, con la sentenza n. 17710/2024, aveva respinto il ricorso del cittadino straniero, ritenendo che la domanda di appuntamento per il rilascio del visto di ingresso, attraverso la piattaforma VFS Global (società esterna di servizi di cui si avvale il Consolato …
Leggi di più… - 2. Giurisprudenzahttps://www.asgi.it/ · 13 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/04/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02819/2025REG.PROV.COLL.
N. 09170/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9170 del 2024, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 17710/2024, resa tra le parti, sul ricorso per l’accertamento dell’illegittimità sul silenzio inadempimento serbato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso in punto di fatto:
– il sig. -OMISSIS-, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in suo favore nell’ambito del decreto flussi 2023, con nota prot. n. -OMISSIS-del 14 settembre 2023 da parte dello Sportello unico per l’immigrazione di Napoli, ha presentato in data 6 novembre 2023 domanda telematica per il rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato conformemente alle istruzioni pubblicate dal Consolato generale d’Italia a Casablanca, nella specie ha inviato un’email con oggetto “ verifica nulla osta per lavoro subordinato – si richiede nuovo appuntamento ”, attraverso la piattaforma VFS Global, società esterna di servizi di cui si avvale il Consolato italiano per la raccolta delle domande di Visto;
– l’appellante ha ricevuto sia la conferma automatica della ricezione della domanda da parte della piattaforma in data 6 novembre 2023 (numero di ticket 281531), sia la conferma della presa in carico con separata email (dal tenore testuale inequivocabile: “ nous avons pris en compte votre demand ”), datata 7 novembre 2023, da parte di un operatore (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado);
- decorsi sei mesi dalla richiesta, con atto del 9 maggio 2024 il lavoratore straniero, a mezzo del suo difensore, ha diffidato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, breviter , MAECI) nonché il Consolato Generale d’Italia a Casablanca a provvedere sull’istanza, con espressa avvertenza che, in mancanza, avrebbe adito il giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio;
– a fronte della perdurante inerzia, il richiedente ha promosso azione avverso il silenzio-inadempimento innanzi al TAR per il Lazio con rituale ricorso notificato al MAECI;
– il giudice di prime cure ha dichiarato l’azione inammissibile in quanto l’istituto del silenzio sarebbe stato azionato con riferimento ad attività non avente natura provvedimentale rilevando che non sarebbe rilevabile alcuna inerzia quanto all’obbligo di conclusione del procedimento inerente il visto per lavoro subordinato, non essendo stata presentata alcuna istanza al riguardo, mentre l’inerzia lamentata si riferirebbe alla sola mancata convocazione del ricorrente, che costituirebbe passaggio preliminare all’avvio del procedimento amministrativo inerente la presentazione e la valutazione della domanda di visto;
– le difese spiegate dall’Amministrazione in entrambi i gradi di giudizio riferiscono di una intervenuta convocazione per il giorno 22 dicembre 2023 senza, tuttavia, produrre in atti copia della predetta convocazione con comprova del relativo invio;
Considerato in linea di diritto:
– l’informatizzazione della procedura di rilascio del visto introdotta dal Consolato generale d’Italia a Casablanca indica chiaramente che nella procedura di visto per lavoro subordinato il richiedente debba inviare una email recante la richiesta di fissazione del nuovo appuntamento, se non già ottenuto, e la trasmissione del nulla osta già rilasciato dal S.U.I. competente. Tale comunicazione a mezzo di posta elettronica integra gli estremi minimi per configurare un’istanza rivolta all’Amministrazione a norma della disciplina generale sul procedimento amministrativo e appare quindi idonea, in difetto di difformi previsioni di rango superiore, a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione entro i termini procedimentali previsti dalle pertinenti normative di settore (nella specie, in linea generale, l’art. 5, co. 8 D.P.R. n. 394/1999);
– per converso, non può trovare condivisione il costrutto argomentativo propugnato dal primo giudice secondo cui la richiesta di appuntamento presso la competente Rappresentanza diplomatica costituirebbe un passaggio preliminare all’avvio del procedimento amministrativo inerente la presentazione e la valutazione della domanda di visto, sicché la sua determinazione conclusiva (ossia, la fissazione dell’appuntamento) non presenterebbe natura provvedimentale e l’eventuale inerzia non rivestirebbe portata lesiva: tale ricostruzione non può essere condivisa vuoi perché non aderisce genuinamente a quanto prospettato nelle interfacce informative predisposte dallo stesso Consolato, vuoi perché frapporrebbe un diaframma tra amministrazione e amministrati – consistente nella “richiesta di appuntamento” tramite piattaforma esternalizzata – sottratto a qualsiasi forma di pretesa giustiziabile in quanto segmento ancora prodromico alla fase procedimentale;
– in verità, qualsiasi atto di impulso del cittadino volto a sollecitare l’esercizio di un potere dell’Amministrazione previsto dalla legge è suscettivo di far sorgere l’obbligo di provvedere purché tale impulso sia presentato nelle forme e coi modi previsti dalla disciplina regolativa del potere stesso, di tal ché l’interposizione di procedure o piattaforme informatiche, specie se esternalizzate a fornitori esterni, non può valere ad elidere o esimere l’Amministrazione da tale obbligo, dovendo in definitiva l’informatica inerire alla “forma della funzione amministrativa” e non già assurgere a funzione autonoma o, ancor peggio, a causa di inutili appesantimenti procedurali o, come nel caso di specie, di impasse deteriori ( arg. ex 3- bis legge n. 241/1990 “ per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici ”);
– non sposta i termini della questione l’argomento svolto dalla difesa erariale secondo cui l’appellante sarebbe stato regolarmente convocato, senza presentarsi, il 22 dicembre 2023 per l’assorbente ragione che non vi è prova in atti né dell’esistenza di tale comunicazione, né del suo invio al corretto recapito del richiedente;
Ritenuto conclusivamente di dover accogliere l’appello per le ragioni dianzi esposte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, di condannare l’Amministrazione a provvedere sull’istanza di rilascio del visto di ingresso riattivando l’ iter all’uopo previsto con salvezza delle autonome determinazioni da assumersi all’esito della compiuta istruttoria;
Ritenuto di dover porre a carico dell’Amministrazione soccombente le spese del doppio grado di giudizio liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e ordina all’Amministrazione di provvedere ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero appellato alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO