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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA con l'Avv. Daniela La Parte_1
Rosa
Appellante
E
con l'Avv. Giulia Di Pasqua e Giovanni Imperi CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 6070/2024 del
24.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via principale riformare in toto la sentenza impugnata, per le ragioni esposte in narrativa e disporre, per l'effetto, la restituzione delle somme eventualmente versate in ragione della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza 1 gravata, ribadire anche in questa sede l'accoglimento dell'eccezione di sui conteggi, Pt_1 con conseguente riduzione della domanda nella misura di € 3.601,10, per i motivi di cui alla narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa: - rigettare l'avverso ricorso in appello, perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO era stato assunto il 12.9.2006 da con contratto a tempo CP_1 Controparte_2
determinato in qualità di operatore di esercizio, rapporto prorogato fino al 30.6.2009. Il
15.6.2009 era stato stipulato un accordo aziendale fra e le organizzazioni sindacali, CP_2 ivi concordandosi l'assunzione del personale di guida proveniente da previa CP_2 cessazione “con definizione transattiva” del rapporto con quest'ultima. Il 29.7.2009 era intervenuta la conciliazione in sede sindacale con e il 1.8.2009 il era stato CP_2 CP_1
assunto da con contratto a termine part time assoggettato al CCNL CP_2
Autoferrotranvieri, poi trasformato in contratto a tempo pieno dal 1.8.2011.
Nell'accordo aziendale e nel verbale di conciliazione era specificato che “l'attuale anzianità di servizio maturata in sarà convenzionalmente considerata utile ai fini Controparte_2 dell'acquisizione degli scatti di retribuzione”; invece subentrata a non Pt_1 CP_2
aveva considerato il periodo di anzianità maturato in ai fini del computo degli CP_2
aumenti periodici di anzianità (di seguito: APA).
Pertanto, il aveva chiesto condannarsi a corrispondergli le differenze maturate a CP_1 Pt_1
tale titolo e pari a euro 4.818,62. si era costituita per contestare il fondamento della domanda, a suo dire estranea al Pt_1 contenuto di quell'accordo; e per contestare i conteggi, in quanto a tutto concedere la somma dovuta sarebbe pari a euro 3.601,10.
Il Tribunale ha ricordato l'art. 3 del CCNL di settore del 1997 che disciplina gli aumenti periodici – biennali – di anzianità e ha ritenuto che fossero coincidenti con gli “scatti di retribuzione” di cui all'accordo e al verbale di conciliazione del 2009 che espressamente ne prevedono il riconoscimento per il periodo maturato in : per cui non può dirsi CP_2 che l'accordo riguardasse soltanto il c.d. “scatto parametrale” di cui all'A.N. 27.11.2000; tale la lettura conforme alla lettera (e non inammissibilmente analogica, come aveva sostenuto l' degli atti sui quali il lavoratore aveva fondato la propria domanda. Pt_1
2 Il Tribunale ha poi chiarito che nel caso di specie la domanda non si fonda sulla continuità del rapporto bensì sul contenuto dell'accordo e del verbale di conciliazione: la previsione del riconoscimento dell'anzianità è ivi definita “eccezionale” proprio perché nel rapporto è intervenuta una cesura e deve ritenersi una sorta di “premio fedeltà” in ragione del quale si prende atto e si valorizza lo svolgimento pregresso della stessa attività da parte dei neoassunti.
Nemmeno rileverebbe che l'Accordo parla di “acquisizione” degli aumenti di anzianità mentre l'art. 3 del CCNL parla di “maturazione”, poiché, per gli APA oggetto di richiesta, nel CCNL vengono utilizzate entrambe le espressioni;
né che le OOSS non abbiano mai avanzato rimostranze o richieste di chiarimenti sul significato dell'accordo.
In accoglimento dell'eccezione di sul quantum debeatur, poi, il Tribunale lo riduce in Pt_1 quanto i conteggi del ricorrente non avevano tenuto conto dell'iniziale periodo in part time.
Conclusivamente, il Tribunale di Roma ha così statuito: “- dichiara il diritto di CP_1
al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro prestato in favore di dal 12.9.2006 al 31.7.2009 al fine degli aumenti periodici di anzianità Controparte_2
e a percepire le relative differenze retributive;
per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
in favore del ricorrente, del complessivo importo di € 3.601.10, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.184,50, di cui € 154,50,a titolo di rimborso spese generali, oltre
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.”.
L ha appellato la sentenza. Resiste Pt_1 CP_1
All'odierna udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello, l' deduce “errata ed illogica interpretazione dell'art. Pt_1
4 dell'Accordo del 15.6.2009 fra e le . CP_2 CP_3
L'appellante ricorda che dalla sentenza sembra evincersi che l'eccezione alla regola secondo cui l'anzianità di guida effettiva si matura solo in Azienda, contenuta nell'art. 4 dell'Accordo, sarebbe estensibile ad ogni possibile riflesso dell'anzianità sulla retribuzione: e invece, essendosi introdotta una regola eccezionale che non comprende espressamente gli
3 APA, il ricorso all'analogia è precluso e ci si deve basare prioritariamente sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., primo comma). Prosegue l'appellante che il CCNL (lett.
C.2/1) è chiaro nel conferire rilievo esclusivamente all'anzianità di guida maturata in seno all'Azienda datrice di lavoro, con detrazione dei periodi di assenza tranne alcuni (ad es., la maternità o i permessi sindacali): l'Accordo, dunque, non farebbe altro che aggiungere alle ipotesi di anzianità di guida “fittizia” previste dal CCNL (come la maternità o i permessi sindacali) anche la guida effettuata presso . CP_2
Infatti l'Accordo prevede: “tenuto conto delle attività ausiliarie al TPL già svolte, sarà riconosciuta in via eccezionale, dalla data dell'assunzione al personale di cui al punto 1 e al punto 2 del presente accordo la retribuzione aziendale riproporzionata in ragione dell'orario part-time. In questo contesto, quindi, l'attuale anzianità di servizio è convenzionalmente considerata utile ai fini dell'acquisizione degli scatti di retribuzione”, laddove per “questo contesto” deve intendersi quello delle attività già svolte, ossia la guida pregressa del personale ex . Ciò precluderebbe il ricorso alla analogia e all'interpretazione estensiva. CP_2
Con un secondo e connesso motivo di appello si deduce l'errata interpretazione dell'art. 3 del CCNL degli Autoferrotranvieri del 1997 alla luce dell'art. 1362 c.c.. La disposizione recita:
“Il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti.”.
Ad avviso dell'appellante, l'avverbio “quindi” contenuto nell'art. 4 dell'Accordo non dimostra l'efficacia generale e omnicomprensiva dell'anzianità maturata sul piano retributivo, come ha sostenuto il Tribunale, bensì all'opposto spiega che gli anni di guida presso CP_2 sono utili all'acquisizione degli scatti di retribuzione correlati alla guida effettiva
[...]
protratta per otto anni: ciò in quanto promozione automatica e riconoscimento dello scatto
APA sono sì entrambi connessi all'anzianità, ma l'uno dipende da una condizione soggettiva, ossia i citati otto anni di guida effettiva, l'altro, invece, ad una condizione oggettiva, che è il mero trascorrere del tempo: dunque l'acquisizione di cui all'art. 4 dell'Accordo fa riferimento ad un elemento che deve ancora essere conseguito, ove si verifichi la condizione soggettiva del compimento degli otto anni di guida.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il riferimento all'interpretazione estensiva e all'analogia sono invero del tutto inconferenti.
Come riportato nella parte in fatto, il Tribunale non ha fatto uso di tali canoni ermeneutici bensì
4 soltanto dell'interpretazione letterale: ad avviso del giudice gli “scatti di retribuzione” cui si riferisce l'Accordo del 2009 così come il successivo verbale di conciliazione, in mancanza di specificazioni ulteriori, non possono che riferirsi non soltanto al c.d. scatto parametrale
(correlato alla guida effettiva), bensì anche agli scatti biennali di anzianità (o APA).
Ed in effetti, come questa Corte ha già statuito in un proprio precedente (n. 383/2022), se fosse questo il significato e la portata della clausola, allora il riferimento sarebbe stato ovviamente all'acquisizione del parametro superiore. Invece la clausola si riferisce in generale all'acquisizione degli “scatti di retribuzione”: ciò dimostra che la clausola non attiene soltanto alla fattispecie dell'acquisto del diritto all'inquadramento nel parametro superiore, bensì ad ogni vicenda che, come suo effetto sul piano retributivo, comporti l'acquisto di “scatti di retribuzione”. E fra queste vicende vi è pure la maturata anzianità di servizio ai fini APA.
La disposizione è e resta “eccezionale” e di favore per i lavoratori (che hanno cessato il rapporto con e sono stati assunti da poi perché la norma del CP_2 CP_2 Pt_1
CCNL in linea di principio valorizza la sola anzianità alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro e non anche quella trascorsa alle dipendenze di altri, dal momento che, pacificamente, il rapporto nel 2009 ha conosciuto una cesura. Si tratta quindi di una deroga all'art. 3 del CCNL che trova base nel ridetto Accordo del 15.6.2009. Nessuna delle argomentazioni offerte dall' è idonea a contrastare la lineare conclusione basata sulla portata generale Pt_1 dell'espressione “scatti di anzianità”.
L'appellante non spiega, nemmeno con il richiamo testuale all'avverbio causativo “quindi”, perché si dovrebbe intendere quel riferimento come circoscritto agli scatti parametrali: infatti, scatti parametrali e APA, pur avendo diversa natura (come descritto in appello) sono entrambe modalità con le quali il datore di lavoro valorizza il trascorrere del tempo e il maturare dell'esperienza all'interno dell'azienda: per cui le considerazioni dell'appellante non riescono ad infirmare la motivazione della sentenza gravata, che ha anche dato atto, con richiami ad altre disposizioni del CCNL, dell'intercambiabilità assoluta dei termini “maturare” e
“acquisire” con riferimento a questi e a quelli: argomentazioni, queste, non contrastate nel gravame.
In altre parole, e conclusivamente sul punto, è vero che l'art. 3 del CCNL di settore si riferisce all'anzianità di servizio maturata presso la propria azienda, ma è altresì vero che proprio questa limitazione è stata derogata dall'accordo sindacale del 15/06/2009, nel quale è stato considerato utile anche il periodo di servizio svolto presso , ossia un altro CP_2
datore di lavoro.
5 2.
Con un terzo motivo si rileva l'errata valutazione dell'interpretazione autentica, nel senso che l'assenza di proteste dei lavoratori e dei sindacati non può che indicare, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, che il riferimento dell'art. 4 dell'Accordo unicamente alla anzianità di guida era pacifico.
A fronte del dato letterale relativo agli “scatti di retribuzione”, correttamente interpretato dal Tribunale, la circostanza, non contestata ma nemmeno riscontrabile in atti, che lavoratori e sindacati si siano “accontentati” di ricevere solo gli scatti parametrali e non gli APA relativi al periodo trascorso presso nulla prova. Peraltro, come ricordato, questa Corte CP_2 si è già pronunciata favorevolmente sull'analoga domanda di un collega del CP_1
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di elementi indicativi della rivalutazione della questione da parte delle OOSS.
3.
Con un quarto motivo di appello si censura l'omessa valutazione della mancata modifica di una prassi aziendale, perché sempre ai neoassunti provenienti da è stato CP_2
riconosciuto il solo scatto parametrale e non anche quello di anzianità; dunque, un uso modificabile solo previo nuovo Accordo;
né può parlarsi, come fa il Tribunale, di “premio fedeltà” trattandosi di neoassunti.
Il motivo è infondato: l'eventuale prassi aziendale violativa dell'Accordo e delle transazioni individuali configurerebbe illegittima compressione dei diritti dei lavoratori e non a caso il aveva iniziato già nel 2014 a far valere le proprie rimostranze;
nello stesso verbale di CP_1
conciliazione del 2009 si fa riferimento a contestazioni del lavoratore in ordine alla validità del contratto a termine rispetto alle quali le condizioni transattive possono configurare una contropartita. Il riferimento al “premio fedeltà”, poi, seppure fosse ultroneo, non vizierebbe il nucleo motivazionale della sentenza impugnata per come si è esposto e condiviso: in ogni caso con questa espressione il Tribunale si è riferito in modo atecnico all'interesse verosimile dell' (sotteso a questo trattamento derogativo in melius rispetto al CCNL) di trattenere Pt_1
presso di sé un lavoratore con esperienza nella specifica mansione.
4.
Con un quinto motivo si sottolinea che ai lavoratori come il sono state applicate CP_1
condizioni di miglior favore, ma non anche di congiungere il loro periodo in a CP_2 quello maturato presso l' in difformità dalla lettera dell'art. 3 del CCNL e dell'art. 4 Pt_1 dell'Accordo, nonché dalla rispettiva ratio.
6 Il sesto motivo di appello riguarda l'errata valutazione della portata dirimente dell'art. 1 Parte dell' del 2009: trattandosi, pacificamente, di due rapporti diversi (quello presso CP_2
e quello presso , ciò costituisce argomento ostativo insuperabile al
[...] Pt_1 riconoscimento dell'anzianità, non applicandosi al caso di specie l'art. 2112 c.c. ed essendo oltretutto l'assunzione condizionata al superamento di apposito colloquio;
né si tratta di una cessione di contratto di cui all'art. 1406 c.c.; anche perché, se si vertesse in tali ipotesi l'art. 4 dell'Accordo non avrebbe avuto ragione di essere.
A conferma dell'esistenza di una cesura fra i due rapporti, peraltro, l'art. 1 dell'Accordo aveva previsto: si impegna ad assumere (…) successivamente alla cessazione con CP_2
definizione transattiva del rapporto di lavoro (…) il personale di guida con contratto a tempo determinato oggi assunto da ed individuato alla lettera h) delle premesse, che CP_2 ne faccia specifica richiesta. Per il personale in parola, i requisiti richiesti per l'assunzione, previo esito positivo di specifico colloquio motivazionale, sono: - Pat D o DE;
- CQC;
- certificazione di idoneità alla guida in linea secondo i criteri stabiliti dal DM 88/99”.
Il quinto e il sesto motivo afferiscono entrambi all'impossibilità di congiungere a tutti i fini i due periodi di lavoro svolti dal non vertendosi in materia di cessione di azienda o CP_1
cessione del contratto. Essi sono infondati poiché inidonei a contrastare il ragionamento del
Tribunale: infatti, come sottolineato anche nella pronuncia, “non appaiono peraltro conferenti le deduzioni svolte dalla società in ordine alla discontinuità del rapporto (cessato con
[...]
e successivamente iniziato con e alla impossibilità di ricondurre la CP_2 CP_2
fattispecie a ipotesi di trasferimento di azienda o di cessione del contratto: la domanda del lavoratore non è fondata su tali circostanze, ma sul contenuto dell'accordo del 15.6.2009.”.
Proprio il riconoscimento della anzianità maturata in un rapporto precedente e diverso configura l'elemento di eccezionalità della previsione dell'Accordo, poiché diversamente avrebbe operato l'opposta previsione di cui all'art. 3 del CCNL.
5.
Con un settimo motivo di appello, si censura l'omessa pronuncia sull'interpretazione del contratto nel senso in cui possa avere qualche effetto, ai sensi dell'art. 1367 c.c.
Il motivo è infondato poiché, come si è venuto sin qui dicendo, l'art. 4 dell'Accordo ha il descritto gli effetti giuridici derogatori rispetto alla regola generale, a beneficio dei lavoratori interessati, e dunque è tutt'altro che privo di senso e di effetto patrimonialmente valutabile.
6. ha infine ribadito le eccezioni in materia di quantum debeatur che il Tribunale aveva Pt_1
già accolto e sulle quali, in difetto di appello incidentale del lavoratore, è sceso il giudicato.
7 7.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Giulia Di Pasqua e Giovanni Imperi per fattane anticipazione.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 4.6.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 6070/2024 del 24.5.2024 Pt_1
nei confronti di così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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