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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12935/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12935/2025 tra
Parte_1
con l'avv. GANDOLFI FUSANI TI
[...]
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 10:42 innanzi al dott. NT AR, sono comparsi: per parte attrice il dott. in sostituzione degli avv.ti GANDOLFI FUSANI Controparte_2 TI e Mario Fusani per parte convenuta nessuno compare il dott. chiede che venga dichiara la contumacia del resistente e che venga altresì autorizzata CP_2 la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa Il Giudice Dato atto di quanto sopra, dichiara la contumacia del resistente attesa la ritualità della notifica presso la residenza ed invita la parti a precisare le conclusioni. Il dott. precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 07.07.2025. CP_2 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NT AR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT AR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12935/2025 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dagli avv.ti Cristina Gandolfi Fusani e Mario Fusani;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Robecco n. 94;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione di
[...]
dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, condannare il medesimo all'immediato rilascio CP_1
dell'alloggio sociale n. 30 sito in 20021 Bollate (MI), Via Mazzini n. 2.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto condannare il medesimo al CP_1
pagamento dei canoni ed il rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 10.985,00, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Per il resistente:
pagina 2 di 5 non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che con atto di assegnazione in godimento di Parte_2
alloggio sociale del 16.03.2022, aveva assegnato a l'alloggio n. 30 sito in Via Mazzini CP_1
n.2, 20021 Bollate (MI), per un canone annuo di € 3.276,40, oltre alle spese tutte di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, che l'assegnatario si era reso moroso da luglio 2023, che aveva diffidato ad CP_1
adempiere, senza esito, che in data 30.10.2024 aveva deliberato l'esclusione del socio dalla
Cooperativa per violazione dell'art 11 dello Statuto Sociale, che in data 31.10.2024 gli aveva comunicato l'esclusione e, in ossequio all'art. 17 del Regolamento Sociale, intimato la restituzione dell'alloggio entro e non oltre il 30.01.2025, che la delibera era diventata definitiva in difetto di impugnativa entro il termine di sessanta 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto, con conseguente scioglimento del rapporto sociale e risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici tra il socio e la che la morosità ammontava ad € 9.404,00 all'11.03.2025, che Parte_1
CP_ il continuava ad occupare l'alloggio sociale senza titolo, chiedeva di accertare e dichiarare
CP_ l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione del dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, condannare il medesimo all'immediato rilascio dell'alloggio sociale n. 30 sito
CP_ in 20021 Bollate (MI), Via Mazzini n. 2, di accertare e dichiarare l'inadempimento del e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento dei canoni ed il rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 9.404,00, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
restava contumace. CP_1
All'udienza del 09.07.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di socio di per effetto dell'atto del CP_1
16.03.2022 di assegnazione in godimento dell'alloggio n. 30 sito in Via Mazzini n.2, 20021 Bollate
pagina 3 di 5 (MI) per un canone annuo, per un canone annuo di € 3.276,40, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione allegata che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, devono essere accolte le domanda di risoluzione per morosità ai sensi dell'art. 11 lettera c) dello Statuto sociale in virtù del quale il mancato pagamento dei canoni di godimento e delle spese accessorie previste dagli art. 26 e 28 del Regolamento è causa di esclusione dalla Cooperativa, nonché di condanna al rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 17 del regolamento, in base al quale l'assegnatario che perde la qualifica di socio nei casi contemplati dall'art. 11 dello statuto sociale, decade dal diritto di godere dell'alloggio sociale e di eventuali pertinenze, che dovrà lasciare libero entro tre mesi dalla delibera di esclusione, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati, pari complessivamente ad € 10.985,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale.
Al riguardo va infatti osservato che la Cooperativa ha prodotto la delibera di esclusione del
30.10.2024, ed ha dimostrato di avere comunicato la delibera di esclusione da socio e revoca di assegnazione alloggio in godimento in data 30.01.2025 mediante produzione della raccomandata A.R. comunicata per compiuta giacenza, mentre il resistente non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere impugnato la delibera resa né di avere corrisposto i canoni e le spese maturate, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Da ultimo, dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c. che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
pagina 4 di 5 - Accoglie per quanto di ragione la domanda per l'effetto dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto dovuta all'esclusione di dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, CP_1
condannare il resistente all'immediato rilascio dell'alloggio sociale n. 30 sito in 20021 Bollate
(MI), Via Mazzini n. 2 ed al pagamento della somma di € 10.985,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 301,07 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 luglio 2025
Il giudice
NT AR
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12935/2025 tra
Parte_1
con l'avv. GANDOLFI FUSANI TI
[...]
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 10:42 innanzi al dott. NT AR, sono comparsi: per parte attrice il dott. in sostituzione degli avv.ti GANDOLFI FUSANI Controparte_2 TI e Mario Fusani per parte convenuta nessuno compare il dott. chiede che venga dichiara la contumacia del resistente e che venga altresì autorizzata CP_2 la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa Il Giudice Dato atto di quanto sopra, dichiara la contumacia del resistente attesa la ritualità della notifica presso la residenza ed invita la parti a precisare le conclusioni. Il dott. precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 07.07.2025. CP_2 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NT AR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT AR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12935/2025 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dagli avv.ti Cristina Gandolfi Fusani e Mario Fusani;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Robecco n. 94;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione di
[...]
dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, condannare il medesimo all'immediato rilascio CP_1
dell'alloggio sociale n. 30 sito in 20021 Bollate (MI), Via Mazzini n. 2.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto condannare il medesimo al CP_1
pagamento dei canoni ed il rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 10.985,00, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Per il resistente:
pagina 2 di 5 non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che con atto di assegnazione in godimento di Parte_2
alloggio sociale del 16.03.2022, aveva assegnato a l'alloggio n. 30 sito in Via Mazzini CP_1
n.2, 20021 Bollate (MI), per un canone annuo di € 3.276,40, oltre alle spese tutte di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, che l'assegnatario si era reso moroso da luglio 2023, che aveva diffidato ad CP_1
adempiere, senza esito, che in data 30.10.2024 aveva deliberato l'esclusione del socio dalla
Cooperativa per violazione dell'art 11 dello Statuto Sociale, che in data 31.10.2024 gli aveva comunicato l'esclusione e, in ossequio all'art. 17 del Regolamento Sociale, intimato la restituzione dell'alloggio entro e non oltre il 30.01.2025, che la delibera era diventata definitiva in difetto di impugnativa entro il termine di sessanta 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 11 dello
Statuto, con conseguente scioglimento del rapporto sociale e risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici tra il socio e la che la morosità ammontava ad € 9.404,00 all'11.03.2025, che Parte_1
CP_ il continuava ad occupare l'alloggio sociale senza titolo, chiedeva di accertare e dichiarare
CP_ l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione del dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, condannare il medesimo all'immediato rilascio dell'alloggio sociale n. 30 sito
CP_ in 20021 Bollate (MI), Via Mazzini n. 2, di accertare e dichiarare l'inadempimento del e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento dei canoni ed il rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 9.404,00, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
restava contumace. CP_1
All'udienza del 09.07.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di socio di per effetto dell'atto del CP_1
16.03.2022 di assegnazione in godimento dell'alloggio n. 30 sito in Via Mazzini n.2, 20021 Bollate
pagina 3 di 5 (MI) per un canone annuo, per un canone annuo di € 3.276,40, oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione allegata che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, devono essere accolte le domanda di risoluzione per morosità ai sensi dell'art. 11 lettera c) dello Statuto sociale in virtù del quale il mancato pagamento dei canoni di godimento e delle spese accessorie previste dagli art. 26 e 28 del Regolamento è causa di esclusione dalla Cooperativa, nonché di condanna al rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 17 del regolamento, in base al quale l'assegnatario che perde la qualifica di socio nei casi contemplati dall'art. 11 dello statuto sociale, decade dal diritto di godere dell'alloggio sociale e di eventuali pertinenze, che dovrà lasciare libero entro tre mesi dalla delibera di esclusione, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati, pari complessivamente ad € 10.985,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale.
Al riguardo va infatti osservato che la Cooperativa ha prodotto la delibera di esclusione del
30.10.2024, ed ha dimostrato di avere comunicato la delibera di esclusione da socio e revoca di assegnazione alloggio in godimento in data 30.01.2025 mediante produzione della raccomandata A.R. comunicata per compiuta giacenza, mentre il resistente non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere impugnato la delibera resa né di avere corrisposto i canoni e le spese maturate, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Da ultimo, dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c. che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
pagina 4 di 5 - Accoglie per quanto di ragione la domanda per l'effetto dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto dovuta all'esclusione di dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, CP_1
condannare il resistente all'immediato rilascio dell'alloggio sociale n. 30 sito in 20021 Bollate
(MI), Via Mazzini n. 2 ed al pagamento della somma di € 10.985,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 301,07 per esborsi ed € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 luglio 2025
Il giudice
NT AR
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