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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2126/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 927/2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 801019/2012, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del
21.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso AR C.F._1
dall'avvocato Gennaro Pizza (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
(già ) (P. Controparte_1 Controparte_2
Iva: ) in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Francesco Napolitano (C.F.: in virtù di procura C.F._3
in calce all'atto di citazione notificato in primo grado
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F.: ), residente in [...] alla AR C.F._4
Via Vico Nuovo n. 13 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “ … la Suprema Corte di Cassazione, nel recepire un orientamento unanime in tal senso, ritiene che l'assicurazione deve risarcire i sinistri anche su aree private ! ! ! La nozione di circolazione è estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (SS.UU., sentenza n. 21983/2021)… nell'ampio concetto di area privata va inteso anche un fondo agricolo come quello dove si verificò l'evento dannoso, inoltre il trattore Fiat 640 tg. BB 033P di proprietà dell'appellato essendo assicurato per la circolazione su strada AR
con la società RI Insurance PL sicuramente rientra nell'ambito dei veicoli a motore cui fa riferimento l'autorevole recentissima pronuncia giurisprudenziale.
Pertanto, considerata a parere di questa difesa, superata la questione dell'operatività della polizza, essendo la stessa determinante ai fini della decisione della causa, chiede assegnarsi la causa in decisione…” per l'appellata : “… si riporta alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata e chiede integrale accoglimento delle eccezioni e difese tutte ivi estese. Conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
Voglia rigettare l'appello proposto, confermando in toto la sentenza n. 927/2019 inammissibilmente e arbitrariamente impugnata. In particolare, giova evidenziare, che la questione inerente i sinistri in caso di risarcimento danni da incidenti automobilistici su aree private, è mutata solo a seguito della introduzione del decreto legislativo n.184/2023 che, recependo la direttiva UE 2021/2118, ha esteso l'obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi, in transito o in sosta in aree private. Va da sé che, ratione temporis, la normativa è inapplicabile al caso che odiernamente ci occupa …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con citazione notificata il 28.09 - 1.10.2012 conveniva, innanzi AR
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Carinola -, la
RI Insurance LC (oggi, ) e Controparte_1 AR
(C.F.: ) esponendo che: in data 14/09/2010, ore 17.20 circa, C.F._4
in tenimento del Comune di Carinola (CE) alla frazione Nocelleto, in località S.
Fortunato, all'interno dell'azienda agricola “Bertolino”, esso istante era salito sopra una scala appoggiata ad un albero e stava eseguendo dei lavori allorquando la scala veniva investita dalla trattrice agricola Fiat 640 tg. BB 033P di proprietà e condotta da (omonimo n. a Caserta 04/01/1967); l'incidente si verificava AR
per l'esclusiva responsabilità del proprietario/conducente la descritta trattrice agricola
Fiat 640 tg. BB 033P il quale, nelle descritte circostanze di luogo e di tempo, effettuava una manovra di retromarcia nei pressi dell'albero ove era appoggiata la scala sulla quale si trovava l'attore e, non accorgendosi della presenza della stessa, la urtava, facendo cadere a terra esso istante;
a seguito della caduta veniva trasportato immediatamente presso l'Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca (CE), mediante ambulanza, laddove veniva diagnosticata prima facie: “grave frattura esposta piede destro” ed i medici ne disponevano l'immediato ricovero per effettuare un
“intervento di stabilizzazione della frattura con la lussazione della caviglia destra con ricostruzione della capsula articolare e del legamento deltoideo, medesima articolazione” con una prognosi iniziale di almeno 60 giorni;
in data 16/09/2010 veniva dimesso con la diagnosi “lussazione esposta tibio-astragalica con frattura bi malleolare, lesione legamento deltoideo, interessamento tissutale e lesione capsulo- legamentosa” e per oltre 365 giorni ha dovuto praticare continue terapie, visite e medicazioni dovute all'infezione della ferita operatoria ed in data 09/09/2011 ha dovuto sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi al malleolo peroniero e tibiale e la conseguente stabilizzazione con viti e fissaggi ad hoc;
successivamente al secondo intervento, si era sottoposto ad altro lungo e doloroso ciclo di terapie e medicazioni e, come certificato nella documentazione in atti, in futuro dovrà sottoporsi ad un terzo intervento chirurgico per la rimozione definitiva dei mezzi di sintesi residuandogli una zoppia permanente ed una invalidità che si quantifica nell'ordine del 28%, oltre ad un'inevitabile compromissione e riduzione della capacità lavorativa;
di fatto, attualmente era impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa per la grave invalidità riportata, anche in considerazione della sua scarsa scolarizzazione che di per sé gli impedisce di espletare mansioni diverse da quelle prettamente manuali.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- Dichiarare l'esclusiva responsabilità di sig. (n. a AR
Caserta 04/01/1967) proprietario e conducente della macchina agricola Fiat 640 tg.
BB 033P in ordine al sinistro descritto in narrativa;
- Accogliere la domanda attorea
e per l'effetto condannare la RI Insurance LC, in persona del suo legale rapp.te
p.t., e (n. Caserta 04/01/1967), ciascuno in ragione del proprio AR
titolo al risarcimento di tutti i danni da lesione riportati dall'attore, in occasione dell'incidente accadutogli in data 14/09/2010 e quindi, al pagamento, per equivalente in suo favore, delle seguenti somme: - €. 130.000,00 per il danno biologico nella misura del 28% (cfr. Tabelle del Tribunale di Milano attualmente in vigore);- €. 6.810,00 per 60 gg. di I.T.A. (€. 113,50 x 60 gg.);- €. 7.945,00 per 140 gg. di I.T.P. al 50%;- €. 48.250,00 quale danno morale computato nella misura di
1/3 del danno biologico (I.P., I.T.A. ed I.T.P.); - €. 36.650,00 quale risarcimento del danno patrimoniale da capacità specifica lavorativa;
- €. 5.000,00 quale danno estetico per le cicatrici residuate a seguito degli interventi, antiestetiche e deturpanti;
- €. 34.00 quali spese mediche documentate il tutto per €. 234.689,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oppure della somma che sarà quantificata in corso di giudizio, comprensive d'interessi, rivalutazione e spese legali maturati dalla data del sinistro e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice …”.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda.
Il convenuto non si costituiva. AR Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, veniva nominato CTU che procedeva alla valutazione delle lesioni subite dal . Pt_1
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva infine rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 29.03.2019 e all'esito della discussione, il Tribunale così statuiva:
“1) in accoglimento della domanda proposta da (C.F.: AR
dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro verificatosi C.F._1
in data 14.09.2010 a carico del proprietario - conducente il veicolo trattrice agricola tg. BB033P;
2) condanna, conseguentemente, lo stesso (C.F.: AR
) al pagamento in favore dell'attore della somma di € C.F._5
82.996,26 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione al saldo.
3) Condanna, altresì', lo stesso convenuto , alla rifusione a favore della Pt_1
parte attrice delle spese processuali sostenute, che liquida in € 728,00 per esborsi, ed
€ 8.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte istante, antistatario.
4) Pone le spese di CTU così come già liquidate definitivamente a carico di parte convenuta . AR
5) Rigetta la domanda di parte attrice avanzata nei confronti della società RI
Insurance LC;
6) Condanna l'attore alla rifusione delle spese e competenze di AR
giudizio a favore della parte convenuta RI Insurance LC che liquida in complessivi € 8.450,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 29.03.2019 e notificata in pari data, con citazione notificata il 29.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.05.2019 - per i AR
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… rimettere gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per ivi sentire condannare la RI Insurance PL, in persona del suo legale rapp. te p.t., in solido a (n. Caserta 04.01.1967), la somma AR
di €. 95.000,00 (cfr. notula allegata), in favore dell'attore , oltre AR
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento a quella di effettivo soddisfo, ovvero, in subordine di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre alla luce della documentazione e degli atti di causa. Con espressa condanna dei convenuti appellati al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio di cui si richiede la distrazione in quanto antistatario”.
Si costituiva resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
L'appellato non si costituiva. AR
Alla prima udienza di comparizione dell'8.11.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.01.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 15.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 13.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale l'11.11.2024. depositava comparsa conclusionale il 13.11.2024. Controparte_1
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 21.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 21.02.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento parziale della domanda attorea, così statuito: “… va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della RI
Insurance LC atteso che l'ambito di applicazione della disciplina assicurativa relativa alla circolazione dei veicoli a motore si applica solo nelle ipotesi previste di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
La S.C. ha fissato alcuni principi stabili al tal proposito, precisando che le norme sulla RCA e sul risarcimento del danno da incidente stradale si applicano tutte le volte in cui l'area di proprietà privata è aperta ad un numero indistinto di persone che abbiano la possibilità di accedervi.
È pacifico, quindi, che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non può esperire
l'azione diretta contro l'assicuratore del veicolo investitore, atteso che tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate.
Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante solo l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indistinto di persone, cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.
Il sinistro per cui è causa si è verificato, come affermato nell'atto introduttivo e confermato dai testi escussi, “all'interno dell'azienda agricola “Bertolino”, quindi un luogo privato che in quanto tale non ha un accesso lecito da parte di un numero indistinto di persone;
pertanto, nella fattispecie in esame non si applicano le norme che regolano l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte la domanda deve essere esaminata sotto il profilo della responsabilità civile del danneggiante.
Sotto tale profilo sussiste sia la legittimazione attiva che passiva, che risultano provate dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita;
pertanto, l'azione
è stata correttamente instaurata dall'avente diritto, ovvero dalla persona rimasta ferita in conseguenza del lamentato evento dannoso, nei confronti del responsabile civile.
Nel merito la domanda appare provata e merita accoglimento per quanto di ragione.
I testi escussi per ciò che attiene la dinamica del sinistro, sigg. e Controparte_3
, hanno confermato quanto asserito dall'attore indicando con Controparte_4
puntualità le modalità dell'incidente, i luoghi di cause e le lesioni, allorquando sotto il vincolo del giuramento testualmente recitano “… ha iniziato a fare una manovra di retromarcia… il trattore colpiva la scala con una ruota… il sig. che era Pt_1
sulla scala cadeva a terra ed aveva un piede completamente spezzato… il conducente del trattore nel fare retromarcia non si è accorto che dietro di lui c'era una scala con una persona sopra e l'ha fatta cadere a terra … poco dopo è arrivata sul posto un'ambulanza che lo ha portato via…”.
Nessun dubbio vi è sul nesso causale, dal momento che nel referto del P.S., ove il
veniva trasportato subito dopo il fatto, viene indicato, quale causa delle Pt_1
lesioni riportate, il sinistro verificatosi il giorno stesso.
Infine, quanto alla condotta colposa del conducente il veicolo investitore, non si hanno dubbi, poiché, quest'ultimo urtava la scala sulla quale vi era il Pt_1
eseguendo una manovra di retromarcia.
Il conducente del veicolo che abbia posto in essere una causa mediata dell'evento, cioè una situazione di fatto senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, risponde di danno a titolo di colpa, né vale ad escludere l'efficacia eziologica della causa mediata la possibilità di una manovra di fortuna da parte dell'investito
(Cass.577/02).
Tra l'altro, giova precisare che la retromarcia costituisce una manovra che va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il controllo dello spazio retrostante.
Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di aver dietro un ostacolo che non rende percepibile la presenza di un pedone o di un immobile, se non può fare a meno di fare la retromarcia, deve porsi nelle condizioni di poter controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi da terra che lo aiutino a fare retromarcia senza alcun pericolo per gli utenti della strada.
Infine, la contestazione sulla versione del fatto storico effettuata dalla compagnia convenuta è rimasta, alla stregua delle risultanze processuali, indimostrata.
Appare chiara, dunque, da una valutazione complessiva degli elementi probatori emersi in giudizio, la esclusiva responsabilità del conducente la trattrice agricola
Fiesta in ordine alla produzione dell'evento dannoso per aver violato le più elementari norme di comune prudenza e perizia.
In definitiva, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, parte attorea ha ottemperato all'onere probatorio gravante sulla stessa, provando l'esistenza di una condotta negligente del conducente il veicolo trattrice agricola, offrendo sufficienti elementi probatori e dimostrando la sussistenza del nesso causale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni per le quali invoca il risarcimento.
Alla luce di quanto detto, va prima di tutto affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale.
Al riguardo, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo bipolare del risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione del danno non patrimoniale (nel quale rientra il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire in modo unitario e complessivo, onde scongiurare duplicazioni risarcitorie (Cassazione SSUU n.26972, 11 novembre
2008). In particolare, alla luce della congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità - fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà anche costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Per ciò che attiene più specificamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato da ultimo regolamentazione nell'art.139 del già citato d.l.g.s. n.209/2005, il quale ha prescritto che “il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, “derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” sia effettuato secondo i criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché del riconoscimento di un punto base di invalidità permanente.
Dalla CTU espletata e prodotta agli atti è emerso che, a seguito del sinistro, il
ebbe a riportare nel sinistro di cui si tratta esiti di grave frattura AR
esposta piede destro.
Residuavano postumi invalidanti nella misura del 18%, una invalidità temporanea totale di giorni 5 un'invalidità temporanea parziale al 75% di gg.30, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed una invalidità temporanea parziale al
25% di giorni 30.
Devono quindi esser liquidate le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente
IP 18 %: € 62.485,00
ITT giorni 5: € 490,00
ITP al 75% giorni 30: € 2.205,00
ITP al 50% giorni 30: € 1.470,00
ITP al 25% giorni 30: € 735,00
Totale danno biologico: € 67.375,00
Inoltre, con il precipuo scopo di tener conto nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale anche delle sofferenze soggettive e comunque del danno morale da reato attraverso un'adeguata “personalizzazione” del danno biologico, in relazione alle sofferenze patite in via presuntiva correlabili all'entità del danno biologico temporaneo e permanente, può farsi riferimento a quanto previsto dalle richiamate tabelle di Milano, che contemplano una percentuale massima di
“personalizzazione”, e può quindi liquidarsi in via personalizzata un'ulteriore aliquota pari ad 1/4 di quanto riconosciuto tabellarmente, e quindi pari a:
Totale danno biologico: € 67.418,59
Ulteriore importo per personalizzazione: € 15.621,26
Danno non patrimoniale: € 82.996,26
Spetta, dunque, al sig. la complessiva somma di € 82.996,26 oltre AR
agli interessi dalla pubblicazione al saldo.
Rigetta per il resto le altre domande di risarcimento danni avanzate per mancanza di supporto probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. del 10 marzo n. 55.
Le stesse sono da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante impugna la gravata sentenza nella parte in cui, per escludere l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del trattore, statuisce che il luogo ove si è verificato il sinistro è un luogo privato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i criteri per individuare l'ambito di applicazione delle regole in tema di assicurazione per la responsabilità civile non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, né nel fatto che essa sia collegata in una o altra posizione rispetto a uno stabile di proprietà privata, ma consistono invece nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare;
assume che tale circostanza è desumibile anche dalle dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno avuto facile accesso al fondo al momento del fatto ( il teste riferisce che, mentre faceva sport sulla Tes_1 circumvallazione esterna, ha sentito le grida di un uomo e subito si è recato sul luogo del sinistro;
il teste ha assistito al fatto da un terreno confinante Controparte_4
ed immediatamente ha raggiunto l'infortunato).
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che la giurisprudenza vigente è concorde nel ritenere che l'ambito di operatività della copertura assicurativa dei veicoli a motore si estenda anche alle aree private e, altresì, ai veicoli in sosta.
I motivi di gravame su trascritti attengono entrambi alla riconducibilità del sinistro di cui trattasi alla circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della normativa di cui all'art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a. e -specificamente- ai fini dell'ammissibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile. La questione ha trovato recente soluzione nomofilattica con la pronuncia resa a Cass., S.U. con sentenza n. 21983 del 30/07/2021, che ha affermato il principio secondo cui, «ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa
C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-
80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
La richiamata sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa dalla Corte di Giustizia UE concerneva il caso di un sinistro causato da un trattore agricolo fermo su una pista sterrata di un'azienda agricola e ha affermato che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato. In sostanza, le Sezioni unite, per esigenze di uniformità alla giurisprudenza Eurounitaria in adempimento dell'obbligo posto all'art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'art. 249, comma 3, Trattato UE, ha ritenuto necessaria una "rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, n. 86, art. 3, comma 1 e 2, lett. a), secondo cui “Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini di cui al comma 1:a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. In particolare, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che
"l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas ritraibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato;
ne consegue che l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale rappresenta, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Posto che è pacifico che il sinistro si è verificato a seguito di manovra di retromarcia eseguita da un trattore su un terreno agricolo, non è dubbio, alla luce degli anzidetti principi, che è esperibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della
[...]
, compagnia assicuratrice del danneggiante. Controparte_1
§ 5.
Sono infondate le deduzioni riproposte dalla in Controparte_1
conformità al disposto di cui all'art. 346 c.p.c. circa la non veridicità della verificazione del sinistro come allegato dall'odierno appellante. In particolare, la ha dedotto, in primo luogo, che il certificato di primo soccorso rilasciato dal CP_1 la dicitura <> vi è, invece, scritto < stato investito da un trattore mentre era su una scala>>, con sottostante firma dell'odierno appellante. Al fascicolo dell'odierno appellante è poi allegato CID, firmato dall'investitore il quale riporta la dinamica come descritta AR
dall'odierno appellante. A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni dei testi escussi che sono precise e coerenti, contrariamente a quanto assume la compagnia assicuratrice.
In particolare, il teste ha reso dichiarazioni precise sulla Controparte_3
circostanza di essersi recato in un fondo vicino alla proprietà del padre unitamente a per tagliare legna, che il ha preso una scala in ferro, AR Pt_1
appoggiandola ad una pianta di ciliegio molto alta, sulla quale è salito con un motosega piccolo per tagliare rami secchi, nel mentre esso teste era sul fondo a sistemare i pezzi di legna tagliati;
che il danneggiante, sopraggiunto in un Pt_1
secondo momento, alla guida del trattore, di marca fiat e di colore arancione, ha sganciato dalla parte retrostante del trattore un carrello che aveva portato per caricarvi la legna e che una volta sganciato il carrello, ha iniziato a fare manovra di retromarcia, dopodiché ha sentito le grida dell'odierno appellante, il quale cadeva insieme alla scala colpita dal trattore;
che il danneggiante, spaventato per Pt_1
l'accaduto, ha spostato il trattore di circa venti - trenta metri mettendolo sotto un capannone dell'azienda agricola e nell'immediatezza è giunto Controparte_4
che si trovava su fondo posto distante e affermava di aver visto tutto, rimproverando il;
di aver chiamato autoambulanza e insieme a questa è sopraggiunto Pt_1
che stava facendo sport nelle vicinanze. CP_5
A sua volta, il teste , che si trovava sul suo fondo ad innaffiare Controparte_4
pianta di pesche quando a una distanza di cinquanta metri ha assistito all'incidente, riferito nei medesimi termini del Bertolino, dichiarando anche di aver provato a gridare per attirare l'attenzione del conducente del trattore, il quale non ha sentito a causa del rumore del trattore e della motosega;
di aver visto sul posto il Bertolino, il quale era di spalle quando si è verificato l'incidente e che è sopraggiunto anche
, occorso in quanto attirato dalle grida del nel mentre stava CP_5 Pt_1 facendo sport sulla circumvallazione e di aver rimproverato il conducente del trattore, il quale, dopo l'accaduto spostava il trattore sotto una tettoia.
Infine, il teste che ha riferito che stava facendo sport su una CP_5
circumvallazione accanto all'azienda agricola Bertolino, di essere occorso allorquando ha sentito autoambulanza, di aver visto che stavano facendo salire sull'ambulanza , di aver chiesto spiegazioni dell'accaduto a AR
Bertolino, di non aver assistito all'incidente e che era presente anche CP_4
.
[...]
Secondo la compagnia assicuratrice i testi escussi sono caduti in contraddizione, siccome non hanno riferito nulla circa la conformazione dei luoghi di causa, limitandosi a identificarli come “fondo”, circa le caratteristiche della scala ovvero se la stessa era idonea a garantire la sicurezza del soggetto che vi stazionava, se la scala era correttamente appoggiata all'albero, la sua altezza, su quale gradino stazionava il danneggiato e se, nello svolgimento delle operazioni di potatura, il danneggiato si fosse attenuto alle ordinarie regole di diligenza, e, comunque, alle disposizioni dettate dal d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza e lavoro in quota.
Le deduzioni della compagnia assicuratrice circa l'inattendibilità dei testi non colgono nel segno, posto che con le stesse non si evidenziano incoerenze tra le rese dichiarazioni;
inoltre, il luogo del sinistro è chiaramente e univocamente identificato quale fondo vicino alla circumvallazione esterna, mentre rispetto alla dinamica del sinistro sono irrilevanti le caratteristiche della scala, posto che questa alcuna incidenza causale ha avuto sulla caduta dell'odierno appellante, investito dal trattore nel corso di una manovra di retromarcia, la quale determina secondo l'id quod plerumque accidit una situazione di speciale pericolosità, a maggior ragione se effettuata all'interno di un fondo ove possono essere presenti lavoratori e che pertanto impone di eseguirla con massima attenzione e cautela. Per le medesime considerazioni sono irrilevanti le disposizioni dettate dal d.lgs. 81/2008, posto, peraltro, che non si tratta di valutare la responsabilità del datore di lavoro. Considerato, poi, che il teste è sopraggiunto dopo il sinistro cui non ha CP_5
assistito, la dichiarazione secondo cui “non ho visto la scala quando sono sopraggiunto” non è tale da mettere in dubbio la veridicità del sinistro, alla luce dei complessivi elementi probatori acquisiti su esaminati.
Infine, le contestazioni delle risultanze della CTU, per come esposte dalla compagnia assicuratrice che ha meramente richiamato, senza ritrascriverle, le critiche del proprio
CTP, non rispettano il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., alla stregua del quale l'appellato deve manifestare la volontà di riproporre le domande e le eccezioni non accolte in modo chiaro e preciso in seno alla comparsa di risposta (cfr., fra le tante,
Cassazione civile, sez. I , 10/05/2017, n. 11450).
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va condannata, Controparte_1
in via solidale con il danneggiante (C.F.: AR
), al pagamento, in favore dell'odierna parte appellante, della C.F._5
somma, come quantificata dal Tribunale, di € 82.996,26 a titolo di risarcimento, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, oltre che di AR
(C.F.: ), della in
[...] C.F._5 Controparte_1
relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
pertanto, al pagamento delle spese del primo grado, come quantificate dal Tribunale, vanno condannati, in via solidale,
(C.F.: ) e e AR C.F._5 Controparte_1
nel contempo annullata la condanna dell'odierna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di , disposta dal Tribunale;
le Controparte_1
spese del presente grado sono quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50%, tenuto conto delle questioni discusse e dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
, con citazione notificata in data 29.04.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna in via solidale, (C.F.: ) e AR C.F._5
, al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1
dell'importo di € 82.996,26 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
b) condanna, in via solidale, (C.F.: ) e AR C.F._5
, al pagamento delle spese processuali del primo Controparte_1
grado di giudizio come liquidate nell'impugnata sentenza, con distrazione in favore dell'avvocato Gennaro Pizza e di quelle del grado di appello che liquida in euro € 27,00 per esborsi e € 7.160,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Gennaro Pizza. Pone a carico di
(C.F.: ) e della AR C.F._5 Controparte_1
, in via solidale, le spese di CTU liquidate con separato decreto nel
[...]
primo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario
Aupp dr. Persona_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 fa riferimento ad una “caduta accidentale da una scala: tale circostanza ex se assume scarsa rilevanza probatoria considerato che, se anche il certificato di primo soccorso riporta la dicitura <>, all'interno della cartella clinica rilasciata dal Presidio Ospedaliero S. Rocco, ove vi è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2126/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 927/2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 801019/2012, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del
21.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso AR C.F._1
dall'avvocato Gennaro Pizza (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
(già ) (P. Controparte_1 Controparte_2
Iva: ) in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Francesco Napolitano (C.F.: in virtù di procura C.F._3
in calce all'atto di citazione notificato in primo grado
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F.: ), residente in [...] alla AR C.F._4
Via Vico Nuovo n. 13 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “ … la Suprema Corte di Cassazione, nel recepire un orientamento unanime in tal senso, ritiene che l'assicurazione deve risarcire i sinistri anche su aree private ! ! ! La nozione di circolazione è estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (SS.UU., sentenza n. 21983/2021)… nell'ampio concetto di area privata va inteso anche un fondo agricolo come quello dove si verificò l'evento dannoso, inoltre il trattore Fiat 640 tg. BB 033P di proprietà dell'appellato essendo assicurato per la circolazione su strada AR
con la società RI Insurance PL sicuramente rientra nell'ambito dei veicoli a motore cui fa riferimento l'autorevole recentissima pronuncia giurisprudenziale.
Pertanto, considerata a parere di questa difesa, superata la questione dell'operatività della polizza, essendo la stessa determinante ai fini della decisione della causa, chiede assegnarsi la causa in decisione…” per l'appellata : “… si riporta alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata e chiede integrale accoglimento delle eccezioni e difese tutte ivi estese. Conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
Voglia rigettare l'appello proposto, confermando in toto la sentenza n. 927/2019 inammissibilmente e arbitrariamente impugnata. In particolare, giova evidenziare, che la questione inerente i sinistri in caso di risarcimento danni da incidenti automobilistici su aree private, è mutata solo a seguito della introduzione del decreto legislativo n.184/2023 che, recependo la direttiva UE 2021/2118, ha esteso l'obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi, in transito o in sosta in aree private. Va da sé che, ratione temporis, la normativa è inapplicabile al caso che odiernamente ci occupa …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con citazione notificata il 28.09 - 1.10.2012 conveniva, innanzi AR
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Carinola -, la
RI Insurance LC (oggi, ) e Controparte_1 AR
(C.F.: ) esponendo che: in data 14/09/2010, ore 17.20 circa, C.F._4
in tenimento del Comune di Carinola (CE) alla frazione Nocelleto, in località S.
Fortunato, all'interno dell'azienda agricola “Bertolino”, esso istante era salito sopra una scala appoggiata ad un albero e stava eseguendo dei lavori allorquando la scala veniva investita dalla trattrice agricola Fiat 640 tg. BB 033P di proprietà e condotta da (omonimo n. a Caserta 04/01/1967); l'incidente si verificava AR
per l'esclusiva responsabilità del proprietario/conducente la descritta trattrice agricola
Fiat 640 tg. BB 033P il quale, nelle descritte circostanze di luogo e di tempo, effettuava una manovra di retromarcia nei pressi dell'albero ove era appoggiata la scala sulla quale si trovava l'attore e, non accorgendosi della presenza della stessa, la urtava, facendo cadere a terra esso istante;
a seguito della caduta veniva trasportato immediatamente presso l'Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca (CE), mediante ambulanza, laddove veniva diagnosticata prima facie: “grave frattura esposta piede destro” ed i medici ne disponevano l'immediato ricovero per effettuare un
“intervento di stabilizzazione della frattura con la lussazione della caviglia destra con ricostruzione della capsula articolare e del legamento deltoideo, medesima articolazione” con una prognosi iniziale di almeno 60 giorni;
in data 16/09/2010 veniva dimesso con la diagnosi “lussazione esposta tibio-astragalica con frattura bi malleolare, lesione legamento deltoideo, interessamento tissutale e lesione capsulo- legamentosa” e per oltre 365 giorni ha dovuto praticare continue terapie, visite e medicazioni dovute all'infezione della ferita operatoria ed in data 09/09/2011 ha dovuto sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi al malleolo peroniero e tibiale e la conseguente stabilizzazione con viti e fissaggi ad hoc;
successivamente al secondo intervento, si era sottoposto ad altro lungo e doloroso ciclo di terapie e medicazioni e, come certificato nella documentazione in atti, in futuro dovrà sottoporsi ad un terzo intervento chirurgico per la rimozione definitiva dei mezzi di sintesi residuandogli una zoppia permanente ed una invalidità che si quantifica nell'ordine del 28%, oltre ad un'inevitabile compromissione e riduzione della capacità lavorativa;
di fatto, attualmente era impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa per la grave invalidità riportata, anche in considerazione della sua scarsa scolarizzazione che di per sé gli impedisce di espletare mansioni diverse da quelle prettamente manuali.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- Dichiarare l'esclusiva responsabilità di sig. (n. a AR
Caserta 04/01/1967) proprietario e conducente della macchina agricola Fiat 640 tg.
BB 033P in ordine al sinistro descritto in narrativa;
- Accogliere la domanda attorea
e per l'effetto condannare la RI Insurance LC, in persona del suo legale rapp.te
p.t., e (n. Caserta 04/01/1967), ciascuno in ragione del proprio AR
titolo al risarcimento di tutti i danni da lesione riportati dall'attore, in occasione dell'incidente accadutogli in data 14/09/2010 e quindi, al pagamento, per equivalente in suo favore, delle seguenti somme: - €. 130.000,00 per il danno biologico nella misura del 28% (cfr. Tabelle del Tribunale di Milano attualmente in vigore);- €. 6.810,00 per 60 gg. di I.T.A. (€. 113,50 x 60 gg.);- €. 7.945,00 per 140 gg. di I.T.P. al 50%;- €. 48.250,00 quale danno morale computato nella misura di
1/3 del danno biologico (I.P., I.T.A. ed I.T.P.); - €. 36.650,00 quale risarcimento del danno patrimoniale da capacità specifica lavorativa;
- €. 5.000,00 quale danno estetico per le cicatrici residuate a seguito degli interventi, antiestetiche e deturpanti;
- €. 34.00 quali spese mediche documentate il tutto per €. 234.689,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oppure della somma che sarà quantificata in corso di giudizio, comprensive d'interessi, rivalutazione e spese legali maturati dalla data del sinistro e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice …”.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda.
Il convenuto non si costituiva. AR Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, veniva nominato CTU che procedeva alla valutazione delle lesioni subite dal . Pt_1
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva infine rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 29.03.2019 e all'esito della discussione, il Tribunale così statuiva:
“1) in accoglimento della domanda proposta da (C.F.: AR
dichiara la esclusiva responsabilità del sinistro verificatosi C.F._1
in data 14.09.2010 a carico del proprietario - conducente il veicolo trattrice agricola tg. BB033P;
2) condanna, conseguentemente, lo stesso (C.F.: AR
) al pagamento in favore dell'attore della somma di € C.F._5
82.996,26 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione al saldo.
3) Condanna, altresì', lo stesso convenuto , alla rifusione a favore della Pt_1
parte attrice delle spese processuali sostenute, che liquida in € 728,00 per esborsi, ed
€ 8.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale, nonché accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte istante, antistatario.
4) Pone le spese di CTU così come già liquidate definitivamente a carico di parte convenuta . AR
5) Rigetta la domanda di parte attrice avanzata nei confronti della società RI
Insurance LC;
6) Condanna l'attore alla rifusione delle spese e competenze di AR
giudizio a favore della parte convenuta RI Insurance LC che liquida in complessivi € 8.450,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 29.03.2019 e notificata in pari data, con citazione notificata il 29.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.05.2019 - per i AR
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… rimettere gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per ivi sentire condannare la RI Insurance PL, in persona del suo legale rapp. te p.t., in solido a (n. Caserta 04.01.1967), la somma AR
di €. 95.000,00 (cfr. notula allegata), in favore dell'attore , oltre AR
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento a quella di effettivo soddisfo, ovvero, in subordine di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre alla luce della documentazione e degli atti di causa. Con espressa condanna dei convenuti appellati al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio di cui si richiede la distrazione in quanto antistatario”.
Si costituiva resistendo al gravame e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
L'appellato non si costituiva. AR
Alla prima udienza di comparizione dell'8.11.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.01.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 15.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 13.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale l'11.11.2024. depositava comparsa conclusionale il 13.11.2024. Controparte_1
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 21.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 21.02.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento parziale della domanda attorea, così statuito: “… va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della RI
Insurance LC atteso che l'ambito di applicazione della disciplina assicurativa relativa alla circolazione dei veicoli a motore si applica solo nelle ipotesi previste di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
La S.C. ha fissato alcuni principi stabili al tal proposito, precisando che le norme sulla RCA e sul risarcimento del danno da incidente stradale si applicano tutte le volte in cui l'area di proprietà privata è aperta ad un numero indistinto di persone che abbiano la possibilità di accedervi.
È pacifico, quindi, che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non può esperire
l'azione diretta contro l'assicuratore del veicolo investitore, atteso che tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate.
Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante solo l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indistinto di persone, cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.
Il sinistro per cui è causa si è verificato, come affermato nell'atto introduttivo e confermato dai testi escussi, “all'interno dell'azienda agricola “Bertolino”, quindi un luogo privato che in quanto tale non ha un accesso lecito da parte di un numero indistinto di persone;
pertanto, nella fattispecie in esame non si applicano le norme che regolano l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte la domanda deve essere esaminata sotto il profilo della responsabilità civile del danneggiante.
Sotto tale profilo sussiste sia la legittimazione attiva che passiva, che risultano provate dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita;
pertanto, l'azione
è stata correttamente instaurata dall'avente diritto, ovvero dalla persona rimasta ferita in conseguenza del lamentato evento dannoso, nei confronti del responsabile civile.
Nel merito la domanda appare provata e merita accoglimento per quanto di ragione.
I testi escussi per ciò che attiene la dinamica del sinistro, sigg. e Controparte_3
, hanno confermato quanto asserito dall'attore indicando con Controparte_4
puntualità le modalità dell'incidente, i luoghi di cause e le lesioni, allorquando sotto il vincolo del giuramento testualmente recitano “… ha iniziato a fare una manovra di retromarcia… il trattore colpiva la scala con una ruota… il sig. che era Pt_1
sulla scala cadeva a terra ed aveva un piede completamente spezzato… il conducente del trattore nel fare retromarcia non si è accorto che dietro di lui c'era una scala con una persona sopra e l'ha fatta cadere a terra … poco dopo è arrivata sul posto un'ambulanza che lo ha portato via…”.
Nessun dubbio vi è sul nesso causale, dal momento che nel referto del P.S., ove il
veniva trasportato subito dopo il fatto, viene indicato, quale causa delle Pt_1
lesioni riportate, il sinistro verificatosi il giorno stesso.
Infine, quanto alla condotta colposa del conducente il veicolo investitore, non si hanno dubbi, poiché, quest'ultimo urtava la scala sulla quale vi era il Pt_1
eseguendo una manovra di retromarcia.
Il conducente del veicolo che abbia posto in essere una causa mediata dell'evento, cioè una situazione di fatto senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, risponde di danno a titolo di colpa, né vale ad escludere l'efficacia eziologica della causa mediata la possibilità di una manovra di fortuna da parte dell'investito
(Cass.577/02).
Tra l'altro, giova precisare che la retromarcia costituisce una manovra che va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il controllo dello spazio retrostante.
Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di aver dietro un ostacolo che non rende percepibile la presenza di un pedone o di un immobile, se non può fare a meno di fare la retromarcia, deve porsi nelle condizioni di poter controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi da terra che lo aiutino a fare retromarcia senza alcun pericolo per gli utenti della strada.
Infine, la contestazione sulla versione del fatto storico effettuata dalla compagnia convenuta è rimasta, alla stregua delle risultanze processuali, indimostrata.
Appare chiara, dunque, da una valutazione complessiva degli elementi probatori emersi in giudizio, la esclusiva responsabilità del conducente la trattrice agricola
Fiesta in ordine alla produzione dell'evento dannoso per aver violato le più elementari norme di comune prudenza e perizia.
In definitiva, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, parte attorea ha ottemperato all'onere probatorio gravante sulla stessa, provando l'esistenza di una condotta negligente del conducente il veicolo trattrice agricola, offrendo sufficienti elementi probatori e dimostrando la sussistenza del nesso causale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni per le quali invoca il risarcimento.
Alla luce di quanto detto, va prima di tutto affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale.
Al riguardo, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo bipolare del risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione del danno non patrimoniale (nel quale rientra il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire in modo unitario e complessivo, onde scongiurare duplicazioni risarcitorie (Cassazione SSUU n.26972, 11 novembre
2008). In particolare, alla luce della congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità - fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà anche costituire l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Per ciò che attiene più specificamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato da ultimo regolamentazione nell'art.139 del già citato d.l.g.s. n.209/2005, il quale ha prescritto che “il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, “derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” sia effettuato secondo i criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché del riconoscimento di un punto base di invalidità permanente.
Dalla CTU espletata e prodotta agli atti è emerso che, a seguito del sinistro, il
ebbe a riportare nel sinistro di cui si tratta esiti di grave frattura AR
esposta piede destro.
Residuavano postumi invalidanti nella misura del 18%, una invalidità temporanea totale di giorni 5 un'invalidità temporanea parziale al 75% di gg.30, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed una invalidità temporanea parziale al
25% di giorni 30.
Devono quindi esser liquidate le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente
IP 18 %: € 62.485,00
ITT giorni 5: € 490,00
ITP al 75% giorni 30: € 2.205,00
ITP al 50% giorni 30: € 1.470,00
ITP al 25% giorni 30: € 735,00
Totale danno biologico: € 67.375,00
Inoltre, con il precipuo scopo di tener conto nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale anche delle sofferenze soggettive e comunque del danno morale da reato attraverso un'adeguata “personalizzazione” del danno biologico, in relazione alle sofferenze patite in via presuntiva correlabili all'entità del danno biologico temporaneo e permanente, può farsi riferimento a quanto previsto dalle richiamate tabelle di Milano, che contemplano una percentuale massima di
“personalizzazione”, e può quindi liquidarsi in via personalizzata un'ulteriore aliquota pari ad 1/4 di quanto riconosciuto tabellarmente, e quindi pari a:
Totale danno biologico: € 67.418,59
Ulteriore importo per personalizzazione: € 15.621,26
Danno non patrimoniale: € 82.996,26
Spetta, dunque, al sig. la complessiva somma di € 82.996,26 oltre AR
agli interessi dalla pubblicazione al saldo.
Rigetta per il resto le altre domande di risarcimento danni avanzate per mancanza di supporto probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. del 10 marzo n. 55.
Le stesse sono da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante impugna la gravata sentenza nella parte in cui, per escludere l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del trattore, statuisce che il luogo ove si è verificato il sinistro è un luogo privato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i criteri per individuare l'ambito di applicazione delle regole in tema di assicurazione per la responsabilità civile non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, né nel fatto che essa sia collegata in una o altra posizione rispetto a uno stabile di proprietà privata, ma consistono invece nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare;
assume che tale circostanza è desumibile anche dalle dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno avuto facile accesso al fondo al momento del fatto ( il teste riferisce che, mentre faceva sport sulla Tes_1 circumvallazione esterna, ha sentito le grida di un uomo e subito si è recato sul luogo del sinistro;
il teste ha assistito al fatto da un terreno confinante Controparte_4
ed immediatamente ha raggiunto l'infortunato).
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che la giurisprudenza vigente è concorde nel ritenere che l'ambito di operatività della copertura assicurativa dei veicoli a motore si estenda anche alle aree private e, altresì, ai veicoli in sosta.
I motivi di gravame su trascritti attengono entrambi alla riconducibilità del sinistro di cui trattasi alla circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della normativa di cui all'art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a. e -specificamente- ai fini dell'ammissibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile. La questione ha trovato recente soluzione nomofilattica con la pronuncia resa a Cass., S.U. con sentenza n. 21983 del 30/07/2021, che ha affermato il principio secondo cui, «ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa
C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-
80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».
La richiamata sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa dalla Corte di Giustizia UE concerneva il caso di un sinistro causato da un trattore agricolo fermo su una pista sterrata di un'azienda agricola e ha affermato che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato. In sostanza, le Sezioni unite, per esigenze di uniformità alla giurisprudenza Eurounitaria in adempimento dell'obbligo posto all'art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'art. 249, comma 3, Trattato UE, ha ritenuto necessaria una "rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, n. 86, art. 3, comma 1 e 2, lett. a), secondo cui “Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini di cui al comma 1:a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico. In particolare, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che
"l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas ritraibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato;
ne consegue che l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale rappresenta, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Posto che è pacifico che il sinistro si è verificato a seguito di manovra di retromarcia eseguita da un trattore su un terreno agricolo, non è dubbio, alla luce degli anzidetti principi, che è esperibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della
[...]
, compagnia assicuratrice del danneggiante. Controparte_1
§ 5.
Sono infondate le deduzioni riproposte dalla in Controparte_1
conformità al disposto di cui all'art. 346 c.p.c. circa la non veridicità della verificazione del sinistro come allegato dall'odierno appellante. In particolare, la ha dedotto, in primo luogo, che il certificato di primo soccorso rilasciato dal CP_1 la dicitura <> vi è, invece, scritto < stato investito da un trattore mentre era su una scala>>, con sottostante firma dell'odierno appellante. Al fascicolo dell'odierno appellante è poi allegato CID, firmato dall'investitore il quale riporta la dinamica come descritta AR
dall'odierno appellante. A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni dei testi escussi che sono precise e coerenti, contrariamente a quanto assume la compagnia assicuratrice.
In particolare, il teste ha reso dichiarazioni precise sulla Controparte_3
circostanza di essersi recato in un fondo vicino alla proprietà del padre unitamente a per tagliare legna, che il ha preso una scala in ferro, AR Pt_1
appoggiandola ad una pianta di ciliegio molto alta, sulla quale è salito con un motosega piccolo per tagliare rami secchi, nel mentre esso teste era sul fondo a sistemare i pezzi di legna tagliati;
che il danneggiante, sopraggiunto in un Pt_1
secondo momento, alla guida del trattore, di marca fiat e di colore arancione, ha sganciato dalla parte retrostante del trattore un carrello che aveva portato per caricarvi la legna e che una volta sganciato il carrello, ha iniziato a fare manovra di retromarcia, dopodiché ha sentito le grida dell'odierno appellante, il quale cadeva insieme alla scala colpita dal trattore;
che il danneggiante, spaventato per Pt_1
l'accaduto, ha spostato il trattore di circa venti - trenta metri mettendolo sotto un capannone dell'azienda agricola e nell'immediatezza è giunto Controparte_4
che si trovava su fondo posto distante e affermava di aver visto tutto, rimproverando il;
di aver chiamato autoambulanza e insieme a questa è sopraggiunto Pt_1
che stava facendo sport nelle vicinanze. CP_5
A sua volta, il teste , che si trovava sul suo fondo ad innaffiare Controparte_4
pianta di pesche quando a una distanza di cinquanta metri ha assistito all'incidente, riferito nei medesimi termini del Bertolino, dichiarando anche di aver provato a gridare per attirare l'attenzione del conducente del trattore, il quale non ha sentito a causa del rumore del trattore e della motosega;
di aver visto sul posto il Bertolino, il quale era di spalle quando si è verificato l'incidente e che è sopraggiunto anche
, occorso in quanto attirato dalle grida del nel mentre stava CP_5 Pt_1 facendo sport sulla circumvallazione e di aver rimproverato il conducente del trattore, il quale, dopo l'accaduto spostava il trattore sotto una tettoia.
Infine, il teste che ha riferito che stava facendo sport su una CP_5
circumvallazione accanto all'azienda agricola Bertolino, di essere occorso allorquando ha sentito autoambulanza, di aver visto che stavano facendo salire sull'ambulanza , di aver chiesto spiegazioni dell'accaduto a AR
Bertolino, di non aver assistito all'incidente e che era presente anche CP_4
.
[...]
Secondo la compagnia assicuratrice i testi escussi sono caduti in contraddizione, siccome non hanno riferito nulla circa la conformazione dei luoghi di causa, limitandosi a identificarli come “fondo”, circa le caratteristiche della scala ovvero se la stessa era idonea a garantire la sicurezza del soggetto che vi stazionava, se la scala era correttamente appoggiata all'albero, la sua altezza, su quale gradino stazionava il danneggiato e se, nello svolgimento delle operazioni di potatura, il danneggiato si fosse attenuto alle ordinarie regole di diligenza, e, comunque, alle disposizioni dettate dal d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza e lavoro in quota.
Le deduzioni della compagnia assicuratrice circa l'inattendibilità dei testi non colgono nel segno, posto che con le stesse non si evidenziano incoerenze tra le rese dichiarazioni;
inoltre, il luogo del sinistro è chiaramente e univocamente identificato quale fondo vicino alla circumvallazione esterna, mentre rispetto alla dinamica del sinistro sono irrilevanti le caratteristiche della scala, posto che questa alcuna incidenza causale ha avuto sulla caduta dell'odierno appellante, investito dal trattore nel corso di una manovra di retromarcia, la quale determina secondo l'id quod plerumque accidit una situazione di speciale pericolosità, a maggior ragione se effettuata all'interno di un fondo ove possono essere presenti lavoratori e che pertanto impone di eseguirla con massima attenzione e cautela. Per le medesime considerazioni sono irrilevanti le disposizioni dettate dal d.lgs. 81/2008, posto, peraltro, che non si tratta di valutare la responsabilità del datore di lavoro. Considerato, poi, che il teste è sopraggiunto dopo il sinistro cui non ha CP_5
assistito, la dichiarazione secondo cui “non ho visto la scala quando sono sopraggiunto” non è tale da mettere in dubbio la veridicità del sinistro, alla luce dei complessivi elementi probatori acquisiti su esaminati.
Infine, le contestazioni delle risultanze della CTU, per come esposte dalla compagnia assicuratrice che ha meramente richiamato, senza ritrascriverle, le critiche del proprio
CTP, non rispettano il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., alla stregua del quale l'appellato deve manifestare la volontà di riproporre le domande e le eccezioni non accolte in modo chiaro e preciso in seno alla comparsa di risposta (cfr., fra le tante,
Cassazione civile, sez. I , 10/05/2017, n. 11450).
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va condannata, Controparte_1
in via solidale con il danneggiante (C.F.: AR
), al pagamento, in favore dell'odierna parte appellante, della C.F._5
somma, come quantificata dal Tribunale, di € 82.996,26 a titolo di risarcimento, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, oltre che di AR
(C.F.: ), della in
[...] C.F._5 Controparte_1
relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
pertanto, al pagamento delle spese del primo grado, come quantificate dal Tribunale, vanno condannati, in via solidale,
(C.F.: ) e e AR C.F._5 Controparte_1
nel contempo annullata la condanna dell'odierna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di , disposta dal Tribunale;
le Controparte_1
spese del presente grado sono quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50%, tenuto conto delle questioni discusse e dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
, con citazione notificata in data 29.04.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna in via solidale, (C.F.: ) e AR C.F._5
, al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1
dell'importo di € 82.996,26 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
b) condanna, in via solidale, (C.F.: ) e AR C.F._5
, al pagamento delle spese processuali del primo Controparte_1
grado di giudizio come liquidate nell'impugnata sentenza, con distrazione in favore dell'avvocato Gennaro Pizza e di quelle del grado di appello che liquida in euro € 27,00 per esborsi e € 7.160,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Gennaro Pizza. Pone a carico di
(C.F.: ) e della AR C.F._5 Controparte_1
, in via solidale, le spese di CTU liquidate con separato decreto nel
[...]
primo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario
Aupp dr. Persona_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 fa riferimento ad una “caduta accidentale da una scala: tale circostanza ex se assume scarsa rilevanza probatoria considerato che, se anche il certificato di primo soccorso riporta la dicitura <>, all'interno della cartella clinica rilasciata dal Presidio Ospedaliero S. Rocco, ove vi è