Articolo 1 della Legge 3 novembre 1954, n. 1042
Articolo 2
Versione
28 novembre 1954
Art. 1.
E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.
La gestione del Fondo suddetto e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 28 novembre 1954